Corte II
B-2078/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio), Ber-
nard Maitre, Frank Seethaler.
Cancelliere Daniele Cattaneo.
A. _______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale del consumo (UFDC),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Aiuto finanziario ai sensi della Legge federale sull'infor-
mazione dei consumatori.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2078/2008
Fatti:
A.
A. _______ (in seguito: ricorrente, associazione) si è costituita in data
1o maggio 2004, gli statuti datano del 1o dicembre 2007 e dal 27 marzo
2008 risulta iscritta a registro di commercio.
Essa ha come scopo quello di rappresentare gli interessi dei consuma-
tori finali e degli utenti nei confronti di produttori, commercianti, presta-
tori di servizi e autorità; oltre a quello di informare i consumatori sui
metodi di produzione, sulla qualità ponendo l'accento sulla pericolosità
del consumo di prodotti che mettono in discussione la salute pubblica,
nonché impegnarsi a sostenere i prodotti che vengono immessi nel
mercato grazie al rispetto dell'ambiente e della dignità dei lavoratori.
Gestire servizi in favore dei consumatori e degli utenti, in particolare la
consulenza giuridica. Allestire test comparativi sui prodotti e servizi.
Partecipare all'elaborazione di convenzioni sulle dichiarazioni delle
merci e dei servizi presso le diverse commissioni di consumatori pre-
poste, lottando contro dichiarazioni e pubblicità ingannevole e combat-
tendo la concorrenza sleale e i cartelli. Collaborare con le altre asso-
ciazioni dei consumatori cantonali, nazionali e internazionali. Pubblica-
re in quanto possibile un organo d'informazione dedicato al consuma-
tore e ai membri della associazione. Il nome del mensile sarà "X.
_______". Nel caso non sia possibile finanziariamente sopportare la
pubblicazione cartacea, essa avverrà in formato elettronico sul sito
internet: W. ________.
L'organizzazione è composta dall'assemblea generale, il comitato di 7
membri, il segretariato, l'ufficio presidenziale e l'ufficio di revisione.
B.
Con scritto del 3 agosto 2007 la ricorrente ha inoltrato all'Ufficio fede-
rale del consumo (in seguito: UFDC, autorità inferiore), tra le altre
cose, una richiesta di sovvenzione per l'anno 2007. Con scritto del 22
ottobre 2007 l'UFDC ha comunicato alla ricorrente che la richiesta non
poteva essere accolta. Con scritto 13 febbraio 2008 la ricorrente ha
chiesto all'UFDC di emanare una decisione formale.
C.
Con decisione del 28 febbraio 2008 l'autorità inferiore ha respinto la
domanda di sovvenzione per l'anno 2007. Essa fa rilevare che gli aiuti
Pagina 2
B-2078/2008
finanziari sono accordati nel limite dei crediti stanziati, che le richieste
di aiuti finanziari per il 2007 hanno superato il limite dei crediti stanziati
e che non sussiste un diritto all'erogazione di detti sussidi. Essa fa
inoltre rilevare che le organizzazioni che richiedono delle sovvenzioni
devono fornire ogni utile informazione per vagliare la domanda così
come di permettere di consultare gli atti. Essa considera che la ricor-
rente non ha saputo dimostrare per quale attività chiede la sovvenzio-
ne ed esprime riserve riguardo alla capacità della ricorrente di fornire
informazioni trasparenti in merito alle sua attività ed alla sua contabili-
tà. Essa esprime inoltre delle riserve riguardo la necessità di informare
i consumatori italofoni sul territorio svizzero a cura di organizzazioni
diverse da quelle esistenti e non considera comprovato che la ricor-
rente sia in grado di collaborare con le altre organizzazioni d'informaz-
ione dei consumatori.
D.
