B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-_______
S e n t e n z a d e l 2 0 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Jean-Luc Baechler,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.______,
ricorrente,
contro
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR,
casella postale 6023, 3001 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca temporanea dell'abilitazione quale esperto revisore /
cancellazione nel registro dei revisori.
B-2765/2013
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Fatti:
A.
Mediante decisione emanata il 30 ottobre 2007 dall'Autorità federale di
sorveglianza dei revisori (di seguito, l'ASR o autorità inferiore), A._______
(di seguito, il ricorrente) ha ottenuto l'abilitazione definitiva ad esercitare
la funzione di perito revisore, con iscrizione in tale qualità, a decorrere
dalla stessa data, nell'apposito registro pubblico dei revisori (cfr. n. di
registro …).
B.
B.a Nel corso di misure investigative iniziatesi nel 2010, l'ASR ha
constatato che il ricorrente era attivo dal 1982 in una struttura di gruppo di
società, con a capo, per quanto è dato di capire dagli atti all'incarto, AH
SA (AH; scopo sociale: partecipazione ad altre società), detenente ASF
SA (ASF; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a ragione
del 100%, A SA (A; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a
ragione del 98%, il restante 2% essendo costituito da azioni al portatore,
e AA SA (AA; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile) a
ragione del 45%, il rimanente essendo detenuto nella misura del 30% da
DCG (DCG; scopo sociale: partecipazione ad altre società), del 17.5% da
A e del 7.5% dallo stesso titolare. Intorno a questa costellazione
aziendale ruotava peraltro SF SA (SF; scopo sociale: in particolare, la
revisione contabile), che ha funto da ufficio di revisione di ASF dal 12
giugno 2008.
B.b Per quanto concerne le funzioni esercitate dal ricorrente in seno a
questa struttura di gruppo, appare assodato che egli è stato membro del
consiglio d'amministrazione di ASF (20.3.1996 – 22.9.2010), direttore
aggiunto di A (20.3.1996 – 25.8.2010), amministratore delegato, direttore
e revisore di AA (10.8.1994 – 25.8.2010), come pure revisore di SF
(20.10.1995 – 22.6.2011).
B.c Dal punto di vista delle altre persone fisiche agenti in questa struttura
di gruppo, B.______, vice-presidente di AH, di cui deteneva, fino al 2009,
il 50% del capitale azionario, ne detiene attualmente il 62.5%, unitamente
a C.______, presidente, proprietario del 25%, il restante 12.5% essendo
costituito da azioni al portatore. B.______ è inoltre amministratore di ASF
dal 20 marzo 1996, nonché amministratore unico e direttore di A dal 20
marzo 1996. D.______ è membro del consiglio d'amministrazione di AA
dal 10 agosto 1994, ed ha funto da revisore della stessa dal 20 marzo
1996 al 23 giugno 2008, nonché di A dal 20 marzo 1996 al 23 giugno
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2008. Egli ha peraltro svolto la funzione di direttore di SF dal 20 ottobre
1995 al 17 dicembre 2002, come pure di presidente del suo consiglio
d'amministrazione da quest'ultima data. Egli è stato inoltre attivo, in
qualità di direttore o di amministratore, in diverse società per le quali il
ricorrente ha funto da revisore individuale, ossia AC SA (AC; scopo
sociale: in particolare, la revisione contabile; 18.7.1995 – 17.6.2011), DS
(DS; scopo sociale: in particolare, la revisione contabile; 12.6.1996 –
17.6.2011), CVS (CVS; scopo sociale: partecipazione ad altre società;
16.4.1999 – 16.6.2011), DF (DF; scopo sociale: in particolare,
finanziamento di società e persone; 17.10.1995 – 31.5.2010), GS (GS;
scopo sociale: commercio di materiali da costruzione; 11.12.1995 –
23.5.2011), e RI (RI; scopo sociale: partecipazione ad altre società;
5.12.1997 – 7.2.2011).
C.
C.a Mediante messaggio elettronico del 5 settembre 2012, l'ASR ha
informato il ricorrente di queste risultanze istruttorie, dalle quali ha
concluso, in sostanza, che a quest'ultimo facevano difetto sia la
reputazione, sia l'indipendenza necessarie per svolgere la sua attività, e
che si imponeva perciò la revoca della sua abilitazione di perito revisore,
non prima però di avergli permesso di esprimersi in merito.
C.b Nelle sue osservazioni espresse per via elettronica il 21 settembre
2012, il ricorrente, dopo avere affermato di non contestare
"evidentemente la situazione formale e le iscrizioni a RC", ha messo in
risalto, in particolare, il fatto di avere sempre lavorato in modo
indipendente, di non avere mai redatto rapporti di revisioni ordinarie, ma
solo limitate, per società che potevano comunque rinunciare ad ogni
revisione, che la situazione relativa al gruppo di società AH è stata ad
ogni modo sanata, che egli ha agito come perito giudiziario in molti
processi penali, a comprova della sua buona reputazione, e che non sono
mai sorti problemi di nessun genere a seguito dei rapporti di revisione da
lui stilati, chiedendo in definitiva all'ASR di "non prevedere la pena
massima" e di permettergli di "continuare la [sua] attività di perito
revisore".
