Avis juridique important
Accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe
Gazzetta ufficiale n. L 372 del 31/12/1980 pag. 0002
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 28 pag. 0111
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ACCORDO INTERINALE
tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da una parte , ed
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLO ZIMBABWE ,
dall ' altra
considerando che la seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 , in appresso denominata « la convenzione » entrerà in vigore non appena saranno state espletate le procedure richieste a tal fine ;
considerando che lo Zimbabwe ha chiesto di aderire alla convenzione , e che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato la relativa domanda con decisione n . 6/80 del 9 maggio 1980 ;
considerando che la Comunità e i suoi Stati membri da una parte e lo Zimbabwe dall ' altra hanno firmato il 4 novembre 1980 un accordo relativo all ' adesione della Repubblica dello Zimbabwe e che tale accordo potrà entrare in vigore solo dopo un certo lasso di tempo ;
considerando che in attessa dell ' entrata in vigore dell ' accordo di adesione è opportuno che in materia di scambi venga predisposto un regime transitorio , che troverà applicazione dal 1° gennaio 1981 e che verrà a sostituirsi a quello fissato in via autonoma dalla Comunità sulla base del regolamento ( CEE ) n . 120/80 del Consiglio ;
considerando che in questo stadio tale regime transitorio può essere determinato in modo da corrispondere al regime degli scambi previsto dalla convenzione ,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo interinale e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari :
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
Gaston THORN ,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee ,
Vicepresidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato del Lussemburgo ;
Claude CHEYSSON ,
Membro della Commissione delle Comunità europee ;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELLA ZIMBABWE :
The Hon . David Colville SMITH , MP ,
Ministro del commercio e dell ' industria .
Articolo 1
A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino all ' entrata in vigore dell ' accordo relativo all ' adesione della Repubblic dello Zimbabwe alla convenzione , le relazioni commerciali tr la Comunità e detto Stato saranno disciplinate da disposizion corrispondenti al regime degli scambi previsto dagli articoli 1-19 della convenzione , dal protocollo n . 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa , dal protocollo n . 4 relativo al banane e dal protocollo n . 5 relativo al rum , allegati alla convenzione .
Le disposizioni degli articoli 1-19 della convenzione figurano nell ' allegato del presente accordo interinale , allegato che ne costituisce parte integrante .
Articolo 2
Ai fini dell ' applicazione dei testi di cui all ' articolo 1 :
- il termine « convenzione » è sostituito con quello di « accordo interinale » ;
- il termine « Zimbabwe » sostituisce la dicitura « Stato(i ACP » , tranne che per l ' applicazione del protocollo n . 1 , nel quel caso la locuzione « Stati ACP » comprende anche lo Zimbabwe ;
- le competenze attribuite al Consiglio dei ministri ACP-CE e agli altri organi previsti dalla convenzione sono esercitat congiuntamente dalla Comunità e dallo Zimbabwe ;
- il riferimento che figura all ' articolo 1 , terzo comma della convenzione relativo alle misure di cui ai titoli V , V e VII di quest ' ultima , non è applicabile .
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni particolari che disciplinano le relazioni tra lo Zimbabwe e i dipartimenti francesi d ' oltremare in esso previste , il presente accordo è applicabile , da una parte , ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni previste d detto trattato e , d ' altra parte , al territorio della Repubblica dello Zimbabwe .
Articolo 4
Il regime commerciale applicabile agli scambi tra gli Stati ACP e la Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 sarà pariment applicabile agli scambi tra lo Zimbabwe e la Grecia .
Articolo 5
1 . Il presente accordo è sottoposto a ratifica , accettazione o approvazione secondo le procedure proprie alle parti contraenti , le quali provvederanno a notificare l ' espletamento delle procedure necessarie a tal fine .
2 . Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1981 , ove entro tale data siano già stati depositati gli atti di notifica di cui al paragrafo 1 . In caso contrario , esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui saranno state effettuate le notifiche di cui al paragrafo 1 .
Articolo 6
I protocolli allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante .
Articolo 7
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare , in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , tutti i testi facenti ugualmente fede .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale .
Fatto a Lussemburgo , addì quattro novembre millenovecentottanta .
Per il Consiglio delle Comunità europee
Per il presidente della Repubblica di Zimbabwe
SECONDA CONVENZIONE ACP-CEE
firmata a Lomé il 31 ottobre 1979
COOPERAZIONE COMMERCIALE
Articolo 1
Nel settore della cooperazione commerciale , l ' obiettivo della presente convenzione è di promuovere gli scambi fra gli Stati ACP e la Comunità , tenendo conto dei rispettivi livell di sviluppo , nonché gli scambi fra gli Stati ACP .
Nel perseguimento di questo obiettivo , sarà riservata un ' attenzione particolare alla necessità di garantire effettivi vantaggi supplementari agli scambi commerciali tra gli Stati ACP e la Comunità al fine di accelerare il ritmo di sviluppo del loro commercio e in particolare del flusso delle loro esportazioni nella Comunità e di migliorare le condizion di accesso dei loro prodotti al mercato comunitario , assicurando così un miglior equilibrio degli scambi delle parti contraenti .
A questo scopo le parti contraenti applicano le disposizion del presente titolo e le altre misure appropriate , enunciate nei titoli V? VI e VII .
Capitolo 1
Regime degli scambi
Articolo 2
1 . I prodotti originari degli Stati ACP sono ammessi all ' importazione nella Comunità in esenzione da dazi doganali e tasse d ' effetto equivalente .
2 . a ) I prodotti originari degli Stati ACP :
- riportati nell ' elenco dell ' allegato II del trattato , che siano oggetto di una organizzazione comune di mercato a norma dell ' articolo 40 del trattato o
- soggetti all ' importazione nella Comunità , ad una regolazione specifica introdotta in seguito all ' attuazione della politia agricola comune ,
sono importati nella Comunità , in deroga al regime general vigente nei confronti dei paesi terzi , alle seguenti condizioni :
i ) sono ammessi in esenzione dai dazi doganali i prodotti per i quali le disposizioni comunitarie vigenti al momento dell ' importazione non prevedono , oltre alla riscossione de dazi doganali , l ' applicazione di altre misure relative all loro importazione ;
ii ) per i prodotti diversi da quelli contemplati sub i ) , la Comunità adotta le misure necessarie ad assicurare un trattamento più favorevole di quello riservato ai paesi terzi che beneficiano , per gli stessi prodotti , della clausola della nazione più favorita .
b ) Se nel periodo di applicazione della presente convenzione gli Stati ACP chiedono che nuove produzioni agricole o taluni prodotti agricoli che non sono soggetti ad un regime speciale sin dall ' entrata in vigore della convenzione beneficino di siffatto regime , la Comunità esamina queste domande in consultazione con gli Stati ACP .
c ) Il regime di cui alla lettera a ) entra in vigore contemporaneamente alla presente convenzione e resta in applicazione per tutta la durata di quest ' ultima .
Se però , nel periodo di applicazione della presente convenzione , la Comunità
- sottopone uno o più prodotti ad una organizzazione comune di mercato o a una regolamentazione specifica adottata nell ' ambito dell ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserca di adattare , previa consultazione i sede di Consiglio dei ministri , il regime di importazione di questi prodotti originari degli Stati ACP . In tal caso si applica la lettera a ) ;
- modifica un ' organizzazione comune di mercato o una regolamentazione specifica adottata nell ' ambito dell ' attuazione della politica agricola comune , essa si riserva di modificare , previa consultazione in sede di Consiglio dei ministri , il regime fissato per i prodotti originari degli Stati ACP . In tal caso la Comunità si impegn a mantenere , a favore dei prodotti originari degli Stati ACP un vantaggio paragonabile a quello di cui essi beneficiavano in precedenza rispetto ai prodotti originari dei paesi terzi beneficiari della clausola della nazione più favorita .
d ) Qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi , la Comunità ne informa gli Stati ACP . Su richiesta degli Stati ACP vengono avviate consultazioni allo scopo di difendere i loro interessi .
Articolo 3
1 . La Comunità non applica all ' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP restrizioni quantitative o misure d ' effetto equivalente .
2 . Il paragrafo 1 tuttavia non pregiudica il regime d ' importazione riservato ai prodotti di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) , primo trattino .
La Comunità informa gli Stati ACP dell ' eliminazione delle restrizioni quantitative residue per tali prodotti .
Articolo 4
Le disposizioni del presente capitolo non sono d ' ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base .
Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere , si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell ' insieme delle parti contraenti .
Articolo 5
1 . L ' articolo 3 non è d ' ostacolo ai divieti o alle restrizioni all ' importazione , all ' esportazione o al transito giustificati da motivi di moralità pubblica , di ordine pubblico , di pubblica sicurezza , di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali , di protezione del patrimonio artistico , storico o archeologico nazionali o di tutela dell proprietà industriale e commerciale .
2 . Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata del commercio in generale .
3 . Qualora l ' applicazione delle misure enunciate al paragrafo 12 leda gli interessi di uno o più Stati ACP , si procede , su richiesta di questi ultimi , a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente .
Articolo 6
Il regime all ' importazione dei prodotti originari degli Stati ACP non può essere più favorevole del trattamento applicato agli scambi fra gli Stati membri .
Articolo 7
Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP rischino di essere lesi da misure nuove o da misure prese nell ' ambito dei programmi di ravvicinamento delle disposizioni legislativ e regolamentari adottati dalla Comunità per migliorare la circolazione delle merci , la Comunità stessa , prima di adottare tale misure , ne informa gli Stati ACP tramite il Consiglio dei ministri .
Per consentire alla Comunità di prendere in considerazione gli interessi degli Stati ACP in questione , si tengono consultazioni , a richiesta di questi ultimi , per trovare un soluzione soddisfacente .
Articolo 8
1 . Qualora gli interessi di uno o più Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti , volte ad agevolar la circolazione delle merci , o dall ' interpretazione , applicazione o attuazione delle modalità di dette regolamentazioni , si tengono consultazioni , a richiesta degli Stati ACP interessati , per trovare una soluzione soddisfacente .
2 . Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente , gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei ministri altre difficoltà relative alla circolazione delle merci , eventualmente risultanti da provvedimenti in programm o già presi dagli Stati membri .
3 . Le competenti istituzioni della Comunità forniscono al Consiglio dei ministri le più ampie informazioni possibili su tali provvedimenti .
Articolo 9
1 . In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo , gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere , per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunità , obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunità , a norma del presente capitolo , riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP .
2 . a ) Nel quadro dei loro scambi con la Comunità , gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunità un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione più favorità .
b ) Il trattamento della nazione più favorita cui si fa riferimento alla lettera a ) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo .
Articolo 10 A meno che vi abbia già proceduto in applicazione della convenzione ACP-CEE di Lomé , ciascuna parte contraente trasmette la sua tariffa doganale al consiglio dei ministri entro tre mesi dall ' entrata in vigore della presente convenzione . Ciascuna parte contraente comunica anche le successive modifiche della tariffa man mano che entrano in vigore .
Articolo 11
1 . Ai fini dell ' applicazione del presente capitolo , la nozione di « prodotti originari » ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n . 1 .
2 . Il Consiglio dei ministri può decidere qualsiasi modifica del protocollo n . 1 .
3 . Qualora per un dato prodotto non sia ancora definita , in applicazione dei paragrafi 1 o 2 , la nozione di « prodott originari » , ciascuna parte contraente continua ad applicare la propria regolamentazione .
Articolo 12
1 . Qualora l ' applicazione delle disposizioni del present capitolo comporti gravi perturbazioni in un settore dell ' attività economica della Comunità oppure di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l ' estero , o qualora sorgano difficoltà che rischino di deteriorare un settore d ' attività della Comunità o di una regione della stessa , la Comunità può prendere o autorizzare lo Stato membro interessato a prendere misure di salvaguardia . Queste misure , la loro durata e le relative modalità d ' applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio dei ministri .
2 . La Comunità ed i suoi Stati membri si impegnano a non avvalersi di misure di salvaguardia o di altri mezzi a fini protezionistici o allo scopo di ostacolare le evoluzioni strutturali .
3 . Le suddette misure di salvaguardia devono limitarsi a quelle che perturbano il meno possibile il commercio tra le parti contraenti nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione , e non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi .
4 . In fase di attuazione , le misure di salvaguardia devon tener conto del livello raggiunto dalle esportazioni ACP interessate nella Comunità e del loro potenziale di sviluppo
Articolo 13
1 . In merito all ' applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive , sia che s tratti dell ' applicazione iniziale sia di una proroga di tal misure . La Comunità fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonché i dat che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o più Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all ' articolo 12 , paragrafo 1 .
2 . Quando abbiano avuto luogo consultazioni , le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunità entrano in vigore al termine di dette consultazioni .
3 . Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunità o i suoi Stati membri potrebbero prendere , conformemente all ' articolo 12 , paragrafo 1 , qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni .
4 . Per facilitare l ' esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato , viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degl Stati ACP nella Comunità .
5 . Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall ' applicazione della clausola di salvaguardia .
Articolo 14
Su richiesta di qualsiasi parte contraente interessata , il Consiglio dei ministri esamina gli effetti economici e social determinati dall ' applicazione della clausola di salvaguardia .
Articolo 15
In caso di adozione , di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia , si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati n senza sbocco sul mare ed insulari .
Articolo 16
Al fine di assicurare l ' efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale , le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda .
Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15 , si avviano consultazioni , su richiesta della Comunità o degli Stati ACP , alle condizioni previste dalle norme di procedura di cu all ' articolo 168 , specialmente nei casi seguenti :
1 . qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o più altre parti contraenti nell ' ambito della presente convenzione , le parti contraent devono informarne il Consiglio dei ministri . Su richiesta delle parti contraenti interessate , si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi ;
2 . qualora , durante il periodo di applicazione della presente convenzione , gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all ' articolo 2 , paragrafo 2 , lettera a ) che non sono oggetto di un regime speciale , debbano beneficiare di un tale regime , possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei ministri ;
3 . quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un ' altra parte contraente , l sua interpretazione , la sua applicazione o l ' attuazione delle sue modalità ostacolino la circolazione delle merci ;
4 . qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi , la Comunità ne informa gli Stati ACP . Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi ;
5 . qualora la Comunità o gli Stati membri attuino misure d salvaguardia in conformità dell ' articolo 12 , possono esser avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei ministri , su richiesta delle parti contraenti interessate , specialmente ai fini dell ' osservanza dell ' articolo 12 , paragrafo 3 .
Capitolo 2
Impegni speciali per il rum e le banane
Articolo 17
Sino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune di mercato per gli alcoli ed in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , l ' ammissione nella Comunità dei prodotti dell sottovoce 22.09 C I - rum , arack , tafia - originari degli Stati ACP è disciplinata dal protocollo n . 5 .
Articolo 18
Per consentire il miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane originarie degli Stati ACP , le parti contraenti concordano gli obiettiv che figurano nel protocollo n . 4 .
Articolo 19
Il presente capitolo ed i protocolli nn . 4 e 5 non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP ed i dipartimenti francesi d ' oltremare .
PROTOCOLLO N . 1
relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa
TITOLO I
Definizione della nozione di « prodotti originari »
Articolo 1
1 . Ai fini dell ' applicazione della convenzione e senza pregiudizio dei paragrafi 3 e 4 , sono considerati prodotti originari di uno stato ACP , purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell ' articolo 5 :
a ) i prodotti interamente ottenuti in uno o più Stati ACP
b ) i prodotti ottenuti in uno o più Stati ACP per la cui fabbricazione siano stati utilizzati prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a ) , a condizione che essi sian stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell ' articolo 3 .
2 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio .
3 . Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei paesi e territori definiti nella nota esplicativa 9 costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in uno o più Stati ACP , li si considera come interamente ottenuti in questo o questi Stati ACP , purché siano stati trasportati direttamente ai sensi dell ' articolo 5 .
4 . Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei paesi e territori sono considerate come effettuate in uno o più Stati ACP se i prodotti ottenuti sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione in uno o più Stati ACP e sono stati trasportati direttamente ai sensi dell ' articolo 5 .
5 . Ai fini dell ' applicazione dei paragrafi precedenti ov siano soddisfatte tutte le condizioni in essi contenute , i prodotti ottenuti in due o più Stati ACP sono considerati com prodotti originari dello Stato £ACP nel quale è stata effettuata l ' ultima lavorazione o trasformazione . A tal fine non sono considerate lavorazioni o trasformazioni né quelle indicate all ' articolo 3 , paragrafo 3 , lettere a ) b ) , c ) e d ) , né una loro combinazione .
6 . I prodotti riportati nell ' elenco C dell ' allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d ' applicazione del presente protocollo . Ciò nonostante , a questi prodotti si applicano , mutatis mutandis , le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa .
Articolo 2
Sono considerati come interamente ottenuti in uno o più Stati ACP , nella Comunità o nei paesi e territori ai sensi dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera a ) , e paragrafo 3 :
a ) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari od oceani ;
b ) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
c ) gli animali vivi , colà , nati ed allevati ;
d ) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;
e ) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ;
f ) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;
g ) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-stabilimento esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f ) ;
h ) gli articoli usati , a condizione che siano ivi raccolt e possano servire soltanto al recupero di materie prime ;
i ) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione ivi effettuate ;
j ) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettera da a ) a i ) .
Articolo 3
1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b ) , sono considerate sufficienti :
a ) le lavorazioni o trasformazioni che hanno l ' effetto d far classificare le merci ottenute in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati , ad eccezione , tuttavia , di quelle indicate nell ' elenco A dell ' allegato II , alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;
b ) le lavorazioni o trasformazioni indicate nell ' elenco dell ' allegato III .
Per sezioni , capitoli e voci tariffarie si intendono le sezioni , i capitoli e le voci della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali .
2 . Quando , per un determinato prodotto ottenuto , una regola di percentuale limita , nell ' elenco A e nell ' elenc B , il valore dei prodotti realizzati che possono essere utilizzati , il valore totale di questi prodotti , abbiano essi o meno , entro i limiti e alle condizioni fissate in ciascuno dei due elenchi , cambiato voce tariffaria durante l lavorazioni , le trasformazioni o il montaggio , non può superare , rispetto al valore del prodotto ottenuto , il valore corrispondente al tasso comune , se i tassi sono identici nei due elenchi , oppure al tasso più elevato , se sono diversi .
3 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 1 , lettera a ) , le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono sempre considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario , indipendentemente dal cambiamento o men di voce tariffaria :
a ) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l ' immagazzinamento ( ventilazione , spanditura , essiccazione , refrigerazione , immersione in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze , estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe ) ;
b ) le semplici operazioni di spolveratura , vagliatura , cernita , classificazione , assortimento ( compresa la composizione di serie di merci ) , lavaggio , verniciatura , riduzione in pezzi ;
c ) i ) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli ;
ii ) le semplici operazioni di messa in bottiglie , boccette , sacchi , nonché la semplice sistemazione in astucc e scatole , su tavolette , ecc . , e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento ;
d ) l ' apposizione di marchi , etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi ;
e ) i ) la semplice miscela di prodotti della stessa specie , quando uno o più componenti della miscela non risponda alle condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP , della Comunità o di un paese o territorio ;
ii ) la semplice miscela di prodotti di specie diverse , a meno che uno o più componenti soddisfino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP , della Comunità o di un paese o territorio , ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali de prodotto finito ;
f ) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo ;
g ) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere d a ) a f ) ;
h ) la macellazione degli animali .
Articolo 4
Quando gli elenchi A e B di cui all ' articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno Stato ACP sono considerate originarie del medesimo soltanto se il valore dei prodotti utilizzati non supera una data percentuale del valore delle merci ottenute , i valori da prendere in considerazione per l determinazione di questa percentuale sono :
- da un lato , per i prodotti di cui è comprovata l ' importazione , il loro valore in dogana al momento dell ' importazione e , per i prodotti di origine indeterminata , il primo prezzo controllabile pagato per questi prodotti sul territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;
- dall ' altro , il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute , al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione .
Articolo 5
1 . Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , paragraf 1 , 3 e 4 , sono considerati come trasportati direttamente dagli Stati ACP nella Comunità o nei paesi e territori oppure dalla Comunità o dai paesi e territori negli Stati ACP i prodotti il cui trasporto viene effettuato senza attraversare territori diversi da quelli di questi Stati , paesi e territori . Tuttavia il trasporto dei prodotti che costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP , della Comunità dei paesi e territori , all ' occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori , purché l ' attraversamento di questi ultimi sia giustificato da motivi geografici o da esigenze di trasporto , e purché i prodotti non vi siano stati immessi in commercio o al consumo e vi abbiano subito , eventualmente , soltanto operazioni di scarico o ricarico o altre operazioni dirette a conservarli n loro stato .
Le interruzioni e modifiche di trasporto dovute alle condizioni del mare oppure a casi di forza maggiore non possono impedire l ' applicazione del regime preferenziale stabilito dal presente protocollo , purché in occasione di queste modifiche o interruzioni i prodotti non siano stati immessi in commercio o al consumo ed abbiano subito unicament operazioni destinate a salvaguardarli e a conservarli nel lor stato .
2 . La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali comunitarie :
a ) di un titolo giustificativo del trasporto unico , emess nel paese beneficiario d ' esportazione , che ha accompagnato i prodotti durante l ' attraversamento del paese di transito
b ) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito , contenente :
- un ' esatta descrizione delle merci ;
- la data dello scarico o del ricarico delle merci oppure , eventualmente , del loro imbarco o sbarco , con indicazione delle navi utilizzate ;
- la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci ;
c ) in mancanza dei documenti di cui sopra , di qualsiasi documento probatorio .
TITOLO II
Metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 6
1 . a ) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , il cui modello si trova nell ' allegato V del presente protocollo .
b ) Tuttavia , per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizione postale ( compresi i pacchi postali ) , purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 1 420 unità di conto europee , la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR . 2 , il cui modello si trova all ' allegato VI del presente protocollo .
c ) Sino al 30 aprile 1981 incluso , l ' unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l ' equivalente in quella moneta nazionale dell ' unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978 . Per ciascun biennio successivo , essa avrà il controvalore , in quella moneta nazionale , in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell ' anno che precede detto biennio .
d ) Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all ' articolo 16 , paragrafo 2 possono essere introdotti dalla Comunità all ' inizio di ciascun biennio successivo , se necessario , e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganal al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore . Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazional di un dato paese .
e ) Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro , lo Stato importare riconosce l ' importo notificato dallo Stato membro interessato .
2 . Quando , su richiesta del dichiarante in dogana , un articolo smontato o non montato , che rientri nella materia dei capitoli 84 e 85 della nomenclatura della nomenclatura de Consiglio di cooperazione doganale , è importato con spedizioni scaglionate , alle condizioni stabilite dalle competenti autorità , esso è considerato come un singolo articolo , ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l ' articolo completo all ' atto dell ' importazione della prima spedizione parziale .
3 . Gli accessori , i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un ' attrezzatura , una macchina od un veicolo , che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e il cui prezzo è compreso in quello dei medesimi o non è fatturato a parte , formano un tutto unico con l ' attrezzatura , la machina o il veicolo considerato .
4 . Gli assortimenti di cui alla regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che entrano nella loro composizione siano originari . Un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valor dei prodotti non originari non superi il 15 % del valore totale dell ' assortimento .
Articolo 7
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione all ' atto dell ' esportazione delle merci alle quali si riferisce . Esso è tenuto a disposizione dell ' esportatore dal momento in cui l ' esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata .
2 . In via eccezionale , il certificato di circolazione del merci EUR . 1 può essere rilasciato anche dopo l ' esportazion delle merci cui si riferisce , quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore , omissione involontaria o circostanze particolari . I tal caso , il certificato è munito di una nota speciale indicante le condizioni in cui è stato rilasciato .
3 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell ' esportatore . La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura all ' allegato V e che viene compilato conformemente al presente protocollo .
4 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativ per l ' applicazione della convenzione .
5 . Le domande di certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione .
Articolo 8
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate come prodotti originari ai sensi del presente protocollo .
2 . Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 , le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere qualsiasi controllo che ritengano utile .
3 . Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare che i formulari di cui all ' articolo 9 siano debitamente compilati . Esse verificano in particolare se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta . A questo fine , la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee . Qualora tale parte non sia completamente utilizzata , si deve tracciare una linea orizzontale sotto l ' ultima riga , e la parte in bianco deve essere annullata tracciandovi alcune linee .
4 . La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana .
Articolo 9
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 viene compilato sul formulario il cui modello figura all ' allegato V del presente protocollo . Detto formulario è stampato in un o più delle lingue nelle quali è redatta la convenzione . Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità del diritto interno dello Stato di esportazione . Se compilat a mano , esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello .
2 . Il certificato deve avere un formato di mm 210 × 297 ; ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più sulla lunghezza . La carta da usare è carta collata bianc per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g/m2 . Il certificato deve essere stampato con u fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici .
3 . Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati od affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ciascun certificato devono essere indicati gli estremi dell ' autorizzazione . Su ogni certificato deve figurare il nome e l ' indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l ' identificazione . Il certificato deve recare inoltre un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .
Articolo 10
1 . Sotto la responsabilità dell ' esportatore , è a lui o al suo rappresentante autorizzàto che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 .
2 . L ' esportatore o il suo rappresentante presenta , congiuntamente alla domanda , qualsiasi documento giustificativo utile , atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazion delle merci EUR . 1 .
