B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2292/2011
S e n t e n z a d e l 2 3 m a g g i o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Philippe Weissenberger, Ronald Flury,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______,
ricorrente,
contro
Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica FNS,
Wildhainweg 3, casella postale 8232, 3001 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Restituzione finanziamenti FNS.
B-2292/2011
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Fatti:
A.
Con decisione dell'8 settembre 2008, il Fondo nazionale svizzero (FNS)
ha concesso a A._______ un sussidio di ricerca, valido per 36 mesi dal 1°
gennaio 2009 e il cui ammontare complessivo era di fr. 180'000.–. Per l'e-
rogazione del sussidio è stato previsto un primo pagamento di
fr. 108'000.–, seguito da due ulteriori tranche annuali di fr. 36'000.– cia-
scuna. La prima quota di fr. 108'000.– è stata versata il 13 marzo 2009. Il
31 marzo 2010, A._______ ha chiesto il versamento della seconda
tranche. L'importo in questione, di fr. 36'000.–, è stato di conseguenza
versato il 9 giugno 2010.
B.
Il 14 ottobre 2010, A._______ ha informato il FNS tramite e-mail di lavora-
re dal 1° gennaio 2010 in Francia presso il "…", ma di avere cionondime-
no raggiunto un accordo con il Biozentrum dell'Università di Basilea in
merito alla continuazione a Basilea del progetto per il quale il sussidio di
ricerca del FNS era stato accordato. Nell'e-mail del 14 ottobre 2010,
A._______ ha inoltre chiesto di potere trasferire a … l'equipaggiamento
acquistato con i mezzi finanziari messi a disposizione dal FNS allo scade-
re del sussidio di ricerca. In uno scritto dell'8 novembre 2010 indirizzato al
FNS, A._______ ha sostenuto che, nonostante il suo trasferimento a …, il
progetto per il quale il FNS ha erogato il sussidio di ricerca continua a es-
sere perseguito sotto la sua diretta responsabilità. Egli ha quindi proposto
di mantenere il sussidio nella sua forma attuale, oppure di trasferire la re-
sponsabilità per il progetto di ricerca al Prof. B._______, anch'egli attivo
presso il Biozentrum dell'Università di Basilea.
C.
Con decisione del 23 marzo 2011, il FNS ha revocato il sussidio di ricerca
accordato a A._______ con effetto retroattivo al 31 dicembre 2009, pre-
tendendo di conseguenza il rimborso dell'ammontare della seconda
tranche del sussidio, pari a fr. 36'000.–, e di un eventuale eccedenza del
sussidio erogato. Per quanto attiene al materiale acquistato con il sussi-
dio di ricerca, il FNS ne ha autorizzato il trasferimento in Francia.
D.
Contro la decisione appena menzionata, A._______ è insorto al Tribunale
amministrativo federale con un ricorso del 15 aprile 2011, contestando
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l'obbligo di restituzione con essa impostogli. Nella sua risposta del 15 lu-
glio 2011, il FNS ha proposto di respingere il ricorso.
E.
Il 3 ottobre 2011, il ricorrente ha inoltrato al Tribunale amministrativo fede-
rale diverso materiale aggiuntivo, sostenendo – in sostanza – di essersi
trovato quale assistente con contratto a tempo determinato (postdoc) in
una situazione "anomala", ben nota al FNS, e di avere utilizzato il finan-
ziamento concessogli per lo scopo originario. Il ricorrente rimprovera infi-
ne al FNS di non rendersi conto delle conseguenze che l'obbligo di resti-
tuzione – imposto a lui personalmente e pari al suo attuale stipendio an-
nuo – provocherebbe. Invitato a esprimersi in merito, il 15 novembre 2011
il FNS ha nuovamente proposto di respingere il ricorso.
F.
Il 30 novembre 2011 il ricorrente ha nuovamente trasmesso al Tribunale
amministrativo federale un allegato non sollecitato, pretendendo, in sinte-
si, che un'eventuale pretesa di rimborso debba semmai rivolgersi contro
l'Università di Basilea, avendo quest'ultima ricevuto e amministrato i fondi
versati dal FNS, supervisionando al contempo il loro utilizzo. Il 22 dicem-
bre 2011, il FNS ha reiterato la sua richiesta di giudizio.
