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Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Filippine sul commercio dei tessili
Gazzetta ufficiale n. L 371 del 31/12/1980 pag. 0002
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ACCORDO
tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Filippine sul commercio dei tessili
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,
da un lato , e
IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA DELLE FILIPPINE ,
dall ' altro ,
DESIDEROSI di promuovere , in condizioni tali da garantire una completa sicurezza negli scambi , un ' ordinata ed equa espansione del commercio dei tessili tra la Comunità economica europea , in appresso denominata « la Comunità » , e la Repubblica delle Filippine ,
DECISI a conferire la massima importanza ai gravi problemi economici e sociali che si pongono attualmente per l ' industria tessile sia nei paesi importatori sia nei paesi esportatori e , in particolare , ad eliminare i rischi effettivi di perturbazioni del mercato comunitario nonché del commercio dei tessili della Repubblica delle Filippine o ,
VISTI l ' accordo sul commercio internazionale dei tessili , in appresso denominato « accordo di Ginevra » , in particolare l ' articolo 4 , nonché le condizioni enunciate nel protocollo che proroga il predetto accordo e le conclusioni adottate il 14 dicembre 1977 dal comitato dei tessili ( L/4616 ) ,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE :
Rosario G . MANALO ,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,
Capo della Missione della Repubblica delle Filippine presso la Comunità economica europea ;
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :
TRÂN Van-Thinh ,
Rappresentante speciale della Commissione delle Comunità europee per i negoziati tessili ;
I QUALI HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :
SEZIONE I
Regime degli scambi
Articolo 1
1 . Le parti riconoscono e confermano che , in conformità con il presente accordo e salvi restando i rispettivi diritti ed obblighi a norma dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio , i loro scambi reciproci nel settore dei tessili sono disciplinati dalle disposizioni dell ' accordo di Ginevra .
2 . La Comunità si impegna , per i prodotti contemplati dal presente accordo , a non introdurre restrizioni quantitative a norma dell ' articolo XIX dell ' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o dell ' articolo 3 dell ' accordo di Ginevra .
3 . Sono vietate le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all ' importazione nella Comunità dei prodotti contemplati dal presente accordo .
Articolo 2
1 . Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti tessili di cotone , di lana e di fibre artificiali o sintetiche originari della Repubblica delle Filippine , elencati nell ' allegato I .
2 . La designazione e l ' identificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basano sulla nomenclatura della tariffa doganale comune nonché sulla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri ( Nimexe ) .
3 . L ' origine dei prodotti contemplati dal presente accordo è determinata secondo le disposizioni in vigore nella Comunità .
Le modalità relative al controllo dell ' origine dei prodotti di cui sopra sono stabilite nel protocollo A .
Articolo 3
La Repubblica delle Filippine accetta di limitare , per ciascun anno di applicazione dell ' accordo , le sue esportazioni verso la Comunità dei prodotti descritti nell ' allegato II ai quantitativi ivi stabiliti .
Le esportazioni dei prodotti tessili di cui all ' allegato II sono sottoposte ad un sistema di duplice controllo , le cui modalità sono definite nel protocollo A .
Articolo 4
1 . Le esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale ottenuti su telai azionati a mano o a pedale , di indumenti o altri articoli confezionati a mano con i tessuti suddetti o di prodotti artigianali tipici del folclore tradizionale non sono soggette a limiti quantitativi , sempre che tali prodotti rispondano alle condizioni di cui al protocollo B .
2 . Le esportazioni nella Comunità dei prodotti tessili contemplati dal presente accordo non sono soggette ai limiti quantitativi fissati nell ' allegato II purché si dichiari ch i prodotti in causa sono destinati alla riesportazione al di fuori della Comunità nelle condizioni originarie oppure dopo trasformazione , conformemente al sistema amministrativo di controllo istituito a tale scopo nella Comunità .
Tuttavia , l ' immissione al consumo di prodotti importati alle condizioni di cui sopra è subordinata alla presentazione di una licenza d ' esportazione rilasciata dalle autorità filippine e di un attestato di origine , conformemente alle disposizioni del protocollo A .
3 . Qualora le autorità nella Comunità constatino che determinate importazioni di prodotti tessili sono state imputate su uno dei limiti quantitativi stabiliti nel presente accordo , ma che i prodotti in causa sono stati successivamente riesportati al di fuori della Comunità , tali autorità notificano entro quattro settimane alle autorità filippine i quantitativi in causa e autorizzano importazioni di identici quantitativi dei medesimi prodotti , che non sono imputati sul limite quantitativo di cui all ' allegato II per l ' anno in corso o per quello successivo .
Articolo 5
1 . In qualsiasi anno di applicazione dell ' accordo , l ' utilizzazione anticipata di una parte del limite quantitativo stabilito per l ' anno successivo è autorizzata per ciascuna categoria di prodotti sino a concorrenza del 5 % del limite quantitativo dell ' anno in corso .
Le forniture anticipate sono dedotte dai corrispondenti limiti quantitativi stabiliti per l ' anno successivo .
2 . I quantitativi non utilizzati nel corso di ciascun anno di applicazione dell ' accordo possono essere riportati sul limite quantitativo corrispondente dell ' anno successivo dell ' anno in corso .
