B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2395/2013
S e n t e n z a d e l 4 d i c e m b r e 2 0 1 4
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Pascal Richard, Hans Urech,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______,
ricorrente,
contro
Accademia svizzera di scienze umane e sociali,
Hirschengraben 11, 3001 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Sussidi per le spese di viaggio.
B-2395/2013
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a X._______ (in seguito, il ricorrente), politologo e insegnante
incaricato presso il "…" di (luogo), ha presentato una domanda di
sussidio, mediante messaggio elettronico del 12 febbraio 2013 (cfr.
Allegati 1, 2 e 4 degli atti preliminari, in seguito: allegati), all'Accademia
svizzera di scienze morali e sociali (Schweizerische Akademie der
Geistes- und Sozialwissenschaften; in seguito, SAGW o autorità
inferiore), per la copertura delle spese di viaggio relative alla sua
partecipazione al (…) Convegno annuale della "…", tenutosi a (luogo)
dall'11 al 14 aprile 2013 (in seguito, il Convegno).
A.b Nell'apposito formulario da lui compilato e firmato lo stesso
12 febbraio 2013 ("Antrag für Reisekostenzuschüsse", in cui è
specificato, come termine d'inoltro, "spätestens 2 Monate vor Reisedatum
bei der SAGW eingetroffen"; cfr. Allegato 1), il ricorrente ha descritto,
quale motivo del suo viaggio, la partecipazione attiva al Convegno (tenuta
di una conferenza sul tema "…" e conduzione di un cosiddetto "panel"
intitolato "…"), nonché precisato la durata del suo soggiorno
("Aufenthaltsdauer"), ossia dall'11 al 13 aprile 2013, calcolando spese
totali pari a fr. 2'481.40 (viaggio, alloggio, vitto, tasse ed altro), e
formulando alla SAGW la richiesta di un sussidio di fr. 1'951.70, di cui
fr. 1'185.40 per spese relative al viaggio e fr. 766.30 inerenti al soggiorno,
tenuto conto di un incentivo di fr. 500.- avanzatogli dal suo datore di
lavoro.
B.
B.a Con scritto del 15 febbraio 2013 (cfr. Allegato 3), la SAGW ha rifiutato
di entrare nel merito della domanda, considerandola tardiva. Tramite
messaggio elettronico del 18 febbraio 2013, il ricorrente, dopo avere
ricordato che, secondo l'art. 5.4 del regolamento sulla concessione di
sussidi per spese di viaggio da parte della SAGW (in seguito, RSus), le
richieste devono essere inoltrate almeno due mesi prima della data
dell'evento ("Veranstaltungstermin" o "date de la manifestation"), ha
precisato che "la mia richiesta […] contiene […] due date che riguardano
la mia partecipazione attiva al Convegno. Se per la prima data
(11.4.2013) ho mancato di un giorno il termine di due mesi, constato che
per la seconda data (13.4.2013) ho rispettato tale termine"
(cfr. messaggio elettronico del 18 febbraio 2013), invitando la SAGW ad
entrare in materia sulla sua richiesta.
B-2395/2013
Pagina 3
B.b Per posta elettronica, il 20 febbraio 2013, la SAGW ha confermato il
suo punto di vista sulla questione. Il giorno 21 seguente, sempre tramite
messaggio elettronico, il ricorrente ha ribadito il suo ragionamento,
sottolineando in particolare che bisognerebbe considerare la seconda
data della sua partecipazione attiva al Convegno, ossia, in fin dei conti, il
13 aprile 2013 (conduzione del "panel"), dimodoché la sua richiesta di
sussidio sarebbe tempestiva ("Dans mon cas, puisque je participe
activement aux deux journées de congrès, il serait logique que la dernière
date de ma participation active (13 avril) compte comme la date de
référence pour calculer le dernier délai pour soumettre la requête"). Per
via elettronica, il 25 febbraio 2013, la SAGW ha rilevato che l'espressione
"Veranstaltungstermin" si riferisce all'inizio della manifestazione in quanto
tale, e non al giorno in cui il richiedente interviene attivamente secondo il
programma, riconfermando il rigetto della domanda di sussidio.
B.c L'11 marzo 2013 il ricorrente si è opposto ("ricorso", cfr. Allegato 5),
davanti al segretariato generale della SAGW alla decisione del
15 febbraio 2013.
B.d Con decisione del 25 marzo 2013 (cfr. Allegato 6), la SAGW ha
respinto il reclamo per tardività della richiesta di sussidio ("Ihr Gesuch ist
nicht zwei Monate vor dem Veranstaltungstermin eingetroffen, sondern
einen Tag später"), visto che il lasso di tempo tra la data d'inoltro della
stessa, ossia il 12 febbraio 2013, e la data d'inizio del Convegno, ossia
l'11 aprile 2013, è inferiore a due mesi, rilevando che non erano dunque
dati i presupposti formali per la concessione di un sussidio e
sottolineando , in riferimento all'art. 4 cpv. 2 RSus, che la concessione di
un sussidio non costituisce un diritto.
La SAGW ha inoltre spiegato che il termine di due mesi risulta essere
pratico e generoso, se si tiene in particolare conto della prassi da lei
instaurata secondo cui i richiedenti ricevono una risposta alla loro
domanda di sussidio normalmente già sei settimane prima della
manifestazione, cosicché per il disbrigo delle pratiche non rimangono più
di 14 giorni, ciò che è molto apprezzato dalla maggior parte degli
interessati, senza dimenticare l'importanza del rispetto dei termini in
relazione al principio di parità di trattamento.
Infine la SAGW ha indicato di partire dal presupposto che al ricorrente
siano note le disposizioni del RSus avendo egli inoltrato dal 2003 ad oggi
ben nove domande di sussidio.
B-2395/2013
Pagina 4
C.
Contro questa decisione il ricorrente è insorto davanti al Tribunale
amministrativo federale (TAF) il 29 aprile 2013, chiedendo che si entri nel
merito della sua domanda di sussidio e che, in definitiva, la si accolga.