G.
Con ordinanza del 26 gennaio 2012, il Giudice dell'istruzione ha invitato il
ricorrente a produrre il contratto di lavoro da lui concluso con il Biozen-
trum dell'Università di Basilea e a documentare il contenuto dell'accordo
divenuto effettivo dopo l'inizio della sua attività in Francia. Egli è anche
stato sollecitato a fornire indicazioni circa la natura della sua permanenza
a Basilea tra il 2009 e il 2011. Il 7 febbraio 2012 il ricorrente ha quindi
prodotto due lettere di conferma firmate dal Prof. B._______ come anche,
in copia, il contratto di lavoro, un contratto di locazione con relativa di-
sdetta e il suo permesso di soggiorno. Tali documenti sono stati inoltrati al
FNS con ordinanza del 23 febbraio 2012. Quest'ultimo è stato invitato il
21 marzo 2012 a prendere posizione al riguardo entro il 16 aprile 2012.
Entro il termine prorogato del 30 aprile 2012, il FNS ha inoltrato le sue
osservazioni al riguardo, nelle quali sostiene "con il complemento presen-
tato il 7 febbraio 2012, il ricorrente esibisce prove del suo impegno e del
suo domicilio in Svizzera nel 2009, ossia aspetti riguardanti le condizioni
determinanti per uno stanziamento a norma dell'art. 8 del Regolamento
dei sussidi, prendendo in tal modo posizione su fattispecie che non erano
assolutamente state messe in discussione. La presente procedura con-
cerne il trasferimento del ricorrente a un'università estera nel 2010 e le re-
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lative conseguenze giuridiche" (pag. 1), rispettivamente che tali documen-
ti "non rimettono in causa la fondatezza della decisione del 23 marzo
2011" (pag. 3). Per il resto, il FNS ripete sostanzialmente quanto già alle-
gato nelle sue precedenti comparse.
Diritto:
1.
Contro le decisioni del FNS è ammesso il ricorso al Tribunale amministra-
tivo federale (art. 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-
cedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 31 e 33 lett. h della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32
LTAF. La decisione impugnata reca la data del 23 marzo 2011 ed è per-
venuta al ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro 30
giorni (art. 50 cpv. 1 PA), il 15 aprile 2011, il ricorso in esame è quindi
tempestivo. L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista
dall'art. 52 PA e l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il
ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un inte-
resse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
PA). Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.
2.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto che – in seguito
alla cessazione dell'attività a Basilea e alla susseguente assunzione del
ricorrente presso un istituto di ricerca francese dal 1° gennaio 2010 – le
condizioni per l'attribuzione di un sussidio di ricerca non siano più adem-
piute. Essa ha quindi imposto al ricorrente l'obbligo di restituire la secon-
da tranche del sussidio di ricerca, versata nel 2010. Nel suo ricorso del
15 aprile 2011, l'insorgente afferma che il suo nuovo statuto di dipendente
pubblico in Francia non gli avrebbe permesso di mantenere una funzione
retribuita presso il Biozentrum dell'Università di Basilea. Con l'aiuto dei
suoi vecchi e nuovi datori di lavoro egli avrebbe quindi "cercato il modo
migliore per continuare il [suo] lavoro in Svizzera". Al riguardo, egli preci-
sa che i termini della sua collaborazione col Prof. B._______ non sono
cambiati nel 2010. Nel corso del 2010 egli, infatti, si sarebbe trovato a
Basilea per complessivi 166 giorni lavorativi. In tale periodo, egli avrebbe
alloggiato in un appartamento preso in locazione, rispettivamente presso
l'abitazione privata del Prof. B._______, e l'Università di Basilea gli a-
vrebbe rifuso i costi dell'appartamento oltre a un'indennità ("per diem En-
tschädigung") di fr. 50.– per ogni giorno di presenza. A fronte di ciò, nella
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sua risposta del 15 luglio 2011, il FNS pretende che, pur collaborando il
ricorrente effettivamente con l'Università di Basilea, egli non è più impie-
gato presso un istituto svizzero dalla fine del 2009. Non adempiendo
quindi il ricorrente più al requisito previsto dall'art. 8 cpv. 2 lett. a del rego-
lamento dei sussidi del FNS ("Beitragsreglement / Règlement des subsi-
des" del 14 dicembre 2007,
Documents/allg_reglement_d.pdf>, consultato il 14 maggio 2012), la re-
voca del sussidio sarebbe, a mente dell'autorità inferiore, giustificata.
