B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2961/2019
Sen t en z a d e l 1 5 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Daniel Willisegger, Francesco Brentani,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______,
ricorrente,
contro
Commissione svizzera di maturità CSM,
c/o Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l’innovazione SEFRI,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esame svizzero di maturità.
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Fatti:
A.
A.a X._______ (in seguito: il ricorrente) si è iscritto al secondo esame par-
ziale dell’esame svizzero di maturità nella sessione estiva 2019 (primo ten-
tativo), dopo aver sostenuto il primo esame parziale nella sessione estiva
2018. Con la domanda di ammissione alla sessione estiva 2019, il ricor-
rente ha consegnato, per la materia d’esame “…”, un lavoro di maturità dal
titolo “…” in duplice copia, accompagnato da una dichiarazione d’autenti-
cità.
A.b Con lettera raccomandata del 29 maggio 2019 la Commissione sviz-
zera di maturità CSM (in seguito: autorità inferiore) ha informato il ricorrente
che, in base ad un controllo approfondito, il suo lavoro di maturità era risul-
tato essere un plagio, prevalentemente nella parte dedicata agli allegati.
Nel contempo, ha dato facoltà al ricorrente per esprimersi in merito entro il
5 giugno 2019, con l’avvertenza che, trascorso infruttuoso questo termine,
sarebbe stata emessa una decisione d’esclusione dalla sessione.
A.c In seguito al mancato ritiro della lettera raccomandata del 29 maggio
2019, ritornata all’autorità inferiore, il contenuto della missiva è stato spie-
gato al ricorrente in occasione di un colloquio con il presidente di sessione
e la responsabile amministrativa degli esami, in data 11 giugno 2019, ossia
il primo giorno degli esami orali (cfr. risposta dell’autorità inferiore, pag. 3,
n. 7). Lo stesso giorno, lo scritto raccomandato del 29 maggio 2019, com-
presa la documentazione allegata, è poi stato consegnato a mano al ricor-
rente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 9 alla risposta).
A.d Con decisione dell’11 giugno 2019, notificata il giorno stesso dal pre-
sidente di sessione al ricorrente con conferma di ricevuta (cfr. allegato 8
alla risposta), l’autorità inferiore ha escluso il ricorrente dalla sessione
estiva d’esame 2019, disposto il non superamento dell’esame e l’annulla-
mento di tutte le note ottenute durante la sessione. Trattandosi del primo
tentativo d’esame, l’autorità inferiore ha deciso che il ricorrente ha diritto a
ripetere l’esame e che al secondo tentativo egli dovrà sostenere tutte le
prove previste dal secondo esame parziale. L’autorità inferiore ha stabilito
che il ricorrente ha commesso un plagio e che il suo lavoro di maturità
contiene numerosi passaggi ripresi letteralmente da internet, senza che
questi siano stati indicati come citazioni o accompagnati da riferimenti bi-
bliografici. In altri punti, il lavoro infrangerebbe le regole di citazione in
modo tale che i passaggi ripresi non siano più attribuibili alle rispettive fonti.
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Pagina 3
B.
In data 13 giugno 2019, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ri-
corso (con allegati) dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in se-
guito: il Tribunale), postulando l’annullamento della stessa e l’accoglimento
del ricorso. In via preliminare, il ricorrente ha chiesto di concedere l’effetto
sospensivo al ricorso, nel senso di ammetterlo a portare a termine gli esami
orali.
Dal profilo formale, il ricorrente si duole che l’autorità inferiore, prima di
emanare la decisione impugnata, non gli abbia inviato la raccomandata del
29 maggio 2019, da lui non ritirata, anche per posta ordinaria, né abbia
informato l’istituto presso cui si è iscritto agli esami dell’accaduto, cosicché
l’esclusione gli ha potuto essere comunicata soltanto il primo giorno degli
esami orali. Dal profilo materiale, il ricorrente ritiene in sintesi che la deci-
sione impugnata sia contraria al principio della proporzionalità, della parità
di trattamento e del divieto di formalismo eccessivo. A suo dire, le modalità
di allestimento del lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio non
sono specificate con sufficiente chiarezza nelle direttive e nel promemoria.
C.
Con decisione incidentale del 14 giugno 2019, il Tribunale ha ordinato, tra
le altre cose, che il ricorso ha effetto sospensivo ai sensi dell’art. 55 PA.
D.
In data 14 giugno 2019, il ricorrente ha inoltrato per posta elettronica e via
fax un’istanza di provvedimenti supercautelari e cautelari (con allegati)
volta ad ammetterlo a portare a termine gli esami a lui mancanti.
E.
Tramite due e-mail del 21 giugno 2019 il ricorrente ha comunicato al Tribu-
nale di aver potuto sostenere integralmente la sessione estiva d’esame
2019 e chiesto nel contempo di venire a conoscenza della valutazione degli
esami dopo che la CSM aveva respinto una sua domanda in tal senso.
F.
Con decisione incidentale del 2 luglio 2019 lo scrivente Tribunale ha re-
spinto la richiesta del ricorrente di venire a conoscenza del risultato degli
esami sostenuti dopo l’inoltro del ricorso e ritenuto che i risultati rimarranno
segreti fino alla decisione definitiva, determinandosi sulla loro sorte in caso
di un accoglimento o rigetto del ricorso.
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Pagina 4
G.
Con risposta dell’8 agosto 2019, inoltrata entro il termine fissato con ordi-
nanza del 26 giugno 2019 e accompagnata da 15 allegati, l’autorità infe-
riore propone la reiezione del gravame, respingendo in sostanza l’insieme
delle censure sollevate dal ricorrente.
H.
Con fax del 14 agosto 2019 il ricorrente ha comunicato, secondo il senso,
di rinunciare alla replica.
I.
