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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 93
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0053
Articolo 93
1. Per i semi oleosi, l'articolo 68 si applica ai prezzi indicativi dei semi di colza, di ravizzone e di girasole e al prezzo di obiettivo dei semi di soia.
Per i semi di lino il prezzo di obiettivo applicabile in Spagna al 1º marzo 1986 è fissato in funzione della differenza esistente tra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Il prezzo di obiettivo da applicare in Spagna non può tuttavia essere superiore al prezzo comune.
2. Durante il periodo d'applicazione delle misure transitorie, i prezzi così fissati per la Spagna vengono ravvicinati al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione. Il ravvicinamento si effettua in dieci tappe, applicando mutandis l'articolo 70.
3. I prezzi d'intervento per i semi di colza, di ravizzone e di girasole e il prezzo minimo per i semi di soia, applicabili in Spagna, sono derivati rispettivamente dal prezzo indicativo e dal prezzo di obiettivo di cui ai paragrafi 1 e 2, conformemente alle disposizioni dell'organizzazione comune di mercato in questione.
4. Fino al 31 dicembre 1990, negli scambi di prodotti trasformati a base di oli contemplati dal regolamento n. 136/66/CEE, esclusi i prodotti a base di olio d'oliva e di quelli della voce n. 15.13 della tariffa doganale comune, sono adottate misure appropriate per tener conto della differenza dei prezzi di questi oli in Spagna e nella Comunità nella sua composizione attuale.
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