Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-1463/2011
Sentenza del 19 maggio 2011
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Eva Schneeberger, Marc Steiner,
cancelliere Nicola Inglese.
Parti X._______,
patrocinato dall'Avv. Paola Passucci, Studio legale Ferrari
Partner, Via Nassa 36-38, 6900 Lugano,
richiedente,
contro
Commissione Svizzera di Maturità,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Domanda di revisione della sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-5254/2010 del 3 febbraio 2011.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il richiedente ha sostenuto nelle sessioni di gennaio e giugno 2010
per la seconda volta l'esame svizzero di maturità,
che con decisione del 29 giugno 2010 la Commissione Svizzera di
Maturità (di seguito autorità inferiore) ha comunicato al richiedente ch'egli
aveva ottenuto un totale di 87 punti e ricevuto 4 insufficienze, e concluso
ch'egli non soddisfaceva le condizioni previste agli art. 22 e 26
dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità
(Ordinanza, RS 413.12) per il superamento dell'esame,
che contro questa decisione il richiedente è insorto con ricorso del 19
luglio 2010 presso lo scrivente Tribunale (procedura B-5254/2010),
chiedendo, in via principale, il riesame delle note finali in spagnolo da 5 a
6 (da moltiplicare per il coefficiente 3), nelle arti visive da 4,5 a 5 e in
matematica da 3 a 4 (da moltiplicare per il coefficiente 2), in modo da
raggiungere un totale di 93 punti e un valore relativo allo scarto
complessivo dal 4 delle note insufficienti inferiore a 7 (6,5) e quindi poter
ottenere la promozione anche senza ulteriore applicazione del punto
tecnico e, in via subordinata, l'annullamento della prova di matematica
orale e la sua riconvocazione con altri esaminatori,
che con sentenza B-5254/2010 del 3 febbraio 2011 lo scrivente Tribunale
ha respinto il ricorso del 19 luglio 2010,
che con scritto del 4 marzo 2011 il richiedente domanda la revisione della
suddetta sentenza,
che secondo l'art. 47 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) per il contenuto, la forma, il
miglioramento e il completamento della domanda di revisione è
applicabile l’articolo 67 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
che il Tribunale amministrativo federale dispone della possibilità,
riconosciuta dalla prassi, di nominare lo stesso collegio giudicante del
procedimento di ricorso anteriore anche per statuire sulla domanda di
revisione (cfr. sentenze del Tribunale federale 4F_7/2010 del 29 giugno
2010, consid. 4 e 1A.155/2001 del 11 settembre 2001, consid. 1 e l'art. 38
LTAF i.r.c art. 34 cpv. 2 della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]),
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che secondo l'art. 45 LTAF gli articoli 121–128 LTF si applicano per
analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo
federale,
che la revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di
richiedere il riesame di una sentenza solo per i motivi indicati agli art.
121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF,
che, per essere ammissibile, una domanda di revisione deve essere
motivata e il richiedente deve spiegare per quale ragione e sulla base di
quale disposizione di legge (art. 121 ss. LTF) egli ritiene sussistere un
motivo di revisione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-7948/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 2),
che il richiedente afferma che il Tribunale amministrativo federale non
avrebbe giudicato su singole conclusioni (art. 121 lett. c LTF) e non
avrebbe, per svista, tenuto conto di fatti rilevanti risultanti dagli atti (art.