Ulteriori precisazioni relative ai fatti e agli argomenti sollevati dalle parti sa-
ranno riportate, nella misura del necessario, nei considerandi che seguono.
Diritto:
1.
Il Tribunale esamina d’ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che gli
vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021; art. 31 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l’art. 33 lett. f LTAF il ricorso è
ammissibile contro le decisioni delle commissioni federali.
1.2 Le decisioni dell’autorità inferiore sono soggette a ricorso dinanzi al Tri-
bunale amministrativo federale (art. 29 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998
sull’esame svizzero di maturità [in seguito: ordinanza ESM, RS 413.12]) in
combinato disposto con l’art. 37 LTAF e l’art. 44 PA). Nell’evenienza, non
sussistono eccezioni a norma dell’art. 32 LTAF.
1.3 Al ricorrente va senz’altro riconosciuto il diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA) e le disposizioni relative al termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al
contenuto e alla forma dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all’anticipo
delle spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti
processuali (art. 44 e segg. PA), sono rispettate.
1.4 Si deve pertanto ammettere la ricevibilità del presente ricorso.
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Pagina 5
2.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati,
giusta l’art. 49 PA in combinato disposto con l’art. 37 LTAF, la violazione del
diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento
(lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti
(lett. b), nonché l’inadeguatezza (lett. c).
Tuttavia, per costante prassi, le autorità di ricorso chiamate a statuire in
materia di esami assumono un certo riserbo e non si scostano senza ne-
cessità dall’apprezzamento degli esaminatori anche nei casi in cui dispon-
gono delle conoscenze necessarie a una verifica più estesa (DTF 131 I 467
consid. 3.1). L’adozione di un certo riserbo si impone dato che l’autorità di
ricorso non è generalmente a conoscenza di tutti gli elementi pertinenti
della valutazione e non è, in genere, in grado di formulare un giudizio affi-
dabile sul rendimento complessivo del ricorrente e degli altri candidati. Inol-
tre, gli esami hanno come oggetto materie specifiche, nelle quali l’autorità
di ricorso non dispone di competenze proprie. Una libera revisione della
valutazione dell’esame da un punto di vista materiale, comporterebbe, inol-
tre, il rischio di ingiustizie e disuguaglianze rispetto agli altri candidati. Per
questi motivi, la valutazione dei risultati degli esami può essere esaminata
dall’autorità di ricorso soltanto con un certo riserbo (DTF 118 Ia 488 con-
sid. 4c, DTF 106 Ia 1 consid. 3c, con rinvii; DTAF 2008/14 consid. 3.1 con
rinvii, 2007/6 consid. 3 e i riferimenti citati).
Il riserbo nell’esercizio del potere d’esame si applica solo alla valutazione
materiale dei risultati. Se, invece, oggetto della contestazione sono l’inter-
pretazione e l’applicazione delle disposizioni di legge o vengono rimprove-
rate carenze procedurali nello svolgimento dell’esame, l’autorità di ricorso
deve esaminare le obiezioni sollevate con piena cognizione, altrimenti
commetterebbe un diniego formale di giustizia (DTAF 2008/14 consid. 3.3
e DTAF 2007/6 consid. 3 con i rispettivi rinvii).
Nel caso di specie, l’oggetto del ricorso non è il risultato dell’esame, bensì
l’esclusione dal medesimo. Ne consegue che, trattandosi di una questione
di diritto, il ricorso dovrà essere esaminato con pieno potere d’esame (cfr.
sentenza del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 1, pag. 5).
3.
3.1 L’ordinanza ESM disciplina l’esame svizzero di maturità la cui riuscita
conferisce l’attestato liceale di maturità (art. 1 cpv. 1 ordinanza ESM). Le
disposizioni dell’ordinanza ESM sono completate dalle direttive emanate
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Pagina 6
dalla Commissione svizzera di maturità, la quale a sua volta è responsabile
dello svolgimento dell’esame (art. 10 cpv. 1 in combinato disposto con
l’art. 2 cpv. 1 ordinanza ESM). L’esame deve permettere di accertare se il
candidato possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8
cpv. 1 ordinanza ESM).
La domanda d’iscrizione all’esame svizzero di maturità deve essere indi-
rizzata alla SEFRI, corredata segnatamente da un lavoro di maturità (cfr.
art. 4 cpv. 1 ordinanza ESM). In base all’art. 15 ordinanza ESM, dedicato
al lavoro di maturità, prima di iscriversi all’esame, il candidato redige per-
sonalmente un lavoro autonomo di una certa importanza (art. 15 cpv. 1
ordinanza ESM). Questo lavoro è valutato nel quadro dell’esame dall’esa-
minatore e dall’esperto (art. 15 cpv. 2 ordinanza ESM). Gli obiettivi, i criteri
e le procedure di valutazione sono precisati nelle direttive (art. 15 cpv. 3
ordinanza ESM).
L’esame non è superato se il candidato si è servito di strumenti di lavoro
non autorizzati o si è comportato in altro modo sleale (art. 22 cpv. 2 lett. c
ordinanza ESM). L’art. 23 ordinanza ESM, intitolato “Sanzioni”, prevede, in
caso di plagio del lavoro di maturità, che il candidato è immediatamente
escluso dalla sessione d’esame, l’esame è considerato non superato e
tutte le note ottenute durante la sessione sono annullate (art. 23 cpv. 3 or-
dinanza ESM in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2). Nei casi partico-
larmente gravi di cui all’art. 22 cpv. 2 lett. c, inclusi i casi di plagio, la CSM
può pronunciare l’esclusione del candidato per un tempo determinato
(art. 23 cpv. 4 ordinanza ESM). La sanzione è notificata al candidato dal
presidente della sessione (art. 23 cpv. 5 ordinanza ESM). Le disposizioni
relative alle sanzioni sono espressamente comunicate ai candidati prima
dell’inizio degli esami (art. 23 cpv. 6 ordinanza ESM).
