Corte II
B-2768/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 6 m a g g i o 2 0 0 8
Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Giudice Hans Urech, Giudice Claude Morvant,
Cancelliere Daniele Cattaneo.
A. _______,
ricorrente,
contro
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI),
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
domanda di registrazione N. _______ - fig. (segno
figurativo a righe).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2768/2007
Fatti:
A.
Il 29 marzo 2006 la A. _______ (in seguito: ricorrente) presentò una
domanda di registrazione del marchio N. _______. Il marchio ha la se-
guente rappresentazione:
I servizi per i quali tale domanda di registrazione è stata presentata ri-
entrano nelle classi 18 e 25 della classificazione dei prodotti e dei ser-
vizi e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla descrizione se-
guente:
- classe 18: «Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières com-
pris dans cette classe; peaux d'animaux; malles et valises; para-
pluies, parasols et cannes; fouets et sellerie»;
- classe 25: «Vêtements»
Con scritto del 17 maggio 2006 l'Istituto federale della proprietà intel-
lettuale (in seguito: autorità inferiore, Istituto o IPI) comunicò alla ri-
corrente che il segno depositato non era idoneo a costituire segno di-
stintivo. Esso sarebbe di dominio pubblico e dovrebbe restare a libera
disposizione di tutti gli attori sul mercato. Esso non si distinguerebbe a
sufficienza da ciò che ci si può attendere e da ciò che è usuale sul
mercato e non sarebbe adatto a distinguere i prodotti e servizi a cui si
riferisce da quelli di altre aziende. Più in particolare il segno in questio-
ne costituirebbe la parte di un campione composto da righe chiare e
scure.
Con risposta del 20 giugno 2006 la ricorrente contestò le motivazione
dell'IPI, ritenendo che il marchio sarebbe originale e distintivo facendo
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altresì riferimento a registrazioni di marchi internazionali caratterizzati
da linee e/o strisce in primo piano associate ad altre grafie o figure.
Con scritto del 22 settembre 2006 l'autorità inferiore riconfermò la sua
posizione secondo la quale al marchio non potrebbe essere concessa
la registrazione. Il segno sarebbe composto da motivi semplici e ripeti-
tivi che adempirebbero solo una funzione estetica o decorativa e nei
quali il pubblico consumatore non vi intravedrebbe un'origine aziendale
dei prodotti. Ciò vale specialmente, secondo l'IPI, per i prodotti per i
quali è importante l'aspetto visivo della superficie come stoffe, vestiti,
tessili, mobili o accessori di moda. Queste campionature difficilmente
riescono ad avere carattere distintivo. Il segno in narrativa, secondo
l'IPI, sarebbe banale e sarebbe uno dei più utilizzati sul mercato. Le ri-
ghe non verrebbero identificate come un rinvio ad un'azienda precisa
ma sarebbero considerate come un ornamento di carattere banale. Gli
verrebbe pertanto a mancare ogni carattere distintivo. Anche potendo
riconoscere il segno come una combinazione di forme geometriche, si
arriverebbe alla stessa conclusione: l'impressione d'insieme del segno
sarebbe caratterizzata da una combinazione banale di elementi figura-
tivi geometrici. Inutile infine, per l'autorità inferiore, l'appello della ricor-
rente alla parità di trattamento con altre ed anteriori registrazioni, trat-
tandosi di registrazioni non comparabili con la presente.
Con scritto del 20 novembre 2006, la ricorrente si riconferma nelle sue
allegazioni ritenendo che, contrariamente all'interpretazione dell'IPI, il
segno di cui si chiede la registrazione sarebbe ben definito nella di-
mensione e non si tratterebbe di un campione formato da un motivo
composto di linee, una accostata all'altra, in un numero che si ripete-
rebbe potenzialmente all'infinito sull'intera superficie del prodotto. Non
sarebbe quindi corretto secondo la ricorrente ritenere che i consuma-
tori non vi riconoscerebbero la provenienza da un'azienda determina-
ta. L'uso del marchio in questione avverrebbe limitatamente allo speci-
fico numero di linee e non come riproduzione continua su tutta la su-
perficie di un prodotto. La ricorrente proporrebbe addirittura di include-
re nella registrazione un'annotazione (disclaimer) che indichi proprio
questo aspetto. Un'ulteriore dimostrazione che il segno depositato non
rappresenterebbe un campione senza contorni è dato dal fatto che sa-
rebbero state presentate quattro domande di registrazione il cui ogget-
to è lo stesso segno, in posizioni diverse. Si tratterebbe quindi di pro-
teggere anche una determinata posizione su una superficie del segno
depositato. La ricorrente non condivide neppure la conclusione dell'IPI
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secondo la quale la registrazione non sarebbe possibile poiché il
segno è composto da forme geometriche semplici.