Articolo 11
1 . Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 deve essere presentato , entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte della dogana dello Stato ACP d ' esportazione , all ' ufficio doganale dello Stato d ' importazione in cui le merci sono presentate .
2 . Quando le merci passano per un porto di uno Stato ACP o di un paese e territorio diverso dal paese di origine , un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del porto di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR . 1 i seguenti dati :
- la dicitura « transito » ;
- il nome del paese di transito ;
- il timbro a data .
Questa procedura entra in vigore dopo che è stata trasmessa alla Commissione l ' impronta del timbro usato .
La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri .
3 . Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR . possono essere sostituiti da uno o più altri certificati EUR . 1 , purché la sostituzione venga effettuata all ' ufficio doganale nel quale si trovano le merci .
Articolo 12
Il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d ' importazion secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti . Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione . Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d ' importazione sia completata da un attestato dell ' importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l ' applicazione della convenzione .
Articolo 13
1 . I certificati di circolazione delle merci EUR . 1 presentati alle autorità doganali dello Stato d ' importazion dopo lo scadere del termine di presentazione previsto dall ' articolo 11 possono essere accettati , ai fini dell ' applicazione del regime preferenziale , quando l ' inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali .
2 . A parte tali casi , le autorità doganali dello Stato d ' importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine .
Articolo 14
L ' accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR . 1 e quelle riportate sui documenti presentati all ' ufficio doganale per l ' espletamento delle formalità d ' importazion delle merci stesse non comporta ipso facto l ' invalidità del certificato , se è debitamente accertato che esso corrispondente alle merci presentate .
Articolo 15
Il formulario EUR . 2 , il cui modello figura nell ' allegat VI , è compilato dall ' esportatore . Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatta la convenzione , ed in conformità del diritto interno dello Stato d ' esportazione . Se compilato a mano , esso deve essere scritto con inchiostro e a stampatello .
Il formulario EUR . 2 è costituito da un unico foglio del formato di mm 210 × 148 . La carta da usare è carta collata bianca per scritture , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 64 g/m2 .
Gli Stati d ' esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate . In quest ' ultimo caso , su ciascun formulario debbono essere indicati gli estremi dell ' autorizzazione . S ciascun formulario deve figurare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata , nonché un numero di serie , stampato o meno , destinato a contraddistinguerlo .
Viene redatto un formulario EUR . 2 per ciascuna spedizione postale . Nel caso di spedizione per pacco postale , l ' esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione . Nel caso di spedizioni per lettera , l ' esportatore inserisce il formulario all ' interno del plico .
Le presenti disposizioni non dispensano l ' esportatore dall ' espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali .
Articolo 16
1 . Sono ammesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo , come prodotti originari , senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o di compilare un formulario EUR . 2 , le merci che son oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori , purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale , quand dette merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l ' applicazione delle presenti disposizioni e purché non sussitano dubbi circa la veridicità della dichiarazione .
2 . Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentanto un carattere occasionale e riguardano esclusivamente merci riservate all ' uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori le quali , per loro natura e quantità , non facciano sorgere preoccupazioni di carattere commerciale . Inoltre , il valore globale delle merci non deve superare 90 unità di conto europee , se si tratta di piccole spedizioni , oppure 285 unità di conto europee , se si tratta del contenut dei bagagli personali dei viaggiatori .
Articolo 17
1 . Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un ' esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP , uno Stato membro o un paese o territorio , e vendute , dopo l ' esposizione , per essere importate nella Comunità , beneficiano , all ' importazione , delle disposizioni della convenzione purché soddisfino alle condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purché sia fornita la prova alle autorità doganal competenti :
a ) che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell ' esposizione e ve le ha esposte ;
b ) che detto esportatore ha venduto le merci o la ha cedute ad un destinatario nella Comunità ;
c ) che le merci sono state spedite nella Comunità durante l ' esposizione o subito dopo , nello stato in cui erano state inviate all ' esportazione ;
d ) che , dal momento in cui sono state inviate all ' esposizione , le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione .
2 . Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 . con indicazione della denominazione e dell ' indirizzo dell ' esposizione . All ' occorrenza può essere richiesta un ' ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte .
3 . Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione , fiera o manifestazione pubblica analoga , di carattere commerciale , industriale , agricolo o artigianale , diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere , durante la quale le merci restando sotto controllo della dogana .
Articolo 18
1 . Quando un certificato è rilasciate ai sensi dell ' articolo 7 , paragrafo 2 , dopo l ' effettiva esportazione delle merci cui esso si riferisce , l ' esportatore deve , sulla domanda di cui all ' articolo 7 , paragrafo 3 :
- indicare il luogo e la data di spedizione delle merci cui il certificato di riferisce ;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR . 1 al momento dell ' esportazione di dette merci , e precisarne i motivi .
2 . Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell ' esportazione sono con formi alla documentazione corrispondente , PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 280A1104(01).1
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture : « NACHTRAGLICH AUSGESTELLT » , « DELIVRÈ A POSTERIORI » , « RILASCIATO A POSTERIORI » , « AFGEGEVEN A POSTERIORI » , « ISSUED RESTROSPECTIVELY » , « UDSTEDT EFTERFOLGENDE » .
Articolo 19
In caso di furto , perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , l ' esportazione può chiedere alle autorità doganali che l ' hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d ' esportazione in suo possesso .
Il duplicato così rilasciato deve recare , una seguenti diciture : « DUPLIKAT » , « DUPLICATA » , « DUPLICATO » , « DUPLICAAT » , « DUPLICATE » ,
Articolo 20
1 . Quando , ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , si applica l ' articolo 1 , paragrafi 2 , 3 e 4 , l ' ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati prodotti provenienti da altri Stati ACP , alla Comunità o dai paesi e territori , prende in considerazione la dichiarazione che , conformemente al modello di cui all ' allegato VII , l ' esportatore dello Stato , paese o territorio di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su suo allegato .
2 . L ' ufficio doganale interessato può chiedere all ' esportatore di presentare la scheda informativa rilasciate alle condizioni di cui all ' articolo 21 , il cui modello figura nell ' allegato VIII , per controllare l ' autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 , o per ottenere informazioni supplementari .
Articolo 21
La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata , a richiesta dell ' esportatore di tali prodotti , o nei casi di cui all ' articolo 20 , paragrafo 2 , o per iniziativa di detto esportatore , dal competente ufficio doganale dello Stato , paese o territorio da cui i prodotti sono stati esportati . Essa è redatta in due esemplari , uno dei quali è rilasciato al richiedente , cui spetta farlo pervenire o all ' esportatore dei prodotti finali o all ' ufficio doganale cui si richiede , per tali prodotti , il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 . Il secondo esemplare è conservato per almeno tre anni nell ' ufficio di rilascio .
Articolo 22
Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 che , durante il trasporto , sostano in una zona franca situata sul loro territorio , siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate .
Articolo 23
1 . Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganale competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR . 1 nonché dei formulari EUR . 2 .
La Commissione trasmette questi dati alle autorità doganali degli Stati membri .
2 . Ai fini di una corretta applicazione del presente titolo gli Stati membri , i paesi e territori e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza , tramite le rispettive amministrazioni doganali , per il controllo dell ' autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 nonché dell ' esattezza delle informazioni sull ' origine reale dei prodotti in oggetto , delle dichiarazione degli esportatori riportate sui formulari EUR . 2 e dell ' autenticità e della regolarità delle schede informative di cui all ' articolo 20 .
Articolo 24
Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che , per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale , redigano o facciano redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR . 1 , oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR . 2 contenente dati inesatti .
Articolo 25
1 . Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR . 1 o dei formulari EUR . 2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganale dello Stato d ' importazione nutrano fondati dubbi sull ' autenticità del documento o sull ' esattezza dei dati riguardanti la reale origine delle merci in questione .
2 . Per l ' applicazione del paragrafo 1 , le autorità doganali dello Stato d ' importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR . 1 oppure il formulario EUR . 2 , oppure una loro fotocopia , indicando , se del caso , i motivi di sostanza o di forma che giustificano un ' inchiesta . Esse uniscono al certificato EUR . 1 oppure al formulario EUR . 2 la fattura eventualmente presentata o una sua copia , e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario .
Qualora decidano di soprassedere all ' applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo , le autorità doganali dello Stato d ' importazione offrono all ' importatore la possibilità di ritirare le merci riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie .
3 . I risultanti del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d ' importazione entro il termine massimo di tre mesi . Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR . 1 o il formulario EUR . 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate , e se queste possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale .
Qualora non sia possibile dirimere le contestazioni di cui sopra tra le autorità doganali dello Stato d ' importazione e quelle dello Stato d ' esportazione o qualora esse creino un problema d ' interpretazione del presente protocollo , dette contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all ' articolo 28 ,
La composizione delle controversie tra l ' importatore e le autorità doganali dello Stato d ' importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato .
Articolo 26
Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all ' articolo 20 viene effettuato nei casi previsti all ' articolo 25 e con metodi analoghi a quelli ivi stabiliti .
Articolo 27
Conformemente al disposto dell ' articolo 11 della convenzione il Consiglio dei ministri procede annualmente , oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta all ' esame dell ' applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari .
Il Consiglio dei ministri terrà conto di vari elementi , fra cui l ' incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine .
Le decisione prese vengono attuate quanto prima .
Articolo 28
1 . È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo , e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale .
2 . Il comitato si riunisce periodicamente , specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei ministri nell ' ambito dell ' articolo 27 .
3 . Alle condizioni precisate all ' articolo 30 , il comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo .
4 . Il comitato è composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione che si occupano di problemi doganali , da un lato , e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP , responsabili dei problemi doganali , dall ' altro .
Articolo 29
Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze dell ' applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati , e raccomanda al Consiglio dei ministri i provvedimenti del caso .
Articolo 30
1 . Il comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie o dall ' insediamento di nuove industrie . A questo scopo , prima che gli Stati ACP chiedano una pronuncia del comitato o contemporaneamente , lo Stato o gli Stati ACP interessati notificano alla Comunità la loro richiesta , in base ad una documentazione giustificativa elaborata conformemente alla nota esplicativa 10 .
2 . Nell ' esame delle domande di tiene particolare conto :
a ) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati ;
b ) dei casi nei quali l ' applicazione delle norme di origine comprometterebbe sensibilmente , per un ' industria esistente in uno Stato ACP , la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità , e particolarmente , i casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di determinate attività ;
c ) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importazioni investimenti in una industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisce l ' attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive .
3 . In ogni caso di dovrebbe accertare se le norme di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema .
4 . Inoltre , le domanda di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato saranno esaminate con favorevole disposizione , tenendo particolarmente conto dei seguenti fattori :
a ) incidenza economica e sociale , specialmente in materia di occupazione , delle decisioni da prendere ;
b ) necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP meno sviluppato e delle sue difficoltà .
5 . Nell ' esame delle domande caso per caso si tiene conto in particolare della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi prodotti originari dei paesi in via si sviluppo vicini , o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari , purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa .
6 . Il comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione possa essere presa al più presto , comunque non oltre tre mesi dopo la notifica della richiesta alla Comunità . In mancanza di decisione del comitato , il comitato degli ambasciatori delibera entro mese dalla data di ricezione della domanda .
7 . a ) Le deroghe hanno validità per un periodo deciso dal comitato , che sarà di norma di due anni . Questo periodo può essere portato ad un massimo di tre anni quando la deroga riguarda uno Stato ACP meno sviluppato .
b ) La decisione di deroga può prevedere in rinnovo per un anno senza necessità di una nuova decisione del comitato , a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo che sono oggetto della deroga .
c ) In caso di obiezioni alla proroga , il comitato le esamina prima possibile e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga . Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 6 . Saranno prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell ' applicazione della deroga .
Articolo 31
Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione , nella competente sede istituzionale , qualsiasi domanda di deroga al presente protocollo , per consentire l ' entrata in vigore delle deroghe contemporaneamente alla data di entrata in vigore della convenzione .
Articolo 32
Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso .
Articolo 33
La Comunità e gli Stati ACP adottano , per quanto li riguarda , le misure necessarie all ' esecuzione del presente protocollo .
ALLEGATO I
NOTE ESPLICATIVE
Nota 1 , ad articoli 1 e 2 ( 1 )
Le espressioni « uno o più Stati ACP » , « Comunità » e « paesi e territori » comprendono anche le acque territoriali .
Le navi operanti in alto mare , comprese le « navi-fattoria » a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca , sono considerate parte del territorio dello Stato o degli Stati ACP , della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono , purché rispondano alle condizioni enunciate nella nota esplicativa 6 .
Nota 2 , ad articolo 1 , paragrafo 1 , lettera b )
per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP , della Comunità , o di un paese e territorio , non ha rilevanza il fatto che l ' energia elettrica , i combustibili , gli impianti e le attrezzature , le macchine e gli ustensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti , nonché i prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci , siano o meno originari di paesi terzi .
