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ATTI RELATIVI ALL' ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE ALLE COMUNITA EUROPEE, ATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE E AGLI ADATTAMENTI DEI TRATTATI , ARTICOLO 351
Gazzetta ufficiale n. L 302 del 15/11/1985 pag. 0126
Articolo 351
1. Soltanto le navi battenti bandiera di uno stato membro attuale di cui al presente articolo possono esercitare la loro attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica portoghese, nelle zone e alle condizioni definite conformemente ai paragrafi seguenti.
2. Il numero di queste navi, autorizzate ad esercitare un'attività di pesca per le specie pelagiche non soggette ai TAC e alle quote, diverse dalle specie altamente migratorie, nelle divisioni CIEM IX, X e COPACE è fissato annualmente secondo l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, in funzione della situazione dell'attività di pesca della Comunità nella sua composizione attuale nelle acque portoghesi, durante il periodo che precede immediatamente l'adesione, nonché in funzione della necessità di assicurare la conservazione delle popolazioni e tenendo inoltre conto dei limiti fissati all'attività di pesca delle navi portoghesi nelle acque della Comunità nella sua composizione attuale per le specie analoghe e per la prima volta prima del 1º gennaio 1986.
Le condizioni di esercizio dell'attività di pesca specializzata sono conformi a quelle previste all'articolo 160 per la pesca delle stesse specie.
3. Per quanto concerne la divisione CIEM X e la zona COPACE, fatto salvo il paragrafo 4 e in base alla prassi della pesca degli stati membri attuali durante gli anni precedenti l'adesione, fino al 31 dicembre 1995 la pesca del tonno bianco è autorizzata soltanto durante un periodo massimo di otto settimane tra il 1º maggio e il 31 agosto dell'anno in questione da parte di centodieci navi che pescano con la lenza, non eccedenti 26 metri tra le perpendicolari, che utilizzino esclusivamente lenze a strascico. L'elenco delle navi autorizzate è notificato dagli stati membri interessati alla Commissione entro il trentesimo giorno precedente l'apertura del periodo di pesca.
4. Per il tonno tropicale l'attività di pesca è limitata fino al 31 dicembre 1995 per la divisione CIEM X a sud di 36º 30' nord nonché per la zona COPACE a sud di 31º nord e, a nord di questo parallelo, ad ovest di 17º 30'ovest.
5. Le disposizioni per assicurare il rispetto, da parte degli operatori, della regolamentazione prevista dal presente articolo, compresa la possibilità di non autorizzare la nave interessata a pescare per un certo periodo, sono adottate prima del 1º gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83.
Le modalità tecniche corrispondenti a quelle di cui all'articolo 163, paragrafo 3, secondo comma sono adottate prima del 1º gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1º gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.
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