C.a Egli argomenta innanzitutto che la decisione avversata è priva dei
rimedi giuridici e non indica alcun termine per il ricorso, intravedendo in
ciò una violazione dell'art. 35 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). In seguito, dopo
avere contestato che non sussista un diritto al sussidio, sottolineando che
se ciò fosse il caso, la pratica della SAGW violerebbe l'art. 6 cpv. 3 della
legge federale sul principio di trasparenza dell'amministrazione del
17 dicembre 2004 (LTras, RS 152.3), per il motivo che il regolamento
finanziario della stessa, in vigore dal 14 settembre 2007 (in seguito, RFin;
cfr. Allegato 9), non è accessibile al pubblico, egli rimarca che la data
dell'evento o "Veranstaltungstermin", ai sensi dell'art. 5.4 RSus, di cui
rileva peraltro l'inesistenza di una versione italiana, non deve essere
necessariamente intesa come il giorno d'inizio del Convegno (ricorso,
punti 4, 11 e 12). Egli mette così in rilievo il fatto che esso si è svolto
sull'arco di quattro giorni, ossia dall'11 al 14 aprile 2013, concludendone
che "non essendoci una sola data della manifestazione, ma più
successive manifestazioni, ognuna di queste date è da considerarsi la
data della manifestazione ai sensi dell'art. 5.4 del regolamento. Pertanto,
il termine ultimo per presentare la domanda deve essere calcolato in
base all'ultimo giorno della manifestazione (14 aprile 2013), e risulta
quindi essere il 14 febbraio 2013. La domanda di sussidio era quindi
tempestiva" (ricorso, punto 12). Egli continua affermando che la data che
conta è in definitiva, come risulterebbe implicitamente dalla sua domanda
di sussidio, quella della partecipazione attiva alla manifestazione ("aktive
Teilnahme"), vale a dire il 13 aprile 2013, giorno in cui ha diretto e
commentato il "panel" sul tema "…", mentre l'11 aprile 2013 ha presentato
il contributo "…" nell'ambito del "panel" denominato "…" (ricorso, punti 10
e 17).
C.b Egli sostiene pure che la SAGW avrebbe violato il principio della
proporzionalità, considerato, in primo luogo, che la non entrata in materia
sulla domanda di sussidio costituirebbe un formalismo eccessivo visto il
"ritardo così esiguo", e, in secondo luogo, che egli subirebbe, a causa di
un solo giorno di presunto ritardo, un danno considerevole visto il suo
salario mensile, come insegnante incaricato al (…) presso il "…" di
(luogo), equivalente a fr. ___.- (ricorso, punti 21 e 22).
B-2395/2013
Pagina 5
C.c Rispetto al divieto di formalismo eccessivo, egli pretende che la
SAGW lo avrebbe violato, in primo luogo, per il fatto che il termine di due
mesi non sarebbe contenuto in una legge formale e non avrebbe
carattere perentorio, nonché, in secondo luogo, perché lo scopo
perseguito tramite la concessione di sussidi, secondo l'art. 9 della legge
federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione del 14 dicembre
2012 (LPRI, RS 420) è quello di incoraggiare la ricerca e la conoscenza
scientifica universitaria, come pure la cooperazione tra le società di
studiosi, le piattaforme di lavoro e i forum ovvero i convegni. Egli ne
conclude che "la stretta applicazione [dell'art. 5.4 RSus] che stabilisce un
termine di due mesi, non si giustifica da alcun interesse degno di
protezione, ed è fine a sé stessa, complica e pregiudica in maniera
insostenibile la realizzazione di un diritto materiale che è quello di
ottenere un sussidio per le spese di viaggio necessarie alla
concretizzazione delle attività scientifiche come quelle in doglianza […] in
perfetto ossequio e conformità con la LPRI" (ricorso, punti 22, 23 e 27).
C.d Per finire, egli ravvisa una violazione degli art. 26 a 38 PA, tenuto
conto che il RSus non prevedrebbe una procedura di accordo amichevole
o di mediazione conformemente agli art. 33a e segg. PA (ricorso, punti 24
e 26).
D.
Con decisione incidentale del 30 aprile 2013, questo Tribunale ha invitato
il ricorrente a versare un anticipo di fr. 500.-, equivalente alle presunte
spese processuali, entro il 31 maggio 2013, ciò che è avvenuto il
7 maggio 2013.
E.
Mediante ordinanza del 21 maggio 2013, questo Tribunale ha trasmesso
una copia del ricorso alla SAGW, invitandola a rispondervi, con allegato
l'incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti, entro il
24 giugno 2013, ed ha inoltre sollecitato il ricorrente a documentare la
sua partecipazione al Convegno.
F.
In uno scritto del 5 giugno 2013, corredato di diversi mezzi di prova, il
ricorrente ha confermato di avere partecipato al Convegno, dopo avere
saldato tutti i costi necessari, e, in particolare, di avere preso parte, tra il
pubblico ("partecipazione passiva"), ad una dozzina di workshop durante
l'intero Convegno, di avere presentato un proprio scritto durante un
workshop tenutosi l'11 aprile 2013 ("partecipazione attiva"), e di avere
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funto da direttore ("chair"), nonché commentatore ufficiale ("discussant"),
di un workshop organizzato il 13 aprile 2013, nel corso del quale ha, tra le
altre cose, illustrato il tema del seminario come pure moderato e
commentato le presentazioni dei relatori intervenuti. Il ricorrente si è
peraltro dichiarato pronto, su richiesta, a produrre altri mezzi di prova,
quali il biglietto d'aereo o la ricevuta dell'albergo.
G.
Il 20 giugno 2013 la SAGW ha risposto al ricorso, ripetendo innanzitutto
che essa non ha un obbligo esplicito, visti la LPRI, i propri statuti, il RSus
e il RFin, di prendere a suo carico le spese di viaggio dei richiedenti, per
cui non esiste un diritto ("Rechtsanspruch") ad ottenere contributi di
questo genere. La SAGW ha in seguito esposto la sua interpretazione
dell'art. 5.4 RSus, secondo la quale, considerato che l'inoltro della
richiesta di sussidio deve avvenire due mesi prima ("vor") e non durante
("während") l'evento, la stessa avrebbe dovuto giungere alla SAGW "vor
dem 11 Februar 2013" (risposta, punto 2.4). Rispetto alla ragion d'essere
del termine, la SAGW ha riesposto essenzialmente il ragionamento che
aveva tenuto nella decisione impugnata (cfr. consid. B.d), concludendo
che le relative norme legali sono chiare, non arbitrarie e garanti della
parità di trattamento nei confronti di tutti i richiedenti.
