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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 186
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0080
Articolo 186
Le entrate denominate «dazi doganali», di cui all'articolo 2, primo comma, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1992, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione il Regno di Spagna applicasse negli scambi con i paesi terzi le aliquote risultanti dalla tariffa doganale comune e le aliquote ridotte risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità. La stessa regola si applica fino al 31 dicembre 1995 per i dazi doganali relativi ai semi e frutti oleosi e ai loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66/CEE, nonché agli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72.
Tuttavia soltanto a decorrere dal 1º gennaio 1990 queste entrate comprendono i dazi doganali così calcolati per gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, importati in Spagna.
In caso di applicazione delle disposizioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3 del presente atto, in deroga al primo comma i dazi doganali corrispondono all'importo calcolato secondo l'aliquota del prelievo compensativo stabilita da queste disposizioni per i prodotti terzi entrati nella fabbricazione.
Queste entrate non comprendono gli importi eventualmente riscossi all'importazione nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla.
Il Regno di Spagna provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese. L'importo relativo è messo a disposizione della Commissione, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE/Euratom/CECA) n. 2891/77, per i dazi doganali così calcolati in base alle costatazioni fatte nel corso del mese in questione.
Dal 1º gennaio 1993 i dazi doganali costatati sono dovuti integralmente. Tuttavia, per quanto riguarda gli ortofrutticoli che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché per i semi e i frutti oleosi ed i loro prodotti derivati che rientrano nel regolamento n. 136/66CEE questi dazi sono dovuti integralmente dal 1º gennaio 1996.
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