B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-1847/2015
Sen t en z a d e l 7 s e t t emb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Hans Urech, Pascal Richard,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Consorzio composto da:
1. A._______,
2. B._______,
c/o A._______,
entrambe patrocinate dall'avv. Mara Pedroia Manni,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale dell'energia UFE, 3003 Berna,
patrocinato dall'avv. Dr. Christoph Jäger,
autorità aggiudicatrice.
Oggetto
Acquisti pubblici; decisione di aggiudicazione concernente il
progetto "(14102) 805 Mandat EnergieSchweiz für die
italienischsprachige Schweiz", pubblicata in SIMAP del
2 marzo 2015, n. della pubblicazione 857 203 e 857 211.
B-1847/2015
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Fatti:
A.
Mediante pubblicazione su SIMAP (Sistema Informativo Sulle Commesse
Pubbliche in Svizzera, n. della pubblicazione 841597 [in lingua tedesca] e
841667 [in lingua francese] del 14 novembre 2014; ID del progetto:
118636) l'Ufficio federale dell'energia UFE (di seguito: autorità aggiudica-
trice, committente) ha indetto un pubblico concorso, impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare una commessa di servizi concernente il
progetto "(14102) 805 Mandat EnergieSchweiz für die italienischsprachige
Schweiz". Conformemente alla descrizione dettagliata dei compiti conte-
nuta nel bando si attende dall'offerente scelto che egli rappresenti gli inte-
ressi di EnergieSchweiz nella Svizzera Italiana; il mandato comprende, se-
gnatamente, la divulgazione di prodotti, servizi e attività di EnergieSchweiz
al grande pubblico e a gruppi specifici di destinatari, nonché la sensibiliz-
zazione, l'informazione e consulenza di organi decisionali nell'ambito della
politica, amministrazione pubblica ed economia privata, la consulenza di
privati e imprese in materia d'energia, la gestione delle pubblicazioni in ita-
liano di EnergieSchweiz, come pure la conduzione di attività di marketing
e di relazioni con i media a scopo di sostegno delle campagne di Energie-
Schweiz (cifra 2.5 del bando di concorso).
B.
Nel termine prestabilito per presentare le offerte (8 gennaio 2015; cfr. 1.4
del bando di concorso) sono pervenute all'autorità aggiudicatrice, tra le al-
tre, le offerte delle ricorrenti e della C._______ (di seguito: aggiudicataria).
C.
Con pubblicazione su SIMAP del 2 marzo 2015 (n. della pubblicazione 857
203 e 857 211) l'autorità aggiudicatrice ha deliberato la commessa all'ag-
giudicataria. Con e-mail del 4 marzo 2015 il committente ha fatto pervenire
in allegato alle ricorrenti una motivazione scritta del 3 marzo 2015 concer-
nente la mancata considerazione della loro offerta per la delibera.
D.
Le ricorrenti hanno impugnato la "decisione del 3 marzo 2015" con ricorso
del 23 marzo 2015 dinanzi a codesto Tribunale amministrativo federale,
proponendo, a titolo cautelare, di conferire al ricorso l'effetto sospensivo;
in via principale, le ricorrenti postulano l'accoglimento del ricorso e l'annul-
lamento della decisione impugnata, di conseguenza l'annullamento dell'ag-
giudicazione e l'assegnazione della commessa in proprio favore; in via su-
bordinata le ricorrenti chiedono di riformare la decisione impugnata nel
B-1847/2015
Pagina 3
senso di trasmettere gli atti di causa all'autorità aggiudicatrice per la pro-
nunzia di una nuova decisione. Protestate tasse, spese e ripetibili.
Le ricorrenti contestano in sostanza la valutazione della loro offerta sulla
base dei criteri di aggiudicazione 3 "reti di conoscenze", 4 "competenze di
consulenza", 5 "reperibilità", 6 "esperienza in presentazioni, interviste con
i media, …", 7 "capacità redazionali" e 8 "esperienza nell'organizzazione di
fiere, formazione continua, …". A loro dire, il giudizio dell'autorità inferiore
sarebbe stato di almeno 260 punti eccessivamente severo e con un equo
punteggio esse avrebbero raggiunto la somma totale di 940 punti, ciò che
avrebbe loro permesso di aggiudicarsi l'appalto. Le ricorrenti dichiarano di
essersi aspettate un maggior approfondimento e serietà nella valutazione
delle offerte e della relativa documentazione prodotta, conto tenuto che il
committente, non avendo, secondo loro, rispettato i termini stabiliti per l'ag-
giudicazione, avrebbe dovuto impiegare più tempo per farlo. Le ricorrenti
si dolgono infine che la presentazione dell'offerta si sia svolta in lingua te-
desca, pur trattandosi di un mandato specifico per la Svizzera Italiana e
che il committente non abbia adeguatamente esaminato l'ulteriore docu-
mentazione fornita in occasione di detta presentazione.
E.
Con decisione incidentale del 24 aprile 2015 lo scrivente Tribunale ammi-
nistrativo federale ha, tra l'altro, conferito al ricorso, in via superprovvisio-
nale, l'effetto sospensivo, vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi mi-
sura di esecuzione suscettibile di pregiudicare l'esito del presente procedi-
mento, segnatamente la conclusione del contratto con l'aggiudicataria.
Contestualmente, il Tribunale ha invitato l'autorità aggiudicatrice, entro il 10
aprile 2015, a pronunciarsi sulla domanda di concessione dell'effetto so-
spensivo e sul valore stimato della commessa, nonché a produrre gli atti
preliminari di gara, fissando un termine fino al 30 aprile 2015 per l'inoltro
della presa di posizione sul merito del ricorso. Allo stesso modo è stata
data facoltà all'aggiudicataria di esprimersi, entro gli stessi termini, sull'ef-
fetto sospensivo e sul merito del ricorso, sempre che desiderasse costi-
tuirsi come controparte.
F.
Mediante presa di posizione del 10 aprile 2015 l'autorità aggiudicatrice ha
acconsentito a conferire l'effetto sospensivo al ricorso, su riserva dell'acco-
glimento dell'istanza di adozione di provvedimenti d'urgenza, nel senso di
concederle, per tutta la durata della procedura di ricorso, di continuare ad
affidare alla precedente titolare del mandato ed aggiudicataria le presta-
zioni di base del mandato di consulenza ed informazione per il programma
B-1847/2015
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di SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana. In via eventuale, l'autorità ag-
giudicatrice chiede di darle facoltà, nell'ambito della risposta al ricorso, di
prendere nuovamente posizione sulla domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo depositata dalle ricorrenti. Oltre a comunicare che il valore sti-
mato della commessa in oggetto ammonta a fr. 240'000.-, il committente
ha prodotto, unitamente alla presa di posizione, gli atti di gara in una ver-
sione destinata solo al Tribunale, ovvero senza parti oscurate, nonché in
una versione munita di proposte di oscurazione di singoli passaggi, propo-
nendo di concedere alle ricorrenti l'esame degli atti in forma limitata con-
formemente alle proposte di oscurazione e di essere sentito previamente
nell'evenienza in cui anche l'aggiudicataria richieda l'esame degli atti.
G.
Tramite ordinanza del 14 aprile 2015 lo scrivente Tribunale ha, tra l'altro,
trasmesso alle ricorrenti un esemplare della presa di posizione dell'autorità
aggiudicatrice, compresi gli atti preliminari limitatamente alla richiesta di
quest'ultima, nonché dato facoltà alle ricorrenti di esprimersi sulle richieste
processuali da essa formulate ed infine annullato il termine per il deposito
delle osservazioni sul merito del ricorso.
H.
Con presa di posizione sulle richieste processuali del 30 aprile 2015, per-
venuta il 5 maggio 2015 entro il termine prorogato con ordinanza del
22 aprile 2015, le ricorrenti non si oppongono alla richiesta misura di ur-
genza dell'autorità aggiudicatrice fino ad evasione del ricorso, purché sif-
fatti servizi siano limitati alla consulenza di base.
I.
Entro il termine impartito con decisione incidentale del 24 marzo 2015 l'ag-
giudicataria non si è né costituita come parte, né ha formulato osservazioni
sulle questioni processuali o di merito.
J.
Con decisione incidentale del 7 maggio 2015 lo scrivente Tribunale ha, tra
le altre cose, accolto parzialmente la domanda di conferimento dell'effetto
sospensivo al ricorso, nella misura in cui all'autorità aggiudicatrice è stato
concesso, ai sensi di un altro provvedimento d'urgenza per la durata della
procedura di ricorso, di continuare ad affidare alla precedente titolare del
mandato le prestazioni di base del mandato di consulenza e informazione
per il programma SvizzeraEnergia per la Svizzera italiana.
B-1847/2015
Pagina 5
K.
Con presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice pro-
pone il rigetto del ricorso nella misura in cui sia ammissibile e la messa a
carico delle ricorrenti delle spese processuali.
In prima battuta, l'autorità aggiudicatrice ritiene che il ricorso sia inammis-
sibile, vertendo unicamente sull'inadeguatezza, laddove le ricorrenti la-
mentano una valutazione errata o troppo negativa della loro offerta sulla
base dei criteri di aggiudicazione, senza però far valere vizi giuridici, rispet-
tivamente errori di apprezzamento qualificati della valutazione.
