Corte II
B-2313/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 0 g e n n a i o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Hans-Jacob Heitz, Frank Seethaler;
Cancelliere Daniele Cattaneo.
A. _______
patrocinata dall'avv. Michele Rossi, via Ferruccio Pelli 2,
6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Commissione federale delle case da gioco, Eiger-
platz 1, 3003 Berna,
autorità inferiore.
videosorveglianza del conteggio / sanzione.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2313/2006
Fatti:
A.
Il 1o marzo 2005 la Commissione federale delle case da gioco (in se-
guito: CFCG, Commissione, autorità inferiore) ha effettuato un'ispezio-
ne presso la A._______ (in seguito: la ricorrente, A._______ ). Durante
l'ispezione è stato accertato che la procedura di conteggio, ovvero i
soldi contati e gli importi trascritti in contabilità, non poteva essere
completamente verificata per mezzo della videosorveglianza.
La CFCG invitò quindi la A._______ a voler porre rimedio alla situazio-
ne in modo da conformarsi alle disposizioni legali in materia, con parti-
colare riferimento all'Ordinanza del Dipartimento federale giustizia e
polizia sui sistemi di sorveglianza e sul gioco d'azzardo, assegnando a
questo scopo, con lo scritto del 21 marzo 2005 un termine fino all'11
aprile 2005 per confermare l'adozione delle misure necessarie al ripri-
stino dell'ordine legale.
In data 11 aprile 2005 la A._______ contesta per iscritto la critica
mossagli dalla CFCG in quanto, a suo dire, detta ordinanza non preve-
de che anche il risultato del conteggio sia riconoscibile tramite le ripre-
se video. La A._______ fa inoltre rilevare che in precedenza non furo-
no mai sollevate delle critiche al sistema di sorveglianza e che l'appa-
recchio per le operazioni di conteggio è pur sempre di una tecnologia
molto avanzata.
Nello scritto del 25 aprile 2005 la CFCG insiste sulla sua richiesta di
veder ripristinata la situazione in conformità alle disposizioni legali e
fissa alla A._______ un nuovo termine fino al 9 maggio 2005 per rime-
diarvi.
B.
Il 30 agosto 2005 durante una nuova ispezione, la CFCG constatò che
il display della seconda macchina contasoldi, quella che conta gli euro,
non era ripreso dalle videocamere e che nessun altro sistema permet-
teva la verifica che il risultato del conteggio della macchina venisse ri-
preso correttamente in contabilità.
C.
In data 22 settembre 2005 la CFCG intimò quindi alla A._______ di
conformarsi immediatamente alle prescrizioni legali e di fornire la pro-
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va attraverso l'invio di immagini su cd relative al giorno 25 settembre
2005.
D.
Il 13 ottobre 2005, un funzionario della CFCG, durante una visita pres-
so la A._______, constatò di nuovo che il conteggio degli euro non era
regolare. Dopo aver visionato tutte le immagini che finalmente giunse-
ro alla CFCG, questa accertò due problematiche: a) il trasporto delle
banconote dal tavolo alla macchina che conta gli euro non era comple-
tamente ripreso dalla videosorveglianza e b) il risultato del conteggio
degli euro non era verificabile attraverso le telecamere.
Il 24 ottobre 2005 la CFCG diffidò quindi la A._______ a volersi mette-
re in regola entro una settimana con l'annuncio di un'ulteriore ispezio-
ne e la comminatoria che la A._______ avrebbe dovuto assumersi le
spese e che in caso di ulteriore irregolarità sarebbe stato vietato l'uso
degli euro.
Il 31 ottobre 2005 la A._______ comunicò alla CFCG di aver provvedu-
to a spostare l'apparecchio per la conta degli euro a fianco del tavolo
dove si separano le banconote.
L'11 novembre 2005 la CFCG effettuò l'ispezione annunciata durante
la quale fu possibile verificare quanto affermato nello scritto del 31 ot-
tobre 2005 e che il problema della leggibilità dell'apparecchio per la
conta degli euro era risolto.
Tra il 17 novembre 2005 ed il 30 novembre 2005 vi fu di nuovo uno
scambio di immagini trasmesse alla CFCG su cd. Queste immagini tut-
tavia, secondo la CFCG, non permettevano di controllare le procedure
di conteggio e di confrontarle con le cifre contabili relative ai risultati
dei tavoli da gioco. Fino al 9 gennaio 2006 vi fu un ripetuto invio di
supporti informatici con le registrazioni richieste dalla CFCG. Solo a
questo punto, benché fosse stato possibile confrontare le cifre riprese
a video con le cifre dei conteggi ufficiali, la verifica, secondo la CFCG,
era comunque incompleta, poiché le cifre sul display della macchina
contasoldi euro erano illeggibili. Per il giorno 6 novembre 2005 ed an-
che per altri giorni sarebbero inoltre mancati dei minuti di registrazio-
ne.
Durante l'ispezione del 27 giugno 2006 non sono stati rilevati problemi
particolari.
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E.
Nell'ambito della procedura amministrativa, con lo scritto 11 agosto
2006, proponendosi di applicare alla A._______ una sanzione, la
CFCG accorda alla A._______ un termine per proporre sue eventuali
osservazioni.
F.
Con le osservazioni del 25 settembre 2006 la ricorrente sostiene che
essa ha dato seguito alle richieste della CFCG, nonostante avrebbe
disposto di un sistema altrettanto valido che garantisse un altissimo li-
vello di sicurezza. Essa sostiene inoltre che l'installazione ha subito ri-
tardi a seguito di problemi tecnici; che il problema inizialmente
sollevato si riferirebbe unicamente ai franchi svizzeri e non agli euro e
che comunque il problema sarebbe stato risolto in meno di una setti-
mana ed in ogni caso entro il termine del 25 ottobre 2005.
G.
Con la decisione del 25 ottobre 2006 la CFCG ha condannato la
A._______ al pagamento di Fr. 743'000 quale sanzione oltre che Fr.
5'250 per le spese dell'ispezione speciale e dei solleciti successivi e
Fr. 6'175 per spese di decisione e di stesura. L'autorità inferiore sostie-
ne in sostanza che l'osservazione a video del conteggio non si limita
alla mera ripresa di banconote su un tavolo, bensì comprende tutto un
processo. In particolare deve coprire il risultato dei tavoli da quando la
banconota passa di mano tra il cliente e il croupier a quando essa vie-
ne registrata in contabilità. La copertura video è uno strumento indi-
pendente di sorveglianza che non può essere rimpiazzato a discrezio-
ne della casa da gioco con degli scontrini stampati da un apparecchio
e che possono poi essere corretti manualmente. Al momento nulla sa-
rebbe altrettanto valido alla video sorveglianza.
H.
Con ricorso del 24 novembre 2006 la A._______ è insorta contro tale
decisione, postulandone l'annullamento, con protesta di tasse, spese e
ripetibili. La ricorrente sostiene di aver avuto fino all'ottobre 2005 la
consapevolezza che la videosorveglianza si estendesse solo al con-
teggio dei franchi e non anche a quello degli euro; essa fa altresì rile-
vare che gli euro rappresenterebbero solo una minima parte dell'incas-
so e che comunque la questione della videosorveglianza sarebbe sta-
ta risolta in meno di una settimana con lo spostamento di alcuni metri
della macchina contasoldi.
