Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B1567/2011
Sen t e n z a d e l 7 f e bb r a i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Frank Seethaler, JeanLuc Baechler;
cancelliere Alexander Moses.
Parti X._______ SA
patrocinata dall'avv. Francesco Naef, CSNLAW studio legale
e notarile, Via Nassa 21, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Istanza arbitrale della Conferenza universitaria svizzera,
c/o Prof. Dr. iur. Gustavo Scartazzini,
Adligenswilerstrasse 26, 6006 Luzern,
autorità inferiore,
Conferenza universitaria svizzera, Sennweg 2,
3012 Berna,
prima istanza.
Oggetto Accreditamento di singoli cicli di studio.
B1567/2011
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 15 maggio 2008 la X._______ SA ha chiesto all'Organo di
accreditamento e di garanzia della qualità delle istituzioni universitarie
svizzere (OAQ) l'accreditamento di singoli cicli di studio da lei proposti.
Rispondendo il 30 giugno 2008, l'OAQ ha comunicato alla X._______ SA
di non potere trattare la domanda di accreditamento di cicli di studio, non
avendo ancora ottenuto l'istituzione richiedente medesima un
accreditamento. L'8 agosto 2008 la X. _______ SA ha quindi chiesto alla
Conferenza universitaria svizzera (CUS) l'emanazione di una decisione
formale.
B.
Con decisione del 22 ottobre 2008, la Conferenza universitaria svizzera
ha respinto la richiesta di accreditamento formulata dalla X._______ SA
per i suoi cicli di studio, ritenendo, in sostanza, che a norma dell'art. 5
cpv. 1 delle Direttive della Conferenza universitaria svizzera del 28
giugno 2007 per l'accreditamento nel settore universitario in Svizzera
(Direttive per l'accreditamento, RS 414.205.3) l'accreditamento di singoli
cicli di studio possa essere richiesto unicamente da istituzioni già
accreditate o riconosciute in base alla Legge federale dell'8 ottobre 1999
sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (LAU,
RS 414.20). Tale condizione – soggiunge la CUS – non sarebbe
nell'evenienza adempiuta.
C.
Contro la decisione appena menzionata la X._______ SA è insorta, il
24 novembre 2008, all'istanza di arbitrato istituita dall'art. 9 della
Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la Confederazione e i Cantoni
universitari sulla cooperazione nel settore universitario (RS 414.205), la
quale, con sentenza del 25 gennaio 2011, ha respinto il ricorso,
confermando la decisione impugnata e ponendo le spese processuali, di
fr. 5'000.00, a carico della X.______ SA.
D.
Contro la sentenza dell'istanza di arbitrato la X._______ SA è insorta
contemporaneamente al Tribunale federale e al Tribunale amministrativo
federale con un ricorso del 9 marzo 2011, chiedendo di annullarla e di
rinviare gli atti alla CUS, affinché quest'ultima – previa istruttoria – si
B1567/2011
Pagina 3
pronunci nel merito della domanda di accreditamento di taluni cicli di
studio. In relazione alla procedura svoltasi dinanzi all'istanza di arbitrato,
la X._______ SA chiede di porre gli oneri processuali a carico della
Conferenza universitaria svizzera e di accordarle un'indennità per ripetibili
di fr. 5'000.00. Con sentenza del 23 marzo 2011, il Tribunale federale ha
dichiarato irricevibile il ricorso in materia di diritto pubblico, trasmettendo
la causa al Tribunale amministrativo federale per motivi di competenza
(inc. 2C_219/2011). Invitata a presentare osservazioni con ordinanza del
5 maggio 2011, la Conferenza universitaria svizzera – nella sua risposta
del 27 maggio 2011 – ha proposto di respingere il ricorso. L'istanza
arbitrale, con scritto del 30 maggio 2011, ha comunicato di rinunciare alla
presentazione di una risposta. Lo scambio di allegati è stato dichiarato
chiuso con ordinanza dell'8 giugno 2011.
Diritto:
1.
Con sentenza del 23 marzo 2011, il Tribunale federale ha accertato la
competenza del Tribunale amministrativo federale a statuire sul ricorso
presentato dalla X._______ SA. Si può pertanto prescindere da
un'ulteriore disamina al riguardo. A norma dell'art. 37 della Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32),
la procedura dinnanzi allo scrivente Tribunale è retta dalla Legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
In concreto, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore della
ricorrente l'8 febbraio 2011. Presentato entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1 PA),
il 9 marzo 2011, il ricorso in esame è tempestivo. L'atto di ricorso è stato
presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato
versato nel termine impartito. La ricorrente ha, infine, partecipato al
procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla
sentenza impugnata e ha un interesse degno di protezione alla
modificazione della stessa. Essa è quindi senz'altro legittimata a ricorrere
(art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi, all'esame del ricorso nel merito.