3 . I trasferimenti di prodotti nelle categorie del gruppo I possono essere effettuati soltanto secondo le seguenti modalità :
- i trasferimenti tra le categorie 1 , 2 e 3 sono autorizzati sino a concorrenza del 5 % dei limiti quantitativi stabiliti per la categoria verso la quale il trasferimento viene effettuato fermo restando che , nel caso della categoria 1 , le parti constatano che il trasferimento del 5 % è già stato conglobato nel limite quantitativo della categoria 1 di cui all ' allegato II ;
- i trasferimenti fra le categorie 4 , 5 , 6 , 7 e 8 sono autorizzati sino a concorrenza del 5 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale il trasferimento viene effettuato .
I trasferimenti in una categoria dei gruppi II , III , IV e V sono autorizzati da una o più categorie dei gruppi I , II , III , IV e V sino a concorrenza del 5 % del limite quantitativo fissato per la categoria verso la quale il trasferimento viene effettuato .
4 . La tabella delle equivalenze da applicare ai trasferimenti di cui sopra è riportata nell ' allegato I del presente accordo .
5 . L ' aumento constatato in una qualsiasi categoria di prodotti a seguito dell ' applicazione cumulata delle disposizioni dei paragrafi 1 , 2 e 3 , in un determinato anno di applicazione dell ' accordo , non deve superare il 15 % .
6 . Le autorità delle Repubblica delle filippine notificano preventivamente l ' eventuale ricorso ale disposizioni del paragrafi 1 , 2 e 3 .
Articolo 6
1 . Le esportazioni di prodotti tessili non elencati all ' allegato II del presente accordo possono essere subordinate a limiti quantitativi stabiliti dalla Repubblica delle Filippine alle condizioni fissate nei paragrafi seguenti .
2 . Qualora la Comunità constati , mediante il sistema di controllo amministrativo esistente , che il livello delle importazioni di prodotti di una determinata categoria , non elencati all ' allegato II e originari della Repubblica delle Filippine , supera , rispetto al totale delle importazioni nella Comunità dei prodotti di questa stessa categoria per l ' anno precedente , le percentuali seguenti :
- per le categorie di prodotti del gruppo I : 0,2 % ,
- per le categorie di prodotti del gruppo II : 1,2 % ,
- per le categorie di prodotti dei gruppi III , IV o V : 4 % ,
essa può chiedere l ' apertura di consultazioni conformemente alla procedura descritta all ' articolo 12 del presente accordo al fine di concordare un adeguato livello di limitazione per i prodotti della categoria in oggetto .
3 . In attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente , la Repubblica delle Filippine si impegna , a decorrere dalla data di notifica della richiesta di consultazioni , a sospendere o a limitare al livello indicato dalla categoria di prodotti in causa verso la Comunità oppure verso la regione o regioni del mercato comunitario specificate dalla Comunità stessa .
La Comunità autorizza l ' importazioni di prodotti della predetta categoria spediti dalla Repubblica delle Filippine prima della data alla quale è stata presentata la richiesta d consultazioni .
4 . Qualora , nel corso delle consultazioni , le parti non giungano ad una soluzione soddisfacente entro il periodo specificato all ' articolo 12 , la Comunità ha il diritto di fissare un limite quantitativo ad un livello annuo non inferiore a quello raggiunto dalle importazioni della categoria in oggetto e indicato nella notifica della richiesta di consultazioni .
Ove lo richieda l ' andamento delle importazioni complessive del prodotto in oggetto nella Comunità , il livello annuo così stabilito viene aumentato , previa consultazione conformemente alla procedura di cui all ' articolo 12 , allo scopo di soddisfare le condizioni fissate nel paragrafo 2 .
5 . I limiti istituiti a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 4 non possono in alcun caso essere inferiori al livello delle importazioni dei prodotti di questa categoria , originari della Repubblica delle Filippine , del 1976 .
6 . La Comunità può altresì istituire limiti quantitativi su base regionale , conformemente ale disposizioni del protocollo C .
7 . Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma del presente articolo viene determinato conformemente ale disposizioni del protocollo D .
8 . Le esportazioni del presente articolo non si applicano quando le percentuali specificate nel paragrafo 2 sono il risultato di un calo delle importazioni complessive nella Comunità e non la conseguenza di un incremento delle importazioni di prodotti originari della Repubblica delle Filippine .
9 . Qualora vengano applicate le disposizioni del paragrafo 2 oppure del paragrafo 4 , la Repubblica delle Filippine s ' impegna a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti oggetto di contratti conclusi prima dell ' istituzione del limite quantitativo , fino al volume del limite stabilito per l ' anno in corso .
10 . Ai fini dell ' applicazione del paragrafo 2 , la Comunità s ' impegna a fornire alle autorità filippine , entro il 31 marzo di ogni anno , i dati statistici dell ' anno precedente relativi alle importazioni di tutti i prodotti tessili contemplati dal presente accordo , ripartiti per paese fornitore e per Stati membro della Comunità .
11 . Le disposizioni del presente accordo , inerenti alle esportazioni di prodotti soggetti ai limiti quantitativi stabiliti nell ' allegato II , si applicano anche ai prodotti per i quali vengono fissati limiti quantitativi in forza del presente articolo .
SEZIONE II
Gestione dell ' accordo
Articolo 7
1 . La Repubblica delle Filippine si impegna a fornire alla Comunità precisi dati statistici su tutte le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità filippine per ogni categoria di prodotti tessili soggetti ai limiti quantitativi di cui all ' allegato II .