Nella denegata ipotesi che il ricorso sia ammissibile, l'autorità aggiudica-
trice considera di aver valutato l'offerta delle ricorrenti conformemente alle
condizioni e ai criteri di aggiudicazione del bando di concorso, come pure
in ossequio al principio della parità di trattamento. La medesima segnala,
a titolo generale, che l'offerta delle ricorrenti è stata valutata come si tro-
vava al momento dell'apertura delle offerte in data 12 gennaio 2015, com-
presi tutti i documenti giustificativi ivi allegati. Ella reputa che le indicazioni
e i giustificativi forniti soltanto in occasione della presentazione dell'offerta
del 27 gennaio 2015 o solo in sede di ricorso sono da considerare tardivi e
non possono comportare una correzione della decisione di aggiudicazione.
In sostanza, soggiunge il committente, le indicazioni delle ricorrenti, in par-
ticolare nell'allegato n. 6 all'offerta (Profilo personale), sono rimaste vaghe,
poco concrete e povere di dettagli, nonché prive di documenti giustificativi.
A suo dire, le deduzioni di punti effettuate ai criteri di aggiudicazione inte-
ressati (ZK 03-08) si fondano su motivi oggettivi e indicano le differenze
qualitative in particolare rispetto all'offerta dell'aggiudicataria e del secondo
classificato.
A titolo addizionale, l'autorità aggiudicatrice fa osservare che le ricorrenti
hanno presentato l'offerta dal prezzo più vantaggioso con un grande di-
stacco rispetto agli altri offerenti, concludendo che si tratta, secondo il suo
parere, di una cosiddetta offerta "dumping". Tale circostanza avrebbe com-
portato che gli altri offerenti avrebbero ottenuto punti negativi e sarebbero
stati valutati con 0 punti. Il concorso si sarebbe quindi svolto soltanto se-
condo i criteri di qualità.
Infine, l'autorità aggiudicatrice trova infondate le critiche espresse dalle ri-
correnti riguardo alla mancata considerazione dei documenti prodotti in
seno alla presentazione dell'offerta del 27 gennaio 2015, alla lingua di pro-
cedura e al presunto "mancato rispetto dei termini dell'aggiudicazione".
B-1847/2015
Pagina 6
L.
Con ordinanza del 10 giugno 2015 il giudice dell'istruzione ha invitato le
ricorrenti a produrre la replica. Contestualmente a ciò, ha dato loro l'oppor-
tunità, nella misura in cui lo ritenessero necessario, di fare esplicita richie-
sta di consultazione dei passaggi delle offerte dell'aggiudicataria e del se-
condo classificato indicati a titolo comparativo dal committente nella sua
presa di posizione per dimostrare la scarsità delle informazioni nella loro
offerta.
M.
Con replica del 19 giugno 2015 le ricorrenti si riconfermano nella motiva-
zione e nelle conclusioni ricorsuali.
In sostanza, le ricorrenti ribadiscono di aver prodotto tempestivamente sia
l'offerta che la relativa documentazione, ritenendo assurdo che al colloquio
non si possano specificare meglio le proprie qualifiche, segnatamente con
la presentazione di eventuali altri esempi documentali. Esse rinunciano
inoltre all'opportunità di chiedere in visione gli estratti delle offerte dell'ag-
giudicataria e del secondo classificato, ciò costituirebbe un ulteriore di-
spendio di tempo. Infine le ricorrenti respingono fermamente le insinuazioni
del committente circa il dumping salariale e considerano bizzarro che la
Confederazione assuma un patrocinatore di uno studio legale esterno a
spese dei contribuenti pur potendo lei stessa usufruire di giuristi al proprio
interno.
N.
Con duplica del 2 luglio 2015 l'autorità aggiudicatrice ribadisce in sostanza
le proprie argomentazioni e conclusioni.
O.
Con ordinanza del 7 luglio 2015 lo scrivente Tribunale ha trasmesso un
esemplare della duplica alle ricorrenti e comunicato che non era previsto
ordinare d'ufficio un ulteriore scambio di scritti.
P.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti nella documentazione scritta
verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
vertenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere
B-1847/2015
Pagina 7
d'esame sull'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTAF 2007/6, consid. 1
con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.1 Contro le decisioni concernenti segnatamente l'aggiudicazione e l'e-
sclusione dalla procedura di aggiudicazione è ammesso il ricorso al Tri-
bunale amministrativo federale (art. 29 lett. a e d in relazione all'art. 27 cpv.
1 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, LAPub,
RS 172.056).
1.2 La LAPub trova applicazione se il committente è soggetto alla legge
(art. 2 LAPub), se il tipo di commessa rientra nelle definizioni di cui all'art. 5
LAPub, se il valore stimato della commessa pubblica da appaltare rag-
giunge i valori soglia descritti all'art. 6 cpv. 1 LAPub e se non vi sono ecce-
zioni di cui all'art. 3 LAPub.
1.2.1 L'UFE è parte dell'Amministrazione generale della Confederazione
ed è come tale soggetto alla LAPub (art. 2 cpv. 1 lett. a LAPub).
1.2.2 In base alla cifra 1.8 del bando di concorso la commessa in narrativa
rientra nel tipo di commessa di servizi. Per tale nozione si intende il con-
tratto tra il committente e un offerente riguardo la fornitura di prestazioni di
servizi conformemente all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT (art.
5 cpv. 1 lett. b LAPub; cfr. DTAF 2008/48 consid. 2.3). La lista delle presta-
zioni di servizi menzionati all'allegato 1, appendice 4 dell'Accordo GATT è
stata ripresa nell'allegato 1a dell'ordinanza sugli acquisti pubblici dell'11 di-
cembre 1994 (OAPub, RS 172.056.11; cfr. art. 3 cpv. 2 OAPub). Detta lista
si fonda sulla classificazione centrale provvisoria dei prodotti ("Central Pro-
duct Classification", CPC) stabilita dall'ONU (New York 1991), la quale è
determinante per verificare la portata di ogni tipo di prestazione di servizi
assoggettata. Nel caso di specie la commessa litigiosa concerne la divul-
gazione di prodotti, servizi e attività di EnergieSchweiz al grande pubblico
e a gruppi specifici di destinatari, nonché la sensibilizzazione, l'informa-
zione e consulenza di organi decisionali nell'ambito della politica, ammini-
strazione pubblica ed economia privata, la consulenza di privati e imprese
in materia d'energia, la gestione delle pubblicazioni in italiano di Energie-
Schweiz, come pure la conduzione di attività di marketing e di relazioni con
i media a scopo di sostegno delle campagne di EnergieSchweiz (cifra 2.5
del bando di concorso). Si tratta in sintesi di compiti di networking, cura dei
contatti con gli attori determinanti, erogazione di consulenze specialistiche
ai Comuni e ai privati, nonché di prestazioni di servizi di informazione e
mediatici, limitati alla Svizzera italiana. Tali prestazioni ricadono senz'altro
B-1847/2015
Pagina 8
nella categoria di servizi 12 previsti alla classe 867 CPC "Consulenza tec-
nica e pianificazione, prestazioni tecniche integrate, relativa consulenza
scientifica e tecnica", menzionata alla cifra 2.2 dell'aggiudicazione. Confor-
memente alle indicazioni alla cifra 2.3 dell'aggiudicazione rispettivamente
2.4 del bando di concorso, esse trovano il corrispondente nella classifica-
zione secondo il Common Procurement Vocabulary (CPV) alle categorie
71000000 "Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Inge-
nieurbüros und Prüfstellen" e 71314000 "Dienstleistungen im Energiebe-
reich". Siffatta commessa rientra pertanto nel novero delle commesse di
servizi di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b LAPub in combinato disposto con l'art. 3
cpv. 2 OAPub e l'Allegato 1a OAPub con l'allegato 1 dell'Accordo GATT.
1.2.3 Considerato il valore stimato della commessa equivalente a
fr. 240'000.-, è incontestabilmente superato il valore soglia imposto dalle
disposizioni di legge (art. 6 cpv. 1 lett. d cifra 1 LAPub i. c. d. con l'art. 1
dell'ordinanza del 2 dicembre 2013 del Dipartimento federale dell'econo-
mia, della formazione e della ricerca [DEFR] sull'adeguamento dei valori
soglia degli acquisti pubblici per gli anni 2014 e 2015 [RS 172.056.12]).
Siccome per l'esame del raggiungimento del valore soglia è per legge de-
terminante unicamente il valore stimato della commessa e non il prezzo
dell'offerta, non è rilevante che nel presente caso il committente abbia ri-
cevuto offerte dal prezzo notevolmente inferiore (sentenze del TAF
B-6533/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.2 e B-985/2015 del 12 luglio
2015 consid. 2.4.2 con ulteriori riferimenti).
1.2.4 Non è ravvisabile alcuna eccezione ai sensi dell'art. 3 LAPub, dimo-
doché la presente commessa rientra nel campo di applicazione della LA-
Pub, ciò che nemmeno le parti mettono in discussione.
1.3 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla
PA fintanto che la LAPub e la legge federale sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non dispongono altrimenti
(art. 26 cpv. 1 e art. 37 LTAF). Conformemente all'art. 31 LAPub, nell'ambito
della procedura di ricorso non può essere addotto il motivo dell'inadegua-
tezza.
1.4 Conformemente alla prassi del Tribunale federale, la legittimazione a
ricorrere (art. 48 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa [PA, RS 172.021] e art. 26 cpv. 1 LAPub) contro la deci-
sione di aggiudicazione va riconosciuta ai membri del consorzio ricorrente
dal momento che, a dover dar ragione alle loro conclusioni ed argomenta-
zioni, essi hanno l'effettiva possibilità di ottenere la commessa (cfr. DTF
B-1847/2015
Pagina 9
141 II 14 consid. 4, sentenza del TF 2C_203/2014 del 9 maggio 2015 con-
sid. 1.4).