Con ricorso del 26 marzo 2008 la ricorrente ha impugnato tale decisio-
ne dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) postulandone
l'annullamento. Essa evidenzia che le sovvenzioni le sono state
erogate sin dalla sua costituzione e senza eccessive formalità. Essa
ritiene inoltre di aver sempre fornito tutta la documentazione richiesta
dall'UFDC, segnatamente bilanci, elenco dei membri e la loro riparti-
zione geografica, progetti in cantiere, organigramma dell'associazione
ed una rassegna delle pubblicazioni sulla stampa. Ritiene altresì che
la legge garantisce il diritto a richiedere i sussidi “se gli statuti garanti-
scono la tutela del consumatore” e per una questione di parità di trat-
tamento la ricorrente “non può essere esclusa solo perché a causa di
una ripartizione anomala dei contributi sono stati spesi degli importi
che sarebbero comunque corrisposti in virtù della della legge”. La ri-
corrente evidenzia che essa è “un'associazione a livello nazionale so-
prattutto per quanto concerne la lingua italiana che raggruppa oltre un
milione d'italofoni su tutto il territorio elvetico”. Essa sottolinea che a
livello di pubblicazioni è stata presente regolarmente su dei media, di
essere stata intervistata nell'ambito di programmi televisivi, di avere
numerosi contatti telefonici e richieste di consulenza via e-mail.
E.
Con risposta del 28 maggio 2008 l'autorità inferiore si riconferma nella
sua decisione di respingere la domanda di concessione alla ricorrente
del sussidio per l'anno 2007 in quanto semplicemente non sono soddi-
sfatte le condizioni legali per l'ottenimento. Innanzitutto lo scritto della
Pagina 3
B-2078/2008
ricorrente del 24 ottobre 2006 (doc. L della ricorrente) non costituisce
per l'autorità inferiore un resoconto delle attività svolte, bensì una ri-
chiesta di aiuto finanziario per la pubblicazione di un libro sui diritti dei
consumatori rispettivamente l'esposizione di progetti di attività future.
Inoltre, riferendosi alla modifica degli statuti, l'autorità inferiore ritiene
che da sola questa operazione non bastava a prevenire il rischio di
confusione tra attività sindacale e di difesa dei lavoratori e attività di in-
formazione ai consumatori. Essa mette in evidenza che sia il modo in
cui la ricorrente si presenta al pubblico, per esempio il sito internet,
così come la tenuta della contabilità debbano essere migliorate. Inop-
portuno è stato pure ritenuto l'uso indebito del logo Consumers Inter-
national, di cui la ricorrente non risulta membro così come degno di
nota è stato il fatto che la pubblicazione del libro sui diritti dei consu-
matori per la qual pubblicazione era stato chiesto un aiuto finanziario
nel 2006, non sia mai avvenuta. L'autorità inferiore precisa poi che gli
unici documenti a sostegno della domanda di sussidio che le sono sta-
ti inviati sono stati gli statuti ed i documenti indirizzati al registro di
commercio. Sia con lo scritto del 22 ottobre 2007 sia in occasione
dell'incontro del 22 gennaio 2008 l'autorità inferiore comunicò alla ri-
corrente che i documenti in questione non erano sufficienti. Essa ri-
chiama altresì lo scritto del 20 dicembre 2006, nel quale, confermando
la concessione del sussidio per il 2006, nel contempo informava la ri-
corrente del sempre maggior rigore nei controlli finanziari, precisando
pure che in caso di ulteriori domande sarebbe stato necessario fornire
per la domanda, conti ed informazioni più dettagliate. Nel complesso
l'autorità inferiore rileva che sono stati pochi i documenti presentati
all'UFDC dalla ricorrente dalla sua costituzione. L'autorità inferiore
sottolinea che gli aiuti finanziari versati fino a quel momento sono stati
effettuati essenzialmente sulla base degli statuti dell'associazione e
per lo sviluppo di attività di informazione destinate in particolare ad
informare meglio i consumatori sui loro diritti. Il fatto di tenere delle
rubriche nei giornali che non sono quelli dell'associazione testimonia
senza alcun dubbio l'attività di quest'ultima in favore dell'informazione
dei consumatori, ma non potrebbe giustificare da sola la concessione
di un aiuto finanziario ai sensi della legge. L'UFDC si sarebbe
aspettata che la ricorrente producesse i suoi propri mezzi di infor-
mazione, così come sarebbe dovuto avvenire con la pubblicazione del
libro sui diritti del consumatore. Per il resto, nemmeno il quadro delle
attività passate o future presentato dalla ricorrente non è atto a costi-
tuire una base sufficiente a giustificare la concessione di sussidi sia
perché, per esempio, i documenti attestanti un'attività di preparazione
Pagina 4
B-2078/2008
del sito internet non dicono ancora nulla sul suo contenuto; o perché le
affermazioni non sono semplicemente supportate da alcun documento;
o perché le attività, per esempio l'intermediazione, non fanno parte
dell'attività di informazione ai consumatori o perché le attività svolte
sono semplicemente estranee al campo di attività di informazione ai
consumatori.