C.c Cionondimeno, l'ASR ha emesso una decisione il 15 aprile 2013,
tramite la quale ha annullato la propria decisione del 30 ottobre 2007,
revocando di conseguenza l'abilitazione ad esercitare la funzione di perito
revisore per un periodo di due anni, e cancellando la corrispondente
iscrizione nel registro pubblico dei revisori (punti 1 e 2), con la
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precisazione che il ricorrente rimaneva soggetto agli obblighi di notifica
previsti dalla legge, salvo sua rinuncia alla restituzione dell'abilitazione
(punto 3), e che doveva saldare un emolumento pari a Fr. 2'000.- non
appena il provvedimento revocatorio sarebbe entrato in vigore (punto 4).
L'ASR ha in particolare, a giustificazione della durata di due anni della
revoca, messo in rilievo il fatto che il ricorrente "non sembra consapevole
dell'entità delle norme sull'indipendenza, specialmente quelle concernenti
l'indipendenza in apparenza. Le lacune sul piano della comprensione di
dette norme, intese nella loro globalità, comporta il rischio che vengano
commesse altre violazioni. Occorre quindi considerare che il giudizio è
negativo anche se la situazione è ormai regolarizzata" (decisione, pag.
10, punto 7).
D.
Contro questa decisione il ricorrente è insorto al Tribunale amministrativo
federale (TAF) il 15 maggio 2013, chiedendo, previo annullamento dei
primi due punti della stessa, a titolo principale che la revoca
dell'abilitazione sia limitata a sei mesi oppure, in via subordinata, che
essa sia fissata ad un anno, in entrambi i casi con le relative modifiche
delle iscrizioni nel registro pubblico dei revisori. Come argomenti
principali, dopo avere ribadito che i fatti esposti nella decisione impugnata
non sono contestati (ricorso, pag. 6), il ricorrente avanza che la revoca
dell'abilitazione sull'arco di due anni sarebbe assolutamente
sproporzionata, nella misura in cui le irregolarità constatate, nel frattempo
sanate "e comunque ben prima della decisione del 15 aprile 2013",
concernono solamente l'indipendenza in apparenza, che essa limiterebbe
oltremodo la sua libertà economica, equivalendo in definitiva ad un divieto
di esercitare, e che gli causerebbe in questo modo un danno irreparabile,
in particolare tenuto conto della circostanza che egli è ormai sessantenne
(ricorso, pagg. 6, 12 e 13).
E.
Tramite decisione incidentale del 17 maggio 2013, questo Tribunale ha
invitato il ricorrente a versare un anticipo, equivalente alle presunte spese
processuali, di Fr. 2'000.- entro il 10 giugno 2013, ciò che è avvenuto il
24 maggio 2013.
Questo Tribunale ha quindi trasmesso all'ASR un esemplare del ricorso,
impartendole un termine entro il 20 giugno 2013 per inoltrare la risposta e
produrre l'incarto completo, numerato e corredato di un indice degli atti.
Su richiesta dell'ASR, il termine è stato prorogato al 12 luglio 2013.
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Pagina 5
F.
L'ASR ha risposto al ricorso il 12 luglio 2013, postulandone il rigetto con
la conseguente conferma della decisione impugnata, in particolare per il
motivo che la violazione dell'indipendenza in apparenza è grave tanto
quanto la violazione dell'indipendenza di fatto, e che la revoca di due
anni, che tiene "particolarmente conto" della regolarizzazione della
situazione intervenuta nel frattempo (risposta, pag. 3), ma che, come
elemento positivo, non può rimediare alla non consapevolezza delle
norme sull'indipendenza (decisione, pag. 10, punto 7), rispetta il principio
della proporzionalità.
G.
Il 17 luglio 2013 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente un
esemplare della risposta dell'ASR, unitamente a copie di una lettera di
AC, del 12 giugno 2012, e di una tabella di controllo dei rapporti di
revisione, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, salvo
ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle parti.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art.
32 LTAF.
In concreto, l'ASR è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica
propria (art. 28 cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005
sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori [LSR, RS 221.302]), fa
quindi parte delle dette autorità (art. 33 lett. e LTAF), e la sua decisione
del 15 aprile 2013, che non rientra nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce
una decisione ai sensi dell’art. 5 PA, dimodoché questo Tribunale è
competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
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Pagina 6
(art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto
che l'anticipo di Fr. 2'000.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame del litigio
nel merito.
