B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-267/2013
S e n t e n z a d e l 1 9 s e t t e m b r e 2 0 1 3
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Hans Urech,
Pascal Richard,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
Cassa disoccupazione X._______,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato dell' economia SECO,
Mercato del lavoro / Assicurazione contro
la disoccupazione - settore Ispettorato,
Effingerstrasse 31,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Ricorso contro "decisione in base a revisione
CD ALK 2012-73".
B-267/2013
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Fatti:
A.
Il 25 ottobre 2012 la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha trasmes-
so alla Cassa disoccupazione X._______ un rapporto di revisione, nel
quale, alla voce "restituzioni", è in particolare stato contestato il versa-
mento di indennità giornaliere a A.________ per complessivi
fr. 23'196.55. La Cassa disoccupazione X._______ ha presentato le sue
obiezioni al riguardo il 3 dicembre 2012. La SECO ha emanato il
12 dicembre 2012 una "decisione" sulla base della revisione appena
menzionata, nella quale ha mantenuto, tra l'altro, la sua contestazione in
merito alle prestazioni erogate a favore di A.________ (punto 4.8 della
decisione).
B.
La Cassa disoccupazione X._______ è insorta al Tribunale amministrati-
vo federale con ricorso del 17 gennaio 2013, postulando l'annullamento
del punto 4.8 della decisione del 12 dicembre 2012 e il riconoscimento,
all'assicurata, del diritto alle indennità di disoccupazione. Al contempo,
essa chiede di rinviare l'incarto "alla Cassa per determinare l'importo cor-
retto della domanda di restituzione".
C.
Nella sua risposta del 7 febbraio 2013, l'autorità inferiore osserva che l'i-
struzione contestata non impone, al momento, alcun obbligo finanziario
alla cassa disoccupazione ricorrente, concludendo all'irricevibilità del gra-
vame. A suo dire, il punto contestato nella decisione del 12 dicembre
2012 costituirebbe un'istruzione dell'autorità di sorveglianza, avverso la
quale non vi sarebbe possibilità di ricorso. Lo "scritto" del 12 dicembre
2012 sarebbe stato redatto sulla base di un modello che viene utilizzato
sia per comunicare le istruzioni che le richieste di risarcimento. L'indica-
zione dei rimedi giuridici varrebbe tuttavia unicamente per le pretese di ri-
sarcimento.
D.
Invitata a esprimersi al riguardo, la ricorrente ha presentato, il 4 marzo
2013, le proprie osservazioni limitate alle questioni processuali. In merito
alla ricevibilità del gravame, essa rileva che l'atto impugnato reca il titolo
"Decisione in base a revisione CD ALK 2012-73" e che essa elenca i "ri-
sultati definitivi" in merito alle "istruzioni", alle "restituzioni" e agli "addebi-
ti". L'indicazione dei rimedi giuridici non sarebbe limitata a singoli pas-
saggi o sezioni della decisione impugnata, sicché l'argomentazione
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dell'autorità inferiore sarebbe "per lo meno fuorviante". Inoltre, quand'an-
che non si dovesse considerare l'atto impugnato alla stregua di una deci-
sione impugnabile secondo gli art. 5 cpv. 1 e 44 legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), si
tratterebbe comunque sia di una decisione incidentale impugnabile a
norma dell'art. 46 PA oppure di una decisione formale circa atti materiali
fondata sull'art. 25a cpv. 2 PA e, come tale, soggetta a ricorso.
E.
Con ordinanza del 19 marzo 2013 è stato comunicato alle parti che un ul-
teriore scambio di scritti non era previsto, riservati eventuali ulteriori prov-
vedimenti istruttori o allegazioni delle parti. Il 2 aprile 2013 la ricorrente ha
prodotto degli estratti di giurisprudenza relativi "alla tematica del salario
assicurato e del computo del periodo di contribuzione", trasmessi per co-
noscenza all'autorità inferiore con ordinanza del 4 aprile 2013.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno potere
di cognizione la questione a sapere se sono adempiute le condizioni di
ammissibilità del ricorso (DTAF 2007/6, consid. 1 con rinvii;
DTAF 2008/48, consid. 1.2 non pubblicato).
2.