2 . Parimenti , la Comunità trasmette alle autorità filippine precisi dati statistici sulle licenze o documenti di importazione rilasciati dalle autorità della Comunità , nonché dati statistici sull ' importazione di prodotti oggetto del sistema di controllo amministrativo di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 .
3 . I dati di cui sopra sono trasmessi , per ogni categoria di prodotti , entro la fine del secondo mese successivo al trimestre cui essi si riferiscono .
4 . Qualora l ' analisi di queste informazioni reciproche riveli l ' esistenza di notevoli divergenze tra i dati rilevati all ' esportazione e quelli all ' importazione , possono essere avviate consultazioni secondo la procedura definita nell ' articolo 12 del presente accordo .
Articolo 8
Eventuali modifiche della tariffa doganale comune o della Nimexe , apportate conformemente alle procedure in vigore nella Comunità e riguardanti le categorie dei prodotti contemplati dal presente accordo , ed eventuali decisioni inerenti alla classificazione delle merci non devono avere l ' effetto di ridurre uno qualsiasi dei limiti quantitativi fissati nell ' allegato II , né di limitare l ' accesso delle esportazioni filippine al mercato comunitario dei prodotti oggetto del sistema di controllo amministrativo di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 .
Articolo 9
La Repubblica delle Filippine si adopera affinché le esportazioni di prodotti tessili , soggette a limiti quantitativi , vengano scaglionate per quanto possibile regolarmente nell ' arco dell ' anno , tenendo nel debito conto i fattori stagionali .
Tuttavia , a prescindere dai fattori stagionali , in caso di ricorso all ' articolo 16 , paragrafo 3 , i limiti quantitativi di cui all ' allegato II vengono ridotti in proporzione .
Articolo 10
1 . Le frazioni dei limiti quantitativi stabiliti nell ' allegato II , non utilizzate in uno Stato membro della Comunità , possono essere assegnate ad un altro Stato membro conformemente alle procedure in vigore nella Comunità . Quest ' ultima si impegna a rispondere , entro quattro settimane , a qualsiasi richiesta di nuova assegnazione presentata dalla Repubblica delle Filippine . Rimane inteso che le nuove ripartizioni così effettuate non sono soggette ai limiti fissati nell ' ambito delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all ' articolo 5 del presente accordo .
2 . Qualora in una determinata regione della Comunità si ravvisi la necessità di forniture supplementari , la Comunità stessa può autorizzare l ' importazione di quantitativi superiori a quelli convenuti nell ' allegato II , quando le misure attuate conformemente al precedente paragrafo 1 non siano sufficienti a soddisfare queste esigenze .
Articolo 11
1 . La Repubblica delle Filippine e la Comunità si impegnano ad evitare qualsiasi discriminazione nel rilascio , rispettivamente , di licenze di esportazione e di documenti o licenze di importazione .
2 . Nell ' applicazione del presente accordo , le parti contraenti si adoperano per mantenere inalterate le pratiche commerciali e le correnti di scambio tradizionali tra la Comunità e la Repubblica delle Filippine .
3 . Se l ' applicazione del presente accordo costituisce , a parere di una delle parti , un fattore di perturbazione nelle relazioni commerciali esistenti tra importatori della Comunità e fornitori delle Filippine , sono avviate senza indugio consultazioni conformemente alla procedura di cui all ' articolo 12 del presente accordo allo scopo di porre rimedio alla situazione .
Articolo 12
1 . Le procedure di consultazione speciali di cui al presente accordo sono disciplinate dalle seguenti disposizioni :
- qualsiasi richiesta di consultazione è notificata per iscritto all ' altra parte ;
- La richiesta di consultazione è seguita , entro un ragionevole lasso di tempo e comunque entro quindici giorni dalla notifica , da una dichiarazione sulle ragioni e circostanze che , secondo la parte richiedente , giustificano la presentazione della richiesta ;
- le parti avviano le consultazioni entro un mese dalla notifica della richiesta , allo scopo di pervenire ad un accordo o ad una conclusione reciprocamente accettabile al più tardi entro l ' ulteriore termine di un mese ;
- il succitato periodo di un mese per pervenire ad una conclusione reciprocamente accettabile può essere prorogato mediante comune accordo .
2 . Se necessario , su richiesta di una delle due parti e conformemente alle disposizioni dell ' accordo di Ginevra possono aver luogo consultazioni su qualsiasi problema inerente all ' applicazione del presente accordo . Le consultazioni a norma del presente articolo sono tenute da ambo le parti in uno spirito di collaborazione e col proposito di conciliare le eventuali divergenze .
SEZIONE III
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 13
1 . Le disposizioni del presente accordo non si applicano alle importazioni di prodotti soggette a limiti quantitativi nel 1977 , sempre che detti prodotti vengano spediti anteriormente al 1° gennaio 1978 .
2 . I prodotti originari della Repubblica delle Filippine che , a norma del presente accordo , sono soggetti a limiti quantitativi soltanto dal 1° gennaio 1978 , possono essere importati nella Comunità senza la presentazione di una licenza di esportazione sino al 30 aprile 1978 , sempre che siano stati spediti anteriormente al 1° gennaio 1978 .