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La ricorrente sostiene inoltre che la fattispecie contestatagli non confi-
gurerebbe alcuna violazione dell'ordinanza. In particolare essa è del
parere che l'ordinanza prevedrebbe che debba essere riconoscibile
unicamente il valore del denaro. Non sarebbe invece prescritto di de-
terminare con esattezza per mezzo della videosorveglianza il risultato
numerico del conteggio.
Essa ritiene che la misura adottata dalla CFCG avrebbe un'evidente
connotazione penale e repressiva e non già come misura amministrati-
va volta a ristabilire lo stato di legalità della videosorveglianza. Tale mi-
sura dovrebbe pertanto garantire al destinatario tutti i diritti di natura
materiale e procedurale del diritto penale, in primis il principio nulla
poena sine lege oltre che tenere conto della colpa dell'autore.
La ricorrente contesta di aver commesso a proprio vantaggio un'infra-
zione alla concessione o ad una decisione passata in giudicato. A suo
dire è necessario che i correttivi messi in atto modifichino sostanzial-
mente le procedure nel loro complesso. Il vantaggio dovrebbe inoltre
comunque essere di natura pecuniaria. A mente della ricorrente il cal-
colo del vantaggio sarebbe inoltre quantificabile e corrisponderebbe al
prezzo per l'acquisto dell'interfaccia equivalente a Fr. 1'940.35 a cui
andrebbero aggiunti Fr. 1'300 per 13 ore di lavoro a Fr. 100 l'ora. Per la
soluzione del problema euro consistente nello spostamento della mac-
china di alcuni metri andrebbero considerate ancora 4 ore di lavoro per
un valore di Fr. 400. Sarebbe pertanto scorretto applicare quale base
di calcolo una percentuale del guadagno ottenuto mediante l'infrazio-
ne.
Data infine la natura penale della sanzione inflitta alla ricorrente, biso-
gna tenero conto della colpa, del principio della proporzionalità e
dell'uguaglianza giuridica.
I.
L'11 gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale comunica alle
parti di aver ripreso a partire dal 1o gennaio 2007 la procedura intro-
dotta presso la Commissione federale di ricorso della case da gioco.
Con scritto del 25 gennaio 2007 invita la CFCG ad inoltrare le proprie
osservazioni al ricorso. Con le osservazioni del 1o marzo 2007 la
CFCG si riconferma nelle allegazioni e motivazioni della decisione del
25 ottobre 2006.
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J.
In data 7 marzo 2007 viene comunicata la conclusione dello scambio
degli scritti, fatte salve ulteriori misure istruttorie necessarie.
K.
Nella sua presa di posizione del 16 aprile 2007 ai quesiti sottopostogli
con scritto del 20 marzo 2007, l'autorità inferiore ribadisce in sostanza
che il problema di fondo della videosorveglianza presso la ricorrente
era tale che non era stato affrontato nel suo insieme. Pur essendosi
espressa a suo tempo positivamente sulle qualità dell'apparecchio in
dotazione presso la ricorrente, il sistema con la stampa del risultato in
forma cartacea non era da solo atto a garantire la completezza del
controllo del flusso di denaro. Il problema riscontrato durante l'ispezio-
ne del 1o marzo 2005 dipendeva dal fatto che i funzionari della CFCG
avevano constatato che gli addetti al conteggio, spostandosi dal tavolo
alla macchina contasoldi, s'inserivano con il loro corpo tra la telecame-
ra ed i soldi, così da impedirne la ripresa video. Essa precisa che onde
poter controllare il conteggio del denaro, è indispensabile che il risulta-
to registrato in contabilità possa essere verificato: ciò implica che que-
sto risultato non può essere il prodotto del solo lavoro di impiegati ad-
detti al conteggio, ma deve essere ripreso anche da un mezzo indipen-
dente da questi in virtù del principio dei quattro occhi.
Nella sua presa di posizione del 15 maggio 2007 alle risposte della
CFCG ai quesiti, la ricorrente ribadisce che il sistema in uso alla
A._______ garantiva un massimo grado di sicurezza. L'aspetto, conte-
stato, che gli addetti al conteggio dei soldi si inserivano con il loro cor-
po tra la telecamera ed i soldi, non sarebbe mai stato sollevato in pre-
cedenza, così come nuovo sarebbe pure l'aspetto che la macchina
contasoldi sarebbe insufficiente a garantire l'indipendenza degli addet-
ti al conteggio. Per la ricorrente il principio dei quattro occhi sarebbe ri-
spettato nella misura in cui il conteggio viene svolto da due collabora-
tori coinvolti fisicamente e non che il conteggio sia controllabile a vi-
deo. Il principio dei quattro occhi non avrebbe pertanto nulla a che ve-
dere con la videosorveglianza.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
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Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla pro-
cedura amministrativa (PA, RS 172.021) (cfr. art. 31 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
Secondo l'art. 33 litt. f LTAF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni
delle commissioni federali. Inoltre il Tribunale amministrativo federale
giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commis-
sioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei di-
partimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF. Il giudizio si
svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ri-
corrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48
litt. c PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi contro la decisio-
ne. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. L'anticipo
delle spese processuali è stato versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
PA). Gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
La ricorrente contesta le censure mossegli dalla CFCG, in quanto la
fattispecie oggetto della decisione impugnata, non configurerebbe al-
cuna violazione delle disposizioni in materia di videosorveglianza;
essa sostiene inoltre di non aver avuto alcun vantaggio ai sensi
dell'art. 51 della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’az-
zardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG, RS
935.52). Quand'anche vi fosse stato un vantaggio, questo si potrebbe
in ogni caso quantificare.
Sarà pertanto oggetto dei considerandi che seguono l'esame della
portata della violazione delle norme esecutive e della concessione e
l'eventuale vantaggio conseguito tale da giustificare la sanzione inflitta
alla ricorrente.
3.
La LCG disciplina il gioco d'azzardo con possibilità di vincita in denaro
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o di altri vantaggi pecuniari, nonché il rilascio di concessioni, la gestio-
ne e l'imposizione fiscale delle case da gioco con lo scopo preciso di
garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi; impedire la cri-
minalità e il riciclaggio di denaro nelle case da gioco o tramite le stes-
se e prevenire le conseguenze socialmente nocive del gioco (art. 1 e 2
LCG). La legge assegna alla CFCG il particolare compito di vigilare
sulla gestione e sull'esercizio dei giochi; sul rispetto degli obblighi im-
posti dalla LCG e sull'attuazione della concezione di sicurezza e della
concezione sociale (art. 48 cpv. 2 LCG).
La concessionaria da parte sua è tenuta in particolare a rispettare le
disposizioni legali con coscienza e assoluta imparzialità, nonché gli
obblighi, le condizioni e gli oneri stabiliti dall'atto di concessione. Essa
deve osservare le decisioni, la comunicazioni, le istruzioni e le prescri-
zioni della CFCG; deve gestire la casa da gioco con la dovuta diligen-
za, integrità, professionalità e con il necessario senso di responsabili-
tà; deve garantire una gestione dei giochi di qualità, tenendo conto
delle nuove conoscenze relative alla gestione di case da gioco e
dell'evoluzione tecnica in questo settore. La concessionaria deve assi-
curarsi di adempiere le condizioni legali della concessione durante tut-
to il periodo della sua validità, servendosi delle misure appropriate (cfr.
art. 13 e 14 LCG).
