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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 258
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0101
Articolo 258
1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al più presto alla data dell'adesione.
2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli articoli 247, 253, 254, 256, 263, paragrafo 2 e all'articolo 280.
3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 257, paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.
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