Corte II
B-2843/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Claude Morvant, Vera Marantelli,
cancelliera Elisabetta Tizzoni.
X______,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle finanze e dell'economia Sezione
dell'agricoltura,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino,
6500 Bellinzona,
autorità inferiore.
Pagamenti diretti.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2843/2009
Fatti:
A.
La signora X______, Biasca (in seguito ricorrente) gestisce un'azienda
agricola destinata all'allevamento bovino sita nel Comune di Biasca.
Tale azienda conta circa 60 capi di specie bovina e circa una decina di
capi di specie caprina.
B.
In data 2 maggio 2008, la ricorrente ha presentato presso la
competente autorità cantonale regolare domanda per ottenere dei
contributi di superficie, dei contributi per la detenzione di animali da
reddito che consumano foraggio grezzo, dei contributi per la
detenzione di animali in condizioni difficili di produzione e dei
contributi di declività (tutti pagamenti diretti generali), dei contributi per
la compensazione ecologica e dei contributi per la qualità ecologica,
oltre a richiedere i contribuiti per sistemi di stabulazione
particolarmente rispettosi degli animali (SSRA), per quelli per l'uscita
regolare all'aperto (URA) e per la prova che l'esigenze ecologiche
siano rispettate.
C.
In data 20 maggio 2008 e a seguito della summenzionata domanda,
un funzionario della Sezione dell'agricoltura, in qualità di controllore,
ha esperito presso l'azienda agricola della ricorrente un sopraluogo
per il controllo delle prescrizioni SSRA. Come emerge dal formulario
"SSRA rapporto di controllo per bovini" compilato in medesima data
dal citato funzionario e sottoscritto dalla ricorrente, il controllo era
stato annunciato e le esigenze SSRA risultavano essere rispettate.
Tuttavia, alla voce "riserve del controllore concernenti la protezione
degli animali da reddito nell'azienda" del citato formulario, il
competente funzionario ha indicato che la corte esterna necessita un
rivestimento spiegando, infatti, alla voce "osservazioni" come "le
mangiatoie esterne devono essere su un fondo rivestito
(preferibilmente bitume). Va inoltrato il progetto con il relativo
preventivo per l'analisi di eventuali aiuti. Il progetto va presentato entro
3 mesi".
D.
In data 3 dicembre 2008 è stata effettuata una seconda ispezione. Con
scritto di medesima data, indirizzato alla Sezione dell'agricoltura, la
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ricorrente ha rimarcato come fosse stata informata solo con un giorno
di anticipo in merito all'ispezione prevista in corso di giornata
puntualizzando di non aver inoltrato nessun preventivo per i lavori da
svolgere secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini"
del 20 maggio 2008, in ragione del fatto che sarebbe sua intenzione
eseguire personalmente tali lavori e che il ritardo di esecuzione degli
stessi sarebbe riconducibile, come noto alle autorità, ad un intervento
chirurgico subito e a seguito del quale avrebbe dovuto interrompere,
per la durata di un mese, qualsiasi attività lavorativa.
E.
Con scritto di data 9 dicembre 2008, la Sezione dell'agricoltura
rispondeva alla ricorrente informandola sul fatto che conformemente
all'art. 66 cpv. 4 lett. b dell'Ordinanza concernente i pagamenti diretti
all'agricoltura del 7 dicembre 1998 (Ordinanza sui pagamenti diretti,
OPD; SR 910.13) parte dei controlli per i programmi etologici devono
essere effettuati senza preavviso e che per quanto concerne i
contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli
animali, a causa della mancata esecuzione dei lavori necessari
secondo il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20
maggio 2008, gli stessi non le possono essere riconosciuti. Inoltre,
considerato l'effetto sospensivo del ricorso della medesima per i
pagamenti diretti 2007 la Sezione dell'agricoltura non aveva ancora
conteggiato alcun importo, né da rimborsare, né eventualmente da
riversarle, sulla notifica dei pagamenti diretti 2008 inviatole.
F.