Le ricorrenti postulano in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione
e l'assegnazione del progetto in loro favore. Le medesime si sono piazzate
al terzo posto nella graduatoria della presente gara, ottenendo 680 punti.
In sostanza, esse contestano la valutazione della loro offerta operata
dall'autorità aggiudicatrice in riferimento ai criteri di aggiudicazione da ZK 3
fino a ZK 8. Se si dovesse dar ragione alle ricorrenti e quindi ammettere il
ricorso, la loro offerta raggiungerebbe un totale di 940 punti, superando
così i punteggi assegnati all'aggiudicataria e al secondo in classifica. L'an-
nullamento della decisione di aggiudicazione darebbe alle ricorrenti la pos-
sibilità di ottenere la delibera. Rendendo verosimile l'effettiva possibilità di
vedersi assegnare la commessa, le ricorrenti dispongono quindi di un inte-
resse degno di protezione attuale e pratico ad insorgere contro la decisione
di aggiudicazione (cfr. per tutto DTF 141 II 14 consid. 4.4; cfr. anche sen-
tenza del TAF B-364/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.3).
1.5 Giusta l'art. 23 cpv. 1 LAPub il committente notifica le decisioni di cui
all'art. 29 LAPub in conformità all'art. 24 cpv. 1 LAPub o mediante recapito.
Secondo l'art. 30 LAPub i ricorsi devono essere proposti entro 20 giorni
dalla notifica della decisione. La decisione d'aggiudicazione è stata pubbli-
cata su SIMAP del 2 marzo 2015 e la motivazione per la mancata conside-
razione dell'offerta delle ricorrenti, datata del 3 marzo 2015, è stata inviata
per posta elettronica alle parti il giorno successivo. Per l'inizio del termine
di impugnazione della delibera fa stato la data di pubblicazione su SIMAP.
Il termine per presentare ricorso ha quindi iniziato a decorrere il 3 marzo
2015 ed è venuto a scadenza il 23 marzo 2015, in quanto il 22 marzo 2015
è caduto di domenica (art. 20 cpv. 3 frase 1 PA). Pertanto il presente gra-
vame, inviato per posta in data 23 marzo 2015, risulta evidentemente tem-
pestivo.
1.6 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti
(art. 52 PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito (art.
63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore delle ricorrenti ha giustificato i propri poteri
per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA).
B-1847/2015
Pagina 10
2.
2.1 Le ricorrenti non contestano né la scelta, né l'esame dei criteri di ido-
neità da parte dell'autorità aggiudicatrice. Le loro censure sono principal-
mente rivolte alla valutazione della loro offerta sulla base dei criteri di ag-
giudicazione operata dall'autorità aggiudicatrice. In concreto, esse sono in-
centrate sulla valutazione dei criteri di aggiudicazione da ZK 3 a ZK 8, che
le ricorrenti reputano, in sostanza, eccessivamente ed ingiustificatamente
severa.
2.2 La stazione appaltante dispone di un ampio margine di apprezzamento
nella scelta e ponderazione dei criteri di aggiudicazione. Il Tribunale ammi-
nistrativo federale interviene soltanto se sussistono condizioni quali-ficate,
segnatamente un abuso o un eccesso del potere di apprezzamento (sen-
tenza del TAF B-6742/2011 del 2 settembre 2012 consid. 2.2, B-6082/2011
dell'8 maggio 2012 consid. 2.2, decisione incidentale B-1439/2009 del 13
maggio 2009 consid. 4.7.1; cfr. anche DTF 125 II 86 consid. 6).
Il fruire di un potere di apprezzamento in relazione alla scelta dei criteri di
aggiudicazione non significa tuttavia che il committente sia completamente
libero di disporre, bensì ch'egli è vincolato alla Costituzione e deve osser-
vare in particolare il principio dell'uguaglianza di trattamento e della pro-
porzionalità, nonché rispettare il senso e lo scopo dell'ordinamento giuri-
dico (sentenza del TAF B-7571/2009 del 20 aprile 2011 consid. 7.3; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5a edizione, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 441).
Anche nel quadro della valutazione delle offerte l'autorità aggiudicatrice di-
spone di un margine di apprezzamento (sentenza del TAF B-6742/2011 del
2 settembre 2013 consid. 2.2). In materia di acquisti pubblici il potere co-
gnitivo del Tribunale amministrativo federale è limitato alla violazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento
e all'accertamento incompleto o inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti
(art. 49 lit. a e b Pa). Non può essere addotto invece il motivo dell'inade-
guatezza (art. 31 LAPub). L'esclusione della censura dell'inadeguatezza
racchiude non solo la scelta delle specificazioni tecniche e dei criteri d'ido-
neità e d'aggiudicazione, ma si riferisce anche alla valutazione delle offerte
(PETER GALLI/ANDRÉ MOSER/ELISABETH LANG/MARC STEINER, Praxis des
öffentlichen Beschaffungsrechts, Zurigo/Basilea/Ginevra 2013, n. 1286 e
1388 con ulteriori riferimenti). Per questi motivi, una correzione del punteg-
gio e della valutazione non è presa in considerazione nella misura in cui le
note e i punti assegnati si rivelano essere inadeguati, bensì unicamente se
B-1847/2015
Pagina 11
queste ultime risultano insostenibili e lesivi dal punto di vista giuridico (de-
cisioni incidentali del TAF B-6762/2011 del 26 gennaio 2012 consid. 4.1, B-
4621/ 2008 del 6 ottobre 2008 consid. 6.3, sentenza B-6082/2011 dell'8
maggio 2012 consid. 2.3).
2.3 Al punto 6.1 del capitolato d'oneri sono elencati e descritti brevemente
i singoli criteri di aggiudicazione rilevanti per la valutazione delle offerte,
nonché le modalità di attribuzione dei punti. Nella tabella riportata qui di
seguito sono riassunti i criteri di aggiudicazione, il punteggio massimo e la
ponderazione che ne deriva. Giova ricordare che la documentazione di
gara era disponibile solo in lingua tedesca e che gli offerenti avevano la
possibilità di inoltrare la loro offerta in italiano, tedesco, francese ed inglese
(cfr. punto 10.4.9 e 10.4.7 del capitolato d'oneri).
Criterio di aggiudicazione Punteggio massimo Ponderazione in %
ZK1
Preis (Prezzo)
300 30
ZK2
Fachkompetenz (competenza
tecnica)
200 20
ZK3
Vernetzung (rete di cono-
scenze)
80 8
ZK4
Beratungskompentenz (compe-
tenze di consulenza)
80 8
ZK5
Erreichbarkeit (reperibilità)
40 4
ZK6
Auftrittserfahrung (Referate,
Medieninterviews)
Esperienza nelle presentazioni
80 8
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Pagina 12
ZK7
redaktionelle Fähigkeiten (ca-
pacità redazionali)
80 8
ZK8
Organisationserfahrung Veran-
staltungen, Messeauftritte, o. ä.
(esperienze organizzative)
80 8
ZK9
Projektmanagement-Kompe-
tenzen
(competenze nella gestione di
progetti)
30 3
ZK10
Erfahrung Zusammenarbeit mit
öffentlicher Verwaltung
(esperienze nella collabora-
zione con la pubblica ammini-
strazione)
30 3
La valutazione secondo i criteri di aggiudicazione permetteva di ottenere
un punteggio massimo di 1000 punti ed andava effettuata applicando la
seguente scala (cfr. cifra 6 del capitolato d'oneri):
Vollständig erfüllt (completamente soddi-
sfatto)
Maximale Punktzahl (punteggio mas-
simo)
Grösstenteils erfüllt (in gran parte soddi-
sfatto)
75% der maximalen Punktzahl (75% del
punteggio massimo)
Teilweise erfüllt (in parte soddisfatto) 50% der maximalen Punktzahl
(50% del punteggio massimo)
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Pagina 13
Minimal erfüllt (in minima parte soddisfatto) 25% der maximalen Punktzahl
(25% del punteggio massimo)
Nicht erfüllt (non soddisfatto) Keine Punkte (nessun punto)
2.4 Criterio di aggiudicazione ZK01: Preis (prezzo)
2.4.1 Le ricorrenti hanno ottenuto il massimo punteggio e, in sostanza, con-
cordano pienamente con l'assegnazione dei punti. Nell'atto di ricorso ten-
gono tuttavia a sottolineare l'importanza primaria di detto criterio di aggiu-
dicazione e di aver proposto un'offerta pari a circa la metà del prezzo di
quella dell'aggiudicataria.
2.4.2 Il committente ha pubblicato nel capitolato d'oneri la formula di valu-
tazione del prezzo (pag. 16) e la ponderazione di questo criterio di aggiu-
dicazione pari al 30%. Ha inoltre precisato che l'offerta più a buon mercato
ottiene il punteggio massimo, mentre un'offerta che supera l'offerta meno
cara del 100% o di più del 100% ottiene zero punti (pag. 17). A dire del
committente, la formula di valutazione del prezzo aveva come obiettivo
quello di tutelare l'autorità da offerte dal prezzo troppo elevato. Infine, egli
reputa come nel caso del prezzo dell'offerta delle ricorrenti si tratti di un'of-
ferta "dumping", ciò che avrebbe comportato che quattro su sei offerte
avrebbero ottenuto zero punti e che il concorso, di fatto, si sia deciso sulla
base dei criteri di qualità.
