Adorisio e altri c. Olanda - 47315/13 et al. - Decisione 17.3.2015 [Sezione III]
In fatto – I ricorrenti, tutti cittadini stranieri o persone giuridiche, possedevano quote e obbligazioni subordinate in una delle maggiori società conglomerate bancarie e assicurative olandesi, la SNS Reaal. A seguito della crisi economica globale del 2008, la divisione bancaria della Reaal incorreva in delle difficoltà. Avendo percepito il rischio di fallimento della banca, nel 2013 il Governo decideva di nazionalizzare il conglomerato e di espropriarne le quote, i titoli di capitale e le obbligazioni subordinate da essa emesse, così da proteggere il servizio bancario e i risparmi dei consumatori. Al fine di assicurare una rapida decisione nell’esame della legalità dell’esproprio, veniva utilizzata una procedura accelerata appositamente concepita per fronteggiare crisi che coinvolgano grandi istituti finanziari. La Divisione di giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato teneva un’udienza sul caso dei ricorrenti nel febbraio 2013 ed emetteva una decisione che confermava l’esproprio dieci giorni dopo.
In diritto – Articolo 6 § 1: Innanzi alla Corte europea, i ricorrenti lamentavano che, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, il termine di dieci giorni previsto per fare ricorso alla Divisione di giurisdizione amministrativa fosse stato troppo breve, che non gli fosse stato concesso un tempo sufficiente per studiare la difesa del Ministro delle Finanze e che, in ultimo, gli fosse stato dato accesso ad una versione incompleta dei resoconti redatti da una società di revisione e da una società di valutazioni immobiliari.
La Corte ha riconosciuto, fin dall’inizio, che la decisione del Governo di nazionalizzare la SNS Reaal fosse stata motivata dalla necessità di intervenire con la massima urgenza al fine di prevenire un grave danno all’economia nazionale. Il conglomerato era un istituto nazionale di primaria importanza, il cui collasso doveva essere prevenuto al fine di proteggere la stabilità dell’intero sistema finanziario olandese. Nell’ambito della procedura amministrativa accelerata concepita per contestare la legittimità dell’espropriazione, agli enti e agli individui che avevano subito gli espropri era stato riconosciuto un termine di solo dieci giorni per ricorrere contro la decisione del Governo circa i loro beni. La Corte ha inteso i ricorsi dei ricorrenti come motivati dal fatto che la brevità del termine di ricorso aveva impedito loro di sviluppare adeguatamente le proprie argomentazioni e di presentare prove alle corti nazionali. Ad ogni modo, sebbene si debba riconoscere che il termine per ricorrere era stato molto breve, questo non aveva impedito ai ricorrenti di presentare un ricorso effettivo. Oltretutto, essi avevano avuto la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva fino al giorno precedente all’udienza e di presentare ulteriori argomentazioni a voce durante il dibattimento stesso. In tali circostanze, il termine per presentare il ricorso non ha minato l’equità del procedimento.
Inoltre, la Corte ha ammesso che i ricorrenti avessero avuto relativamente poco tempo per studiare le dichiarazioni difensive del Ministro delle Finanze, avendone preso visione solo alla vigilia dell’udienza. Tuttavia, essi non hanno allegato che tale documentazione contenesse affermazioni di fatto di cui non fossero ancora a conoscenza o argomentazioni alle quali loro fossero incapaci di controbattere per mancanza di tempo per prepararsi in questo senso. Né hanno altrimenti suggerito che le osservazioni da essi presentate a voce alla Divisione di giurisdizione amministrativa sarebbero potute essere in alcun modo differenti laddove avessero avuto l’opportunità di sviluppare maggiormente le proprie argomentazioni. Considerando, in particolare, la necessità dei tribunali nazionali di giungere ad una decisione in tempi brevi, la Corte non ha potuto ritenere che i ricorrenti fossero stati posti in una condizione di ingiusto svantaggio in merito.
In ultimo, nel corso dei procedimenti nazionali, ai ricorrenti era stato dato accesso a copie delle relazioni finanziare con delle parti oscurate. Considerate le circostanze eccezionali del presente caso, il controllo svolto dal tribunale amministrativo, giudicante in una differente composizione, che ha valutato che le sezioni celate ai ricorrenti riguardassero informazioni di puro interesse finanziario, irrilevanti al fine di accertare la legittimità dell’esproprio, ha adeguatamente controbilanciato lo svantaggio sofferto dai ricorrenti a causa del mancato ricevimento delle relazioni nella loro interezza. Inoltre, alla Commissione europea è stato anche dato accesso ad almeno una delle relazioni, al fine di stabilire se la nazionalizzazione avesse costituito o meno una forma di "aiuto di Stato" illegale. Dopo un esame accurato della relazione finanziaria, la Commissione ha deciso di escludere le informazioni finanziarie dettagliate dai documenti resi disponibili al pubblico ed ha anche approvato la decisione di espropriazione. Alla luce di tali circostanze, la Corte ha quindi riconosciuto l’esistenza di un’effettiva necessità di limitare l’accesso a quelle informazioni.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
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