In data 24 dicembre 2008 seguiva il reclamo della ricorrente per
mezzo del quale si opponeva alla soppressione dei contributi SSRA
2008. Infatti, a mente della medesima, l'esigenze per i contributi SSRA
sarebbero state e sono rispettate, come dimostrerebbe il formulario
"SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, sul quale
non figurerebbe nessuna deduzione in punti o in percentuale e
nessuna recidiva. Inoltre, considerato come i lavori di adeguamento
verranno effettuati dalla ricorrente medesima, la stessa non ha ritenuto
opportuno richiedere un preventivo da inviare all'autorità per eventuali
sovvenzioni. In aggiunta, la ricorrente precisa come non gli sarebbe
mai stato intimato alcun termine per l'esecuzione dei lavori.
G.
Con decisione del 9 gennaio 2009 la Sezione dell'agricoltura ha
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respinto il summenzionato reclamo confermando il diniego dei
contributi SSRA per i bovini.
H.
In data 28 gennaio 2009, la ricorrente ha interposto ricorso presso il
Consiglio di Stato riproponendo le argomentazioni già sollevate in
sede di reclamo.
I.
Con decisione datata 1° aprile 2009, il Consiglio di Stato ha respinto il
summenzionato ricorso sostenendo che la ricorrente non avrebbe
ottemprato all'obbligo di rivestire la corte esterna conformemente alle
specifiche direttive che prevedono come l'area di foraggiamento e le
mangiatoie esterne devono posare su un fondo rivestito.
J.
In data 30 aprile 2009, la ricorrente è insorta contro la summenzionata
decisione presso lo scrivente Tribunale osservando come il formulario
in questione sarebbe stato allestito velocemente presso l'azienda
agricola e che l'osservazione riportata in merito al rivestimento della
corte esterna costituirebbe un elemento di completazione non
attinente a una mancanza di adempimento di quanto necessario per
l'ottenimento dei contributi per il programma SSRA. Inoltre, al
formulario non avrebbe fatto seguito nessuna intimazione da parte del
Dipartimento dell'agricoltura. Ad ogni modo e come già ribadito davanti
alle autorità inferiori, era intenzione della ricorrente sistemare la corte
esterna come consigliato dal controllore, ma intendendo far svolgere i
lavori da dei suoi collaboratori, motivo alla base del non invio
all'autorità competente del preventivo.
K.
In data 17 giugno 2009, la Sezione dell'agricoltura osserva che la
procedura di controllo adottata era quella usuale, come pure il
formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008
utilizzato era quello "standard" e non "volante" in opposizione a quanto
sostenuto dalla ricorrente. Inoltre, fino al 3 dicembre 2009, come
confermato dalla ricorrente stessa, con suo scritto di medesima data,
le migliorie in questione non erano ancora state eseguite così da
compromettere il contributo per l'anno 2008 e 2009. Il Consiglio di
Stato, da parte sua, tramite scritto del 1° luglio 2009 non solleva
ulteriori osservazioni in merito al ricorso rimettendosi al giudizio di
codesto Tribunale.
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L.
In data 22 settembre 2009, l'Ufficio federale dell'agricoltura (in seguito
UFAG), quale autorità di competenza della Confederazione per le
questioni inerenti il settore agricolo, a seguito dell'ordinanza di data 1°
settembre 2009 dello scrivente Tribunale, si è espresso sul ricorso in
questione. Il citato Ufficio, con la sua presa di posizione, appoggia la
decisione dell'autorità di prima istanza che riduce alla ricorrente i
pagamenti diretti per il 2008 constatando come l'interessata non
adempiva all'esigenza in materia di rivestimento del pavimento
dell'area di foraggiamento esterna.
M.
Con ordinanza di data 30 settembre 2009, il Tribunale amministrativo
federale ha trasmesso un esemplare del parere dell'UFAG alla
ricorrente, alla prima istanza, nonché all'autorità inferiore per
conoscenza.
Diritto:
1.
Il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno
potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i
presupposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso
(DTAF 2007/6 consid. 1 con rinvii; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°
ed., Zurigo 1998, n° 410).