Articolo 14
In deroga agli articoli 2 e 8 del protocollo A , la Comunità si impegna a rilasciare licenze o documenti di importazione , senza la presentazione di una licenza di esportazione o di un certificato d ' origine nella forma prescritta dal suddetto articolo 8 , per i prodotti originari della Repubblica delle Filippine soggetti a limiti quantitativi ai sensi del presente accordo , sempre che tali prodotti vengano spediti tra il 1° gennaio 1978 e il 31 marzo 1978 e non superino il 40 % dei relativi limiti quantitativi . Questo può essere prorogato mediante accordo tra le parti , conformemente alla procedura di cui all ' articolo 12 del presente accordo .
La Comunità trasmette senza indugio alle autorità filippine precisi dati statistici sulle licenze o documenti di importazione rilasciati a norma del presente articolo ; dette autorità imputano i quantitativi corrispondenti sui limiti fissati per il 1978 , relativamente ai prodotti in questione , nell ' allegato II .
Articolo 15
Il presente accordo si applica , da un lato , ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea , alle condizioni indicate in quest ' ultimo e , dall ' altro , al territorio della Repubblica delle Filippine .
Articolo 16
1 . Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l ' espletamento delle procedure a tal fine necessarie . Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1982 .
2 . Il presente accordo è applicabile con efficacia al 1° gennaio 1978 .
3 . Entrambe le parti possono , in ogni momento , proporre modifiche al presente accordo o denunciarlo , a condizione che ne venga dato un preavviso di almeno novanta giorni . In quest ' ultimo caso l ' accordo termina alla fine del suddett periodo di preavviso .
4 . Gli allegati e i protocolli , nonché gli scambi di lettere , costituiscono parte integrante del presente accordo .
Articolo 17
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese , francese , inglese , italiana , olandese e tedesca , ciascuno di detti testi facente ugualmente fede .
In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo .
Fatto a Bruxelles , addì ventinove ottobre millenovecentroottanto .
Per il Consiglio delle Comunità europee
Per il governo della Repubblica delle Filippine
GRUPPO V
Categoria * Designazione delle merci * Codice Nimexe 1978 * Tabella delle equivalenze * pezzi/kg * g/pezzo *
90 * Spago , corde e funi , di fibre tessili sintetiche , anche intrecciate * 59.04-11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 18 * * *
91 * Tende * 62.04-23 ; 73 * * *
92 * Tessuti di fibre tessili sintetiche o artificiali e tessuti gommati per pneumatici * 51.04-03 ; 52 * * *
* * 59.11-15 * * *
93 * Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti di fibre diversi da quelli fabbricati con lamette e simili di polietilene o di polipropilene * 62.03-93 ; 95 ; 97 ; 98 * * *
94 * Ovatte e manufatti di ovatta ; borre di cimatura , nodi e groppetti ( bottoni ) , di materie tessili * 59.01-07 ; 12 ; 14 ; 15 ; 16 ; 18 ; 21 ; 29 * * *
95 * Feltri e manufatti di feltro , anche impregnati o spalmati , esclusi i feltri per ricoprire i pavimenti * 59.02-35 ; 41 ; 47 ; 51 ; 57 ; 59 ; 91 ; 95 ; 97 * * *
96 * Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute , a che impregnate o spalmate , esclusi gli indumenti e gli accessori per oggetti di vestiario * 59.03-11 ; 19 ; 30 * * *
97 * Reti ottenute con l ' impiego di spago , corde o funi , in strisce , in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca , in forme determinate , costituite da filati , spago o corde * 59.05-11 ; 21 ; 29 ; 91 ; 99 * * *
98 * Manufatti ottenuti con l ' impiego di filati , spago , corde o funi , esclusi i tessuti , i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97 * 59.06-00 * * *
99 * Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee , del tipo usato in legatoria , per cartonaggi , nella fabbricazione di astucci o per usi simili ( percallina spalmata , ecc . ) ; tele per decalco o trasparenti per il disegno ; tele preparate per la pittura ; bugrane e tessuti simili per cappelleria * 59.07-10 ; 90 * * *
100 * tessuti impregnati , spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie * 59.08-10 ; 51 ; 53 ; 57 * * *
101 * Spago , corde e funi , anche intrecciati , esclusi quelli di fibre tessili sintetiche * 59.04-90 * * *
102 * Linoleum per qualsiasi uso , anche tagliati ; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata sul supporto di materie tessili , anche tagliati * 59.10-10 ; 31 ; 39 * * *
103 * Tessuti gommati non a maglia , esclusi quelli per pneumatici * 59.11-11 ; 14 ; 17 ; 20 * * *
104 * tessuti impregnati o spalmati esclusi quelli delle categorie 99 , 100 , 102 e 103 ; tele dipinte per scenari di teatri , per sfondi di studi o per usi simili * 59.12-00 * * *
105 * Tessuti ( esclusi quelli a maglia ) elastici , costituiti da materie tessili miste a fili di gomma * 59.13-01 ; 11 ; 13 ; 15 ; 19 ; 32 ; 34 ; 35 ; 39 * * *