2.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale, il quale
dispone di un pieno potere di cognizione riguardo all'applicazione del
diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento,
all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, e,
di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). Il Tribunale
amministrativo federale non è vincolato in nessun caso dai motivi del
ricorso (art. 62 cpv. 4 PA).
3.
La LSR, entrata in vigore il 1° settembre 2007, disciplina l'abilitazione e la
sorveglianza delle persone che forniscono servizi di revisione (art. 1 cpv.
1 LSR), e persegue lo scopo di assicurare che i servizi di revisione siano
forniti conformemente alle prescrizioni ed ai requisiti di qualità (art. 1 cpv.
2 LSR). La definizione dello scopo è determinante per l'interpretazione
della LSR (Messaggio concernente la modifica del Codice delle
obbligazioni [obbligo di revisione nel diritto societario] e la legge federale
sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori del 23 giugno 2004, di
seguito: Messaggio LSR, FF 2004 3545 segg., 3136; RETO SANWALD /
LORIS PELLEGRINI, Revision ohne Zulassung, Auswirkungen im Straf-,
Verwaltungs- und Zivilrecht, in: Der Schweizer Treuhänder [ST] 2010,
pag. 640 segg., 644).
4.
4.1 Le persone fisiche e le imprese di revisione che forniscono servizi di
revisione necessitano di un'abilitazione (art. 3 cpv. 1 LSR in relazione con
l'art. 1 dell'ordinanza del 22 agosto 2007 sull'abilitazione e la sorveglianza
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Pagina 7
dei revisori [Ordinanza sui revisori, OSRev, RS 221.302.3]). Una persona
fisica è abilitata ad esercitare la funzione di perito revisore o di revisore
se adempie i requisiti in materia di formazione e di esperienza
professionale ed è incensurata (art. 4 cpv. 1 e 2 nonché art. 5 cpv. 1
LSR). Il richiedente è abilitato se gode di buona reputazione e se non vi
sono altre circostanze personali dalle quali si deduce che non può
garantire un'attività di controllo ineccepibile. Occorre segnatamente
prendere in considerazione: (a) le condanne penali; (b) gli atti di carenza
beni esistenti (art. 4 cpv. 1 e 2 OSRev).
4.2 La sorveglianza sui revisori compete all'ASR (art. 28 cpv. 1 LSR), che
decide, su domanda, in merito all'abilitazione di revisori, periti revisori ed
imprese di revisione sotto sorveglianza statale (art. 15 cpv. 1 LSR), e
tiene un registro, pubblico ed accessibile in Internet, delle persone fisiche
e delle imprese di revisione abilitate (art. 15 cpv. 2 LSR). L'ASR può
revocare l'abilitazione a tempo determinato o indeterminato a un revisore
o perito revisore che non adempie più le condizioni per l'abilitazione di cui
agli articoli 4 a 5 LSR. Se le condizioni per l'abilitazione possono essere
ristabilite, la revoca gli è dapprima comminata (art. 17 cpv. 1 LSR).
5.
5.1 La nozione di buona reputazione è una cosiddetta nozione giuridica
indeterminata, concretizzata dall'art. 4 OSRev, ma per il resto soggetta ad
interpretazione (sentenze del Tribunale amministrativo federale
B-1355/2011 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1.1 e B-5065/2011 del 3 maggio
2012 consid. 3.1).
5.2 L'autorità inferiore dispone di un ampio margine di apprezzamento per
esaminare la questione se le mancanze da lei riscontrate pregiudicano la
condotta professionale e la buona reputazione del ricorrente e se egli non
è in grado di garantire un esercizio degno di fiducia della propria attività di
revisione. Tuttavia, la medesima autorità deve sempre osservare il
principio della proporzionalità, vale a dire che, per negare la buona
reputazione, la mancanza riscontrata deve essere affetta da una certa
gravità e deve stare in un rapporto ragionevole con il rifiuto,
rispettivamente il ritiro dell'abilitazione (cfr. sentenza del Tribunale
federale 2C_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.3 con rinvii, citata nelle
sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1355/2011 del 5 ottobre
2011 consid. 4.1.2 e B-5065/2011 del 3 maggio 2012 consid. 3.2).
B-2765/2013
Pagina 8
5.3 Le nozioni di buona reputazione, rispettivamente di garanzia di
un'attività di controllo ineccepibile, devono essere interpretate con uno
sguardo ai compiti particolari dell'organo di revisione, attenendosi ai
relativi disposti in materia di sorveglianza dei mercati finanziari ed in
osservanza della prassi che il Tribunale federale ha sviluppato in tale
ambito (sentenze del Tribunale federale 2C_505/2010 del 7 aprile 2011
consid. 4.2 e 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-5065/2011 del 3 maggio 2012
consid. 3.3).