Con decisione del 6 marzo 2007 l'autorità inferiore ha respinto la do-
manda di registrazione 52821/2006 per tutte le classi rivendicate rite-
nendo in sostanza che il segno non rappresenterebbe altro che la ri-
produzione di un campione che costituirebbe la superficie di prodotti
oppure utilizzato come disegno su imballaggi. La regolarità e la ripetiti-
vità delle righe che compongono il segno in esame potrebbe estender-
si all'infinito e ciò di cui ne viene richiesta la registrazione rappresente-
rebbe solo parte di una superficie con un motivo che di per se sarebbe
banale e che avrebbe funzione puramente ornamentale. In quanto tale
il segno non sarebbe percepito come rinvio diretto ad un'azienda de-
terminata. A maggior ragione se si considera che nel settore dell'abbi-
gliamento i disegni a righe non sarebbero del tutto inusuali.
Anche dal principio della parità di trattamento con diverse registrazioni
svizzere ed internazionali la ricorrente non ne può trarre alcun diritto
alla registrazione del suo marchio. Tali registrazioni, rileva l'IPI, date-
rebbero di un periodo in cui la prassi per registrare i marchi non è pa-
ragonabile a quella attuale dell'Istituto, e, contrariamente al segno in
narrativa, dette registrazioni si riferirebbero a segni che presentereb-
bero nell'impressione d'insieme sufficiente carattere distintivo.
B.
In data 19 aprile 2007 la ricorrente ha impugnato detta decisione con
ricorso dinanzi a questo Tribunale postulando l'accoglimento del grava-
me e l'annullamento della decisione con richiesta di ordinare all'IPI di
dare seguito alla domanda di registrazione N. _______ come specific-
ato nella domanda di registrazione. La ricorrente protesta spese, tasse
e ripetibili.
Secondo la ricorrente, l'IPI ritiene, a torto, che il segno oggetto della
domanda di registrazione rappresenti un segno di dominio pubblico. In
particolare il marchio in questione non rappresenta un campione di un
motivo a righe né viene percepito come tale dai consumatori. Del resto
nemmeno la registrazione è stata chiesta per un motivo a righe che
potrebbe potenzialmente ripetersi all'infinito. Il marchio è rivendicato
esclusivamente come marchio figurativo, con una forma, un'inclinazio-
ne e delle componenti ben determinate.
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La ricorrente contesta l'interpretazione dell'IPI secondo cui potrebbe
essere riprodotto sull'intera superficie dei prodotti o su una parte di
essi. Il semplice fatto che un marchio possa essere riprodotto poten-
zialmente sull'intera superficie di un prodotto non significa di per se
che lo stesso marchio venga automaticamente percepito dal pubblico
come un campione di un motivo più ampio.
Aldilà di ciò, la rappresentazione grafica stessa non lascia dubbi che si
tratti della forma di un rettangolo composto da 15 righe, di cui 8 scure
e 7 chiare, con determinate proporzioni e con una specifica inclinazio-
ne. In altre parole si tratterebbe di un'etichetta di forma rettangolare
con le caratteristiche menzionate che verrebbe usata su una determi-
nata superficie. La riproduzione su di un'intera superficie sarebbe inve-
ce al di fuori dell'ambito protettivo del marchio. Solo il rettangolo com-
posto da righe è l'oggetto della registrazione ed è solamente questa la
percezione che il pubblico può avere del segno depositato. La conclu-
sione dell'IPI secondo cui il consumatore percepirebbe il marchio
come motivo rettangolare a righe con semplice funzione decorativa è
agli occhi della ricorrente, arbitraria e senza fondamento.