106 * Lucignoli tessuti , intrecciati o a maglia , di materie tessili , per lampade fornelli , candele e simili , reticelle ad incandescenza , anche impregnate , e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione * 59.14-00 * * *
107 * Tubi per pompe ed altri tubi simili , di materie tessili , anche con armature od accessori di altre materie * 59.15-10 ; 90 * * *
108 * Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili , anche armati * 59.16-00 * * *
109 * Copertoni , vele per imbarcazioni e tende per l ' esterno , tessuti * 62.04-21 ; 61 ; 69 *
110 * Materassi pneumatici , tessuti * 62.04-25 ; 75 * * *
111 * Oggetti per campeggio , tessuti , esclusi i materassi pneumatici e le tende * 62.04-29 ; 79 *
112 * Altri manufatti confezionati di tessuti , esclusi quelli delle categorie 113 e 114 * 62.05-10 ; 30 ; 93 ; 98 * * *
113 * Torcioni , strofinacci , anche scamosciati , esclusi quelli a maglia * 62.05-20 * * *
114 * Tessuti e manufatti per usi tecnici , di materie tessili * 59.17-10 ; 29 ; 41 ; 49 ; 51 ; 59 ; 71 ; 79 ; 91 ; 93 ; 95 ; 99 * * *
ALLEGATO II
La designazione delle merci di cui all ' allegato I è riportata nel presente allegato , per motivi pratici , in forma abbreviata
Categoria * Designazione delle merci * Unità * Anno * Limiti quantitativi CEE *
4 * Camicie , camicette , T-shirts , magliette a collo alto * 1 000 pezzi * 1978 * 8 000 *
* * * 1979 * 8 320 *
* * * 1980 * 8 653 *
* * * 1981 * 8 999 *
* * * 1982 * 9 359 *
5 * Maglie , pullover , ecc . * 1 000 pezzi * 1978 * 4 223 ( 1 ) *
* * * 1979 * 4 476 *
* * * 1980 * 4 745 *
* * * 1981 * 5 030 *
* * * 1982 * 5 332 *
7 * Indumenti esterni , accessori di abbigliamento ed altri manufatti , a maglia non elastica né gommata , per donna * 1 000 pezzi * 1978 * 2 034 *
* * * 1979 * 2 065 *
* * * 1980 * 2 096 *
* * * 1981 * 2 127 *
* * * 1982 * 2 159 *
11 * Guanti a maglia : * * * *
* - altri * 1 000 paia * 1978 * 2 350 *
* * * 1979 * 2 491 *
* * * 1980 * 2 640 *
* * * 1981 * 2 798 *
* * * 1982 * 2 966 *
15 B * Cappotti , soprabiti , mantelli , tessuti , per donna * 1 000 pezzi * 1978 * 525 ( 2 ) *
* * * 1979 * 546 *
* * * 1980 * 568 *
* * * 1981 * 591 *
* * * 1982 * 615 *
25 * Pigiami e camicie da notte , a maglia , per donna * 1 000 pezzi * 1978 * 350 ( 2 ) *
* * * 1979 * 371 *
* * * 1980 * 393 *
* * * 1981 * 417 *
* * * 1982 * 442 *
26 * Abiti interi tessuti ed a maglia * 1 000 pezzi * 1978 * 750 *
* * * 1979 * 795 *
* * * 1980 * 843 *
* * * 1981 * 894 *
* * * 1982 * 948 *
31 * Reggiseni * 1 000 pezzi * 1978 * 4 250 *
* * * 1979 * 4 420 *
* * * 1980 * 4 596 *
* * * 1981 * 4 780 *
* * * 1982 * 4 971 *
( 1 ) Soggetti ad eventuale revisione verso l ' alto .
( 2 ) Questi dati possono più alti a seguito dell ' applicazione del « sistema di massimali » dopo il 1978 .
PROTOCOLLO A
SISTEMA DI DUPLICE CONTROLLO
TITOLO I
LIMITI QUANTITATIVI
Sezione I
Esportazione
Articolo 1
Le competenti autorità della Repubblica delle Filippine rilasciano una licenza di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili di cui allegato II entro i limiti quantitativi fissati per tali prodotti e eventualmente modificati a norma degli articoli 5 e 10 dell ' accordo .
Articolo 2
La licenza di esportazione è conforme al modello allegato al presente protocollo . Essa deve attestare , tra l ' altro , che il quantitativo del prodotto in causa è stato imputato sul limite quantitativo stabilito per la categoria del prodotto stesso .
Articolo 3
Alle competenti autorità della Comunità deve essere data immediata notifica della revoca o della modifica di una licenza di esportazione già rilasciata .
Articolo 4
Le esportazioni sono imputate sui limiti quantitativi stabiliti per l ' anno durante il quale sono state spedite le merci , anche se la licenza di esportazione è rilasciata dopo detta spedizione .
Sezione II
Importazione
Articolo 5
L ' importazione nella Comunità di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi è subordinata alla presentazione di una licenza o di un documento di importazione .
Articolo 6
Le competenti autorità della Comunità rilasciano automaticamente le licenze o i documenti di importazione di cui trattasi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione , da parte dell ' importatore , di una copia certificata conforme della corrispondente licenza di esportazione .
La licenza o il documento di importazione hanno validità di sei mesi .
Articolo 7
1 . Qualora le competenti autorità della Comunità constatino che i quantitativi globali oggetto delle licenze di esportazione rilasciate dalla Repubblica delle Filippine , per una determinata categoria di prodotti e per un determinato anno d ' applicazione dell ' accordo , superano i limiti quantitativi fissati nell ' allegato II per detta categoria , ed eventualmente modificati a norma degli articoli 5 e 10 dell ' accordo , tali autorità possono sospendere il rilascio di licenze , o di documenti di importazione . In tal caso , le predette autorità informano immediatamente le autorità della Repubblica delle Filippine e viene avviata senza indugio la procedura di consultazione speciale di cui all ' articolo 12 dell ' accordo .