Per la garanzia di un'attività di controllo ineccepibile vanno, in principio,
considerati diversi elementi quali l'integrità, la scrupolosità e l'accuratezza
irreprensibile, intesi come componenti specifiche professionali della
reputazione, oppure la stima, il rispetto e la fidatezza, intese come
caratteristiche generali (sentenza del Tribunale federale 2C_834/2010
dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; URS BERTSCHINGER, in: ROLF WATTER /
URS BERTSCHINGER (editori), Basler Kommentar, Revisionsrecht, Basilea
2011, n. 44 ad art. 4 LSR).
A seconda delle circostanze, anche attività che esorbitano da quelle
inerenti alla funzione di revisore e perito revisore, sono suscettibili di
influenzare l'apprezzamento dell'attività di controllo ineccepibile (DTF 129
II 438 consid. 3.3). Un'attività di controllo ineccepibile richiede
competenza tecnica e un comportamento corretto nelle relazioni d'affari,
con cui si intendono in primo luogo l'osservanza dell'ordinamento
giuridico, segnatamente del diritto in materia di revisione, del diritto civile
e penale e il rispetto del principio della buona fede (sentenza del
Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011 consid. 3.2; sentenza
del Tribunale amministrativo federale B-6373/2010 del 20 aprile 2011
consid. 2.4). Per questo motivo, violazioni dell'ordinamento giuridico e del
principio della buona fede si rivelano incompatibili con l'esigenza di
un'attività di revisione ineccepibile (DTAF 2008/49 consid. 4.2.2 segg.;
sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5115/2009 del 12 aprile
2010 consid. 2.2).
Infine, la giurisprudenza ha precisato che i motivi della violazione degli
obblighi e gli effetti concreti che ne derivano, non sono di principio
rilevanti per la questione della garanzia di un'attività di controllo
ineccepibile (DTAF 2008/49 consid. 4.3.1).
5.4 L'analisi della buona reputazione, rispettivamente della reputazione
ineccepibile, deve pure tenere conto delle circostanze attenuanti o
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Pagina 9
positive, e del loro effetto sulla stessa reputazione (sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011
consid. 5.2.1 e 5.3), nella misura in cui l'autorità inferiore ne sia a
conoscenza. Dette circostanze non devono essere valutate
automaticamente come attenuanti, ma di principio apprezzate in modo
neutrale, in maniera analoga alla valutazione dell'assenza di attenuanti
nel diritto penale (DTF 136 IV 1 consid. 2.6.4). La reputazione è
determinata sulla base delle mancanze avveratesi anteriormente
(sentenza del Tribunale federale 2C_834/2010 dell'11 marzo 2011
consid. 6.2 in riferimento alla dimensione temporale) o di fatti recenti.
Devono essere considerate anche circostanze personali attenuanti, come
ad esempio la capacità di valutazione del carattere illecito del
comportamento, il risarcimento e la riparazione del danno (in analogia
all'art. 53 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS
311.0]), il ripristino dello stato conforme al diritto o il carattere eccezionale
della mancanza (sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-4465/2010 del 3 novembre 2011 consid. 4.2.4 con ulteriori riferimenti),
nonché il tempo trascorso dalle violazioni commesse (sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-7967/2009 del 18 aprile 2011
consid. 5.2.2).
6.
L'osservanza delle norme in materia di indipendenza dell'ufficio di
revisione nel diritto della società anonima, vale a dire gli art. 728
(revisione ordinaria) e 729 (revisione limitata) del codice delle
obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO, RS 220), è determinante per
l'adempimento della condizione della buona reputazione.
7.
7.1 L'art. 728 CO disciplina l'indipendenza per le società che sottostanno
alla revisione ordinaria (art. 727 CO). L'organo di revisione ha l'obbligo di
essere indipendente e di formare il suo giudizio di verifica in maniera
obiettiva; l'indipendenza non deve essere compromessa né di fatto, né in
apparenza (art. 728 cpv. 1 CO). L'art. 728 cpv. 2 CO contiene un catalogo
negativo non esaustivo di fattispecie che sono incompatibili con
l'indipendenza, le quali concernono tutte le persone che partecipano alla
revisione (art. 728 cpv. 3 CO). In particolare, l’ufficio di revisione non deve
prestare, alla società da verificare, altri servizi che comportino il rischio di
dovere sottoporre a revisione propri lavori, come potrebbe accadere
qualora partecipasse all’attività contabile (art. 728 cpv. 2 n. 4 CO;
cosiddetto divieto di autoverifica). Altri casi in cui si applica questa
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Pagina 10
disposizione concernono segnatamente l’allestimento di conti annuali, la
fornitura di servizi di valutazione, lo sviluppo e l’introduzione di sistemi
d’informazione finanziaria e l’esecuzione di una revisione interna
(Messaggio LSR 2004 3592). Una relazione stretta del revisore dirigente
con un membro del consiglio d’amministrazione, un’altra persona con
funzione decisionale o un azionista importante della società da verificare,
è incompatibile con l’attività quale ufficio di revisione e quindi
inammissibile (art. 728 cpv. 3 CO). In tale contesto, una relazione stretta
può risultare da rapporti professionali o personali (Messaggio LSR 2004
3592). L’indipendenza non è data nemmeno se i suoi requisiti non sono
adempiuti da persone vicine all’ufficio di revisione, alle persone coinvolte
nella revisione, ai membri dell’organo superiore di direzione o
amministrazione o ad altre persone con funzione decisionale (art. 728
cpv. 5 CO). Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano altresì
alle società poste sotto una direzione unica con la società da verificare o
con l’ufficio di revisione (art. 728 cpv. 6 CO).
