B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-1925/2012
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o
d e l 1 7 s e t t e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Francesco Brentani, giudice unico,
Corrado Bergomi, cancelliere.
Parti
X._______,
patrocinato dall'avv. Andrea Ferrazzini,
Via Ferruccio Pelli 13, casella postale 5604, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricorso contro circolare FINMA concernente atti di realizza-
zione.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con circolare informativa no. 3 del 9 marzo 2012 nell'ambito della
procedura di fallimento (bancario) concernente Y._______, l'autorità infe-
riore ha dapprima proposto di accettare l'offerta di componimento bonale
della Banca Z._______ relativa al contenzioso pendente in (luogo) contro
W._______, indicando ai creditori, in caso di un loro dissenso, di richiede-
re la vendita della pretesa entro 20 giorni dal 13 marzo 2012, e, in secon-
do luogo, la stessa autorità ha dichiarato di rinunciare a far valere le pre-
tese di responsabilità verso i fondatori, gli organi di gestione, vigilanza e
controllo, i dirigenti, nonché la società di audit, ponendo in cessione tali
diritti ai creditori;
che con scritto del 16 marzo 2012 il ricorrente ha chiesto all'autorità infe-
riore la revoca della cessione delle pretese e, in via subordinata, l'emis-
sione di una decisione impugnabile ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 dell'ordinan-
za FINMA del 30 giugno 2005 sul fallimento bancario (RS 952.812.32,
OFB-FINMA), chiedendo di confermargli entro il 22 marzo 2012 l'inten-
zione di procedere a rendere una decisione impugnabile, dopo di che egli
si sarebbe riservato di inoltrare ricorso cautelativo allo scrivente Tribuna-
le;
che il 10 aprile 2012 (data d'entrata 11 aprile 2012), non avendo ottenuto
una risposta entro tale data, il ricorrente ha inoltrato ricorso dinanzi allo
scrivente Tribunale contro la predetta circolare informativa no. 3 del
9 marzo 2012, postulando l'accoglimento dello stesso e l'annullamento
delle decisioni contenute nella circolare menzionata, e, sotto l'aspetto
procedurale, richiesto la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso;
che con scritto del 5 aprile 2012, pervenuto al ricorrente apparentemente
in data 11 aprile 2012, l'autorità inferiore ha fissato a quest'ultimo un ter-
mine fino al 24 aprile 2012 per inoltrare una formale richiesta motivata per
la cessione delle pretese, invitandolo a versare entro il medesimo termine
l'anticipo spese dall'importo di fr. 3'000.-;
che con scritto dell'11 aprile 2012 il ricorrente ha chiesto la sospensione
della procedura;
che con decisione incidentale del 13 aprile 2012 lo scrivente Tribunale ha
accusato ricezione del ricorso e dell'ulteriore comunicazione del ricorren-
te, invitandolo ad inoltrare per tempo informazioni su un'eventuale ema-
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nazione di una decisione impugnabile da parte della FINMA e su un even-
tuale mantenimento del ricorso;
che con decisione del 7 giugno 2012 l'autorità inferiore non è entrata nel
merito della richiesta del ricorrente, tra l'altro perché, a suo dire, egli non
è un creditore ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OFB-FINMA;
che in data 25 giugno 2012 il ricorrente ha preannunciato di voler impu-
gnare la predetta decisione del 7 giugno 2012 e di comunicare entro il
termine d'inoltro del ricorso del 15 agosto 2012 il mantenimento del ricor-
so dell'11 aprile 2012;
che con ordinanza del 5 luglio 2012 lo scrivente Tribunale, oltre a respin-
gere la domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo per quanto
ammissibile (formulata nel ricorso del 10 aprile 2012), ha preannunciato
lo stralcio dai ruoli del presente procedimento, dando occasione al ricor-
rente di esprimersi sulla questione;
che con scritto del 13 luglio 2012 il ricorrente non si oppone allo stralcio
dai ruoli della procedura di ricorso e propone che la FINMA venga con-
dannata a sopportare le spese processuali e a corrispondergli una con-
grua indennità per ripetibili, in quanto detta autorità gli avrebbe comunica-
to solo in data 5 aprile 2012 l'intenzione di emanare una decisione e che