2 . Le competenti autorità della Comunità possono rifiutare il rilascio di licenze o documenti di importazione relativi ad esportazioni originarie della Repubblica delle Filippine non coperte dalle licenze di esportazione rilasciate da tale paese a norma del presente protocollo .
Se , però , le importazioni dei prodotti in causa nella Comunità sono autorizzate dalle competenti autorità della Comunità , i quantitativi in questione non sono imputati sui corrispondenti limiti di cui all ' allegato II senza esplicito accordo della Repubblica delle Filippine .
TITOLO II
ORIGINE
Articolo 8
1 . I prodotti originari della Repubblica delle Filippine destinati all ' esportazione verso la Comunità , secondo le disposizioni contenute nel presente accordo , sono coredati di un certificato che ne attesti d ' origine filippina , conforme al modello allegato al presente protocollo .
2 . Il certificato di origine è rilasciato dalle competenti autorità governative della Repubblica delle Filippine quando i prodotti in questione possono essere considerati originari di questo paese secondo le norme in materia vigenti nella Comunità .
3 . Tuttavia , i prodotti dei gruppi III , IV e V possono essere importati nella Comunità in base al regime stabilito dal presente accordo dietro presentazione di una dichiarazione dell ' esportatore , riportata sulla fattura o su altro documento commerciale , comprovante che i prodotti in causa sono originari della Repubblica delle Filippine secondo le norme in materia vigenti nella Comunità .
Articolo 9
Eventuali lievi divergenze tra le dichiarazioni contenute nel certificato d ' origine e quelle riportate nei documenti presentati all ' ufficio doganale , per l ' espletamento delle formalità di importazione del prodotto , non compromettono ipso facto l ' autenticità delle dichiarazioni contenute nel certificato .
Articolo 10
1 . Il controllo a posteriori dei certificati di origine è effettuato mediante sondaggio e ogniqualvolta le competenti autorità della Comunità nutrano fondati dubbi sull ' autenticità dei certificati o sull ' esattezza dei dati riguardanti l ' effettiva origine dei prodotti .
In questi casi , le competenti autorità nella Comunità rinviano il certificato di origine , o copia dello stesso , alla competente autorità governativa della Repubblica delle Filippine fornendo , ove necessario , i motivi di forma o di fondo che giustificano un ' indagine . Nel caso sia stata presentata una fattura , quest ' ultima o una copia è allegata all ' originale o alla copia del certificato . Le autorità forniscono altresì tutte le informazioni di cui dispongono e dalle quali si possa dedurre che i dettagli forniti sui predetti certificati sono inesatti .
2 . Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai controlli a posteriori delle dichiarazioni d ' origine di cui all ' articolo 8 , paragrafo 3 , del presente protocollo .
3 . I risultati dei controlli a posteriori , effettuati conformemente ai paragrafi 1 e 2 , sono comunicati alle competenti autorità della Comunità entro il termine massimo di tre mesi .
Qualora tali controlli rivelassero sistematiche irregolarità nell ' uso delle dichiarazioni di origine , la Comunità può subordinare le importazioni dei prodotti in oggetto alle disposizioni dell ' articolo 8 , paragrafi 1 e 2 , del presente protocollo .
4 . Ai fini del controllo a posteriori dei certificati d ' origine , la competente autorità governativa della Repubblica delle Filippine conserva per almeno due anni le copie dei certificati nonché qualsiasi documento di esportazione ad essi inerente .
5 . L ' eventuale ricorso alla procedura di controllo per sondaggio descritta nel presente articolo non deve costituire ostacolo all ' immissione al consumo dei prodotti in questione nella Comunità .
Articolo 11
Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle merci coperte da un certificato di origine , modulo A , compilato conformemente alle norme in vigore nella Comunità , ai fini del beneficio delle preferenze tariffarie generalizzate .
TITOLO III
FORMA E PRESENTAZIONE DELLE LICENZE DI ESPORTAZIONE E DEI CERTIFICATI DI ORIGINE , NONCHÉ DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 12
La licenza di esportazione ed il certificato d ' origine possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali . Questi documenti sono redatti in inglese oppure in francese . Se compilati a mano , le scritte devono essere a inchiostro e in stampatello .
Tali documenti devono avere il formato di mm 210 × 297 ed essere stampati su carta collata bianca per scrittura , non contenente pasta meccanica , del peso minimo di 25 g/m2 . Ogni parte avrà un fondo arabescato in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici .
Ogni documento deve recare un numero di serie , stampato o no , destinato a contraddistinguerlo .
Articolo 13
La licenza di esportazione ed il certificato di origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono . In questi casi essi devono recare la dicitura « délivré a posteriori » oppure « issued retrospectively » .
Articolo 14
In caso di furto , perdita o distruzione di una licenza di esportazione o di un certificato d ' origine , l ' esportatore può rivolgersi alla competente autorità governativa , che ha rilasciato i documenti , per ottenere un duplicato sulla base dei documenti di esportazione in suo possesso . La licenza o i certificati rilasciati in sostituzione degli originali devono recare la dicitura « duplicata » .
I duplicati della licenza o del certificato devono recare la data del rispettivo originale .
Articolo 15
Le competenti autorità governative della Repubblica delle Filippine si accertano che le merci esportate corrispondano alle dichiarazioni riportate nella licenza di esportazione e nel certificato di origine .