2.
L'istanza arbitrale, accertando dapprima la competenza della Conferenza
universitaria svizzera (CUS) a emanare direttive di carattere normativo,
ha confermato la decisione impugnata in applicazione dell'art. 5 cpv. 1
delle Direttive per l'accreditamento (SR 414.205.3) emanate dalla CUS. A
mente dell'istanza arbitrale, infatti, "il fatto di poter designare un ciclo di
B1567/2011
Pagina 4
studi come avente il qualificativo di livello universitario (art. 7 cpv. 1 della
Convenzione) presuppone implicitamente che le condizioni qualificative
dell'istituzione autrice di un ciclo di studi siano già state riconosciute
anteriormente e che la richiesta emani pertanto da un istituto di carattere
universitario" (sentenza impugnata, pag. 4). La ricorrente, per contro,
sostiene che sia gli art. 6 e 7 LAU che gli art. 6 e 7 della Convenzione del
14 dicembre 2000 prevedano alternativamente l'accreditamento
dell'istituto in quanto tale oppure l'accreditamento di singoli suoi cicli di
studio. L'art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento impedirebbe però
l'accreditamento di singoli cicli di studio e sarebbe pertanto contrario al
diritto superiore. La CUS, in sede di risposta, ha precisato di avere
introdotto il contestato art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento in
seguito alle numerose lacune riscontrate regolarmente sotto il profilo
istituzionale presso le istituzioni universitarie private. Per tale ragione,
soggiunge la CUS, sarebbe insensato accreditare singoli cicli di studio e
solo in seguito l'istituzione in quanto tale. Nella risposta inoltrata il 19
febbraio 2009 all'istanza di arbitrato – alla quale la ricorrente rinvia
nell'odierno procedimento – la CUS ha anche indicato, quale motivo per
l'adozione del contestato art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento,
la protezione del consumatore. A suo dire, infatti, l'accreditamento di
singoli cicli di studio indurrebbe i consumatori a credere che l'intera
istituzione sia stata accreditata, mentre – in realtà – non sarebbe
garantito che, all'infuori dei singoli cicli di studi accreditati, l'istituzione nel
suo complesso non sia di qualità scadente.
3.
A norma dell'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 tra la
Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore
universitario, la Conferenza universitaria svizzera accredita istituzioni
universitarie o singoli loro cicli di studio sulla base di un esame della
qualità dell'insegnamento e della ricerca. Essa stabilisce inoltre la
procedura di accreditamento (art. 7 cpv. 2 della Convenzione del 14
dicembre 2000). Sulla definizione dei criteri di qualità per l'insegnamento
e la ricerca, la convenzione non prevede nulla. Per quanto attiene alla
procedura di accreditamento, alla CUS è esplicitamente stata conferita la
facoltà di emanare direttive. Per quanto attiene alla definizione dei criteri
qualitativi determinanti per l'accreditamento, la CUS – secondo l'art. 7
cpv. 1 della Convenzione del 14 dicembre 2000 – è finanche autorizzata
a conferire accreditamenti "in base a un esame della qualità
dell'insegnamento e della ricerca", senza la necessità di emanare
precedentemente direttive al riguardo, limitandosi queste alla "procedura
B1567/2011
Pagina 5
di accreditamento degli istituti e dei cicli di studio" (art. 7 cpv. 2 della
Convenzione del 14 dicembre 2000).
In particolare, né la LAU, né il concordato intercantonale del 9 dicembre
1999 sul coordinamento universitario (pubblicato, tra l'altro, nella raccolta
sistematica del diritto cantonale bernese, RSB 439.25
[http.///belex/f/4/439_25.html]) – sui quali la Convenzione
del 14 dicembre 2000 poggia – definiscono i criteri o la procedura per
l'accreditamento. La regolamentazione di questi aspetti è infatti stata
delegata alla CUS, alla quale – se ne deve concludere – le parti
contraenti alla Convenzione del 14 dicembre 2000 hanno voluto lasciare
un ampio margine di apprezzamento. Nell'esercizio di tale latitudine di
apprezzamento la CUS è tuttavia coadiuvata dall'organo di
accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ), ovverosia da un organo
indipendente appositamente istituito per garantire e promuovere la qualità
dell'insegnamento e della ricerca nelle università svizzere (art. 18 cpv. 1 e
19 della Convenzione del 14 dicembre 2000). L'emanazione delle
direttive per l'accreditamento avviene infatti su proposta dell'OAQ (art. 7
cpv. 2 della Convenzione), al quale, del resto, compete esplicitamente la
definizione di esigenze legate alla garanzia della qualità e la formulazione
di proposte – all'attenzione della CUS – in vista di attuare su scala
nazionale una procedura di accreditamento per istituzioni universitarie o
cicli di studio (art. 19 cpv. 2 della Convenzione del 14 dicembre 2000).
