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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 70
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0038
Articolo 70
1. Qualora l'applicazione dell'articolo 68 conduca in Spagna ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nella sezione II è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatto salvo il paragrafo 4, ai prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione, conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia inferiore al prezzo comune, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe; il prezzo in Spagna è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza esistente tra il livello di prezzi in questo stato membro ed il livello dei prezzi comuni, applicabili prima di ogni ravvicinamento; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato o ridotto in proporzione dell'eventuale aumento o riduzione del prezzo comune per la campagna successiva; al momento del settimo ravvicinamento in Spagna si applica il prezzo comune.
3. a) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia superiore al prezzo comune, il prezzo in questo stato membro è mantenuto al livello che risulta dall'applicazione dell'articolo 68; il ravvicinamento risulta dall'evoluzione dei prezzi comuni nel corso dei sette anni successivi all'adesione.
Tuttavia, il prezzo in Spagna è adattato nella misura necessaria per evitare un allargamento della differenza tra questo prezzo e il prezzo comune.
Inoltre, se i prezzi spagnoli espressi in ECU, fissati sotto il regime nazionale precedente per la campagna 1985/1986, hanno condotto ad un superamento della differenza esistente per la campagna 1984/1985 tra i prezzi spagnoli e i prezzi comuni, il prezzo in Spagna, risultante dall'applicazione dei due commi precedenti, è diminuito di un importo da stabilire, equivalente ad una parte del superamento, in modo che tale superamento sia totalmente riassorbito nel corso delle prime sette campagne di commercializzazione successive all'adesione.
Fatta salvo la lettera b), il prezzo comune è applicato al momento del settimo ravvicinamento.
b) Qualora il prezzo di un prodotto in Spagna sia sensibilmente più elevato del prezzo comune, alla fine del quarto anno successivo all'adesione il Consiglio precede ad una analisi dell'evoluzione del ravvicinamento dei prezzi, sulla base di un parere della Commissione, eventualmente corredato di adeguate proposte.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può in particolare prorogare il periodo di ravvicinamento dei prezzi nel limite della durata massima del periodo di applicazione delle misure transitorie, nonché decidere altri metodi di ravvicinamento accelerato dei prezzi.
4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, può essere deciso che, in deroga al paragrafo 2, il prezzo di uno o più prodotti in Spagna si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione di detto paragrafo.
Tale scarto non può superare il 10% dell'entità del mutamento di prezzo da effettuare.
In tal caso, il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione del paragrafo 2 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.
La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui al paragrafo 2.
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