La ricorrente evidenzia inoltre che, sebbene una riga o un rettangolo
rappresentano di per se delle forme geometriche semplici e come tali
appartenenti al dominio pubblico, non necessariamente anche la com-
binazione di detti elementi deve appartenere al dominio pubblico. Non
fosse così la ricorrente non riuscirebbe a spiegarsi perché marchi co-
stituiti da elementi banali siano stati registrati.
Anche per una questione di rispetto della parità di trattamento il segno
in questione dovrebbe essere registrato.
C.
Con scritto del 20 giugno 2007 l'autorità inferiore postula la reiezione
del ricorso. Essa protesta spese e ripetibili. L'autorità inferiore rinvia
essenzialmente alle motivazioni addotte nella decisione impugnata, fa-
cendo altresì osservare che se è vero che un segno formato da ele-
menti appartenenti al dominio pubblico può essere ammesso alla regi-
strazione, ciò non vale per tutte le combinazioni geometriche elemen-
tari.
E' rilevante che la combinazione presenti valenza distintiva nel suo in-
sieme in relazione ai prodotti rivendicati. Il segno in questione non si
differenzia da un normale rettangolo se non per il fatto che è suddiviso
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in diversi rettangoli di dimensioni ridotte, uguali tra loro. Una tale sud-
divisione sarebbe inadatta a conferire al rettangolo di base il carattere
distintivo concreto per fungere da marchio. In altra parole il segno non
si distingue sufficientemente dalla forma geometrica semplice di un
rettangolo.
L'IPI ribadisce inoltre il fatto che il motivo raffigurato dal segno deposi-
tato non si scosta sufficientemente dai motivi decorativi usuali utilizzati
nel segmento dei prodotti rivendicati e non presenta elementi distintivi
che permettano al consumatore di riconoscervi l'origine aziendale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudi-
ca i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale
del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS
172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF.
L'atto impugnato del 6 marzo 2007 costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA. In qualità di destinatario la ricorrente è toccata dalla de-
cisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annulla-
mento o alla modificazione della stessa. Essa ha dunque diritto a ricor-
rere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati
(art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spe-
se processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4
PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti
(art. 48 segg. PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 2 litt. a della Legge federale del 28 agosto 1992 sulla pro-
tezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla pro-
tezione dei marchi, LPM, RS 232.11) sono esclusi dalla protezione
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come marchi i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano
imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono. Il
motivo dell'esclusione di tali segni dalla protezione come marchi è giu-
stificato dalla necessità di lasciarli alla libera disposizione di ognuno o
dalla mancanza di carattere distintivo (CHRISTOPH WILLI, in:
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Marken-
rechts, Zurigo 2002, art. 2 n. 34 [in seguito: WILLI, MschG]).
Si considerano di dominio pubblico quei segni che non sono idonei ad
identificare prodotti e servizi e che non possono essere compresi qua-
le indicazione di provenienza di una determinata azienda (cfr. LUCAS
DAVID, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-
gesetz/Muster- und Modellgesetz, Basilea 1999, MSchG art. 2 n. 5 [in
seguito: DAVID, Kommentar MSchG). Appartengono al dominio pubblico
in particolare elementi figurativi semplici, primitivi o banali come per
esempio quadrati, rettangoli, triangoli, linee, ecc. (cfr. DAVID, Kommen-
tar MSchG, art. 2 n. 31). Per avere forza distintiva ai sensi dell'art. 2
LPM un segno figurativo deve quindi differenziarsi da ciò che è sempli-
ce e banale.
L'appartenenza di un segno al dominio pubblico si valuta secondo l'im-
pressione che lascia nell'insieme (cfr. EUGEN MARBACH, in: Roland von
Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, vol. III, Kennzeichenrecht, Basilea 1996, Marken-
recht, pag. 35 [in seguito: MARBACH, Markenrecht]). La concessione del-
la protezione come marchio in relazione a figure geometriche relativa-
mente semplici non è a priori esclusa, a meno che queste siano de-
scrittive dei prodotti o servizi in questione. È possibile che nel marchio
siano inclusi elementi che non sono di dominio pubblico, però la com-
ponente principale deve avere carattere distintivo oppure gli elementi
di carattere distintivo devono marcare l'impressione d'insieme (DAVID,
Kommentar MSchG, art. 2 n. 8).
