Avviso legale importante
Accordo tra la Comunita economica europea e la Repubblica socialista di Romania che istituisce la commissione mista
Gazzetta ufficiale n. L 352 del 29/12/1980 pag. 0002 - 0004
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 23 pag. 0014
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 13 pag. 0074
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 13 pag. 0074
edizione speciale in lingua ceca capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
edizione speciale in lingua estone capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
edizione speciale in lingua ungherese capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
edizione speciale in lingua lituana capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
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edizione speciale in lingua polacca capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
edizione speciale in lingua slovacca capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
edizione speciale in lingua slovena capitolo 11 tomo 14 pag. 151 - 153
Accordo
tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista di Romania che istituisce la commissione mista
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
e
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DI ROMANIA,
CONSIDERANDO le relazioni commerciali tradizionali esistenti tra gli Stati membri della Comunità economica europea, qui di seguito denominata "la Comunità" e la Repubblica socialista di Romania, qui di seguito denominata "la Romania";
CONSIDERANDO le competenze attribuite dal trattato che istituisce la Comunità economica europea a quest'ultima;
DESIDEROSI di sviluppare le loro relazioni commerciali su base di uguaglianza e di mutua soddisfazione dei "partner" e di reciprocità che permetta, nell'insieme, un'equa ripartizione dei vantaggi e degli obblighi di portata comparabile, nel rispetto degli accordi bilaterali e multilaterali esistenti;
TENUTO CONTO del rispettivo livello di sviluppo economico e dell'appartenenza della Romania al "Gruppo dei 77 paesi in via di sviluppo";
CONFERMANDO l'interesse delle parti per l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, e considerando che, a norma delle disposizioni di detto accordo e del protocollo di adesione della Romania a quest'ultimo, esse si concedono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita;
CONSIDERANDO che esiste un accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità e la Romania;
CONSIDERANDO che è stata conclusa una convenzione tra la Comunità e la Romania sulle esportazioni rumene di prodotti siderurgici, nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
CONSIDERANDO che tra la Comunità e la Romania è stato concluso un accordo relativo al commercio degli altri prodotti industriali;
CONSIDERANDO che l'istituzione di una struttura come la commissione mista consentirà di avere periodicamente scambi di opinione su differenti aspetti delle relazioni economiche e di esaminare le disposizioni atte a garantirne uno sviluppo armonioso;
RICONOSCENDO l'importanza del nuovo legame diretto creato dall'istituzione di una commissione mista, che consentirà di dare nuovo impulso alle relazioni economiche e commerciali tra la Comunità e la Romania,
HANNO DECISO di concludere il presente accordo:
Articolo 1
1. Viene istituita una commissione mista composta, da un lato, da rappresentanti della Comunità e, dall'altro, da rappresentanti della Romania.
La Commissione mista avrà i seguenti compiti:
- esaminare i diversi aspetti dell'evoluzione degli scambi reciproci, in particolare la tendenza generale, il ritmo di crescita, la struttura e la diversificazione degli scambi stessi, nonché la situazione della bilancia commerciale e le forme di commercio e di promozione commerciale;
- formulare raccomandazioni su qualsiasi problema di interesse comune relativo agli scambi;
- cercare i mezzi atti ad evitare le difficoltà che potrebbero presentarsi nel settore commerciale e favorire le diverse forme di cooperazione commerciale nei settori che presentano un interesse comune per le parti;
- prospettare misure atte a promuovere e a diversificare gli scambi commerciali, in particolare migliorando le possibilità di importazione nella Comunità ed in Romania;
- effettuare scambi di informazioni sugli orientamenti strutturali dell'economia delle due parti che influiscono sugli scambi e, a tal fine, sulle possibilità di valorizzare il carattere complementare delle rispettive economie, nonché sui programmi di sviluppo economico previsti;
- provvedere al buon funzionamento degli accordi e convenzioni esistenti tra le parti e assolvere i compiti derivanti da detti accordi e convenzioni;
- esaminare favorevolmente le possibilità di migliorare le condizioni che consentono lo sviluppo di contatti diretti tra le imprese situate nella Comunità e le imprese rumene;
- formulare e presentare alle autorità delle due parti raccomandazioni per la soluzione dei problemi in causa, se del caso mediante la conclusione di accordi o convenzioni.
2. La Commissione mista, che si riunisce al massimo livello possibile, adotta le raccomandazioni con il comune accordo delle due parti.
Articolo 2
Qualora le due parti lo ritengano necessario, la Commissione mista può riunirsi in un gruppo "ad hoc" per esaminare problemi specifici e per effettuare le consultazioni previste dagli accordi esistenti tra le due parti.
Articolo 3
La Commissione mista si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Bucarest. Su richiesta di una delle parti contraenti, possono essere convocate riunioni straordinarie di comune accordo. La presidenza della commissione mista viene esercitata a turno da ciascuna delle due parti contraenti.
Per quanto possibile, l'ordine del giorno delle riunioni della commissione mista deve essere concordato in anticipo.
Articolo 4
Il presente accordo è applicabile ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni disposte da detto trattato, nonché al territorio della Romania.
Articolo 5
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure giuridiche a tal fine necessarie. L'accordo è concluso per una durata illimitata, ma può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti contraenti, con un preavviso di sei mesi.
Possono tuttavia esservi apportate modifiche di comune accordo tra le due parti contraenti, per tener conto di nuove situazioni.
Articolo 6
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare, in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca e rumena, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Udfærdiget i Bukarest, den
otteogtyvende juli nitten hundrede og firs
.
Geschehen zu Bukarest am
achtundzwanzigsten Juli neunzehnhundertachtzig
.
Done at Bucharest on the
twenty-eighth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty
.
Fait à Bucarest, le
vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingts
.
Fatto a Bucarest, addì
ventotto luglio millenovecentottanta
.
Gedaan te Boekarest, de
achtentwintigste juli negentienhonderd tachtig
.
Făcut la Bucureşti, la
douăzeci şi opt iulie una mie nouă sute optzeci
.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber,Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,For the Council of the European Communities,Pour le Conseil des Communautés européennes,Per il Consiglio delle Comunità europee,Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,Pentru Consiliul Comunităţilor Europene,
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For Regeringen for Den socialistiske republik Rumænien,Für die Regierung der Sozialistischen Republik Rumänien,For the Government of the Socialist Republic of Romania,Pour le gouvernement de la république socialiste de Roumanie,Per il governo della Repubblica socialista di Romania,Voor de Regering van de Socialistische Republiek Roemenië,Pentru Guvernul Republicii Socialiste România,
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