tale comunicazione gli sarebbe giunta solo in data 11 aprile 2012;
che con scritto del 16 agosto 2012 l'autorità inferiore conclude in sostan-
za a mettere a carico del ricorrente le spese processuali e a respingere la
sua richiesta di corrispondergli una congrua indennità;
che giusta l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) il Tribunale amministrativo federale
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale
sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
fatte salve le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;
che sono considerate autorità inferiori quelle menzionate all'art. 33 LTAF
e che, in particolare, le decisioni rese dalla FINMA sono suscettibili di es-
sere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale;
che il ricorso del 10 aprile 2012, benché principalmente indirizzato contro
la circolare informativa no. 3 del 9 marzo 2012, è stato inoltrato a titolo
cautelativo in quanto fino a tale data il ricorrente non aveva ricevuto una
risposta dell'autorità inferiore inerente alla sua richiesta di revoca della
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cessione delle pretese e in via subordinata d'emissione di una decisione
impugnabile ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 OFB-FINMA;
che, lasciando aperta la questione a sapere se la circolare informativa
no. 3 possa essere considerata quale decisione ai sensi dell'art. 5 PA, è
possibile affermare che nel presente caso l'oggetto di impugnazione sia il
ritardo nell'emanazione di una decisione impugnabile ed il gravame possa
essere principalmente interpretato come un ricorso per ritardata giustizia,
il quale, giusta l'art. 50 cpv. 2 PA, può essere interposto in ogni tempo;
che dunque lo scrivente Tribunale è competente per statuire sul presente
ricorso e che giusta l'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la presente legge non di-
sponga altrimenti;
che ha diritto di ricorrere chi: (a.) ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, (b.) è partico-
larmente toccato dalla decisione impugnata e (c.) ha un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA);
che, secondo la costante prassi, detto interesse dev'essere attuale e pra-
tico sia al momento dell'inoltro del ricorso sia al momento della pronuncia
della sentenza e qualora l'interesse degno di protezione decada nel corso
della procedura, la causa diventa priva di oggetto ed è stralciata dai ruoli
(cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_369/2011 del 23 aprile 2012 con
ulteriori rimandi, DTF 118 Ib 1, consid. 2; MARKUS MÜLLER in : Au-
er/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Zurigo/S. Gallo 2008, N 12 ad art. 46a PA; ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basilea 2008, N 3.206);
che per costante giurisprudenza è possibile rinunciare al requisito dell'in-
teresse attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in
qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste
un interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un
tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo
caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008, con-
sid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; DTF 135 I
79 consid. 1.1 p. 81);
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che in seguito al rilascio della decisione del 7 giugno 2012 al ricorrente
viene a mancare l'interesse attuale e pratico alla disamina del proprio
gravame, per cui il presente procedimento è divenuto privo d'oggetto e va
stralciato dai ruoli;
che non sono date le premesse per rinunciare alla condizione dell'inte-
resse attuale e pratico, in quanto nell'atto di ricorso il ricorrente si è riser-
vato espressamente di inoltrare un ulteriore ricorso e che tale riserva è
stata rinnovata nel suo scritto del 25 giugno 2012;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF il giudice unico pronuncia lo stralcio
dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto;
che se una causa diviene priva d’oggetto, di regola le spese processuali
sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d’oggetto la
causa e che se una causa diviene priva d’oggetto senza che ciò sia impu-
tabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto conto dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 5 del Rego-
lamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS 173.320.2);
che l'art. 5 TS-TAF si applica per analogia alla fissazione delle ripetibili
(art. 15 TS-TAF);
che nel caso che ci riguarda la causa è divenuta priva d'oggetto con l'e-
manazione e la notifica della decisione del 7 giugno 2012 al ricorrente,
cosicché quest'ultimo può ora disporre di una decisione impugnabile;
che, dal solo punto di vista casuale, si può concludere che il comporta-
mento che ha reso effettivamente priva d'oggetto la causa è imputabile
all'autorità inferiore;
che la determinazione della parte che rende priva d'oggetto la causa av-
viene sulla base di criteri materiali, indipendentemente da chi ha esercita-
to l'atto processuale formale che ha indotto l'autorità di ricorso a procede-
re allo stralcio dal ruolo della causa (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., N. 4.56) e che in tale contesto appare decisivo stabilire da quale
parte sono state modificate le circostanze di fatto;
che, nella misura in cui il presente gravame può essere considerato come
ricorso per denegata giustizia, occorre precisare che un simile ricorso si
prefigge lo scopo di accelerare ed evadere entro termini utili un procedi-
mento di cui si presume che viene portato avanti con esitazione, per cui
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sarebbe contrario a tale scopo se si considerasse già a priori che l'ema-
nazione della decisione prima che venga statuito sul ricorso per denegata
giustizia sia suscettibile di costituire il comportamento che rende priva
d'oggetto la causa (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_624/2008 del
10 settembre 2008, consid. 5.1 con ulteriori rimandi);
che, sulla base della prassi summenzionata, la resa della decisione del
7 giugno 2012 non può di per sé giustificare l'obbligo di sopportare le
spese processuali da parte dell'autorità inferiore e che si impone piuttosto
di procedere ad una valutazione sommaria dello stato delle cose prima
del verificarsi del motivo che ha terminato la lite (art. 5 TS-TAF) e che
quindi le spese processuali nel caso di specie devono essere addossate
a seconda delle probabilità di successo del ricorso;
che giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudi-
ziarie o amministrative ognuno ha diritto ad essere giudicato entro un
termine ragionevole e che l'autorità viola tale norma se non emana la de-
cisione che le incombe di pronunciare in un lasso di tempo che il tipo di
causa e tutte le altre circostanze fanno apparire ragionevole e che per ta-
le valutazione occorre fondarsi su elementi oggettivi, fra cui segnatamen-
te la complessità della causa, gli interessi in gioco e il comportamento
dell'interessato e quello dell'autorità (DTF 130 I 312 consid. 5.1);
che nel caso di specie tra la richiesta del ricorrente del 16 marzo 2012 e
la decisione impugnata del 7 giugno 2012 sono trascorsi meno di tre me-
si;
che, come dimostrano i considerandi seguenti, occorre constatare che
l'autorità inferiore in quel lasso di tempo non è stata inattiva;
che emerge dagli atti che il ricorrente con scritto del 16 marzo 2012 ha
chiesto all'autorità inferiore di informarlo entro il 22 marzo 2012 se inten-
deva procedere all'emanazione di una decisione impugnabile, riservan-
dosi di inoltrare un ricorso cautelativo allo scrivente Tribunale una volta
scaduto detto termine, e che l'autorità inferiore con scritto del 21 marzo
2011 ha accusato ricezione della richiesta del ricorrente, invitandolo inol-
tre a trasmetterle una procura valida del proprio rappresentante legale;
che dopo che il ricorrente, in data 28 marzo 2012, aveva inoltrato all'auto-
rità inferiore la richiesta di cessione di pretese e confermato le conclusioni
formulate nell'istanza del 16 marzo 2012, l'autorità inferiore, con scritto
del 5 aprile 2012, ossia 5 giorni prima dell'inoltro del ricorso, gli assegna-
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va un termine fino al 24 aprile 2012 per motivare la richiesta di cessione,
esprimersi sulla legittimazione e versare un anticipo spese di fr. 3'000.-;
che, certo, con l'estratto track & trace il ricorrente comprova che lo scritto
del 5 aprile 2012 dell'autorità inferiore, spedito lo stesso giorno 2011, gli è