3.2
3.2.1 Secondo le direttive per l’esame svizzero di maturità valide dal
1° gennaio 2012 (in seguito: le direttive) il lavoro di maturità è una produ-
zione personale che lo studente realizza in modo individuale e autonomo
(punto 9 delle direttive). I suoi assi principali sono i seguenti. In primo luogo,
la delimitazione di una problematica e la formulazione di un interrogativo di
ricerca che possono essere elaborate nell’ambito delle presenti direttive.
In secondo luogo, la ricerca di informazioni su un determinato tema, la sua
analisi critica e la sua valorizzazione e infine l’esercizio della comunica-
zione personale attraverso la padronanza e la precisione dell’espressione
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Pagina 7
scritta e orale (punto 9 delle direttive). I tre assi citati si concretizzano se-
gnatamente attraverso un lavoro di maturità che va dall’elaborazione di una
problematica alla stesura personale di una relazione scritta (mémoire) su
tale problematica (punto 9 delle direttive).
3.2.2 Il lavoro di maturità costituisce un elemento importante per il raggiun-
gimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM. In particolare, il
candidato deve acquisire e sviluppare particolari capacità e atteggiamenti
(punto 9.1 delle direttive). Tra le capacità richieste rientra segnatamente
quella di integrare coerentemente, laddove necessario, citazioni pertinenti
distinguendole chiaramente dal proprio testo, come quella di avvalersi della
tecnica che consente di citare in modo chiaro e scrupoloso ogni passaggio
ripreso da terzi; affinché il lavoro di maturità rimanga una produzione per-
sonale, le citazioni non possono costituire più di un terzo del testo finale
(bibliografia e citazioni devono rispettare le regole contenute nel docu-
mento allegato alle direttive). Gli atteggiamenti richiesti comprendono in
particolar modo il rispetto dell’onestà intellettuale e il riconoscimento di con-
tributi di terzi (punto 9.1 delle direttive).
3.2.3 Le direttive disciplinano inoltre che l’iscrizione all’esame deve essere
corredata, tra l’altro, dal modulo con indicato il titolo esatto del lavoro di
maturità, la materia sulla quale verte e i motivi della scelta del tema, come
pure una dichiarazione di autenticità; poiché la firma apposta dal candidato
comporta come qualsiasi altra firma determinati obblighi, è opportuno che
quest’ultimo si informi sul significato della dichiarazione che sottoscrive (cfr.
punto 9.2.1 delle direttive).
Un lavoro di maturità soddisfa le condizioni dell’art. 15 ordinanza ESM in
particolare se non contiene elementi di frode nel senso che il candidato che
presenta un lavoro di maturità non redatto personalmente o con passaggi
ripresi parola per parola o con lievi modifiche da testi di terzi senza segna-
larli come citazioni conformemente alle prescrizioni relative alla bibliografia
e alle citazioni viene escluso dalla sessione d’esame conformemente all’ar-
ticolo 23 capoverso 2 (recte: cpv. 1) dell’ordinanza ESM riguardante il pla-
gio (cfr. punto 9.2.4 delle direttive). Un’eventuale frode può essere consta-
tata prima, durante o dopo l’esame. In tal caso, l’intera sessione è consi-
derata non superata e tutte le note ottenute in tale sessione sono annullate
(cfr. punto 9.2.4 delle direttive).
3.3 L’autorità inferiore ha poi anche emanato, in data 28 ottobre 2009, un
promemoria “Etica/Plagio - Indicazioni complementari in merito al lavoro di
maturità” (in seguito: promemoria), pubblicato sul sito internet della SEFRI.
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Pagina 8
Secondo il promemoria, il lavoro di maturità deve essere redatto in modo
da garantire un trattamento eticamente corretto delle fonti d’informazione.
Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. Ciò significa, in
concreto, che ogni informazione di terzi (idea, concetto, fatto ecc.), ripresa
alla lettera o nella sostanza, deve essere chiaramente riportata come una
citazione e recare l’indicazione del punto in cui la si è reperita. Ogni cita-
zione deve essere chiaramente rimandabile a una fonte ed essere verifica-
bile. Il principio vale per qualsiasi informazione, indipendentemente dal tipo
di fonte (libro, rivista, sito internet, film, documento sonoro, opera d’arte
figurativa ecc.).
Nel promemoria, i candidati sono pregati di osservare a questo proposito
le “Prescrizioni per la bibliografia e le citazioni” riportate in allegato alle di-
rettive sull’esame di maturità pubblicate sul sito della Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI (
). Citando correttamente le fonti, i candidati eviteranno di commet-
tere o di incorrere involontariamente in un plagio (cfr. promemoria).
Secondo il promemoria, si tratta di plagio quando, in un lavoro, concetti o
formulazioni altrui non sono riportati a titolo di citazione, ma sono presentati
come propri. Non è rilevante che il plagio sia commesso intenzionalmente
(inganno volontario) o non intenzionalmente (dimenticanza nell’indicare le
fonti). Il promemoria elenca a titolo esemplificativo diverse fattispecie che
sono ricollegate alla nozione di plagio (promemoria e le referenze citate
alla sua nota a piè di pagina 2). Tra di esse si evidenziano il riprendere
passi di un’opera altrui senza renderne riconoscibile la fonte mediante una
citazione, il che include anche scaricare e usare parti di testo riprese da
internet senza indicarne la fonte, oppure il riprendere passi tratti da una o
più opere altrui apportando lievi modifiche o cambiamenti al testo senza
renderne riconoscibile la fonte mediante una citazione, oppure infine il ri-
prendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte contestualmente
alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro.