F.
Con ordinanza del 3 giugno 2008 il TAF ha ordinato la chiusura dello
scambio degli scritti, fatta riserva di ulteriori misure istruttorie necessa-
rie. Con ordinanza del TAF del 4 luglio 2008, la ricorrente è invitata di
produrre i documenti E1-E2 e F1 menzionati nel ricorso ma risultanti
mancanti. In allegato allo scritto della ricorrente del 10 luglio 2008
sono stati trasmessi al TAF i documenti E1, F1, F2, H1, H2.
Ulteriori fatti o argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai
sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità
menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una
decisione ai sensi dell'art. 5 PA. In qualità di destinataria la ricorrente è
toccata dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di
protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Essa ha
dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di
ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo
equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il
termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti
processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
Pagina 5
B-2078/2008
2.
2.1 Giusta l'art. 1 della Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informa-
zione dei consumatori (LIC, RS 944.0) lo scopo perseguito è il promo-
vimento dell'informazione oggettiva dei consumatori mediante prescri-
zioni sulla dichiarazione di merci e di servizi e mediante aiuti finanziari
alle organizzazioni di consumatori. Nei limiti dei crediti stanziati (art. 5
cpv. 1 LIC prima frase), la Confederazione può accordare un aiuto fi-
nanziario, oltre che alle organizzazioni di consumatori con attività d'im-
portanza nazionale e che statutariamente si dedicano esclusivamente
alla protezione dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC), anche ad altre orga-
nizzazioni con attività d'importanza nazionale che statutariamente si
dedicano alla protezione dei consumatori per un'informazione oggetti-
va e corretta dei consumatori nei media stampati o elettronici (art. 5
cpv. 2 in relazione con 5 cpv. 1 litt. a LIC). Le organizzazioni che chie-
dono l'aiuto finanziario devono fornire all'unità amministrativa compe-
tente ogni utile informazione e permetterle di consultare gli atti (art. 8
cpv. 1 LIC). Al Consiglio federale è delegato l'incarico di emanare le di-
sposizioni d'esecuzione (art. 13 cpv. 1 LIC).
2.2 La legge distingue quindi due categorie di organizzazioni di con-
sumatori alle quali possono essere accordati aiuti finanziari: organiz-
zazioni di consumatori con attività d'importanza nazionale che statuta-
riamente si dedicano «esclusivamente» alla protezione dei consuma-
tori ed altre organizzazioni con attività d'importanza nazionale che sta-
tutariamente si dedicano alla protezione dei consumatori. Negli anni
precedenti, la ricorrente ha ricevuto l'aiuto finanziario giusta l'art. 5
cpv. 2 LIC, in quanto considerata dall'autorità inferiore quale “altra or-
ganizzazione” ai sensi della LIC (cfr. doc. D, E, F, G, H, I). Considerato
le conclusioni poste nel ricorso, il riconoscimento come altra organiz-
zazione non è oggetto della lite.