2.4.3 Innanzitutto va sottolineato che come offerta economicamente più fa-
vorevole ai sensi dell'art. 21 cpv.1 LAPub si intende quella che presenta il
migliore rapporto tra qualità e prezzo (cfr. sentenza del TAF B-743/2007
del 16 dicembre 2011 consid. 2.2.3.3). Pertanto, l'asserzione delle ricor-
renti circa la primaria importanza del prezzo va corretta nel caso concreto,
poiché, come emerge dalle indicazioni nel capitolato d'oneri (consid. 2.3),
nella presente gara il prezzo aveva una ponderazione del 30%, mentre i
rimanenti criteri di aggiudicazione erano ponderati, complessivamente, del
70%.
Ora, le ricorrenti non fanno valere in modo esplicito un vero e proprio rap-
porto sproporzionato tra la ponderazione dei criteri riferiti alla qualità e
quella del prezzo. Non va comunque dimenticato che la formula di valuta-
zione del prezzo adottata dal committente ha permesso alle ricorrenti che
B-1847/2015
Pagina 14
la loro offerta venisse onorata con il punteggio massimo. In materia di ac-
quisti pubblici resta fermo che con la valutazione del criterio del prezzo non
si può combattere contro le offerte sottocosto o dumping, bensì si tratta
sempre di assegnare il miglior punteggio, riferito a tale criterio di aggiudi-
cazione, all'offerta dal prezzo più basso, come è del resto avvenuto nella
presente gara. L'autorità aggiudicatrice può reagire alle offerte sottocosto
prendendo altre misure adeguate (cfr. per tutto:
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op cit., n. 912; cfr. anche l'art 25 cpv. OAPub,
nonché sentenza del TAF B-1332/2013 del 12 febbraio 2014 E. 3.3.2
segg.). A titolo abbondanziale, la ponderazione data al criterio del prezzo
nella presente fattispecie (30%) si lascia in ogni caso conciliare con il prin-
cipio forgiato dalla prassi secondo cui il criterio del prezzo deve, di norma,
avere una ponderazione minima del 20% anche nel caso di mercati com-
plessi, proprio per evitare di svuotare della propria sostanza la nozione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (DTF 129 I 313 consid. 9.2;
vedi anche i riferimenti citati da HANS RUDOLF TRÜEB in:
Matthias Oesch/Rolf. H. Weber/Roger Zäch [editori], Wettbewerbsrecht,
Zurigo 2011, n. 16 ad art. 21 LAPub).
Comunque sia, visto quanto precede e dal momento che le ricorrenti non
hanno sollevato una censura concreta in questo senso, si può prescindere
dal trattare in maniera approfondita la questione circa un eventuale inde-
bolimento o rafforzamento della ponderazione del prezzo.
Si può altresì prescindere dall'affrontare le insinuazioni circa la sussistenza
di un'offerta dumping che il committente ha mosso, perlopiù in maniera
sommaria, nei confronti dell'offerta delle ricorrenti. A tale proposito, non è
evincibile dall'incarto quali conseguenze abbia tratto il committente da tale
circostanza, né che egli abbia ulteriormente approfondito questo aspetto
nell'ambito della procedura di aggiudicazione in esame, ad esempio po-
nendo alle ricorrenti questioni mirate sul metodo di calcolo del prezzo.
2.5 Criterio di aggiudicazione 03: Vernetzung (rete di conoscenze)
2.5.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto 60 punti su un massimo di 80,
mentre quella dell'aggiudicataria ha raggiunto il pieno punteggio. In sede
di ricorso le insorgenti pretendono di ottenere il punteggio massimo, in
quanto la persona di riferimento della ricorrente 2, sedendo nel consiglio di
amministrazione dei due maggiori distributori di energia elettrica del Can-
tone Ticino (AET e SES), disporrebbe di contatti con tutte le istituzioni pub-
bliche attive nel settore dell'energia come pure con la scuola universitaria
professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). In aggiunta a ciò, le ricorrenti
B-1847/2015
Pagina 15
spiegano che la ricorrente 2, grazie al tema "Città dell'energia" ha contatti
con diversi Comuni in Ticino e nel Moesano, in particolare tramite il proprio
collaboratore D._______. Sempre con detto collaboratore sussisterebbero
collaborazioni con altri enti. Infine, le ricorrenti mettono in dubbio che l'ag-
giudicataria abbia avuto a che fare, almeno nel corso degli ultimi cinque
anni, con i grandi player nel settore dell'energia nella Svizzera Italiana.
2.5.2 Conformemente alla pagina 16 del capitolato d'oneri, nella valuta-
zione di siffatto criterio di aggiudicazione occorre considerare che l'offe-
rente sia ben collegato con i più importanti attori nel settore dell'energia
della Svizzera Italiana e che intrattenga o dimostri di poter sviluppare con-
tatti con i servizi specializzati nel settore dell'energia del Canton Ticino e
Grigioni, con i Comuni e con centrali elettriche, nonché con organizzazioni
e istituti di formazione e ricerca specializzati in materia di energia della
Svizzera Italiana. La prova di disporre di una rete di conoscenze doveva
essere prodotta mediante l'allegato 6 (Personenprofil), punto 3, dell'offerta
(cfr. capitolato d'oneri p. 16).
2.5.3 All'allegato 6, punto 3 della loro offerta, le ricorrenti indicano come la
persona di riferimento della ricorrente 1 intrattenga contatti molto stretti con
gli attori nel settore dell'energia del Cantone, della politica ed economia,
nonché delle centrali elettriche, vantando una stretta collaborazione di oltre
14 anni. Quanto alla persona di riferimento della ricorrente 2, l'offerta indica
che la medesima, in qualità di membro del consiglio di amministrazione di
AET e SES, è in stretto contatto con tutte le personalità rilevanti del Can-
tone Ticino nel settore dell'energia.
A motivo dell'assegnazione di un tale punteggio l'autorità aggiudicatrice ha
addotto che le ricorrenti avevano potuto dimostrare di disporre sì di una
rete di collegamenti con i responsabili strategici, le autorità e le imprese di
approvvigionamento elettrico, ma non con gli istituti di formazione e le or-
ganizzazioni specializzate nel settore dell'energia (cfr. allegato A al ricorso:
Begründung 3. März 2015).
Mediante presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice
ribadisce che la prova della rete di contatti doveva essere fornita mediante
l'allegato 6 dell'offerta e che all'offerta delle ricorrenti mancava la prova
sufficiente dei contatti con istituti di formazione e organizzazioni specializ-
zate nel settore dell'energia. Il committente lamenta che le ricorrenti ab-
biano fatto riferimento al contatto con SUPSI per la prima volta nella pre-
sentazione dell'offerta, sottolineando che la presentazione non può servire
ad introdurre nella procedura di valutazione o addirittura in quella di ricorso
B-1847/2015
Pagina 16
quelle indicazioni mancanti che non sono state fornite entro il termine di
chiusura per inoltrare le offerte, cosicché il contatto con SUPSI non era
dimostrato al momento dell'aggiudicazione. Oltracciò, il committente è
dell'avviso che il riferimento ai contatti e alle partecipazioni di entrambe le
imprese AET e SES risulti per la prima volta nell'atto di ricorso e sia quindi
tardivo e, trattandosi di imprese non partecipanti al consorzio, non può rap-
presentare alcuna prova sufficiente per la valutazione di questo criterio di
aggiudicazione, tanto più che entrambe le imprese distributrici di energia
elettrica non vengono definite nell'offerta come subappaltatrici delle ricor-
renti.
In sede di replica le ricorrenti reputano assurdo che non si possano speci-
ficare le proprie qualifiche in occasione della presentazione dell'offerta, ri-
levando a titolo generale e senza fare un riferimento specifico al criterio di
aggiudicazione concreto che la persona di riferimento della ricorrente 1
gode di una formazione più idonea rispetto a quella della persona indicata
dall'aggiudicataria, senza contare le qualifiche formative e professionali
come pure le conoscenze della persona di riferimento della ricorrente 2.
2.5.4 In considerazione degli argomenti esposti dalle parti, nonché degli
elementi all'incarto summenzionati, lo scrivente Tribunale è del parere che
la valutazione effettuata dal committente non appare per nulla censurabile.
In particolare, le indicazioni contenute nell'offerta (allegato 6 punto 3) atte-
stano la mancanza della prova dei contatti con istituti di formazione e or-
ganizzazioni specializzate nel settore dell'energia, confermando le annota-
zioni riportate nella motivazione del 3 marzo 2015. In quest'ottica una de-
duzione del punteggio pari al 25% si rileva giustificata. Non va d'altronde
tralasciato che le ricorrenti hanno pur sempre raggiunto il 75% del punteg-
gio massimo, ciò che secondo il capitolato d'appalto corrisponde ad una
soddisfazione dei criteri di aggiudicazione più che buona ("grösstenteils
erfüllt"). Con siffatta assegnazione di punti il committente ha saputo ono-
rare i contatti con i principali distributori di energia del Cantone Ticino.
2.5.5 Di seguito, val la pena segnalare che i principi della parità di tratta-
mento di tutti gli offerenti e della trasparenza comportano che documenti e
giustificativi inerenti all'offerta forniti dopo la scadenza del termine per pre-
sentare le offerte non possono essere presi in considerazione per la valu-
tazione dell'offerta (cfr. GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. 684, 688).
Pertanto, le indicazioni e pezze giustificative prodotte soltanto in occasione
della presentazione dell'offerta o nel procedimento di ricorso non possono
essere prese in conto per la valutazione delle offerte. Di principio, il com-
mittente può fondarsi sulla documentazione inoltrata entro il termine per
B-1847/2015
Pagina 17
depositare le offerte. Dal canto loro, le ricorrenti non motivano in modo cir-
costanziato per quali motivi il committente avrebbe dovuto prendere in con-
siderazione la documentazione fornita solo dopo la scadenza del termine
di inoltro delle offerte, limitandosi a ritenere come ciò sia assurdo.