3.
L'art. 8 cpv. 1 del regolamento dei sussidi del FNS – emanato in applica-
zione dell'art. 7 cpv. 2 della legge federale sulla promozione della ricerca
e dell'innovazione del 7 ottobre 1983 (LPRI, RS 420.1) – prevede che u-
nicamente le persone fisiche che esercitano un'attività di ricerca in Sviz-
zera possono formulare una domanda di sussidio. A norma del cpv. 2 lett.
a di tale articolo, una ricerca è considerata effettuata in Svizzera se il ri-
chiedente – nella misura in cui non sia indipendente – è assunto presso
un'istituzione la cui sede si trova in Svizzera. Nel caso di richiedenti indi-
pendenti è per contro richiesto il domicilio in Svizzera (art. 8 cpv. 2 lett. b
del regolamento dei sussidi). Tenuto conto del principio generale secondo
il quale gli organi di ricerca badano – tra l'altro – alla creazione di valore
aggiunto e all'occupazione in Svizzera (cfr. art. 2 cpv. 2 LPRI), le condi-
zioni poste dal precitato art. 8 cpv. 2 del regolamento dei sussidi non de-
vono essere applicate con eccessivo rigore, nella misura in cui lo scopo
del principio appena menzionato è raggiunto. In concreto, occorre quindi
esaminare se il ricorrente era ancora impiegato presso il Biozentrum
dell'Università di Basilea dopo il 1° gennaio 2010, ovverosia se anche
dopo tale data sussisteva un contratto di lavoro tra le parti. Al riguardo,
occorre ispirarsi alle norme di diritto pubblico emanate dall'Università di
Basilea come anche, a titolo sussidiario, alle disposizioni del Codice delle
obbligazioni afferenti al contratto di lavoro.
3.1. Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze dell'Università di Basilea
con un contratto di diritto pubblico del 16/24 marzo 2006. Tale contratto
era retto dal regolamento del personale dell'Università di Basilea ("Perso-
nalordnung", cfr. infra, consid. 3.3), prevedeva l'entrata in servizio il 6
marzo 2006, era valido fino al 28 febbraio 2007 e poteva essere prolun-
gato fino a sei anni. Secondo le incontestate affermazioni del ricorrente,
esso è stato prolungato fino al 31 dicembre 2009. A partire da tale data il
ricorrente ha continuato a lavorare presso l'Università di Basilea, perce-
pendo però unicamente un rimborso spese sulla base di un accordo con-
cluso – a suo dire – col Prof. B._______.
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3.2. Il lavoro effettivamente svolto dal ricorrente nel 2010 presso il Bio-
zentrum dell'Università di Basilea non pare divergere da quello effettuato
in precedenza, nel periodo in cui il contratto del 6 marzo 2006 era ancora
in vigore. L'unica differenza risiede nella remunerazione della sua attività
professionale. Il contratto del 6 marzo 2006 prevedeva uno stipendio an-
nuo lordo di fr. 74'432.80, versato in tredici mensilità. Dal 2010, invece,
l'Università di Basilea ha rimborsato al ricorrente i costi per i viaggi a Ba-
silea e il canone di locazione per l'appartamento appigionato da quest'ul-
timo, oltre a versargli un'indennità forfettaria ("Verpflegungspauschale") di
fr. 50.– per ogni giorno lavorativo.
3.3. L'Università di Basilea dispone di un proprio regolamento del perso-
nale ("Personalordnung" del 19 febbraio 2009 [ >
Dokumente > Rechtserlasse > Personal > Ordnungen > Personalor-
dnung, consultato il 14 maggio 2012]). A norma del § 5 cpv. 1 di tale rego-
lamento, l'assunzione avviene, di regola, mediante un contratto di diritto
pubblico. A titolo sussidiario sono applicabili le norme del Codice delle
obbligazioni relative al contratto di lavoro (§ 1 cpv. 1 Personalordnung).