Giusta l'art. 2 dell'Ordinanza del 1o aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle
organizzazioni di consumatori (Ordinanza sugli aiuti alle organizzazio-
ni; RS 944.05), le organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari per la
loro attività di informazione dei consumatori giusta l'art. 5 cpv. 2 LIC
devono inoltrare domanda all'Ufficio e provare che adempiono alle esi-
genze fissate nella LIC. Questa categoria ottiene al massimo il 10 per
cento dell'importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese com-
putabili (art. 5 cpv. 1 litt. b Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni).
Sono computabili le spese d'informazione obbiettiva dei consumatori
Pagina 6
B-2078/2008
nei settori del personale, della produzione, della distribuzione e dell'in-
frastruttura (art. 3 cpv. 1 Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni). Le
domande di aiuti finanziari per le attività di informazione dei consuma-
tori e per l'esecuzione di test devono essere inoltrate, sul relativo mo-
dulo, all'Ufficio del consumo con il preventivo delle spese. L'Ufficio de-
cide quale attività finanziare e si occupa del coordinamento (art. 11
Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni).
3.
3.1 Giusta l'art. 49 PA, la ricorrente può far valere la violazione del di-
ritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezza-
mento; l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza. Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit ad-
ministratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, § 2.2.6.5.).
3.2 Va innanzitutto rilevato che nell'ambito del sostegno finanziario
alle organizzazioni di consumatori, gli aiuti, nel limite dei crediti stan-
ziati, «possono» essere accordati (art. 5 cpv. 1 LIC). Nell'ambito di aiu-
ti finanziari erogati dagli enti pubblici si distingue essenzialmente tra
sovvenzioni alle quali il richiedente ha diritto (Anspruchssubvention) e
sovvenzioni la cui decisione d'attribuzione è rimessa all'autorità (Er-
messenssubvention). Un diritto alla sovvenzione sussiste qualora la
legge stessa prevede che questo deve essere garantito senza che ciò
dipenda dall'apprezzamento dell'autorità se concederlo o meno. Nella
prassi si tratta quindi di una sovvenzione la cui decisione è rimessa
all'apprezzamento dell'autorità quando le condizioni per l'erogazione
non sono regolate in modo esaustivo. (FABIAN MÖLLER, Rechtsschutz bei
Subventionen, Diss, Basilea 2006, pag. 45, [in seguito: MÖLLER, Rechts-
schutz]). La formulazione dell'art. 5 cpv. 1 LIC lascia presupporre ad
un aiuto finanziario rimesso all'apprezzamento dell'autorità. Ciò non di
meno anche il tenore della legge formulato come una “kann-Vorschrift”
non esclude che si possa trattare di una sovvenzione a cui il richieden-
te ha diritto se sono dati i presupposti (cfr. DTF 118 V 16 consid. 3a).
Ovvero, considerati le disposizioni di cui alla sezione 3 della LIC, se-
gnatamente l'art. 13 cpv. 1 LIC, gli art. 3 segg. dell'Ordinanza sugli aiu-
ti alle organizzazioni si potrebbe anche concludere che si tratta di una
sovvenzione alla quale il richiedente ha diritto ma che l'ammontare
non sia garantito. La questione a sapere se si tratta di una sovvenzion-
Pagina 7
B-2078/2008
e rimessa all'apprezzamento dell'autorità o se è conferito un diritto può
in casu tuttavia rimanere aperta in quanto non decisiva per l'esito del
ricorso, qualora il ricorrente non soddisfasse le condizioni per
l'ottenimento per l'anno 2007.
3.3 E' quindi d'uopo esaminare se le condizioni legali per la conces-
sione di aiuti finanziari sono realizzate. In caso negativo, il rifiuto della
richiesta è fondato. Più concretamente, le organizzazioni devono svol-
gere un'attività d'importanza nazionale (art. 5 cpv. 2 prima frase LIC);
deve risultare dagli statuti che esse si dedicano alla protezione dei
consumatori (art. 5 cpv. 2 seconda frase LIC); devono fornire un'infor-
mazione oggettiva e corretta dei consumatori nei media stampati o
elettronici (art. 5 cpv. 1 litt. a LIC); se chiedono l'aiuto finanziario devo-
no fornire all'unità amministrativa competente ogni utile informazione e
permetterle di consultare gli atti (art. 8 LIC); le domande devono esser-
e inoltrate sul relativo modulo con il preventivo delle spese (art. 11 Or-
dinanza sugli aiuti alle organizzazioni).