121 lett. d LTF),
che il richiedente è toccato dalla decisione impugnata, ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa,
che anche le altre condizioni formali sono adempiute e che quindi occorre
entrare nel merito della domanda di revisione (art. 48 cpv. 1 e art. 52 PA
ss. i.r.c art. 67 cpv. 3 PA e art. 125 cpv. 1 lett. d LTF),
che, nel caso concreto, nella sua domanda di revisione il richiedente si
limita in gran parte a narrare la cronistoria della procedura di ricorso
precedente e a menzionare gli scritti da lui presentati,
che il richiedente inoltre afferma che la svista dello scrivente Tribunale
consisterebbe nell’aver omesso di considerare l’esistenza e di
conseguenza l’applicabilità del “punto tecnico”,
che, secondo il richiedente, il calcolo per il superamento dell'esame
svizzero di maturità effettuato dallo scrivente Tribunale farebbe
astrazione di questo "punto tecnico", il quale sarebbe sempre e
comunque applicabile a casi analoghi anche in virtù della parità di
trattamento,
che, a mente del richiedente, il Tribunale amministrativo federale avrebbe
dovuto applicare mezzo "punto tecnico", ad esempio alla nota
insufficiente conseguita nella materia di scienze sperimentali, portandola
quindi da 3,5 a 4, così che la somma degli scarti di punto in rapporto a 4
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avrebbe raggiunto 6,5 punti negativi (in tedesco 1 contando doppio, in
inglese 1,5 contando il triplo) e quindi rimarrebbe inferiore a 7, ciò che
sarebbe sufficiente per ritenere superato l’esame svizzero di maturità,
considerando, che in tal caso, vi sarebbe la possibilità di applicare ancora
mezzo "punto tecnico",
che lo scrivente Tribunale di conseguenza avrebbe dovuto esaminare le
allegazioni e censure materiali prodotte dal ricorrente, ossia la
sottovalutazione delle prestazioni d'esame nelle materie spagnolo,
matematica e arti visive,
che, a tale riguardo, lo scrivente Tribunale ha fatto notare al richiedente
nella sentenza contestata che, in virtù del principio della legalità, il
Tribunale amministrativo federale deve strettamente attenersi
all'ordinamento giuridico (norme generali astratte) e il suo potere di
controllo e la sua competenza non possono, in concreto, oltrepassare
quelli del legislativo,
che le norme del superamento dell'esame vengono applicate in modo
uguale senza eccezione per tutti i candidati, e che quindi anche la
limitazione degli scarti di punto negativi costituisce una condizione alla
quale non può essere rinunciato,
che, quindi, anche se nelle materie contestate (spagnolo, arti visive,
matematica) venisse accordato al richiedente il massimo dei voti, la
somma degli scarti di punto in rapporto al 4 raggiungerebbe 8 punti
negativi (in tedesco 1 contando il doppio, in inglese 1,5 e in scienze
sperimentali 0,5 contando il triplo) e non 6,5 punti, come fatto valere,
rimanendo quindi superiore a 7, il che non sarebbe in nessun caso
sufficiente per ritenere superato l'esame svizzero di maturità,
che il richiedente pretende l'applicazione di un "punto tecnico" alle note
insufficienti nelle materie delle quali non censura e non ha censurato la
valutazione delle sue prestazioni di esame,
che già dalle allegazioni suesposte risulta che l'applicabilità di un "punto
tecnico", come chiesto dal richiedente, non ha né una base legale nelle
pertinenti prescrizioni, né fa parte della prassi dello scrivente Tribunale
nei procedimenti in casi di esami di maturità,
che nemmeno il richiedente, patrocinato da un avvocato, invoca una
relativa base legale o prassi,
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che qualora il ricorrente con "punto tecnico" intenda la correzione del
risultato d'esame negativo nell'ambito di un "caso limite" in analogia alle
procedure di esami concernenti la formazione professionale – un caso
limite era ammesso, se nel quadro della procedura di ricorso gli esperti
responsabili avevano apportato correzioni rilevanti suscettibili di condurre
ad una rivalutazione della decisione sull'esame e di giustificare un rinvio
alla Commissione d'esame (cfr. DTAF 2010/10, consid. 6.2 ss.; sentenza
del Tribunale amministrativo federale B-6335/2009 del 19 maggio 2010,
consid. 6.2 e 6.3) –, occorre costatare che in casu non sussiste una
simile situazione,
che dopo che lo scrivente Tribunale nel quadro della precisazione della
prassi ha abolito la regolamentazione sussidiaria dei casi limite in materia
di esami (cfr. DTAF 2010/10 consid. 6.2.4), nella sentenza B-5254/2010