Conformemente al promemoria, tutti i lavori di maturità presentati ai fini
dell’esame svizzero di maturità sono passati in rassegna con l’ausilio di un
software appositamente sviluppato allo scopo di individuare possibili plagi
e in seguito archiviati per otto anni in una banca dati protetta, in cui sono
conservati anche i lavori di maturità già controllati di numerosi licei pubblici.
Il software confronta i lavori con i documenti disponibili su internet e con
quelli conservati nella banca dati. I lavori sono inoltre attentamente riletti
dagli esaminatori, i quali procedono a ricerche più approfondite in caso di
sospetto plagio (cfr. promemoria). Infine, il promemoria indica ancora le
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Pagina 9
conseguenze in caso di plagio, riferendosi all’art. 23 cpv. 1 dell’ordinanza
ESM e che l’esclusione dall’esame può avvenire prima, durante o dopo la
sessione d’esame in questione.
4.
A livello formale, il ricorrente si duole che la comunicazione della decisione
sia avvenuta esclusivamente tramite una raccomandata, da lui non ritirata
a causa di una da parte sua non meglio precisata “successione di eventi a
lui sfavorevoli, innanzitutto causati dalla sua assenza dal domicilio”. A suo
dire, per permettergli di prendere conoscenza del contenuto della racco-
mandata, nonché di giustificare e chiarire l’accaduto con il presidente della
sessione d’esami federali, l’autorità inferiore avrebbe dovuto non solo re-
capitargli, in un secondo tempo, l’invio per posta ordinaria, ma anche infor-
mare l’istituto presso il quale si era iscritto agli esami. Detta omissione e il
mancato coinvolgimento dell’istituto avrebbero fatto sì che il ricorrente sia
stato informato sulla propria esclusione soltanto l’11 giugno 2019, poco
prima dell’inizio del primo esame orale.
4.1 Per il buon ordine vale la pena di puntualizzare che lo scritto dell’auto-
rità inferiore del 29 maggio 2019 (cfr. supra fatti, lettera A.b), trasmesso per
invio raccomandato al ricorrente e ritornato al mittente dalla Posta svizzera
l’8 giugno 2019 con la menzione “non ritirato” (cfr. il tracciamento dell’invio
all’allegato 6 della risposta), non configura una decisione ai sensi dell’art. 5
PA, ma soltanto un’informazione al ricorrente con la possibilità di espri-
mersi sul plagio constatato dall’autorità inferiore e sulle conseguenze che
ne derivano.
4.2 Nella misura in cui il ricorrente pare sostenere che l’autorità inferiore
avrebbe dovuto dargli in ogni caso la possibilità di esprimersi prima di ema-
nare la decisione impugnata, lasciando sottintendere che con una simile
omissione sia stato violato il suo diritto di essere sentito preliminarmente,
egli non può trarre nulla a suo beneficio.
4.2.1 A titolo generale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale le
garanzie minime del diritto di essere sentito non impongono che un candi-
dato d’esame abbia la possibilità di esprimersi prima che sia adottata una
decisione negativa sull’esito dell’esame. L’Alta Corte riconosce che il diritto
di essere sentito di un candidato d’esame è ossequiato dal momento in cui,
iscrivendosi e sostenendo le prove d’esame, lui stesso fornisce l’insieme
dei documenti che portano alla decisione d’esame (DTF 113 Ia 286 con-
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Pagina 10
sid. 2c; WALDMANN/BICKEL in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge-
setz, 2a ed. 2016, n. 42 ad art. 29 PA; DTF 121 I 225 consid. 2b; sentenza
del TAF B-229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 4.2).
4.2.2 In secondo luogo, un’audizione preliminare non si rivela neppure ne-
cessaria poiché il ricorrente è stato informato tramite le direttive e il pro-
memoria precedentemente menzionati (cfr. supra consid. 3.2.1 segg. e
3.3), del resto allegati al ricorso, non solo sull’importanza di contrassegnare
nel testo le citazioni delle fonti come tali, ma anche sulla definizione di pla-
gio e sulle conseguenze per l’esame in caso di consegna di un lavoro di
maturità affetto da plagio.
4.2.3 Benché il ricorrente abbia compilato e sottoscritto il formulario relativo
alla domanda di ammissione all’esame, indicando l’ultima scuola di prepa-
razione ed espresso con un sì il proprio consenso a che “la scuola di pre-
parazione può essere informata dei risultati da me conseguiti”, né dall’or-
dinanza ESM e neppure dalle direttive e dal promemoria risulta alcun ob-
bligo per l’autorità inferiore di informare l’ultima scuola di preparazione dei
candidati d’esame. L’autorità inferiore non era quindi tenuta ad informare
l’ultima scuola di preparazione del ricorrente in relazione al contenuto
dell’invio raccomandato del 29 maggio 2019.
4.3 Per quanto il ricorrente possa lasciare intendere che la decisione im-
pugnata sia stata resa tardivamente in quanto notificata soltanto il primo
giorno degli esami orali occorre sottolineare che secondo l’art. 23 cpv. 3
ordinanza ESM, in combinato disposto con il suo cpv. 1, il candidato che
commette un plagio è immediatamente escluso dalla sessione non appena
è constatata la frode. L’esclusione immediata può essere comunicata
prima, durante o dopo la sessione d’esame, come precisato nelle rispettive
direttive e nel promemoria (cfr. supra consid. 3.2.3 segg. e 3.3).
4.4 Visto quanto precede, non avendo previsto di inviare al ricorrente lo
scritto raccomandato del 29 maggio 2019 anche per posta ordinaria, né di
informare l’ultima scuola di preparazione dell’accaduto e avendo fatto no-
tificare la decisione d’esclusione dalla sessione il primo giorno degli esami
orali, l’autorità inferiore non è incorsa in un’eventuale violazione del diritto
di essere sentito del ricorrente oppure delle disposizioni dell’ordinanza
ESM, delle rispettive direttive e del promemoria “Etica/Plagio”.