Nota 3 , ad articolo 1
Quando si applica una regola di percentuale , per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno stato ACP , il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all ' articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto , al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità o negli Stati ACP o nei paesi e territori .
Nota 4 , ad articolo 3 , paragrafi 1 e 2 , ed articolo 4
Quando il prodotto figura nell ' elenco A , la regola di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello del cambiamento di voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato .
Nota 5 , ad articolo 1
Per l ' applicazione delle norme di origine si considera che gli imballaggi formino un tutto unico con le merci in essi contenute . Questa disposizione non si applica tuttavia agli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione , di carattere durevole , indipendentemente dalla loro funzione di imballagio .
Nota 6
L ' espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :
- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro od in uno Stato ACP ;
- che battono bandiera di uno Stato membro o di uno Stato ACP ;
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati che sono parti della convenzione o ad una società la cui sede principale è in uno di detti Stati , ed i cui amministratori , il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli sono cittadini degli Stati parti della convenzione e , inoltre il cui capitale relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata , appartiene almeno per il 50 % a detti Stati , ad amministrazioni locali o a cittadini dei medesimi ;
- il cui equipaggio , compresi il capitano e gli ufficiali , è composto per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione .
Nota 7 , ad articolo 4
Per « prezzo franco fabbrica » , s ' intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata una lavorazione o trasformazione , compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati .
Per « valore in dogana » s ' intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci , firmata a Bruxelles il 15 dicembre il 15 dicembre 1950 .
Nota 8 , ad articolo 23
Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP , negli Stati membri e nei paesi e territori interessati .
Nota 9 , ad articolo 1 , paragrafo 3
Per « paesi e territori » ai sensi del presente protocollo s ' intendono i paesi e territori di cui alla parte quarta del trattato che istituisce la Comunità economica europea .
Nota 10 , articolo 30 , paragrafo 1
Per facilitare al comitato di cooperazione doganale l ' esame domande di deroga lo Stato ACP richiedente fornisca , a corredo della sua domanda , una documentazione il più possibile completa , che risponda in particolare ai punti riportati di seguito .
- denominazione del prodotto finito ;
- natura e quantitativo di prodotti originari di paesi terzi ;
- natura e quantitativo di prodotti originari degli Stati ACP , della Comunità o dei paesi e territori d ' oltremare , o ivi trasformati ;
- processo di fabbricazione ;
- valore aggiunto ;
- personale impiegato nell ' impresa interessata ;
- volume delle esportazioni previste nella Comunità ;
- altre possibilità d ' approvvigionamento in materie prime ;
- giustificazione della durata richiesta in base alle richerche effettuate per trovare nuove fonti d ' approvvigionamento ;
- altre osservazioni .
Lo stesso vale per quanto riguarda eventuali proroghe .
$Il termine di cui al paragrafo 6 dell ' articolo 30 decorre dalla data di presentazione della domanda alla Comunità .
ALLEGATO II
ELENCO A
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che comportano un cambiamento di voce tariffaria , ma che non conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti derivanti da tali operazioni , oppure lo conferiscono soltanto a determinate condizioni
prodotti ottenuti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » * Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di « prodotti originari » *
02.06 * Carni e frattaglie , commestibili di qualsiasi specie ( esclusi i fegati di volatili ) , salate o in salamoia , secche o affumicate * Salagione , immersione in salamoia , essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn . 02.01 e 02.04 * *
03.02 * Pesci secchi , salati o in salamoia ; pesci affumicati , anche cotti prima o durante l ' affumicatura * Essicazione , salagione , immersione in salamoia di pesci ; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura * *
04.02 * Latte e crema di latte , conservati , concentrati , o zuccherati * Conservazione , concentrazione del latte o della crema di latte della voce n . 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti * *
04.03 * Burro * Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema * *
04.04 * Formaggi e latticini * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 04.01 , 04.02 e 04.03 * *
07.02 * Ortaggi e piante mangerecce , anche cotti , congelati * Congelazione di ortaggi e piante mangerecce * *
07.03 * Ortaggi e piante mangerecce , presentati immersi in acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione , ma non specialmente preparati per il consumo immediato * Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze , di ortaggi e di piante mangerecce della voce n . 07.01 * *
07.04 * ortaggi e piante mangerecce , disseccati , disidratati o evaporati , anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati , ma non altrimenti preparati * Essicazione , disidratazione , evaporazione , riduzione in pezzi , triturazione , polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn . 07.01 , 07.02 e 07.03 * *
08.10 * Frutta , anche cotte , congelate , senza aggiunta di zuccheri * Congelazione di frutta * *
08.11 * Frutta temporaneamente conservate ( ad esempio , mediante anidride , solforosa o immersa nell ' acqua salata , solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione ) , ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate * Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze di frutta delle voci dal n . 08.01 al n . 08.09 incluso * *
08.12 * Frutta secche ( escluse quelle delle voci dal n . 08.01 al n . 08.05 incluso ) * Essicazione di frutta * *
11.01 * Farine di cereali * Fabbricazione a partire da cereali * *
11.02 * Semole , semolini , cereali mondati , perlati , spezzati , schiacciati o in fiocchi , escluso il riso della voce n . 10.06 ; germi di cereali interi , schiacciati , in fiocchi o macinati * Fabbricazione a partire da cereali * *
11.04 * Farine dei legumi da granella secchi compresi nella voce n . 07.05 o delle frutta comprese al capitolo 8 ; farine e semolini di sago e di radici e di tuberi compresi nella voce n . 07.06 * Fabbricazione a partire da legumi secchi della voce n . 07.05 , da prodotti della voce n . 07.06 o da frutta del capitolo 8 * *
11.05 * Farina , semolino e fiocchi , di patate * fabbricazione a partire da patate * *
11.07 * Malto , anche torrefatto * fabbricazione a partire da cereali * *
11.08 * Amidi e fecole ; inulina * fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 , da patate o da altri prodotti del capitolo 7 * *
11.09 * Glutine di frumento , anche allo stato secco * Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento * *
15.01 * Strutto , altri grassi di maiale e grassi di volatili , pressati , fusi od estratti a mezzo di solventi * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 02.05 * *
15.02 * Sevi ( delle specie bovina , ovina e caprina ) greggi , fusi od estratti a mezzo di solventi , compresi i sevi detti « primo sugo » * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 02.01 e 02.06 * *
15.04 * Grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini , anche raffinati * Fabbricazione a partire da pesci o mammiferi marini * *
15.06 * Altri grassi ed oli animali ( olio di piedi di bue , grassi di ossa , grassi di cascami , ecc . ) * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *
ex 15.07 * Oli vegetali fissi , fluidi o concreti , greggi , depurati o raffinati , esclusi gli oli di legno della Cina , di abrasin , di Tung , di oleococca , di oiticica , la cera di Mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari * Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12 * *
16.01 - Salcicce , salami e simili , di carni , di frattaglie o di sangue * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2 * *
16.02 * Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie * Fabbricazione a partire da prodotti del capitoli 2 * *
16.04 * Preparazioni e conserve di pesci , compreso il caviale ed i suoi succedanei * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *
16.05 * Crostacei e molluschi ( compresi i testacei ) , preparati o conservati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3 * *
ex 17.01 * Zuccheri di barbatietole e di canna allo stato solido , aromatizzati o colorati * fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 17.02 * Altri zuccheri allo stato solido non aromatizzati o colorati , sciroppi di zucchero non aromatizzati o colorati ; succedanei del miele , anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi , caramellati * Fabbricazione a partire da prodotti di qualsiasi specie * *
ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
17.04 * prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao * Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
18.06 * Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 19.02 * Estratti di malto * Fabbricazione a partire dai prodotti dalla voce n . 11.07 * *
ex 19.02 * Preparazioni per l ' alimentazione dei fanciulli , per usi dietetici o di cucina , a base di farine , semolini , amidi , fecole o estratti di malto , anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso * Fabbricazione a partire da cereali e derivati carni , latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
19.03 * Paste alimentari * * Fabbricazione a partire da grano duro *
19.04 * Tapioca , compresa quella di fecola di patate * Fabbricazione a partire da fecola di patate * *
19.05 * prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed rice » , « corn-flakes » e simili * fabbricazione a partire da prodotti diversi da : * *
* * - granturco del tipo ZEA indurata , * *
* * - grano duro , * *
* * - prodotti elencati al capitolo 17 , il cui valore non superi il 30 % del valore del prodotti finito , * *
* * - vitamine , sali minerali , prodotti chimici e sostanze naturali o altre , o preparati impiegati come additivi * *
19.07 * pane , biscotti di mare e altri , prodotti della panetteria ordinaria , senza aggiunta di zuccheri , miele , uova , materie grasse , formaggio o frutta ; ostie , capsule per medicamenti , ostie per sigilli , fogli di paste seccate di farina , di amido o di fecole e prodotti simili * fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *
19.08 * prodotti della panetteria fine , della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11 * *
20.01 * Ortaggi , piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell ' aceto o nell ' acido acetico , con o senza sale , spezie , mostarda o zuccheri * Conservazione degli ortaggi , freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell ' aceto * *
20.02 * Ortaggi e piante mangerecce , preparati o conservati senza aceto o acido acetico * Conservazione degli ortaggi o congelati * *
20.03 * frutta congelata , con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
20.04 * Frutta , scorze di frutta , piante e parti di piante cotte negli zuccheri o candite ( sgocciolate , ghiacciate , cristallizzate ) * fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 20.05 * Puree e paste di frutta , gelatine , marmellate , ottenute mediante cottura , anche con aggiunta di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
20.06 * frutta altrimenti preparate o conservate , anche con aggiunta di zuccheri o di alcole : *
* A . Frutta a guscio * * Fabbricazione senza aggiunta di zucchero o di alcole , per la quale sono utilizzati « prodott originari » dei nn . 08.01 , 08.05 e 12.01 , il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito *
* B . Altre * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 20.07 * Succhi di frutta ( compresi i mosti d ' uva ) , non fermentati , senza aggiunta di alcole , anche addizionati di zuccheri * Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
ex 21.02 * Cicoria torrefatta e suoi estratti * Fabbricazione a partire da cicoria fresca o secca * *
21.05 * Preparazioni per zuppe , minestre o brodi ; zuppe , minestre o brodi preparati ; preparazioni alimentari composte omogeneizzate * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 20.02 * *
ex 21.07 * Sciroppi di zucchero , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto fino * *
22.02 * Limonate , acque gassose aromatizzate ( comprese le acque minerali aromatizzate ) e altre bevande non alcoliche , esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n . 20.07 * Fabbricazione a partire da succhi di frutta ( 1 ) in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17 , il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito * *
22.06 * Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.08 * Alcole etelico non denaturato di 80° e più ; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.09 * Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti , liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte ( dette « estratti concentrati » ) per la fabbricazione delle bevande * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
22.10 * Aceti commestibili e loro succedanei commestibili * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 08.04 , 20.07 , 22.04 o 22.05 * *
ex 23.03 * Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco ( escluse le acque di macerazione concentrate ) , aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca , superiore a 40 % in peso * Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco * *
23.04 * Panelli , sansa di olive ed altri residui dell ' estrazione degli oli vegetali , escluse le morchie * Fabbricazione a partire da prodotti diversi * *
23.07 * Foraggi melassati o zuccherati ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell ' alimentazione degli animali * Fabbricazione a partire da cereali e derivati , carni , latte , zuccheri e melassi * *
ex 24.02 * Sigarette ; sigari e sigaretti , tabacco da fumo * * Fabbricazione nella quale almeno il 70 % in peso delle materie utilizzate della voce n . 24.01 sono « prodotti originari » *
30.03 * Medicamenti per la medicina umana o veterinaria * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
31.05 * Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette , pastiglie e altre forme simili , sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
32.06 * Lacche coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 32.04 e 32.05 * *
32.07 * Altre sostanze coloranti ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » * Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche , quali il solfato di bario , la creta , il carbonato di bario , il bianco satinato * *
ex 33.06 * Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali , anche medicinali * Fabbricazione a partire da oli essenziali ( deterpenati o no ) , liquidi o concreti , e resinoidi * *
35.05 * Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle di amido o di fecola * * Fabbricazione a partire da granturco o patate *
ex 35.07 * Preparazioni destinate a chiarificare la birra composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
37.01 * Lastre fotografiche e pellicole piane , sensibilizzate , non impressionate , diverse da quelle di carta , di cartone , di cartoncino o di tessuto * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.02 * *
37.02 * Pellicole sensibilizzate , non impressionate , anche perforate , in rotoli o in strisce * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 37.01 * *
37.04 * Lastre e pellicole impressionate , non sviluppate , negative o positive * Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn . 37.01 o 37.02 * *
38.11 * Disinfettanti , insetticidi , fungicidi , rodenticidi , erbicidi , inibitori di germinazione , regolatori di crescita per piante , e prodotti simili , presentati allo stato di preparazioni in forme , in recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri , stoppini e candele solforati e carte moschicide * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del prodotto finito *
38.12 * Bozzime preparate , appretti preparati e preparazione per la mordenzatura , del tipo di quelli utilizzati nell ' industria tessile , nell ' industria della carta , nell ' industria del cuoio o in industrie simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.13 * Preparazione per il decapaggio dei metalli ; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli ; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti ; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 38.14 * Preparazioni antidetonanti , inibitori di ossidazione , additivi peptizzanti , additivi per la viscosità , additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli menerali , esclusi gli additivi preparati per lubrificanti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.15 * « Acceleranti di vulcanizzazione » preparati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.17 * Preparazioni e cariche per apparecchi estintori ; granate e bombe estintrici * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
38.18 * Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 38.19 * Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse ( comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali ) , non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse , non nominati né compresi altrove , esclusi : * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
* - gli oli di flemma e l ' olio di Dippel * * *
* - gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi naftenici * * *
* - gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua ; gli esteri di acidi solfonaftenici * * *
* - i solfonati di petrolio , ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini , d ' ammonio o d ' etanolammine ; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi , tiofenici e loro sali * * *
* - gli alchilbenzoli o alchilnaftaline , in miscele * * *
* - gli scambiatori di ioni * * *
* - i catalizzatori * * *
* - le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche * * *
* - i cementi , le malte e composizioni simili , refrattari * * *
* - gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas * * *
* - i carboni ( esclusi quelli in grafite artificiale della voce n . 38.01 ) in composizioni metallografitiche od altre , presentati sotto forma di placchette , di barre , o di altri semiprodotti * * *
* - la sorbite diversa dalla sorbite della sottovoce n . 29.04 * * *
* - le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante * * *
ex 39.02 * Prodotti di polimerizzazione * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 39.07 * Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n . 39.01 al n . 39.06 incluso , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature , e stecche per busti , per vestiti e accessori di vestimenta e simili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
40.05 * Lastre , fogli e nastri di gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn . 40.01 e 40.02 ; granuli di gomma , naturale o sintetica , sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione ; mescole , dette « mescole-madri » , costituite da gomma , naturale o sintetica , non vulcanizzata , addizionata , prima o dopo coagulazione , di nero fumo ( con o senza oli minerali ) o di anidride silicilica ( con o senza oli minerali ) , sotto qualsiasi forma * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non è superiore al 50 % del valore del prodotto finito *
41.08 * Cuoio e pelli , verniciati o metallizzati * * Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n . 41.02 al n . 41.06 incluso ( diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie , semplicemente conciate con sostanze vegetali , anche sottoposte ad altre preparazioni , ma evidentemente non utilizzabili , in tale stato , per la fabbricazione di lavori di cuoio ) ; il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50 % del valore del prodotto finito *
43.03 * Pelliccerie lavorate o confezionate * Confezioni di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole , sacchi , mappette , croci e similari della voce n . ex 43.02 * *
ex 44.21 * Casse , cassette , gabbie , cilindri e imballaggi simili , completi , di legno , esclusi quelli di pannelli di fibre * * Fabbricazione a partire da tavole non tagliate , in determinate misure *
ex 44.28 * Legno preparato per fiammiferi ; zeppe di legno per calzature * Fabbricazione a partire da legno in fuscelli * *
45.03 * Lavori di sughero naturale * * Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n . 45.01 *
ex 48.07 * Carta e cartoni semplicemente rigati , lineati o quadrettati , in rotoli o in fogli * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *
48.14 * Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi , buste , biglietti postali , cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole ; involucri a busta e simili , di carta o di cartone , contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
48.15 * Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato * * Fabbricazione a partire dalla pasta di carta *
ex 48.16 * Scatole , sacchi , sacchetti , cartocci ed altri imballaggi e contenitori di carta o di cartone * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
49.09 * Cartoline postali , cartoline per anniversari , cartoline di Natale e simili , illustrate , ottenute con qualsiasi procedimento , anche con guarnizioni od applicazioni * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * *
49.10 * Calendari di ogni specie di carta o cartone , compresi i blocchi di calendari da sfogliare * Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n . 49.11 * *
50.04 ( 2 ) * Filati di seta non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n . 50.04 *
50.05 ( 2 ) * Filati di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.03 *
ex 50.07 ( 2 ) * Filati di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti compresi tra le voci nn . 50.01 e 50.03 incluso *
ex 50.07 ( 2 ) * Imitazioni del catgut preparate con fili di seta * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.01 o da prodotti della voce n . 50.03 non cardati né pettinati *
50.09 ( 3 ) * Tessuti di seta , di borra di seta ( schappe ) o di cascami di borra di seta ( roccadino o pettenuzzo di seta ) * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 50.02 o della voce n . 50.03 *
51.01 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
51.02 ( 2 ) * Monofili , lamette e simili ( paglia artificiale ) ed imitazione del catgut , di materie tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
51.03 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
51.04 ( 3 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue ( compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn . 51.01 o 51.02 ) * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
52.01 ( 2 ) * Fili di metallo combinati con filati tessili ( filati metallici ) , compresi i filati tessili spiralati con metallo e filati tessili metallizzati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e loro cascami , non cardati né pettinati *
52.02 ( 3 ) * Tessuti di fili di metallo , di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n . 52.01 , per l ' abbligliamento , l ' arredamento ed usi simili * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , paste tessili , fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o da loro cascami *
53.06 ( 2 ) * Filati di lana cardata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 *
53.07 ( 2 ) * Filati di lana pettinata , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 53.01 e 53.03 *
53.08 ( 2 ) * Filati di peli fini , cardati o pettinati , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli fini greggi della voce n . 53.02 *
53.09 ( 2 ) * Filati di peli grossolani o di crine , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da peli grossolani della voce n . 53.02 o da crini della voce n . 05.03 , greggi *
53.10 ( 2 ) * Filati di lana , di peli ( fini o grossolani ) o di crine , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 05.03 e da 53.01 a 53.04 incluso *
53.11 ( 3 ) * Tessuti di lana o di peli fini * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci da n . 53.01 a n . 53.05 *
53.12 ( 3 ) * Tessuti di peli grossolani o di crine * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 53.02 al n . 53.05 incluso o a partire da crine della voce n . 05.03 *
54.03 ( 2 ) * Filati di lino o di ramiè , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 54.01 , non cardati né pettinati , o a partire da prodotti della voce n . 54.02 *
54.04 ( 2 ) * Filati di lino o di ramiè , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *
54.05 ( 3 ) * Tessuti di lino o di ramiè * * Fabbricazione a partire da materie delle voci nn . 54.01 o 54.02 *
55.05 ( 2 ) * Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 o 55.03 *
55.06 ( 2 ) * Filati di cotone preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 o 55.03 *
55.07 ( 3 ) * Tessuti di cotone a punto di garza * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
55.08 ( 3 ) * Tessuti di cotone ricci del tipo spugna * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
55.09 ( 3 ) * Altri tessuti di cotone * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 55.01 , 55.03 o 55.04 *
56.01 * Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali , in massa * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.02 * Fasci ( câbles ) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.03 * Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) in massa , compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.04 * Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ( continue o in fiocco ) , cardati , pettinati o altrimenti preparati per la filatura * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.05 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , non preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.06 ( 2 ) * Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco ( o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali ) , preparati per la vendita al minuto * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
56.07 ( 3 ) * Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 56.01 , 56.02 e 56.03 incluso *
57.06 ( 2 ) * Filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *
ex 57.07 ( 2 ) * Filati di canapa * * Fabbricazione a partire da canapa greggia *
ex 57.07 ( 2 ) * Filati di altre fibre tessili vegetali esclusi i filati di canapa * * Fabbricazione a partire da fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n . 57.02 al n . 57.04 incluso *
ex 57.07 * Filati di carta * * Fabbricazione a partire da prodotti dal capitolo 47 , da prodotti chimici , paste tessili o fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche e artificiali ; in fiocchi o loro cascami , non cardati né pettinati *
57.10 ( 3 ) * Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n . 57.03 * * Fabbricazione a partire da iuta greggia o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n . 57.03 *
ex 57.11 ( 3 ) * Tessuti di altre fibre tessili vegetali * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 57.01 , 57.02 , 57.04 o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *
ex 57.11 * Tessuti di filati di carta * * Fabbricazione a partire da carta , da prodotti chimici , paste tessili o da fibre tessili naturali , fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami * PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 280A1104(01).2
58.01 ( 4 ) * Tappeti a punti annodati od arrotolati , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , o dal 57.01 al 57.04 incluso *
58.02 ( 4 ) * Altri tappeti , anche confezionati ; tessuti detti Kelim o Kilim , Schumacks o Soumak , Karamanie e simili , anche confezionati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , 51.01 , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n . 57.07 *
58.04 ( 4 ) * Velluti , felpe , tessuti ricci e tessuti di ciniglia , esclusi i manufatti delle voci nn . 55.08 e 58.05 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.05 ( 4 ) * Nastri , galloni e simili ; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati ( bolduc ) esclusi i manufatti della voce n . 58.06 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , dal 56.01 al 56.03 incluso , o dal 57.01 al 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.06 ( 4 ) * Etichette , scudetti e simili , tessuti , ma non ricamati , in pezza , in nastri o tagliati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 50.01 al 50.03 incluso , dal 53.01 al 53.05 incluso , 54.01 , dal 55.01 al 55.04 incluso , o dal 56.01 al 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.07 ( 4 ) * Filati di ciniglia ; filati spiralati ( vergolinati ) , diversi da quelli della voce n . 52.01 e dai filati di crine spiralati ; trecce in pezza ; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali , in pezza ; ghiande , nappe , olive , noci , fiocchetti ( pompons ) e simili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.08 ( 4 ) * Tulli e tessuti a maglie annodate ( reti ) , lisci * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.09 ( 4 ) * Tulli , tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate ( reti ) , operati ; pizzi ( a macchina o a mano ) in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili *
58.10 * Ricami in pezza , in strisce o in motivi * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
59.01 ( 4 ) * Ovatte o manufatti do ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) di materie tessili * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili *
ex 59.02 ( 4 ) * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati esclusi i feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *
ex 59.02 ( 4 ) * Feltri all ' ago anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili ; ottenuti a partire da fibre o da fasci continui di polipropilene i cui filamenti hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
59.03 ( 4 ) * « Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili *
59.04 ( 4 ) * Spago corde e funi , anche intrecciati * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.05 ( 4 ) * Reti ottenute con l ' impiego di manufatti previsti dalla voce n . 59.04 , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali , sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.06 ( 4 ) * Altri manufatti ottenuti , con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto * * Fabbricazione a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n . 57.07 *
59.07 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) , tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * * Fabbricazione a partire da filati *
59.08 * Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie * * Fabbricazione a partire da filati *
59.10 ( 4 ) * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili , anche tagliati * * Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili *
ex 59.11 * Tessuti gommati , diversi da quelli a maglia , ad esclusione di quelli costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da filati *
ex 59.11 * Tessuti gommati diversi da quelli a maglia , costituiti da tessuti di fibre tessili sintetiche continue o da nappe di filati di fibre tessili sintetiche continue , disposti parallelamente , impregnati o ricoperti di lattice di gomma , contenenti in peso almeno 90 % di materie tessili e utilizzati per la fabbricazione di pneumatici o per altri usi tecnici * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici *
59.12 * Altri tessuti impregnati o spalmati ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * * Fabbricazione a partire da filati *
59.13 ( 4 ) * Tessuti ( diversi da quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili misti a fili di gomma * * Fabbricazione a partire da filati semplici *
59.15 ( 4 ) * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
59.16 ( 4 ) * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
59.17 ( 4 ) * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci dal n . 50.01 al n . 50.03 incluso , dal n . 53.01 al n . 53.05 incluso , n . 54.01 , dal n . 55.01 al n . 55.04 incluso , dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , dal n . 57.01 al n . 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili *
ex capitolo 60 ( 4 ) * Maglierie , esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da fibre naturali cardate o pettinate , da prodotti delle voci dal n . 56.01 al n . 56.03 incluso , da prodotti chimici o paste tessili *
ex 60.02 * Guanti a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.03 * Calze , sottocalze , calzini , proteggicalze e manufatti simili , a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.04 * Sottovesti a maglia non elastica né gommata , ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.05 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica né gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 60.06 * Altri manufatti ( comprese le ginocchiere e le calze per varici ) a maglia elastica o a maglia gommata , ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria ( tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta ) * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.01 * Indumenti esterni per uomo e per ragazzo esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.01 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazza e per bambini , non ricamati , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.02 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.02 * Indumenti esterni per donna , per ragazzo e ragazza , per bambini , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % de valore del prodotto finito ( 5 ) *
61.03 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per uomo e per ragazzo , compresi i colli , colletti , sparati e polsini * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
61.04 * Sottovesti ( biancheria da dosso ) per donna , per ragazza e per bambini * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 5 ) ( 6 ) *
ex 61.05 * Fazzoletti da naso e da taschino , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ( 5 ) *
ex 61.06 * Scialli , sciarpe , fazzoletti da collo , sciarpette , mantiglie , veli e velette , e manufatti simili , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
61.07 * Cravatte * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
61.09 * Busti , fascette , guaine , reggiseno , bretelle , giarrettiere , reggicalze e manufatti simili , di tessuto o di maglia , anche elastici * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.10 * Guanti , calze e calzini , esclusi quelli a maglia , esclusi gli equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.10 * Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
ex 61.11 * Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario : sottobraccia , imbottiture e spalline di sostegno per sarti , cinture e cinturoni , manicotti , maniche di protezione , ecc . , esclusi i colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da filati ( 5 ) *
ex 61.11 * Colli , collaretti , soggoli , sparati , gale , polsi , polsini , sproni , fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna , ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