4.
Facendo uso dell'ampio margine di apprezzamento di cui gode, la CUS
ha stabilito, all'art. 5 cpv. 1 delle direttive per l'accreditamento, che una
domanda di accreditamento di singoli cicli di studio può essere presentata
unicamente da istituzioni già accreditate (accreditamento istituzionale) o
riconosciute secondo la LAU. Essa ha quindi respinto la richiesta di
accreditamento di singoli cicli di studio formulata dalla ricorrente, non
avendo quest'ultima ottenuto preventivamente né l'accreditamento
istituzionale né il riconoscimento secondo la LAU. Così operando, la CUS
ha di fatto inserito nel novero dei criteri qualitativi necessari per
l'accreditamento – la cui definizione a lei sola compete per effetto
dell'ampio margine di apprezzamento concessole – il preventivo
accreditamento o riconoscimento dell'istituzione richiedente. Ciò facendo,
la CUS non ha travalicato le competenze attribuitele. Al riguardo, la
ricorrente si limita a sostenere che la Convenzione del 14 dicembre 2000
come anche la LAU prevedono l'accreditamento di istituzioni universitarie
o di cicli di studi, desumendone che l'accreditamento di singoli cicli di
studio debba in ogni caso essere possibile a prescindere da un eventuale
B1567/2011
Pagina 6
accreditamento istituzionale. Tale ragionamento non può tuttavia essere
condiviso, essendo la CUS libera – come si è detto – di fissare la
procedura e i presupposti qualitativi richiesti per l'accreditamento. Del
resto, la limitazione posta dall'art. 5 cpv. 1 delle direttive per
l'accreditamento non restringe in modo inammissibile il campo d'attività
della CUS così come descritto dall'art. 7 cpv. 1 della Convenzione del 14
dicembre 2000. Nonostante questa limitazione la CUS continua, infatti, ad
accreditare istituti universitari o singoli loro cicli di studio, a condizione,
però, che siano adempiute tutte le condizioni – tra le quali quella
contestata – stabilite dalla CUS medesima. Quest'ultima è infatti libera di
fissare in modo indipendente i criteri per l'accreditamento fintanto che
questi non siano insostenibili o arbitrari. In concreto, non si ravvisano
però elementi suscettibili di avvalorare una siffatta violazione del diritto,
né la ricorrente lo pretende.
5.
Secondo la ricorrente, inoltre, la CUS avrebbe accreditato singoli cicli di
studio proposti dal A._______ o dal B._______, senza pretendere il
preventivo accreditamento o riconoscimento dei rispettivi istituti. Ciò
configurerebbe – soggiunge la ricorrente – un'inammissibile disparità di
trattamento. La censura è infondata. La CUS ha infatti osservato in
questa sede – ma anche dinanzi all'autorità inferiore (risposta del 19
febbraio 2009, pag. 5), dove la ricorrente ha omesso di contestare in
modo esplicito tali allegazioni (replica del 6 maggio 2010, pag. 2) – che
entrambe le istituzioni invocate sono state accreditate allorquando erano
ancora in vigore le direttive per l'accreditamento del 16 ottobre 2003, le
quali non prevedevano quale condizione per l'accreditamento di singoli
cicli di studio il preventivo accreditamento o riconoscimento dell'istituzione
richiedente. Quest'ultima condizione è stata introdotta unicamente con le
direttive per l'accreditamento del 28 giugno 2007. Differendo le direttive
vigenti al momento dell'accreditamento dei cicli di studio proposti dal
A._______ e dal B._______ da quelle in vigore al momento in cui la
ricorrente ha domandato – nel 2008 – l'accreditamento dei suoi cicli di
studio, non è dato a divedere dove risiederebbe l'asserita disparità di
trattamento, potendo essa infatti eventualmente insorgere unicamente in
presenza di una situazione giuridica immutata. Per vero, la ricorrente
pretende che le basi legali applicabili alla sua domanda di accreditamento
– ovverosia la LAU e la Convenzione del 14 dicembre 2000 – non
divergono da quelle applicabili al momento dell'accreditamento delle due
istituzioni poc'anzi citate. Anche questa censura cade, però, nel vuoto. La
definizione dei criteri qualitativi per l'ottenimento dell'accreditamento
spetta infatti alla CUS, alla quale, per forza di cose, dev'essere anche
B1567/2011
Pagina 7
riconosciuta la facoltà di modificare al bisogno tali criteri (v. sopra, consid.