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Pagina 11
5.
Il ricorrente sostiene che l’esclusione immediata dalla sessione d’esami
non sia una sanzione proporzionale all’errore da lui commesso e che l’au-
torità inferiore, con l’emissione della relativa decisione, sia incorsa in un
formalismo eccessivo e in una violazione del principio della parità di tratta-
mento. Il ricorrente precisa che i passaggi presunti di plagio si trovano uni-
camente in note e allegati, ad eccezione di uno solo contenuto nel testo
principale. Secondo lui, i parametri definiti nelle direttive e nel promemoria,
non specificherebbero a sufficienza e in maniera esplicita le modalità del
lavoro di maturità e le conseguenze di un plagio, in particolare non statui-
rebbero l’obbligo e la necessità di inserire le fonti anche all’interno di note
e allegati e non solo nel testo principale del lavoro. Si tratterebbe di un vizio
di forma che non può essere imputato al candidato d’esame. Del resto,
continua il ricorrente, egli avrebbe in ogni caso citato le fonti mancanti nella
sitografia conclusiva a fine lavoro. A suo dire, l’esclusione dalla sessione
d’esame non sarebbe equa nei confronti di quei candidati che hanno re-
datto il lavoro di maturità con le stesse modalità da lui adottate. Infine, il
ricorrente spiega che con l’aver raggiunto l’ampia sufficienza in tutte le ma-
terie nella prima sessione d’esami svoltasi nel giugno 2018 egli non
avrebbe avuto alcun scopo di commettere un’irregolarità nel proprio lavoro
di maturità.
5.1 Dagli atti dell’incarto risulta che l’autorità inferiore ha eseguito un con-
trollo del lavoro di maturità del ricorrente servendosi di un apposito pro-
gramma informatico e facendo successivamente effettuare delle verifiche
da un collaboratore scientifico. In concreto, sono emerse le risultanze se-
guenti:
– Come evidenziato dall’autorità inferiore agli allegati 2 e 3 della risposta,
le note a piè di pagina (…) (indicate a mano con i numeri 1-8), nonché
un passaggio al punto (…) (pag. […] del lavoro di maturità, indicato a
mano con il numero 9) e diversi o addirittura interi passaggi ai punti (…)
della parte (…) “Allegati” del lavoro di maturità (indicati a mano con i
numeri 10-16) sono stati ripresi letteralmente da testi pubblicati in inter-
net senza che sia indicata la fonte da cui sono stati reperiti;
– Per quanto attiene all’intero punto (…) della parte (…) “Allegati” (cfr.
punto 14 dell’allegato 2 alla risposta), il testo corrisponde in tutto e per
tutto, dalla frase iniziale all’ultimo paragrafo, ad un articolo tratto da in-
ternet (cfr. punto 14 dell’allegato 3 alla risposta) e non dalla fonte citata
a piè di pagina;
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Pagina 12
– Al punto (…) della parte (…) “Allegati”, il paragrafo messo in evidenza
e indicato a mano con il numero 11 riprende alla lettera interi passaggi
di un articolo apparso su internet (cfr. punto 11 dell’allegato 3 alla rispo-
sta) senza che venga menzionata la fonte in una nota a piè di pagina;
– Sempre al punto (…) della parte (…) “Allegati”, il paragrafo con la mar-
catura e indicato a mano con il numero 12 riprende letteralmente interi
passaggi di un articolo reperibile su internet (cfr. punto 12 dell’allegato
3 alla risposta) senza che vi sia un’esplicita segnalazione relativa alla
fonte. Per di più la fonte citata alla nota a piè di pagina (…) è stata
inserita in modo errato e si riferisce invece al paragrafo indicato a mano
con il numero 11.
5.2 In sintesi, dal lavoro di maturità (allegato 2 alla risposta) e dai testi rac-
colti in internet dai quali sono stati estratti i passaggi in questione (allegato
3 alla risposta) emerge che il lavoro di maturità in esame contiene 16 punti
ripresi letteralmente da testi pubblicati richiamabili in internet senza ren-
derne riconoscibile la fonte mediante l’apposita citazione. Nella maggior
parte dei punti, le fonti non sono state menzionate nemmeno nella biblio-
grafia finale, mentre in altri punti sono violate le regole di citazione in modo
tale che i passaggi ripresi non sono più attribuibili alle rispettive fonti. Alla
luce di queste circostanze, il Tribunale adito giunge alla conclusione che
non vi è motivo di scostarsi dall’apprezzamento dell’autorità inferiore se-
condo cui nel caso del lavoro di maturità del ricorrente si tratta di un plagio
(cfr. le sentenze del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 5.1, B-
229/2010 del 29 luglio 2010 consid. 6.2, C-7732/2006 del 7 settembre 2007
consid. 5; sentenza del Consiglio federale del 10 dicembre 2004, edita par-
zialmente in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede-
razione [GAAC] 69.35 consid. 4.3 seg.).
5.3 Come verrà esposto nei considerandi seguenti, le censure sollevate dal
ricorrente vanno disattese.
5.3.1 Innanzitutto occorre rilevare che da un candidato ad un esame ci si
può attendere ragionevolmente che conosca le direttive relative agli esami
(cfr. sentenza del Consiglio dei politecnici federali del 16 settembre 1998
pubblicata in GAAC 63.48 consid. 4b).