1.1 Giusta l'art. 31 della Legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giungo 2005 (LTAF, SR 173.32), il Tribunale amministrativo
federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
(PA, SR 172.021), eccezion fatta per le decisioni elencate all'art. 32
LTAF. In particolare, l'art. 33 lett. i LTAF prevede che un ricorso è
ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali, in quanto una
legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili
mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Sulla
scorta dell'art. 166 cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998
sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr, RS 910.1), un ricorso al
Tribunale amministrativo federale è ammissibile contro le decisioni
cantonali di ultima istanza prese in applicazione della presente legge e
delle relative disposizioni d'esecuzione. Nel caso di specie, l'atto
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impugnato è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Consiglio di Stato
rappresenta l'ultima istanza cantonale in materia di pagamenti diretti
(cfr. artt. 55 e 60 della Legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966, LPamm, BU 1966 181).
1.2 La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla PA, in quanto la presente legge non disponga altrimenti (art. 37
LTAF). La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 PA). Essa è pertanto legittimata ad aggravarsi
contro di essa.
1.3 I requisiti relativi alla tempestività, alla forma e al contenuto del
memoriale di ricorso sono adempiuti (art. 50 e 52 PA), così come gli
altri presupposti processuali sono parimenti soddisfatti (art. 44 segg.
PA).
Il ricorso è pertanto ricevibile e si deve entrare nel merito dello stesso
2.
La Confederazione non solo possiede il compito di monitorare
l'andamento dell'agricoltura del Paese, bensì pure quello di sostenerne
il buon funzionamento promuovendo le aziende contadine che
coltivano il suolo (art. 104 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera dl 18 aprile 1999, Cost, RS 101). La stessa,
su domanda scritta che va inoltrata all'autorità designata dal Cantone
di domicilio e a comprova del rispetto delle esigenze ecologiche, versa
pagamenti diretti ai gestori di aziende che coltivano il suolo (art. 70
cpv. 1 LAgr e art. 63 OPD dell'Ordinanza del 7 dicembre 1998
concernente i pagamenti diretti all'agricoltura [Ordinanza sui
pagamenti diretti, OPD, SR 910.13]).
2.1 I pagamenti diretti comprendono i pagamenti diretti generali, i
contributi ecologici e i contributi etologici (art. 1 cpv. 1 OPD). Il
versamento di pagamenti diretti presuppone il rispetto delle
disposizioni della legislazione in materia di protezione delle acque,
dell'ambiente e degli animali relative alla produzione agricola (art. 70
cpv. 4 LAgr). I Cantoni o per essi le organizzazioni abilitate devono
verificare, anche tramite ispezioni, la correttezza dei dati forniti dal
gestore, come pure l'osservanza delle condizioni e degli oneri nonché
il diritto ai contributi (art. 66 OPD).
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2.2 In caso d'innoservanza della Legge sull'agricoltura e delle relative
disposizioni d'esecuzione possono essere adottate delle misure
amministrative, oppure i contributi possono essere ridotti o addirittura
negati (art. 169 e 170 LAgr).
In particolare, i Cantoni riducono o negano i contributi conformemente
alla direttiva della Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura del
27 gennaio 2005 (versione del 12 settembre 2008; direttiva) relativa
alla riduzione dei pagamenti diretti se il richiedente non ha adempiuto
le condizioni della presente ordinanza (art. 70 cpv. 1 let. d OPD).
Tuttavia, se, per cause di forza maggiore, le condizioni inerenti alla
prova che le esigenze ecologiche sono rispettate e ai contributi
ecologici ed etologici non sono adempite, il Cantone può rinunciare
alla riduzione o al diniego dei contributi (art. 70a OPD).
3.
Nel caso di specie, la Sezione dell'agricoltura ha negato alla ricorrente
i contributi per i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli
animali (contributi SSRA per bovini) per l'anno 2008, in quanto la
superficie dove sono situate le mangiatoie, non essendo rivestita, non
sarebbe rispettosa delle vigenti norme in materia. Decisione
quest'ultima prontamente impugnata dalla ricorrente.