7.2 L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto (cosiddetta
"independence in fact") né in apparenza ("independence in appearance").
L’indipendenza secondo l’apparenza esteriore è di primaria importanza
per i terzi in relazione all’obiettivo dell’affidabilità del rendiconto e della
revisione. La revisione di un conto impeccabile effettuata da un ufficio di
revisione soggettivamente imparziale è insignificante per i terzi se verso
l’esterno la credibilità della revisione è compromessa da circostanze che
inducono a dubitare dell’indipendenza dell’ufficio di revisione. Non si
esige quindi unicamente l’indipendenza soggettiva e interiore dei revisori,
ma anche l'assenza di qualsiasi dubbio circa l’indipendenza sul piano
oggettivo ed esteriore. Solo in questo modo i terzi possono confidare
nell’affidabilità della revisione e del conto annuale. Rilevare
un’indipendenza in apparenza insufficiente di un revisore non significa
accusarlo sul piano etico di effettiva parzialità interiore; ciononostante,
una siffatta apparenza comporta l’esclusione dell’interessato dall’attività di
revisione. Per valutare se vi sia l’apparenza di una carente indipendenza,
occorre basarsi sull’apprezzamento delle circostanze da parte di un
osservatore medio, sulla scorta dell’esperienza generale di vita (punto di
vista puramente esterno e oggettivo). Un’apparenza di carente
indipendenza può sorgere, in particolare, in relazione a circostanze
personali (Messaggio LSR 2004 3591, 3592 e 3594).
8.
Per l'ufficio di revisione di una società che sottostà alla revisione limitata
valgono, di principio, le medesime esigenze (art. 729 CO; sentenza del
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Pagina 11
Tribunale amministrativo federale B-6372/2010 del 20 aprile 2011 consid.
2.5.4 con rinvii). Secondo la dottrina, malgrado l'art. 729 CO non li elenchi
espressamente, i casi incompatibili con l'indipendenza previsti all'art.
728 CO concernono anche la revisione limitata (ROLF WATTER / CORRADO
RAMPINI, in: HEINRICH HONSELL / NEDIM PETER VOGT / ROLF WATTER
[editori], Basler Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR,
3. edizione, Basilea 2008, n. 4 ad art. 729; sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-6373/2010 del 20 aprile 2011 consid. 2.5.4) o
servono perlomeno da orientamento (Messaggio LSR 2004 4026). A ciò
fa eccezione l'art. 729 cpv. 2 CO, che consente all’ufficio di revisione di
partecipare all’attività contabile e fornire altri servizi per la società da
verificare. Se vi è il rischio di dover verificare propri lavori, esso adotta
misure a livello organizzativo e di personale che garantiscano una verifica
affidabile (art. 729 cpv. 2 seconda frase CO).
9.
Il principio secondo cui l'indipendenza dell'ufficio di revisione non deve
essere compromessa, né di fatto né in apparenza, esisteva già nel diritto
previgente, anche se, contrariamente ad oggi, non era espressamente
contenuto in una base legale (sentenza del Tribunale amministrativo
federale B-4137/2010 del 17 settembre 2010 consid. 4.1). Tale principio,
sancito pure nelle Direttive sull'indipendenza della Camera fiduciaria
(), valeva e vale ancora oggi anche per le
persone esterne a questa associazione di categoria: si tratta di una linea
guida finalizzata a garantire un'attività di revisione regolare e, malgrado
non abbia forza di legge, costituisce un criterio oggettivo da rispettare per
assicurare un'attività diligente (DTF 131 III 38 consid. 4.2.4). Già sotto
l'egida del diritto vigente dal 1992 al 2007, i revisori dovevano essere
indipendenti dalle società da verificare e dagli azionisti e organi di
maggioranza di queste ultime (art. 727c cpv. 1 vOR nella versione del
4 ottobre 1991 [RU 1992 774], in vigore dal 1° luglio 1992 fino al
31 dicembre 2007 [RU 2007 4791, 4839]); con tale obbligo si intendeva la
capacità del revisore di agire liberamente, senza essere controllato ed
influenzato dalla società da verificare, rispettivamente dai loro organi
responsabili, e di apparire allo stesso modo nelle relazioni esterne
(DTF 131 III 38 consid. 4.2). Ai revisori non era permesso di essere
dipendenti della società da verificare, né di eseguire per quest'ultima
attività inconciliabili con il mandato di revisione.