Il ricorrente stesso ha allegato al proprio ricorso la parte dedicata al lavoro
di maturità contenuta nelle direttive per l’esame svizzero di maturità, non-
ché il promemoria “Etica /Plagio” (cfr. allegati al ricorso 5 e 6; vedi anche
supra consid. 3.2 segg. e 3.3). Con la consegna del lavoro di maturità, egli
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Pagina 13
ha inoltre sottoscritto la dichiarazione di autenticità per mezzo della quale
conferma tra l’altro che ha elaborato e redatto il lavoro personalmente, che
non si tratta di un plagio e che ha preso atto delle modalità di citazione e di
elencazione dei riferimenti bibliografici stabilite nelle direttive d’esame e di
averle rispettate (allegato 1 alla risposta). Oltracciò, come illustra l’autorità
inferiore e non contestato dal ricorrente, i candidati all’esame della ses-
sione estiva 2019 hanno ricevuto con le indicazioni generali anche un
estratto dell’ordinanza ESM, in particolare la disposizione relativa alle san-
zioni di cui all’art. 23 ordinanza ESM (cfr. allegato 14 alla risposta).
Per tutti questi motivi si può chiaramente partire dal presupposto che il ri-
corrente fosse debitamente informato e sensibilizzato sulla rilevanza
dell’indicazione e della citazione corretta delle fonti, sulla nozione di plagio
e sulle conseguenze ad esso connesse. Egli non poteva quindi ignorare
che il fatto di “riprendere passi di un’opera altrui senza citarne la fonte con-
testualmente alla parte o alle parti riprese, bensì unicamente a fine lavoro”
(cfr. promemoria “Etica/Plagio” lett. e) costituisce un plagio, né tantomeno
non sapere che le regole di citazione e d’indicazione delle fonti si applicano
a tutto il lavoro di maturità, note ed allegati compresi (cfr. promemoria
“Etica/Plagio”: “Le fonti non proprie vanno sempre segnalate come tali. […]
ogni informazione di terzi […] deve essere riportata come una citazione e
recare l’indicazione del punto in cui si è reperita”). A tale riguardo, come
sottolinea a giusto titolo l’autorità inferiore, il ricorrente si contraddice, nella
misura in cui, ad esempio nella parte (…) e nelle note a piè di pagina (…),
ha invece provveduto ad indicare le fonti. Inoltre, contrariamente a quanto
da lui sostenuto, non tutte le fonti omesse sono state indicate nella biblio-
grafia a fine lavoro.
Ne discende che la censura del ricorrente, secondo cui i parametri definiti
nelle direttive e nel promemoria non specificherebbero a sufficienza e in
maniera esplicita le modalità del lavoro di maturità e le conseguenze di un
plagio, non è fondata. Laddove egli tende a sminuire la rilevanza delle irre-
golarità da lui commesse (“trattasi dunque di un vizio di forma”), i suoi ar-
gomenti denotano pure una mancanza di consapevolezza e non sono me-
ritevoli di tutela (cfr. anche consid. 5.4.4.2).
5.3.2 Considerato che tutti i lavori di maturità presentati sono sottoposti ad
un controllo antiplagio con l’ausilio di un apposito software, va da sé che il
rilevamento di un plagio deve comportare per ogni candidato le conse-
guenze di cui all’art. 23 ordinanza ESM. Insinuando che altri candidati
all’esame di questa sessione o di sessioni precedenti che, come lui, non
hanno indicato e inserito le fonti all’interno di note e allegati non siano stati
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Pagina 14
esclusi dagli esami, il ricorrente sembra voler censurare un’errata applica-
zione del principio della parità di trattamento nell’illegalità. Il diritto all’ugua-
glianza di trattamento nell’illegalità può essere ammesso in via eccezionale
soltanto quando non in un caso isolato e neppure in alcuni casi, bensì se-
condo una prassi costante, un’autorità deroga alla legge e dà a vedere che
anche in futuro non deciderà in modo conforme alla stessa (DTF 132 II 485
consid. 8.6 pag. 510; sul principio di uguaglianza vedi DTF 142 I 195 con-
sid. 6.1 pag. 213). Nel caso di specie, non solo le allegazioni del ricorrente
sono prive di elementi sostanziali, ma appare già dubbio che sia esistita
una costante prassi contraria all’ordinanza ESM, né tantomeno risultano
indizi suscettibili di indurre a credere che l’autorità inferiore intenda adot-
tarne una simile in futuro. Infine, il solo fatto che non si possa escludere
che il software antiplagio in singoli casi non sia in grado di identificare un
plagio non può essere assimilato a questo genere di indizi o imputato alla
responsabilità dell’autorità inferiore. Non sono pertanto date le condizioni
per riconoscere un diritto all’uguaglianza di trattamento nell’illegalità.
5.3.3 L’asserzione secondo cui, avendo raggiunto l’ampia sufficienza in
tutte le materie nella prima sessione di esami svolta nel giugno 2018, egli
non avrebbe avuto alcuno scopo di commettere un’irregolarità all’interno
del suo lavoro di maturità non aiuta il ricorrente, dato che per rientrare nella
definizione di plagio l’intenzione dell’autore non è di alcuna rilevanza (cfr.
promemoria).
5.4
5.4.1 Per prassi costante il principio della proporzionalità esige che la mi-
sura restrittiva scelta sia idonea a raggiungere lo scopo d’interesse pub-
blico ricercato (regola dell’idoneità) e che quest’ultimo non possa essere
raggiunto scegliendo una misura meno incisiva (regola della necessità).
Inoltre esso vieta qualsiasi limitazione che ecceda lo scopo perseguito ed
esige un rapporto ragionevole tra detto interesse e gli interessi pubblici o
privati compromessi (principio della proporzionalità in senso stretto, che
necessita di una ponderazione degli interessi; cfr. DTF 141 I 20 con-
sid. 6.2.1 pag. 32 e riferimenti).