Visto quanto precede, non è di alcun aiuto alle insorgenti l'aver comunicato
il contatto con SUPSI per la prima volta solo in sede di presentazione
dell'offerta. Occorre del resto tener presente che, secondo il capitolato d'o-
neri, per la valutazione di questo criterio di aggiudicazione, la prova di di-
sporre di una rete di conoscenze doveva essere fornita unicamente sulla
base delle informazioni riportate all'allegato 6 punto 3 dell'offerta. Altrimenti
detto, siffatte informazioni andavano prodotte entro il termine di chiusura
per inoltrare le offerte. Questo vale non solo per il riferimento ai contatti con
SUPSI, ma anche per le informazioni riguardanti i contatti e le partecipa-
zioni delle imprese AET e SES, che le ricorrenti hanno provveduto a pun-
tualizzare solo in sede di procedura di ricorso, dimodoché risultano tardive.
2.5.6 Bisogna altresì convenire con l'autorità inferiore che determinante per
la valutazione del criterio di aggiudicazione in parola sono i riferimenti alla
stretta rete di contatti dei membri del consorzio e non di imprese che non
partecipano al consorzio, non da ultimo se si considera, ciò che le ricorrenti
nemmeno contestano, che AET e SES non sono state menzionate nell'of-
ferta in qualità di eventuali subappaltatrici delle ricorrenti. Infine le collabo-
razioni della ricorrente 2 per il tramite del proprio collaboratore D._______,
oltre a risultare tardive, non potrebbero essere considerate in quanto la
persona di riferimento indicata nell'offerta per la ricorrente 2 è il signor
E._______ e non il signor D._______.
2.5.7 Visto quanto precede, le ricorrenti non sono in grado di dimostrare
che l'autorità aggiudicatrice abbia operato una valutazione indifendibile del
criterio di aggiudicazione in questione.
A titolo abbondanziale, va rilevato che l'autorità aggiudicatrice, facendo
esplicito riferimento all'estratto dell'offerta dell'aggiudicataria all'allegato 6
punto 3, riesce ad illustrare in modo condivisibile come le indicazioni fornite
dalle ricorrenti alla medesima posizione siano relativamente generiche,
nonché meno variate e differenziate di quelle dell'aggiudicataria, la quale
avrebbe distinto tra contatti operativi-amministrativi e politici, permettendo
di coprire più gruppi target. Questo spiegherebbe un punteggio maggiore
dell'offerta dell'aggiudicataria al criterio di aggiudicazione ZK 03 rispetto a
quella delle ricorrenti. Certo, gli estratti delle offerte dei concorrenti non
B-1847/2015
Pagina 18
possono essere portati a conoscenza delle ricorrenti, sussistendo di prin-
cipio certi interessi a mantenere confidenziale il loro contenuto (cfr.
GALLI/MOSER/LANG/STEINER, op. cit., n. a margine 1364). Nel caso di spe-
cie, il diritto di essere sentito delle ricorrenti risulta perlomeno tutelato, nella
misura in cui l'autorità di ricorso ha potuto verificare la plausibilità e la fon-
datezza delle allegazioni del committente potendo prendere in completa
visione il relativo estratto dell'offerta dell'aggiudicataria (ibidem, con riferi-
mento alla decisione del TF 2P.274/1999 del 2 marzo 2000 consid. 2c). Del
resto, benché sia loro stata data l'opportunità, le ricorrenti hanno rinunciato
a chiederne la compulsazione.
Per i motivi suesposti, la valutazione effettuata dal committente non presta
il fianco a critiche, conto tenuto dell'ampio potere di apprezzamento di cui
egli dispone in tale ambito.
2.6 Criterio di aggiudicazione ZK4: Beratungskompetenz (competenze di
consulenza)
2.6.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto un punteggio di 20 su un massimo
di 80 punti, mentre l'aggiudicataria ha raggiunto il punteggio pieno. Nella
loro impugnativa le ricorrenti sostengono che per questo criterio di aggiu-
dicazione avrebbero dovuto raggiungere il punteggio di 60 punti. A motivo
di tale richiesta viene addotto che la ricorrente 2, tramite il responsabile del
comparto Energy Management signor D._______, intrattiene contatti gior-
nalieri con i Comuni nell'ambito del label "Città dell'energia", della proget-
tazione di microcentrali e impianti solari, e di progetti di risanamento ener-
getico di stabili pubblici. Le ricorrenti segnalano parimenti la cooperazione
della ricorrente 2 con altri progettisti privati nel campo dell'ottimizzazione
energetica negli ultimi dieci anni, sottolineando che la ditta non ha mai
svolto consulenza "da sportello".
2.6.2 Giusta la pagina 16 del capitolato d'oneri, nell'ambito della valuta-
zione in base a questo criterio di aggiudicazione è rilevante appurare se
l'offerente dispone di competenze di consulenza nel settore dell'energia e
se può dimostrare di avere esperienza nella consulenza di privati, imprese
e Comuni e di disporre della dote di offrire prestazioni di consulenza in
questioni energetiche sia a persone inesperte che a professionisti del set-
tore (cfr. anche pag. 11 del capitolato d'oneri, punto 4.3.1 "Niederschwellige
Beratung", punto 4.3.2 "Höherschwellige Beratung"). La prova per l'acqui-
sizione di competenze doveva essere fornita tramite l'allegato 6 (Perso-
nenprofil), punto 4 dell'offerta.
B-1847/2015
Pagina 19
2.6.3 In conformità con l'allegato 6, punto 4 della loro offerta, le ricorrenti
indicano che la prima persona di riferimento (membro della ricorrente 1) ha
offerto e messo in atto con successo servizi di consulenza per Comuni,
ditte e privati in merito alle diverse possibilità di efficienza energetica.
Quanto alla seconda persona di riferimento (membro della ricorrente 2), le
ricorrenti segnalano che sono stati regolarmente offerti e messi in atto con
successo servizi di consulenza a Comuni e ditte per renderli attenti sulle
diverse possibilità di efficienza energetica.
L'autorità aggiudicatrice ha motivato l'attribuzione di 20 punti per il fatto
che, malgrado la ricorrente 2 sia riuscita a dimostrare le proprie compe-
tenze di consulenza nel settore di progetti infrastrutturali complessi, l'intero
consorzio non avrebbe invece comprovato di avere esperienza nell'offerta
di servizi di consulenza indipendenti da un mandato per diversi gruppi d'in-
teresse (cfr. allegato A al ricorso: Begründung 3. März 2015, pag. 4). Nella
presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice ha riconfer-
mato tale motivazione, puntualizzando che determinante per la deduzione
dei punti non sarebbe stata la circostanza che un offerente avesse svolto
o meno "consulenza da sportello", ma il fatto che le ricorrenti avrebbero
dimostrato solo minimamente di disporre di competenze di consulenza in-
dipendenti e al di fuori da un rapporto di mandato. A mente del committente,
le competenze ed esperienze nella consulenza energetica imparziale e
qualificata di diversi gruppi di destinatari erano espressamente richieste nel
capitolato d'oneri (p. 9 segg.). Infine, sulla base di un confronto con le indi-
cazioni contenute all'allegato 6 (Profilo personale, posizione n. 4: "Erfah-
rungen in der Energieberatung") delle offerte dell'aggiudicataria e del se-
condo classificato l'autorità aggiudicatrice fa osservare come le indicazioni
delle ricorrenti siano scarse e generiche e lamenta la mancanza di allegati
specifici o ulteriori riferimenti.
2.6.4 Sulla base di un esame degli atti e delle comparse menzionate va
rilevato che l'autorità aggiudicatrice poteva ragionevolmente concludere
che le indicazioni fornite nell'offerta delle ricorrenti non sono suscettibili di
documentare che le ditte facenti parte del consorzio dispongano di espe-
rienza in servizi di consulenza indipendenti da un mandato, una condizione
che poteva essere dedotta dalle annotazioni formulate nel capitolato d'o-
neri. La deduzione di punti praticata dal committente non lascia quindi spa-
zio a critiche di sorta. È solo invano che le ricorrenti si appellano ora ai
servizi di consulenza del secondo ricorrente tramite il signor D.______, in
quanto simili indicazioni non sono state riportate nell'offerta, bensì solo in
sede di ricorso, tanto da risultare tardive (cfr. consid. 2.5.5).
B-1847/2015
Pagina 20
2.6.5 Da questo punto di vista, la valutazione operata dal committente non
è biasimevole e rientra senz'altro nei limiti di un esercizio corretto del potere
di apprezzamento di cui egli fruisce.
Per abbondanza, il committente riesce a rendere plausibile, sulla base dei
relativi estratti, il miglior punteggio delle offerte dell'aggiudicataria e del se-
condo classificato. In particolare, le indicazioni corrispondenti risultano più
differenziate e concrete in riferimento ai rispettivi mandati, mandatari e alla
tipologia delle esperienze effettuate. Ad esempio, la prima persona di rife-
rimento dell'aggiudicataria è in grado di esibire esperienze di consulenza
in materia di energia sia nell'ambito di mandati che in ambito indipendente.