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10.
10.1 È stabilito agli atti che il ricorrente è stato membro del consiglio
d'amministrazione di ASF (20.3.1996 – 22.9.2010), direttore aggiunto di A
(20.3.1996 – 25.8.2010), amministratore delegato, direttore e revisore di
AA (10.8.1994 – 25.8.2010), come pure revisore di SF (20.10.1995 –
22.6.2011). Ciò significa che egli ha contemporaneamente svolto, dal
20 marzo 1996 al 25 agosto 2010, diverse funzioni, in seno alla struttura
di gruppo con a capo AH, incompatibili con la necessaria indipendenza
che un revisore deve dimostrare di fatto e in apparenza. Il ricorrente non
contesta che, a causa di questo cumulo di funzioni, egli ha violato il suo
dovere di indipendenza, perlomeno in apparenza. Egli riconosce così, di
principio, la fondatezza della revoca della sua abilitazione ad esercitare la
funzione di perito revisore, ma afferma che essa deve essere limitata ad
un periodo di sei mesi o, al massimo, di un anno.
10.2 Considerato che l'assenza d'indipendenza rimproveratagli dall'ASR
riguarda unicamente la cosiddetta "indipendenza in apparenza", e che
essa è stata nel frattempo sanata, il ricorrente sostiene che la revoca per
un periodo di due anni viola il principio della proporzionalità e, in quanto
tale, rappresenta una restrizione eccessiva della sua libertà economica,
implicante un danno irreparabile, tenuto conto in particolare della sua età
di sessantenne. "A comprova del fatto che egli gode ed ha sempre
goduto, anche per rapporto ai terzi, di un'ottima reputazione nel senso
generale del termine" (ricorso, pag. 7), il ricorrente fa valere di avere
regolato la questione relativa alla sua mancanza d'indipendenza in
apparenza come revisore, di avere comunque sempre, in quarant'anni
d'attività, fornito i propri servizi in piena indipendenza di fatto, senza
essere mai stato oggetto di alcuna contestazione e, in particolare, di
cause per risarcimento danni, di essere stato membro per diversi anni
della Camera svizzera degli esperti giudiziari e tecnici, e di avere preso
parte, in qualità di perito, a diversi procedimenti giudiziari. Alla luce di
queste circostanze egli sostiene che l'ASR non ha applicato
correttamente il principio della proporzionalità, soprattutto se si
considerano le soluzioni consacrate da questo Tribunale nelle decisioni
B-853/2011 e B-786/2011, relative a revoche di un anno, e B-6373/2010,
relativa ad una revoca di durata indeterminata, ma con la possibile di
chiedere una nuova abilitazione dopo un anno dall'entrata in vigore del
provvedimento impugnato.
11.
In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed
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essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 [Cost], RS 101). In
particolare, l'autorità non può adoperare un mezzo coattivo più rigoroso di
quanto richiesto dalle circostanze (art. 42 PA). Da un punto di visto
analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole:
l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17
consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425, consid. 5.2 e 124 I 40
consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al
raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF
128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misura idonee, si scelga
quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425
consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza
dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra
l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato,
valutando quale dei due deve prevalere in funzione delle circostanze
(DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).
12.
Rispetto alla regola dell'idoneità, bisogna rilevare che la LSR si prefigge
di garantire l'erogazione di prestazioni in materia di revisione da parte di
specialisti in grado di assicurare la qualità e la regolarità dei loro servizi. Il
principio dell'abilitazione obbligatoria permette precisamente di sincerarsi
che queste esigenze siano adempiute. In questo senso la revoca
dell'abilitazione, espressamente prevista dall'art. 17 LSR, è una misura
che permette di raggiungere il fine perseguito dalla legge, il quale,
secondo la giurisprudenza, consiste nella tutela degli investitori, delle
persone che dispongono di partecipazioni minoritarie e dei creditori,
nonché nella sorveglianza delle imprese di revisione per migliorare la
qualità dei loro servizi e consolidare la fiducia nell'istituto medesimo della
revisione contabile (cfr., per esempio, la decisione del Tribunale federale
2C_505/2010 del 7 aprile 2011 consid. 4.3; decisioni del Tribunale
amministrativo federale B-2807/2008 del 7 aprile 2011 consid. 5.2.4 e
B-2440/2008 del 16 luglio 2008 consid. 6.3). L'idoneità della revoca
dell'abilitazione, quale misura per ristabilire la fiducia del pubblico nella
qualità e affidabilità dei servizi di revisione, essendo contemplata dalla
legge stessa, questo Tribunale non può che constatarla anche nel caso
concreto (art. 190 Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost], RS
101).