Come risulta dal punto 1.1 della concessione di sito e di gestione di
tipo B n°_______ (in seguito: concessione) oltre gli obblighi espressa-
mente menzionati nella concessione che il concessionario è tenuto a
rispettare, è menzionato l'insieme delle disposizioni legali applicabili.
Ne segue che la violazione delle disposizioni legali costituisce anche
una violazione della concessione. In particolare in caso di violazioni
della LCG o di altre irregolarità, la CFCG prende le misure necessarie
al ripristino dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità (art.
50 cpv. 1 LCG). Se il titolare della concessione ha commesso a proprio
vantaggio un'infrazione alla concessione o a una decisione passata in
giudicato, la CFCG pronuncia una sanzione ai sensi dell'art. 51 cpv. 1
LCG.
4.
In virtù dell'art. 48 LCG, la CFCG assicura la sorveglianza della case
da gioco e veglia affinché le disposizioni legali che concretizzano gli
scopi della LCG siano rispettate, in particolare vigila sull'attuazione
della concezione di sicurezza (art. 48 cpv. 2 litt. C LCG). Per l'adempi-
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mento dei suoi compiti la Commissione può esigere dalle case da gio-
co le informazioni ed i documenti di cui ha bisogno (art. 48 cpv. 3 litt. a
LCG).
L'importanza dei concetti di sicurezza e sorveglianza emergono già
dal Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sul
gioco d'azzardo e sulle case da gioco del 26 febbraio 1997 (FF 1997
III 129 no 97.018 [in seguito: Messaggio LCG]). Questi si basano sul
presupposto che per lo Stato sia più promettente ed economico dele-
gare la funzione di controllo e di sorveglianza completamente
all'azienda della casa da gioco, anziché procedere essa stessa, in
loco, al controllo dell'esercizio dei giochi e delle transazioni finanziarie
ad essi connesse. Pertanto le autorità di concessione e di vigilanza
sono tenute tra le altre cose, ad esercitare una severa verifica dei pre-
supposti necessari per l'ottenimento della concessione; a verificare la
concessione nel corso della sua validità, per quanto concerne l'eserci-
zio dei giochi e il riciclaggio di denaro sporco; a valutare costantemen-
te la qualità e l'efficienza dei sistemi di controllo interno alla casa da
gioco. Una sorveglianza in loco deve comunque avvenire saltuaria-
mente, a titolo di sondaggio. L'interesse principale deve però consiste-
re nell'esame delle misure di controllo e sorveglianza interne alla casa
da gioco, delle quali sono responsabili gli organi e la direzione della
casa da gioco stessa. Ove si rivelino debolezze o carenze, vengono a
mancare le premesse per la concessione, la quale, in tal caso deve
essere revocata, sospesa o limitata. Sulla scorta di quanto sopra, la
case da gioco si adopereranno affinché il sistema interno di controllo e
sorveglianza si mantenga costantemente sul livello elevato preteso
dalle autorità legislative ed esecutive. Quanto più diretto è invece il
controllo di polizia esercitato dallo Stato stesso, tanto maggiore è an-
che la responsabilità diretta di quest'ultimo per la direzione corretta dei
giochi e della gestione; è questa, una responsabilità che, in ragione
dei mezzi esigui di partenza, lo Stato non potrebbe comunque debita-
mente assumersi (cfr. per tutto Messaggio LCG, pag. 147).
4.1 Fondandosi sull'art. 58 LCG, il Consiglio federale ha emanato le
disposizioni di esecuzioni tra l'altro anche in punto alla sorveglianza,
adottando l'Ordinanza sul gioco d'azzardo e le case da gioco del 24
settembre 2004 (Ordinanza sulle case da gioco, OCG, RS 935.521).
L'art. 30 OCG stabilisce che la casa da gioco è dotata di un sistema di
videosorveglianza.
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4.2 Un'applicazione delle disposizioni sulla realizzazione della conce-
zione della sicurezza adeguata alle costanti evoluzioni tecniche ha im-
posto che il Consiglio federale potesse aggiornare rapidamente le esi-
genze a livello di ordinanza. Alla luce della situazione al momento del-
la promulgazione della LCG, anche un disciplinamento esaustivo a li-
vello di legge delle misure previste appariva poco plausibile, non da ul-
timo a causa della scarsa esperienza della Svizzera in questo settore.
Il Consiglio federale si era quindi riservato di opportunamente fissare
le premesse a livello di ordinanza e, se necessario, adeguarle alla co-
noscenze più recenti (cfr. Messaggio LCG, pag. 147).
4.3 Infatti, giusta l'art. 30 cpv. 7 OCG, al Dipartimento è delegata la
competenza per emanare altre disposizioni sulle esigenze relative al
sistema di videosorveglianza ed al suo esercizio. L'art. 3 dell'Ordinan-
za del DFGP del 24 settembre 2004 sui sistemi di sorveglianza e sul
gioco d’azzardo (Ordinanza sul gioco d'azzardo, OGAz, RS
935.521.21), stabilisce che i locali devono essere sorvegliati ininterrot-
tamente ventiquattro ore su ventiquattro mediante un sistema di video-
sorveglianza, in particolare: l'area d'accesso alla casa da gioco, le sale
da gioco, le casse, i locali in cui sono custoditi, depositati, trasportati o
contati denaro, gettoni o strumenti di gioco, i luoghi in cui sono collo-
cati il sistema elettronico di conteggio e di controllo (SECC) e il siste-
ma di jackpot (sistema di controllo del jackpot). L'art. 5 OGAz prevede
specificatamente che il sistema di videosorveglianza riprenda il con-
teggio dei gettoni e del denaro, incluso quello delle mance, il ritiro del
denaro dai giochi da tavolo e dagli apparecchi automatici per i giochi
d'azzardo, il flusso di denaro e di gettoni tra gli apparecchi automatici
per i giochi d'azzardo, i singoli tavoli da gioco, i contenitori per le man-
ce («tronc»), le casse e la cassaforte. Per tali attività il valore del dena-
ro e dei gettoni deve essere riconoscibile. Nessuna differenza è fatta
tra conteggio dei franchi e conteggio degli euro.