stato recapitato nella casella postale solo in data 11 aprile 2012, ma che
ciò non può cambiare nulla alla circostanza che l'autorità inferiore gli ave-
va segnalato almeno a due riprese (21 marzo 2012 – tale scritto dovreb-
be verosimilmente essere pervenuto al ricorrente ancora prima della sca-
denza del termine da lui fissato con lettera del 16 marzo 2012 – e 5 aprile
2012) ed entro termini ragionevoli la sua disponibilità di occuparsi del trat-
tamento della sua richiesta, e che già per questo motivo si può discutere
sull'utilità del presente ricorso;
che il ricorrente motiva l'inoltro del ricorso cautelativo anche partendo dal
presupposto che il termine per inoltrare ricorso contro la circolare no. 3
del 9 / 12 marzo 2012 venisse a scadere il 10 aprile 2012, ma così facen-
do misconosce di non aver considerato la sospensione dei termini giusta
l'art. 22a lett. a PA – un dettaglio che non avrebbe dovuto sfuggire perlo-
meno al suo patrocinatore ed un indizio suscettibile di confermare che il
ricorso è stato inoltrato in un momento prematuro –, per cui si sarebbe
potuto pretendere dal ricorrente ch'egli si rivolgesse nuovamente alla
FINMA per ottenere ulteriori ragguagli circa l'eventuale intenzione di e-
manare una decisione impugnabile;
che nell'ambito delle attività di vigilanza dei mercati finanziari in generale
e in particolar modo nella procedura di fallimento bancario giusta l'art. 7
cpv. 3 OFB-FINMA, la FINMA può rendere una decisione impugnabile,
che quindi al ricorrente avrebbe potuto e dovuto apparire chiaro che la
FINMA, in determinati casi, è l'autorità autorizzata o tenuta a rendere una
decisione e presso la quale può essere occasionata una decisione;
che al più tardi al momento della notifica della decisione del 7 giugno
2012 il ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che la circolare no. 3 non
poteva più essere riconosciuta come decisione ai sensi dell'art. 5 PA e
che il mantenimento del proprio ricorso non avrebbe più avuto alcun sen-
so;
che, cionondimeno, e benché con ordinanza del 13 aprile 2012 fosse sta-
to invitato a comunicare la sua intenzione a mantenere il presente ricorso
non appena fosse stata emanata una decisione impugnabile, il ricorrente
si è rivolto allo scrivente Tribunale in data 25 giugno 2012 – ossia dieci
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giorni dopo la notifica della decisione del 7 giugno 2012 –, manifestando
la sua intenzione di impugnare quest'ultima decisione entro la scadenza
del termine (15 agosto 2012) e di comunicare solo in tale contesto il man-
tenimento del presente ricorso;
che con questo atteggiamento il ricorrente ha rimandato incomprensibil-
mente la sua decisione a mantenere il ricorso, cagionando spese inutili
nella misura in cui lo scrivente Tribunale è stato indotto ad occuparsi delle
conclusioni procedurali formulate nel ricorso (cfr. ordinanza del 5 luglio
2012);
che solo dopo che lo scrivente Tribunale gli aveva prospettato lo stralcio
dai ruoli della causa il ricorrente ha espressamente comunicato di non
opporsi;
che, in riassunto, sulla base di una valutazione sommaria dello stato delle
cose prima del verificarsi del motivo che ha terminato la lite emerge che il
tempo impiegato per emanare la decisione del 7 giugno 2012 non appare
manifestamente eccessivo e che, nella misura in cui il presente ricorso
può essere inteso come ricorso per denegata giustizia, si può concludere
che il ricorso non avrebbe avuto probabilità di esito favorevole;
che, come verrà dimostrato di seguito, nemmeno un esame delle ulteriori
probabilità di successo del ricorso in riferimento alle motivazioni in esso
contenute potrebbe portare ad un altro risultato;
che, quanto alla censura di considerare nulli gli atti di realizzazione an-
nunciati con la circolare no. 3 poiché nessuna base legale permetterebbe
all'autorità inferiore di procedere alla liquidazione di un istituto e nel con-
tempo alla sorveglianza dello stesso, tale censura non avrebbe probabili-
tà di successo, nella misura in cui, sulla scorta di un esame sommario, è
ravvisabile che la FINMA potrebbe essere reputata l'unica autorità com-
petente per il fallimento bancario (cfr. art. 25 e art. 33-37g della legge fe-
