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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 164
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0072
Articolo 164
1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM è fissato annualmente:
a) per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilità di pesca attribuite;
b) per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilità relativa e della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni.
2. Le attività di pesca specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitative e secondo le stesse modalità d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attività di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse.
3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1º gennaio 1986.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1º gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
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