5.4.2 Le misure disciplinari sono sanzioni pronunciate nei confronti di per-
sone che si trovano in un rapporto giuridico speciale (p.es. funzionari sta-
tali, studenti, detenuti) o sotto una speciale sorveglianza dell’amministra-
zione (p.es. avvocati, persone che esercitano una professione nell’ambito
medico-sanitario; cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 7a ed. 2016, n. a margine 1506). Nella dottrina sono chiamate
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sanzioni repressive (cfr. HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, op.cit., n. a margine
1444, 1450) oppure misure coercitive (“Zwangsmassnahmen”; cfr. TSCHAN-
NEN/ZIMMERLI/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed. 2014, §32
n. a margine 46), rispettivamente sanzioni amministrative penali (“pönale
Verwaltungssanktionen”; cfr. TOBIAS JAAG, Verwaltungsrechtliche Sanktio-
nen, in: Fachbuch Verwaltungsrecht, 2015, p. 933 segg., n. a margine
23.9). Malgrado nella dottrina sia in parte utilizzata una terminologia diffe-
rente, si è concordi sul fatto che dette misure disciplinari servono solo in
modo indiretto all’imposizione di obblighi di diritto amministrativo (cfr. sen-
tenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori
rinvii). La comminatoria (preventiva) di sanzioni dovrebbe incitare l’assog-
gettato a far fronte ai propri doveri. In concreto, le misure disciplinari ser-
vono all’imposizione degli obblighi di servizio o del regolamento dell’istitu-
zione e con ciò ad assicurare la corretta esecuzione dei compiti, al mante-
nimento dell’ordine e alla tutela dell’immagine e della credibilità delle auto-
rità amministrative; nel contempo esse dovrebbero contribuire ad evitare la
violazione degli obblighi di servizio (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del
29 marzo 2016, consid. 4.4.4 con ulteriori rinvii).
5.4.3 Giusta l’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2 e
con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM, in caso di plagio del lavoro di
maturità, il candidato è immediatamente escluso dalla sessione d’esame,
l’esame è considerato non superato e tutte le note ottenute durante la ses-
sione sono annullate. Da un lato, i disposti menzionati perseguono l’obiet-
tivo di dissuadere il candidato dall’imbrogliare nell’ambito dell’esame di ma-
turità. Dall’altro, prevedono una punizione del candidato in caso di contrav-
venzione alle regole d’esame. Inoltre, contribuiscono alla tutela dell’affida-
mento dell’interesse pubblico nel senso che garantiscono un corretto svol-
gimento dell’esame di maturità e assicurano la tutela dell’immagine e della
credibilità dell’autorità inferiore, nonché della reputazione dell’esame fede-
rale di maturità. L’art. 23 cpv. 3 in combinato disposto con i suoi cpv. 1 e 2
e con l’art. 22 cpv. 2 lett. c dell’ordinanza ESM poggia quindi su motivi validi
e oggettivi e non si può in alcun modo ritenere che siffatta disposizione sia
priva di un senso o di uno scopo (cfr. sentenza del TAF B-5235/2011 del
15 giugno 2012 consid. 6.2).
5.4.4
5.4.4.1 Secondo la prassi costante in riferimento all’art. 23 cpv. 1 ordinanza
ESM nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (cfr. sentenze
del TAF B-5235/2011 del 15 giugno 2012 consid. 6.1, B-229/2010 del 29 lu-
glio 2010 consid. 6.3, C-7732/2006 del 7 settembre 2007 consid. 7;
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Pagina 16
GAAC 69.35 consid. 6) e in virtù dell’art. 23 cpv. 4 in combinato disposto
con l’art. 22 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM il plagio fa parte dei casi in cui il
candidato “si è comportato in altro modo sleale” e rappresenta un altro tipo
di frode (cfr. la rispettiva versione francese e tedesca dell’art. 22 cpv. 2
lett. c ordinanza ESM dove si parla di “autre fraude” oppure di “andere Un-
redlichkeiten”).
5.4.4.2 È certo che l’esclusione dalla sessione d’esame e la contestuale
dichiarazione del mancato superamento dell’esame in riferimento alla me-
desima sessione costituiscono una sanzione disciplinare grave. D’altra
parte, la consegna di un plagio in occasione dell’esame svizzero di maturità
configura un’infrazione seria e rilevante, non una semplice bagatella, in
quanto è la dimostrazione dell’assenza totale di probità e onestà intellet-
tuale. Come si ha già avuto modo di vedere (cfr. supra consid. 3.1) lo scopo
dell’esame di maturità consiste nel permettere di accertare se il candidato
possiede la maturità necessaria agli studi universitari (art. 8 cpv. 1 ordi-
nanza ESM), il che presuppone segnatamente apertura intellettuale, una
capacità di giudizio indipendente, nonché sensibilità etica ed estetica
(art. 8 cpv. 2 lett. c ordinanza ESM). Secondo le direttive (cfr. supra con-
sid. 3.2), il lavoro di maturità configura un elemento importante per il rag-
giungimento degli obiettivi sanciti nell’art. 8 ordinanza ESM e deve permet-
tere al candidato di acquisire e sviluppare particolari attitudini e atteggia-
menti, in particolare facendo fronte all’obbligo di integrare citazioni perti-
nenti distinguendole dal proprio testo, di avvalersi della tecnica di citazione
di ogni passaggio ripreso da terzi, di rispettare l’onestà intellettuale e rico-
noscere i contributi di terzi. È fuor di dubbio che la consegna di un lavoro
di maturità affetto da plagio non risponde in alcun caso agli obiettivi fissati
dall’ordinanza ESM e dalle rispettive direttive. Per questo la sanzione adot-
tata è idonea e necessaria al fine di ottenere lo scopo prefissato. Come del
resto si è visto, gli argomenti del ricorrente non sono atti a giustificare cir-
costanze particolari suscettibili di attenuare la sanzione pronunciata.