Come già accennato, gli estratti delle offerte prodotti dal committente non
possono di principio essere portati a conoscenza delle ricorrenti e, nel caso
in esame, le stesse ricorrenti non hanno fatto uso della possibilità, ventilata
dallo scrivente Tribunale, di chiedere in visione i rispettivi giustificativi. L'au-
torità di ricorso ha però avuto modo di verificare, sulla base degli estratti
delle offerte menzionati dal committente, la fondatezza delle argomenta-
zioni di quest'ultimo circa il miglior punteggio dell'aggiudicataria e del se-
condo classificato (cfr. consid. 2.5.7). Resta comunque determinante il fatto
che le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare che la loro offerta sia
stata valutata in maniera giuridicamente scorretta.
2.7 Criterio di aggiudicazione ZK05: Erreichbarkeit (reperibilità)
2.7.1 L'offerta delle ricorrenti ha ricevuto 0 punti su un massimo di 40, men-
tre l'aggiudicataria si è vista assegnare il punteggio pieno. In sede di ricorso
le ricorrenti reclamano il massimo dei punti, sostenendo che la ricorrente 2
esegue management del rischio da pericoli naturali ed è responsabile per
diversi piani di sicurezza, in particolare è attiva in situazione di urgenza,
portando la stessa ad essere reperibile praticamente 24 ore su 24 e 365
giorni all'anno. Entrambi i membri del consorzio ricorrente sarebbero abi-
tuati a rispondere a domande di qualsiasi tipo entro tempi brevi. In con-
creto, le insorgenti ritengono che la ricorrente 1 avrebbe messo a disposi-
zione una persona a tempo pieno per rispondere alle chiamate pervenute
nell'ambito del mandato. Le persone di riferimento di ogni ditta consorziata
ne avrebbero fatto menzione in sede di presentazione dell'offerta.
2.7.2 Come è deducibile dal capitolato d'oneri (cfr. pag. 16) si richiedeva
all'offerente di poter comprovare una sufficiente reperibilità, nonché la pos-
sibilità di servirsi di risorse aggiuntive in periodi di intensa attività, come ad
esempio nel caso di una campagna SvizzeraEnergia nella Svizzera Ita-
liana. La prova per detto criterio di aggiudicazione doveva essere fornita
B-1847/2015
Pagina 21
per mezzo di una descrizione della reperibilità telefonica (riferita al normale
esercizio e ai periodi di campagna promozionale), nonché dei tempi medi
di risposta alle domande scritte (cfr. capitolato d'oneri, pag. 16 seg.).
Nella motivazione pervenuta alle ricorrenti, l'autorità aggiudicatrice ha giu-
stificato la mancata assegnazione di punti, ritenendo che le ricorrenti non
avevano fornito la prova per la reperibilità e dato una risposta non convin-
cente ad una relativa domanda nell'ambito della presentazione dell'offerta.
In sede di ricorso il committente ha spiegato che i ricorrenti non hanno al-
legato alla loro offerta i documenti giustificativi in proposito, come pure
omesso di elaborare e presentare un concetto di reperibilità. Egli conclude
che la sola reperibilità generica sulla base di un numero di telefono cellu-
lare, come esposto dalle ricorrenti nel quadro della presentazione dell'of-
ferta, senza l'aggiunta di un concetto non permette di concedere un pun-
teggio più elevato. A tale riguardo, il committente rimanda alle indicazioni
nelle offerte dell'aggiudicataria e del secondo classificato, a suo avviso più
dettagliate, segnatamente in quanto si riferiscono agli orari di servizio entro
i quali può essere garantito il ricevimento delle chiamate.
2.7.3 Come si è visto, il capitolato d'oneri richiedeva all'offerente, a dimo-
strazione di questo criterio di aggiudicazione, una descrizione della reperi-
bilità telefonica (riferita al normale esercizio e ai periodi di campagna pro-
mozionale), nonché dei tempi medi di risposta alle domande scritte. In sin-
tonia con le allegazioni del committente, appare ovvio che con ciò il capi-
tolato d'oneri presupponeva un chiaro concetto di reperibilità. Orbene, le
ricorrenti non indicano in quali passaggi della loro offerta abbiano esposto
un simile concetto, né in che misura le spiegazioni fornite in sede di ricorso
trovino conferma nell'offerta. Anche nell'ipotesi che si possa tenere conto
della loro risposta data in sede di presentazione dell'offerta secondo cui
una segretaria sarebbe stata raggiungibile per prendere nota di tutte le ri-
chieste e trasmetterle alla persona competente per evaderle (ricorso, punto
5.5), rispettivamente secondo cui la signora F._______ della ricorrente 1
tenga sempre con sé il proprio cellulare (presa di posizione del committente
del 29 maggio 2015, n. 39), non si può di certo affermare che simili infor-
mazioni, perlopiù vaghe e generiche, possano essere apparentate ad un
vero e proprio concetto di reperibilità. Di conseguenza è a giusta ragione
che il committente non ha assegnato alcun punto all'offerta delle ricorrenti.
Queste ultime non riescono a loro volta a dimostrare se e in che misura la
valutazione operata dal committente sia viziata giuridicamente.
Per il buon ordine, si può concordare con il committente quando spiega,
richiamandosi alle indicazioni riportate dall'aggiudicataria e dal secondo
B-1847/2015
Pagina 22
classificato nelle proprie offerte, come essi abbiano pienamente soddisfatto
le esigenze poste al concetto di reperibilità. Dagli estratti delle offerte pro-
dotti agli atti è ad esempio possibile verificare che i due concorrenti men-
zionati hanno fornito indicazioni concrete sugli orari di servizio entro i quali
può essere garantito il ricevimento delle chiamate, nonché sulle modalità
di accettazione delle chiamate da parte o delle persone che possono for-
nire subito consulenza ai clienti o di un assistente, come pure sulle moda-
lità di garanzia della reperibilità fuori dagli orari di esercizio. Come già ac-
cennato, gli estratti delle offerte, di norma, non possono essere trasmessi
ai ricorrenti. Tuttavia, benché nell'ambito dell'istruzione sia stata loro data
l'opportunità, le ricorrenti hanno rinunciato a chiederne la presa in visione.
Codesto Tribunale ha comunque potuto appurare la veridicità delle allega-
zioni del committente sulla scorta dei concreti passaggi delle offerte dell'ag-
giudicatario e del secondo classificato (consid. 2.5.7). Non presta quindi il
fianco a critiche il fatto che le offerte dell'aggiudicataria e del secondo in
classifica siano state onorate con il punteggio massimo.
2.8 Criterio di aggiudicazione ZK 06: Auftrittserfahrung (Referate, Medien-
interviews) (Esperienza nelle presentazioni [conferenze, interviste con i
media])
2.8.1 L'offerta delle ricorrenti ha qui ottenuto un punteggio di 20 punti su un
massimo di 80. Esse propongono in sede di ricorso che la loro offerta
venga rivalutata con un minimo di 60, se non il massimo dei punti. Quanto
alla ricorrente 2, esse convengono nel dire che non esiste una vera com-
petenza in materia di presentazione, tenuta di conferenze e rapporti con i
media, malgrado diversi collaboratori abbiano partecipato ad interviste o
siano stati protagonisti in diversi ambiti o tenuto corsi specialistici dinanzi a
un pubblico tra le 5 e 40 persone. Quanto alla ricorrente 1, le ricorrenti
affermano che la relativa persona di riferimento si esprime regolarmente
sui media (riviste "Pubblicità Svizzera" [Doc. L], "Monitor" [Doc. M], "Asso-
ciazione Passeggeri Aerei Svizzera Italiana" [Doc. N.]), nonché organizza
incontri di formazione per i soci delle associazioni da lei rappresentate ai
quali partecipano tra le 20 e le 50 persone (Doc. O e P).
2.8.2 Conformemente al capitolato d'oneri, per la valutazione di detto crite-
rio era determinante conoscere se e in che misura l'offerente disponga di
esperienza sia nel tenere conferenze e relazioni su temi in materia di ener-
gia dinanzi ad un pubblico di non professionisti e di esperti, sia nei rapporti
con i media. Secondo il capitolato d'oneri, la prova di detto criterio di ag-
giudicazione andava fornita per mezzo dell'allegato 5, punti 5 e 6 (cfr. ca-
pitolato d'oneri, pag. 17).
B-1847/2015
Pagina 23
2.8.3 Secondo l'allegato 6, punto 5 "Erfahrungen in der Medienarbeit" della
loro offerta, la persona di riferimento della ricorrente 1 in qualità di rappre-
sentante dei media in associazioni specializzate e loro consulente dispone
dei migliori contatti con tutti i media di lingua italiana. Ella sarebbe inoltre
attiva nell'organizzazione di eventi mediatici ed offrirebbe servizi di consu-
lenza per le conferenze con i media, senza contare la sua funzione di rap-
presentante di associazioni nelle interviste (Associazione passeggeri Aerei
Svizzera Italiana, Pubblicità Svizzera). L'agenzia della ricorrente 1 sarebbe
solita a stare davanti e dietro alle telecamere e a comunicare apertamente
con i media. Quanto alla persona di riferimento della ricorrente 2, nell'of-
ferta è indicato che ella, in qualità di persona di contatto dell'economia
energetica di due importanti ditte ticinesi, è regolarmente a disposizione
della stampa, in particolare come responsabile di progetto, ed abbia al suo
attivo diversi dibattiti in televisione e alla radio. Detta persona conosce-
rebbe i più importanti attori nel settore dei media ed intratterrebbe buoni
contatti.
