A.M.E. c. Paesi Bassi - 51428/10 - Decisione 13.1.2015 [Sezione III]
In fatto – Il ricorrente, il quale dichiara di essere di nazionalità somala, entrava in Italia nell’aprile 2009, insieme ad un gruppo di circa 200 persone. Il giorno seguente al suo ingresso, la polizia locale rilevava le sue impronte digitali e lo registrava come persona entrata illegalmente nel territorio dell’Unione europea. Il ricorrente veniva successivamente trasferito in un centro di accoglienza per richiedenti asilo, dove faceva domanda di protezione internazionale e dove gli veniva rilasciato un permesso di soggiorno italiano per protezione sussidiaria, con validità di tre anni. Nel maggio 2009, il ricorrente lasciava il centro di accoglienza per una destinazione sconosciuta, prima di presentare domanda di asilo nei Paesi Bassi nell’ottobre 2009.
Nell’aprile 2010 le autorità olandesi presentavano alle autorità italiane un’istanza di rientro del ricorrente, secondo quanto stabilito ai sensi del Regolamento Dublino II.[1] Dal momento che le autorità italiane non avevano dato seguito a tale richiesta entro un termine di due settimane, il loro assenso era stato ritenuto implicito.
Nella sua istanza alla Corte europea, il ricorrente lamentava che il suo rientro in Italia sarebbe stato in contrasto con l’articolo 3 della Convenzione, dal momento che egli rischiava di essere esposto a condizioni di vita degradanti, non essendo disponibili per i richiedenti asilo misure di accoglienza, cura e assistenza legale.
In diritto – Articolo 3: Diversamente dai ricorrenti del caso Tarakhel - una famiglia con sei figli minorenni - il ricorrente, nel caso in esame, era un uomo giovane e capace, senza familiari a carico. Per quanto riguarda i trasferimenti in Italia a norma del Regolamento Dublino II, le autorità olandesi avevano deciso, di concerto con le autorità italiane, come e quando questi sarebbero stati eseguiti e, in linea di principio, era stato previsto un preavviso di tre giorni lavorativi. Si aggiunga, inoltre, che la situazione dei richiedenti asilo in Italia non poteva in alcun modo essere comparata alla situazione esistente in Grecia all’epoca della sentenza M.S.S.
La struttura e la situazione complessiva degli accordi di accoglienza in Italia non potevano di per sé ostacolare tutte le decisioni di allontanamento dei richiedenti asilo verso quel paese. In considerazione del trattamento ricevuto dal ricorrente per mano dalle autorità italiane dopo il suo arrivo, pertanto, egli non aveva dimostrato che, laddove fosse tornato in Italia, le sue prospettive future avrebbero presentato – sia da un punto di vista materiale che fisico o psicologico - un rischio sufficientemente reale ed imminente di un disagio abbastanza grave da rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 3.
Nulla indicava, inoltre, che il ricorrente non sarebbe stato in grado di beneficiare delle risorse disponibili in Italia per i richiedenti asilo o ancora che, in caso di difficoltà, le autorità italiane non avrebbero risposto in maniera appropriata.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
(Si veda Tarakhel c. Svizzera [GC], 29217/12,4 novembre 2014, Nota d’informazione 179; e M.S.S. c. Belgio e Grecia [GC], 30696/09,20 gennaio 2011, Nota d’informazione 137; si veda anche la Scheda tematica sui casi "Dublino")
[1]Regolamento del Consiglio (CE) n° 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per il vaglio di una richiesta di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo.
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