3.4 Sia nella decisione impugnata che nella susseguente risposta al
ricorso l'autorità inferiore si è pronunciata su queste questioni. Innanzi-
tutto essa fa rilevare che gli aiuti alla ricorrente fino a quel momento
sono stati versati essenzialmente sulla base degli statuti dell'associa-
zione e riconoscendo lo sviluppo di attività di informazione destinate in
particolare a informare meglio i consumatori sui loro diritti. Il fatto di te-
nere delle rubriche nei giornali che non sono quelli dell'associazione
testimonia che un'attività in favore dei consumatori esiste, ma questa
da sola non è ancora sufficiente a giustificare la concessione di un
aiuto finanziario. Lo scopo è invece quello che l'organizzazione produ-
ca i suoi propri mezzi d'informazione, come sarebbe dovuto succedere
con la pubblicazione del libro sui diritti dei consumatori, ma che non è
avvenuta. L'autorità inferiore sottolinea poi la sua preoccupazione di
sapere per quali attività d'informazione la ricorrente rivendica un aiuto
finanziario per l'anno 2007 e quale uso è fatto di tale aiuto. Peraltro
tale preoccupazione era già stata espressa nello scritto del 20 dicem-
bre 2006, agli atti, con il quale veniva notificata per iscritto la conces-
sione degli aiuti finanziari per l'anno 2006, informando la ricorrente nel
contempo del maggior rigore nei controlli finanziari ed anticipando alla
ricorrente che in caso di ulteriore domanda sarebbe stato necessario
fornire conti ed informazioni più dettagliate (cfr. documento O della ri-
corrente). Ciò malgrado - sottolinea l'autorità inferiore - la ricorrente
non è stata in grado di fornire le informazioni necessarie in merito alla
Pagina 8
B-2078/2008
sua attività ed alla sua contabilità (cfr. decisione impugnata punto
II.2o). Più in specifico, dall'esposizione delle attività passate o future
presentata dalla ricorrente non è possibile dedurre quali attività debba-
no essere prese in considerazione ai fini di un aiuto finanziario, in
quanto: i documenti attestanti un'attività di preparazione del sito inter-
net non dicono ancora nulla sul contenuto del sito; l'apparizione nel
quadro di trasmissioni televisive non rientra nelle attività finanziabili
dalla Confederazione, fintanto non è conosciuto quale valore
d'informazione ne è collegato, le attività di intermediazione non fanno
parte dell'informazione dei consumatori; i comunicati stampa o sono
obsoleti o estranei all'informazione dei consumatori propriamente
detta o comunque non risulta comprovato che questi siano stati ripresi
su tutti i media ticinesi; il riconoscimento come istituto d'impiego per il
servizio civile o come associazione di pubblica utilità è estraneo all'at-
tività di informazione ai consumatori; inoltre la conferma di adesione a
Consumers international è lungi dall'essere decisa. Riguardo alla ri-
chiesta sul modulo ufficiale, l'autorità inferiore segnala infine il com-
portamento quanto meno contraddittorio della ricorrente la quale se da
una parte loda la mancanza di eccessive formalità da parte dell'UFDC
nell'esigenza di compilazione del modulo, dall'altra lamenta che nes-
sun modulo le è stato trasmesso.