62.01 * Coperte * * Fabbricazione a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ( 6 ) *
ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , non ricamati * * Fabbricazione a partire da filati semplici greggi ( 6 ) *
ex 62.02 * Biancheria da letto , da tavola , da toletta , da servizio o da cucina ; tende , tendine ed altri manufatti per l ' arredamento , non ricamati * * Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati , il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ( 5 ) *
62.03 * Sacchi e sacchetti da imballaggio * * Fabbricazione a partire da prodotti chimici , da paste tessili o fibre tessili naturali , da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami ( 2 ) *
62.04 * Copertoni , vele per imbarcazioni tende per l ' esterno , tende e oggetti per campeggio * * Fabbricazione a partire da filati semplici e greggi ( 6 ) *
ex 62.05 * Altri manufatti confezionati di tessuti , compresi i modelli di vestiti , esclusi ventagli e ventole a mano , loro ossature e parti di ossature * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati prodotti di cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
64.01 * Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formare da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.02 * Calzature con suole esterne di cuoio naturale , artificiale o ricostituito ; calzatture ( con comprese nella voce n . 64.01 ) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formare da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.03 * Calzatture di legno o con suole esterne di legno o di sughero * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formare da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
64.04 * Calzatture con suole esterne di altre materie ( corda , cartone , tessuto feltro , giunco , materie da intreccio ecc . ) * Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formare da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne , di qualsiasi materia eccetto il metallo * *
65.03 * Cappelli , corpicapi ed altre acconciature , di feltro , fabbricati con le campagne o con i dischi o piatti della voce n . 65.01 , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili ( 7 ) *
65.05 * Cappelli , copricapi ed altre acconciature ( comprese le retine per capelli ) , di maglia o fabbricati con tessuti , pizzi o feltro ( in pezzi , ma non in strisce ) , anche guarniti * * Fabbricazione a partire da fibre tessili ( 7 ) *
66.01 * Ombrelli ( da pioggia e da sole ) , compresi gli ombrelli-bastone , i parasole-tende , gli ombrelloni e simili * * Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore prodotto finito *
ex 77.07 * Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » ( anche sgrossati e smerigliati o puliti ) , tagliati in forma di versa dalla quadrata o dalla rettangolare , o curvati o altrimenti lavorati ( smussati , incisi , ecc . ) ; vetri isolanti a pareti multiple * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * *
70.08 * Lastre o vetri di sicurezza , anche sagomati , consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro * Fabbricazione a partire dal vetro tirato , colato o laminato delle voci nn . dal 70.04 al 70.06 incluso * *
70.09 * Specchi di vetro , anche incorniciati , compresi gli specchi retrovisivi * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . del 70.04 al 70.06 incluso * *
71.15 * Lavori di perle fini , di pietre preziose ( gemme ) , di pietre semiprezione ( fini ) , di pietre sintetiche o ricostituite * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
73.07 * Ferro ad acciaio in blumi , billette , bramme e bidoni ; ferro ed acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio ( sbozzi di forgia ) * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 * *
73.08 * Sbozzi in rotoli per lamiere , di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.07 * *
73.09 * Larghi piatti di ferro o di acciaio * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.07 o 73.08 * *
73.10 * Barre di ferro o di acciaio , laminate o estruse a caldo o fucinate ( compresa la vergella o bordione ) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo , barre forate di acciaio per la perforazione delle mine * Fabbricazione a partire da prodotti delle voce n . 73.07 * *
73.11 * Profilati di ferro o di acciaio , laminati o estrusi a caldo , fucinati oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio , anche forate o fatte di elementi riuniti * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.10 incluso 73.12 o 73.13 * *
73.12 * Nastri di ferro o di acciaio , laminati a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 incluso o 73.13 * *
73.13 * Lamiere di ferro o di acciaio , laminate a caldo o a freddo * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . dal 73.07 al 73.09 incluso * *
73.14 * Fili di ferro o di acciaio , nudi o rivestiti , esclusi i fili isolati per l ' elettricità * Fabbricazione a partire da prodotti delle voce n . 73.10 * *
73.16 * Elementi per la costruzione di strade ferrate , di ghisa , di ferro o di acciaio : rotaie , controrotaie , aghi , cuori , incroci e scambi , tiranti per aghi , rotaie a cremagliera , traverse , stecche , cuscinetti , cunei , piastre di appoggio , piastre di fissaggio , piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente construiti per la posa , la congiunzione o il fissaggio delle rotaie * * Fabbricazione a partire da prodotti della voce n . 73.06 *
73.18 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) di ferro o di acciaio , esclusi gli oggetti della voce n . 73.19 * * Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn . 73.06 e 73.07 e della voce n . 73.15 sotto le forme indicate alle voci nn . 73.06 e 73.07 *
74.03 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.04 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di rame , di spessore superiore a 0,15 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.05 * Fogli e nastri sottili di rame ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,15 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.06 * Polveri e pagliette di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.07 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.08 * Accessori per tubi , di rame ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.10 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di rame , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.11 * Tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie di fili di rame ; lamiere o lastre incise e stirate di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.15 * Punte , chiodo , rampini , ganci e puntine , di ram o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame ; bulloni e dadi ( anche non filettati ) , viti , viti ad occhio e ganci a vite , ribadini , copiglie , pernotti , chiavette e oggetti simili di bulloneria e di veteria , di rame ; rondelle ( comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla ) , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.16 * Molle di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.17 * Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare , dei tipi di uso domestico , loro parti e pezzi staccati , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.18 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
74.19 * Altri favori di rame * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri di qualunque spessore , di nichelio ; polveri e pagliette di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.05 * Anodi per nichelatura , compresi quelli ottenuti per elettrolisi , greggi o lavorati * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
75.06 * Altri lavori di nichelio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di alluminio , di spessore superiore a 0,20 mm * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.04 * Fogli e nastri sottili , di alluminio ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , di spessore di 0,20 mm o meno ( non compreso il supporto ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.05 * Polveri e pagliette di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.06 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) e barre forate , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.07 * Accessori per tubi , di alluminio ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.08 * Costruzioni e loro parti ( capannoni , ponti ed elementi di ponti , torri , piloni , pilastri , colonne , ossature , impalcature , tettoie , intelaiature di porte e finestre , balaustrate , ecc . ) di alluminio ; lamiere , barre , profilati , tubi , ecc . , di alluminio , predisposti per essere utilizzati nelle costuzioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.09 * Serbatoi , cisterne , vasche , tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia ( esclusi i gas compressi o liquefatti ) , di alluminio , di capacità superiore a 300 litri , senza dispositivi meccanici o termici , anche con rivestimento interno o calorifugo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.10 * Fusti , tamburi , bidoni , scatole ed altri recipienti simili , per il trasporto o l ' imballaggio , di alluminio , compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.11 * Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.12 * Cavi , corde , trecce e simili , di fili di alluminio , esclusi i prodotti isolati per l ' elettricità * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.15 * Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti , di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
76.16 * Altri lavori di alluminio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
77.02 * Barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate , di magnesio ; altri lavori di magnesio * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.03 * Lamiere , fogli e nastri di piombo , del pose superiore a 1,700 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.04 * Fogli e nastri sottili di piombo ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , pesanti 1,700 kg o meno per m2 ) non compreso il supporto ; polveri e pagliette di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , tubi ad S per sifoni , giunti , manicotti , flange , ecc . ) di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
78.06 * Altri lavori di piombo * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.03 * Lamiere , fogli e nastri , di qualsiasi spessore , di zinco ; polveri e pagliette di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.04 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ed accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
79.06 * Altri lavori di zinco * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.02 * Barre , profilati e fili di sezione piena , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.03 * Lamiere , lastre , fogli e nastri , di stagno , del peso superiore a 1 kg per m2 * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.04 * Fogli e nastri sottili , di stagno ( anche goffrati , tagliati , perforati , ricoperti , stampati o fissati su carta , cartone , materie plastiche artificiali o supporti simili ) , del peso di 1 kg o meno per m2 ( non compreso il supporto ) ; polveri e pagliette di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
80.05 * Tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate ad accessori per tubi ( raccordi , gomiti , giunti , manicotti , flange , ecc . ) , di stagno * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
82.05 * Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria , a mano , anche meccanica ( per imbutire , stampare , maschiare , alesare , filettare , fresare , mandrinare , intagliare , tornire , avvitare , ecc . ) , comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonché gli utensili per forare , con parte operante * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
82.06 * Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 84 * Caldaie , macchine , apparecchi e congegni meccanici , eccettuati materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie ( 84.15 ) e macchine per cucire , compresi i mobili per dette macchine ( ex 84.41 ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito *
84.15 * Materiale , macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti cuoi , calzature , ecc . ) compresi i mobili per dette macchine * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per quali vengono utilizzati prodotti , parti o pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » *
* * * - che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig-zag , siano prodotti « originari » *
ex capitolo 85 * Macchine ed apparecchi elettrici ; materiali destinati ad usi elettrotecnici , ad eccezione dei prodotti delle voci nn . 85.14 e 85.15 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
85.14 * Microfoni e loro supporti , altroparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati da rappresentato da prodotti « originari » *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 9 ) *
85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radio-telegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffuzione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * * Lavorazione , trasformazione e montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 9 ) *
capitolo 86 * Veicoli e materiale per strade ferrate ; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e prezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 87 * Vetture automobili , trattori , velocipedi ed altri veicoli terrestri , esclusi i prodotti della voce n . 87.09 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e prezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
87.09 * Motocicli e velocipedi con motore ausiliario , anche con carrozzetta ; carrozzzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta , presentate isolatamente * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito ed a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , pezzi e parti ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari 5 *
ex capitolo 90 * Strumenti e apparecchi di ottica , per fotografia per cinematografia , di misura , di verifica , di precisione ; strumenti e apparecchi medico-chirurgici , esclusi i prodotti delle voci nn . 90.05 , 90.07 ( esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia ad accensione elettrica ) , 90.08 , 90.12 e 90.26 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e prezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
90.05 * Binocoli e cannocchiali con o senza prismi * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex 90.07 * Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi , compresi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , diversi da lampade e tubi a scarica della voce n . 85.20 , esclusi lampade e tubi per la produzione di lampi di luce in fotografia , ad accensione elettrica * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono impiegati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e ( 8 ) impiegati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.08 * Apparecchi cinematografici ( da presa delle immagini e da presa del suono , anche combinati , apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono ) * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.12 * Microscopi ottici , compresi gli apparecchi per la microfotografia , la microcinematografia e la microproiezione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
90.26 * Contatori di gas , di liquidi e di elettricità , compresi i contatori di produzione , di controllo e di taratura * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex capitolo 91 * Orologeria , ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn . 91.04 e 91.08 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
91.04 * Orologi, pendole , sveglie e simili apparecchi di orologeria , con movimento diverso da quello degli orologi tascabili * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
91.08 * Altri movimenti finiti di orologeria * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
ex capitolo 92 * Strumenti musicali , apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono , apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione , loro parti ed accessori , esclusi i prodotti della voce n . 92.11 * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
92.11 * Fonografi , apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono , compresi i giradischi , girafilm e girafili , con o senza lettere di suono ; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione * * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali sono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito , ed a condizione : *
* * * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , parti e pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » *
* * * - e che il valore dei transistori utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ( 9 ) *
capitolo 93 * Armi e munizioni * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio ( spazzole , spazzolini , scope-spazzole , pennelli e simili ) , comprese le spazzole costituenti elementi di macchine , rulli per dipingere , raschini di gomma o di altre simili materie flessibili * * Fabbricazione per la quale sono impiegati prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
97.03 * Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
98.01 * Bottoni , bottoni a pressione , bottoni per polsini e simili ( compresi gli sbozzi , i dischetti per bottoni e le parti di bottoni ) * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
98.08 * Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili , anche montati su bobine ; cuscinetti per timbri , anche impregnati , con o senza scatola * * Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
( 1 ) Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso , di limetta e di pompelmo .