3.
L'autorità inferiore ha respinto la registrazione del segno in disamina in
quanto di dominio pubblico. Essa definisce il segno in narrativa come
una forma geometrica banale rappresentata da strisce di lunghezza
uguale ed in linea parallela. Essa sostiene che questa regolarità dia
l'impressione che il segno sia un campione di una superficie che po-
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tenzialmente potrebbe estendersi all'infinito. Il pubblico di riferimento
non vi intravedrebbe il rinvio ad un'impresa determinata.
Secondo la ricorrente, il marchio non rappresenta tuttavia un campio-
ne di un motivo a righe né viene percepito come tale dai consumatori.
Essa rimprovera all'autorità inferiore essenzialmente il fatto di conside-
rare il segno come riproducibile sull'intera superficie dei prodotti e di
trarre da tale considerazione la conclusione della mancanza di caratte-
re distintivo, equivalendo in sostanza ad una qualsiasi decorazione
dell'intero tessuto. Non è pertanto corretto ritenere che i consumatori
non riconoscerebbero il segno in questione quale indicazione di prove-
nienza. La ricorrente sottolinea che la registrazione non è stata chiesta
per un motivo a righe che potrebbe potenzialmente ripetersi all'infinito
per coprire anche tutta la superficie del prodotto. Il marchio è rivendi-
cato esclusivamente come marchio figurativo, con una forma, un'incli-
nazione e con componenti ben determinate. Esso sarebbe sufficiente-
mente originale per distinguere un prodotto da un'altro nella stessa
maniera in cui, per esempio, un piccolo coccodrillo, un giocatore di
polo o una piccola bandiera bicolore rossa e bianca con bordi blu,
sono distintivi per i prodotti che contrassegnano. In altre parole, nel
caso concreto l'apposizione del contestato segno per esempio su di
una camicia bianca, non costituirebbe una decorazione bensì un'indi-
cazione distintiva dell'origine del prodotto.
4.
4.1 La LPM definisce il marchio come un segno atto a distinguere i
prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. Parole,
lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o
combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire
marchi (cfr. art. 1 LPM).
4.2 Il carattere distintivo concreto del marchio deve essere esaminato
tenuto conto della rappresentazione così come viene depositata per la
registrazione (DTF 120 II 310 The Original, DTAF B-7423/2006 Web-
stamp, RKGE in sic! 2006, 265 consid. 5 Tetrapack) e valutato da una
parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta la registrazione
e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinata-
rio.
Giova quindi qui di seguito esaminare se il segno in narrativa, compo-
sto dalla combinazione di 15 righe, di cui 8 scure e 7 chiare alternate,
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all'interno di un rettangolo, che scende con un'inclinazione di 45o, da
sinistra verso destra, è di dominio pubblico e pertanto in base all'art. 2
LPM escluso dalla protezione come marchio.
5.
5.1 La registrazione di figure semplici, geometriche come rettangoli,
triangoli, quadrati, cerchi, punti o righe non è di per se esclusa. Un se-
gno costituito da una combinazione di elementi privi, ciascuno, di ca-
rattere distintivo, può possedere tale carattere se il modo in cui i diver-
si elementi sono combinati, rappresenta qualcosa di più della semplice
somma degli elementi di cui è composto. L'originalità di un marchio
composto da elementi di per se senza forza distintiva risiede nel fatto
che questi stessi elementi sono combinati in maniera sorprendente
(cfr. DTF in sic! 2000, 286 consid. 3c Runde Tablette; cfr. RKGE in sic!
2000, 702 consid. 4 Tablettenform). L'Istituto ha ravvisato che il segno
depositato, in quanto figura geometrica elementare, si differenzia da
un rettangolo usuale unicamente per il fatto di essere suddiviso in di-
versi rettangoli di dimensioni ridotte uguali tra loro. Questo aspetto è
stato ritenuto dall'IPI ancora insufficiente per rendere il segno distinti-
vo. Una tale suddivisione in righe è inadatta a conferire al rettangolo
che le contiene il carattere distintivo concreto sufficiente per poter es-
sere protetto come marchio. In altre parole il segno in rassegna non
differisce in maniera sufficiente dalla forma geometrica semplice di un
rettangolo, con la conseguenza che il segno è percepito come sempli-
ce variazione banale di un rettangolo.