5.4.4.3 Occorre poi rilevare che l’art. 23 cpv. 3 ordinanza ESM in combina-
zione con i suoi cpv. 1 e 2 sono formulati in modo rigido nella misura in cui,
nel caso di una contravvenzione all’ordinanza, il candidato è immediata-
mente escluso dalla sessione d’esame e l’esame è considerato non supe-
rato. L’ordinanza non prevede alcun’altra sanzione o una gradazione della
sanzione, come potrebbe esserlo ad esempio un semplice avvertimento,
né conferisce all’autorità inferiore alcun margine di manovra per punire in
altro modo un comportamento sleale (cfr. sentenze del TAF B-5235/2011
del 15 giugno 2012, consid. 6.1, B-229/2010 del 29 luglio 2010, consid.
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Pagina 17
6.3). Mediante le disposizioni dell’ordinanza il legislatore ha operato in an-
ticipo una ponderazione degli interessi generale astratta e deciso che la
garanzia di un corretto svolgimento dell’esame di maturità, della tutela
dell’immagine e della credibilità dell’autorità inferiore, come pure la garan-
zia della reputazione degli esami di maturità rispondono ad un interesse
pubblico preponderante (cfr. la sentenza della corte di diritto amministrativo
della Corte d’appello del Canton Uri del 19 maggio 2017, OG V 17 7 pub-
blicata in “Rechenschaftsbericht über die Rechtspflege des Kantons Uri in
den Jahren 2016 und 2017” n. 42, consid. 5e con ulteriori riferimenti, in
particolare alla DTF 139 II 28, consid. 2.7.1 pag. 33 seg.). Questo apprez-
zamento deve essere ossequiato dimodoché la ponderazione degli inte-
ressi propende già in partenza a favore dell’interesse pubblico (idem). Mal-
grado la sanzione pronunciata impedisca al ricorrente di conseguire l’atte-
stato liceale di maturità e ostacoli il suo percorso formativo, occorre tuttavia
tener conto del fatto che egli non è escluso definitivamente, ma che può
ripresentarsi un’altra volta agli esami e dovrà unicamente ripetere gli esami
previsti per il secondo esame parziale. Alla luce di queste circostanze e in
virtù della ponderazione degli interessi operata in anticipo dal legislatore,
la sanzione disciplinare pronunciata può essere ritenuta adeguata ed ac-
cettabile per il raggiungimento dello scopo e dell’interesse pubblico.
5.4.5 Visto quanto precede, risulta che la doppia sanzione prevista dall’or-
dinanza ESM è conforme al principio della proporzionalità.
5.5 Riassumendo, si può concludere che le censure mosse dal ricorrente
dal profilo materiale sono infondate.
6.
In sunto è stabilito che il ricorrente contestualmente alla domanda d’am-
missione alla sessione estiva d’esame di maturità 2019 (secondo esame
parziale) ha inoltrato un lavoro di maturità affetto da plagio e commesso un
comportamento sleale. È quindi a giusta ragione che l’autorità inferiore ha
escluso il ricorrente dalla sessione estiva d’esame 2019, disposto il non
superamento dell’esame e l’annullamento di tutte le note ottenute durante
la sessione. Con la decisione impugnata l’autorità inferiore non ha violato
il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento, né accertato
in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Ne discende
che il ricorso si rivela infondato e deve essere respinto.
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Pagina 18
7.
Visto l’esito del ricorso, l’autorità inferiore è chiamata a distruggere i risultati
degli esami sostenuti dal ricorrente nella sessione estiva 2019, conforme-
mente a quanto disposto mediante la decisione incidentale del 2 luglio
2019.
8.
8.1 Visto l’esito della procedura, il ricorrente deve sopportare le spese pro-
cessuali (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese di procedimento dinanzi al TAF com-
prendono la tassa di giustizia ed i disborsi (art. 1 del regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu-
stizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà della causa, del
modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti
(art. 63 cpv. 4bis PA, art. 2 cpv. 1 frase 1 TS-TAF). In applicazione delle
disposizioni menzionate, considerata la soccombenza del ricorrente, si giu-
stifica di fissare la tassa di giustizia ad un importo complessivo di fr. 800.–.
Le spese processuali sono computate, dopo la crescita in giudicato della
presente sentenza, con l’anticipo di pari importo già versato. In virtù
dell’art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell’au-
torità inferiore.
8.2 Quanto alle spese ripetibili, al ricorrente non si assegna alcuna inden-
nità in conformità al principio della soccombenza (art. 64 cpv. 1 PA a con-
trario).
9.
In base all’art. 83 lett. t della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale [LTF, RS 173.110], la via del ricorso in materia di diritto pubblico non è
data contro le decisioni concernenti l’esito di esami e di altre valutazioni
della capacità, segnatamente nei settori della scuola, del perfezionamento
e dell’esercizio della professione (DTF 136 II 61 consid. 1.1.1 pag. 63; sen-
tenza 2C_120/2010 del 16 dicembre 2010 consid. 1.1 non pubblicato in
DTF 137 I 69). Nella concreta controversia, nella misura in cui la causa per
il mancato superamento dell’esame non è riconducibile all’esito dell’esame
in quanto tale, né alle mancate capacità intellettuali del ricorrente, ma è la
conseguenza diretta della sanzione emanata a causa del comportamento
sleale del ricorrente, si può partire dal presupposto che la vertenza non
ricade sotto l’art. 83 lett. t LTF e la via del ricorso ordinario in materia di
diritto pubblico è aperta (cfr. sentenza del TF 2C_1149/2015 del 29 marzo
2016 consid. 1 con ulteriori rinvii).
B-2961/2019
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico del ricorrente e com-
putate con l’anticipo di pari importo, da lui già versato, dopo la crescita in
giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al ricorrente (atto giudiziario)
– all’autorità inferiore (atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Corrado Bergomi
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Pagina 20
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappre-
sentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del
termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 17 ottobre 2019