4.4 Dalle ispezioni condotte presso la A._______, la CFCG ha rilevato
che le disposizioni in materia di videosorveglianza del conteggio del
denaro non erano rispettate. Durante l'ispezione del 1o marzo 2005, la
CFCG constatò che la procedura di conteggio che avveniva nell'appo-
sito locale non soddisfava le esigenze poste dall'art. 5 OGAz; ovvero i
soldi contati e gli importi trascritti in contabilità durante il conteggio
non potevano essere verificati con la videosorveglianza. Durante
l'ispezione del 30 agosto 2005 la CFCG, non avendo mai avuto confer-
ma da parte della A._______ che il conteggio del denaro fosse risolto,
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verificò nuovamente le procedure di conteggio. Di nuovo fu constatato
che il conteggio non era verificabile sistematicamente dalla videosor-
veglianza in quanto gli importi potevano essere letti sul desplay della
macchina contasoldi euro solo quando la videocamera veniva messa a
fuoco volontariamente per un controllo particolare. Il 13 ottobre 2005
durante una verifica estranea alla presente vertenza, un funzionario
della CFCG constatò che il conteggio degli euro continuava a non es-
sere conforme alle disposizioni. Il 25 ottobre la CFCG diffidò quindi la
A._______ a volersi conformare alle disposizioni legali con l'annuncio
che avrebbe proceduto ad un'ispezione speciale a spese della
A._______. In caso di irregolarità sarebbe stato proibito l'uso degli
euro. Il 31 ottobre 2005 la A._______ scrisse alla CFCG di aver prov-
veduto a spostare l'apparecchio per la conta degli euro a fianco del ta-
volo dove si separano le banconote. L'11 novembre 2005 la CFCG ef-
fettuò l'ispezione speciale nel contesto della quale fu richiesta la docu-
mentazione relativa ai giorni 5, 6, 7, 8 9 novembre 2005. Dopo lunghe
ingiustificate peripezie la CFCG riuscì il 29 e 30 novembre 2005 ad
entrare in possesso del materiale richiesto. Queste immagini non per-
mettevano di confrontare il conteggio del 6 novembre con le cifre con-
tabili mentre le immagini degli altri giorni erano frammentarie. Per fini-
re solo in data 9 gennaio 2006 la CFCG ricevette le immagini richieste.
Le registrazioni presentavano ancora delle lacune. Durante l'ispezione
del 27 giugno 2006 i funzionari hanno verificato la possibilità di con-
fronto tra le cifre video e quelle registrate in contabilità. Questa verifica
non ha rilevato "problemi particolari".
4.5 In merito alle contestazioni mossegli dalla CFCG, la ricorrente evi-
denzia innanzitutto che nell'ambito dei controlli precedenti l'ispezione
del marzo 2005, ovvero quella del 7 ottobre 2002, 29 aprile 2003, 8 ot-
tobre 2003, 4 maggio 2004 e 26 luglio 2004 non furono mai state for-
mulate contestazioni alla A._______ in punto al sistema di videosorve-
glianza, contestando quindi anche una presunta nuova interpretazione
dell'OGAz da parte della CFCG.
A questo riguardo va osservato che le predette ispezioni a cui fa riferi-
mento il ricorrente (7 ottobre 2002, 29 aprile 2003, 8 ottobre 2003, 4
maggio 2004 e 26 luglio 2004) si sono svolte tutte nel periodo prece-
dente l'entrata in vigore delle modifiche della OGAz avvenuta il 1o no-
vembre 2004. Rispetto alla vecchia ordinanza sul gioco d'azzardo en-
trata in vigore il 1° aprile 2002 (RU 2002 421), in cui il sistema di vide-
osorveglianza prevedeva la sorveglianza del ritiro del denaro dai gio-
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chi da tavolo e dagli apparecchi automatici per i giochi d'azzardo non-
ché il flusso di denaro e di gettoni ai singoli giochi da tavolo, l'OGAz
specifica che il sistema di videosorveglianza sorveglia le transazioni
effettuate alle casse ed il conteggio dei gettoni e del denaro, incluso
quello delle mance. L'ordinanza specifica inoltre che il valore del dena-
ro e dei gettoni deve essere riconoscibile. Non si tratta quindi di una
nuova interpretazione dell'ordinanza come sostiene la ricorrente ma
del controllo dell'applicazione delle norme previste dalle modifiche
dell'ordinanza entrata in vigore il 1° novembre 2004. Anche in conside-
razione dell'Ordinanza sul gioco d'azzardo del 1° aprile 2000 (RU 2000
893) si vede quindi che la tendenza è stata quella di specificare mag-
giormente in cosa dovesse consistere la sorveglianza man mano che
veniva accumulata esperienza e a pari passo anche con l'evoluzione
tecnica.
Per il resto, a prescindere dalla modifica delle norme d'esecuzione,
quand'anche non siano state segnalate irregolarità nei precedenti con-
trolli ciò non implica la tolleranza di una permanente situazione di irre-
golarità constatata successivamente.
5.
Come detto in precedenza, per quanto riguarda il conteggio dei franchi
svizzeri l'ispezione della CFCG ha rilevato che la ripresa video non
permetteva di vedere su un display il risultato della conta del denaro.
Per questo motivo la CFCG ha sollecitato la A._______ a voler porre
rimedio a tale situazione onde conformarsi all'OGAz. La ricorrente so-
stiene che il controllo del conteggio, sebbene non fosse garantito dalla
ripresa video del display della macchina contasoldi, era comunque ga-
rantito dal fatto che la macchina, una volta terminato il conteggio, rila-
sciava una stampa del risultato garantendo quindi una documentazio-
ne completa del conteggio.
5.1 La CFCG ancorché non abbia espresso critiche sull'apparecchio
in se in dotazione presso la A._______ che prevede la stampa del ri-
sultato in forma cartacea, ha ritenuto che la copertura video dovesse
coprire il risultato partendo dai tavoli fino alla registrazione contabile.
Vista la delicatezza dell'operazione non vi è spazio per altri o diversi
sistemi di controllo che non siano quelli previsti dalla OGAz. Nella pre-
sa di posizione del 16 aprile 2007 la CFCG precisa in particolare que-
sto punto, evidenziando che la videosorveglianza doveva in ogni caso
coprire tutte le parti della procedura di conteggio al fine di rispettare il
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principio dei quattr'occhi, nel senso che il risultato in contabilità non
può essere il risultato del solo lavoro di impiegati addetti al conteggio,
bensì deve essere captato e riportato da un mezzo indipendente dal
primo.
5.2 La preoccupazione della Commissione non è priva di fondamento.
Innanzitutto va ribadito che, giusta la LCG, siano le case da gioco me-
desime a fare in modo che le esigenze di sorveglianza e di controllo
vengano rispettate (cfr. Messaggio LCG, pag. 147). La CFCG valuta
l'efficacia dei sistemi di controllo ed interviene per mezzo di misure
correttive qualora constati la presenza di difetti o lacune. La videosor-
veglianza dei flussi di denaro è un punto centrale per la garanzia della
sicurezza e la trasparenza dei giochi prevista dalla legge. Il concetto si
fonda tra l'altro su una sorveglianza video 24 ore su 24, per la quale il
concessionario è responsabile del suo funzionamento ininterrotto.
Questa deve essere mantenuta allo stato attuale della tecnica ed il
controllo della cui funzionalità è lasciato alla propria responsabilità dal-
la casa da gioco. L'affermazione della CFCG secondo la quale gli ad-
detti al conteggio, spostandosi dal tavolo alla macchina contasoldi,
s'inserivano con il loro corpo tra la telecamera e i soldi, così da impe-
dire la ripresa video, ma addirittura solo l'ipotesi di tale evenienza,
conduce a dire che la garanzia di una ripresa ininterrotta non era co-
munque data. Il fatto inoltre che i soldi contanti e gli importi trascritti in
contabilità durante il conteggio non potevano essere verificati con la
videosorveglianza (ispezione del 1o marzo 2005), che i videooperatori
potevano leggere gli importi in euro solamente quando la camera veni-
va messa a fuoco volontariamente per un controllo particolare (ispe-
zione del 30 agosto 2005) e che il trasporto della banconote dal tavolo
blu alla macchina che conta gli euro non era completamente seguibile
ed il risultato del conteggio non era ripreso dalle telecamere (controllo
del 24 ottobre 2005 del materiale fornito dalla A._______), nonché la
circostanza che a queste insufficienze è stato posto rimedio solamente
dopo numerosi interventi della CFCG, comprovano che il concetto di
sicurezza tramite videosorveglianza era stato preso poco sul serio e
che dei controlli sistematici da parte dei responsabili dalla casa da gio-
co non erano stati sufficientemente istituzionalizzati o comunque non
messi in atto con la dovuta professionalità.