Oltre al salario, i dipendenti hanno diritto alla rifusione delle spese da loro
sostenute nell'ambito della loro attività professionale per viaggi, vitto e al-
loggio. I dettagli sono regolati da uno specifico regolamento emanato dal
rettorato dell'Università (§ 38 Personalordnung).
A norma dell'art. 327a cpv. 1 del Codice delle obbligazioni del 30 marzo
1911 (CO, RS 220), il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore tutte
le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro e, se è occupato fuori
del luogo di lavoro, anche le spese di sussistenza. Spese di natura per-
sonale non sono soggette all'obbligo di rimborso delle spese, poiché ser-
vono in primo luogo al lavoratore. Da tale obbligo sono in particolare e-
sclusi i costi per l'abbigliamento e il vitto, come anche quelli per il traspor-
to dal luogo del domicilio al posto di lavoro. I disborsi per vitto e alloggio
sono considerati spese rimborsabili unicamente se il lavoratore è occupa-
to in un luogo che non coincide né con quello dello stabilimento del dato-
re di lavoro né con il domicilio o luogo di residenza del lavoratore (RE-
HBINDER / STÖCKLI, in: Berner Kommentar, 2010, n. 4 e seg. ad art. 327a
CO; WYLER, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 283). Questi principi
sono stati ripresi dal regolamento delle spese ("Spesenreglement") del 4
aprile 2006 adottato dall'Università di Basilea (reperibile all'indirizzo
[ > Dokumente > Rechtserlasse > Personal > Re-
glemente > Spesenreglement, consultato il 14 maggio 2012]). Tale rego-
lamento regola il rimborso delle spese di rappresentanza come anche di
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quelle sostenute dai dipendenti dell'Università di Basilea nell'ambito di
viaggi professionali (§ 1 cpv. 1 Spesenreglement). Nel dettaglio, il rego-
lamento esclude espressamente il rimborso delle spese di viaggio tra il
domicilio del dipendente e il luogo di lavoro, fatti salvi eventuali accordi
speciali (§ 4 cpv. 2 Spesenreglement). Per i pasti consumati fuori dal luo-
go di lavoro per motivi professionali ("auswertige Verpflegung"), è stato
fissato un limite massimo di fr. 30.– per ogni pasto. In caso di assenze
che si protraggono su più giorni, l'importo massimo riconosciuto a titolo di
rimborso spese è di fr. 50.– il giorno. I costi per pernottamenti in albergo
vengono rifusi se necessari nell'ambito professionale (§ 10 Spesenregle-
ment).
3.4. Nell'evenienza, è fuor di dubbio che – anche nel 2010 – il ricorrente
svolgesse la sua attività professionale a Basilea, e ciò a prescindere dalla
sua contemporanea assunzione presso un istituto di ricerca in Francia.
Non emerge infatti dal fascicolo processuale che – per quanto attiene al
lavoro svolto in Svizzera – il ricorrente sia stato alle dipendenze dell'… di
…, essendosi quest'ultimo limitato ad acconsentirvi (cfr. attestazione del 6
aprile 2011 del Prof. C._______, allegato n. 4 al ricorso del 15 aprile
2011), senza che si possa ravvisare un suo ulteriore coinvolgimento.