derale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio [Legge
sulle banche, LBCR, RS 952.0], OFB-FINMA), con la possibilità di con-
centrare in sé competenze di controllo, di vigilanza e di decisione, nonché
di emanare disposizioni derogatorie (art. 34 cpv. 3 LBCR);
che, contrariamente a quanto vorrebbe far credere il ricorrente, nella cir-
colare no. 3 la FINMA ha motivato di accettare la transazione nella que-
stione W._______ "posto l'esito incerto e considerati i costi", nonché di ri-
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nunciare a far valere le pretese di responsabilità in considerazione delle
disponibilità della massa ed il risultato incerto;
che inoltre non è dato di vedere il motivo per il quale la FINMA dovrebbe
previamente sentire i creditori prima di emanare una circolare sulle pro-
babili modalità degli atti di realizzazione, tenuto conto che i creditori han-
no successivamente la possibilità di inoltrare le loro richieste ed addirittu-
ra di impugnare gli atti di realizzazione;
che di conseguenza, sulla base di un esame sommario, non sembra e-
scluso che la censura circa la violazione del diritto di essere sentito (ca-
renza di motivazione; creditori previamente non sentiti prima del rilascio
della circolare) sia volta all'insuccesso;
che la sola valutazione sommaria non si presta pienamente a formulare
una chiara prognosi sulla fondatezza della censura secondo cui la ces-
sione di pretese giusta l'art. 260 della legge federale dell’11 aprile 1889
sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1) sia stata ordinata senza
che siano adempiuti i relativi presupposti (rinuncia a far valere le pretese,
esame dei crediti insinuati e allestimento della graduatoria);
che, come già precedentemente accennato, l'autorità inferiore ha motiva-
to la rinuncia a far valere le pretese di responsabilità in considerazione
delle disponibilità della massa ed il risultato incerto, per cui non è possibi-
le sostenere la tesi del ricorrente circa l'assenza di motivazione a tale ri-
nuncia;
che tuttavia la questione a sapere se la cessione di pretese ai creditori
può essere ordinata senza un esame dei crediti e senza il previo allesti-
mento di una graduatoria esige un esame giuridico approfondito e a tale
riguardo non possono essere avanzate previsioni chiare per un eventuale
successo del ricorso;
che ciononostante è possibile concludere che, nel complesso, la maggior
parte delle censure sollevate dal ricorrente nelle questioni di merito non
sarebbero state condivise ed il ricorso sarebbe prevalentemente volto
all'insuccesso;
che da quanto precede discende che la causa va stralciata dai ruoli e le
spese processuali poste principalmente a carico del ricorrente, nella mi-
sura in cui l'insorgente con il proprio ricorso si era prefisso di ottenere una
decisione impugnabile entro termini ragionevoli;
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che le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federa-
le (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1
TS-TAF) e che la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e
della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della si-
tuazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF);
che sulla base di tali disposti e tenuto conto del dispendio causato al Tri-
bunale dal ricorrente con il presente procedimento, segnatamente il trat-
tamento della domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo, ap-
pare giustificato fissare le spese processuali a fr. 1'000.-;
che visto l'esito della procedura non va assegnata alcuna indennità a tito-
lo di ripetibili;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è privo d'oggetto e la causa B-1925/2012 è stralciata dai ruoli.
2.
Lo scritto dell'autorità inferiore del 16 agosto 2012 è trasmesso per cono-
scenza al ricorrente.
3.
La tassa di giustizia di fr. 1'000..-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Non vengono assegnate ripetibili.
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5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegati: bollettino di versamento e come da
cifra 2);
– autorità inferiore (n. di rif. A200518/10550000/1055002; atto
giudiziario).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 17 settembre 2012