6.
Aldilà di quanto precede, ancorché la CFCG non lo tematizzi in manie-
ra esplicita, dalla decisione impugnata si evince che pure lo scambio
Pagina 13
B-2313/2006
di informazioni con la CFCG è risultato quantomeno problematico. La
CFCG richiese alla A._______ di fornirgli la registrazione delle imma-
gini relative alla procedura di conteggio del giorno 25 settembre 2005
e del 13 ottobre 2005. Poiché l'esame delle immagini evidenziò che il
trasporto manuale delle banconote dal tavolo blu alla macchina che
conta gli euro non era completamente seguibile dalla videosorveglian-
za e che il risultato del conteggio effettuato dalla macchina per gli euro
non era ripreso dalla telecamere e quindi non era verificabile attraver-
so le stesse, la CFCG richiese alla A._______ di provvedere a correg-
gere tale situazione. Il 31 ottobre 2005 la A._______ scrisse di aver
provveduto a spostare l'apparecchio per la conta degli euro e di aver
avvisato i videooperatori affinché questi provvedessero a puntare la vi-
deocamera mobile sul display dell'apparecchio che conta gli euro. Du-
rante l'ispezione dell'11 novembre 2005 la CFCG richiese ulteriori regi-
strazioni video accompagnate dai documenti giustificativi cartacei rela-
tivi alla giornata del 6 novembre 2005 alfine di verificare se il procedi-
mento fosse seguito come descritto. La prima volta che i cd furono in-
viati, risultarono difettati; la seconda volta si riferivano al 30 ottobre
2005 anziché al 6 novembre 2005 come richiesto. In occasione dello
scritto del 23 novembre la CFCG domandò inoltre alla A._______ di
inviargli le registrazioni dei giorni 7, 8 e 9 novembre 2005 rispettiva-
mente la documentazione cartacea relativa ai giorni 5, 7, e 8 novem-
bre 2005, oltre a quanto già richiesto relativamente al giorno 6 novem-
bre 2005. Sempre da quanto si evince dalla decisione impugnata, la
documentazione inviata il 29 e 30 novembre 2005 risultava di nuovo
incompleta in quanto le immagini del 6 novembre 2005 non corrispon-
devano al conteggio dei risultati dei tavoli da gioco, mentre le immagini
dei giorni seguenti erano frammentarie. Sta di fatto che dopo ulteriori
invii andati deserti, la CFCG poté ottenere la documentazione comple-
ta richiesta il 9 gennaio 2006. Come la stessa CFCG conferma nel suo
scritto del 16 aprile 2007, dopo aver analizzato le immagini ricevute il
9 gennaio 2006, ha deciso di non procedere ad un ulteriore controllo
mirato presso la A._______, perché ha considerato che il rischio lega-
to alla sorveglianza del flusso di denaro fosse ormai sotto controllo. Il
successivo controllo del 27 giugno 2006 è stato quindi solo un control-
lo di routine.
E' evidente che la trasmissione delle informazioni alla CFCG da parte
del A._______ non è avvenuta in maniera limpida e lineare. Dalla pri-
ma richiesta del 22 settembre 2005 di fornire le registrazioni, la CFCG
è riuscita in pratica ad entrare in possesso della documentazione com-
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pleta e leggibile solo in data 9 gennaio 2006. A ben vedere già questo
agire potrebbe da solo non essere del tutto conforme a quanto dispo-
sto nell'atto di concessione in merito al dovere di informazione alla
Commissione.
7.
Nell'evenienza concreta, la ricorrente sostiene che le critiche mossegli
dalla CFCG si riferivano al conteggio dei franchi e non a quello degli
euro. L'argomento addotto non merita di essere tutelato. Non è infatti
decisivo che si sia trattato inizialmente degli importi in franchi che han-
no dato adito alle contestazioni e che solo inseguito sia stata sollevata
la questione degli euro. Determinante invece è che il controllo debba
avvenire in modo ineccepibile per tutte le valute in questione.
8.
Orbene, sulla base di quanto fin qui esposto, non si può misconoscere
che siano stati accertati dei problemi a livello di sorveglianza video e
che la soluzione dei quali si sia prolungata eccessivamente nel tempo,
con la conseguenza che in questo periodo non ha potuto essere ga-
rantito un controllo ineccepibile e affidabile mediante videosorveglian-
za.
Si tratta quindi di manchevolezze nell'organizzazione della casa da
gioco che, a non farne dubbio, configurano la violazione delle disposi-
zioni in materia di videosorveglianza e di conseguenza della violazione
della concessione.
9.
La Commissione sorveglia le case da gioco e vigila sul rispetto delle
prescrizioni legali. Essa emana le decisioni necessarie all'esecuzione
della legge (art. 48 cpv. 1 LCG). In caso di violazioni alla legge o di al-
tre irregolarità, la Commissione prende le misure necessarie al ripristi-
no dello stato legale e alla soppressione delle irregolarità. Giusta l'art.
51 cpv. 1 LCG, al concessionario che ha commesso a proprio vantag-
gio un'infrazione alla concessione o ad una decisione passata in giudi-
cato è inflitta una sanzione amministrativa.
Come viene anche evidenziato nel Messaggio LCG, l'efficacia della
legge dipende in misura decisiva dall'effetto preventivo delle sanzioni.
Per infrazioni contro concessioni o disposizioni, la legge prevede quin-
di dure sanzioni, comminate nei confronti dell'azienda colpevole (cfr.
Messaggio LCG, pag. 177). Considerato che, salvo poche eccezioni
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B-2313/2006
contemplate dal diritto penale amministrativo, sono perseguibili penal-
mente soltanto persone fisiche, l'adozione di sanzioni amministrative
nei confronti di persone giuridiche o comunità di persone, alle quali,
secondo la dottrina dominante, non può essere attribuita una colpa
soggettiva, facendo difetto la capacità a delinquere, risulta quindi una
misura indicata. Inoltre occorre partire dal presupposto che nel caso di
grandi aziende, spesso è molto difficile riconoscere la persona che a
livello penale è responsabile di una determinata decisione. L'azienda
colpevole deve risentire della sanzione. Le multe contro le persone fisi-
che sono commisurate in base alle loro condizioni economiche e si ri-
percuotono quindi in misura piuttosto marginale sulla vita economica.
Paragonate agli utili realizzati dall'impresa violando la legge, esse
sono assolutamente inadeguate. Per questo motivo la LCG prescrive
sanzioni amministrative valutate innanzitutto in rapporto al vantaggio
conseguito grazie alla violazione (Messaggio LCG, pag. 177).