L'autorità aggiudicatrice ha motivato l'assegnazione di 20 punti adducendo
che, malgrado la grande esperienza di una ditta consorziata nella comuni-
cazione e nel lavoro con i media, quest'ultima aveva potuto dimostrare solo
difficilmente di disporre di esperienza in apparizioni mediatiche o confe-
renze. L'esibizione dinanzi ad un pubblico di esperti e non esperti oppure
in qualità di partner dei media per le interviste in temi rilevanti in materia di
energia necessita, a detta del committente, di altre qualifiche aldilà della
preparazione e dell'organizzazione di campagne mediatiche o attività di
marketing (cfr. Begründung 3. März 2015).
Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 l'autorità aggiudicatrice ha
concretizzato la motivazione suesposta. Quo alla persona di riferimento
della ricorrente 1, detta autorità ritiene pacifiche la sua esperienza e com-
petenza nei servizi di comunicazione e mediatici, soprattutto nella consu-
lenza, pianificazione e coordinamento della comunicazione, puntualiz-
zando che tale aspetto è stato considerato mediante l'attribuzione di 20
punti. La ricorrente 1 non avrebbe dato prova di essersi presentata ella
stessa come titolare di competenze con specifico riferimento ai temi ener-
getici, come dimostrerebbero i riferimenti alle due associazioni da lei rap-
presentate. Lo stesso dicasi per la seconda ricorrente e la sua persona di
riferimento. A mente dell'autorità aggiudicatrice, malgrado le singole appa-
rizioni nei media in relazione a progetti infrastrutturali anche in questo caso
le ricorrenti non sono state in grado di dimostrare il collegamento con il
tema specifico dell'energia.
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Per meglio illustrare le differenze nel punteggio il committente rimanda in-
fine, a titolo di confronto, alle indicazioni riportate nell'offerta dell'aggiudi-
cataria, le quali riguarderebbero unicamente temi energetici.
2.8.4 Come sottolineato dal committente, già il capitolato d'oneri richiedeva
che l'esperienza nella tenuta delle conferenze e nelle presentazioni doveva
essere improntata su temi nell'ambito dell'energia. A tale riguardo, va con-
statato che le indicazioni delle ricorrenti all'allegato 6 della loro offerta non
mettono in alcun modo in relazione l'esperienza delle rispettive persone di
riferimento con temi in materia di energia. Di conseguenza, in virtù delle
mancanze riscontrate, non può dare adito a critiche che il committente ab-
bia assegnato all'offerta delle ricorrenti un totale di 20 punti. Le argomen-
tazioni delle insorgenti in sede di ricorso, compresi gli allegati, non permet-
tono di giungere ad altra conclusione. Come le ricorrenti stesse ammet-
tono, si può partire dal presupposto che la ricorrente 2 non esibisce un'e-
sperienza particolare su temi in relazione all'energia. E pur quanto si debba
dare atto della forte esperienza della ricorrente 1 nei servizi di comunica-
zione e mediatici, aspetto di cui è stato debitamente tenuto conto con l'as-
segnazione di 20 punti, le ricorrenti non menzionano anche in questo caso
dove sia il nesso con temi energetici. Pertanto, non riescono a dimostrare
se e in che misura la valutazione della loro offerta sia giuridicamente erro-
nea. Visto quanto precede, la deduzione di punti operata dal committente
appare giustificata e non può rappresentare un esercizio scorretto del po-
tere d'apprezzamento di cui dispone.
Per completezza, malgrado il relativo estratto dell'offerta dell'aggiudicataria
non possa di principio essere trasmesso alle ricorrenti, lo scrivente Tribu-
nale ha avuto modo di verificare in questa sede l'attendibilità delle allega-
zioni del committente, secondo cui le rispettive indicazioni all'allegato 6
punto 5 e 6 circa l'esperienza nelle presentazioni siano tutte riferite a temi
in materia di energia (cfr. consid. 2.5.7). Non si può dunque rimproverare
all'autorità inferiore di aver attribuito un punteggio migliore all'offerta
dell'aggiudicataria. Del resto, le ricorrenti non hanno fatto uso di chiedere
in visione l'estratto corrispondente, anche se ne hanno avuto l'opportunità
nella fase di istruttoria.
2.9 Criterio di aggiudicazione ZK07: redaktionelle Fähigkeiten (capacità re-
dazionali)
2.9.1 Le ricorrenti hanno ottenuto un punteggio di 20 su un massimo di 80
punti. Esse contestano siffatta attribuzione di punti e chiedono un minimo
di 60 punti in quanto diversi collaboratori della ricorrente 2 preparerebbero
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dispense per corsi specialistici e redigerebbero quotidianamente scritti
specialistici d'approfondimento. Anche la persona di riferimento della ricor-
rente 1, soggiungono le ricorrenti, elaborerebbe articoli su temi politici, so-
cietari ed aziendali ed avrebbe svolto l'attività di giornalista, redigendo ad
esempio un articolo sulla rivista Ticino Business (allegato Q).
2.9.2 Nella valutazione di questo criterio di aggiudicazione andava consi-
derata la pratica dell'offerente nella preparazione di relazioni e nella reda-
zione di articoli per i media o di altre pubblicazioni. La prova doveva essere
fornita mediante l'allegato 6 punti 5 e 6, nonché tramite almeno due esempi
di testi redatti in proprio che andavano allegati all'offerta (cfr. capitolato d'o-
neri, pag. 17).
2.9.3 All'allegato 6 dell'offerta punto 5, le ricorrenti segnalano che la per-
sona di riferimento della ricorrente 1, in qualità di rappresentante dei media
nelle associazioni specialistiche ed essendone la consulente, intrattiene i
migliori contatti con tutti i media di lingua italiana e ha formato gli esponenti
della politica ed economia per il lavoro mediatico, redatto per loro articoli di
stampa, provvedendone alla divulgazione. Per le indicazioni circa la per-
sona di riferimento della ricorrente 2 si rimanda al consid. 2.8.3. La rispet-
tiva voce "Verweis auf Beilagen" nella tabella dell'allegato 6 posizione 5
non contiene indicazioni. All'offerta è stato allegato un esemplare della ri-
vista "Monitor" (corrisponde all'allegato Doc. M al ricorso).
2.9.4 Conformemente alla motivazione del 3 marzo 2015 pervenuta alle
ricorrenti la valutazione di siffatto criterio di aggiudicazione poggia sul fatto
che le ricorrenti non avrebbero fornito la prova di articoli redatti in proprio.
Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 il committente espone che le
ricorrenti abbiano allegato alla loro offerta soltanto un'edizione della rivista
"Monitor", l'organo dell'Associazione Pubblicità Svizzera, in forma stam-
pata e due ulteriori edizioni su CD-ROM, contrariamente a quanto richiesto
dal capitolato d'oneri. In ogni caso, il committente fa osservare che nel co-
lophon di "Monitor", la persona di riferimento della ricorrente 1 è indicata sì
come responsabile per l'edizione italiana, ma non come autrice. Egli la-
menta inoltre come per la persona di riferimento della ricorrente 2 non sia
stato presentato con l'offerta alcun articolo di riferimento e non sia stata
fatta menzione dei collaboratori incaricati di redigere testi specialistici. In-
fine il committente reputa che gli articoli di autori presentati con l'atto di
ricorso non possano essere considerati perché tardivi e anche nell'ipotesi
contraria non potrebbero giustificare un aumento del punteggio, poiché, ad
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eccezione di un breve articolo, tutti gli articoli sarebbero stati redatti da au-
tori non appartenenti alle ricorrenti.
2.9.5 A fronte delle indicazioni riportate nell'offerta e delle prove con essa
fornite è a ragione che l'autorità aggiudicatrice ha ritenuto che non fosse
dimostrata la condizione della redazione di articoli in proprio come richiesto
dal capitolato d'oneri. In particolare, nel colophon della rivista "Monitor" la
persona di riferimento della ricorrente 1 è unicamente menzionata in qua-
lità di responsabile dell'edizione italiana, ma non di redattrice. Dal canto
loro, le ricorrenti non menzionano nell'atto di ricorso in quali passi dell'of-
ferta sia stata fornita la prova della redazione di articoli in proprio. Nelle loro
allegazioni, esse dichiarano di disporre di collaboratori con capacità reda-
zionali. Di principio, gli allegati al ricorso L, M, N e Q, a cui le ricorrenti
rinviano, non essendo stati prodotti con l'offerta, eccetto un esemplare della
rivista "Monitor", non possono essere ammessi come prove in quanto tar-
divi (consid. 2.5.5). Nella denegata ipotesi che possa esserne tenuto conto,
non sarebbe in ogni caso fornita la prova di almeno due articoli redatti in
proprio dalle persone di riferimento indicate. In primo luogo, un solo articolo
(allegato L) sarebbe stato stilato dalla persona di riferimento della ricor-
rente 1. In secondo luogo, nell'articolo di cui la persona di riferimento della
ricorrente 1 dovrebbe esserne l'autrice (allegato Q), quest'ultima appare
invece solo in veste di persona intervistata. Ne discende che la valutazione
operata dal committente non può essere giudicata giuridicamente erronea
o insufficientemente motivata, né può esserle attestato un esercizio ecces-
sivo o abusivo del proprio potere di apprezzamento.
