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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 81
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0046
Articolo 81
1. È instaurato un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Spagna, qui di seguito denominato «MCS».
L'MCS è applicabile dal 1º marzo 1986 al 31 dicembre 1995, eccezion fatta per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a), primo trattino e lettera b), punto cc), per i quali esso è applicabile dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1995.
2. Sono sottoposti all'MCS:
a) per quanto riguarda le importazioni nella Comunità nella sua composizione attuale, i prodotti seguenti:
- prodotti del settore ortofrutticolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72,
- prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79,
- patate di primizia della sottovoce 07.01 A II della tariffa doganale comune;
b) per quanto riguarda le importazioni in Spagna, i prodotti seguenti:
aa) i prodotti del settore vitivinicolo che rientrano nel regolamento (CEE) n. 337/79:
bb)
cc)
dd)
3. Può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 82, di ritirare dall'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS:
a) prodotti del settore vitivinicolo, la patate di primizia e il latte in polvere o granulato destinati all'alimentazione umana, all'inizio del secondo anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;
b) ortofrutticoli, al più tardi nove mesi prima della fine del quarto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti;
c) gli altri prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), a decorrere dal quinto anno successivo all'adesione e all'inizio di ciascuno degli anni seguenti.
Per quanto concerne questi prodotti, si terrà conto, in particolare, della situazione al livello delle strutture di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione.
4. Può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi, essendo competente in materia il comitato di gestione istituito da tale regolamento, di assoggettare all'MCS, per il periodo dal 1º marzo 1986 al 31 dicembre 1989, le importazioni in Spagna di tuberi-seme di patata di qualità inferiore della sottovoce ex 07.01 A I della tariffa doganale comune.
5. In caso di particolari difficoltà può essere deciso, a richiesta del Regno di Spagna e secondo la procedura prevista all'articolo 82, di completare l'elenco dei prodotti sottoposti all'MCS all'importazione in Spagna per quanto concerne i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72, non menzionati al paragrafo 2, lettera b).
6. All'inizio di ogni anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento dell'MCS nel corso dell'anno precedente.
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