( 2 ) Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto . Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 3 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco , tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato , quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso dello o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con seguenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci nn . ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consistente o in un nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastic artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
( 4 ) Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , si devono applicare le disposizioni che figurano nella colonna 4 per tutte le materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto . Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso dello o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate . Questa percentuale viene portata :
- al 20 % , quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con seguenti flessibili di polietere , anche rivestiti , di cui alle voci nn . ex 51.01 e ex 58.07 ;
- al 30 % , quando si tratta di filati formati da un ' anima consistente o in un nastro sottile d ' alluminio , o in una pellicola di materia plastica artificiale , ricoperta o non di polvere d ' alluminio . Detta anima viene inserita mediante incollatura , con l ' ausilio di una colla trasparente o colorata , tra due pellicole di materia plastica artificiale , di larghezza non superiore ai 5 mm .
( 5 ) Le guarnizioni e gli accessori usati ( ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria ) , che rientrano in un ' altra voce tariffaria , non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 6 ) Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili , questa norma non si applica a una o più materie tessili miste , nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate .
( 7 ) Le guarniture e gli accessori impiegati ( ad eccezione delle fodere e delle telette sottofodera ) che cambiano voce tariffaria non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso globale di tutte le materie tessili incorporate .
( 8 ) Per stabilire il valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi , sono da prendere in considerazione :
a ) per i prodotti , le parti e i pezzi originari , il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;
b ) per gli altri prodotti , parti e pezzi , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente protocollo che determinano :
- il valore dei prodotti importati ,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata .
( 9 ) Questa percentuale non si somma a quella del 40 % .
ALLEGATO III
ELENCO B
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che non comportano cambiamenti di voce tariffaria , ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti ottenuti da queste operazioni
Prodotti finiti * N . della tariffa doganale * Designazione * Lavorazioni o trasformazioni di prodotti non originari che conferiscono il carattere di « prodotti originari » *
* * L ' incorporazione dei prodotti , parti e pezzi staccati nelle caldaie , macchine , apparecchi , ecc . , dei capitoli da 84 e 92 , nelle caldaie e radiatori , di cui alla voce n . 73.37 , nonché dei prodotti delle voci nn . 97.07 e 98.03 non ha l ' effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti , a condizione che il valore di questi ultimi , parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito . *
13.02 * Gomma lacca , anche imbianchita ; gomme , gommoresine , resine e balsami naturali * * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 15.05 * Lanolina raffinata * Fabbricazione a partire dal grasso di lana ( untume ) *
ex 15.10 * Alcoli grassi industriali * Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali *
ex 17.01 * Zuccheri di barbabietola o di canna , allo stato solido , aromatizzati o colorati * Fabbricazione a partire da zuccheri di barbabietola o di canna allo stato solido senza aggiunta di aromatizzati o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 17.02 * Lattosio , glucosio , zucchero d ' acero e altri zuccheri , allo stato solido , aromatizzati colorati * Fabbricazione a partire zuccheri allo stato solido senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 17.03 * Melassi , aromatizzati o con aggiunta di coloranti * Fabbricazione a partire da prodotti senza aggiunta di aromatizzanti o coloranti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 21.03 * Senapa preparata * Fabbricazione a partire da farina di senapa *
ex 22.09 * Whisky , il cui tenore in alcole è inferiore a 50° * Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari *
ex 25.15 * Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento in lastre o in elementi , lucidatura , levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *
ex 25.16 * Granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione , greggi , sgrossati o semplicemente segati , di spessore uguale o inferiore a 25 cm * Segamento di granito , porfido , basalto , arenaria ed altre pietre da costruzione , greggi , sgrossati , semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm *
ex 25.18 * Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite * Calcinazione della dolomite greggia *
ex 25.19 * Altro ossido di magnesio anche chimicamente puro * Fabbricazione a partire da carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) *
ex 25.19 * Carbonato di magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , ad esclusione dell ' ossido di magnesio , macinato e messo in recipienti ermetici * Macinazione del magnesio naturale ( magnesite ) , anche calcinato , escluso l ' ossido di magnesio , e confezione in recipienti ermetici *
ex 25.24 * Fibre di amianto grezze * Trattamento del minerale di amianto concentrato ( arricchito ) *
ex 25.26 * Cascami di mica naturali ed omogeneizzati * Macinazione ed omogeneizzazione dei cascami di mica *
ex 25.32 * Terre coloranti , calcinate o polverizzate * Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex capitoli da 28 a 37 * Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse , eccetto l ' anidride solforica ( ex 28.13 ) , i fosfati alluminocalcici naturali trattati termicamente , macinati e polverizzati ( ex 31.03 ) , i tannini ( ex 32.01 ) , gli oli essenziali , i resinoidi e i sottoprodotti terpenici ( ex 33.01 ) , le preparazioni destinate a intenerire la carne e le preparazioni destinate a chiarificare la birra , composte di papaina e bentonite e le preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili ( ex 35.07 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 28.13 * Anidride solforica * Fabbricazione a partire da anidride solforosa *
ex 31.03 * Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente , macinati e polverizzati * Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente *
ex 32.01 * Tannini ( acidi tannici ) , compreso il tannino di noci di galla all ' acqua , e loro sali eteri , esteri ed altri derivati * Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale *
ex 33.01 * Oli essenziali ( deterpenati o non ) , liquidi o concreti ; resinoidi ; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali * Fabbricazione a partire da soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi , negli oli fissi , nelle cere o prodotti analoghi , ottenuti per « effleurage » o macerazione *
ex 35.07 * Preparazioni destinate a intenerire la carne e a chiarificare la birra , composte di papaina e di bentonite ; preparazioni enzimatiche per il disincollaggio dei tessili * Fabbricazione a partire da enzimi o da enzimi preparati il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito *
ex capitolo 38 * Prodotti diversi delle industrie chimiche , eccetto il tallol raffinato ( ex 38.05 ) , l ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , purificata ( ex 38.07 ) , la pece nera ( pece di catrame vegetale ) ( ex 38.09 ) * Lavorazione o trasformazione per le quali sono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 38.05 * Tallol raffinato * Raffinazione del tallol greggio *
ex 38.07 * Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , depurata * Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell ' essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato , greggia *
ex 38.09 * Pece nera ( pece di catrame vegetale ) * Distillazione dal catrame di legno *
ex capitolo 39 * Materie plastiche artificiali , eteri ed esteri della cellulosa , resine artificiali e lavori di tali sostanze , escluse le pellicole di ionomeri ( ex 39.02 ) * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito *
ex 39.02 * Pellicole di ionomeri * Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica , che è un copolimero dell ' etilene e dell ' acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici , principalmente di zinco e di sodio *
ex 40.01 * Lastre « crêpe » di gomma per suole * Laminazione di fogli « crêpe » di gomma naturale *
ex 40.07 * Fili e corde di gomma vulcanizzata ricoperti di materie tessili * Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma vulcanizzata , nudi *
ex 41.01 * Pelli di ovini senza vello * Slanatura di pelli di ovini *
ex 41.02 * Pelli di bovini ( compresi i bufali ) e di equini , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli di bovini ( compresi bufali ) e di equini , semplicemente conciate *
ex 41.03 * Pelli ovine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate *
ex 41.04 * Pelli caprine , preparate ma non pergamenate , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate *
ex 41.05 * Pelli preparate , ma non pergamenate , di altri animali , escluse quelle delle voci nn . 41.06 e 41.08 , riconciate * Riconciatura di pelli ovine , semplicemente conciate *
ex 43.02 * Pelli confezionate * Imbianchimento , tintura , appretto , taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate *
ex 44.22 * Fusti , botti , mastelli , secchie e altri lavori di bottaio e loro parti * Fabbricazione a partire da legname da bottaio , anche segato sui due lati principali , ma non altrimenti lavorato *
ex 50.03 * Cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura , cardati o pettinati * Cardatura o pettinatura dei cascami di seta , borra , roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura *
ex 50.09 * Tessuti stampati * Stampa accompagnata da operazioni di finitura o rifinitura ( imbianchimento , apprettatura , essiccamento , vaporizzazione , demottamento ( « épincetage » ) , rattoppatura , impregnazione , sanforizzazione , mercerizzazione ) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito *
ex 51.04 * * *
ex 53.11 * * *
ex 53.12 * * *
ex 54.05 * * *
ex 55.07 * * *
ex 55.08 * * *
ex 55.09 * * *
ex 56.07 * * *
ex 59.14 * Reticelle ad incandescenza * Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia *
ex 67.01 * Spolverini e scopette di piume * Fabbricazione a partire da piume , parti di piume e calugine *
ex 68.03 * Lavori di ardesia naturale o agglomerata * Fabbricazione di lavori di ardesia *
ex 68.04 * Pietre per affilare , per avvivare o levigare a mano , di pietre naturali , di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche * Taglio , aggiustamento ed incollaggio di abrasivi che per la forma non sono riconoscibili come destinati all ' uso a mano *
ex 68.13 * Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio * Fabbricazione di lavori di amianto , di miscele a base di amianto e di carbonato di magnesio *
ex 68.15 * Lavori di mica , compresa la mica su carta o su tessuto * Fabbricazione di lavori di mica *
ex 70.10 * Bottiglie e boccette tagliate * Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
70.13 * Oggetti di vetro per il servizio di tavola , di cucina , di toletta , per ufficio , per la decorazione degli appartamenti o per usi simili , esclusi gli oggetti della voce n . 70.19 * Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito o decorazione eseguita completamente a mano , ad esclusione della stampa serigrafica , di oggetti di vetro soffiati a bocca , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 70.20 * Lavori di fibre di vetro * Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge *
ex 71.02 * Pietre preziose ( gemme ) e pietre semipreziose ( fini ) , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge *
ex 71.03 * Pietre sintetiche e ricostituite , tagliate o altrimenti lavorate , non incastonate né montate , anche infilate per comodità di trasporto , ma non assortite * Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite gregge *
ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura e triturazione dell ' argento e sue leghe , greggi *
ex 71.05 * Argento e sue leghe ( compreso l ' argento dorato e l ' argento platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' argento e sue leghe , greggi *
ex 71.06 * Metalli comuni placcati o ricoperti d ' argento , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento , greggi *
ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dell ' oro e delle sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi *
ex 71.07 * Oro e sue leghe ( compreso l ' oro platinato ) , greggi * Mescolanza o separazione elettrolitica dell ' oro e sue leghe , greggi *
ex 71.08 * Metalli comuni o argento , placcati o ricoperti di oro , semilavorati * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento , greggi *
ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe , greggi *
ex 71.09 * Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe , semilavorati * Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe , greggi *
ex 71.10 * Metalli comuni o metalli preziosi , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino * Laminazione , stiratura , trafilatura , battitura o triturazione dei metalli comuni o metalli prezioni , placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino , greggi *
ex 73.15 * Acciai legati e acciai fini al carbonio : * *
* - nelle forme indicate alle voci dal n . 73.07 al n . 73.13 incluso * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voce n . 73.06 *
* - nelle forme di cui alla voce n . 73.14 * Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voce nn . 73.06 e 73.07 *
ex 73.29 * Catene antisdrucciolevoli * Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono impiegati prodotti di valore non superiore al 50 % del valore del prodotto finito *
ex 74.01 * Rame da affinazione ( blisters ed altri ) * Conversione di metalline cuprifere *
ex 74.01 * Rame raffinato * Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione ( blisters ed altri ) , dei cascami e dei rottami di rame *
ex 74.01 * Leghe di rame * Fusione e trattamento termico del rame raffinato , dei cascami e dei rottami di rame *
ex 75.01 * Nichelio greggio ( esclusi gli anodi della voce n . 75.05 ) * Affinazione per elettrolisi , per fusione o con processi chimici delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio *
ex 75.01 * Nichelio greggio , escluse le leghe di nichelio * Affinaggio per elettrolisi , per fusione o per via chimica di avanzi e rottami *
ex 76.01 * Alluminio greggio * Fabbricazione , con trattamento termico o elettrolitico , di alluminio non legato , di cascami e di rottami *
76.16 * Altri lavori di alluminio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate delle tele metalliche ( comprese le tele continue o senza fine ) , reti e griglie , di fili di alluminio ; lamiere o nastri spiegati di alluminio il cui valore del prodotto finito *
ex 77.02 * Altri lavori di magnesio * Fabbricazione a partire da barre , profilati , fili , lamiere , fogli , nastri , torniture calibrate , polveri e pagliette , tubi ( compresi i loro sbozzi ) , barre forate di magnesio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 77.04 * Berillio ( glucinio ) lavorato * Laminazione , stiratura , trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 78.01 * Piombo affinato * Produzione per affinazione termica di piombo d ' opera *
ex 81.01 * Tungsteno lavorato * Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.02 * Molibdeno lavorato * Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.03 * Tantalio lavorato * Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 81.04 * Altri metalli comuni lavorati * Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 82.09 * Coltelli a lama trinciante e dentata ( compresi i roncoli chiudibili ) , esclusi i coltelli della voce n . 82.06 * Fabbricazione a partire da lame di coltelli *
ex 83.06 * Oggetti di ornamento per interni , di metalli comuni , escluse le statuette * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito *
ex 84.05 * Locomobili ( ad esclusione dei trattori della voce n . 87.01 ) e macchine semifisse , a vapore * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti il cui valore non supera il 40 del valore del prodotto finito *
84.06 * Motori a scoppio o a combustione interna , a pistone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito *
ex 84.08 * Altri motori e macchine motrici , ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 8 ) utilizzati sia rappresentato da prodotti originari *
84.16 * Calandre e laminatoi , diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro ; cilindri per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
ex 84.17 * Apparecchi e dispositivi , anche riscaldati elettricamente per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura , per l ' industria del legno , delle paese per carta , carta e cartoni * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
84.31 * Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa ( pasta per carta ) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
84.33 * Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta , della carta e del cartone , comprese le tagliatrici di ogni specie * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito *
ex 84.41 * Macchine per cucire ( tessuti , cuoi , calzature , ecc . ) , compresi i mobili per dette macchine * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non è superiore al 40 % del valore del prodotto finito , e a condizione : *
* * - che almeno il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi ( 1 ) utilizzati per il montaggio della testa ( motore escluso ) siano prodotti « originari » *
* * - e che il meccanismo di tensione del filo , il meccanismo dell ' uncinetto e il meccanismo zig zag , siano prodotti « originari » *
85.14 * Microfoni e loro supporti , altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almen il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) *
85.15 * Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione ( compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono ) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida , di radiorilevazione , di radioscandaglio e di radiotelecomando * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almen il 50 % del valore dei prodotti , delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ( 2 ) *
87.06 * Parti , pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n . 87.01 al n . 87.03 incluso * Lavorazione , trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti , parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito *
ex 94.01 * Mobili per sedersi , anche trasformabili in letti ( esclusi quelli della voce n . 94.02 ) , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 3 ) *
ex 94.03 * Altri mobili , di metalli comuni * Lavorazione , trasformazione , montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m2 in forme pronte per l ' uso , il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ( 3 ) *
ex 95.05 * Lavori di tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio * Fabbricazione a partire da tartaruga , madreperla , avorio , osso , corno , corna di animali , corallo naturale o ricostituito e altre materie animali da intaglio , lavorati *
ex 95.08 * Lavori di materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavori di schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo * Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio ( corozo , noci , semi duri , ecc . ) , lavorati , o a partire da schiuma di mare e ambra gialla ( succino ) , naturali o ricostituite , giavazzo e materie minerali simili al giavazzo *
ex 96.01 * Oggetti di spazzolificio * Fabbricazione per la quale sono utilizzate le teste preparate per oggetti di spazzolificio , il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito *
ex 97.06 * Teste di bastoni da golf in legno od altre materie * Fabbricazione a partire da sbozzi *
ex 98.11 * Pipe ( comprese le teste ) * Fabbricazione a partire da sbozzi *
( 1 ) Per stabilire il valore delle parti e dei prezzi , sono da prendere in considerazione :
a ) per le parti e i pezzi originari , il primo pezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui si effettua la lavorazione , la trasformazione o il montaggio ;
b ) per gli altri pezzi e parti , le disposizioni dell ' articolo 4 del presente protocollo che determinano :
- il valore dei prodotti importati ,
- il valore dei prodotti di origine indeterminata .