2.10 Criterio di aggiudicazione ZK08: Organisationserfahrung Veranstal-
tungen, Messauftritte o.ä. (esperienza nell'organizzazione di manifesta-
zioni, fiere o simili)
2.10.1 L'offerta delle ricorrenti ha ottenuto un punteggio di 0 punti su un
massimo di 80. Nell'atto di ricorso, le medesime propongono l'assegna-
zione del punteggio massimo. A loro dire, i collaboratori della ricorrente 2
organizzano eventi sportivi, come ad esempio il Tris Rotondo, al cui propo-
sito la persona di riferimento vanterebbe dal 2004 partecipazioni a trasmis-
sione radiofoniche e televisive. La ricorrente 1 si occuperebbe invece, tra
le altre cose, dei seguenti eventi: l'organizzazione della European Trade
Fair (Doc. R), l'organizzazione dei festeggiamenti dell'aeroporto di Lugano
e ASPASI, l'organizzazione del Festival della sostenibilità, l'organizzazione
della presentazione presso la Bundesmedienhaus del progetto Chavalon
(Doc. S), l'organizzazione per la deputazione ticinese della giornata delle
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lingue, il primo convegno sul gas Metanord (Doc. T), l'evento di Digital Ra-
dio "Paris, Berlin, Amsterdam, München: Digitalisierung in der Schweiz und
in Europa" (Doc. U) e l'organizzazione annuale delle assemblee generali
delle associazioni delle quali la ricorrente 1 è segretario esecutivo. Le ri-
correnti ribadiscono che diversi documenti sarebbero stati spediti rispetti-
vamente consegnati agli esaminatori in occasione della presentazione
dell'offerta.
2.10.2 Per detto criterio di aggiudicazione doveva essere esaminato se l'of-
ferente dispone di esperienza nell'organizzazione di manifestazioni infor-
mative, presentazioni a fiere o simili. La prova doveva essere fornita tramite
l'allegato 6 punto 6 e, se possibile, all'offerta dovevano essere allegati pro-
grammi o foto di manifestazioni organizzate in proprio o simili.
2.10.3 All'allegato 6 punto 6, le ricorrenti hanno indicato, quanto alla ricor-
rente 1, che parte dei compiti della medesima consiste nella realizzazione
e messa in atto di strategie di marketing, nonché nella consulenza e rea-
lizzazione di dette strategie sul piano locale, nazionale ed internazionale.
Quanto alla ricorrente 2, è indicato che l'attività di marketing finora espli-
cata riguarda in primo luogo la propria struttura e sembra essere stata
messa in atto con successo.
2.10.4 Nella motivazione del 3 marzo 2015 pervenuta alle ricorrenti l'attri-
buzione di 0 punti è riconducibile al fatto che il consorzio non avrebbe com-
provato l'esperienza richiesta.
Nella presa di posizione del 29 maggio 2015 il committente segnala come
le indicazioni nell'offerta siano a suo avviso carenti, poco dettagliate e so-
stanzialmente inconferenti. Oltracciò, mancherebbero allegati e/o riferi-
menti a progetti realizzati, malgrado ne sia stata fatta esplicita richiesta nel
capitolato d'oneri. Quanto al solo progetto allegato all'offerta, ossia un
breve concetto per un Festival della sostenibilità a Lugano e che avrebbe
dovuto essere realizzato parallelamente ad Expo in Italia, il committente
conclude che si trattava di un progetto per una manifestazione futura e non
poteva essere ammesso come prova. Per quanto attiene all'elenco delle
manifestazioni e dei relativi allegati all'atto di ricorso, il committente fa os-
servare che simili informazioni mancavano completamente nell'offerta.
2.10.5 Sulla scorta delle indicazioni, dal tono perlopiù generico, riportate
nell'offerta e dell'unica prova con essa fornita, ossia l'organizzazione di una
manifestazione non ancora avvenuta, è condivisibile che l'autorità aggiudi-
catrice abbia attribuito 0 punti all'offerta delle ricorrenti. Non vi sono indizi
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suscettibili di affermare che la valutazione da lei operata sia giuridicamente
erronea o insufficientemente motivata, né che ella abbia ecceduto o abu-
sato nell'esercizio del proprio potere di apprezzamento. Dal canto loro, le
ricorrenti non menzionano nell'atto di ricorso, né tantomeno nell'atto di re-
plica in quali punti dell'offerta avrebbero dato la prova di suddetto criterio
di aggiudicazione. Resta fermo che l'elenco delle manifestazioni e i rispet-
tivi allegati riportati nell'atto di ricorso non hanno fatto parte dell'offerta pre-
sentata entro il termine utile e anche nell'ipotesi che siano stati allegati alla
presentazione dell'offerta, ciò che non risulta dagli atti di gara, non potreb-
bero essere ammessi come prove in quanto tardivi (consid. 2.5.5). Da no-
tare infine che nemmeno nell'atto di replica le ricorrenti si avvalgono di ar-
gomenti atti a stravolgere il giudizio dell'autorità aggiudicatrice, limitandosi
a supposizioni generiche del tutto prive di sostanza.
2.11 In sunto è accertato che all'offerta delle ricorrenti non possono essere
attribuiti ulteriori punti e che l'autorità aggiudicatrice non ha né violato il
diritto federale né abusato o ecceduto nell'esercizio del proprio potere di
apprezzamento nell'ambito della valutazione di tale offerta. Per quanto le
ricorrenti pretendono che le prestazioni da lei offerte avrebbero meritato
una nota più appropriata di quella ottenuta, le loro censure si riferiscono
all'inadeguatezza e, come già detto, rappresentano un motivo di ricorso
inammissibile nei procedimenti in materia di acquisti pubblici (art. 31 LA-
Pub).
3.
Le ricorrenti, se pur implicitamente, censurano la lingua di procedura ed un
presunto mancato ossequio ai termini stabiliti per l'aggiudicazione.
Val la pena ricordare che la lingua della procedura di aggiudicazione, come
del resto riportato dalla documentazione di gara (cifra 10.4.7 del capitolato
d'oneri), era il tedesco, mentre le offerte potevano essere inoltrate in tede-
sco, francese, inglese o italiano (cifra 3.11 del bando di concorso). Dal
canto loro, le ricorrenti hanno depositato la loro offerta in tedesco senza
previamente contestare il bando o il capitolato. Il loro rammarico è riferito
perlopiù al fatto che la presentazione dell'offerta si sia svolta in lingua te-
desca. A tale proposito va constatato che le ricorrenti hanno inoltrato la
propria offerta come pure la presentazione in tedesco. Le medesime non
fanno valere di essere state colte di sorpresa al momento della presenta-
zione presso gli uffici del committente, né di aver richiesto, direttamente in
quell'occasione, di effettuare la propria presentazione in lingua italiana.
Pertanto, elle avrebbero dovuto manifestare il loro disappunto fin dall'inizio
e muovere le rispettive censure senza indugio e direttamente dinanzi al
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committente e non aspettare di sollevarle in sede di ricorso, con la conse-
guenza che possano essere ritenute tardive. Non da ultimo, le ricorrenti
non fanno valere se e in che misura il fatto di presentare l'offerta in tedesco
abbia recato loro un alcunché pregiudizio.
Infine, le medesime sembrano voler criticare il mancato rispetto dei termini
stabiliti per l'aggiudicazione soltanto nella misura in cui, alla luce del mag-
gior tempo impiegato dal committente, si sarebbero aspettate un approfon-
dimento e serietà maggiori nella valutazione delle offerte. Dal momento
che, come si è visto, la valutazione sulla base dei criteri di aggiudicazione
non ha nulla di eccepire nell'ottica del diritto in materia di acquisti pubblici,
le critiche delle ricorrenti non appaiono sensate, per non dire prive di fon-
damento. Pretestuose ed appellatorie risultano infine le censure delle ricor-
renti secondo cui sarebbe bizzarro che il committente pubblico assuma un
patrocinatore di uno studio legale esterno a spese dei contribuenti. Del re-
sto, simili accuse non rientrano nella sfera di competenza dello scrivente
Tribunale, ma andrebbero piuttosto indirizzate all'autorità di sorveglianza.
4.
Visto quanto precede, l'autorità aggiudicatrice non ha violato il diritto fede-
rale e rispettato i limiti del proprio potere d'apprezzamento. Pertanto il ri-
corso si rivela infondato in tutti i punti censurati e va respinto per quanto
ammissibile.
5.
Visto l'esito della procedura, le ricorrenti devono sopportare le spese pro-
cessuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al Tribunale
amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS
173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situa-
zione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-
TAF). Nelle cause con valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata a
seconda del valore litigioso (art. 4 TS-TAF). In applicazione di tali di-sposti,
tenuto conto che le ricorrenti sono da reputare quale parte total-mente soc-
combente, è giustificato fissare la tassa di giustizia ad un importo comples-
sivo di fr. 2'000.—. Tale importo è computato con l'anticipo spese versato
dello stesso importo.
Visto l'esito della procedura alle ricorrenti non spetta alcuna indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 3 PA). L'autorità aggiudicatrice, in quali-
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Pagina 30
tà di autorità federale e quale parte vincente non ha diritto per legge ad
un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 e cpv.
3 TS-TAF; cfr. GAAC 67.6, consid. 4c). All'aggiudicataria che entro il ter-
mine impartito non si è costituita formalmente come parte, né ha formulato
osservazioni, non vengono accollate spese processuali, né assegnata
un'indennità a titolo di spese ripetibili.
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Pagina 31
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto, per quanto ammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico delle ricorrenti e
vengono computate con l'anticipo spese dello stesso importo.
3.
Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrenti (atto giudiziario);
– autorità aggiudicatrice (atto giudiziario);
– aggiudicataria (per conoscenza).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Pagina 32
Rimedi giuridici:
La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale federale
svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo integrale delle decisio-
ne (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore stimato della commessa raggiunge la
soglia determinante secondo la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli
acquisti pubblici o secondo l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confede-
razione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli ap-
palti pubblici (art. 83 lett. f cifra 1 LTF) e se si pone una questione di diritto
di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 10 settembre 2015