9.1 Da parte sua, la ricorrente sostiene di non aver ottenuto alcun
vantaggio, né di natura pecuniaria, condizione unica questa, secondo
lei, per la pronuncia di una sanzione, né di alcun altra natura. A confor-
to della sua allegazione, essa rinvia in particolare alla legge sui cartel-
li, la quale prevede altresì delle sanzioni a condizione che vi sia un
vantaggio di natura pecuniaria ad esclusione di altri tipi di vantaggio.
Tale interpretazione non corrisponde tuttavia alla prassi vigente in ma-
teria di sanzioni per violazioni alle concessioni per la gestione delle
case da gioco.
Va detto che la LCG non definisce il concetto di vantaggio e nemmeno
dal Messaggio LCG rispettivamente dai materiali legislativi si può de-
durre quale sia la portata e l'estensione del concetto. Conformemente
alla prassi della Commissione federale di ricorso delle case da gioco, il
vantaggio non deve tuttavia essere necessariamente pecuniario ma
può tradursi anche ad esempio in una semplificata organizzazione
dell'impresa (cfr. decisione Nr. 002-06 della Commissione federale di
ricorso delle case da gioco). In questo contesto il concetto di "vantag-
gio" nel senso di "Vorteil" va interpretato in modo più esteso rispetto a
quanto viene per esempio inteso nel concetto di indebito profitto
nell'accezione tedesca di "unrechtmässigen Vorteil" di cui art. 251 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). Se il
vantaggio conseguito è ascrivibile ad un risparmio in termini di orga-
nizzazione o di natura amministrativa, questo deve tuttavia essere di
un certo rilievo. In altre parole, il fatto di aver rinunciato a mettere in
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B-2313/2006
atto una certa procedura, deve aver comportato un sensibile risparmio
di risorse, le quali non devono essere di natura prettamente finanziaria
(cfr. decisione Nr. 002-06 e quella del 4 novembre 2004 della Com-
missione federale di ricorso delle case da gioco; decisione Nr. 42-02
della Commissione federale delle case da gioco del 31 gennaio 2003).
Da questa prassi non vi sono qui motivi per cui doversene distanziare.
Ciò posto, va ribadito che l'effetto preventivo delle sanzioni è d'impor-
tanza capitale per garantire l'efficacia della legge in vigore. Va altresì
ricordato come le premesse per l'ottenimento della concessione siano
molto severe. A questo riguardo, l'aspetto legale più importante è, ac-
canto a quello di tenere lontana la criminalità organizzata, l'assoluta
trasparenza che deve essere mantenuta per l'intera durata della con-
cessione e, di pari rango, oltre la tutela contro macchinazioni sleali
nell'esercizio dei giochi e la garanzia di misure efficaci contro la crimi-
nalità organizzata, vi è l'obbiettivo del conseguimento di un utile eco-
nomico e fiscale. Il Messaggio LCG prevede che chi riceve una con-
cessione non lasci dubbi, da un punto di vista organizzativo, personale
e professionale, sul fatto che il concessionario sia in grado ed intenda
svolgere un'attività commerciale ineccepibile in ossequio agli aspetti
legali e agli obbiettivi pocanzi menzionati (Messaggio LCG, pag. 161
ad art. 12).
9.2 Affinché l'effetto preventivo della sanzione possa essere raggiunto
è d'uopo considerare le infrazioni commesse nel quadro globale
dell'attività della A._______. Come evidenziato nei considerandi prece-
denti, dalle ispezioni svolte dalla CFCG da marzo 2005 a gennaio
2006 sono stati accertati, come ne conviene del resto la stessa ricor-
rente (cfr. punto 10 del memoriale ricorsuale), essenzialmente due tipi
di problematiche: la sorveglianza video del conteggio dei franchi, alla
quale è stato in seguito posto rimedio installando un sistema di inter-
faccia ed il conteggio degli euro che è stato in seguito messo a punto
mediante lo spostamento della macchina contasoldi; a ciò va aggiunta
la problematica relativa alla trasmissione dei dati su cd alla CFCG.
Orbene, avuto riguardo delle competenze organizzative, segnatamente
l'aspetto della videosorveglianza oltre che la trasparenza e la profes-
sionalità nella trasmissione delle informazioni richieste dalla CFCG,
non si può oggettivamente affermare che la A._______ ha dato prova
di assoluta garanzia di trasparenza e professionalità. Il fatto che i soldi
contati e gli importi trascritti in contabilità durante il conteggio non po-
Pagina 17
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tevano essere verificati con la videosorveglianza; che il conteggio degli
euro non veniva ripreso con videosorveglianza ed infine la difficoltà di
decifrare la documentazione sui supporti informatici inviati alla CFCG,
hanno sicuramente costituito una mancanza a livello di organizzazione
ed amministrazione. In questo contesto anche il fatto che il conteggio
degli euro, che rappresentano pur sempre, per stessa conferma della
A._______, il 10% del prodotto lordo dei giochi, ovvero 99,07 Mio di
franchi per l'anno 2004 (cfr. decisione impugnata, punto 6), non fosse
soggetto a videosorveglianza, non è certamente segno di totale tra-
sparenza ma soprattutto non è garanzia di uno svolgimento sicuro dei
giochi (cfr. art. 14 LCG). Il rischio che tali guadagni, non verificabili a
posteriori e difficilmente quantificabili, potessero pure quindi costituire
un aumentato rischio di guadagni illeciti, e questo anche a livello fisca-
le, non può essere escluso a priori.
In seguito, il fatto che a partire dal 9 gennaio 2006 la CFCG abbia de-
ciso di non procedere ad un ulteriore controllo mirato presso la
A._______ è perché, per sua stessa conferma (cfr. scritto del 16 aprile
2007), ha considerato che il rischio legato alla sorveglianza del flusso
di denaro fosse ormai sotto controllo. Da ciò è logico dedurre, che ri-
spetto la situazione precedente la prima ispezione del 1° marzo 2005,
dove, come visto sub considerando 5. segg., un autocontrollo sistema-
tico ed affidabile ha fatto difetto o si è rivelato comunque insufficiente,
sia effettivamente cambiato qualcosa nel processo di controllo del con-
teggio, e che questo qualcosa sia consistito precisamente nell'imple-
mentare una procedura di registrazione che prima non esisteva. Si può
partire dal presupposto che di li a seguire la ricorrente abbia effettuato
i controlli in maniera più accurata e sistematica ciò che costituisce, a
non farne dubbio, uno sforzo supplementare rispettivamente un miglio-
ramento rispetto allo status quo a livello di organizzazione interna dal-
la casa da gioco.
In questo senso, la presente situazione si distingue quindi essenzial-
mente da quella citata dalla ricorrente, di cui alla decisione del 3 no-
vembre 2006 della Commissione federale di ricorso delle case da gio-
co, in quanto in quell'occasione non è stato necessario introdurre ulte-
riori controlli tali da costituire delle sensibili modifiche dei processi ri-
spetto alla situazione di partenza.
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Se ne deve concludere che la A._______, così come aveva organizza-
to la sorveglianza video, abbia avuto un incontestabile vantaggio in
termini organizzativo-amministrativi.