3.1 Per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
(SSRA) s'intendono sistemi di stabulazione ad aree multiple nei quali
gli animali sono tenuti liberi in gruppi, dispongono della possibilità di
riposarsi, di muoversi e occuparsi in modo conforme al loro
comportamento naturale, oltre che disporre di sufficiente luce diurna
naturale (art. 60 OPD). L'ordinanza del DFE del 25 giugno 2008
concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici;
SR 910.132.4), entrata in vigore il 1° ottobre 2008 e che riprende e
sostituisce le ordinanze del DFE del 7 dicembre 1998 concernenti i
sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
(ordinanza SSRA; RU 1999 pag. 266) e l'uscita regolare all'aperto
degli animali da reddito (ordinanza URA; RU 1999 pag. 273), disciplina
gli aspetti tecnici del citato programma. In particolare, l'allegato 1 di
tale ordinanza determina le esigenze specifiche relative alle singole
categorie di animali, come pure le esigenze in materia di
documentazione e di controllo. Il punto 1.3 di detto allegato prevede,
per la specie bovina, che nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio
il pavimento deve essere rivestito, perforato o non perforato.
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4.
Nel caso che ci occupa, essendo indiscusso e incontestato che
l'azienda della ricorrente a fine 2008 non soddisfaceva i requisiti
tecnici regolati al punto 1.3 dell'allegato 1 dell'Ordinanza sui
programmi etologici necessari per attribuire l'erogazione dei contributi
SSRA per bovini, pacifico che gli stessi, di principio, non possono
venir riconosciuti all'interessata.
5.
Sulla base del principio della buona fede, la ricorrente potrebbe
ribaltare la conclusione esposta poc'anzi.
Ancorato all'art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost;
RS 101) e valido per l'insieme dell'attività dello Stato, il principio della
buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di
esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle
assicurazioni fattegli e che non tradiscano la fiducia posta in esse
(DTF 131 II 627, consid. 6.1; DTF 130 I 26, consid. 8.1; DTF 129 I 161,
consid. 4).
Secondo la giurisprudenza, un'indicazione o una decisione
dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire
ad un amministrato di appellarvisi, quand'anche esse risultassero
errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente
date: (a) l'autorità sia intervenuta in una situazione concreta nei
confronti di una persona determinata, (b) che abbia agito nei limiti
delle sue competenze o presunte tali, (c) che l'amministrato non abbia
potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione
ricevuta o delle sue proprie deduzioni, (d) che in base a tale
indicazione quest'ultimo abbi preso disposizioni concrete alle quali egli
non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio, infine (e) che la
regolamentazione in materia non sia cambiata posteriormente al
momento in cui l'autorità ha formulato il suo avviso. Inoltre, il principio
della buona fede trova applicazione, solo qualora l'interesse pubblico,
volto ad una applicazione conforme dell'ordinamento giuridico, lasci il
passo alla fiducia del privato, vale a dire all'interesse del privato (cfr.
ancora DTF 131 II 627, consid. 6.1 e le referenze ivi citate; decisione
del Tribunale amministrativo federale A-1391/2006 del 16 gennaio
2008, consid. 2.3; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des
Vertrauensschutzes, schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
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Verwaltungsrecht [ZBL] 103/2002, pag. 281 segg., con ulteriori rimandi
a dottrina e giurisprudenza).
5.1 Il formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini" attesta il
rispetto o meno delle prescrizioni della Confederazione per i contributi
SSRA e rappresenta quindi il documento cardine per l'autorità
competente alfine di decidere, in un secondo tempo, se concordare al
richiedente i relativi contributi pretesi.
5.2 In concreto, il funzionario incaricato, per mezzo del formulario
"SSRA rapporto di controllo per bovini" del 20 maggio 2008, ha
stabilito come le prescrizioni SSRA sarebbero rispettate non
deducendo, di conseguenza, nessun punto alla ricorrente. Il controllore
ha, altresì, riconosciuto come rispettato il punto 3. del formulario: "area
di foraggiamento rivestita" con la "riserva", tuttavia, che l'area esterna
non fosse effettivamente conforme alle norme dando alla ricorrente la
possibilità d'inoltrare alla competente autorità, entro un termine di tre
mesi, un progetto correlato da un preventivo per l'analisi di eventuali
aiuti.
Il controllore ha compilato il formulario in maniera poco trasparente.
Infatti, lo stesso avrebbe dovuto, dal principio, ritenere il punto 3. del
formulario in questione non adempiuto sottraendo i relativi punti senza
lasciar spazio a eventuali malintesi.
5.3 La ricorrente sembra, tuttavia, aver correttamente compreso come
il riconoscimento dei contributi SSRA non dipendesse dall'inoltro o
meno del progetto con relativo preventivo entro un termine di tre mesi.