H.
Il 25 giugno 2013 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente, per
conoscenza, una copia della risposta della SAGW, concludendo nel
contempo lo scambio degli scritti, salvo eventuali ulteriori provvedimenti
istruttori o allegazioni delle parti, misure che, in fin dei conti, non sono più
intervenute.
B-2395/2013
Pagina 7
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all'art. 32
LTAF.
1.2 Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono
applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello
stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con
riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il
principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni entrano
immediatamente in vigore (DTF 130 V 4 consid. 3.2).
Occorre già ora precisare, per ragioni di chiarezza redazionale, che si
applica la legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca
e dell'innovazione allo stato in vigore al 1° gennaio 2013 (vLPRI, RU 2010
651), visto che la domanda di sussidio è stata presentata dal ricorrente il
12 febbraio 2013 e che è stata evasa dalla SAGW il 25 marzo 2013,
ossia prima dell'inizio del Convegno (cfr. art. 36 lett. a della legge federale
sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 [Legge sui sussidi],
LSu, RS 616.1). Nel frattempo, il 1° gennaio 2014, è entrata in vigore la
maggior parte della LPRI nella versione del 14 dicembre 2012 (cfr. per i
dettagli Decreto del Consiglio Federale del 29 novembre 2013, RU 2013
4425) che, per prassi, potrebbe essere applicabile per quanto attiene alle
disposizioni procedurali (DTF 130 V 4 consid. 3.2), considerato che non vi
sono ulteriori regole speciali di diritto transitorio.
1.3 Ora, la SAGW è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del
codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC, RS 210), con sede a
Berna (art. 1 e 2 degli Statuti della SAGW, disponibili in tedesco e
francese). Essa è un membro dell'Associazione delle Accademie svizzere
delle scienze (art. 1 cpv. 3 degli Statuti della SAGW, www.akademien-
, consultato il 27 ottobre 2014), la quale costituisce un organo
di ricerca che impiega mezzi finanziari della Confederazione per la ricerca
e l'innovazione (art. 5 lett. a n. 2 vLPRI). Più dettagliatamente,
l'Associazione delle accademie svizzere delle scienze è "l'organo di
promozione della Confederazione incaricato di rafforzare la cooperazione
in tutte le discipline scientifiche e tra queste ultime nonché di radicare la
B-2395/2013
Pagina 8
scienza nella società" (art. 11 cpv. 1 LPRI; v. anche art. 9 vLPRI). Le
diverse accademie, tra cui la SAGW, sono sussidiate dalla
Confederazione per il tramite della Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione (SEFRI). L'impiego dei sussidi è disciplinato da
accordi quadro e da accordi sugli obiettivi annuali di promovimento della
ricerca, come la Convezione quadro 2013-2016 (,
consultato il 25 settembre 2014). In quanto membro dell'Associazione
delle accademie svizzere, la SAGW è un'organizzazione, indipendente
dall'Amministrazione federale, che svolge compiti di diritto pubblico, così
come esposti all'art. 11 cpv. 1 LPRI, a lei affidati dalla Confederazione
(art. 1 cpv. 2 lett. e PA e art. 33 lett. h LTAF).
Ne discende che il provvedimento della SAGW, emanato il 25 marzo
2013, e qui impugnato, il quale non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32
LTAF, è una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c PA (decisione
d'irricevibilità), dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il
presente ricorso.
1.4 Il ricorrente ha diritto di ricorrere avendo partecipato al procedimento
dinanzi all'autorità inferiore, essendo particolarmente toccato dalla
decisione impugnata ed avendo un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). I
requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti
(art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto
adempiuti, in particolare il ricorso è tempestivo (art. 50 cpv. 1 PA) e
l'anticipo spese di fr. 500.- è stato versato entro il termine impartito
(art. 63 cpv. 4 PA). Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del
diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti, e, di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e
54 PA).
2.2 Come emerge e contrario dall'art. 13 vLPRI, legge speciale rispetto
alla PA, nella procedura di ricorso il richiedente non può far valere il
motivo dell'inadeguatezza della decisione impugnata (art. 13 cpv. 2 vLPRI
corrispondente all'art. 13 cpv. 3 nLPRI; cfr. anche DTAF 2014/2
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Pagina 9
consid. 3); per il resto, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni
generali dell'amministrazione della giustizia federale (art. 13 cpv.
4 vLPRI), ossia la PA.
3.
Da un punto di vista formale il ricorrente ha giustamente rilevato che la
SAGW non ha designato lo scritto del 25 marzo 2013 come decisione, e
nemmeno ha indicato il rimedio giuridico per opporvisi, non rispettando
quindi le esigenze formali poste dall'art. 35 cpv. 1 e 2 PA. Ciononostante,
questa carenza formale non ha occasionato al ricorrente nessun
pregiudizio (art. 38 PA), non avendogli infatti impedito di inoltrare la sua
impugnativa a questo Tribunale tempestivamente e nel rispetto dei
requisiti previsti dalla legge.
4.
La SAGW promuove la ricerca conformemente ai suoi statuti e
regolamenti, i quali necessitano dell'approvazione del Consiglio federale
nella misura in cui disciplinano compiti per cui sono impiegati mezzi
finanziari della Confederazione (art. 7 cpv. 2 vLPRI / art. 9 cpv. 3 LPRI).
Essa disciplina la procedura di concessione dei suoi sussidi in conformità
con gli art. 10 e 26-38 PA (art. 13 cpv. 1 vLPRI).
La SAGW emana i regolamenti necessari al raggiungimento dei suoi fini
al servizio della scienza e del paese (art. 3 e 27 lett. i degli Statuti).
Sulla base dell'art. 27 lett. i degli Statuti, essa ha adottato, il 14 settembre
2007, il RFin, nonché, il 9 dicembre 2011, il RSus, il quale è parte
integrante del RFin (art. 1 cpv. 2 RFin).
Il RFin, che consta di sei articoli, i quali dettagliano quasi esclusivamente
questioni procedurali, stipula pure che non esiste alcun diritto
all'ottenimento di sussidi (art. 4 cpv. 2 RFin: "Auf die Gewährung von
Beiträgen besteht kein Rechtsanspruch").
Ai fini di promuovere la comunicazione e lo scambio di risultati della
ricerca a livello internazionale, il RSus prevede l'erogazione, su domanda
documentata, di contributi per le spese di viaggio a favore, in particolare,
delle giovani leve scientifiche (art. 1 RSus). Abilitate a richiedere tali
sussidi sono le persone fisiche che svolgono la maggior parte della loro
attività scientifica in Svizzera (art. 2 RSus). Contro una decisione
negativa può essere inoltrato reclamo, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al segretariato generale della SAGW (art. 3.7 RSus).
B-2395/2013
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Le condizioni per l'ottenimento di sussidi sono la partecipazione attiva del
giovane ricercatore ad una conferenza scientifica all'estero, per esempio
mediante la tenuta di una conferenza o la conduzione di una discussione
od altri simili interventi, nonché un'età massima di trentotto anni, salvo
eccezioni (art. 5.1 RSus). I costi presi a carico in generale sono quelli
relativi al viaggio, mentre quelli inerenti al vitto e all'alloggio sono
compensati unicamente alle giovani leve scientifiche (art. 5.2 RSus). Vi
sono peraltro costi che non sono rimborsati in nessun modo (art. 5.3
RSus).
Alla domanda di sussidio devono essere allegati il formulario relativo ai
costi di viaggio, un bilancio dettagliato e un piano di finanziamento,
facente stato in particolare dei costi presi a carico dallo stesso richiedente
o da altre istituzioni, nonché eventuali altre richieste ancora pendenti, un
programma della manifestazione, i documenti necessari per confermare
la partecipazione attiva alla manifestazione, come pure un curriculum
vitae del richiedente (art. 5.4 RSus).
Le domande di sussidio devono pervenire al segretariato generale della
SAGW al più tardi due mesi prima della manifestazione (art. 5.4 RSus;
"Die Gesuche müssen spätestens zwei Monate vor dem
Veranstaltungstermin beim Generalsekretariat der SAGW eingetroffen
sein; "Les demandes doivent parvenir à l'ASSH au plus tard deux mois
avant la date de la manifestation").
5.
La vertenza in esame porta nel merito sulla questione a sapere se la
domanda di sussidio per la copertura delle spese di viaggio presentata
dal ricorrente sia stata inoltrata tempestivamente, rispettivamente se
l'autorità inferiore abbia respinto la medesima a giusto titolo in quanto, a
suo avviso, non erano dati i presupposti formali per la concessione del
sussidio, essendo la domanda pervenuta un giorno oltre il termine di due
mesi prima della data della manifestazione.
Risulta dagli atti che il Convegno annuale in questione ha avuto luogo nel
periodo dall'11 al 14 aprile 2013. Non è messo in discussione che il
termine di 2 mesi non sia stato ossequiato a condizione che per il calcolo
del termine si consideri effettivamente l'11 aprile 2012 quale data d'inizio
della manifestazione. Conformemente a ciò, il ricorrente ha spiegato nel
suo messaggio elettronico del 18 febbraio 2013 (cfr. consid. B.a) di aver
"mancato di un giorno il termine di due mesi", avendo inoltrato la sua
richiesta di sussidio il 12 febbraio 2013, mentre il Convegno ha avuto
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Pagina 11
inizio l'11 aprile 2013. Visti gli atti dell'intero incarto, questo Tribunale non
può che confermare questa constatazione.
Il ricorrente propone tuttavia altre due date per tentare di dimostrare che il
giorno determinante per il calcolo retroattivo del termine di due mesi non
sarebbe l'11 aprile 2013, vale a dire l'inizio effettivo della manifestazione,
bensì il 13 o il 14 aprile 2013, ossia le date relative alle sue due
partecipazioni attive alla manifestazione.
Nella sua decisione del 25 marzo 2013 e nella sua presa di posizione del
20 luglio 2013 (cfr. consid. B.d e G) la SAGW ribadisce che la finalità del
termine di due mesi prima della data della manifestazione è quella,
innanzitutto, di garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento e
della certezza del diritto, ciò che risulterebbe problematico se la data
della manifestazione non corrispondesse, in definitiva, all'inizio effettivo
della stessa, ma variasse, come proposto dal ricorrente, in funzione del
criterio della partecipazione attiva, il quale non si lascia peraltro
facilmente definire. In secondo luogo, il sistema adottato dalla SAGW è
pratico e permette di trattare le richieste in modo speditivo, ciò che
potrebbe non essere il caso se la data di riferimento per il calcolo del
termine fosse l'ultimo giorno della manifestazione, in particolare se
quest'ultima dovesse durare una settimana o più. Per finire, secondo il
dire della stessa SAGW, il sistema attuale di calcolo del termine è molto
apprezzato dalla maggior parte dei richiedenti i sussidi per spese di
viaggio.
5.1 Dapprima si pone la questione a sapere se la disposizione di cui
all'art. 5.4 RSus statuisce un termine di perenzione, vale a dire se la
scadenza infruttuosa del termine per inoltrare la domanda di sussidio
comporta l'estinzione del diritto di trattazione di tale richiesta e con ciò
dell'aspettativa di concessione del sussidio, oppure rappresenti solo un
termine di natura ordinatoria e quindi eventualmente prorogabile o
suscettibile di essere applicato nel singolo caso in maniera adattata o
meno rigorosa.
5.1.1 Un procedimento comporta tutta una serie di azioni che possono
protrarsi su lassi di tempo di diversa lunghezza. La durata di certi termini
è fissata dal legislatore (cosiddetti termini di legge). Altri termini sono
fissati dall'autorità o dal giudice (cfr. BERNARD MAITRE/VANESSA
THALMANN/FABIA BOCHSLER in: Waldmann/Weissenberger [ed.],
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
n. a margine 4 ad art. 22 PA).
B-2395/2013
Pagina 12
I termini legali configurano di principio termini perentori. Perenzione
significa che un diritto è estinto se l'avente diritto rispettivamente l'onorato
non compie una determinata azione entro un dato termine. Per il
Tribunale federale si parla di perenzione non soltanto quando ragioni di
sicurezza del diritto ma anche considerazioni di tecnica amministrativa
implicano che i rapporti giuridici siano stabiliti definitivamente senza che
tale durata possa essere prorogata per il tramite di un atto di interruzione
(cfr. DTF 125 V 262 consid. 5a, sentenza del Tribunale federale
2C_756/2010 del 19 gennaio 2011 consid. 3.2.2).
Occorre fare una distinzione tra i termini di perenzione ed i termini
d'ordine. Nel caso di termini fissati in norme di grado inferiore non si tratta
senza eccezioni di termini di perenzione, ma in parte anche di termini
ordinatori. Questi ultimi servono a garantire l'andamento ordinato della
procedura e non hanno effetti estintivi. La proroga di un termine d'ordine
rimane in principio esclusa, tuttavia, l'atto procedurale può
eccezionalmente essere eseguito ancora dopo la scadenza del termine
per quanto e finché lo svolgimento ordinato della procedura non lo
escluda (sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3454/2010 del
19 agosto 2011 consid. 2.3, 2.3.1 e B-2616/2013 dell'11 settembre 2014
consid. 3.1). I termini ordinati dall'autorità o dal giudice rivestono il
carattere di un termine perentorio soltanto se sono stati fissati in quanto
tali e nel contempo l'autorità o il giudice rendono attenti sulle
conseguenze dell'inosservanza (cfr. art. 23 PA). Ove necessario,
mediante interpretazione può essere individuata quale importanza va
attribuita ad un termine (sentenze del Tribunale amministrativo federale
A-3454/2010 del 19 agosto 2011 consid. 2.3, 2.3.1e B-2616/2013
dell'11 settembre 2014 consid. 3.1).
I termini fissati da un'autorità possono avere effetti in caso di mancata
osservanza nella misura in cui l'autorità richiama espressamente
l'attenzione sulle conseguenze derivanti dall'intempestività (cfr. art. 23
PA). Per conseguenze di notevole entità come può esserlo in particolare
l'estinzione di diritti materiali si richiede tuttavia una base legale
sufficientemente determinata (cfr. B-2616/2013 dell'11 settembre 2014
consid. 3.1 e dottrina ivi menzionata).
5.1.2 La procedura vertente sull'attribuzione dei sussidi per le spese di
viaggio si è svolta sulla base del Regolamento della SAGW del
9 dicembre 2011. Quest'ultimo è stato rilasciato in base all'art. 27 lett. i
dello Statuto della SAGW e all'art. 9 cpv. 3 nLPRI (dal contenuto identico
all'art. 7 cpv. 2 vLPRI; cfr. preambolo e art. 1 RSus) Il disposto di legge
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menzionato autorizza ed obbliga le istituzioni di promozione della ricerca
di disciplinare le attività di promozione nei loro statuti e regolamenti i
quali, nella misura in cui disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi
finanziari della Confederazione, devono essere approvati dal Consiglio
federale.
In una prima fase occorre esaminare se l'art. 7 cpv. 2 vLPRI
rispettivamente l'art. 9 cpv. 3 nLPRI configurano una norma di
delegazione sufficiente su cui l'autorità inferiore può fondare le regole di
procedura per l'ottenimento di sussidi per le spese di viaggio, in particolar
modo la regolamentazione dei termini di inoltro delle domande di
sussidio.
5.1.2.1 Il Regolamento per l'attribuzione dei sussidi per le spese di
viaggio (RSus) è stato emanato dal Comitato della SAGW sulla base
dell'art. 27 lett. i dello Statuto della SAGW. Esso disciplina, tra le altre
cose, i principi di base (l'art. 1 richiama l'art. 9 cpv. 3 nLPRI), il gruppo dei
richiedenti (art. 2), la procedura d'esame delle richieste (art. 3), i principi
dell'attribuzione dei sussidi (art. 4), le condizioni per l'ottenimento dei
sussidi e le spese che autorizzano al rimborso (art. 5) e in special modo
la condizione che le domande devono pervenire al più tardi due mesi
prima della data della manifestazione presso il Segretariato generale
della SAGW (art. 5.4). In virtù degli oggetti previsti, il Regolamento in
questione ha carattere normativo e rappresenta un atto generale-astratto
di livello inferiore, paragonabile ad un'ordinanza del Consiglio Federale o
ad un regolamento d'esame.
5.1.2.2 Le ordinanze che si fondano direttamente sulla Costituzione
federale sono chiamate ordinanze indipendenti, mentre quelle dipendenti
si fondano su una delega legislativa.
Il rispetto del principio di legalità nell'ambito di una delega di competenza
legislativa è dedotto dal principio della separazione dei poteri e va
normalmente invocato in relazione ad esso (DTF 129 I 161 consid. 2.1;
cfr. pure sentenza 2C_118/2011 del 21 novembre 2011 consid. 4.1). In
particolare, il principio della separazione dei poteri vieta al potere
esecutivo di emanare delle regole di diritto, a meno che ciò non avvenga
nell'ambito di una valida delega legislativa (DTF 118 Ia 305 consid. 1a).
Una delega adempie queste condizioni se una norma costituzionale non
la vieta, se è prevista da una legge formale, se è limitata a una materia
determinata e se la legge stessa enuncia nelle sue grandi linee le regole
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fondamentali (DTF 118 Ia 245 consid. 3b pag. 247 seg.; 117 Ia 328
consid. 4 pag. 335).
Inoltre si fa una distinzione fra le ordinanze d'esecuzione e le ordinanze
sostitutive anche se spesso le ordinanze hanno un contenuto misto
formato da semplici regole d'esecuzione e allo stesso tempo di regole
primarie (cfr. PASCAL MAHON, Droit constitutionnel, Institutions, juridiction
constitutionnelle et procédure, Volume I, 3a edizione, 2014, n. a margine
198).
Un'ordinanza d'esecuzione è volta a concretizzare e precisare quanto la
legge ha espressamente voluto indicare in termini vaghi e indistinti. Ne
consegue che essa deve muoversi nel quadro tracciato dal legislatore
ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit
constitutionnel suisse, Volume I, Berna 2013, n. a margine 1600 segg.).
Un'ordinanza sostitutiva, fondata su una delega legislativa, introduce
delle nuove regole che normalmente dovrebbero figurare nella legge, vale
a dire delle regole primarie che impongono nuovi obblighi e conferiscono
nuovi diritti; le ordinanze sostitutive non si limitano a precisare l'atto
legislativo su cui poggiano, bensì lo completano e si sostituiscono a
quest'ultimo (AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1607 segg.).
Trattandosi nella fattispecie di un'ordinanza dipendente emanata in virtù
di una regolamentazione di livello legislativo, lo scrivente Tribunale
esamina se il Consiglio federale o l'ente delegato è rimasto entro i limiti
dei poteri conferitigli dalla legge. Se la delega legislativa concede al
Consiglio federale o all'altro ente delegato un potere di apprezzamento
molto ampio per fissare le disposizioni di esecuzione, allora detta
clausola vincola lo scrivente Tribunale (art. 190 Cost.). In tale evenienza,
esso non può sostituire il proprio potere di apprezzamento a quello del
Consiglio federale o dell'altro ente delegato e si limita ad esaminare se la
normativa esecutiva sconfini manifestamente dal quadro di competenze
delegatele o se, per altri motivi, sia contraria alla legge o alla
Costituzione. Il Consiglio federale o l'altro ente delegato sopporta la
responsabilità dell'efficacia delle misure ordinate. Non incombe infatti al
Tribunale esprimersi sulla loro adeguatezza dal profilo economico o
politico (cfr. DTAF 2009/6 intero consid. 5.1; sentenza del Tribunale
federale A-2032/2013 del 27 agosto 2014 intero consid. 2.3 e 2.4.6 seg.;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2., vollständig überarbeitete und
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Pagina 15
erweiterte Auflage, 2013, n. a margine 2.177 seg.; per il Tribunale
federale v. DTF 137 III 217 consid. 2.3 pag. 220 seg. con riferimenti).
5.1.2.3 Conformemente al testo chiaro dell'art. 7 cpv. 2 vLPRI (ed anche
a quello dell'art. 9 cpv. 3 nLPRI) emerge che il legislatore ha
completamente affidato all'autorità inferiore in qualità di istituzione di
promozione della ricerca di emanare statuti e regolamenti al fine di
disciplinare le attività di promozione. Vi è quindi ragione di ammettere che
una simile norma di delegazione conferisce all'autorità inferiore un
margine di apprezzamento molto ampio e che, per prassi costante, la
preferenza accordata dal legislatore all'ente delegato vincola lo scrivente
Tribunale. La delega è notevole, in quanto si estende al rilascio di statuti
e regolamenti per disciplinare le attività di promozione a prescindere dal
fatto che per detti compiti siano impiegati mezzi finanziari della
Confederazione o meno. Ne si deduce che il rilascio dell'insieme delle
norme relative alle condizioni d'ottenimento di sussidi per le spese di
viaggio ed alla procedura corrispondente rientra senz'altro nei limiti fissati
dalla delega legislativa. In questo senso, il Regolamento per l'attribuzione
dei sussidi per le spese di viaggio si apparenta ad un'ordinanza
dipendente sostitutiva.
Dal punto di vista del principio della legalità appare ovvio e del resto
nemmeno il ricorrente lo contesta in maniera sostanziata che l'ente
delegato, vale a dire l'autorità inferiore, possa essere ritenuto autorizzato,
in virtù dell'art. 7 cpv. 2 vLPRI, anche a fissare i termini per l'inoltro delle
domande di sussidio nel quadro dei compiti che devono e possono
essere disciplinati dalle istituzioni di promozione della ricerca. Di
conseguenza, detta norma esecutiva di cui all'art. 5.4 RSus rientra
manifestamente nel quadro di competenze delegate all'autorità inferiore.
5.1.3 Resta inoltre da esaminare, nei limiti del potere d'esame dello
scrivente Tribunale (cfr. consid. 5.1.2.2 i.f.), se la durata del termine entro
il quale devono pervenire le richieste di sussidio all'autorità inferiore sia
conforme al diritto, segnatamente al principio della proporzionalità e del
divieto di formalismo eccessivo.
5.1.3.1 Un'interpretazione conforme al testo dell'art. 5.4 RSus porta a
concludere che le domande devono pervenire alla SAGW due mesi prima
della data dell'inizio della manifestazione. Detto disposto non menziona
però espressamente quali possano essere le conseguenze
dell'inosservanza del termine, rimanendo silente sulla questione a sapere
se le domande pervenute tardivamente possano essere considerate o
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meno. Dal senso e dallo scopo dell'art. 5.4 RSus, ossia secondo
un'interpretazione teleologica, risulta che nelle procedure d'esame delle
richieste di sussidio ne va di poter notificare al richiedente la decisione
sulla sua domanda in modo efficiente e speditivo, prima dell'inizio della
manifestazione corrispondente. A tale scopo occorre mettere a
disposizione delle autorità un congruo lasso di tempo minimo per la
trattazione delle domande. Nelle procedure per l'esame di richieste di
sussidio è insita una certa urgenza sia nell'accertamento della fattispecie
rilevante sia nel rendere la decisione. Nel caso di specie, va considerato
che, secondo la risposta dell'autorità inferiore, la media delle richieste
inoltrate dal 2008 al 2012 si aggira attorno alle 287 richieste all'anno, con
tendenza in aumento (2008: 203; 2009: 264; 2010: 302; 2011: 267;
2012: 399). Si tratta di accordare sussidi per le spese di viaggio ad uno
svariato numero di richiedenti sulla base di un credito stanziato per un
anno, dimodoché che la concessione del sussidio deve essere decisa
prima di un certo termine (cfr. anche sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-2616/2013 dell'11 settembre 2014 consid. 3.4),
in questo caso prima dell'inizio della manifestazione anche per dare ai
richiedenti la possibilità di organizzarsi, soprattutto nell'evenienza di un
rifiuto della loro domanda.
In base alle regole dell'interpretazione suesposte, si deve concludere
all'effetto perentorio del termine, altrimenti le domande di sussidio non
potrebbero essere evase in tempo debito rispettivamente prima dell'inizio
della manifestazione. Inoltre, riflessioni circa la preventivazione dei mezzi
a disposizione sono parimenti suscettibili di andare a favore di un termine
di natura perentoria. A prescindere dalla necessità incontestata di
vincolare l'inoltro di una domanda di sussidio ad un termine, anche il
principio della parità di trattamento impone il rispetto rigoroso dei termini.
5.1.3.2 Certo, in principio, la fissazione di un termine perentorio dovrebbe
comparire in una base legale sufficientemente determinata
(cfr. consid. 5.1.1 i. f.). Considerato che, come si è visto, l'autorità
inferiore dispone in questo ambito di un margine di manovra
particolarmente ampio a cui lo scrivente Tribunale è per costante prassi
vincolato, visto che in ogni caso non sussiste un diritto alla concessione
di sussidi per le spese di viaggio e tenuto conto che i diritti fondamentali
del ricorrente non sono pregiudicati perlomeno in modo grave, non
possono essere poste condizioni troppo elevate alla base legale. Tale
requisito va quindi relativizzato nel caso di specie. Secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, qualsiasi persona
avrebbe dovuto giungere senza difficoltà alla conclusione che, se una
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domanda deve essere depositata presso l'autorità inferiore entro un certo
termine come previsto all'art. 5.4 RSus, l'inosservanza di tale termine
comporta che la domanda non può più essere presa in considerazione.
Anche nell'evenienza di dover ritenere inesigibile dal ricorrente ch'egli
consultasse il RSus, occorre comunque rilevare che nel formulario da lui
compilato per la sua domanda di sussidio era espressamente specificato
"spätestens 2 Monate vor Reisedatum bei der SAGW eingetroffen",
dimodoché egli era perfettamente a conoscenza della durata dei termini
per depositare la sua richiesta.
5.1.3.3 Visto quanto precede è possibile concludere che vi è un interesse
pubblico a garantire il disbrigo ordinario delle richieste di sussidio e che
anche in osservanza del principio della parità di trattamento è necessario
che le richieste pervengano all'autorità inferiore entro un certo termine da
osservare rigorosamente. Non vi sono indizi concreti per affermare che il
termine di due mesi statuito all'art. 5.4 RSus sia generalmente troppo
corto o altrimenti inadeguato. Ne consegue che le richieste ricevute dopo
tale termine non possono più essere considerate.
Poggiando su criteri oggettivi, la durata del termine di cui all'art. 5.4 RSus
è conforme alla legge e non viola alcun principio costituzionale,
rispettando segnatamente il principio della proporzionalità e della parità di
trattamento.
5.2 In secondo luogo si pone la questione di sapere come debba essere
intesa la determinazione del termine conformemente al contenuto
dell'art. 5.4 RSus, rispettivamente a partire da quando deve essere
effettuato il calcolo retroattivo dei due mesi per poter definire in modo
preciso l'inizio e la scadenza del termine. La nozione di
"Veranstaltungstermin" nel testo tedesco rispettivamente di "date de la
manifestation" nel testo francese dell'art. 5.4 RSus non sembrano a prima
vista fare riferimento alla durata di una manifestazione.
5.2.1 I contributi per le spese di viaggio sono versati in relazione ad una
rappresentanza personale o ad una partecipazione attiva ai sensi
dell'art. 5.1.3 e 5.1.1 seg. RSus. Il ricorrente fa valere in sostanza di aver
partecipato attivamente alla manifestazione sull'arco di due date, l'11 e il
13 aprile 2013, cosicché la sua domanda dovrebbe essere considerata
tempestiva almeno riguardo alla seconda data.
5.2.2 Molte delle manifestazioni per la cui partecipazione viene inoltrata
una domanda di sussidio dovrebbero tuttavia protrarsi su un determinato
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periodo di tempo che va da pochi fino a parecchi giorni. In questi casi non
è arbitrario conformarsi all'inizio della manifestazione per il calcolo del
termine, altrimenti il termine potrebbe variare notevolmente a seconda
della durata della manifestazione, ciò che non terrebbe conto o terrebbe
meno conto dello scopo della disposizione di cui all'art. 5.4 RSus. D'altro
canto non appare escluso basarsi, per il calcolo del termine, su una data
precisa all'interno di una manifestazione di parecchi giorni, a condizione
che la domanda, in questo punto, sia formulata in modo chiaro e che le
rimanenti circostanze del caso concreto siano propense a sostenere un
simile punto di vista. Per questo motivo va esaminato sulla base della
domanda e di eventuali ulteriori documenti se il ricorrente può a giusto
titolo far valere di aver inoltrato la propria domanda espressamente per
due singole date, quasi indipendenti tra loro, che in pratica coincidono
con la sua partecipazione attiva alla manifestazione.
5.2.3 Nel caso concreto, il ricorrente ha presenziato a tutte le giornate del
Convegno (cfr. scritto del 5 giugno 2013: "[…] partecipazione a una
dozzina di workshop durante l'intera durata del convegno […]), e non
solamente dall'11 al 13 aprile 2013, come si può a volte avere
l'impressione leggendo gli atti (cfr., per es., l'"Antrag für
Reisekostenzuschüsse", dove, alla voce "Datum, Aufenthaltsdauer", è
indicato "11. - 13.04.2013").
A tale riguardo va ritenuto che entrambe le date menzionate dal ricorrente
fanno parte della stessa manifestazione. Su questo sfondo
l'argomentazione del ricorrente, volta a suddividere il Convegno in due
parti per poi considerare il giorno della sua ultima partecipazione attiva
quale data determinante per il calcolo retroattivo di due mesi, può essere
vista come un'elusione o un abuso del diritto tendente a svuotare il
termine di cui all'art. 4.4 RSus del proprio senso e della propria rilevanza.
Le informazioni relative alle date del Convegno riportate dal ricorrente
nella sua domanda (11. – 13.4.2013) vanno intese nel senso della durata
della manifestazione e non di una semplice informazione su una singola
data. Sulla scorta delle allegazioni finora esposte appare quindi palese
basarsi sulla data d'inizio della manifestazione, vale a dire l'11 aprile 2013
per calcolare il termine. Anche nell'evenienza in cui si dovesse partire da
due date singole ossia l'11 e il 13 aprile 2013 per la medesima
manifestazione, dovrebbe essere la data dell'11 aprile 2013 ad essere
considerata, per analogia, come quella determinante per il calcolo del
termine. Nella domanda è espressamente menzionata la durata della
manifestazione (11. – 13.4.2013) e non la data singola del 13 aprile 2013,
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Pagina 19
oltre a ciò vengono fatte valere tra l'altro spese di soggiorno per la durata
di 4 notti.
5.3 Visto quanto precede, deve essere constatato che il termine utile
ultimo per inoltrare la domanda di sussidio è scaduto effettivamente
l'11 febbraio 2013. Ciò significa che la domanda, inviata dal ricorrente alla
SAGW il 12 febbraio 2013, dall'autorità inferiore, è giustamente stata
considerata tardiva.