Articolo 16
La Repubblica delle Filippine invia alla Commissione delle Comunità europee i nomi e gli indirizzi delle autorità governative competenti per il rilascio di licenze di esportazione e di certificati di origine , nonché il facsimile dei timbri usati da dette autorità .
Allegato al protocollo A : vedi G.U .
PROTOCOLLO B
L ' esenzione di cui all ' articolo 4 , paragrafo 1 , dell ' accordo , relativa ai prodotti di fabbricazione artigianale , si applica soltanto ai seguenti articoli :
a ) tessuti ottenuti su telai azionati unicamente a mano o a pedale che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale familiare della Repubblica delle Filippine ;
b ) indumenti o altri manufatti che fanno parte della tradizionale fabbricazione artigianale familiare della Repubblica delle Filippine , confezionati a mano con i tessuti suddetti e cuciti esclusivamente a mano , senza l ' aiuto di macchine ;
c ) i prodotti tessili che fanno parte del folclore tradizionale delle Filippine , fabbricati a mano dall ' artigianato familiare della Repubblica delle Filippine , quali verranno definiti in un elenco da concordarsi tra le due parti .
L ' esenzione è valida soltanto per i prodotti coperti da un certificato rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica delle Filippine conformemente al facsimile allegato al presente protocollo . Detto certificato indicherà i motivi che giustificano tale esenzione e verrà riconosciuto dalle competenti autorità comunitarie dopo che sarà stato appurato che i prodotti in oggetto rispondono alle condizioni fissate nel presente protocollo . Qualora le importazioni di uno qualsiasi dei prodotti suddetti raggiungessero proporzioni tali da causare difficoltà alla Comunità , le due parti apriranno immediate consultazioni secondo la procedura di cui all ' articolo 12 dell ' accordo per pervenire ad una soluzione del problema in termini quantitativi .
Allegato al protocollo B : vedi G.U .
PROTOCOLLO C
Conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 2 e 4 dell ' articolo 6 dell ' accordo , può essere fissato un limite quantitativo su base regionale quando le importazioni di una determinata categoria di prodotti in una regione delle Comunità superino , rispetto alle quantità stabilite nel predetto articolo 6 , paragrafo 2 , le seguenti percentuali regionali :
Germania : 28,5 %
Benelux : 10,5 %
Francia : 18,5 %
Italia : 15 %
Danimarca : 3 %
Irlanda : 1 %
Regno Unito : 23,5 %
PROTOCOLLO D
Il tasso di incremento annuo dei limiti quantitativi istituiti a norma dell ' articolo 6 dell ' accordo viene determinato come segue :
a ) per i prodotti del gruppo I :
- il tasso viene fissato allo 0,5 % all ' anno per un prodotto delle categorie 1 o 2 ,
- il tasso viene fissato al 4 % all ' anno per un prodotto delle categorie 3 , 6 o 8 ;
b ) per i prodotti delle categorie che rientrano nei gruppi II , III , IV o V , il tasso di incremento viene fissato di comune accordo tra le parti secondo la procedura di consultazione definita nell ' articolo 12 dell ' accordo . In nessun caso questo tasso può essere inferiore al tasso più elevato applicato ai corrispondenti prodotti a norma degli accordi bilaterali conclusi , nel quadro dell ' accordo di Ginevra , tra la Comunità ed altri paesi terzi con un volume di scambi equivalente o paragonabile a quello della Repubblica delle Filippine .
Scambio di lettere
La missione della Repubblica delle Filippine presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia di far riferimento all ' accordo sui tessili negoziato tra le Filippine e la Comunità , parafato il 31 dicembre 1977 .
La missione desidera informare la Direzione generale che :
1 . Per gli anni successivi al 1978 , la Comunità può modificare la distribuzione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi stabiliti nell ' allegato II dell ' accordo per le categorie di prodotti del gruppo I , fermo restando quanto segue :
- in nessun caso potrà essere ridotto il livello comunitario dei limiti quantitativi in oggetto ;
- alla Repubblica delle Filippine sarà notificata qualsiasi modifica di questo tipo per un anno determinato entro il 30 giugno dell ' anno precedente .
2 . Qualora la Repubblica delle Filippine ritenga che dette modifiche possano creare difficoltà per le correnti di scambio tra la Repubblica delle Filippine e la Comunità , vengono tempestivamente avviate consultazioni secondo la procedura definita all ' articolo 12 dell ' accordo per porre rimedio a queste difficoltà .
3 . Le eventuali modifiche che superino del 10 % il volume delle quote nazionali in oggetto possono essere apportate soltanto previo accordo tra le parti , conformemente alla procedura di consultazione definita all ' articolo 12 dell ' accordo .
La Missione prega la Comunità di confermare il suo accordo su quanto precede .
La Missione della Repubblica delle Filippine presso la Comunità economica europea coglie l ' occasione per rinnovare alla Direzione generale delle relazioni esterne i sensi della sua più alta stima .
La Direzione generale delle relazioni esterne della Commissione presenta i suoi omaggi al ministro della Missione della Repubblica delle Filippine presso le Comunità europee e si pregia far riferimento alla nota della Missione in data odierna , redatta come segue :
« La Missione della Repubblica delle Filippine presso le Comunità europee presenta i suoi omaggi alla Direzione generale delle relazioni esterne della Commissione delle Comunità europee e si pregia di far riferimento all ' accordo sui tessili negoziato tra le Filippine e la Comunità , parafato il 31 dicembre 1977 .
