Avis juridique important
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 116
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0058
Articolo 116
1. L'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie.
2. L'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.
3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo è derivato dall'importo compensativo per le carni macellate, mediante coefficenti da determinare.
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