9.3 L'importo della sanzione secondo l'art. 51 cpv. 1 LCG può ammon-
tare fino a tre volte il guadagno ottenuto con l'infrazione. Qualora non
vi sia alcun guadagno oppure quest'ultimo non possa essere stabilito
né stimato, l'importo addebitato ammonta fino al 20% del prodotto lor-
do dei giochi realizzato nell'ultimo anno d'esercizio.
Pur contestando di avere tratto un vantaggio dalla contestata violazio-
ne della concessione, la ricorrente ritiene che l'adattamento della si-
tuazione di fatto alle esigenze di legge, cosi come richiesto dalla
CFCG, abbia comunque richiesto delle modifiche minime al processo
di sorveglianza, tali da poterle anche facilmente quantificare in termini
finanziari. Va tuttavia considerato che l'aspetto tecnico e logistico
dell'installazione dell'interfaccia e dello spostamento della macchina
contasoldi euro non hanno costituito di per sé stessi il problema da ri-
solvere bensì soltanto un mezzo con cui eventualmente il problema
avrebbe potuto essere risolto. Ciò che rimaneva irrisolto era invece la
questione dell'omessa registrazione a video del risultato del conteggio
dei soldi, in quanto, durante l'ispezione si riscontrò che la ripresa video
poteva essere interrotta con l'interposizione tra telecamera e soldi,
dalle persone addette al conteggio. Può pertanto rimanere aperta la
questione di come va interpretata l'applicazione del principio del con-
trollo a quattro occhi. E' invece decisivo che per poter controllare il
conteggio del denaro, è indispensabile che il risultato registrato in con-
tabilità possa essere verificato. Ciò implica che il controllo non può ba-
sarsi solo su quanto ripreso dagli impiegati addetti al conteggio, ma
deve essere ripreso anche da un'istanza terza, indipendente dalla pri-
ma in maniera tale da permettere dei controlli per sondaggio.
Ciò posto, il vantaggio che ne consegue non può essere ridotto al
prezzo d'acquisto dell'interfaccia e alle ore lavoro impiegate per l'in-
stallazione rispettivamente allo spostamento della macchina che conta
gli euro. L'ammontare relativamente alto delle sanzioni di cui all'art. 51
LCG tiene conto del fatto che un'infrazione alla legge non deve appari-
re come un'opzione redditizia. In casu va considerato che i responsa-
bili del conteggio e della sorveglianza non abbiano proceduto ai con-
trolli necessari dei singoli conteggi rispettivamente che la videosorve-
glianza del conteggio degli euro era in pratica inesistente. Il vantaggio
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in termini organizzativo-amministrativi (cfr. consid. 9.2 in fine) non è
senz'altro cifrabile.
9.4 L'ammontare reale dell'importo della sanzione va calcolato in base
alla situazione concreta, dovendo corrispondere allo scopo desiderato,
stare in un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni
necessarie e non essere più rigorosa di quanto richiesto dalle circo-
stanze (DTF 103 Ib 129; André Grisel, Droit administratif suisse,
S. 339, P. Müller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II p.
241). L'azienda coinvolta deve in ogni modo risentire della sanzione.
Questa raggiungerà il limite massimo soltanto in casi estremamente
gravi (cfr. Messaggio LCG, pag. 177). Di regola la CFCG considera che
nei casi particolarmente gravi la percentuale sarà compresa tra il 5%
ed il 20% del prodotto lordo e nei casi di media o lieve gravità sarà
compresa tra lo 0.15% ed il 5%. Inoltre secondo la prassi della CFCG
le semplici inosservanze di prescrizioni d'ordine non saranno oggetto
di sanzione che in casi di ripetuta inosservanza.
9.5 Nella fissazione dell'importo della sanzione, la CFCG ha conside-
rato lo 0.75% sul prodotto lordo dei giochi realizzato nel 2004 come
appropriato, per aver considerato il grado di gravità dell'infrazione
commessa non estremamente alto. Dalla decisione impugnata non si
evince tuttavia in che misura siano stati ponderati aspetti oggettivi e
aspetti soggettivi.
9.6 Da una parte le infrazioni sono andate oltre quello che costituisce
una semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine, rappresentando
un'oggettiva violazione del principio secondo cui la videosorveglianza
deve avvenire in maniera ininterrotta. Solo in questo modo sarebbe ga-
rantita l'efficacia dei controlli a campione effettuati dalla CFCG. D'altra
parte, con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre
osservare che con la condotta sopra descritta la A._______, pur aven-
do violato regole poste a presidio della trasparenza e della sicurezza
dei giochi, non risulta che abbia voluto impedire od opporsi ad un si-
stema di videosorveglianza. Ripetutamente la CFCG ha segnalato la
problematica alla casa da gioco, la quale ha sempre apportato soltanto
delle correzioni puntuali. Non ha però mai sottoposto l'intero processo
di controllo ad una verifica globale, agli adeguamenti e ai miglioramen-
ti indispensabili, così come può essere preteso da aziende gestite pro-
fessionalmente.
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9.7 Per quanto riguarda la fissazione dell'importo della sanzione si ri-
leva per esempio che nel 2003 la CFCG ha sanzionato una casa da
gioco con un importo di Fr. 10'000.- per violazione delle norme in ma-
teria di lotta contro il riciclaggio di denaro (decisione della Commissio-
ne federale delle case da gioco N 42-02). In quel caso il guadagno non
era cifrabile e nello stabilire l'importo della sanzione la CFCG ha con-
siderato che tra l'apertura della casa da gioco avvenuta il 7 luglio 2007
e la constatazione delle irregolarità erano trascorsi poco meno di due
mesi. La decisione è stata confermata dalla Commissione federale di
ricorso delle case da gioco con decisione 4 novembre 2004 e dal Tri-
bunale federale (Sentenza del Tribunale federale del 27 maggio 2005
2A.15/2005).
In un caso del 2006 la casa da gioco ha omesso di inoltrare in tempo il
contratto concluso con un importante partner commerciale, contraria-
mente a quanto previsto nell'atto di concessione. In tal modo, la CFCG
non ha avuto la possibilità di effettuare i necessari chiarimenti e, nel
caso in cui fosse stato necessario, di imporre alcuni oneri all'approva-
zione del contratto. Inoltre sono state effettuate delle transazioni di de-
naro e di gettoni al di fuori dell'ambito sorvegliato dalle telecamere. In
più la casa da gioco ha tralasciato di adottare le procedure e di intro-
durre i sistemi di controllo necessari onde perseguire o evitare effica-
cemente il riciclaggio di denaro. La casa da gioco è stata condannata
al pagamento di una sanzione che qui corrispose al guadagno stimato
aumentato del cinquanta per cento per un totale di Fr. 668'913.30.
Sempre nel 2006, la Commissione federale di ricorso delle casa da
gioco ha respinto una decisione di sanzione per un importo di Fr.
7'500.- emessa dalla CFCG contro una casa da gioco. Nella stessa si
reputava insufficiente la sorveglianza mediante telecamere di un tavolo
da gioco. La Commissione federale di ricorso delle casa da gioco ha
confermato l'esistenza di manchevolezze, ma ha però negato che la
casa da gioco ne avesse tratto un vantaggio.
Nello stesso anno la CFCG ha sanzionato con un importo di Fr.
16'000.- una casa da gioco per aver omesso di mettere a disposizione
dei clienti i volantini informativi che contengono le regole dei giochi.