5.2 Il marchio deve servire ad individualizzare il prodotto o il servizio
che contrassegna, segnatamente consentire ad identificare la prove-
nienza dei prodotti o dei servizi per i quali si rivendica la registrazione.
Il carattere distintivo di un marchio può quindi essere valutato sola-
mente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui è richiesta
la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il
pubblico destinatario. Eventuali motivazioni per le quali si chiede la re-
gistrazione sono ininfluenti cosi come irrilevante è l'uso futuro che se
ne farà del marchio (cfr. per tutto WILLI, MSchG, art. 2 n. 10). In con-
creto quindi, il segno deve essere valutato indipendentemente dal fatto
che si trovi, per esempio, su indumenti, borsette, ombrelli, scarpe, pel-
letteria ecc.
Segni formati dalla combinazione regolare e ripetitiva di semplici ele-
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menti sono spesso percepiti come motivi apportati sulla superficie
esterna o sulla confezione di un prodotto. Motivi a strisce, con figure
geometriche semplici non sono certamente inusuali per prodotti delle
classi rivendicate dalla ricorrente. In particolare, combinazioni a righe
di svariati elementi sono frequentemente utilizzati come elementi de-
corativi per stoffe, capi d'abbigliamento, oggetti di cuoio, borse, om-
brelli ecc. Si deve rilevare che i prodotti designati dal marchio richiesto
sono prodotti di consumo corrente, destinati alla generalità dei consu-
matori, ovvero acquirenti comuni di detti prodotti.
Come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore, da questo punto di vi-
sta, il segno depositato risulta essere consueto per la categoria di pro-
dotti per i quali è qui richiesta la registrazione. Il consumatore, da par-
te sua, non percepisce tali elementi come rinvii all'origine dei prodotti,
bensì è il loro carattere ornamentale ad essere in primo piano. Oltre a
questo bisogna anche rilevare che la figura, senza un particolare sfor-
zo di riflessione o d'immaginazione (DTF 128 III 454, consid. 2.1., L.
DAVID, MSchG, art. 2 n. 5), è in un certo qual modo descrittiva dei pro-
dotti, per i quali la ricorrente ha presentato domanda. Vi è di fatto moti-
vo di mantenere disponibile per l’uso generale, in relazione a questi
prodotti e servizi, un segno composto da queste linee. Al marchio og-
getto della domanda non può quindi venir riconosciuto carattere distin-
tivo sufficiente ai fini della registrazione.
5.3 La ricorrente ha tuttavia ripetutamente sostenuto che non si tratta
di un campione con carattere ornamentale bensì di un segno ben defi-
nito nelle sue dimensioni. Non è pertanto corretto ritenere che i consu-
matori non riconoscerebbero il segno in questione quale indicazione di
provenienza. Ma alla conclusione di negare il carattere marchio si
giunge anche, se il segno, anziché essere considerato come campione
illimitato, si ritiene che le linee corrono diagonalmente e sono limitate
nelle loro dimensioni e non coprono tutta la superficie come un ele-
mento composto da linee che si ripetono all'infinito. La composizione
delle strisce, per i prodotti in questione e dall'ottica dei consumatori,
lascia pensare in prima linea ad un motivo banale per tessili, indipen-
dentemente dalla sua disposizione diagonale e dalle sue dimensioni.
6.
La ricorrente adduce inoltre esempi di marchi figurativi, che malgrado
la loro semplicità, sono registrati come marchi. In particolare essa fa
riferimento ai marchi, IR 300802 – 300805, IR 300807, IR 799035, IR
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414034, IR 414035, IR 414036, IR 414037, IR 391692, 386331 (per
tutti doc. E), IR 391692 (doc. F).
Nel caso del marchio 799035 trattasi di un segno a strisce, ondulate
che danno l'impressione di una bandiera. Tale segno non è in alcun
modo comparabile con quello qui in esame. Anche il marchio svizzero
386331 è composto da righe che vanno in un crescendo da sinistra
verso destra e che possono dare l'impressione della parte centrale di
una calzatura. Gli altri marchi 414035, 414034, 414036, 414037,
391692 sono quelli che presentano la maggiore analogia in quanto an-
che questi sono rappresentati da tre strisce uguali e parallele. Non va
tuttavia dimenticato che questo marchio si è affermato da anni sul
mercato che con il passare del tempo ha acquisito la forza distintiva
sufficiente da permettere al pubblico di riferimento, in particolare spor-
tivi, di vedervi l'origine aziendale dei prodotti contraddistinti.
