Avis juridique important
ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 200
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0084
Articolo 200
1. Per i prodotti che figurano nell'elenco dell'allegato XVIII i dazi di base per il ravvicinamento verso la tariffa doganale comune e verso la tariffa unificata CECA sono i dazi risultanti dall'applicazione da parte della Repubblica portoghese, il 1º gennaio 1985, delle esenzioni tariffarie (sospensioni totali) e delle riduzioni tariffarie (sospensioni parziali).
2. A decorrere dal 1º marzo 1986, la Repubblica portoghese applica un dazio che riduca lo scarto tra il dazio di base di cui al paragrafo 1 e i dazi della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA secondo il ritmo stabilito all'articolo 197.
3. La Repubblica portoghese può rinunciare alla sospensione tariffaria o riprendere più rapidamente l'aliquota della tariffa doganale comune.
4. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese non applica più nessun dazio doganale residuo ai prodotti in questione importati dalla Comunità nella sua composizione attuale e nessun dazio doganale sarà reintrodotto nei confronti della Comunità per questi prodotti.
5. Dal momento dell'adesione, la Repubblica portoghese applica senza discriminazioni le esenzioni e riduzioni tariffarie gradualmente ravvicinate alla tariffa doganale comune e alle tariffa unificata CECA.
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