L'infrazione non è stata qualificata come di minore gravità. L'importo
corrisponde allo 0.1% del prodotto lordo dei giochi realizzato dalla
casa in questione durante l'ultimo esercizio.
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Un'ulteriore sanzione è stata pronunciata dalla CFCG contro una casa
da gioco, poiché la persona responsabile della lotta contro il riciclaggio
di denaro non disponeva delle conoscenze sufficienti e poiché in
quest'ambito gli impiegati del casinò non padroneggiavano le procedu-
re previste. Inoltre la CFCG ha constatato differenti violazioni connes-
se all'organizzazione di tornei. Il genere e il numero delle violazioni
hanno indotto la CFCG a concludere che la garanzia per una gestione
ineccepibile non era più data (ciò è la premessa per il rilascio della
concessione). Calcolandolo sul vantaggio amministrativo, la CFCG ha
stabilito l'importo della sanzione con una percentuale all'1.5% sul pro-
dotto lordo dei giochi. Visto tuttavia il non elevato grado di gravità
dell'infrazione e considerata l'attitudine cooperativa, lo spirito di tra-
sparenza rispettivamente l'aver ammesso di aver agito ripetutamente
in modo negligente, la CFCG ha adattato l'importo della sanzione fis-
sandolo allo 0.75% del prodotto lordo dei giochi, per un ammontare di
Fr. 72'700.
9.8 In sintesi, va ribadito che lo scopo della prevenzione e l'esigenza
di una gestione costantemente conforme alla legge, specificatamente
la trasparenza e la sicurezza dei giochi, devono comunque essere per-
seguiti in maniera conseguente.
Dal punto di vista di questo Tribunale la mancanza principale che si
può rimproverare alla ricorrente è la sorveglianza video che si è rivela-
ta insufficiente e la mancanza di controllo del sistema di sorveglianza.
Queste lacune, come si può evincere dalla decisione impugnata, in oc-
casione dell'ispezione dell'11 novembre 2005 non furono più constata-
te. La sorveglianza del percorso degli euro dal tavolo alla macchina
contasoldi non era evidentemente più un problema. D'altra parte le
lungaggini in relazione alla trasmissione dei cd alla CFCG non hanno
o hanno avuto a che fare solo indirettamente con il problema principa-
le della videosorveglianza e del controllo del sistema. In altre parole,
va considerato che l'infrazione tocca un aspetto nevralgico nella ge-
stione della casa da gioco la cui gravità tuttavia paragonata alle situa-
zioni precedentemente esposte non può essere considerata molto più
elevata. Va inoltre considerata la durata della situazione illegale, la
manifestata volontà a voler dar seguito alle richieste della CFCG. Va
non da ultimo considerata anche la circostanza che la A._______ è
comunque una delle case da gioco con il prodotto lordo tra i più eleva-
ti. Ritenuto quindi che il problema principale dell'insufficiente sorve-
glianza video è da considerarsi risolto al fine di ottobre 2006, anche
Pagina 22
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l'importo della sanzione decisa dalla CFCG appare
sproporzionatamente alto.
9.9 Il Tribunale amministrativo federale decide la causa o eccezional-
mente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore (art. 61
cpv. 1 PA). In casu non vi è motivo per una decisione cassatoria, per-
tanto questo Tribunale decide l'adattamento dell'importo della sanzio-
ne.
Dall'apprezzamento generale delle circostanze sopra esposte ed in
considerazione della prassi attuale, ridurre l'importo fissato dalla
CFCG a Fr. 100'000 non appare pertanto inadeguato per aver violato
dal 1° marzo 2005 al 31 ottobre 2005 l'art. 5 OGAz e il punto 1.1 della
concessione. Con questo importo si può concludere che la casa da
gioco risenta l'effetto imposto dalla legge (art. 51 cpv.1 LCG).
La cifra 1. del dispositivo della decisione impugnata va pertanto annul-
lata e la decisione della CFCG del 25 ottobre 2006 modificata nel sen-
so di una riduzione della sanzione da Fr. 743'000 a Fr. 100'000.
10.
I costi relativi alla procedura dinanzi all'istanza inferiore di cui al punto
2. del dispositivo della decisione impugnata per un importo
di Fr 5'250 per le spese dell'ispezione speciale e dei solleciti successi-
vi rispettivamente Fr. 6'175 per le spese di decisione e di stesura non
sono contestate sostanzialmente. Considerato che la ricorrente deve
lasciarsi rimproverare una violazione della concessione e che la proce-
dura di sanzione si è rivelata giustificata, la cifra 2 del dispositivo della
decisione impugnata dev'essere confermata.
11.
In considerazione che vi è stata una violazione della concessione, con
la quale la ricorrente ha dato avvio alla procedura, che l'adozione di
una sanzione è giustificata, che la conclusione contenuta nel ricorso
non può essere accolta e che l'ammontare della sanzione viene corret-
to d'ufficio, la ricorrente - per quanto attiene alle spese processuali -
dev'essere considerata quale parte soccombente. Tuttavia non è esclu-
so che nell'ambito della definizione delle spese di procedura si tenga
conto della circostanza che la sanzione va ridotta in modo considere-
vole.
Pagina 23
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Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente
(art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale am-
ministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art.
1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La
tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale e della situazione fi-
nanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF).
11.1 Ritenuto quanto precede la ricorrente è da considerare parte
soccombente, per cui le spese di procedura sono messe a suo carico.
Tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto, del tempo richiesto per la
sua trattazione, e del valore litigioso di Fr. 743'000, per cui la tassa di
giustizia varia da Fr. 5'000 a Fr. 20'000 (per un valore litigioso
da Fr 500'000 1'000'000, art. 4 TS-TAF) e considerato l'ammontare
dell'importo modificato della sanzione si giustifica fissare i costi della
presente procedura di ricorso a Fr. 5'000. L'importo viene compensato
con l'anticipo versato dalla ricorrente il 19 dicembre 2006.
12.
Considerate tutte le circostanze suesposte, non è giustificato ricono-
scere alla ricorrente, quale parte soccombente, un'indennità a titolo di
spese ripetibili nel senso dell'art. 64 PA.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
La cifra 1 del dispositivo della decisione del 25 ottobre 2006 è modifi-
cata nel senso che l'importo della sanzione dovuta dalla ricorrente è
fissato a Fr. 100'000. Per il resto il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia è fissata a Fr. 5'000 ed è posta a carico della ri-
corrente la quale sarà compensata con l'anticipo versato il 19 dicem-
bre 2006.
3.
Alla parte ricorrente non è riconosciuta alcuna indennità per spese ri-
petibili.
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B-2313/2006
4.
La presente sentenza è notificata:
- alla ricorrente (atto giudiziario)
- à l'autorità inferiore (n. di rif. -, atto giudiziario)
- al Dipartimento federale di giustizia e polizia (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale fede-
rale svizzero per la via di ricorso in materia di diritto pubblico entro i
trenta giorni a partire dalla sua notifica (art. 82 segg., 90 segg. et 100
della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]). L'atto deve essere redatto in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere fir-
mato. Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata ed i do-
cumenti indicati come mezzi di prova se in possesso della ricorrente
(cfr. art. 42 LTF).
Data di spedizione: 23 gennaio 2008
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