del 3 febbraio 2011 non ha potuto far altro che presupporre che non
rientra nelle sue competenze stabilire dei criteri per definire o trattare dei
casi limite e valutare d'ufficio se nel caso concreto sia possibile
promuovere un candidato,
che il Tribunale amministrativo federale nella controversa sentenza ha
spiegato inoltre, rimandando alla prassi del Tribunale federale e del
Tribunale amministrativo federale, che tutti gli atti di procedura
supplementari in merito alla mancanza di un interesse degno di
protezione porterebbero ad una procedura "a vuoto" ("formalistischer
Leerlauf"), e che dunque di principio sarebbe inopportuno e soprattutto
contrario all'economia processuale accogliere le conclusioni procedurali
chieste dal ricorrente, anche se quest'ultimo di conseguenza non è in
grado di sapere né perché e dove ha sbagliato, né eventualmente di
sostanziare o precisare le sue allegazioni,
che per lo stesso motivo risulta superfluo svolgere un esame approfondito
delle allegazioni e censure materiali già prodotte dal ricorrente,
che l'art. 121 lett. c LTF può essere invocato soltanto, se la motivazione
di una sentenza non contiene nessuna risposta alle censure di un ricorso,
che una risposta può derivare da una sentenza anche in modo implicito
(cfr. ELISABETH ESCHER, in: Marcel Marcel Alexander Niggli/Peter
Übersax/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar,
Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, N 8 ss. ad art. 121 LTF) e che
l'espressione "giudicare" dell'art. 121 lett. c LTF non può essere confusa
con l'accoglimento delle conclusioni o richieste ricorsuali,
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che il concetto di svista ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF può sussistere sia
quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro
portata viene travisata (cfr. HANSJÖRG SEILER/NICOLAS VON
WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Handkommentar, Berna 2007, N 22 ad Art. 121 LTF), e che la
valutazione delle prove e l'apprezzamento giuridico dei fatti non fanno
parte del concetto di svista e quindi del rimedio giuridico della revisione
(cfr. DTF 122 II 17 consid. 3; sentenze del Tribunale federale 6F_11/2010
del 17 agosto 2010, consid. 4, 2F_5/2009 del 3 luglio 2009, consid. 3,
2F_11/2007 del 22 novembre 2007, consid. 2.1 e 1A.144/2006 del 14
luglio 2006; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, N 5.54),
che il richiedente con la domanda di revisione contesta prevalentemente
la valutazione giuridica della sentenza del 3 febbraio 2011 nel senso di
una critica di carattere meramente appellatorio,
che il richiedente misconosce inoltre che, nella suddetta sentenza di cui
chiede la revisione, questa Corte non ha mancato, anche se
contrariamente al desiderio del richiedente, di giudicare le sue
conclusioni,
che l'inoltro di una domanda di revisione non consente di ridiscutere
liberamente la sentenza della quale è chiesta la revisione (sentenza
6F_11/2009 del Tribunale federale del 27 ottobre 2009, consid. 2.2),
che ulteriori esposizioni in merito, in modo particolare sul diritto di essere
sentito, sono inutili e che a questo punto si rimanda alle motivazioni della
sentenza contestata,
che quindi non è dato nessun motivo di revisione previsto dagli art. 121-
123 LTF e che, alla luce delle considerazioni suesposte, la domanda di
revisione è manifestamente infondata e può di conseguenza essere
respinta senza scambio di scritti,
che visto l'esito della procedura è giustificato addossare al richiedente le
spese processuali per un importo complessivo di fr. 500.−, che verrà
computato con l'anticipo di fr. 700.− versato dal richiedente entro il
termine fissato con decisione incidentale del 8 marzo 2011, mentre la
differenza di fr. 200.− verrà restituita dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza (art. 37 LTAF i.r.c 63 cpv. 1 e 4 bis PA).
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese processuali di fr. 500.− sono poste a carico del richiedente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di pari importo di fr. 700.− da
egli versato in data 14 marzo 2011. La differenza di fr. 200.− verrà
restituita dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
– richiedente (raccomandata; allegati: documenti di ritorno e formulario
per restituzione anticipo);
– autorità inferiore (raccomandata).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Nicola Inglese
Data di spedizione: 1 giugno 2011
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