Ciononostante, a partire dal 2010, l'Università di Basilea rimborsava al ri-
corrente i costi effettivi per le trasferte da … e il canone di locazione per
un appartamento a Basilea, oltre a un'indennità forfettaria di fr. 50.– il
giorno per il vitto. Come si è visto, esborsi di questo genere sono di natu-
ra personale e sfuggono quindi, di principio, a un rimborso da parte del
datore di lavoro. Un'unica eccezione al principio appena enunciato sussi-
ste allorquando – come si è detto – tali spese sono state sostenute dal
lavoratore fuori del posto di lavoro, rispettivamente del suo domicilio. Ciò
non è tuttavia il caso, coincidendo il luogo di lavoro – Basilea – con la lo-
calità dove le spese oggetto di rifusione da parte dell'Università di Basilea
sono incorse. Gli importi versati dall'Università di Basilea al ricorrente a
partire dal 1° gennaio 2010 non possono pertanto essere qualificati quali
spese a norma dell'art. 327a cpv. 1 CO e devono così essere considerati
come una forma dissimulata di salario. Aggiungasi, infine, che le indenni-
tà periodiche per gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio a
quello di lavoro abituale e per i pasti presi a domicilio o sul luogo di lavoro
abituali rientrano di norma nel salario determinante ai fini dell'AVS (art. 9
cpv. 2 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vec-
chiaia e per i superstiti [OAVS, RS 831.101]). Se ne conclude che un con-
tratto di lavoro ha continuato a esistere tra il ricorrente e l'Università di
Basilea anche dopo il 1° gennaio 2010, con l'unica differenza che il sala-
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rio, seppur ridotto, è stato versato nella forma dissimulata di un "rimborso
spese". Tale contratto di lavoro è stato in vigore almeno fino al mese di ot-
tobre 2010, quando, secondo i documenti forniti dal ricorrente, l'Università
di Basilea ha allestito l'ultima "Spesenabrechnung".
4.
Contrariamente a quanto preteso dall'autorità inferiore, la condizione
dell'impiego presso un'istituzione con sede in Svizzera prevista dall'art. 8
cpv. 2 lett. a del regolamento dei sussidi del FNS era quindi adempiuta al
momento in cui la seconda tranche del sussidio è stata versata al ricor-
rente. Un'eventuale pretesa di rimborso nei confronti del ricorrente appare
quindi sprovvista di fondamento. Al riguardo occorre tenere conto anche
della circostanza che al momento della presumibile fine del contratto di
lavoro tra il ricorrente e l'Università di Basilea, ovverosia nel mese di otto-
bre 2010, l'integralità della seconda tranche del sussidio erogato dal FNS
era già stata utilizzata (cfr. allegato 9 al ricorso del 15 aprile 2011, con il
quale l'autorità inferiore, nella sua risposta del 15 luglio 2011, non si è
confrontata).
5.
Nei suoi memoriali – in particolare nelle sue osservazioni del 30 aprile
2012 – l'autorità inferiore sostiene inoltre che il ricorrente avrebbe violato
il dovere di informare e che l'applicazione del principio money follows re-
searcher non sarebbe applicabile in assenza di una richiesta dettagliata e
motivata. Essa rileva infine di avere acconsentito al ricorrente di trasferire
l'apparecchiatura in Francia, evitandogli così di dover rifondere il valore
della medesima. Tali argomentazioni sono ininfluenti ai fini del giudizio e
non sono di conforto per l'autorità inferiore, essendo rimaste adempiute
nell'evenienza – come si è visto – le condizioni per l'erogazione di un
sussidio in Svizzera. Ciononostante giova chinarsi – a mero titolo abbon-
danziale – sugli argomenti sollevati dal FNS, nella misura in cui essi non
siano già stati oggetto di disamina nei considerandi precedenti.
5.1. A mente dell'autorità inferiore, il ricorrente avrebbe violato il dovere di
informare previsto dall'art. 38 cpv. 1 del regolamento dei sussidi. Tale ra-
gionamento non può essere condiviso, essendo – come si è visto – la
condizione dell'impiego presso un'istituzione con sede in Svizzera adem-
piuta al momento topico. Non vi è quindi stato un cambiamento suscettibi-
le di modificare o influenzare il diritto al sussidio (cfr. art. 38 cpv. 1 del re-
golamento dei sussidi). Per tale ragione, il ricorrente non ha violato l'ob-
bligo di informare. Del resto, il regolamento dei sussidi non prevede la
sanzione della restituzione del sussidio percepito in caso di – ipotetica –
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Pagina 9
semplice violazione dell'obbligo di informare e l'art. 11 cpv. 1 LPRI per-
mette tale conseguenza solo in caso di preventiva diffida. Tale condizione
non è però, nell'evenienza, manifestamente adempiuta.