Infatti, ella giustifica il fatto di non aver inviato il citato documento entro
il lasso di tempo impartitole, in quanto era sua intenzione far eseguire
tali lavori da dei suoi collaboratori senza quindi ricorrere a
manodopera esterna e senza quindi richiedere e ottenere un aiuto per
l'esecuzione degli stessi.
La ricorrente sostiene, invece, di non aver intuito, sulla base del
formulario "SSRA rapporto di controllo per bovini", che il mancato
rivestimento del fondo su cui posano le mangiatoie avrebbe
comportato una riduzione o addirittura un diniego dei contributi SSRA.
A mente della medesima, la riserva apportata sul formulario
comportava unicamente un suggerimento. Consiglio che, tuttavia, ella
intendeva seguire, ma che a causa di un intervento chirurgico a
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seguito del quale ha dovuto astenersi dall'attività lavorativa per un
periodo di un mese non aveva ancora potuto attuare.
La tesi dell'interessata non può essere condivisa. Va, infatti, da sé che
coloro che richiedono un aiuto alla Confederazione, come i pagamenti
diretti, devono attivarsi in maniera tale da conoscere e, quindi,
adempiere le condizioni previste per ottenerli. In caso di domanda per
ricevere i pagamenti diretti la Sezione dell'agricoltura deve costatare
se le aziende agricole di coloro che inoltrano la domanda rispettano, al
momento della richiesta, le condizioni necessarie per ottenere tali
contributi decidendo poi, sulla base dei controlli effettuati, se
riconoscerglieli o meno. Pure nel caso che ci occupa, l'autorità di
prima istanza non aveva nessun obbligo nei confronti della ricorrente
d'impartirle un termine per l'attuazione del rivestimento del fondo su
cui posano le mangiatoie esterne. Il controllore, nel concedere alla
ricorrente tre mesi di tempo per inoltrare un preventivo inerente
all'esecuzione dei lavori alfine che l'interessata potesse eventualmente
ricevere un aiuto per l'esecuzione di tali lavori, ha oltrepassato le sue
competenze dando così l'impressione di poter sanare la lacuna.
La ricorrente potrebbe semmai invocare la sua buona fede, a
condizione che i contributi in questione le fossero stati esplicitamente
e senza riserva riconosciuti dall'autorità competente e che in
previsione di ciò avesse attuato delle spese e degli investimenti
irreversibili. Ella, in funzione degli anni precedenti, dovrebbe sapere
che controlli e ispezioni non danno ancora il diritto al riconoscimento di
eventuali contributi, bensì gli stessi vengono attribuiti tramite una
sucessiva decisione. Nella fattispecie un tale riconoscimento difetta.
Inoltre, la ricorrente non ha nemmeno fatto valere, in virtù di una
decisione in tal senso, di aver assunto delle disposizioni irreversibili,
vale a dire che non potrebbero essere modificate senza l'insorgere di
un pregiudizio. Cosicché, già due condizioni delle cinque necessarie
per invocare a giusto titolo il principio della buona fede non sono date
nel caso concreto. Senza considerare, tra l'altro, che ci si poteva
aspettare dalla ricorrente, conscia del non rivestimento dell'area di
foraggiamento e abbeveraggio, che il formulario in questione non fosse
stato correttamente redatto.
Pertanto, le circostanze esposte dalla ricorrente, come pure la
compilazione errata del formulario da parte del controllore non
giustificano una protezione della buona fede da parte della ricorrente e
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considerato come l'osservanza del rivestimento del pavimento
nell'area di foraggiamento e di abbeveraggio per la specie bovina ai
sensi del punto 1.3 dell'allegato 1 dell'ordinanza sui programmi
etologici costituisce, come già menzionato, una condizione
inderogabile per l'ottenimento dei relativi contributi, a giusta ragione
l'autorità di prima istanza non ha elargito tali contributi all'interessata.
6.
Riconfermata quindi la conclusione secondo la quale alla ricorrente va
negato il diritto di beneficiare dei contributi SSRA per bovini per l'anno
2008. Scostandosi da tale risultato, la questione a sapere, se un
diniego parziale dei contributi al posto di un diniego totale potrebbe
entrare in considerazione è da valutare sulla base della prassi di
applicazione della Direttiva.