3.5 In maniera del tutto generale si può affermare che nel caso in di-
samina il UFDC ha chiaramente indicato i motivi che hanno portato al
rifiuto dell'aiuto federale per l'anno 2007, evidenziando esauriente-
mente che l'associazione non adempie le condizioni poste per la con-
cessione di un aiuto finanziario. Innanzitutto non risulta che la ricorren-
te sia stata in grado di fornire informazioni trasparenti in merito alle
sua attività ed alla sua contabilità così come lo richiede l'UFDC, in par-
ticolare non risultano indicazioni né sui costi ai quali l'associazione
deve verosimilmente fare fronte (per es. affitto dei locali dell'associa-
zione, costi per personale, spese telefoniche, ecc.), né riguardo al nu-
mero di membri o all'importo delle quote pagate od anche riguardo ad
eventuali altre fonti di finanziamento. Anche per quanto riguarda le
pubblicazioni, risulta che la maggioranza consistono in rubriche sulla
stampa, peraltro in prevalenza sempre sullo stesso giornale e di rado
su altri giornali del Cantone, e non ad un veicolo di pubblicazione
dell'associazione stessa. In questo contesto v'è poi da credere che an-
che la richiesta di una sovvenzione, così come avvenne l'anno prece-
dente, con l'obiettivo dichiarato di pubblicare un libro sui diritti dei con-
sumatori, progetto in fine non realizzatosi, abbia reso l'autorità inferio-
Pagina 9
B-2078/2008
re particolarmente attenta nell'esame della richiesta. Ma non risulta
nemmeno che l'associazione abbia esposto in maniera credibile l'im-
portanza a livello nazionale della sua attività di informazione, né elen-
cando per esempio il numero degli associati o indicando la loro prove-
nienza geografica. Peraltro nemmeno i messaggi elettronici, di cui ai
documenti F2 e E1, rispettivamente lo scritto di cui al documento F1
attestano un'informazione per i consumatori, cosi come nemmeno
dall'elenco dei messaggi elettronici di cui al documento H2, che del re-
sto si riferiscono al periodo dal 5 giugno all'8 luglio verosimilmente
dell'anno 2008, non si intravede nulla sul contenuto e sul genere
dell'attività svolta. Parimenti anche per quanto riguarda la creazione di
un sito internet, la ricorrente si limita ad allegare il preventivo per la
creazione (doc. G3) dal quale non possono essere dedotti né l'effettiva
creazione né tanto meno informazioni sul suo contenuto. Discutibile
peraltro è pure la richiesta di sovvenzione sulla base di apparizioni te-
levisive rispettivamente sulla base di attività di intermediazione per
ambiti che essenzialmente esulano dall'informazione ai consumatori
(cfr. per es. doc. F2 riferito ad una richiesta di informazioni sulla proce-
dura di divorzio), così come nulla ha a che vedere con l'informazione
ai consumatori la circostanza che l'associazione sia stata riconosciuta
come istituto d'impiego per il servizio civile o come associazione di
pubblica utilità (doc. X); come irrilevante ai fini di un riconoscimento
delle sovvenzioni, è la circostanza che l'associazione abbia ricevuto
l'attestazione d'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'uti-
le e sul capitale da parte del cantone Ticino (doc. Y) o l'attestazione di
iscrizione al registro di commercio (doc. H1).
Nell'allegato ricorsuale al punto B, Add. 3, la ricorrente sostiene di
aver sempre fornito tutta la documentazione richiesta dall'UFDC, se-
gnatamente, essa specifica che “ha fornito, bilanci, elenco dei membri
(cancellando i dati sensibili), ripartizione geografica dei nostri membri
su tutto il territorio svizzero, progetti futuri e organigramma della no-
stra associazione, nonché una rassegna stampa dove dimostra i nostri
diversi interventi a tutela dell'informazione del consumatore, parte dei
documenti sono prodotti nel presente ricorso”. L'autorità inferiore con-
testa questa affermazione, precisando nella sua risposta del 28 mag-
gio 2008, che “per quanto riguarda l'aiuto finanziario 2007, che è og-
getto della presente procedura di ricorso, emerge dai documenti (cfr.