5.2. L'autorità inferiore sostiene che, in mancanza di una richiesta detta-
gliata e giustificata presentata tempestivamente dal richiedente, il princi-
pio money follows researcher – previsto dall'art. 6.2 del regolamento ge-
nerale d'esecuzione relativo al regolamento dei sussidi del 17 giugno
2008
glement_f.pdf>, consultato il 14 maggio 2012) – non possa, in concreto,
essere applicato. L'osservazione non è pertinente. Il menzionato articolo
presuppone infatti che il progetto, rispettivamente in finanziamento, venga
proseguito all'estero (cpv. 3 e 5). Contrariamente a quanto sembra pre-
tendere l'autorità inferiore (cfr. osservazioni del 30 aprile 2012, pag. 3), il
progetto ha però continuato a essere svolto in Svizzera, ove il sussidio è
anche stato utilizzato. Non è quindi dato di capire in quale modo l'argo-
mentazione proposta dall'autorità inferiore possa giustificare la decisione
impugnata.
5.3. Il Fondo nazionale svizzero osserva infine che "avrebbe potuto esige-
re il rimborso di una somma equivalente al valore dell'apparecchiatura
acquistata, dedotto l'ammortamento (90% del valore a nuovo)". Avendovi
rinunciato, esso avrebbe evitato di confrontare il ricorrente "a una situa-
zione molto delicata" (osservazioni del 30 aprile 2012, pag. 3). Anche
questo argomento cade nel vuoto. L'art. 42 cpv. 3 del regolamento dei
sussidi prevede infatti un obbligo di restituzione unicamente qualora il
materiale in questione – dopo la conclusione dell'attività di ricerca finan-
ziata dal FNS – non venga più utilizzato a scopi scientifici nel luogo per il
quale era destinato (lett. a) oppure qualora esso venga alienato a terzi
(lett. b). In concreto, non è dato di sapere se una di tali condizioni era a-
dempiuta al momento dell'emanazione della decisione impugnata, essen-
dosi limitato il ricorrente a chiedere, nella sua e-mail del 14 ottobre 2010,
"the permission to continue using the equipement purchased with the
funding of the Grant in … after the Grant termination. The Biozentrum has
established that this equipment is not useful for scientists working at the
Institute". Del resto, l'autorizzazione a trasferire l'equipaggiamento all'e-
stero a titolo gratuito è passata in giudicato.
6.
La decisione impugnata va quindi annullata nella misura in cui essa im-
pone al ricorrente l'obbligo di restituire il sussidio percepito. Le osserva-
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Pagina 10
zioni del 30 aprile 2012 dell'autorità inferiore e il relativo allegato vanno
trasmessi al ricorrente per conoscenza.
7.
Nessuna spesa processuale è posta a carico dell'autorità inferiore soc-
combente (art. 63 cpv. 2 PA). Al ricorrente va quindi restituito l'anticipo
spese da lui versato. Quest'ultimo, seppur vincente, non ha diritto all'as-
segnazione di ripetibili poiché non patrocinato (cfr. art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1
del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 (TS-TAF, RS
173.320.2).
8.
Circa i rimedi esperibili contro l'odierno giudizio, è dato il ricorso in mate-
ria di diritto pubblico al Tribunale federale. La revoca di un sussidio pre-
cedentemente accordato non soggiace infatti all'eccezione di cui all'art.
83 lett. k della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS
173.110; cfr. HÄBERLI, in: NIGGLI / UEBERSAX / WIPRÄCHTIGER, Bundesge-
richtsgesetz, 2a ed., Basilea 2011, n. 205 ad art. 83).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale ordina:
Le osservazioni dell'autorità inferiore del 30 aprile 2012 e il relativo alle-
gato sono trasmessi per conoscenza al ricorrente.
e pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata nella misura in
cui impone al ricorrente l'obbligo di restituzione del sussidio di ricerca da
lui percepito.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 1'500.– è resti-
tuito al ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
3.
Non assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
B-2292/2011
Pagina 11
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: osservazioni dell'autorità inferiore
del 30 aprile 2012, formulario per il rimborso)
– autorità inferiore (atto giudiziario; rif. 3100AO_122000)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 24 maggio 2012