Avis juridique important
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 30
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0028
Articolo 30
1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 31, 75, paragrafo 1 e 173, paragrafi 1 e 2 è il dazio effettivamente applicato al 1º gennaio 1985 ai prodotti originari della Comunità nella sua composizione attuale e della Spagna nel quadro dei loro scambi.
2. Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 37, 75, paragrafo 2 e 173, paragrafo 4 è il dazio effettivamente applicato dal Regno di Spagna il 1º gennaio 1985.
3. Tuttavia, se una riduzione tariffaria viene applicata dopo tale data e prima dell'adesione, il dazio così ridotto è considerato come dazio di base.
4. La Comunità nella sua composizione attuale e il Regno di Spagna si comunicano i rispettivi dazi di base.
5. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti elencati qui di seguito i dazi di base sui quali il Regno di Spagna opera le successive riduzioni di cui all'articolo 31 sono quelli indicati accanto a ciascuno di essi.
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