A norma dell'art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale
giudica ricorsi contro decisioni a norma dell'art. 5 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
emanate dalle autorità inferiori elencate all'art. 33 LTAF.
2.1 Costituisce una decisione a norma dell'art. 5 cpv. 1 PA ogni provvedi-
mento dell'autorità nel singolo caso, fondato sul diritto pubblico federale e
concernente (lett. a) la costituzione, la modificazione o l’annullamento di
diritti o di obblighi, (lett. b) l’accertamento dell’esistenza, dell’inesistenza o
dell’estensione di diritti o di obblighi; (lett. c) il rigetto o la dichiarazione
d’inammissibilità d’istanze dirette alla costituzione, alla modificazione,
all’annullamento o all’accertamento di diritti o di obblighi. Per contro, non
costituisce una decisione l'istruzione impartita da un'autorità superiore a
un'altra autorità, a essa subordinata ("decisione interna", "Dienstanwei-
sung", "Dienstbefehl", ordine di servizio). Una simile istruzione non regola
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infatti diritti e obblighi dei privati, ma di principio solo il rapporto interno tra
l'autorità più alta nella gerarchia e quella a lei assoggettata ed è quindi
vincolante solo per quelle autorità che sono le destinatarie della medesi-
ma (cfr. ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsver-
fahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a edizione, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2013, n. 892; PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI /
MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed., Berna 2009,
pag. 232, 368 segg.). Ciò non toglie tuttavia, che un'istruzione indirizzata
da un'autorità superiore a una gerarchicamente subordinata concerna
singoli individui, la cui posizione potrà successivamente essere, sulla ba-
se di tale istruzione, regolata dall'autorità subordinata mediante decisione
impugnabile (ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, 2a
ed. Cadenazzo 2002, pag. 241 e segg; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER /
FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo / San Gallo
2010, pag. 196 e segg.). Per contro, non è una decisione interna quella
che tocca la situazione giuridica di un funzionario in un caso concreto,
ovvero che si rivolge al suo destinatario non in quanto organo o agente
della collettività, ma in quanto persona indipendente avente un rapporto
particolare con la collettività (ADELIO SCOLARI, op. cit., pag. 242).
2.1.1 La legge sull'assicurazione contro la disoccupazione ha lo scopo di
garantire agli assicurati un'adeguata compensazione della perdita di gua-
dagno a causa di: (a.) disoccupazione (b.) lavoro ridotto (c.) intemperie e
(d.) insolvenza del datore di lavoro (art. 1a cpv. 1 della legge federale
sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per
insolvenza del 25 giugno 1982 [LADI; RS 837.0]). La legge si prefigge di
prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e
di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro
(art. 1a cpv. 2 LADI).
Giusta l'art. 76 cpv. 1 lett. a e b LADI sono incaricati dell'esecuzione
dell'assicurazione contro la disoccupazione le casse di disoccupazione
pubbliche e quelle private riconosciute (art. 77-82), nonché l'ufficio di
compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione, con il fondo
di compensazione (art. 83 e 84).
I compiti delle casse di disoccupazione sono disciplinati all'art. 81 LADI.
Esse si occupano in particolare di appurare il diritto alle prestazioni
(lett. a), di sospendere l'assicurato dal diritto all'indennità in determinati
casi (cfr. lett. b), di versare le prestazioni, salvo disposizione contraria del-
la legge (lett. c), di amministrare il capitale d'esercizio secondo le disposi-
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zioni dell'ordinanza e di rendere periodicamente conto secondo le istru-
zioni dell'ufficio di compensazione (lett. d).
La Seco dirige l'ufficio di compensazione (art. 83 cpv. 3 LADI), a cui sono
affidati diversi compiti. Segnatamente, l'ufficio di compensazione verifica
l'adempimento dei compiti attribuiti alle casse e ai servizi cantonali
(art. 83 cpv. 1 lett. cbis LADI), verifica i pagamenti delle casse o ne affida
la revisione, in tutto o in parte, ai Cantoni o a un altro ente (art. 83 cpv. 1
lett. d LADI), impartisce istruzioni ai titolari delle casse e ai servizi canto-
nali (art. 83 cpv. 1 lett. e LADI) e decide le pretese di risarcimento della
Confederazione verso il titolare, il Cantone, il datore di lavoro e la cassa
di compensazione dell'AVS (art. 83 cpv. 1 lett. f LADI). Nel quadro della
revisione e controllo dei datori di lavoro, l'ufficio di compensazione, se ac-
certa che le prescrizioni legali non sono state applicate o non sono state
applicate correttamente, impartisce alla cassa o al servizio cantonale
competente le istruzioni necessarie (art. 83a cpv. 1 LADI). In materia di
controllo dei datori di lavoro decide l'ufficio di compensazione. La cassa si
occupa dell'incasso (art. 83a cpv. 3 LADI).
Dando seguito al mandato di emanare disposizioni esecutive di cui
all'art 109 LADI, il Consiglio federale ha rilasciato l'ordinanza del 31 ago-
sto 1983 sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI, RS 837.02).
Il controllo della gestione degli uffici di esecuzione dell'assicurazione con-
tro la disoccupazione comprende, tra le altre cose, la revisione dei paga-
menti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110), come pure il controllo
del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge (art. 109 cpv. 1
lett. c e d OADI). L'ufficio di compensazione verifica a intervalli regolari,
sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti
eseguiti dalle casse (art. 110 cpv. 1 OADI). Esso annota il risultato della
revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa e
al titolare, di regola entro 60 giorni (art. 111 cpv. 1 OADI). L'ufficio di com-
pensazione comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il
risultato del controllo effettuato presso quest'ultimo. La cassa si occupa
della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla
decisione dell'ufficio di compensazione (art. 111 cpv. 2 OADI). La cassa,
entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può
sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o
completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti (art. 112 cpv. 1
OADI). Trascorso il termine di obiezione, l'ufficio di compensazione dà al-
la cassa le istruzioni necessarie (art. 113 cpv. 1 OADI). Esso designa i
pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev'essere chiesta la restitu-
zione, e addebita simultaneamente alla cassa gli importi corrispondenti
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(art. 113 cpv. 2 OADI). Per i pagamenti contestati, la cui restituzione non
può essere chiesta, l'ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le
sue eventuali pretese di risarcimento (art.113 cpv. 3 OADI).
La responsabilità dei titolari delle casse verso la Confederazione è rego-
lata all'art. 82 LADI e precisata all'art. 114 OADI. Se non è possibile otte-
nere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa o il Can-
tone responsabile deve risarcire i danni (art. 114 cpv. 1 OADI). L'ufficio di
compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di
prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il ver-
samento era legale o non era indubitabilmente errato (art. 114 cpv. 3
OADI).
2.1.2 In concreto, l'atto impugnato è suddiviso nelle seguenti parti: "os-
servazioni sui singoli casi", "istruzioni", "restituzioni" e "addebiti". La con-
testazione relativa alle prestazioni erogate a A.________ è inserita nel
capitolo "restituzioni". Alla fine della decisione sono riportate, oltre al ri-
medio giuridico, le seguenti "indicazioni":
Opposizione da parte dell'assicurato
La cassa è tenuta a sottoporre a TCIN per decisione l'eventuale opposizione
presentata dall'assicurato contro la decisione di restituzione emanata a se-
guito di una revisione da parte della Segreteria di Stato dell'economia.
Osservazioni e istruzioni
L'applicazione [delle] osservazioni e istruzioni verrà controllata in occasione
di una prossima revisione.
Addebiti
Il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa pro-
voca intenzionalmente o per negligenza nell'adempimento dei propri compiti
(art. 82 cpv. 1 LADI). Il titolare deve risarcire i danni causati dal versamento
indebito delle prestazioni indicate addebiti.
Contabilizzazione
[…]
Nelle sue osservazioni del 7 febbraio 2013, l'autorità inferiore ha precisa-
to che, con lo "scritto" del 12 dicembre 2012, l'ispettorato della SECO a-
vrebbe "dato quale precisa istruzione di chiedere in restituzione una de-
terminata somma a un'assicurata". Un'eventuale decisione di risarcimento
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verrebbe pronunciata in occasione della revisione seguente, qualora la
cassa non dovesse dare seguito all'istruzione ricevuta. L'istruzione conte-
stata non imporrebbe quindi, al momento, alcun obbligo finanziario alla
cassa. La ricorrente, al riguardo, ritiene tuttavia che quanto da lei conte-
stato costituisca una decisione impugnabile, "dato che la Cassa sarebbe
costretta a notificare una decisione secondo lei contraria alla legge, sen-
za avere la possibilità in seguito di impugnarla (ricorso del 17 gennaio
2013, pag. 3).
2.1.3 Innanzitutto occorre rilevare che l'atto impugnato nel caso di specie
è stato emanato nel quadro della procedura d'esecuzione dell'assicura-
zione contro la disoccupazione, precisamente nell'ambito della revisione
dei pagamenti effettuati dalla cassa di disoccupazione. La revisione dei
pagamenti rappresenta una sorta di procedura di riesame ("Wiedererwä-
gungsverfahren") di competenza dell'ufficio di compensazione (sentenza
del Tribunale federale 8C_469/2011 del 29 dicembre 2011 consid. 5 in fi-
ne).
In tale ambito meritano particolare attenzione per il caso di specie quelle
disposizioni che autorizzano l'autorità inferiore in qualità di autorità di sor-
veglianza ad impartire istruzioni alle casse di disoccupazione (art. 83
cpv. 1 lett. e art. 83a cpv. 1 LADI, nonché art. 113 cpv. 1 OADI, v. anche
art. 110 LADI).
Nella dottrina specialistica si distinguono in tale contesto le istruzioni di
natura generica e specifica (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage, Droit
fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2a edizione, Zuri-
go/Basilea/Ginevra 2006, p. 971 segg.). Le istruzioni generali dell'autorità
di sorveglianza regolano le modalità dell'esercizio delle competenze da
parte degli organi di esecuzione. Siffatte istruzioni sono destinate ad assi-
curare un'applicazione uniforme e semplice delle disposizioni di legge da
parte dell'amministrazione ed esplicano effetti solo nei confronti di
quest'ultima. Le istruzioni generali non hanno né forza di legge, né costi-
tuiscono una decisione e di principio non possono essere impugnate in
quanto tali, ma in occasione di un ricorso diretto contro una decisione che
si fonda sulle medesime. Il giudice controlla con pieno potere di cognizio-
ne se le istruzioni generali sono conformi alla costituzione e al principio
della legalità e se ne scosta solo nella misura in cui esse stabiliscono un
ordinamento giuridico che contravviene ai disposti di legge applicabili
(RUBIN, op. cit., p. 971 seg.).
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L'autorità inferiore può impartire istruzioni anche in forma specifica in un
caso concreto, ad esempio obbligando gli organi di esecuzione a riconsi-
derare una decisione, nella misura in cui tale atto non abbia finora fatto
oggetto di una valutazione di merito da parte di un giudice oppure pre-
scrivendo loro di liquidare in maniera vincolante un determinato caso di
assicurazione (RUBIN, op. cit., p. 971; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslo-
senversicherung in: Koller/Müller/Rhinow/Zimmerli, Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Ulrich Meyer [Hrsg.] Soziale Sicher-
heit, 2a edizione, Basilea/Ginevra/Monaco, 2007, n. 930; GERHARD GER-
HARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], t. II,
Berna 1988, n. 22-25 ad art. 85 LADI, n. 16 seg. ad art. 110 LADI e n. 12
seg. ad art. 111 LADI).
In sintesi, la SECO ha la competenza, sulla scorta dei relativi summen-
zionati disposti nella LADI e nella OADI, di impartire istruzioni agli organi
di applicazione della LADI, sia in maniera generale, sia in maniera speci-
fica. Se le istruzioni sono impartite nel caso concreto ad una determinata
cassa di disoccupazione, esse hanno carattere imperativo nei confronti di
quest'ultima che di fatto viene trattata come un'autorità subordinata alla
SECO (ROBIN, op. cit., p. 972). Di principio, indipendentemente dalla loro
natura, le istruzioni della SECO non sono considerate quale decisione ai
sensi dell'art. 5 PA.
2.1.4 Prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione erogate evi-
dentemente a torto possono essere corrette nel quadro della procedura di
revisione e sulla scorta della responsabilità dei titolari (art. 113 e
seg. AVIV, art. 82 AVIG; cfr. sentenza della Commissione di ricorso DFE
dell'11 agosto 1994, pubblicata in GAAC 59.80 consid. 6.1). L'ufficio di
compensazione stabilisce, mediante decisione, l'importo del risarcimento
(art. 82 cpv. 2 LADI).
La domanda di restituzione di prestazioni indebitamente riscosse è retta
dall'articolo 25 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte genera-
le del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1 ) ad eccezione
dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis capoverso 4.3 (art. 95 LADI). Sulla
base di tali disposti discende la competenza delle casse di disoccupazio-
ne di esigere le prestazioni indebitamente riscosse (RUBIN, op. cit, p. 665;
NUSSBAUMER, op. cit., 913). Se alla base della restituzione vi è stato un
controllo dei datori di lavoro, è l'ufficio di compensazione che decide sulla
restituzione, mentre la cassa si occupa dell'incasso (cfr. art. 83a cpv. 3
LADI, NUSSBAUMER, op. cit., 913). Nell'ambito della procedura di revisione
dei pagamenti è la cassa di disoccupazione che, dietro istruzione della
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SECO, si occupa della restituzione dei pagamenti contestati, come risulta
dall'art. 113 cpv. 2 OADI.
2.1.5 Da a un esame congiunto dell'atto impugnato e delle susseguenti
spiegazioni fornite dall'autorità inferiore nell'ambito della sua risposta al
ricorso appare evidente che quest'ultima si è limitata – per quanto attiene
al contestato punto 4.8 dell'atto impugnato – a impartire sulla base
dell'art. 113 cpv. 2 OADI alla ricorrente l'istruzione di chiedere a
A.________ la restituzione dell'importo di fr. 23'196.55, senza formulare
pretese di risarcimento nei confronti della cassa o adottare altre misure
suscettibili di tangere direttamente ed immediatamente la posizione di
quest'ultima. Si può affermare che siffatta istruzione non tocca di principio
la situazione giuridica privata della ricorrente, bensì il rapporto tra autorità
di sorveglianza ed autorità subordinata a quest'ultima.
Come risulta dai considerandi precedenti, sulla scorta degli art. 113 cpv. 1
e 2 OADI l'autorità inferiore è autorizzata a dare istruzioni alla cassa di di-
soccupazione affinché quest'ultima proceda ad esigere dal beneficiario la
restituzione di prestazioni, a mente della SECO, corrisposte a torto. In ta-
le fase di procedura la cassa di disoccupazione, in casu la ricorrente, è la
destinataria delle istruzioni della SECO. Considerato che simili istruzioni
di servizio sono vincolanti per le autorità subordinate nei confronti di cui
vengono impartite, ella non può che attenersi alle medesime senza che vi
sia una possibilità di ricorso contro di esse ed accettare il rischio di ema-
nare decisioni secondo lei errate (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIMMERLI /
MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3a ed., Berna 2009,
pag. 370 e segg.).
Solo a partire dal momento in cui i pagamenti contestati non possono es-
sere recuperati, sia perché il beneficiario ha potuto opporsi con successo
contro la decisione di restituzione oppure perché è stata accolta la sua
domanda di condono dell'obbligo di restituzione oppure perché la cassa
non ha dato seguito alle sue istruzioni, l'ufficio di compensazione può far
valere eventuali pretese di risarcimento nei confronti del titolare della
cassa per il tramite di una decisione (cfr. art. 113 cpv. 3 OADI e art. 114
cpv. 1 OADI i. c. d. art. 82 LADI). Di conseguenza, la posizione giuridica
della ricorrente può essere intaccata al più presto quando l'ufficio di com-
pensazione avrà formulato una richiesta di risarcimento danni a seguito
dell'irrecuperabilità dei pagamenti. Nell'ambito della procedura relativa al-
la revisione dei pagamenti dove si tratta soltanto di dare seguito alle i-
struzioni della SECO non sussiste ancora un obbligo al risarcimento né
per il titolare della cassa e nemmeno per la cassa di disoccupazione me-
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desima poiché in suddetta fase del procedimento gli interessi pecuniari
del titolare e della cassa non entrano in gioco e non sono perlomeno an-
cora minacciati. In altre parole, anche se nell'atto impugnato l'autorità in-
feriore ha addebitato alla cassa, giusta l'art. 113 cpv. 2 OADI, gli importi
corrispondenti di cui deve essere richiesta la restituzione, con ciò non fa
ancora sorgere un obbligo di risarcimento a carico della ricorrente.
Si osserva infine che il diritto di A.________ alle indennità di disoccupa-
zione, di cui la ricorrente ne richiede il riconoscimento nelle conclusioni ri-
corsuali, non era oggetto dell'atto impugnato. L'autorità inferiore si è infatti
limitata a impartire alla cassa disoccupazione ricorrente l'istruzione di
chiedere all'assicurata la restituzione delle prestazioni erogate. Sul diritto
alle indennità di disoccupazione e su un'eventuale pretesa di rimborso nei
confronti dell'assicurata dovrà, comunque sia, statuire la cassa disoccu-
pazione ricorrente (cfr. art. 81 lett. a e b LADI). Competente per statuire
su un eventuale ricorso avverso tale decisione è infine il tribunale delle
assicurazioni del Cantone dove l'assicurato è domiciliato nel momento in
cui interpone ricorso (art. 56 cpv. 1 e 58 cpv. 1 della legge federale del
6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[LPGA, RS 830.1]). Visto quanto precede, anche volendo ammettere che
l'atto impugnato sia suscettibile di inficiare la posizione giuridica della ri-
corrente, non è possibile concludere automaticamente all'impugnabilità
dello stesso, in quanto la ricorrente può tra l'altro opporsi contro decisioni
dei tribunali cantonali in merito alla liceità dei pagamenti effettuati come
pure contro un'eventuale decisione della SECO circa le pretese di risar-
cimento. In questo modo è garantita a posteriori una protezione giuridica
adeguata (art. 102 cpv. 2 LADI; cfr. anche DTF 128 I 167 consid. 4.5, DTF
105 Ia 349 consid. 351).
2.1.6 Laddove la ricorrente postula il riconoscimento, all'assicurata, del di-
ritto alle indennità di disoccupazione, va rilevato che lo scrivente Tribuna-
le non è, per il momento, l'autorità competente a statuire sul riconosci-
mento di tale diritto. In un secondo tempo non può tuttavia essere escluso
che il Tribunale, in un procedimento su ricorso diretto contro una decisio-
ne del SECO concernente eventuali pretese di risarcimento nei confronti
del titolare della cassa, si esprima sulla questione a sapere se e in che
misura la cassa abbia corrisposto all'assicurata prestazioni in modo inde-
bito.
2.1.7 A titolo di risultato intermedio è accertato che l'atto impugnato va
pertanto qualificato quale decisione interna di servizio, non costitutiva di
decisione a norma dell'art. 5 PA in quanto non tange in modo diretto la si-
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tuazione giuridica e di fatto della ricorrente e, di conseguenza, non impu-
gnabile.
2.2 La ricorrente ritiene inoltre che l'atto impugnato costituisca, comunque
sia, una decisione incidentale a norma dell'art. 46 PA e che esso sia di
conseguenza impugnabile. Per l'art. 46 PA contro delle decisioni inciden-
tali notificate separatamente e non concernenti la competenza e la ricu-
sazione (art. 45 PA) sono impugnabili unicamente se possono causare un
pregiudizio irreparabile oppure se l'accoglimento del ricorso comporte-
rebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa. Al riguardo, giova ram-
mentare che le decisioni secondo l'art. 5 PA vengono suddivise, tra l'altro,
in decisioni finali e decisioni incidentali (PIERRE TSCHANNEN / ULRICH ZIM-
MERLI / MARKUS MÜLLER, op. cit, pag. 247 e segg.). In questo senso, le
decisioni incidentali non sono null'altro che una sottocategoria delle deci-
sioni descritte all'art. 5 PA e in quanto tali devono anch'esse adempiere le
caratteristiche strutturali per rientrare nella nozione di decisione descritta
all'art. 5 PA, vale a dire un provvedimento delle autorità nel singolo caso,
fondato sul diritto pubblico federale che regola in maniera vincolante un
rapporto giuridico. In concreto, l'atto impugnato non costituisce, per i mo-
tivi già indicati in precedenza, una decisione a norma dell'art. 5 PA, sicché
non vi è ragione di chinarsi sulla questione di sapere se esso sia di natura
incidentale o finale. Anche in quest'ambito, l'argomentazione della ricor-
rente si rivela non essere pertinente.
2.3 Infine, la ricorrente assevera che l'atto impugnato costituisca una de-
cisione formale circa atti materiali fondata sull'art. 25a cpv. 2 PA. A suo di-
re, l'autorità inferiore le avrebbe comunicato nel rapporto di revisione di
chiedere all'assicurata la restituzione dell'importo di fr. 23'196.55. Con
"opposizione" del 3 dicembre 2012 la ricorrente avrebbe "come minimo
esatto dall'autorità inferiore l'accertamento dell'illiceità dell'atto materiale
(l'istruzione della notifica di una domanda di restituzione del 25 ottobre
2012)" (osservazioni del 4 marzo 2013, pag. 4), giacché la "decisione su
opposizione" andrebbe "considerata una decisione formale ai sensi
dell'art. 25a cpv. 2 PA). L'argomentazione della ricorrente non può essere
seguita. Innanzitutto, le osservazioni presentate dalla ricorrente all'autori-
tà inferiore il 3 dicembre 2012 non costituiscono una "opposizione", ma
delle semplici "obiezioni" (art. 112 cpv. 1 OADI), presentate in vista delle
"istruzioni" (art. 113 cpv. 1 OADI) che l'autorità inferiore ha successiva-
mente impartito alla cassa disoccupazione ricorrente. Del resto, come pe-
raltro osservato dalla ricorrente medesima, anche in presenza di atti ma-
teriali l'autorità pronuncia, se sono adempiuti i presupposti, "mediante de-
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cisione formale" (art. 25a cpv. 2 PA). L'impugnabilità di tale decisione se-
gue le regole generali (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008,
pag. 37). In particolare devono essere toccati diritti e doveri del richieden-
te e quindi la propria situazione giuridica (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit.,
n. 369). Ciò, come si ha tuttavia già avuto modo di vedere, non è il caso
nella presente fattispecie. Resta fermo quindi che l'atto impugnato non
costituisce una decisione secondo l'art. 5 PA e non è impugnabile dinnan-
zi al Tribunale amministrativo federale.
2.4 Epilogando, il ricorso si rivela inammissibile in difetto di una decisione
impugnabile. Irrilevante che l'autorità inferiore abbia corredato l'atto im-
pugnato di un'indicazione dei rimedi giuridici. Infatti, ove manchino le ca-
ratteristiche proprie della decisione, l'atto non può essere impugnato ne-
anche se la presunta possibilità di ricorso sia stata espressamente indica-
ta (ADELIO SCOLARI, op. cit., pag. 243). L'indicazione erronea del rimedio
giuridico può essere presa in considerazione nella ripartizione delle spese
processuali. In merito al petitum volto al riconoscimento, all'assicurata,
del diritto alle indennità di disoccupazione non è ancora data la compe-
tenza del Tribunale amministrativo federale e anche in questo caso deve
essere concluso all'inammissibilità del ricorso.
3.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA). Nes-
suna spesa processuale è tuttavia messa a carico dell'autorità inferiore
né delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se
l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese
processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pe-
cuniari di enti o d'istituti autonomi (art. 63 cpv. 2 PA). Nell'evenienza, co-
me si è visto, l'atto impugnato non concerne – ancora – un obbligo finan-
ziario della cassa disoccupazione ricorrente, sicché gli interessi pecuniari
di quest'ultima non sono toccati. Anche se si dovesse giungere alla con-
clusione che le spese processuali debbano essere messe a carico della
ricorrente, bisognerebbe considerare che l'indicazione inesatta del rime-
dio giuridico era suscettibile di indurre la ricorrente a credere di poter in-
sorgere contro l'atto impugnato. Le autorità federali e, di regola, le altre
autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ri-
petibili (art. 7 cpv. 3 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF;
RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. 2012-12-05/454; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna,
entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg., 90
segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 24 settembre 2013