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13.
13.1 Rispetto alla regola della necessità, è doveroso sottolineare che la
LSR non prevede altre misure, di natura diversa dalla revoca e meno
incisive, suscettibili di applicarsi al caso concreto. Infatti, per quanto
riguarda l'ammonimento, consacrato all'art. 18 LSR, esso concerne
unicamente le persone fisiche attive per conto di imprese di revisione
sotto sorveglianza statale (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale B-3988/2010 del 31 maggio 2011 consid. 3.3). Relativamente
alla comminatoria, prevista dall'art. 17 cpv. 1 LSR, essa non entra in linea
di conto in concreto, dal momento che il ricorrente non avrebbe potuto
ristabilire immediatamente le condizioni per l'abilitazione, e ciò vista la
gravità delle violazioni dell'obbligo di indipendenza (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-853/2011 del 27 luglio 2012 consid.
5). A questo proposito il ricorrente non esprime un parere diverso, ma
sostiene, come già ricordato, che la revoca di due anni violerebbe la
regola della necessità in quanto eccessivamente lunga, e che al suo
posto dovrebbe essere pronunciata una revoca di sei mesi o, al massimo,
di un anno, una tale durata incidendo infatti meno pesantemente sui suoi
diritti.
13.2 In relazione a questo preciso punto, che costituisce l'oggetto del
litigio, occorre osservare che l'ASR ha pronunciato una revoca di due
anni sulla base della constatazione che le violazioni della legislazione
sulla revisione, in particolare delle regole sull'indipendenza, commesse
dal ricorrente, lo sono state per diversi anni e che sono di natura grave
(decisione, pag. 11). Ora, se si considera che una revoca di un anno è
qualificata dalla giurisprudenza di misura lieve (cfr., per es., sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-786/2011 del 28 giugno 2011 consid.
4.9), appare chiaro che la valutazione del ricorrente, secondo cui
necessaria sarebbe una revoca di sei mesi o, al massimo, un anno, non
può essere seguita. Infatti, una revoca di sei mesi non è di principio
concepibile per il semplice motivo che la revisione dei conti avviene su
base annua (cfr., per es., sentenza del Tribunale federale 2C_1182/2012
del 29 maggio 2013 consid. 4.4). Quanto ad una revoca di un anno, essa
non terrebbe sufficientemente conto del fatto che il ricorrente ha assunto
ruoli professionali incompatibili tra di loro, in seno al gruppo di società AH,
durante diversi anni (1996 – 2010), ciò che ha intaccato gravemente la
sua indipendenza come revisore, perlomeno in apparenza, e minato così
la sua buona reputazione (cfr. consid. 6 e 7.2), poco importando a questo
proposito che egli abbia nel frattempo rimediato a questo stato di cose
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Pagina 15
(cfr., per es., sentenza del Tribunale federale 2C_927/2011 dell'8 maggio
2012 consid. 3.5.3).
13.3 Riguardo alle sentenze di questo Tribunale citate dal ricorrente a
supporto della sua tesi (B-786/2011, B-853/2011 e B-6373/2010),
conviene rilevare che si tratta di fattispecie una diversa dall'altra,
nonostante le loro parziali similitudini: la prima concerne revisioni contabili
di istituti di previdenza senza la necessaria autorizzazione; la seconda si
riferisce certo ad un problema d'indipendenza nell'ambito di una struttura
di gruppo complessa, ma la persona coinvolta non aveva in definitiva
partecipato ad alcuna revisione; la terza tocca pure una questione
d'indipendenza, con revoca di durata indeterminata, ma con la possibilità
di chiedere una nuova abilitazione dopo un anno dall'entrata in forza della
decisione. Oltre ai casi menzionati dal ricorrente, ne sussistono altri
relativi a durate superiori ad un anno, come per esempio il ritiro, a causa
della violazione delle regole sull'indipendenza, dell'abilitazione per una
durata indeterminata, ma con la possibilità di presentare una nuova
domanda dopo tre anni, oppure il rifiuto dell'abilitazione, ugualmente
dovuto alla violazione delle regole sull'indipendenza, per una durata
indeterminata, ma con la possibilità di formulare una nuova richiesta dopo
due anni (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1355/2011
e B-5065/2011).
Ciò precisato, l'apprezzamento di una fattispecie da parte dell'ASR,
sempre particolare, non è suscettibile di fungere da modello applicabile
indistintamente ad altri casi più o meno analoghi, come per esempio alla
causa in esame (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-739/2011 del 6 settembre 2012 consid. 3.3.4, § 2 in fine). In questo
senso, contrariamente a quanto sembra sostenere almeno implicitamente
il ricorrente (ricorso, pag. 12), non si può affermare di essere in presenza
di una disparità di trattamento derivante dall'esercizio abusivo, da parte
dell'ASR, del proprio potere d'apprezzamento (cfr. anche BERNHARD
WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBERGER (Editori), VwVG –
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Schultess 2009, n. 28 ad art. 49 PA).