( 2 ) Con l ' applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori di cui all ' elenco A della stessa voce tariffaria .
( 3 ) Questa norma non si applica ove di applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati rientranti nella composizione del prodotto .
ALLEGATO IV
ELENCO C
Elenco dei prodotti esclusi dall ' applicazione del presente protocollo
N . della tariffa doganale * Designazione *
ex 27.07 * Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27 , distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250° C ( comprese le miscele di benzine e di benzolo ) , destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili *
da 27.09 a 27.16 * Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose , cere minerali *
ex 29.01 * Idrocarburi : *
* - aciclici , *
* - cicloparaffinici e cicloolefinici , esclusi gli azuleni , *
* - benzolo , toluolo , xiloli , *
* destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili *
ex 34.03 * Preparazioni lubrificanti , escluse quelle contenenti 70 % o più , in peso , di oli di petrolio o di minerali bituminosi , contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi *
ex 34.04 * Cere a base di paraffina , di cere di petrolio o di minerali bituminosi , di residui paraffinici *
ex 38.14 * Additivi preparati per lubrificanti *
ALLEGATI V , VI , VII E VIII : vedi G.U .
PROTOCOLLO N . 4
relativo alle banane
La Comunità e gli Stati ACP convengono sugli obiettivi che seguono per migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione delle banane degli Stati ACP e sul fatto che saranno presi gli adeguati provvedimenti per la loro attuazione .
Articolo 1
In merito alle esportazioni di banane nei mercati della Comunità , nessuno Stato ACP sarà posto in una situazione meno favorevole di quella passata o presente per quanto concerne l ' accesso ai suoi mercati tradizionali ed i vantaggi di cui fruisce sui medesimi .
Articolo 2
Ciascuno Stato ACP interessato e la Comunità si concertano al fine di determinare le azioni da attuare per migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione delle banane . Questo scopo sarà perseguito con tutti i mezzi disponibili ai sensi della cooperazione finanziaria e tecnica . Dette azioni saranno concepite in modo da consentire agli Stati ACP , ed in particolare alla Somalia , tenuto conto delle loro situazioni speciali , di essere maggiormente competitivi , tanto si loro mercati tradizionali quanto sugli altri mercati della Comunità . Esse verranno attuate a tutti i livelli dalla produzione al consumo e riguarderanno in particolare i seguenti settori :
- miglioramento delle condizioni di produzione , raccolta , trattamento e trasporto interno ;
- promozione commerciale .
Articolo 3
Per conseguire questi obiettivi , le due parti convengono di concertarsi nell ' ambito di un gruppo misto permanente , assistito da un gruppo di esperti incaricato di esaminare costantemente i problemi specifici che l ' applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare allo scopo di suggerire soluzioni .
Articolo 4
Qualora gli Stati ACP produttori di banane siano indotti a creare un ' organizzazione comune per conseguire gli obiettivi del presente protocollo , la Comunità apporterà il suo sostegno a tale organizzazione prendendo in considerazione le domande che le saranno presentate per appoggiare le attività di detta organizzazione che rientrano tra le azioni regionali in materia di cooperazione finanziaria e tecnica .
PROTOCOLLO N . 5
relativo al rum
Articolo 1
Sino all ' entrata in vigore di un ' organizzazione comune del mercato degli alcoli , i prodotti della sottovoce tariffaria 22.09 C I originari degli Stati ACP sono ammessi nella Comunità in esenzione da dazi doganali , a condizioni che consentono lo sviluppo delle correnti tradizionali di scambi tra gli Stati ACP e la Comunità nonché tra i vari Stati membri .
Articolo 2
a ) Ai fini dell ' applicazione dell ' articolo 1 , la Comunità fissa ogni anno , in deroga all ' articolo 2 , paragrafo 1 , della convenzione , i quantitativi che possono essere importati in esenzione da dazi doganali , basandosi sui quantitativi annui più elevati importati dagli Stati ACP nella Comunità negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche , maggiorati di un tasso d ' aumento annuo del 40 % , per quanto concerne il mercato del Regno Unito , e del 18 % per gli altri mercati della Comunità .
b ) Qualora l ' applicazione della lettera a ) ostacolasse lo sviluppo d ' una corrente tradizionale di scambi tra gli Stati ACP ed uno Stato membro , la Comunità prenderebbe provvedimenti per ovviare a tale situazione .
c ) La Comunità s ' impegna a procedere ad un nuovo esame della percentuale d ' incremento annuo fissato nel presente protocollo qualora il consumo di rum negli Stati membri aumentasse notevolmente .
d ) La Comunità si dichiara disposta a procedere ad opportune consultazioni prima di adottare le misure previste alla lettera b ) .
e ) La Comunità si dichiara peraltro disposta a ricercare con gli Stati ACP interessati le misure che permettano di sviluppare le loro vendite di rum su mercati non tradizionali .
Articolo 3
Per conseguire tali obiettivi , le parti convengono di concertarsi nell ' ambito di un gruppo misto la cui funzione consiste nell ' esame continuo dei problemi specifici che l ' applicazione del presente protocollo potrebbe sollevare .
Articolo 4
Su richiesta degli Stati ACP , la Comunità , nel quadro delle disposizioni del titolo I , capitolo 3 , aiuta gli Stati ACP a promuovere ed a sviluppare le loro vendite di rum sui mercati tradizionali e non della Comunità stessa .
ATTO FINALE
I plenipotenziari
del Consiglio delle Comunità europee ,
da una parte , e
il plenipotenziario
del Presidente della Repubblica dello Zimbabwe ,
dall ' altra ,
riuniti a Lussemburgo , il 4 novembre 1980 , per la firma dell ' accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe , hanno adottato i seguenti testi :
- accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Repubblica dello Zimbabwe , e relativo allegato ,
- protocollo n . 1 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa ,
- protocollo n . 4 relativo alle banane ,
- protocollo n . 5 relativo al rum ;
i suddetti protocolli costituiscono parte integrante della seconda convenzione ACP-CEE , firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 .
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed il plenipotenziario dello Zimbabwe hanno inoltre convenuto che sono egualmente applicabili , mutatis mutandis , le seguenti dichiarazioni allegate all ' atto finale della convenzione :
1 . Dichiarazione comune relativa al regime di accesso ai mercati dei dipartimenti francesi d ' oltremare dei prodotti originari degli Stati ACP contemplati all ' articolo 2 , paragrafo 2 , della convenzione ( allegato II ) .
2 . Dichiarazione comune sugli articoli 9 e 11 della convenzione ( allegato III ) .
3 . Dichiarazione comune sui prodotti che sono oggetto della politica agricola comune ( allegato IV ) .
4 . Dichiarazione comune relativa al protocollo n . 1 ( allegato XX ) .
5 . Dichiarazione comune relativa al protocollo n . 5 ( allegato XXII ) .
6 . Dichiarazione comune sull ' articolo 1 del protocollo n . 5 ( allegato XXIII ) .
7 . Dichiarazione comune sull ' articolo 4 del protocollo n . 5 ( allegato XXIV ) .
Essi hanno inoltre approvato il testo della seguente dichiarazione comune :
8 . Dichiarazione comune relativa all ' articolo 9 , paragrafo 2 , della convenzione .
Considerando l ' articolo 9 della convenzione nonché la dichiarazione di cui all ' allegato XXVIII della convenzione , la Comunità riconosce e il governo dello Zimbabwe dichiara che :
- qualora venga contemplata una modifica della tariffa doganale dello zimbabwe e dei suoi accordi preferenziali con un paese terzo sviluppato , il governo dello Zimbabwe entrerà in consultazione immediata con la Comunità in merito a dette intenzioni ;
- ogniqualvolta si possa considerare che il trattamento preferenziale concesso ad un altro paese sviluppato dà luogo ad un trattamento meno favorevole delle esportazioni comunitarie , il governo dello Zimbabwe e la Comunità entreranno in immediata consultazione , a richiesta di una qualsiasi delle parti .
Il plenipotenziario della Repubblica dello Zimbabwe ha preso atto del contenuto , mutatis mutandis , delle seguenti dichiarazioni allegate all ' atto finale della convenzione :
9 . Dichiarazione della Comunità sulla liberalizzazione degli scambi ( allegato XXV ) .
10 . Dichiarazione della Comunità sull ' articolo 2 , paragrafo 2 , della convenzione ( allegato XXVI ) .
11 . Dichiarazione della Comunità sull ' articolo 3 della convenzione ( allegato XXVII ) .
12 . Dichiarazione della Comunità sull ' articolo 9 , paragrafo 2 , lettera a ) , della convenzione ( allegato XXVIII ) .
13 . Dichiarazione della Comunità sull ' articolo 12 , paragrafo 3 , della convenzione ( allegato XXIX ) .
14 . Dichiarazione della Comunità sugli articoli 30 e 31 del protocollo n . 1 ( allegato XXXVI ) .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale .
Fatto a Lussemburgo , addì quattro novembre millenovecentottanta .
Per il Consiglio delle Comunità europee .
Per il Presidente della Repubblica di Zimbabwe .
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