Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale federale Causa {T 7} B 23/00 Sentenza del 1° ottobre 2002 IIIa Camera Composizione Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Lustenberger; Schäuble, cancelliere Parti R.________, ricorrente, contro Fondazione di previdenza del personale della Federazione svizzera X.________, 8036 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Carlo Maccanetti, Via Gallinazza 6, 6601 Locarno Istanza precedente Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano (Giudizio del 19 gennaio 2000) Fatti: A. Con giudizio del 12 luglio 1996, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino accoglieva parzialmente la petizione proposta da R.________, sindacalista presso la Federazione svizzera X.________ a far tempo dal 1982, con funzione di segretario regionale per il Ticino, condannando la convenuta Fondazione di previdenza del personale della Federazione medesima a versare all'interessato, con effetto dal 1° luglio 1994, le prestazioni di invaliditŕ spettantigli giusta gli statuti nella sua qualitŕ di dipendente non rieletto senza colpa. Adita dalla Fondazione di previdenza, per sentenza del 9 luglio 1998 questa Corte ne accoglieva il ricorso di diritto amministrativo e rinviava gli atti all'autoritŕ giudiziaria cantonale per procedere a ulteriori accertamenti sul punto dell'esistenza di un'eventuale responsabilitŕ dell'assicurato suscettibile di legittimare la Federazione a non rinnovare il rapporto di lavoro e pronunciarsi in seguito di nuovo sul diritto alle chieste prestazioni di invaliditŕ. B. Statuendo su rinvio il 19 gennaio 2000, i giudici cantonali hanno respinto la petizione, ritenendo che sulla base delle risultanze emerse dall'istruttoria complementare R.________ poteva essere considerato come corresponsabile della non rielezione, in quanto aveva deliberatamente contravvenuto a direttive impartitegli dal Comitato centrale della Federazione. C. R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte chiedendo la condanna della Fondazione di previdenza del personale della Federazione al versamento delle prestazioni di invaliditŕ riconosciutegli mediante l'originario giudizio cantonale del 12 luglio 1996. Mentre la Fondazione di previdenza, tramite l'avv. Carlo Maccanetti, postula la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi. Diritto: 1. Come giŕ esposto nella precedente sentenza di questa Corte del 9 luglio 1998, la lite verte sul tema del diritto di R.________ a una rendita di invaliditŕ ai sensi dell'art. 8 cpv. 4 del regolamento della Fondazione di previdenza opponente, secondo cui se un assicurato lascia la cassa poiché, senza esserne responsabile, non č stato rieletto dalle autoritŕ competenti della Federazione, ha diritto a una rendita di invaliditŕ dopo almeno sei anni di servizio. 2. Nell'ambito del complemento di istruttoria promosso in seguito alla citata sentenza di rinvio di questa Corte, i giudici cantonali hanno in sostanza potuto accertare che il 14 gennaio 1994 il segretariato centrale della Federazione, in seguito alla pubblicazione dello stesso giorno, su una rivista della Federazione, di un articolo del ricorrente assai critico nei confronti della ditta Y.________ nel quale egli invitava i dipendenti a partecipare a un'assemblea che si sarebbe tenuta in febbraio, aveva intimato telefonicamente a R.________ di astenersi da qualsiasi ulteriore pubblicazione. Tali direttive venivano in seguito confermate dal segretario centrale della Federazione con scritto del 17 gennaio e fax del 20 gennaio 1994, nel quale si diffidava esplicitamente l'interessato pure dall'effettuare ulteriori inviti. Ciň nonostante, il giorno seguente, 21 gennaio, il ricorrente distribuiva una circolare ai dipendenti della Y.________ in cui nuovamente criticava con termini severi la loro ditta datrice di lavoro, ribadendo l'invito a presenziare alla nota assemblea. Secondo i primi giudici la distribuzione di questa circolare, contenente segnatamente un ulteriore invito a partecipare all'assemblea del febbraio, costituiva, alla luce delle circostanze concrete, una trasgressione delle chiare istruzioni impartite al ricorrente il giorno precedente e ribadenti i divieti e le limitazioni giŕ espresse dal datore di lavoro il 14 gennaio oralmente e il 17 gennaio per iscritto. In simili condizioni, l'interessato non poteva sostenere, sempre a mente dei primi giudici, di essere privo di responsabilitŕ in relazione alla mancata rielezione. Orbene, questa Corte non vede nessuna ragione per scostarsi da questa opinione, atteso che con il suo comportamento l'interessato ha in modo evidente contravvenuto al disposto dell'art. 321d cpv. 2 CO, il quale impone ad ogni lavoratore di osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date. Con il ricorso di diritto amministrativo R.________ non fa valere elementi di giudizio idonei a sovvertire le considerazioni della precedente istanza. 3. Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato č meritevole di tutela. 4. Alla Fondazione di previdenza intimata non spettano ripetibili, nessuna indennitŕ essendo di regola assegnata alle autoritŕ vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7, 117 V 349 consid. 8). Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 1. Il ricorso di diritto amministrativo č respinto. 2. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano indennitŕ di parte. 3. La presente sentenza sarŕ intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Lucerna, 1° ottobre 2002 In nome del Tribunale federale delle assicurazioni Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: