B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2577/2016
Sen t en z a p a r z i a l e e
de c i s i on e i n c i d e n t a l e d e l
12 o t t o b r e 2 0 1 6
Composizione
Giudice Francesco Brentani, presidente del collegio,
giudice David Aschmann, giudice Hans Urech;
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______ SA,
patrocinata dall'avv. Stefano Will,
ricorrente,
contro
Commissione della concorrenza COMCO,
Hallwylstrasse 4, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
decisione del 29 giugno 2015 nella procedura 22-0420
denominata "Badezimmer" ("Stanze da bagno");
accordo illecito in materia di concorrenza.
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Fatti:
A.
A seguito di una ricerca di mercato avviata in precedenza, nonché di indizi,
secondo i quali le imprese coinvolte avrebbero concluso degli accordi car-
tellari su prezzi e territori, la Segreteria della Commissione della concor-
renza (di seguito: Segreteria) ha aperto, il 21 novembre 2011, un’inchiesta
nei confronti dei dieci maggiori commercianti all’ingrosso attivi nel campo
dei sanitari e dei bagni, tra cui la X._______ SA (di seguito: ricorrente) non-
ché contro la rispettiva associazione dirigente (D._______). L’obiettivo
dell’inchiesta era quello di stabilire se sussistessero effettivamente delle
restrizioni illecite in materia di concorrenza.
B.
Secondo l’esposizione dei fatti della Commissione della concorrenza
(v. decisione incidentale del 30 luglio 2014 n. 2), la corrispondenza tra la
Segreteria e dieci delle undici parti coinvolte nell’inchiesta sarebbe avve-
nuta in lingua tedesca, mentre quella tra la Segreteria e la ricorrente par-
zialmente in tedesco: la ricorrente sarebbe stata informata in italiano sulle
accuse avanzate nei suoi confronti e le sarebbe stata concessa la possibi-
lità di porre domande al riguardo.
C.
ln data 21 maggio 2014 la Segreteria ha sottoposto alle parti per presa di
posizione la sua proposta all’attenzione della Commissione della concor-
renza, composta di 417 pagine (di cui 74 di appendice), ed inoltre asse-
gnato loro un termine per eventualmente chiedere un’audizione e per ade-
rire al modo di procedere in relazione all’esame degli atti confidenziali.
D.
Con e-mail del 23 maggio 2014, redatta in italiano, la ricorrente ha chiesto
la trasmissione di tutta la documentazione in lingua italiana, come pure la
notifica della proposta della Segreteria in italiano.
E.
Mediante e-mail in lingua italiana del 27 maggio 2016 la Segreteria ha at-
tirato l’attenzione sul fatto che la lingua di procedura dell’inchiesta fosse il
tedesco, deducendone l’impossibilità di notificare alla ricorrente la proposta
di decisione in italiano.
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Pagina 3
F.
In seguito al colloquio telefonico del 27 maggio 2014 tra la ricorrente e la
Segreteria, tramite scritto del 28 maggio 2014, la ricorrente, d’ora in poi
rappresentata dal proprio patrocinatore, ha chiesto alla Segreteria, tra l’al-
tro, di trasmetterle la proposta in lingua italiana e di prorogarle il termine
per l’inoltro della presa di posizione, per la richiesta di un’eventuale audi-
zione e per dichiarare la propria adesione alla proposta di consultazione
degli atti.
G.
Con scritto del 5 giugno 2014, redatto in lingua italiana, la Segreteria ha
respinto la richiesta della ricorrente volta all’ottenimento della proposta in
italiano, indicato la possibilità di presentare domanda formale per il rilascio
di una decisione incidentale impugnabile soggetta a costi e, infine, parzial-
mente accolto le richieste di proroga dei termini.
H.
Con scritto del 16 giugno 2014 la ricorrente ha postulato la notificazione
delle circostanze fattuali rimproveratele come pure delle relative norme giu-
ridiche in lingua italiana, e, in via eventuale, il rilascio di una decisione im-
pugnabile. In sostanza, la ricorrente si è appellata al fatto che la sua sede
si trova nel Cantone Ticino e perciò di non capire il tedesco. Ella ha invo-
cato il suo diritto costituzionale di comprendere le accuse che le vengono
rimproverate, come pure i motivi per cui viene resa una decisione che la
pregiudica finanziariamente e la sanzioni. Infine, la ricorrente ha invocato
anche la violazione dell’art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e delle garanzie procedurali
di cui all’art. 6 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).
I.
Con decisione incidentale del 30 luglio 2014, redatta in italiano, la Com-
missione della concorrenza (di seguito: COMCO, autorità inferiore) ha re-
spinto la richiesta della ricorrente di notificarle la proposta in italiano, ecce-
zion fatta per il dispositivo di quest’ultima, addossando alla ricorrente il 90%
dei costi di procedura. La decisione incidentale non è stata impugnata.
La COMCO ha ritenuto in sintesi come un diritto della ricorrente alla tradu-
zione completa della proposta non risulti né dalla regolamentazione proce-
durale legale, né dalle garanzie costituzionali o derivanti da una conven-
zione internazionale. La COMCO ha altresì osservato che la ricorrente era
libera di inoltrare la presa di posizione alla proposta in lingua italiana, non-
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ché, nell’ambito di un procedimento amministrativo dove il tedesco è desi-
gnato quale lingua del procedimento, di consultare un avvocato che com-
prenda l’italiano. A mente della COMCO vi sarebbero diversi indizi atti ad
affermare che la ricorrente comprenda il tedesco.
J.
Con decisione del 29 giugno 2015, redatta in tedesco e notificata alle parti
il 17 marzo 2016, la COMCO ha, in sintesi, accertato che la maggioranza
dei grossisti di impianti sanitari implicati nel cartello, tra cui la ricorrente, si
sarebbe accordata nel periodo dal 1997 al 2001 su componenti di prezzi e
fattori per la determinazione dei prezzi quali margini, prezzi lordi, corsi di
cambio con l’euro, costi per trasporti, ribassi e categorie di sconti. La
COMCO ha parimenti stabilito che detti grossisti avrebbero deciso assieme
di non accordare l’accesso ai loro cataloghi a produttori che non hanno
voluto vendere in esclusiva i loro prodotti attraverso il canale di distribu-
zione di questi grossisti. Questo avrebbe impedito l’accesso al mercato
delle imprese danneggiate da questo comportamento. In sintesi, la
COMCO ha ritenuto che simili pratiche costituissero degli accordi vietati sui
prezzi e sulle quantità e di conseguenza ha vietato alle parti coinvolte di
adottarle in futuro (cfr. per i dettagli le cifre da 1 a 3 del dispositivo). Infine,
la COMCO ha inflitto alla ricorrente, per i motivi menzionati, una multa (…)
(cifra 4 del dispositivo).
K.
Contro la decisione summenzionata la ricorrente è insorta con ricorso del
26 aprile 2016 dinanzi il Tribunale amministrativo federale, proponendo le
seguenti conclusioni:
“I. In via principale
1. La decisione 29 giugno 2015/17 marzo 2016 della COMCO, prolata
nei confronti di X._______ SA, è annullata per violazione del diritto di
essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., 29 e 33a PA).
2. La decisione incidentale 30 luglio 2014, emessa nei confronti della
X._______ SA, è annullata per violazione del diritto di essere sentito,
dei principi costituzionali della parità di trattamento e del divieto di di-
scriminazione.
3. L’incarto è ritornato alla COMCO affinché proceda nel pieno rispetto
dei citati precetti costituzionali e dell’art. 33a LPA.
4. Tutte le tasse e le spese del procedimento e delle citate due decisioni
sono assunte dallo Stato.
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5. La Confederazione svizzera e/o la COMCO versa alla X._______ SA
l’indennità di CHF…………………. a titolo di ripetibili (spese legali).
L’importo esatto, che il 26 aprile 2016 ammonta a CHF (…) verrà
quantificato al termine della procedura.
II. In via subordinata
1. La decisione 29 giugno 2015/17 marzo 2016 e la decisione incidentale
30 luglio 2014 della COMCO, emesse nei confronti della X._______
SA, sono annullate.
2. Tutte le tasse e le spese del procedimento e delle citate due decisioni
sono assunte dallo Stato.
3. La Confederazione svizzera e/o la COMCO versa alla X._______ SA
l’indennità di CHF…………………. a titolo di ripetibili (spese legali).
L’importo esatto, che il 26 aprile 2016 ammonta a CHF (…) verrà
quantificato al termine della procedura.”
La ricorrente lamenta come le circostanze fattuali su cui poggerebbero la
proposta della Segreteria (di 417 pagine), nonché il dispositivo e le motiva-
zioni della decisione impugnata (di 718 pagine) sarebbero state notificate
unicamente in lingua tedesca senza essere tradotte in italiano. La ricor-
rente sostiene di aver sempre dichiarato, nel procedimento in prima
istanza, di essere di madre lingua italiana e di non capire il tedesco. Per-
tanto, la proposta della Segreteria come pure le motivazioni alla base della
decisione impugnata sarebbero per lei incomprensibili. In questo modo
l’autorità inferiore non l’avrebbe messa nella condizione di capire e pren-
dere posizione ai rimproveri mossi nei suoi confronti, negandole di difen-
dersi adeguatamente e di poter allestire il ricorso con cognizione di causa,
violando con ciò il suo diritto di essere sentita come pure il principio della
parità delle armi.
La ricorrente evidenzia come la COMCO abbia impiegato ben nove mesi
per allestire e notificare le motivazioni della decisione impugnata, mentre il
termine di ricorso di soli trenta giorni, oltre alle ferie giudiziarie, non sarebbe
sufficiente per far tradurre le motivazioni da un traduttore specializzato.
In aggiunta a ciò, la ricorrente censura l’errata verbalizzazione dell’interro-
gatorio dell’11 novembre 2013 del signor A._______, Direttore e Presi-
dente del Consiglio di amministrazione della ricorrente, tant’è che, a suo
avviso, nemmeno i membri della Segreteria che l’avrebbero interrogato,
avrebbero compreso le sue dichiarazioni. La ricorrente considera che la
determinazione della COMCO nella decisione incidentale del 30 luglio
2014 secondo cui lei comprenderebbe il tedesco, oltre a ledere il suo diritto
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di essere sentita e l’obbligo dell’autorità a motivare le proprie decisioni, non
è fondata, né poggia su alcuna comprensibile prova e sarebbe quindi com-
pletamente errata e contraria alla realtà. Ad esempio, la ricorrente spiega
che quando acquista merce dal fornitore C._______ con sede in Svizzera
tedesca, ella tratta e discute in lingua italiana, ribadendo di non vendere
prodotti nella Svizzera tedesca. Inoltre, la COMCO avrebbe violato i principi
costituzionali della parità di trattamento e del divieto di discriminazione an-
che nell’addossare alla ricorrente i costi di procedura pari a fr. 3'885.75,
una tassa di giustizia, a suo dire, sproporzionata all’impegno effettivo della
COMCO e lesiva anche del diritto costituzionale di X._______ SA di otte-
nere la notifica in lingua italiana degli atti determinanti del procedimento
senza alcun aggravio di tasse e/o spese.
A mente della ricorrente, la COMCO avrebbe violato il suo diritto di essere
sentita come pure i principi del divieto di discriminazione e della parità di
trattamento anche con la decisione del 29 giugno 2015, notificata alle parti
il 17 marzo 2016, poiché anch’essa, come la proposta, non sarebbe stata
tradotta in italiano, impedendole quindi di metterla nella condizione di ca-
pire le circostanze di fatto che le vengono rimproverate e la portata delle
stesse. Con ciò la COMCO avrebbe violato le garanzie della PA, della Co-
stituzione svizzera e della CEDU. Non solo la decisione incidentale e la
proposta sarebbero generiche e dispersive e non descriverebbero i fatti
determinanti, ma esse conterrebbero innumerevoli atti tutti scritti in lingua
tedesca. Inoltre, la ricorrente si duole che non le sarebbe stato possibile,
per motivi tecnici, consultare gli atti procedurali in forma elettronica.
A titolo abbondanziale, la ricorrente sostiene che la COMCO, avendo nel
2006 archiviato alcune investigazioni precedenti sul mercato della vendita
all’ingrosso di impianti sanitari senza l’apertura di un’inchiesta formale e
concludendo che non vi fossero indicazioni di violazioni sistematiche della
legge sui cartelli, non può retroattivamente decidere diversamente, in par-
ticolare criminalizzando ora il comportamento degli operatori di mercato
che avevano confidato nelle sue decisioni. Un simile atteggiamento sa-
rebbe lesivo del principio della buona fede.
Infine, la ricorrente ribadisce di non aver violato la legge sui cartelli, in par-
ticolare di non aver partecipato ad alcun accordo contrario alla legge, né di
aver avuto conoscenza o di essere stata coinvolta in tali accordi. Dal canto
suo la COMCO non avrebbe dimostrato la presunta e contestata soppres-
sione della concorrenza di cui all’art. 5 cpv. 3 LCart, né effettuato una ri-
cerca di mercato sulla concorrenza degli “sconti / prezzo netto” nel settore
sanitario. Nella denegata ipotesi che nel caso concreto sussistano accordi
B-2577/2016
Pagina 7
illeciti, la ricorrente sostiene che essi sarebbero giustificati per motivi di ef-
ficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart).
L.
Con ordinanza del 27 aprile 2016 lo scrivente Tribunale ha confermato la
ricezione del ricorso e prospettato l’emanazione di ulteriori decisioni ordi-
natorie processuali in forma separata.
M.
Mediante ordinanza dell’11 maggio 2016 lo scrivente Tribunale ha limitato
lo scambio di scritti, in via preliminare, alla questione della lingua della pro-
cedura e delle censure circa la violazione al diritto di essere sentito e dei
principi della parità di trattamento, del divieto di discriminazione e
dell’art. 33a PA, invitando la COMCO ad esprimersi dapprima su dette que-
stioni.
N.
Con presa di posizione del 10 giugno 2016, limitata alla lingua di procedura
e alle censure connesse a tale questione, la COMCO chiede la reiezione
del gravame e l’addossamento delle spese alla ricorrente. Allo stesso modo
la COMCO ha prodotto gli atti preliminari su una chiavetta USB, precisando
nello scritto di accompagnamento che si tratta della versione contenente
segreti aziendali.
A titolo d’introduzione, la COMCO mantiene integralmente le motivazioni
esposte nella decisione incidentale del 30 luglio 2014, in particolare gli ar-
gomenti secondo cui la redazione in lingua tedesca della proposta del
20 maggio 2014 non viola l’art. 33a PA, né l’art. 4, 8, 29 e 33 Cost., né
l’art. 6 n. 3 CEDU. La medesima tiene a sottolineare che in fase d’inchiesta
lei e la Segreteria, pur avendo definito il tedesco come lingua di procedura,
hanno comunicato con la ricorrente quasi esclusivamente in italiano. La
ricorrente si sarebbe sempre rivolta in italiano alle autorità in materia di
concorrenza. Allo stesso modo, tutti gli interrogatori e l’audizione della ri-
corrente si sarebbero svolti in italiano. Inoltre, nell’audizione dinanzi alla
COMCO sarebbe stata impiegata una traduttrice.
In secondo luogo, la COMCO respinge le insinuazioni della ricorrente rela-
tive ad una presunta erronea verbalizzazione del rappresentante della ri-
corrente, il signor A._______. La COMCO tiene a precisare che i propri
collaboratori scientifici che si sono occupati di condurre e verbalizzare il
relativo interrogatorio sono di madre lingua italiana e, considerato che
hanno frequentato le scuole nel Cantone Ticino fino all’inizio degli studi
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universitari, è da escludere che non abbiano compreso le dichiarazioni del
signor A._______. Se il Tribunale lo ritiene necessario, l’autorità inferiore
propone l’audizione dei collaboratori scientifici che si sono occupati della
verbalizzazione dell’interrogatorio. Ella sostiene infine che avendo il signor
A._______ apposto la propria firma su ogni pagina del verbale, egli
avrebbe così confermato che le sue dichiarazioni erano state riportate in
maniera corretta. A tale riguardo l’autorità inferiore specifica che le preci-
sazioni richieste dal signor A._______ al momento della lettura del verbale
sarebbero state infine inserite nel medesimo.
In terzo luogo, la COMCO rinnova il proprio parere sulle sufficienti cono-
scenze della lingua tedesca da parte dei rappresentanti della ricorrente,
ossia il signor A._______ e la signora B._______, quale membro del con-
siglio di amministrazione. A prescindere da ciò, ella rimanda alla prassi del
Tribunale federale secondo cui da una persona giuridica attiva commer-
cialmente anche in una regione della Svizzera in cui si parla la lingua del
procedimento ci si possa aspettare che comprenda le parti essenziali del
medesimo.
Nello stesso modo, la COMCO ritiene di essersi espressa dettagliata-
mente, nella decisione incidentale del 30 luglio 2014, su ogni argomento
sollevato dalla ricorrente in relazione a presunte violazioni dei disposti di
cui agli artt. 33a PA, 4, 8 e 29 cpv. 1 e 2 Cost. e all’art. 6 CEDU. Pertanto,
non avrebbe violato l’obbligo di motivare le decisioni. Inoltre, l’addebita-
mento dei costi sarebbe conforme al principio secondo chi occasiona una
decisione o domanda una prestazione è tenuto a pagare un emolumento.
A mente della COMCO, tale principio non creerebbe alcuna differenza in
funzione della lingua madre del destinatario della decisione, per cui non
sussisterebbe alcuna violazione del divieto di discriminazione.
Infine la COMCO osserva di aver spiegato ai rappresentanti dell’impresa
ricorrente, in italiano, le accuse sollevate nei confronti di quest’ultima e di
aver dato loro la possibilità di esprimersi in merito, in particolare nei due
interrogatori del signor A._______ in data 29 novembre 2011 e 11 novem-
bre 2013. Tali spiegazioni sarebbero avvenute ancora prima dell’invio della
proposta della Segreteria. Contrariamente a quanto asserito dalla ricor-
rente, soggiunge la COMCO, i rappresentanti della ricorrente hanno com-
preso le accuse mosse nei loro confronti ed hanno avuto la possibilità di
difendersi adeguatamente. A suo dire, competeva alla ricorrente, in qualità
di membro di un’associazione prevalentemente svizzero-tedesca con rela-
zioni commerciali con imprese svizzero-tedesche, di assumere un avvo-
cato che comprenda il tedesco. La circostanza secondo cui il patrocinatore
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non capisca la lingua tedesca e non sia in grado di sviluppare una presa di
posizione in favore della sua mandante, non configurerebbe un problema
legato alla portata dell’art. 33a cpv. 1 PA, bensì agli obblighi di diligenza
dell’avvocato. Per questi motivi, la COMCO è dell’avviso di non essere te-
nuta a tradurre in italiano gli atti procedurali pari a più di 10'000 pagine,
senza contare che la ricorrente in prima istanza non ha reclamato una si-
mile traduzione, malgrado abbia preso posizione sugli atti trasmessi al suo
patrocinatore in via elettronica. Sulla base di questa presa di posizione, la
COMCO parte dal presupposto che la ricorrente sia riuscita a visualizzare
gli atti, per cui gli asseriti difetti circa l’apertura delle chiavette dove erano
contenuti i documenti non sarebbero da considerare.
O.
Su richiesta dello scrivente Tribunale, la COMCO ha prodotto, in data
27 giugno 2016, una chiavetta USB contenente la versione degli atti preli-
minari senza i segreti aziendali denominata “X._______ SA”, una chiavetta
USB intitolata “TAF_1” e un’altra chiamata “TAF_2”, nonché l’indice nume-
rato di tutti gli atti procedurali che contengono come allegato gli indicatori
e i dati relativi alle imprese in formato elettronico. La COMCO ha specifi-
cato che le chiavette USB denominate “X._______ SA” e “TAF_1”, come
pure l’indice numerato, potevano essere messi a disposizione della ricor-
rente, e che le password delle chiavette USB “X._______ SA” e “TAF_2”
sarebbero state comunicate tramite e-mail, ciò che è avvenuto in data 29
giugno 2016.
P.
Con ordinanza del 30 giugno 2016 sono stati trasmessi alla ricorrente gli
atti preliminari nella forma auspicata dalla COMCO, con la precisazione
che la password della chiavetta USB “X._______ SA” sarebbe stata comu-
nicata alla ricorrente dietro sua richiesta telefonica. Fino ad oggi la ricor-
rente non ha fatto uso di tale opportunità.
Q.
Con replica dell’11 luglio 2016 la ricorrente si riconferma integralmente
nelle sue conclusioni e considerazioni di fatto e di diritto. Ella tiene a preci-
sare di non vendere i suoi prodotti nella Svizzera tedesca e romanda, ma
unicamente in Ticino e, in parte, in Italia, mentre la sola “attività” esplicata
nella Svizzera tedesca consisterebbe nell’acquisto presso C._______ SA
di una parte dei prodotti che lei vende. La ricorrente ammette che i propri
dirigenti e rappresentanti abbiano qualche infarinatura della lingua tedesca
che consentirebbe loro di capire cosa vende la C._______ SA, le fatture
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Pagina 10
della merce che acquistano da quest’ultima e le corte comunicazioni in re-
lazione alla merce utilizzata. Tuttavia ella ribadisce che essi non sono stati
né sono assolutamente in grado di comprendere le motivazioni e le accuse
formulate dalla Segreteria della COMCO nella sua proposta, nonché il con-
tenuto della decisione del 29 giugno 2015, tutti scritti in tedesco, utilizzando
frasi e parole tecniche e specialistiche, proprie dei settori economici e giu-
ridici e sconosciute a chi è estraneo a tali campi.
La ricorrente respinge recisamente le considerazioni della COMCO sulle
conoscenze linguistiche del patrocinatore. A parte il fatto che con il ricorso,
la decisione impugnata, oltre alla questione della lingua, è stata contestata
anche nel merito (entro i limiti imposti alla ricorrente dalle difficoltà di com-
prensione linguistiche), secondo la ricorrente è l’accusato che deve com-
prendere le accuse che vengono mosse nei suoi confronti. Se ciò non è
possibile, l’accusato non sarebbe nemmeno in grado di informare il proprio
legale sulla portata ed importanza delle circostanze e degli argomenti de-
terminanti al fine di potersi difendere in modo valido ed efficace.
La ricorrente nega che lei e/o il suo legale avrebbero acconsentito alla tra-
smissione degli atti in via elettronica, tant’è che con scritti del 20 ottobre
2014 e 30 ottobre 2014 il patrocinatore avrebbe specificato che il diritto di
essere sentito può essere salvaguardato unicamente con la trasmissione
di tali documenti per corriere.
Siccome entrambe le decisioni impugnate farebbero numerosissimi riferi-
menti ad un numero imponente di atti procedurali (1792 documenti che
comprendono più di 10'000 pagine), il solo rinvio ad un numero rilevante o
generico di documenti sarebbe suscettibile di ostacolare o precludere la
comprensione degli atti impugnati, tanto da costituire, per prassi, una vio-
lazione del diritto di essere sentito della ricorrente.
R.
Il 15 agosto 2016 la COMCO ha dichiarato di rinunciare ad inoltrare una
duplica.
S.
Con ordinanza del 18 agosto 2016 lo scrivente Tribunale ha concluso lo
scambio di scritti, limitatamente alla questione della lingua del procedi-
mento, sempre su riserva di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori e/o
memorie delle parti.
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Pagina 11
T.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della presente decisione
incidentale e sentenza parziale.
Diritto:
1.
Lo scrivente Tribunale amministrativo federale esamina d’ufficio e libera-
mente, con piena cognizione, l'ammissibilità del rimedio esperito (cfr. DTAF
2007/6, consid. 1 con rinvii; DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
1.1 Fatta eccezione per le decisioni elencate dall’art. 32 della legge fede-
rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32), lo scrivente Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), prese dalle autorità
menzionate all’art. 33 LTAF. Nel caso della COMCO si tratta di un’autorità
inferiore ai sensi dell’art. 33 lett. f LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale
amministrativo federale è retta dalla PA, a meno che la LTAF non disponga
altrimenti (art. 37 LTAF). La PA è applicabile alle procedure in materia di
legge sui cartelli dinanzi a codesto Tribunale nella misura in cui la legge
federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza
(legge sui cartelli, LCart, RS 251) non vi deroghi.
Il ricorso è stato inoltrato sia contro la decisione della COMCO del 29 giu-
gno 2015, notificata alle parti il 17 marzo 2016, nella procedura 22-0420
denominata „Badezimmer“ (“Stanze da bagno”), la quale configura una de-
cisione ai sensi dell’art. 5 PA, sia contro la decisione incidentale della Se-
greteria della COMCO, resa assieme ad un membro della Presidenza, del
30 luglio 2014. Nel caso di quest’ultima si tratta di una cosiddetta altra de-
cisione incidentale giusta l’art. 46 cpv. 1 PA mediante la quale era stata
respinta la richiesta della ricorrente di notificarle la proposta della Segrete-
ria in italiano, eccezion fatta per il dispositivo di quest’ultima, con il conse-
guente addossamento del 90% dei costi di procedura a carico della ricor-
rente. Detta decisione incidentale non è stata direttamente impugnata con
ricorso entro i trenta giorni dalla notificazione della medesima, come del
resto segnalato nella corrispondente indicazione del rimedio giuridico. Tut-
tavia, anche se la ricorrente fosse insorta contro di essa, è probabile che il
relativo ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, in quanto, per prassi
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Pagina 12
costante, la decisione incidentale avente per oggetto la lingua del procedi-
mento in quanto tale e in relazione alla traduzione di documenti non do-
vrebbero essere suscettibili di cagionare all’insorgente un pregiudizio irre-
parabile (decisione del TF 1A.149/2002 del 18 luglio 2002 consid. 1.3). A
prescindere da ciò, la decisione incidentale in questione è impugnabile me-
diante ricorso contro la decisione finale, in quanto si può senz’altro affer-
mare che la prima influisca sul contenuto della seconda (cfr. art. 46 cpv. 2
PA). Invero, se lo scrivente Tribunale dovesse giungere alla conclusione
che la richiesta della ricorrente volta alla traduzione in italiano della propo-
sta della Segreteria sia da accogliere, risulterebbero le medesime conse-
guenze anche nei confronti della decisione finale.
Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale è dunque competente per sta-
tuire nella presente vertenza, posto che non sono date eccezioni di cui
all’art. 32 LTAF.
1.2 Conformemente all’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha parte-
cipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della
possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impu-
gnata (lett. b) e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla
modificazione della stessa (lett. c).
In concreto, la ricorrente, iscritta a registro di commercio, ha partecipato
alla procedura dinanzi all’autorità inferiore. In qualità di destinataria diretta
della decisione finale, ella è toccata dalla stessa. Il divieto, pronunciato nei
suoi confronti, di adottare diverse pratiche cartellari ritenute illecite e la con-
seguente inflizione di una multa (…) sono idonei di cagionarle un pregiudi-
zio economico ed ideale che potrebbe essere eliminato tramite l’accogli-
mento del gravame. La ricorrente ha dunque un interesse degno di prote-
zione attuale e pratico ad insorgere contro entrambe le decisioni impu-
gnate.
1.3 I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti
(art. 52 PA), l'anticipo spese è stato versato entro il termine impartito
(art. 63 cpv. 4 PA) e il patrocinatore della ricorrente ha giustificato i propri
poteri per mezzo di procura scritta valida (art. 11 cpv. 2 PA).
1.4 Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile in ordine.
2.
Mediante le conclusioni formulate in via principale la ricorrente postula l’an-
nullamento della decisione del 29 giugno 2015/17 marzo 2016 come altresì
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della decisione incidentale del 30 luglio 2016, emesse nei suoi confronti,
nonché il rinvio della causa all’autorità inferiore. Nel petitum corrispondente
la ricorrente fa valere una violazione del diritto di essere sentito (art. 29
cpv. 2 Cost. e art. 33a PA) e dei principi costituzionali della parità di tratta-
mento e del divieto di discriminazione.
La censura, secondo il senso, della lesione del diritto allo svolgimento del
procedimento in prima istanza nella sua lingua madre e alla traduzione
della proposta della Segreteria e della decisione impugnata in italiano è
una delle svariate componenti del diritto di essere sentito. Da ciò, la ricor-
rente deriva una violazione dell’obbligo di motivare le decisioni da parte
dell’autorità inferiore, poiché, a suo avviso, non sarebbe stata messa nella
condizione di difendersi adeguatamente e inoltrare un ricorso con cogni-
zione di causa.
Siccome il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui
violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione resa dall'au-
torità, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel me-
rito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5.1 con rinvii; DTAF 2009/36 consid. 7),
potrebbe rilevarsi opportuno che l’autorità di ricorso esamini tale doglianza
prioritariamente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d/aa e DTF 124 I 49 con-
sid. 1).
Allo scopo di coordinare le altre otto procedure di ricorso pendenti contro
la decisione del 29 giugno 2015, tutte in lingua tedesca, lo scrivente Tribu-
nale ritiene appropriato, nel presente caso, determinarsi in maniera defini-
tiva sulle conclusioni formulate in via principale dalla ricorrente sulla que-
stione della lingua di procedura nel procedimento dinanzi all’autorità infe-
riore e alle censure ad esse connesse, ossia le diverse violazioni del diritto
di essere sentito, dell’art. 33a PA, dei principi della parità di trattamento e
del divieto di discriminazione. In effetti, tutte le doglianze si trovano in un
rapporto stretto con la questione della lingua e quindi della questione del
diritto di essere sentito, che per prassi può essere esaminata preliminar-
mente (cfr. per la nozione di sentenza parziale la prassi e la dottrina men-
zionate nella sentenza parziale del TAF B-5041/2014 del 29 giugno 2015
consid. 2). Per giunta, lo scrivente Tribunale ritiene di disporre di tutti gli
elementi necessari per pronunciarsi sulle conclusioni principali del ricorso
e di dirimere la questione mediante una sentenza parziale, anche per ra-
gioni di celerità e di economia procedurale in relazione agli altri procedi-
menti pendenti.
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Per quanto invece attiene alla scelta della lingua nel procedimento di ri-
corso (cfr. consid. 12), tale questione è più suscettibile di fare oggetto di
una decisione incidentale.
Per questi motivi, la presente sentenza è intitolata “sentenza parziale e de-
cisione incidentale”.
3.
Di seguito occorre esaminare, in un primo tempo, se la COMCO abbia de-
finito correttamente la lingua di procedura nel procedimento di prima
istanza (cfr. intero consid. 4) e, nel caso affermativo, se la ricorrente ha un
diritto alla traduzione in italiano della proposta della Segreteria (cfr. intero
consid. 5), della decisione impugnata (cfr. intero consid. 7) e degli atti pre-
liminari (consid. 9).
4.
La ricorrente lamenta che il progetto della Segreteria, eccezion fatta per il
dispositivo tradotto nell’appendice della decisione incidentale del 30 luglio
2014, e la decisione impugnata siano stati redatti in tedesco, richiamando
al proposito l’art. 29 Cost., l’art. 33a PA e l’art. 8 cpv. 2 Cost., nella misura
in cui adduce una discriminazione fondata sulla lingua.
4.1
4.1.1 L’art. 33a VwVG reca il titolo marginale “lingua del procedimento”.
L’interpretazione di tale disposto deve avvenire nel contesto delle norme
costituzionali in materia del diritto alla lingua, come pure delle garanzie
procedurali. La libertà di lingua è sancita dall'art.18 Cost. che garantisce la
possibilità di utilizzare la lingua materna o un'altra lingua di propria scelta.
Nelle relazioni tra lo Stato e i privati la libertà di lingua subisce una restri-
zione mediante il principio delle lingue ufficiali. In questo senso, un privato
può fare appello alla libertà di lingua nella misura in cui vuole servirsi di una
lingua ufficiale. Le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il
francese e l'italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le
persone di lingua romancia (art. 70 cpv. 1 Cost.). Le garanzie e i principi
costituzionali sono stati concretizzati con la legge federale del 5 ottobre
2007 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche
(Legge sulle lingue, LLing, RS 441.1) che disciplina, tra l’altro, l'uso delle
lingue ufficiali da parte e nei confronti delle autorità federali (art. 1 lett. a
LLing) e si applica, in linea di principio, anche ai Tribunali federali (art. 4
cpv. 1 lett. d LLing). Ad esempio, giusta l’art. 6 cpv. 2 LLing, le autorità
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federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore e pos-
sono convenire con quest'ultimo l'uso di un'altra lingua ufficiale. Tutte que-
ste disposizioni non disciplinano però esplicitamente la questione della lin-
gua del procedimento (sentenza del TF 1E.8/2006 del 18 ottobre 2006 con-
sid. 3.2), tant’è che a tale riguardo entrano in gioco, a titolo d’eccezione, le
disposizioni particolari concernenti l'amministrazione della giustizia fede-
rale (art. 6 cpv. 6 LLing).
Nel presente caso va innanzitutto tenuto conto dell’art. 33a PA che si ap-
plica nei procedimenti di diritto amministrativo definibili mediante decisioni
di autorità federali di prima istanza o di ricorso (PATRICIA EGLI in: Wald-
mann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a edizione, 2016,
n. 3 ad art. 33 PA). Né la libertà di lingua giusta l’art. 18 Cost., né il diritto
di essere sentito di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost. e nemmeno la LLing conferi-
scono all’interessato un diritto illimitato a scegliere liberamente la lingua del
procedimento. Una volta definita quest’ultima, egli può tuttavia continuare
a depositare le proprie comparse nella lingua ufficiale che preferisce (PE-
TER UEBERSAX, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2011, n. 3 ad
art. 54 LTF; cfr. per tutto MARCO SAVOLDELLI, Die Amtssprachenregelung
nach dem neuen Sprachengesetz des Bundes, ZBl 109/2008 p. 478 segg.,
490).
4.1.2 L’art. 33a cpv. 1 PA enuncia il principio, secondo cui il procedimento
si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le
parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. Per “procedi-
mento” si intendono i procedimenti promossi dalle autorità amministrative
di prima istanza mediante decisione o azione. L’art. 33a cpv. 1 PA corris-
ponde, in linea di principio, all’art. 6 cpv. 2 LLing (EGLI, op. cit., n. 10;
THOMAS PFISTERER, in Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 8 ad art. 33a).
L’autorità amministrativa deve determinarsi in ogni singolo caso sulla lin-
gua del procedimento. Nella maggior parte dei casi la lingua è fissata in
modo tacito all’inizio del procedimento, se necessario l’autorità rende una
decisione incidentale al riguardo. La decisione sulla lingua del procedi-
mento è vincolante per tutti i partecipanti e per tutta la durata del procedi-
mento, conformemente ai principi dell’esclusività e dell’unitarietà della lin-
gua di procedura (cfr. per tutto PFISTERER, op. cit., n. 10; EGLI, op. cit.,
n. 12; UEBERSAX, op. cit., n. 3a). Secondo PFISTERER l’autorità amministra-
tiva fruisce, nell’ambito delle disposizioni vigenti, di un certo potere d’ap-
prezzamento nella scelta della lingua del procedimento e nel derogare al
principio secondo cui fa stato la lingua ufficiale di cui si serve l’interessato
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nelle sue conclusioni; ella trova la soluzione sulla scorta di una pondera-
zione degli interessi in gioco (PFISTERER, op. cit., n. 10).
Di regola, l’autorità di prime cure segue la lingua ufficiale conformemente
alle conclusioni della parte interessata. Nei procedimenti con una sola
parte, la lingua del procedimento può solitamente essere già determinata
in base alle conclusioni che la parte propone o proporrebbe. Nei procedi-
menti a più parti con conclusioni presentate in diverse lingue ufficiali appare
ragionevole decidersi per quella lingua che cagiona il meno possibile di-
spendio, costi e ritardi e assicura il più possibile chiarezza e comprensibi-
lità. Lo stesso vale quando detti procedimenti amministrativi con più parti e
conclusioni in lingue diverse sono avviati d’ufficio, come è in parte avvenuto
nella presente fattispecie (EGLI, op. cit., n. 11, 14 seg.; PFISTERER, op. cit.,
n. 10). In questi casi sono da considerare, oltre agli aspetti legati all’econo-
mia procedurale, nonché alla celerità (sentenze del TF 1A-71/2005
dell’11 maggio 2005 consid. 4.1 e 1A.33/2000 del 19 giugno 2000 con-
sid. 3b e 3c) e alla sicurezza del diritto, anche gli interessi concreti delle
parti e il principio della parità delle armi (DTAF 2008/31 E. 7). Di altrettanta
importanza è la presa in conto della lingua ufficiale che la maggioranza o
addirittura la totalità delle parti padroneggia o deve padroneggiare (EGLI,
op. cit. n. 15; PFISTERER, op. cit., n. 7; UEBERSAX, op. cit., n. 21 ad art. 54
LTF). La scelta della lingua di procedura si fonda su una cultura del rispetto
reciproco. Le autorità amministrative federali sono quadrilingue a livello isti-
tuzionale e tenute, di regola, a farsi capire nelle lingue ufficiali e perciò ad
organizzarsi di conseguenza (PFISTERER, op. cit., n. 7). In procedimenti a
più parti che si rivolgono alle autorità in più di una lingua ufficiale è possibile
che le autorità, a titolo preventivo, eseguano atti procedurali in più lingue
(PFISTERER, op. cit. n. 7). Ma anche i privati devono fornire il loro contributo.
Ad esempio, nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale e del di-
ritto in materia di dogane, dove si valutano solitamente fattispecie tran-
sfrontaliere, il Tribunale federale si aspetta dagli avvocati svizzeri ch’essi
abbiano conoscenze almeno passive delle lingue ufficiali della Confedera-
zione (sentenza del TF 1A.275/2003 del 27 gennaio 2004 consid. 2.2 e
2C_201/2013 del 24 gennaio 2014 consid. 4.2; PFISTERER, op. cit., n. 7).
4.1.3 La PA è applicabile alle procedure nella misura in cui la LCart non vi
deroghi (art. 39 LCart). La LCart non contiene disposizioni speciali sulla
lingua del procedimento. Sono dunque applicabili per analogia i principi
derivanti dall’art. 33a PA enunciati al consid. 4.1.2.
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Nella dottrina specialistica, a cui fa riferimento anche l’autorità inferiore
nella decisione incidentale, è indicato che in un procedimento amministra-
tivo cartellare diretto contro parecchie imprese che parlano lingue differenti
è determinante per la scelta della lingua del procedimento, di regola, la
lingua parlata dalla maggioranza delle parti (BEAT ZIRLICK/CHRISTOPH TAG-
MANN, in: Amstutz/Reinert [ed.], Basler Kommentar zum Kartellgesetz
[BSK], 2010, n. 77 seg. ad art. 26 LCart). Una volta scelta la lingua del
procedimento, quest’ultima è decisiva non solo per la decisione finale e la
proposta della Segreteria, ma anche, in linea di principio, per l’intera in-
chiesta preliminare (art. 26 LCart) e per tutto il corso dell’inchiesta (art. 27
LCart); per quanto attiene alle decisioni incidentali, ad esempio nell’ambito
dell’inchiesta preliminare, la questione della lingua si regola, giusta
l’art. 33a PA, secondo la lingua del destinatario della medesima, il che non
deve per forza corrispondere alla lingua del procedimento (ZIRLICK/TAG-
MANN, op. cit., n. 80 segg., 85). La proposta della Segreteria e la decisione
finale della COMCO sono redatte in principio in una sola lingua, quand’an-
che alcuni partecipanti al procedimento siano di altra madrelingua e la cor-
rispondenza con le autorità in materia di concorrenza si sia svolta in parte
anche in altre lingue (ZIRLICK/TAGMANN, op. cit., n. 77, 88). In questo caso,
a scopo informativo, la COMCO suole redigere la lettera d’accompagna-
mento e tradurre, se del caso, il dispositivo della decisione finale nella lin-
gua ufficiale preferita dalla parte toccata; resta vincolante tuttavia unica-
mente il dispositivo redatto nella lingua del procedimento (ZIRLICK/TAG-
MANN, op. cit., n. 88; cfr.; DPC [Diritto e politica della concorrenza] 2004/4,
1098 Distribuzione di prodotti veterinari). Questo modo di procedere ap-
pare, di principio, conciliabile con i dettami dell’art. 33a PA.
4.2 Nel caso che ci riguarda, la Segreteria ha designato in modo tacito il
tedesco quale lingua del procedimento, da una parte aprendo l’inchiesta in
tedesco nei confronti delle undici parti e, dall’altra, comunicando con esse
per la maggior parte in tedesco, anche se occasionalmente in italiano con
la ricorrente, la quale ha, dal canto suo, potuto ampiamente servirsi dell’ita-
liano non solo nella corrispondenza con l’autorità inferiore, ma anche
nell’ambito degli interrogatori. Secondo il parere dell’autorità inferiore, per
la scelta del tedesco quale lingua del procedimento nella presente fattispe-
cie è stato fondamentale che dieci delle undici parti abbiano effettuato lo
scambio di corrispondenza in tedesco. Da tale circostanza ella deduce che
tutte le parti del procedimento comprendano la lingua tedesca (decisione
incidentale del 30 luglio 2014 n. 18). Infine, l’autorità inferiore ha rinviato la
ricorrente alla propria libertà di consultare un avvocato che comprenda il
tedesco e possa presentare le sue richieste in italiano alle autorità della
concorrenza.
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4.3 La motivazione addotta dall’autorità inferiore per la scelta della lingua
del procedimento in prima istanza poggia su due aspetti fondamentali: la
lingua ufficiale utilizzata dalla maggioranza dei partecipanti all’inchiesta
(cfr. consid. 4.3.1) e la supposizione che la ricorrente sia in grado di capire
il tedesco (cfr. consid. 4.3.2).
4.3.1 In primo luogo, la lingua designata coincide con la lingua ufficiale me-
diante la quale undici delle dieci parti implicate nell’inchiesta hanno intrat-
tenuto la corrispondenza con le autorità di concorrenza. L’aspetto della lin-
gua ufficiale utilizzata dalla maggioranza delle parti coinvolte è stretta-
mente legato a ragioni di economia procedurale e di certezza giuridica
(cfr. PFISTERER, op. cit. n. 10 in fine; v. anche consid. 4.1.2).
Ora, le asserzioni circa la lingua ufficiale impiegata dalla maggioranza delle
imprese coinvolte si lasciano già verificare dal semplice fatto che la mag-
gior parte di loro sono patrocinate da avvocati di studi legali aventi la sede
nella Svizzera tedesca. Tuttavia, ci si può aspettare dalle autorità ammini-
strative federali, comprese quelle in materia di concorrenza, che siano do-
tate di un numero sufficiente di rappresentanti provenienti da ogni regione
linguistica della Svizzera che, a loro volta, siano in grado di lavorare nella
lingua ufficiale di ogni parte coinvolta in un’inchiesta cartellare, al fine di
promuovere e garantire il quadrilinguismo federale a livello istituzionale (cfr.
anche PFISTERER, op. cit, n. 7). In quest’ottica è comprensibile che la sem-
plice invocazione di motivi di efficienza procedurale e relativi alla necessità
di evitare il rischio di costi elevati non bastano, senza essere corredati da
ulteriori specificazioni o in assenza di una ponderazione degli interessi in
gioco sulla base delle circostanze particolari del caso, a giustificare la
scelta della lingua del procedimento. Il richiamo, in via prettamente gene-
rica, ad un simile argomento non può servire da qualsivoglia lasciapassare
per violare le disposizioni in materia del diritto alla lingua.
A tale riguardo va attirata l’attenzione, a titolo d’esempio, sull’inchiesta della
COMCO avente per oggetto le pavimentazioni stradali in Ticino (“Strassen-
beläge Tessin”), conclusasi con due decisioni singole pressoché identiche,
una resa in italiano (DPC 2008/1 pag. 50-77 senza le appendici da 1 a 3;
cfr. anche sentenza del TAF B-360/2008 del 10 giugno 2010) e l’altra in
tedesco (DPC 2008/1 pag. 86-112 senza le appendici da 1 a 3; cfr. sen-
tenza del TAF B-420/2008 del 1° giugno 2010), malgrado la maggior parte
delle imprese indagate avesse la propria sede ed esplicasse la propria at-
tività nel Canton Ticino. Certo, le decisioni della COMCO appena menzio-
nate si compongono di rispettivi 221 numeri a margine (riferiti ai fatti e alla
motivazione) e di circa trenta pagine senza le appendici, perciò non sono
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paragonabili, in termine di dimensioni, alla decisione qui impugnata che
conta 2668 numeri a margine, 717 pagine, comprese le appendici, nonché
1792 atti procedurali, né alla proposta che conta 417 pagine e 1203 numeri
a margine. La decisione e la proposta in parola si inseriscono dunque in un
contesto dal carattere del tutto eccezionale che non può giustificare la resa
di una decisione in tedesco e contestualmente di una in italiano, quand’an-
che l’autorità in questione possa disporre delle risorse operative funzionali
e dirigenziali necessarie per farlo e rischi in questo modo di entrare in con-
traddizione con il principio dell’unitarietà della lingua per tutto il corso del
procedimento (cfr. consid. 4.1.2).
Come già accennato, in procedimenti in cui sono coinvolti più parti l’autorità
adita prende la decisione sulla scelta della lingua del procedimento nei li-
miti del potere d’apprezzamento di cui dispone e compiendo una pondera-
zione degli interessi in gioco. A seconda delle dimensioni dell’inchiesta car-
tellare, delle parti coinvolte, nonché degli approfondimenti e del lavoro che
essa necessita non si può pretendere dall’autorità inferiore che raddoppi il
numero dei collaboratori scientifici da impiegare soltanto a causa della lin-
gua. Come si ha già avuto modo di verificare, nel caso che ci riguarda è
determinante che il tedesco è la lingua parlata dalla maggioranza delle parti
indagate, undici su dieci, e di cui detta maggioranza si è servita nella cor-
rispondenza intrattenuta con le autorità in materia di concorrenza. Con par-
ticolare riguardo alla portata eccezionale dell’inchiesta in questione, suffra-
gata del resto dai dati numerici suesposti, si può concludere che la lingua
parlata ed utilizzata dalla maggioranza delle parti e gli aspetti di economia
procedurale e della certezza del diritto che ne derivano sono senz’altro su-
scettibili di prevalere sull’interesse linguistico rivendicato da una sola parte.
Da questo punto di vista, l’autorità inferiore non ha abusato, né ecceduto
nell’esercizio del proprio potere d’apprezzamento che le viene riconosciuto
nella scelta della lingua del procedimento conferendo un’importanza note-
vole alla lingua utilizzata dalla maggioranza delle parti indagate.
4.3.2 In secondo luogo, l’autorità inferiore è convinta del fatto che la ricor-
rente capisca il tedesco. A titolo generale, ella deduce dalla prassi del Tri-
bunale federale che una persona giuridica attiva commercialmente in una
parte della Svizzera in cui si parla la lingua ufficiale del procedimento ci si
possa aspettare che ne comprenda le parti essenziali (sentenza del
TF 1A.185/2003 del 13 aprile 2004 consid. 4.2). Riferendosi al caso con-
creto, l’autorità inferiore sostiene, sulla scorta delle investigazioni esperite,
che la ricorrente commercializzerebbe prodotti di produttori residenti nella
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Svizzera tedesca e la sua attività non sarebbe solo limitata al Canton Ti-
cino. Inoltre, la ricorrente, in qualità di membro di D._______ che a sua
volta ha la propria sede in Svizzera tedesca, avrebbe partecipato alle as-
semblee generali di D._______ organizzate principalmente in tedesco.
A tale riguardo ci si potrebbe chiedere se la ricorrente in qualità di persona
giuridica e non di persona fisica possa essere titolare dei diritti costituzio-
nali in materia di lingua. Malgrado il Tribunale federale abbia lasciato la
questione indecisa (sentenza del TF 1A.185/2003 del 13 aprile 2004 con-
sid. 4.2), esso ha comunque riconosciuto che da una società il cui campo
di attività si estende su tutto il territorio nazionale ci si possa ragionevol-
mente attendere che disponga di giuristi che padroneggiano la lingua del
procedimento e siano in grado di comprendere la portata della corrispon-
denza e delle decisioni notificatele (idem; cfr. anche la sentenza del TAF
A-213/2015 del 13 novembre 2015 consid. 5.2). Pertanto, le aspettative
generali dell’autorità inferiore circa la comprensione delle lingue ufficiali da
parte di persone giuridiche attive a livello nazionale, oltre ad essere piena-
mente conciliabili con la giurisprudenza del Tribunale federale, appaiono,
perlomeno di principio, giustificate.
Dalle asserzioni della ricorrente emerge che il suo campo di attività relativo
alla vendita dei prodotti è limitato alla sola Svizzera italiana e alla vicina
Italia, mentre l’acquisto di una parte dei prodotti da lei venduti avrebbe
luogo presso la ditta C._______ SA nella Svizzera tedesca. Ne va da sé
che l’attività della ricorrente non si riduce unicamente al territorio del Can-
tone Ticino, ma si estende in parte anche oltre Gottardo. Pur ribadendo di
negoziare con la C._______ SA in lingua italiana, la stessa ricorrente am-
mette nell’atto di replica che i propri dirigenti e rappresentanti hanno “qual-
che infarinatura” della lingua tedesca che consentirebbe loro di compren-
dere le caratteristiche dei prodotti venduti dalla C._______ SA, il contenuto
delle fatture relative alla merce acquistata e delle comunicazioni recipro-
che.
Dal canto suo, l’autorità inferiore ha potuto appurare che la ricorrente è
membro della D._______ con sede nella Svizzera tedesca ed ha parteci-
pato alle assemblee generali di quest’ultima, organizzate principalmente in
tedesco, e ricevuto da tale associazione corrispondenza in tale lingua.
In riferimento al mandato di patrocinio esistente per conto della ricorrente,
l’autorità inferiore ha segnalato a giusto titolo la sentenza del Tribunale fe-
derale 1A.235/2003 dell’8 gennaio 2004, consid. 1, da cui si evince che da
un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la
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conoscenza, perlomeno passiva, delle lingue nazionali. Il medesimo patro-
cinatore ha del resto respinto ogni insinuazione ch’egli non sia cognito della
lingua tedesca, l’ultima volta nell’atto di replica.
Per il caso in esame non possono essere determinanti la sola apparte-
nenza della ricorrente alla D._______ oppure la convinzione o l’impres-
sione che la persona giuridica in questione possa comprendere effettiva-
mente e sufficientemente una lingua ufficiale che non corrisponde a quella
parlata nella sua sede. Invece, è di importanza cruciale la sussistenza di
circostanze fattuali oggettive sufficienti che, valutate nel loro complesso,
permettono di giustificare la scelta della lingua di procedura adottata e di
concludere che la lingua designata possa essere capita da tutti i parteci-
panti al procedimento.
L’inchiesta cartellare è stata avviata contro undici parti, dieci delle quali
hanno comunicato in tedesco con le autorità di concorrenza e in materia di
lingua pone in particolare l’accento su quella parlata ed utilizzata dalla
maggioranza delle parti. A ciò si aggiungono il campo esteso dell’indagine
e dei relativi passi procedurali con proporzioni maggiori dell’ordinario, av-
valorate dal volume cospicuo degli atti e dal numero di pagine della deci-
sione impugnata e della proposta, il tutto per la maggior parte scritto in
tedesco. Allo stesso modo va considerato il settore geografico di attività
delle imprese coinvolte, perlopiù la Svizzera tedesca, e infine il fatto che la
ricorrente sia assistita da un legale cognito della lingua tedesca. Da una
valutazione complessiva di tutti questi elementi del quadro fattuale sono
ravvisabili ragioni plausibili per la scelta del tedesco come lingua del pro-
cedimento dinanzi alle autorità di concorrenza.
4.3.3 In sunto, visto quanto precede, emerge limpidamente che gli interessi
di economia procedurale prevalgono sull’interesse privato della ricorrente
e propendono in questo modo per il tedesco come lingua del procedimento
in prima istanza. La scelta della lingua della procedura per l’inchiesta car-
tellare è riconducibile a motivi validi che la ricorrente non riesce a smentire
con le proprie allegazioni.
Non va infine tralasciato che durante la corrispondenza intercorsa nella
fase istruttoria dell’inchiesta la ricorrente, come poteva giustamente aspet-
tarsi, ha potuto continuare ad inoltrare i propri scritti e a comunicare in ita-
liano con le autorità di concorrenza, mentre il proprio rappresentante ha
avuto la libertà di esprimersi in italiano nel corso degli interrogatori. L’auto-
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rità inferiore è in ogni caso venuta incontro ai bisogni della ricorrente, ri-
spondendole a più riprese in italiano e redigendo la decisione incidentale
sulla lingua del procedimento in italiano.
Alla luce di tutto quanto precede, non è ravvisabile che l’autorità inferiore,
avendo designato il tedesco come lingua del procedimento in prima
istanza, abbia violato il diritto federale, rispettivamente abusato o ecceduto
nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento che le viene riconosciuto in
tale ambito.
5.
Di seguito occorre esaminare se la ricorrente ha il diritto di richiedere la
traduzione della proposta della Segreteria richiamandosi all’art. 33a PA,
come altresì alle garanzie procedurali della Costituzione e dell’art. 6 CEDU.
5.1 Le sanzioni del diritto dei cartelli dell'art. 49a LCart hanno un carattere
di diritto penale o simile al diritto penale e ad esse sono applicabili, di prin-
cipio, le garanzie di cui all’art. 6 CEDU (DTF 139 I 72 consid. 2, in partico-
lare consid. 2.2.2).
L'art. 6 n. 3 CEDU garantisce ad ogni accusato segnatamente il diritto ad
essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui com-
prensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa ele-
vata a suo carico (lett. a), di disporre del tempo e delle facilitazioni neces-
sarie per preparare la sua difesa (lett. b) e di farsi assistere gratuitamente
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'u-
dienza (lett. e). Questi principi sono garantiti anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost.,
che concretizza il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme
citate hanno lo scopo di garantire la parità delle armi e il diritto ad un equo
processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii).
Dai disposti summenzionati non è però deducibile, per prassi costante, un
diritto generale ad ottenere la traduzione scritta di qualsiasi atto della pro-
cedura, in particolare di una sentenza penale nella madrelingua dell’accu-
sato; al contrario, per determinare se, sotto questo punto di vista, l'accu-
sato ha beneficiato di un processo equo vanno considerate tutte le circo-
stanze concrete del caso (v. decisioni della Corte europea dei diritti
dell'uomo del 19 dicembre 1989, nelle cause Brozicek e Kamasinski, serie
A, vol. 167 par. 41, e vol. 168 par. 74; DTF 118 Ia 464 consid. 2 seg.;
DTF 115 Ia 65 consid. 6c; sentenza del TF 8G.115/2003 del 14 novembre
2003 consid. 4; UEBERSAX, op. cit., n. 41 ad art. 54 LTF; JEAN-MAURICE
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FRÉSARD, in: Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Com-
mentaire del la LTF, 2014, n. 24 i. f.; JOCHEN FROWEIN/WOLFANG PEUKERT,
Europäische Menschenrechtskonvention, 2009, n. 318; d’altro avviso JÖRG
PAUL MÜLLER/MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz im Rahmen
der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO-Pakte, 2008, p. 861). D’al-
tronde, per quanto attiene all’obbligo di traduzione, la prassi del Tribunale
federale mostra meno severità, se l'accusato è assistito da un legale in
grado di informarlo (DTF 118 Ia 464 consid. 2; 115 Ia 65 consid. 6c).
Giusta l’art. 33a cpv. 4 PA l’autorità ordina una traduzione se necessario.
Questo disposto statuisce d’ufficio un obbligo generale alla traduzione che
si estende alla probabilità, già prevista dall’art. 33a cpv. 3 PA, di tradurre i
documenti non redatti in una lingua ufficiale presentati da una parte. Nel
decidere sulla necessità di tradurre determinati documenti o atti procedurali
l’autorità amministrativa fruisce di un certo potere d’apprezzamento (EGLI,
op. cit., n. 29; PFISTERER, op. cit., n. 17; UEBERSAX, op. cit., n. 4). Il tenore
dell’art. 33a cpv. 4 PA si lascia dunque conciliare con l’art. 6 n. 3 CEDU e
l’art. 29 Cost.
5.2 Il rappresentante di X._______ SA, A._______, è stato interrogato per
la prima volta il 29 novembre 2011 (atto 71). Nell’introduzione del verbale
corrispondente che egli stesso ha sottoscritto senza ulteriormente modifi-
carlo (atto 105) si evince che l’autorità inferiore l’ha informato dei motivi per
l’avvio dell’inchiesta (“Abbiamo ragione di credere che le persone giuridi-
che menzionate si siano accordate su prezzi ed eventualmente sulla ripar-
tizione territoriale ai sensi dell’art. 5 paragrafo 3 della legge federale sui
cartelli”, atto 71 pag. 1). Una seconda audizione del signor A._______ ha
avuto luogo in data 10 ottobre 2012 (atto 304). In occasione dell’interroga-
torio di A._______ dell’11 novembre 2013 l’autorità inferiore ha poi esposto
a quest’ultimo le circostanze di fatto secondo lei determinanti nell’ottica del
diritto in materia di concorrenza (atto 571, righe nr. 235-237, nr. 241-243,
245-249, 253-257, 264-265, 267, 272-273, 276-279, 282-285, 289-290,
293-295, 297-298, 305-306, 312-314, 317-318, 322-324, 326-328, 332-
334), dandogli ogni volta la possibilità di esprimersi in merito. Il rappresen-
tante della ricorrente è stato pure informato circa le modalità di verbalizza-
zione delle sue dichiarazioni (atto 571 righe 34-38: “Le Sue dichiarazioni
verranno riportate conformemente al senso del loro contenuto nel verbale
che verrà letto di volta in volta. Qualora Lei dovesse ritenere che una parte
del verbale non dovesse esprimere il senso delle sue dichiarazioni, potrà
interrompere la lettura e comunicare le Sue obbiezioni. Le Sue precisazioni
e osservazioni verranno inserite nel verbale”). Il signor A._______ ha al-
tresì apposto la propria firma sul verbale di questo interrogatorio.
B-2577/2016
Pagina 24
5.3 Sulla scorta delle informazioni fornite in occasione degli interrogatori
(consid. 5.2) si può affermare che la ricorrente è venuta correttamente a
conoscenza dei fatti che sono contestati alle parti indagate, tra cui lei
stessa, e quali sono i disposti di legge rilevanti. In questo modo è deducibile
che la ricorrente si sia potuta spiegare e sia stata messa nella condizione
di preparare efficacemente la propria difesa. Va altresì detto che mediante
scritto del 28 maggio 2014 il legale della ricorrente aveva informato la Se-
greteria di aver assunto il mandato di patrocinio. A far tempo da tale data
si poteva ragionevolmente partire dal presupposto che il patrocinatore della
ricorrente, di cui si possono attendere nozioni perlomeno passive della lin-
gua tedesca, sia stato in grado di ragguagliare ulteriormente la sua cliente
e metterla nella condizione di poter difendere al meglio i propri interessi.
Per questi motivi non è ravvisabile alcuna violazione dell’obbligo di moti-
vare le decisioni e dei diritti di difesa derivanti dall’art. 6 CEDU, dall’art. 29
Cost. e dall’art. 33a PA.
L’autorità inferiore non ha quindi abusato o ecceduto nell’uso del suo po-
tere d’apprezzamento per quanto non abbia ritenuto necessario di tradurre
l’intera proposta della Segreteria del 20 maggio 2014 di 417 pagine in ita-
liano, fatti salvi il dispositivo e la relativa lettera di accompagnamento.
6.
La ricorrente ravvisa una violazione dei principi costituzionali di cui
all’art. 29 cpv. 1 e cpv. 2 Cost. nel fatto che l’autorità inferiore le abbia ad-
dossato il 90% dei costi di procedura pari a fr. 3'885.75 per il lavoro causato
dalla decisione incidentale del 30 luglio 2014.
Giova ricordare che la ricorrente non ha impugnato nei termini utili la deci-
sione incidentale concernente la lingua del procedimento dinanzi alle au-
torità di concorrenza. Secondo la prassi e la dottrina si presuppone che la
decisione incidentale sulla lingua del procedimento in quanto tale e in rela-
zione alla traduzione di documenti non rechi all’insorgente un pregiudizio
irreparabile (decisione del TF 1A.149/2002 del 18 luglio 2002 consid. 1.3;
EGLI, op. cit., n. 12). Lo scrivente Tribunale ha già avuto modo di ritenere
che l'addossamento delle spese di prima istanza nell’ambito di una deci-
sione incidentale non dipende, in linea di principio, dal possibile esito
dell'inchiesta e che perciò la decisione incidentale del 30 luglio 2014, limi-
tatamente alle spese, è da considerarsi di natura finale - anziché inciden-
tale - poiché fondata su una fattispecie che si presenta conclusa e pronta
per essere decisa indipendentemente da eventuali sviluppi ulteriori
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-4497/2010 del
23 febbraio 2011, pag. 9). Ci si potrebbe dunque chiedere se la censura
B-2577/2016
Pagina 25
sollevata dalla ricorrente in questo contesto non sia da reputare tardiva,
non essendosi la ricorrente avversata per tempo contro la decisione inci-
dentale del 30 luglio 2014. Ma anche qualora la doglianza della ricorrente
sia ammissibile, la ricorrente non potrebbe comunque affermarsi con le
proprie argomentazioni, come dimostrano le considerazioni seguenti.
Giusta l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998 sugli emolumenti
nell'ambito della legge sui cartelli (Ordinanza sugli emolumenti LCart,
OEm-LCart, RS 251.2), colui che occasiona un procedimento amministra-
tivo è tenuto a pagare degli emolumenti (cfr. art. 4 cpv. 1 OEm-LCart;
cfr. anche art. 2 dell'Ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emo-
lumenti [OgeEm; 172.041.1] in relazione all'art. 1a OEm-LCart). Siffatti
emolumenti vengono calcolati in funzione del tempo impiegato, variando
da fr. 100.– a fr. 400.– l’ora, a dipendenza dall'urgenza dell'affare e alla
funzione rivestita dal personale incaricato del disbrigo (cfr. art. 4 cpv. 1 e 2
OEm-LCart).
Nel caso che ci riguarda è la ricorrente stessa che, in data 16 giugno 2016,
ha chiesto all’autorità inferiore, tramite il proprio patrocinatore, il rilascio di
una decisione impugnabile nell’evenienza che l’autorità non avesse accolto
la sua domanda di notificarle, in lingua italiana, le circostanze fattuali rim-
proveratele e le relative norme giuridiche. Così facendo, la ricorrente ha
senza ombra di dubbio occasionato, con il suo comportamento, l’emana-
zione della decisione incidentale sulla lingua e con ciò le relative spese di
procedura. Per questo motivo, sulla base dell'art. 2 OEm-LCart, la ricor-
rente deve dar seguito ai costi di procedura derivanti dall'emanazione della
decisione incidentale impugnata, tanto più che anche le conclusioni propo-
ste dinanzi all’autorità inferiore si rivelano infondate. Poiché l'importo
stesso, rispettivamente il calcolo delle spese addossate non è contestato,
non è necessario addentrarsi oltre nella questione. Nell’addossamento dei
costi di procedura alla ricorrente non sono quindi ravvisabili né una discri-
minazione, né una disparità di trattamento, tant’è che neanche le censure
mosse al riguardo sono spiegate in modo circostanziato ed esaustivo, ma
rimangono nel vago, dimodoché possono ritenersi infondate.
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Pagina 26
7.
Di seguito va appurato se la mancata traduzione della decisione impugnata
del 29 giugno 2015, notificata alle parti il 17 marzo 2016, sia suscettibile di
giustificare una violazione del diritto di essere sentito e sia compatibile con
gli art. 6 CEDU, 29 Cost. e l’art. 33a PA.
La ricorrente lamenta che l’autorità inferiore non l’abbia messa nella con-
dizione di comprendere le accuse mosse nei suoi confronti, precludendole
in questo modo di difendersi adeguatamente e verificare la correttezza
della decisione.
7.1 Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito garantito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. deriva in particolare l'obbligo dell'autorità inferiore
di motivare la propria decisione così da permettere ai destinatari e ad altri
interessati di comprenderla, eventualmente di impugnarla in modo da ren-
dere possibile all'autorità di ricorso di esercitare convenientemente il suo
controllo (cfr. DTF 137 II 266 consid. 3.2; DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giuri-
sprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1). Per adempiere al suo
obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti, è sufficiente che il
giudice (o l'autorità adita) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali
ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di ap-
prezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di
causa. Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'auto-
rità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influen-
zato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i
fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permet-
tersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la ri-
soluzione della causa (cfr. DTF 133 I 270 consid. 3.1 e giurisprudenza ivi
citata).
7.2 Come si evince dall’intero consid. 5, già prima che l’autorità inferiore
avesse reso la decisione incidentale del 30 luglio 2014 la ricorrente era
venuta a conoscenza nel corso degli interrogatori (cfr. consid. 5.2 per i det-
tagli) delle circostanze di fatto e di diritto che facevano l’oggetto dell’inchie-
sta della COMCO. Sulla base del proseguo dell’inchiesta dopo la decisione
incidentale del 30 luglio 2014 sono desumibili ulteriori indizi atti ad affer-
mare che la ricorrente abbia ottenuto la conferma e/o un completamento
dei fatti che le sono contestati e del genere di sanzione a cui potrebbe
esporsi. Ella ha altresì avuto occasione di esprimersi sulla proposta e inol-
tre contestato con scritto spontaneo le dichiarazioni messe a verbale
dell’11 novembre 2013.
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Pagina 27
7.2.1 In data 22 settembre 2014 la ricorrente ha depositato le proprie os-
servazioni in riguardo alla proposta della Segreteria (atto 890), per un totale
di 35 pagine. Pur mantenendo le rimostranze circa la mancata traduzione
di detta proposta e le violazioni dei principi costituzionali (diritto di essere
sentito, divieto di discriminazione; pag. 1-6), la ricorrente esprime per il re-
sto (pag. 7 segg.) le proprie considerazioni di merito, prendendo posizione
su ogni punto del dispositivo tradotto in italiano che la riguardi, dal divieto
di assumere comportamenti avversi alla LCart fino all’inflizione della san-
zione e alla messa a carico dei costi di procedura. In sostanza, la ricorrente
ribadisce di non aver mai partecipato ad un accordo e che se mai vi fosse
un accordo non sarebbero dati i presupposti per affermare che esso intralci
notevolmente il mercato. La sanzione proposta sarebbe avversa al princi-
pio della proporzionalità. Infine, la COMCO si sarebbe comportata in viola-
zione del principio della buona fede per aver determinato, nel 2006, che in
base ad alcune investigazioni sul mercato della vendita all’ingrosso di im-
pianti sanitari non vi sarebbero stati indizi di contravvenzione alla LCart.
7.2.2 Mediante scritto del 14 gennaio 2015 (atto 1165) la ricorrente ha inol-
trato le contestazioni in merito alle sue dichiarazioni messe al verbale
dell’11 novembre 2013. Successivamente ella è stata di nuovo interrogata
dalla COMCO in data 19 gennaio 2015, stavolta accompagnata dal proprio
patrocinatore e in presenza di una traduttrice. In quest’ultima occasione
l’autorità inferiore ha, tra le altre cose, confrontato la ricorrente con le de-
posizioni riportate nei verbali delle audizioni precedenti (cfr. atto 1173, ver-
bale dell’audizione di X._______ SA). Le domande poste erano perlopiù
riferite ai prezzi riportati nei cataloghi dei membri della D._______ e su
differenze di prezzo in relazione al catalogo E. e su un eventuale adotta-
mento del catalogo della C._______ AG.
7.2.3 Anche nel presente gravame la ricorrente si aggrava, nell’arco di una
ventina di pagine, di nuovo contro le insinuazioni dell’autorità inferiore circa
l’assunzione di un comportamento contrario alla LCart, negando di aver
mai partecipato ad un accordo e nell’ipotesi che un tale accordo esista,
esso non intralcerebbe la concorrenza in modo notevole e sarebbe se del
caso giustificato per motivi di efficienza economica. La ricorrente sostiene
che nemmeno l’autorità inferiore sarebbe riuscita a dimostrare in concreto
che l’accordo intralci notevolmente la concorrenza. La medesima avrebbe
addirittura omesso di verificare la sussistenza di un’eventuale concorrenza
residua, come pure di effettuare una ricerca di mercato sulla concorrenza
degli “sconti/prezzo netto” nel settore sanitario. Infine, la ricorrente si pre-
vale di una violazione del principio della buona fede in quanto la COMCO,
sulla base delle informazioni e assicurazioni fornite nel 2006, non poteva e
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Pagina 28
non può retroattivamente decidere diversamente, criminalizzando ora und
comportamento degli operatori di mercato giudicato dapprima lecito.
7.2.4 Visto quanto precede, non risulta dall'incarto che la ricorrente sia
stata lesa nei suoi diritti di difesa per la mancata traduzione della decisione
impugnata. Le rimostranze sollevate a tale riguardo sono quindi prive di
fondamento. Giova invece sottolineare che la mancata traduzione di questi
atti non ha impedito al legale della ricorrente di presentare un ricorso arti-
colato e motivato davanti allo scrivente Tribunale.
7.2.5 In sunto, considerata la preponderanza degli interessi di economia
procedurale e la circostanza che la ricorrente è patrocinata da un avvocato
che comprende il tedesco, l’autorità inferiore era a giusto titolo autorizzata
a scegliere il tedesco come lingua di procedura in prima istanza e a non
tradurre in italiano, ma a lasciare in tedesco la proposta della Segreteria,
nonché la motivazione della stessa, ed infine a rinunciare a tradurre gli atti
dell’inchiesta. Per gli stessi motivi, l’autorità inferiore poteva ritenere a giu-
sta ragione di non procedere ad una traduzione della decisione finale qui
impugnata.
8.
Nell’atto di ricorso la ricorrente critica una verbalizzazione errata dell’inter-
rogatorio dell’11 novembre 2013 e mette in dubbio che i membri della Se-
greteria abbiano compreso le dichiarazioni del signor A._______.
Se una parte giudica carente la qualità della verbalizzazione, in particolare
la traduzione di eventuali spiegazioni, la medesima deve notificarlo imme-
diatamente al diretto responsabile dell’autorità (cfr. la sentenza del
TF 1P.482/2003 del 29 ottobre 2003 consid. 3.3; DTF 118 Ia 462 con-
sid. 2b). La ricorrente è quindi malvenuta laddove allude ad una verbaliz-
zazione non corretta dell’interrogatorio dell’11 novembre 2013, in quanto i
membri della Segreteria non avrebbero compreso le dichiarazioni del si-
gnor A._______ e commesso diversi errori di verbalizzazione. Ella misco-
nosce non solo che al signor A._______ è stato riletto il contenuto del ver-
bale di volta in volta per permettergli di fare osservazioni al riguardo, pos-
sibilità di cui del resto si è servito, ma anche che dal verbale medesimo non
risulta ch’egli abbia manifestato riserve nei confronti delle proprie deposi-
zioni, tant’è che egli ha apposto la propria firma su ogni pagina di detto
verbale. Il fatto che la ricorrente abbia atteso all’incirca un anno e due mesi
per sollevare obbiezioni contro il contenuto del verbale dell’11 novembre
2013 in sede d’inchiesta e inoltre riproposto la stessa censura in sede di
ricorso, seppure in modo più generico e meno circostanziato, fa sorgere
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Pagina 29
dubbi circa la sua buona fede processuale. Altrettanto pretestuose e pure
tardive appaiono le critiche nei confronti dei collaboratori scientifici della
COMCO che hanno condotto e verbalizzato l’interrogatorio del signor
A._______. Se, come dice l’autorità inferiore, entrambi sono di madre lin-
gua italiana ed hanno frequentato le scuole nel Canton Ticino prima di pas-
sare agli studi universitari, mal si comprende come non possano aver ca-
pito le asserzioni del signor A._______ e come mai quest’ultimo non abbia
mosso immediatamente alcuna contestazione in proposito.
9.
La ricorrente sospetta che l’autorità inferiore non abbia voluto che la ricor-
rente comprendesse i fatti rimproveratile per aver rinviato, nella decisione
impugnata, ad un gran numero di atti, tutti in tedesco e disponibili solo in
forma elettronica. Ella lamenta come non sia nemmeno stato possibile
aprirli e che attualmente non si possano più visionare. Nell’atto di replica la
ricorrente ribadisce che una motivazione che fa appello ad un rinvio agli
atti può ledere il diritto di essere sentito laddove viene fatto riferimento ad
un numero rilevante e generico di documenti, oltretutto redatti in una lingua
sconosciuta all’interessato. Infine ella tiene presente di aver contestato già
con lettere raccomandate del 20 ottobre 2014 e 30 ottobre 2014 la trasmis-
sione degli atti preliminari in forma elettronica e specificato che il diritto di
essere sentito può essere salvaguardato solo con la trasmissione degli atti
mediante invio postale.
In considerazione delle censure sollevate, va appurato di seguito se la ri-
corrente ha un diritto a ricevere gli atti preliminari per invio postale, se e in
che misura le è stato possibile prendere posizione su detti documenti e se
ha un diritto alla traduzione dei medesimi in italiano.
9.1 L’art. 26 cpv. 1bis PA statuisce che, se la parte o il suo rappresentante
vi acconsente, l'autorità può notificare per via elettronica gli atti da esami-
nare. Sulla base di detto disposto, la parte o il suo patrocinatore non pos-
sono esigere di poter esaminare gli atti per via elettronica. Il disposto men-
zionato rimette la concessione del diritto di essere sentito in forma elettro-
nica unicamente al potere discrezionale dell’autorità, tuttavia non sancisce
un diritto della parte all’invio degli atti (cfr. Messaggio concernente la revi-
sione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001,
FF 2001 3764 segg., pag. 3958). Quando l’autorità dispone di atti in for-
mato digitale, l’invio di una copia elettronica alle parti comporta costi am-
ministrativi nettamente inferiori di quanto accade facendo fotocopie e non
causa ritardi nella trattazione dell’incartamento, contrariamente al suo invio
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Pagina 30
in formato cartaceo (FF 2001 3831; cfr. BERNHARD WALDMANN/MAGNUS OE-
SCHGER, in Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar, op. cit.,
n. 87 ad art. 26 PA; STEPHAN C. BRUNNER, VwVG – Kommentar zum Bun-
desgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, n. 46-49 ad art. 26).
L’esame degli atti alla sede dell’autorità che decide giusta l’art. 26 cpv. 1 PA
configura una garanzia minima. Né l’art. 29 cpv. 2 Cost., né la PA escludono
la possibilità di trasmettere al richiedente o al proprio patrocinatore gli atti
in originale o in copia per consultazione. Tuttavia, essi non statuiscono al-
cun diritto all’invio degli atti per posta, come invece vorrebbe far credere la
ricorrente (WALDMANN/OESCHGER, op. cit., n. 85 con ulteriori riferimenti).
9.2 Nel caso di specie, parte della corrispondenza tra la ricorrente e le au-
torità di concorrenza è stata intrattenuta in forma elettronica (cfr. ad esem-
pio atti 342 e 397: invio e ritorno del questionario [21 dicembre 2012 e
12 febbraio 2013]; atto 573: comunicazione di eventuali segreti d’affare
[12 novembre 2012]; atto 634, 635, 671 e 672: invio del link relativo
all’elenco degli atti provvisorio e della password per accedervi [9 maggio
2014, 6 giugno 2014]). Da questo punto di vista l’autorità inferiore poteva
ragionevolmente supporre che la ricorrente avesse dato il proprio con-
senso alla trasmissione degli atti in via elettronica. Risulta inoltre dall’in-
carto che la ricorrente è l’unica su undici delle imprese indagate ad aver
notificato problemi di natura tecnica nell’apertura degli atti procedurali elet-
tronici, la prima volta mediante scritto del 20 ottobre 2014 e poi tramite
scritto del 30 ottobre 2014 (atto 982 e 1025), ove la ricorrente ha ribadito
che il diritto di essere sentito può essere salvaguardato unicamente con la
trasmissione dei documenti “per corriere”. Dagli ulteriori atti all’incarto
emerge inoltre che l’autorità inferiore ha nuovamente inviato il link e la
password per collegarsi al server della Confederazione e scaricare gli atti
delle inchieste preliminari (atti 1035 e 1036). Il patrocinatore ne ha di se-
guito confermato la ricezione con e-mail del 3 novembre 2014 (atto 1037).
In data 13 novembre 2014 (atto 1057) la ricorrente ha inoltrato una presa
di posizione, tra l’altro sottolineando testualmente “che la documentazione
in oggetto conferma pienamente ed integralmente il ben fondato delle sue
osservazioni 22 settembre 2014 relative alla proposta della Segreteria del
20 maggio 2014”. Per quanto è dato di vedere sulla base degli elementi
acquisiti all’incarto, si può ragionevolmente desumere non solo che la ri-
corrente ha potuto consultare gli atti delle inchieste preliminari e fatto uso
della facoltà di prendere posizione a tale riguardo, ma anche di averne ca-
pito la portata, cosicché una traduzione di suddetti atti, peraltro nemmeno
richiesta dalla ricorrente, non si è rivelata, a giusto titolo, necessaria. Si
ripete che nell'ambito del diritto amministrativo non sussiste alcun diritto ad
ottenere la traduzione degli atti di un incarto, allorquando gli stessi sono
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Pagina 31
redatti in una lingua ufficiale (cfr. art. 33a cpv. 3 PA a contrario e art. 33a
cpv. 4 PA). Secondo la prassi del Tribunale federale, né l'art. 6 CEDU né la
garanzia costituzionale del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.)
conferiscono infatti all'amministrato il diritto d'ottenere la traduzione nella
propria lingua degli atti dell'incarto redatti in una lingua ch'egli non padro-
neggia o che comprende solo in maniera imperfetta. Di principio, spetta al
diretto interessato farsi tradurre gli atti ufficiali dell'incarto (cfr. DTF 131 V
35 consid. 3.3, DTF 127 V 219 consid. 2b/bb, DTF 115 Ia 64 consid. 6;
sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4835/2010 dell'11 gen-
naio 2011 consid. 4.3.4 con rinvii). Per il rimanente, si può rinviare ai con-
siderandi precedenti riguardo alla designazione della lingua del procedi-
mento e al diritto di traduzione della proposta e della decisione impugnata
(consid 4 segg. e 7 segg.).
Di conseguenza, le insinuazioni della ricorrente che l’autorità inferiore non
abbia voluto che lei comprendesse i fatti rimproveratile per aver rinviato,
nella decisione impugnata, ad un gran numero di atti, tutti in tedesco e di-
sponibili solo in forma elettronica appaiono gratuitamente offensive e fanno
sorgere dubbi se questo tipo di condotta processuale sia conforme al prin-
cipio della buona fede. Infine, la ricorrente non può trarre nulla a suo van-
taggio dalla giurisprudenza da lei richiamata per affermare una violazione
del diritto di essere sentito laddove l’autorità inferiore fa riferimento ad un
numero rilevante o generico di documenti ostacolando in tal modo la com-
prensione della decisione. Questo perché la decisione impugnata non si
limita a fare riferimento ad un numero rilevante o generico di atti, bensì
contiene un rinvio ad atti specifici che seguono la numerazione indicata
nell’indice degli atti.
In sunto, l’autorità inferiore non è incorsa in un abuso o eccesso del proprio
potere d’apprezzamento non avendo proceduto ad una traduzione della
decisione impugnata e degli atti delle inchieste preliminari. L’ordinamento
giuridico non dà alla ricorrente un diritto in tal senso e nemmeno un diritto
all’ottenimento degli atti preliminari per invio postale. Nel caso che ci ri-
guarda si può partire dal presupposto che la ricorrente è infine riuscita ad
accedere alla versione degli atti inviati per via elettronica e a prendere po-
sizione a riguardo. Pertanto, la censura relativa ad una presunta violazione
dell'art. 6 n. 3 CEDU, dell’art. 29 Cost. e dell’art. 33a PA non solo è tardiva
e contraria ad una condotta processuale secondo il principio della buona
fede, in quanto, sulla base dell’incarto, risulta che la ricorrente ha confer-
mato di aver accusato ricezione degli atti preliminari e lasciato intendere
mediante la sua presa di posizione a riguardo di averne compreso il con-
tenuto, ma è anche infondata.
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Pagina 32
10.
Infine, la ricorrente rinvia alla sentenza del TAF nella causa A-2025/2007
del 20 marzo 2007 per giustificare l’annullamento della decisione impu-
gnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore.
Tuttavia, il richiamo della ricorrente alla succitata sentenza del TAF non è
pertinente, trattandosi di una fattispecie diversa e non comparabile a quella
in essere. In quell’evenienza codesto Tribunale aveva riconosciuto una vio-
lazione del diritto di essere sentito e rinviato la causa all’autorità inferiore
in quanto la medesima aveva svolto l’audizione del richiedente in una lin-
gua ufficiale diversa da quella della decisione impugnata senza ch’egli
avesse dato il suo consenso. Giova comunque ricordare che nell’ambito
dell’inchiesta delle autorità di concorrenza il rappresentante della ricorrente
ha potuto essere interrogato nella sua lingua madre.
11.
La ricorrente invoca una violazione del diritto di essere sentito adducendo
inoltre che la COMCO ha impiegato nove mesi per allestire e notificare le
motivazioni della sua decisione del 29 giugno 2015, in confronto ai trenta
giorni oltre alle ferie pasquali che il ricorrente aveva a disposizione per il
deposito del suo gravame, ciò che non sarebbe sufficiente nemmeno per
far tradurre le motivazioni da un traduttore specializzato.
Sulla scorta dell’argomentazione della ricorrente non è dato di vedere se e
in che misura il suo diritto di essere sentito possa essere stato violato.
Semmai la questione potrebbe essere esaminata nell’ottica del diniego di
giustizia formale e del principio della parità di armi (art. 29 cpv. 1 Cost.). Né
dagli elementi dell’incarto e nemmeno dalle comparse inoltrate nella pro-
cedura di ricorso si evince che la ricorrente si sia rivolta all’autorità inferiore
al fine di sollecitare la motivazione della decisione impugnata. Conviene
inoltre rammentare che una durata maggiore della procedura in materia di
concorrenza può essere giustificata dal fatto che l’autorità inferiore è tenuta
a trattare questioni complesse di natura economica (cfr. sentenza del
TF 2C_484/2010 del 29 giugno 2012 consid. 11) e ad accertare la fattispe-
cie d’ufficio, conformemente al principio inquisitorio vigente nella procedura
amministrativa in materia di cartelli. Peraltro va sottolineato che nel caso
dei termini per inoltrare ricorso si tratta di termini legali che non possono
essere prorogati a piacimento, fatti salvi i disposti relativi alle ferie giudizia-
rie. Ad ogni modo, avendo fatto uso della facoltà di prendere posizione sulla
proposta della Segreteria e sugli atti preliminari d’inchiesta e conoscendo
il dispositivo della proposta, è immaginabile che la ricorrente sapeva per-
lomeno cosa attendersi dalla motivazione della decisione impugnata. Del
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resto, anche in altri campi giuridici non è inconsueto che il tempo necessa-
rio alla motivazione di una decisione possa superare di parecchio tempo la
durata del termine legale per depositare un ricorso.
12.
Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impu-
gnata (art. 33a cpv. 2 prima frase PA). Se le parti utilizzano un’altra lingua
ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua (art. 33a cpv. 2 se-
conda frase PA).
12.1 L’art. 33a cpv. 2 prima frase PA statuisce che la lingua del procedi-
mento nelle procedure di ricorso si definisce, in principio, a seconda della
lingua della decisione impugnata. Tale principio è atto a garantire l’unita-
rietà della lingua del procedimento nel corso di tutte le istanze fino alla li-
quidazione definitiva dell’affare (cfr. UEBERSAX, op. cit. n. 17). Sostanzial-
mente non si deroga a tale principio, in particolare per ragioni di economia
di procedura, anche se le parti possono inoltrare un ricorso in una lingua
ufficiale diversa da quella della decisione impugnata (EGLI, op. cit., n. 16
seg.). Tuttavia, l’art. 33 cpv. 2 seconda frase PA concede all’autorità di ri-
corso la possibilità di derogare alla lingua della decisione impugnata se le
parti si servono di un’altra lingua ufficiale. Siffatto disposto conferisce
all’autorità di ricorso un certo potere di apprezzamento (EGLI, op. cit. n. 22
seg.; PFISTERER, op. cit., n. 14, UEBERSAX, op. cit., n. 4), in particolare se
più parti si rivolgono singolarmente all’autorità di ricorso con i propri gra-
vami e se si potrebbe rivelare opportuna una congiunzione delle procedure
(ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2013, n. 595; cfr. anche UEBER-
SAX, op. cit., n. 21). Per la scelta della lingua sono importanti in particolare
gli interessi delle parti, la parità delle armi, ma anche l’economia proces-
suale e il principio di celerità (DTAF 2008/31 consid. 7; EGLI, op. cit., n. 23).
Per prassi, nei procedimenti a cui partecipano più parti, le parti che utiliz-
zano la lingua della decisione impugnata devono manifestare il proprio ac-
cordo a derogare alla regola principale secondo la quale la sentenza è re-
datta nella lingua della decisione impugnata (cfr. DTAF 2008/31 consid. 7,
sentenza del TAF B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2, con rinvio alla
decisione incidentale del 12 aprile 2007 nello stesso procedimento).
12.2 La decisione avversata che ha posto fine all’inchiesta della COMCO
è stata redatta in lingua tedesca. Contro detta decisione sono insorte, oltre
alla ricorrente, altre otto ditte, compresa l'associazione di categoria dei ri-
venditori svizzeri specializzati (…). I ricorsi corrispondenti sono stati tutti
depositati in lingua tedesca, eccezion fatta per la ricorrente. Nel presente
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caso, una deroga al principio secondo cui la sentenza è redatta nella lingua
della decisione impugnata non può entrare in considerazione per diversi
motivi.
In primo luogo è probabile una congiunzione di tutte le procedure di ricorso
pendenti, la lingua della decisione impugnata è il tedesco e il tedesco cor-
risponde alla lingua di cui si sono serviti, a prescindere dalla ricorrente, tutti
gli altri insorgenti nelle procedure parallele per stilare i rispettivi gravami.
Tenuto conto che i procedimenti avviati in lingua tedesca si trovano già in
una fase avanzata, non essendo rilevante la questione della lingua in tale
ambito, si può ragionevolmente partire dal presupposto che la maggio-
ranza dei ricorrenti non sia disposta a dare il proprio assenso per derogare
dalla regola di cui all’art. 33 cpv. 2 prima frase PA.
In secondo luogo, come si è visto nei considerandi precedenti, vi sono
buone ragioni di credere che la ricorrente, per il tramite del proprio patroci-
natore, sia in grado di comprendere il tedesco in quanto è riuscita, grazie
a lui, a difendersi in maniera adeguata e con cognizione di causa. Non va
inoltre tralasciato che l’autorità inferiore dovrà ancora pronunciarsi sugli ar-
gomenti di merito del ricorso. Pertanto, un motivo per derogare alla lingua
ufficiale della decisione impugnata non risulta dagli elementi all’incarto e
nemmeno la ricorrente riesce a dimostrarlo con le sue asserzioni.
Visto quanto precede, allo scopo di coordinare tutte le procedure di ricorso
pendenti contro la medesima decisione e ai fini di economia procedurale e
del principio di celerità, appare indicato stabilire il tedesco come lingua del
procedimento nella procedura di ricorso. Ciononostante, la ricorrente può
continuare a partecipare al presente procedimento nella lingua ufficiale di
cui si è servita nel proprio ricorso, ovvero l’italiano.
13.
In sintesi, l’autorità inferiore non è incorsa né in una violazione del diritto
federale (art. 29 Cost., art. 33a PA) e dell’art. 6 n. 3 CEDU, né ha abusato
o ecceduto nell’esercizio del potere d’apprezzamento laddove ha fissato il
tedesco quale lingua del procedimento in prima istanza e negato alla ricor-
rente di tradurre la proposta della Segreteria in italiano, eccezion fatta per
il dispositivo e la lettera d’accompagnamento. In tali circostanze è dunque
a giusto titolo che l'autorità inferiore non ha provveduto nemmeno alla tra-
duzione della decisione impugnata del 29 giugno 2015 / 17 marzo 2016 e
degli atti preliminari ivi menzionati. Le censure della ricorrente circa la vio-
lazione del diritto di essere sentito, dei principi costituzionali della parità di
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trattamento e del divieto di discriminazione si rivelano dunque tutte infon-
date e il ricorso va respinto, per quanto riferito alle conclusioni principali di
carattere formale, mentre le decisioni impugnate vanno confermate in que-
sto punto.
Per la lingua del procedimento su ricorso vale il principio della lingua im-
piegata nella decisione impugnata, quindi il tedesco, tanto più che né gli
elementi dell’incarto né le asserzioni della ricorrente riescono a dimostrare
la sussistenza di ragioni plausibili per derogare a tale principio.
14.
14.1 Visto l'esito della procedura, per quanto attiene alle conclusioni di ca-
rattere formale presentate dalla ricorrente in via principale sulle quali lo
scrivente Tribunale si pronuncia mediante sentenza parziale, la ricorrente
risulta parte soccombente e deve sopportare le spese processuali (art. 63
cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo
federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regola-
mento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause
dinanzi al Tribunale amministrativo federale, [TS-TAF, RS 173.320.2]). La
tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della
causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle
parti (art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). Nelle cause con
valore pecuniario la tassa di giustizia è fissata a seconda del valore litigioso
(art. 4 TS-TAF). In applicazione di tali disposti, si giustifica fissare la tassa
di giustizia ad un importo complessivo di fr. 3'000.–. Tale importo è compu-
tato con l'anticipo spese versato di fr. 8'000.– e l’avanzo di fr. 5'000.– resta
alla Cassa del Tribunale fino all’evasione completa della causa. In previ-
sione del proseguo del procedimento per quanto riguarda alle conclusioni
eventuali lo scrivente Tribunale si riserva la possibilità di richiedere alla ri-
corrente un ulteriore anticipo spese.
Per quanto riguarda l’esito della procedura riferita alla sentenza parziale,
alla ricorrente non spetta alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64
cpv. 3 PA).
14.2
Le spese processuali derivanti dalla decisione incidentale riferita alla lingua
del procedimento di ricorso verranno definite con la decisione che pone
fine al presente procedimento (art. 65 cpv. 1 PA).
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15.
L’ulteriore istruzione della causa in riguardo alle conclusioni eventuali se-
guirà in forma separata.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto attiene alle conclusioni formulate in via principale dalla ricor-
rente volte all’annullamento delle decisioni impugnate per presunta viola-
zione del diritto di essere sentito, dei principi costituzionali della parità di
trattamento e del divieto di discriminazione in relazione alla lingua del pro-
cedimento in prima istanza, il ricorso è respinto.
2.
Visto l’esito della procedura relativa alla sentenza parziale giusta la cifra 1,
la tassa di giustizia di fr. 3'000.– è posta a carico della ricorrente. Essa è
computata con l'anticipo spese di fr. 8’000.–. L'avanzo di fr. 5'000.– resta
alla Cassa del Tribunale fino all’evasione completa della causa in relazione
alle conclusioni eventuali.
3.
È accertato che la lingua del procedimento su ricorso è il tedesco. La ricor-
rente può continuare ad inoltrare le proprie comparse nella lingua ufficiale
che ha impiegato fino ad ora, ovvero l’italiano.
4.
Le spese processuali derivanti dalla decisione incidentale riferita alla lingua
del procedimento di ricorso (cfr. cifra 3) verranno definite con la decisione
che pone fine al presente procedimento.
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5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione (cifra 1 e 2) può essere interposto ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e
100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS173.110]. Un ricorso può essere interposto contro la decisione inciden-
tale (cifra 3), se essa può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv.
1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere
le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i docu-
menti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 21 ottobre 2016