La missione desidera informare la Direzione generale che :
1 . Per gli anni successivi al 1978 , la Comunità può modificare la distribuzione tra gli Stati membri dei limiti quantitativi stabiliti nell ' allegato II dell ' accordo per le categorie di prodotti del gruppo I , fermo restando quanto segue :
- in nessun caso potrà essere ridotto il livello comunitario dei limiti quantitativi in oggetto ;
- alla Repubblica delle Filippine sarà notificata qualsiasi modifica di questo tipo per un anno determinato entro il 30 giugno dell ' anno precedente .
2 . Qualora la Repubblica delle Filippine ritenga che dette modifiche possano creare difficoltà per le correnti di scambio tra la Repubblica delle Filippine e la Comunità , vengono tempestivamente avviate consultazioni secondo la procedura definita all ' articolo 12 dell ' accordo per porre rimedio a queste difficoltà .
3 . Le eventuali modifiche che superino del 10 % il volume delle quote nazionali in oggetto possono essere apportate soltanto previo accordo tra le parti , conformemente alla procedura di consultazione definita all ' articolo 12 dell ' accordo .
La Missione prega la Comunità di confermare il suo accordo su quanto precede .
La Missione della Repubblica delle Filippine presso la Comunità economica europea coglie l ' occasione per rinnovare alla Direzione generale delle relazioni esterne i sensi della sua più alta stima » .
La Direzione generale delle relazioni esterne conferma alla Missione della Repubblica delle Filippine presso le Comunità europee il suo accordo sul contenuto della lettera che precede .
La Direzione generale delle relazioni esterne è lieta di rinnovare alla Missione della Repubblica delle Filippine presso le Comunità europee l ' espressione della sua più alta stima .
Scambio di lettere riguardante l ' allegato I dell ' accordo
La Comunità dichiara che ai fini dell ' applicazione dell ' accordo :
Si intendono per indumenti per « bébé » gli articoli che fanno parte del corredino di un neonato , cioè in genere destinati a bambini di età inferiore ai diciotto mesi . Questi indumenti non sono riconoscibili come destinati esclusivamente a bambini o a bambine .
Fra gli indumenti per « bébé » sono inclusi , tra l ' altro , abiti e accessori da battesimo , cappottini , mantellette , copertine trapuntate , nidi d ' angelo , vestagliette , abitini in due pezzi , pagliaccetti , mutandine , calzoncini , calzoncini alla zuava , tutine camiciole , bavaglini , corpetti , pannicelli , pigiami , camicine da notte , brachette , fasce ed articoli analoghi , mutandine , calzamaglia , scarpette di lana .
Alcuni di questi sono evidentemente articoli da neonato e sono e pertanto considerati come indumenti per « bébé » , a prescindere dalle dimensioni . Questo vale in particolare per gli abiti e gli accessori da battesimo , le mantellette , che sono piccoli cappotti senza maniche e con cappuccio , i nidi d ' angelo , che sono indumenti con cappuccio e maniche , completamente chiusi all ' estremità inferiore formando quindi un cappottino chiuso a sacco .
Gli indumenti diversi da quelli citati nel precedente paragrafo sono considerati articoli da « bébé » soltanto sino alla taglia commerciale 86 compresa ( 86 cm = altezza del bambino ) .
Fatto a Bruxelles , addì
Per la Comunità economica europea
La Repubblica delle Filippine accusa ricevuta della seguente lettera :
« La Comunità dichiara che ai fini dell ' applicazione dell ' accordo :
Si intendono per indumenti per « bébé » gli articoli che fanno parte del corredino di un neonato , cioè in genere destinati a bambini di età inferiore ai diciotto mesi . Questi indumenti non sono riconoscibili come destinati esclusivamente a bambini o a bambine .
Fra gli indumenti per « bébé » sono inclusi , tra l ' altro , abiti e accessori da battesimo , cappottini , mantellette , copertine trapuntate , nidi d ' angelo , vestagliette , abitini in due pezzi , pagliaccetti , mutandine , calzoncini , calzoncini alla zuava , tutine camiciole , bavaglini , corpetti , pannicelli , pigiami , camicine da notte , brachette , fasce ed articoli analoghi , mutandine , calzamaglia , scarpette di lana .
Alcuni di questi sono evidentemente articoli da neonato e sono e pertanto considerati come indumenti per « bébé » , a prescindere dalle dimensioni . Questo vale in particolare per gli abiti e gli accessori da battesimo , le mantellette , che sono piccoli cappotti senza maniche e con cappuccio , i nidi d ' angelo , che sono indumenti con cappuccio e maniche , completamente chiusi all ' estremità inferiore formando quindi un cappottino chiuso a sacco .
Gli indumenti diversi da quelli citati nel precedente paragrafo sono considerati articoli da « bébé » soltanto sino alla taglia commerciale 86 compresa ( 86 cm = altezza del bambino ) » .
Per la Repubblica delle Filippine
Dichiarazione relativa all ' articolo 2 , paragrafo 3 , dell ' accordo
La Comunità dichiara che , conformemente alle norme comunitarie sull ' origine di cui all ' articolo 2 , paragrafo 3 , dell ' accordo , qualsiasi emendamento delle stesse rimarrà basato su criteri che non richiedono , per conferire la qualifica di prodotto originario , operazioni più complesse di quelle previste da un unico e completo processo .
Fatto a Bruxelles , addì
Per la Comunità economica europea
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