3).
6.
A dire del ricorrente, la disparità di trattamento appena evocata
violerebbe anche la libertà economica e quella della scienza. La libertà
della scienza (art. 20 Cost.) si compone della libertà dell'insegnamento –
che garantisce ai docenti un'autonomia e una grande libertà d'azione per
quanto attiene ai metodi d'insegnamento e alla scelta delle materie – e di
quella della ricerca, che tutela l'indipendenza intellettuale e metodologica
del ricercatore nei confronti di interventi statali (AUER / MALINVERNI /
HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2a ed., Berna 2006, pag.
292). In che modo la libertà della scienza, così descritta, risulti violata dal
mancato accreditamento di singoli cicli di studio proposti dalla ricorrente
non è dato di capire.
La libertà economica (art. 27 Cost.) garantisce, tra l'altro, l'uguaglianza di
trattamento tra concorrenti (AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., pag.
447). Nell'evenienza, si può dubitare se il mancato accreditamento di
un'offerta formativa possa violare l'uguaglianza di trattamento tra
concorrenti, equivalendo tale accreditamento a un semplice marchio di
qualità, che non conferisce al suo titolare il diritto a un aiuto finanziario
(cfr. FF 1999 243, 355) e al quale chiunque può accedere, purché i
requisiti qualitativi definiti dalla CUS siano adempiuti. La questione può
tuttavia restare indecisa, non sostenendo la ricorrente che il mancato
accreditamento dei suoi cicli di studio non sia conforme al principio della
libertà economica (art. 94 cpv. 1 Cost.), rispettivamente che le condizioni
per un'ipotetica limitazione del diritto fondamentale da lei invocato (art. 36
Cost.) non siano state rispettate. Sotto questo profilo il ricorso non si
rivela sufficientemente sostanziato.
7.
La ricorrente critica la motivazione della "protezione del consumatore" (v.
sopra, consid. 2), addotta dalla CUS a sostegno della sua decisione e alla
quale l'autorità inferiore accenna nella sentenza impugnata. Pur
apparendo – in esito a un esame sommario – tale motivazione poco
sostenibile, si può, nell'evenienza, prescindere da una valutazione
approfondita della questione. La decisione impugnata resiste infatti alla
critica per i motivi sin qui esposti e un eventuale accoglimento della
censura sollevata dalla ricorrente afferente alla "protezione del
consumatore" non è suscettibile di modificare l'esito dell'odierno giudizio.
B1567/2011
Pagina 8
8.
La ricorrente critica infine la durata – di 26 mesi – del procedimento
svoltosi dinnanzi all'autorità inferiore, ravvisando in essa una violazione
del principio di celerità (art. 6 cifra 1 CEDU e art. 29 cpv. 1 Cost.). Tale
violazione potrebbe essere sanata – soggiunge la ricorrente –
unicamente con la riforma della sentenza impugnata nel senso da lei
postulato.
Sulla durata del procedimento dinanzi all'istanza arbitrale non vi è, in
concreto, motivo di chinarsi. Infatti, un'asserita violazione del principio di
celerità non comporta, da sola, l'attribuzione di una prestazione positiva
da parte dello Stato (cfr. DTF 129 V 411, consid. 3.4, concernente una
rendita d'invalidità). Un'ipotetica violazione di tale principio può semmai
essere considerata nella fissazione della tassa di giustizia o comportare
una pretesa di risarcimento nei confronti dello Stato per il danno subito
(AUER / MALINVERNI / HOTTELIER, op. cit., pag. 594). Non formulando però
la ricorrente siffatte pretese, né potendo essere evasa – per difetto di
competenza di questo Tribunale – un'eventuale richiesta di risarcimento
del danno con l'odierno giudizio, la censura relativa ad un'asserita
violazione del principio di celerità si rivela, ancora una volta, infondata.
Del resto, pur avendone avuto la possibilità, la ricorrente ha rinunciato a
presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia nel periodo
antecedente all'emanazione della sentenza impugnata.
9.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
vanno quindi poste a carico della ricorrente. Esse vengono fissate in
fr. 2'500.00 e compensate con l'anticipo di pari importo già versato dalla
ricorrente. Alla stessa stregua, alla ricorrente non va assegnata
un'indennità per ripetibili.
B1567/2011
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali di fr. 2'500.– sono poste a carico della ricorrente e
compensate con l'anticipo spese di pari importo.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– Istanza arbitrale della Conferenza universitaria svizzera, Lucerna (atto
giudiziario);
– Conferenza universitaria svizzera, Berna (n. rif. 220/08; atto
giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 20 febbraio 2012