Da quanto precede si conclude quindi che l'autorità inferiore osserva a
giusta ragione che le situazioni menzionate nel ricorso non sono para-
gonabili al caso di specie.
Anche volendo ammettere che singole registrazioni indicate dalla ri-
corrente possano essere confrontate con il segno in esame sia in me-
rito ai segni in comune sia in merito ai servizi per i quali essi sono re-
gistrati, non si può concludere che esiste una prassi illegale costante.
Da quanto precede, la ricorrente non può appellarsi con successo al
diritto di parità di trattamento nell'illegalità.
7.
In riassunto, il rifiuto di registrazione del segno in questione per le
classi richieste, motivato con l'impressione di segno decorativo e ba-
nale, che come tale non viene percepito come rinvio diretto ad un'im-
presa ben precisa, segnatamente motivato con la carenza del segno in
narrativa di carattere distintivo concreto, si rivela sostenibile e non vio-
la il diritto federale. Questo se si considera il segno come figura dai
contorni non nettamente delineati ma anche se lo si interpreta come
rettangolo dai contorni ben definiti ed un'inclinazione specifica. L'ap-
prezzamento dell'IPI, secondo cui la figura, composta da quindici linee
o rettangoli, collocati sistematicamente in uno schema chiaramente
definito, non è eccezionalmente fuori dal comune o fantasiosa al punto
tale da meritare la protezione come marchio per il suo carattere distin-
tivo, risulta sostenibile.
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Sulla base di quanto esposto il ricorso si rivela quindi essere infondato
e va respinto.
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali sono messe a carico
della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di decisione
è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti
(art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale,
TS-TAF, RS 173.320.2). La domanda di registrazione di un marchio è
una causa con interesse pecuniario (DTF 133 II 490). Nelle cause con
interesse pecuniario, la tassa di giustizia si determina in base al valore
litigioso (art. 4 TS-TAF). Il valore litigioso in materia di proprietà intel-
lettuale è difficile da determinare (LUCAS DAVID, Der Rechtsschutz im
Immaterialgüterrecht, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht [SIWR], vol. I/2, 2. ed. 1998, pag. 29; LEONZ MEYER, Der
Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic!
6/2001 pag. 559/560). Secondo dottrina e giurisprudenza, sulla base
di valori empirici, il valore litigioso nell'ambito della registrazione di
marchi può essere situato di solito tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF
133 III 342 consid. 3.3 con rinvii). In casu non vi sono elementi per cui
doversi distanziare da questi valori. Le spese processuali vengono
pertanto fissate a fr. 2'000.-, importo che verrà computato con l'antici-
po di fr. 2'500.- versato in data 18 maggio 2007.
Visto l'esito del ricorso, alla ricorrente non viene assegnata alcuna in-
dennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
L'autorità inferiore protesta spese e ripetibili. Giusta l'art. 7 cpv. 3 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2], le autorità
federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno di-
ritto ad un'indennità a titolo di ripetibili.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della ricorrente. Essa
è computata con l'anticipo di fr. 2'500.- versato il 18 maggio 2007. La
differenza di fr. 500.- sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in
giudicato della presente sentenza.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
La presente sentenza è notificata:
- alla ricorrente (atto giudiziario; allegato foglio indirizzo di pagamen-
to)
- à l'autorità inferiore (n. di rif. dom. di reg. N. _______; atto giudizia-
rio)
- al Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia (atto giudiziario)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
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Rimedi giuridici:
La presente sentenza può essere impugnata dinanzi al Tribunale fede-
rale, 1000 Losanna 14, con ricorso in materia civile entro trenta giorni
dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 72 segg. e
100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale,
LTF, RS 173.110). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i mo-
tivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato dal ricorrente o
dal suo patrocinatore, il quale allega la decisione impugnata e i docu-
menti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso della parte
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: 15 maggio 2008
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