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Accordo negoziato che modifica l' accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau
Gazzetta ufficiale n. L 026 del 28/01/1983 pag. 0046
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ACCORDO NEGOZIATO
che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau
ALLEGATO
Condizioni per l'esercizio della pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau applicabili alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità
A. Formalità per la richiesta ed il rilascio delle licenze
Le procedure applicabili alle richieste ed al rilascio delle licenze che consentono alle navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità di pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau sono le seguenti:
Le competenti autorità della Comunità presentano al segretariato di Stato della pesca della Repubblica di Guinea-Bissau, tramite la delegazione della Commissione nello stesso paese, una domanda per ciascuna nave che desideri pescare a norma del presente accordo almeno trenta giorni prima dell'inizio della data di validità richiesta.
Le domande sono presentate sui formulari il cui modello è allegato al punto A 1 e che vengono forniti a tal fine dal governo della Repubblica di Guinea-Bissau.
1. Disposizioni da applicare alle navi per la pesca a strascico
a) Alle domande deve essere allegata la ricevuta di versamento di una garanzia bancaria di importo pari al canone dovuto per ciascuna licenza; tale canone spetta alle autorità della Guinea-Bissau se la licenza non viene utilizzata.
b) In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, dell'accordo, le licenze possono essere rilasciate come segue:
I. per le 3 500 tsl utilizzabili in media annua: per periodi comprendenti mesi completi, e come minimo, tre mesi di calendario, indicati al momento della presentazione della domanda di licenza;
II. per le altre 4 000 tsl: per periodi di un anno o di un semestre di calendario; ciascuna domanda può costituire un programma di pesca per più navi della medesima categoria che desiderano pescare in periodi consecutivi di almeno tre mesi.
c) I. canoni per il tonnellaggio di cui alla lettera b), punto I, sono fissati a 120 ECU/tsl all'anno;
II. i canoni per il tonnellaggio di cui alla lettera b), punto II, sono fissati a 100 ECU/tsl all'anno.
In deroga all'articolo 5, pargrafo 2, dell'accordo, e su richiesta dell'armatore, i canoni possono essere pagati trimestralmente o semestralmente; in questi casi, essi sono aumentati rispettivamente del 5 e del 3 %.
d) A partire da una data da determinare e alle condizioni che verranno definite dalla commissione mista, il pagamento dei canoni potrà essere sostituito completamente o parzialmente da forniture di pescato.
2. Disposizioni da applicare alle tonniere
a) I canoni sono fissati a 20 ECU per t pescata nella zona di pesca della Guinea-Bissau.
b) Le domande di licenza per ciascuna categoria di tonniere vengono trasmesse previo pagamento di una somma globale e forfettaria equivalente ai canoni dovuti per i seguenti quantitativi:
- 900 t di pescato annuo pr le tonniere congelatrici,
- 100 t di pescato annuo per le tonniere destinate alla pesca con le canne,
e previo versamento di una garanzia bancaria per il pagamento dell'importo supplementare dovuto in caso di catture annue superiori a detti quantitativi. I quantitativi catturati sono determinati conformemente ai dati statistici elaborati dalla commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
In caso di sbarco concordato a norma dell'articolo 8 dell'accordo, la commissione mista fisserà canoni di importo inferiore. 3. Le competenti autorità della Guinea-Bissau esaminano ciascuna domanda per accertarsi della sua conformità con le disposizioni del presente accordo, nonché con la legislazione della Guinea-Bissau ed applicano la tabella dei canoni da riscuotere.
Le competenti autorità della Guinea-Bissau informeranno le autorità comunitarie di dette decisioni.
4. Se in sede di esame delle domande e di rilascio delle licenze emergono difficoltà o necessità di ulteriori informazioni, si svolgono consultazioni tra i rappresentanti delle parti contraenti, in particolare tramite il segretariato di Stato della pesca e la delegazione della Commissione delle Comunità europee nella Guinea-Bissau.
B. Dichiarazione delle catture
1. Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell'ambito del presente accordo sono tenute a comunicare al segretariato di Stato della pesca una dichiarazione di cattura conforme al modello B 1 allegato.
Dette dichiarazioni di cattura sono mensili e devono essere trasmesse almeno una volta per trimestre.
In caso di mancata osservanza di questa disposizione, il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave incriminata sino all'espletamento della formalità.
2. Tutte le navi della Comunità che pescano nella zona di pesca della Guine-Bissau consentono ed agevolano la salita a bordo e l'espletamento delle sue funzioni a qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell'ispezione e del controllo della conformità con le diposizioni dell'accordo.
C. Borse di formazione
Le due parti concordano che il miglioramento della competenza e delle conoscenze delle persone addette alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della cooperazione. A tal fine, la Commissione faciliterà l'accoglimento dei cittadini guineani negli istituti dei suoi Stati membri e metterà a loro disposizione borse di studio e di formazione nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche riguardanti la pesca a concorrenza di dieci borse di studio della durata di tre anni o del loro equivalente annuo.
1.2 // Il Presidente della delegazione della Guinea-Bissau // Il Presidente della delegazione della Comunità
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