13.4 È ancora utile rimarcare che la prassi, relativa all'art. 17 LSR, parte
dal presupposto che il venir meno della garanzia di un'attività
irreprensibile, a causa della violazione delle regole sull'indipendenza, è
prevedibilmente sanabile dopo un certo lasso di tempo. Il Tribunale
amministrativo federale si sente vincolato a questa interpretazione della
legge.
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13.5 In definitiva, la revoca dell'abilitazione per due anni deve essere
riconosciuta come idonea e necessaria, per cui una revoca di durata
inferiore non può entrare in considerazione.
14.
14.1 Rispetto alla regola della proporzionalità in senso stretto, il ritiro
dell'abilitazione influisce senza ombra di dubbio sull'attività professionale
del ricorrente, ma non è assimilabile ad un divieto d'esercizio della sua
professione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-7689/2009 del 21 luglio 2010 consid. 5.4). Egli può infatti continuare a
fornire tutti quei servizi che non sono riservati dalla legge a periti revisori
e revisori abilitati (art. 2 lett. a LSR), come per esempio la revisione dei
conti di un'associazione di piccola o media importanza o di società che
impiegano meno di dieci persone a tempo pieno, le quali, al posto di
rinunciare completamente alla revisione ("opting out"), hanno deciso di
sottoporre i loro conti annuali ad un controllo autonomo che non deve
necessariamente soddisfare le disposizioni legali ("opting down";
Messaggio LSR 2004 3575 e 3576). In virtù della sua esperienza
pluriennale nel campo della revisione, è indubbio che il ricorrente può
continuare ad esercitare la sua professione in modo indipendente come
consigliere oppure per conto di un'impresa abilitata, in quest'ultimo caso,
però, senza poter firmare i rapporti di revisione in qualità di revisore
responsabile ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 lett. c LSR (sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-2807/2008 del 19 agosto 2008 consid. 5.2.4).
14.2 Per quanto attiene all'età del ricorrente, che aveva già superato i
sessant'anni, essendo nato il 22 maggio 1952, al momento dell'emissione
della decisione impugnata, avvenuta il 15 aprile 2013, si tratta di un
elemento soggettivo non suscettibile di mettere in discussione la
fondatezza delle considerazioni appena esposte, nella misura in cui la
salvaguardia dell'interesse pubblico, ossia dell'interesse dei fruitori dei
servizi di revisione, non può dipendere, per essere effettiva, da fattori
personali come, per esempio, l'età del revisore.
14.3 Così stando le cose, la prevalenza dell'interesse pubblico
all'erogazione di servizi di revisione contabile di qualità, ristabilita
mediante la revoca dell'abilitazione, non prevarica gli interessi privati
professionali del ricorrente in modo inammissibile ("Zumutbarkeit"),
dimodoché la preponderanza dell'interesse pubblico appare evidente.
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Pagina 17
15.
Di conseguenza, la revoca dell'abilitazione del ricorrente all'esercizio
della funzione di perito revisore, pronunciata dall'ASR per la durata di due
anni, non risulta, anche rispetto alla prassi amministrativa e giudiziaria,
essere sproporzionata. Non può quindi essere rimproverato all'ASR di
avere oltrepassato il suo potere d'apprezzamento o di averne abusato
(cfr. consid. 2), e ciò anche se il ritiro dell'abilitazione per una durata di
due anni può sembrare al ricorrente, soggettivamente, severo rispetto ad
altri casi in cui esso è stato pronunciato solo per un anno.
16.
Ne discende che l'ASR ha constatato a giusta ragione che il ricorrente
non gode più dell'indipendenza, perlomeno apparente, e della buona
reputazione necessarie all'esercizio della funzione di perito revisore
conformemente alle esigenze legali, revocandogli quindi l'abilitazione per
un periodo di due anni mediante la decisione qui impugnata, la quale, non
violando il diritto federale (cfr. art. 49 PA), deve essere confermata, ciò
che implica il rigetto del ricorso.
17.
Secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono di regola messe a
carico della parte soccombente. In concreto, visto l'esito della procedura,
le spese processuali di Fr. 2'000.- sono poste a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo dello stesso ammontare, versato il 24 maggio
2013.
In conformità con l'art. 64 cpv. 1 PA, e tenuto conto dell'esito della
procedura, non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili.
Per quanto concerne l'ASR, le autorità federali, come autorità di prima
istanza, non hanno diritto ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3
del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS
173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese procedurali di Fr. 2'000.- sono messe a carico del ricorrente e
compensate con l'anticipo versato il 24 maggio 2013.
3.
Non sono versate spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di domanda …; atto giudiziario);
– al Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP, Berna
(atto giudiziario).
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 26 marzo 2014