documenti P, R del ricorrente) che gli unici documenti inviati sono stati
gli statuti e i documenti indirizzati al registro di commercio. Sia tramite
lettera dell'UFDC del 22 ottobre 2007 (cfr. documento Q del
Pagina 10
B-2078/2008
ricorrente), sia in occasione dell'incontro tra l'UFDC e la ricorrente del
22 gennaio 2008, è stato detto chiaramente alla ricorrente che i docu-
menti in questione non erano sufficienti.”. L'onere della prova a sapere,
se i documenti, determinanti per la valutazione delle spese computabili
giusta l'art. 3 cpv. 1 dell'Ordinanza sugli aiuti alle organizzazioni, siano
stati inoltrati all'autorità inferiore è a carico della ricorrente. A questo
riguardo si contrappongono affermazioni diametralmente contrastanti,
che la ricorrente non ha confortato con la prova corrispondente ed
adatta a sostegno della sua affermazione. In virtù del principio della ri-
partizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 8 del Codice civile
svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), applicabile per la sua
portata generale anche al diritto pubblico, chi vuol dedurre il suo diritto
da una circostanza di fatto da lui asserita, sopporta le conseguenze
dell'assenza di una prova determinante per la nascita del suo diritto
(DTF 121 II 257; DTF 112 Ib 65, consid. 3, FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 280 segg. ). In casu la ri-
corrente.
Sulla base di tutte queste considerazioni, a mente di questo Tribunale,
dalla decisione impugnata si evincono quindi con sufficiente chiarezza
e risultano attendibili i motivi per i quali la richiesta di aiuto finanziario
per l'anno 2007 da parte della ricorrente è stata respinta. La decisione
impugnata va pertanto confermata.
4.
Da quanto esposto risulta pertanto che la decisione dell'UFDC non ha
violato il diritto federale, non ha accertato i fatti giuridicamente rilevanti
in modo inesatto o incompleto e non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricor-
so va pertanto respinto.
5.
Visto l'esito della procedura, le spese vengono messe a carico dell'in-
sorgente, in quanto parte soccombente giusta l'art. 63 PA. Le spese
del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale com-
prendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi
al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa
di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria
delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF).
Pagina 11
B-2078/2008
Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte soccom-
bente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico (art. 63
cpv. 1 PA; art. 1 segg. TS-TAF; RS 173.320.2). Nella fattispecie, esse
vengono stabilite in fr. 800.- (art. 4 TS-TAF), importo che verrà
integralmente compensato con l'anticipo di fr. 800.- da essa versato il
9 aprile 2008.
Non si concedono ripetibili ad autorità federali (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).
6.
A dipendenza che la decisione di concedere la sovvenzione sia da
considerare come rimessa all'apprezzamento dell'autorità o che confe-
risca un diritto all'ottenimento, la decisione di ammissibilità di un'even-
tuale impugnativa contro la presente sentenza è rimessa alla compe-
tenza del Tribunale federale. Tale considerazione porta all'indicazione
dei rimedi di diritto. In altre parole, la presente decisione è impugnabile
dinanzi al Tribunale federale giusta l'art. 83 litt. k della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110] nella misura in
cui la legislazione sull'informazione dei consumatori conferisce un di-
ritto all'ottenimento dell'aiuto finanziario alle organizzazioni dei consu-
matori (cfr. consid. 3.2).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 800.-, sono poste a carico della ricorrente.
Esse saranno computate, dopo crescita in giudicato della presente
sentenza, con l'anticipo spese di fr. 800.- versato il 9 aprile 2008.
3.
Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili.
Pagina 12
B-2078/2008
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. voj; atto giudiziario)
- Dipartimento federale dell'economia
Il Presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
Qualora, giusta l'art. 83 litt. k della Legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 [LTF, RS 173.110], la legislazione sull'informazione dei
consumatori conferisca un diritto all'aiuto finanziario alle organizzazio-
ni dei consumatori, contro la presente decisione può essere interposto
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losan-
na 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in
una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione
dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in
possesso della parte - i documenti indicati come mezzi di prova devo-
no essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 19 agosto 2008
Pagina 13