La Conferenza dei direttori cantonali dell'agricoltura, in virtù dall'art. 70
cpv. 1 OPD, ha emanato la Direttiva relativa alla riduzione dei
pagamenti diretti del 27 gennaio 2005 (Direttiva) con lo scopo di
uniformare l'esecuzione, da parte dei servizi cantonali, delle
disposizioni concernenti la riduzione e il diniego dei contributi della
relativa ordinanza.
6.1 La Direttiva rappresenta un'ordinanza amministrativa vincolante
per gli organi d'esecuzione che, contrariamente ai decreti di legge, non
costituisce diritti e obblighi per i privati (ULRICH HÄFELIN / WALTER HALLER /
HELEN KELLER, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 7. edizione, Zurigo
2008, n° 1854). La funzione principale di un'ordinanza amministrativa
consiste nel garantire una pratica amministrativa unitaria che in questo
senso rispetti anche l'uguaglianza di diritti. Essa è pure, di regola,
espressione del sapere e dell'esperienza di un ufficio qualificato (DTF
107 Ib 50 consid. 3; 114 V 13 consid. 1c con rinvio; GAAC 49.60
consid. 3). Le direttive sono perciò vincolanti per l'amministrazione, ma
non per il Giudice. Quest'ultimo vi si scosta, tuttavia, solo nella misura
in cui esse fissano norme non conformi alle disposizioni legali
applicabili. Secondo costante prassi, il Giudice rispetta un'ordinanza
amministrativa, se essa permette un'interpretazione valida delle
disposizioni legali applicabili e se rispetta le circostanze del singolo
caso (DTF 115 V 4 consid. 1b). Come precedentemente annunciato la
Direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti del 27 gennaio
2005 serve ad applicare in maniera omogenea l'Ordinanza sui
programmi etologici così che non vi siano disparità tra i Cantoni nel
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ridurre o negare i contributi e che di conseguenza anche la scrivente
autorità prende in considerazione.
6.2 Secondo la summenzionata Direttiva, per i contributi etologici la
riduzione, in caso di una prima lacuna, viene calcolata nel modo
seguente:
- Riduzione = punti delle riduzioni per categoria di animali - 10
punti di margine di tolleranza per categoria di animali / 100 x
contributi.
In particolare, per quanto concerne i contributi SSRA, il punto 1. di
detta Direttiva, conformemente all'allegato 1 dell'Ordinanza sui
programmi etologici, definisce il mancato rivestimento dell'area di
foraggiamento per gli animali di specie bovina una lacuna per la quale
è prevista una riduzione minima di 110 (centodieci) punti. In concreto,
ciò significa una diminuzione dei contributi SSRA del 100%. In altre
parole, secondo la Direttiva il non rivestimento del pavimento nell'area
di foraggiamento e abbeveraggio esclude l'ottenimento dei relativi
contributi. Pertanto, la decisione del 9 gennaio 2009, con la quale
l'autorità di prima istanza, in virtù della Direttiva, ha negato alla
ricorrente i contributi SSRA per bovini, è coperta dalle relative
prescrizioni legali.
7.
In conclusione e per tutto quanto precede, il ricorso si dimostra
infondato e come tale deve essere respinto.
8.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia, come pure i
disborsi e vanno integralmente addossate alla parte soccombente (art.
63 cpv. 1 e 5 PA in combinato composto con l'art. 1 cpv. 1 del
Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, SR
173.320.2). Visto l'esito della causa è giustificato addossare alla
ricorente un importo per le spese processuali pari a fr. 900.-- che verrà
computato con l'anticipo di pari somma versato dalla stessa in data 6
giugno 2009.
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 900.-- sono poste a carico della ricorrente
e verranno computate con l'anticipo spese di medesimo importo dopo
la crescita in giudica della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. 1459 sb 7; Atto giudiziario)
- prima istanza (n. di rif. CFD090034; Atto giudiziario)
- Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziario)
- Ufficio federale dell'agricoltura (Posta A)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Elisabetta Tizzoni
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale entro un termine di 30 giorni
dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti
scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere
firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono
essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 18 novembre 2009
Pagina 13