6.
Il ricorrente solleva altre censure nella sua impugnativa (cfr. consid. C),
passate in rivista qui di seguito.
6.1 La censura, secondo la quale il fatto che il RFin non sia direttamente
accessibile al pubblico costituisce una violazione dell'art. 6 cpv. 3 LTras,
applicabile di principio alla SAGW (art. 2 cpv. 1 lett. b LTras), deve essere
respinta, nella misura in cui il ricorrente avrebbe potuto chiedere alla
SAGW, appellandosi all'art. 6 cpv. 2 LTras, una copia del detto
regolamento, realizzando così il suo diritto di consultare i documenti
ufficiali, garantitogli dall'art. 6 cpv. 1 LTras.
6.2 L'ulteriore censura, relativa alla circostanza che il RSus esiste solo in
lingua tedesca e francese, merita di per sé attenzione, però, considerato
che il ricorrente padroneggia sia il tedesco che il francese, come si evince
chiaramente dagli atti all'incarto, ciò non gli ha occasionato nessun
pregiudizio né dinanzi alla SAGW, né dinanzi a questo Tribunale.
Peraltro, è necessario considerare che la SAGW è un'associazione, ossia
un'organizzazione di diritto privato, e, in quanto tale, non appartiene
all'Amministrazione federale, anche se assume compiti di diritto pubblico
(cfr. consid. 1.2 e 1.3). Ciò significa che le disposizioni della legge
federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità
linguistiche del 5 ottobre 2007 (LLing, RS 441.1), legge adottata in
particolare sulla base dell'art. 70 della Costituzione federale del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101; cfr. art. 70 cpv. 1 Cost.: "Le lingue ufficiali della
Confederazione sono il tedesco, il francese e l'italiano […]), non le sono
di principio applicabili, salvo eccezioni (cfr. art. 4 LLing).
6.3 Il ricorrente lamenta un formalismo eccessivo da parte della SAGW
sullo sfondo del "ritardo così esiguo" nell'inviare la propria domanda di
sussidio. Egli ritiene che l'art. 5.4 RSus violi il principio della
proporzionalità esigendo l'inoltro delle domande di sussidio entro un
termine di due mesi prima della manifestazione.
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Pagina 20
Il ricorrente misconosce che, per consolidata prassi, le forme e regole
processuali sono indispensabili per assicurare un ordinato svolgimento
del processo, garantire la parità di trattamento e l'applicazione del diritto
materiale (DTF 114 Ia 34 consid. 3 pag. 40 con rinvii). Vi è formalismo
eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., soltanto qualora l'applicazione
severa delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse
degno di protezione, diviene pertanto fine a se stessa e complica in
maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai
tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di
comportamento imposta dalla norma di procedura in questione, sia nella
sanzione che una violazione di tale regola implica (cfr. DTF 135 I 6
consid. 2.1, 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5
pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii).
Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di accertare che la concreta
norma di procedura di cui all'art. 5.4 RSus è coperta da una delegazione
del legislatore (art. 7 cpv. 3 vLPRI) e che nel quadro del mandato
conferitogli da quest'ultimo l'autorità delegata ha osservato i principi della
parità di trattamento e della proporzionalità, statuendo sulla durata del
termine di due mesi prima della data della manifestazione per il deposito
delle domande (consid. 5.1.2.3 e 5.1.3.1 segg.). Il Tribunale non può, né
deve mettersi al posto dell'autorità inferiore o del Consiglio federale che
approva i regolamenti della SAGW nella misura in cui sono toccati mezzi
finanziari della Confederazione (cfr. consid. 4). Va inoltre rilevato che ogni
applicazione di disposizioni contenenti termini dall'effetto perentorio può
comportare conseguenze di un certo rigore. Tale circostanza è inevitabile
e non può avere come conseguenza la possibilità di derogare dai termini
nel singolo caso, altrimenti risulterebbero compromessi l'ordinario
disbrigo delle pratiche, il principio della parità di trattamento e la sicurezza
del diritto. Va infine rimarcato che il ricorrente non ha sollevato né solleva
eventuali motivi di restituzione del termine ch'egli non ha potuto
ossequiare. Egli non dimostra neppure di non aver compreso la portata
delle conseguenze derivanti dall'inosservanza del termine.
In concreto, nella misura in cui l'autorità inferiore non ha preso in
considerazione la domanda di sussidio del ricorrente per essere stata
depositata in mancato ossequio del termine previsto all'art. 5.4 RSus, non
può essere quindi riscontrato alcun formalismo eccessivo.
6.4 Finalmente il ricorrente afferma una violazione dell'art. 33a (recte:
33b) PA nella misura in cui il RSus non prevede alcuna procedura di
accordo amichevole e di mediazione.
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Pagina 21
Le disposizioni della PA si applicano alla procedura relativa alle domande
di sussidio per spese di viaggio indipendentemente dal fatto che siano o
che non siano riprese nel RSus (art. 1 cpv. 1 PA). Per il resto, non si può
che rinviare per analogia al consid. 6.3 e sottolineare che il Tribunale non
funge da legislatore e che la procedura di accordo amichevole e di
mediazione presuppone un certo margine di manovra nel trovare una
soluzione bonale, il che non è necessariamente dato quando si tratta
della questione a sapere se un termine legale sia stato ossequiato o
meno. Per il resto, secondo il testo legale dell'art. 33 b PA non si deve
partire da un obbligo delle autorità di concludere una procedura con un
accordo amichevole o tramite mediazione.
7.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve
essere respinto e la decisione impugnata confermata.
8.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
vanno quindi poste a carico del ricorrente. Esse vengono fissate in
fr. 500.- e sono computate con l'anticipo di pari importo versato dal
ricorrente versato il 7 maggio 2013.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, e tenuto conto dell'esito della
procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne la SAGW, qui assimilabile ad un'autorità federale di
prima istanza (cfr. consid. 1.2), essa non ha diritto ad un'indennità a titolo
di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
9.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. k della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Pagina 22
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese procedurali di fr. 500.- sono messe a carico del ricorrente e
computate con l'anticipo versato il 7 maggio 2013.
3.
Non sono versate spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati di ritorno);
– autorità inferiore (raccomandata; allegati di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Data di spedizione: 10 dicembre 2014