Corte II
B-2282/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l
1 o s e t t e m b r e 2 0 0 8
Giudice Francesco Brentani (Giudice unico);
Cancelliere Daniele Cattaneo;
A. _______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e del-
la tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Associazione per gli esami superiori in contabilità e
controlling,
Segretariato Fondazione Centro, Perfezionamento Com-
merciale, via Cantonale 19, 6900 Lugano,
prima istanza;
Esame professionale di specialista in finanza e contabili-
tà.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2282/2008
Visti:
la decisione dell'Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia (in seguito: UFFT) del 10 marzo 2008 che respinge il ricor-
so contro la decisione del 10 maggio 2007 della Commissione d'esa-
me per specialista in finanza e contabilità (in seguito: Commissione)
incaricata dall'Associazione svizzera degli impiegati di commercio
(SSIC);
il ricorso dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale (TAF)
dell'8 aprile 2008 ed il pagamento in data 29 aprile 2008 dell'anticipo
di fr. 1'200.- delle presunte spese processuali;
la presa di posizione dell'UFFT del 30 maggio 2008;
lo scritto del 2 giugno 2008 della Società per gli esami superiori di
contabilità e controlling (SESCC) con le prese di posizione degli
esperti rispettivamente del 26, 27 e 30 maggio 2008;
i quesiti posti dal TAF con atto istruttorio del 18 giugno 2008;
lo scritto della SESCC del 1o luglio 2008 con cui conferma che il ricor-
so è stato accettato con il superamento dell'esame;
lo scritto del ricorrente del 14 agosto 2008:
gli ulteriori atti per quanto risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che l'UFFT con decisione del 10 marzo 2008 ha respinto il ricorso inol-
trato contro la decisione del 10 maggio 2007 della Commissione con la
quale veniva decretato il non superamento dell'esame tendente all'ot-
tenimento dell'attestato federale di specialista in finanza e contabilità;
che la decisione dell'UFFT del 10 marzo 2008 costituisce una decisio-
ne ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della Legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) impugnabile dinanzi al
TAF giusta l'art. 31 in relazione con l'art. 33 litt. d della Legge del 17 giu-
gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32);
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che la Commissione con decisione del 1o luglio 2008 ha annullato la deci-
sione del 10 maggio 2007 e dichiarato il superamento dell'esame con
conseguente rilascio dell'attestato federale di specialista in finanza e con-
tabilità;
che con ciò la questione litigiosa a sapere se il il ricorrente ha superato
l'esame per specialista in finanza e contabilità è chiarita ed un interesse
attuale degno di protezione a decidere se l'autorità inferiore abbia a ra-
gione respinto il ricorso inoltrato conto la decisione della Commissione
non è più dato, con che il procedimento è divenuto privo di oggetto (cfr.
FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983,
pag. 326);
che è divenuto privo di oggetto non solo il presente procedimento ma an-
che il quello dinanzi all'autorità inferiore;
che in questo senso neanche l'autorità inferiore ha sollevato eccezioni
contro lo stralcio del procedimento;
che rimane da decidere sulle spese processuali e per il resto decidere lo
stralcio dai ruoli della procedura;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio
dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto (art. 23 cpv. 1 litt. b LTAF);
che se una causa diviene priva d'oggetto, di regola le spese processuali
sono addossate alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto la
causa (art. 5 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
TS-TAF, RS 173.320.2);
che ciò posto il ricorrente è da considerare come parte vincente;
che il ricorrente non deve sopportare nemmeno i costi per il procedimen-
to dinanzi all'UFFT per cui anche la decisione sui costi dell'istanza inferio-
re è da considerare divenuta priva d'oggetto con la conseguente restitu-
zione dell'anticipo;
che nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore
(art. 63 cpv. 2 PA);
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che, ritenuto l'esito del presente procedimento, al ricorrente, che non è
patrocinato da un rappresentante professionale, non può essere asse-
gnato un'indennità di spese ripetibili in quanto le spese non possono es-
sere considerate eccessivamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA in relazione
con l'art. 7 e l'art. 13 litt. a TS-TAF);
che eventuali pretese per torto morale devono essere eventualmente fatte
valere nell'ambito di un procedimento per responsabilità dell'ente pubbli-
co;
che la presente decisione non è impugnabile in quanto definitiva (art. 83
litt. t Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Una copia dello scritto del ricorrente del 14 agosto 2008 è portato a
conoscenza dell'autorità inferiore e alla prima istanza.
2.
Il ricorso è stralciato dai ruoli.
3.
Non si prelevano spese processuali né per il procedimento dinanzi al
TAF né devono essere prelevate spese processuali per il procedimento
dinanzi all'istanza inferiore. L'anticipo di fr. 1'200.- versato in data 29
aprile 2008 è restituito al ricorrente.
4.
Le spese processuali poste a carico dall'autorità inferiore in sua sede
sono restituite al ricorrente.
5.
Non sono assegnate indennità di ripetibili.
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6.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati: formulario per restituzione
dell'anticipo e allegati della procedura);
- autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata; allegati; lettera come
da cifra 1 e atti preliminari);
- prima istanza (raccomandata; allegato: come da cifra 1 e
osservazioni degli esperti);
Il Giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Data di spedizione: 3 settembre 2008
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