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Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di taluni vini e bevande alcoliche
Gazzetta ufficiale n. L 383 del 31/12/1986 pag. 0047
ACCORDO
in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi di taluni vini e bevande alcoliche
A. Lettera della Comunità
Bruxelles, . . . . . .
Signore . . . . . . ,
ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di taluni vini e bevande alcoliche. Considerato il mutuo interesse della Comunità e della Finlandia di promuovere, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato il 5 ottobre 1973, lo sviluppo degli scambi in questo settore, le due parti hanno concordato l'applicazione delle disposizioni seguenti a decorrere dal 1° gennaio 1987:
1. Per i vini e le bevande alcoliche in bottiglia sotto indicati, i dazi all'importazione sono fissati ai livelli seguenti:
a) per le importazioni in Finlandia
- Vini bianchi, presentati in bottiglia, originari della Comunità, di cui alla sottovoce 22.05 B I a) della tariffa doganale finlandese
esenzione
- Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal, presentati in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.05 B II a) della tariffa doganale finlandese
esenzione
- Whisky scozzese e whiskey irlandese, presentati in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.09 D I b) della tariffa doganale finlandese
1,5 Fmk/l
- Cognac, presentato in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.09 D I b) della tariffa doganale finlandese
2,5 Fmk/l
b) per le importazioni nella Comunità
- Vodka, presentata in bottiglia (1) di cui alle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune della Comunità, originaria della Finlandia e accompagnata da un certificato di autenticità ufficiale
1 ECU/hl (2)
2. Il governo della Repubblica di Finlandia provvederà a che:
- i livelli dei prezzi resi pubblici dall'ALKO Ltd riflettano fedelmente qualsiasi riduzione del costo d'importazione derivante dalle concessioni di cui sopra,
- l'ALKO Ltd includa nel proprio assortimento di prodotti e nel listino dei prezzi al dettaglio alcuni tipi di «Weinbrand» originari della Comunità.
3. Su richiesta di una delle parti si svolgeranno consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo.
Le due parti potranno modificare l'accordo, di comune intesa, soprattutto in rapporto allo sviluppo degli scambi dei prodotti interessati.
Il presente accordo potrà essere denunciato dall'una o dall'altra parte con preavviso scritto di un anno, fatte salve le consultazioni di cui sopra.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.
Voglia accettare, Signore . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.
A nome del
Consiglio delle Comunità europee
EWG:L383UMBI22.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 507 mm; 55 Zeilen; 3614 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: 38254 Montan Italien
31. 12. 86
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
B. Lettera della Repubblica di Finlandia
Bruxelles, . . . . . .
Signore . . . . . .,
mi pregio di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:
«Ho l'onore di riferirmi alle consultazioni svoltesi tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia sugli scambi reciproci di taluni vini e bevande alcoliche. Considerato il mutuo interesse della Comunità e della Finlandia di promuovere, ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia, firmato il 5 ottobre 1973, lo sviluppo degli scambi in questo settore, le due parti hanno concordato l'applicazione delle disposizioni seguenti a decorrere dal 1g gennaio 1987:
1. Per i vini e le bevande alcoliche in bottiglia sotto indicati, i dazi all'importazione sono fissati ai livelli seguenti:
a) per le importazioni in Finlandia
- Vini bianchi, presentati in bottiglia, originari della Comunità, di cui alla sottovoce 22.05 B I a) della tariffa doganale finlandese
esenzione
- Vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal, presentati in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.05 B II a) della tariffa doganale finlandese
esenzione
- Whisky scozzese e whiskey irlandese, presentati in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.09 D I b) della tariffa doganale finlandese
1,5 Fmk/l
- Cognac, presentato in bottiglia, di cui alla sottovoce 22.09 D I b) della tariffa doganale finlandese
2,5 Fmk/l
b) per le importazioni nella Comunità
- Vodka, presentata in bottiglia (1) di cui alle sottovoci 22.09 C IV a) e 22.09 C V a) della tariffa doganale comune della Comunità, originaria della Finlandia e accompagnata da un certificato di autenticità
ufficiale
1 ECU/hl (2)
2. Il governo della Repubblica di Finlandia provvederà a che:
- i livelli dei prezzi resi pubblici dall'ALKO Ltd riflettano fedelmente qualsiasi riduzione del costo d'importazione derivante dalle concessioni di cui sopra,
- l'ALKO Ltd includa nel proprio assortimento di prodotti e nel listino dei prezzi al dettaglio alcuni tipi di «Weinbrand» originari della Comunità.
3. Su richiesta di una delle parti si svolgeranno consultazioni su qualsiasi problema relativo al funzionamento del presente accordo.
Le due parti potranno modificare l'accordo, di comune intesa, soprattutto in rapporto allo sviluppo degli scambi dei prodotti interessati.
Il presente accordo potrà essere denunciato dall'una o dall'altra parte con preavviso scritto di un anno, fatte salve le consultazioni di cui sopra.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.
(1) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, la vodka è definita nel modo seguente: vodka originaria della Finlandia con titolo alcolometrico di 60 % vol o meno, ottenuta esclusivamente dalla distillazione di mosti fermentati di cereali, conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità o nei suoi Stati membri.
(2) Questa concessione sarà applicata integralmente dalla Spagna e dal Portogallo alla fine del periodo transitorio previsto dall'atto di adesione del 1985. Durante tale periodo transitorio, l'applicazione di riduzioni tariffarie da parte della Spagna e del Portogallo non potrà avere quale conseguenza un trattamento più favorevole per la Finlandia che per gli altri Stati membri della Comunità».
Ho l'onore di confermarle che, con riserva di ratifica, il mio governo è d'accordo sul contenuto della Sua lettera.
Voglia accettare, Signore . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.
Per il governo della
Repubblica di Finlandia
EWG:L383UMBI23.95
FF: 7UIT; SETUP: 01; Hoehe: 507 mm; 55 Zeilen; 3683 Zeichen;
Bediener: MIKE Pr.: C;
Kunde: ................................
(1) Ai fini dell'applicazione del presente accordo, la vodka è definita nel modo seguente: vodka originaria della Finlandia con titolo alcolometrico di 60 % vol o meno, ottenuta esclusivamente dalla distillazione di mosti fermentati di cereali, conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità o nei suoi Stati membri.
(2) Questa concessione sarà applicata integralmente dalla Spagna e dal Portogallo alla fine del periodo transitorio previsto dall'atto di adesione del 1985. Durante tale periodo transitorio, l'applicazione di riduzioni tariffarie da parte della Spagna e del Portogallo non potrà avere quale conseguenza un trattamento più favorevole per la Finlandia che per gli altri Stati membri della Comunità.
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