B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2983/2012
S e n t e n z a d e l 5 d i c e m b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Frank Seethaler,
cancelliere Alexander Moses.
Parti
A._______
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e della
tecnologia UFFT,
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Attestazione del livello.
B-2983/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 15 gennaio 2012 A._______ ha presentato all'Ufficio federale della for-
mazione professionale UFFT una "richiesta preliminare" volta al ricono-
scimento del diploma quale "perito in informatica" rilasciatogli il 9 luglio
2002 dall'Istituto tecnico industriale paritario "…" di … (Italia). Con scritto
del 23 gennaio 2012 l'UFFT ha informato il richiedente che il diploma pre-
sentato concerne una professione non regolamentata, invitandolo a pre-
sentare una domanda di attestazione del livello. Il 27 aprile 2012
A._______ ha quindi presentato all'UFFT una domanda di attestazione di
livello. Con decisione del 2 maggio 2012, l'UFFT ha confermato che il di-
ploma di "perito in informatica" può essere inserito nel sistema educativo
svizzero al livello "formazione di base del livello secondario II (attestato
federale di capacità, AFC)".
B.
Contro la decisione appena menzionata, A._______ è insorto al Tribunale
amministrativo federale con un ricorso del 28 giugno 2012, chiedendo di
"rivedere" l'attestazione di livello rilasciata dall'UFFT. Entro il termine as-
segnato con decisione incidentale del 7 giugno 2012, il ricorrente ha ver-
sato al Tribunale amministrativo federale l'importo di fr. 1'000.– a titolo di
anticipo per le spese processuali. Con scritto del 28 giugno 2012, egli ha
chiesto di essere esonerato dal pagamento di tali spese, fornendo al con-
tempo ulteriori dettagli sul diploma da lui conseguito in Italia. Come ri-
chiesto con ordinanza del 6 luglio 2012, il ricorrente ha presentato in data
13 agosto 2012 il formulario "Domanda di dispensa dal pagamento delle
spese processuali", corredato dei giustificativi ivi richiesti.
C.
Con risposta del 16 agosto 2012, l'autorità inferiore postula la reiezione
del gravame, ritenendo, in sostanza, che non si possa pretendere che il
diploma del ricorrente "conseguito dopo la scuola dell'obbligo e situato a
livello secondario superiore in Italia sia correlato a diplomi di livello terzia-
rio svizzeri". Replicando l'11 settembre 2012, il ricorrente chiede "che il
diploma di perito informatico (maturità tecnica) conseguito in Italia […] sia
posto come attestazione di livello ad una formazione svizzera di scuola
tecnica ST, o, nel peggiore dei casi, ad una formazione del sistema sviz-
zero di scuola di maturità specializzata, ma non ad una formazione di ba-
se del livello secondario II (attestato federale di capacità, AFC) senza ma-
turità tecnica". Con duplica del 1° ottobre 2012, l'autorità inferiore ha pre-
B-2983/2012
Pagina 3
cisato di attestare – a livello di formazione secondaria II – unicamente il
certificato di formazione pratica (CFP) e l'attestato federale di capacità
(AFC), soggiungendo che "è invece possibile richiedere, che l'UFFT esa-
mini se un titolo estero sia equipollente […] ad una maturità professionale
federale. In tal caso il ricorrente avrebbe dovuto inoltrare una richiesta di
riconoscimento e non, come in casu, un'attestazione del livello". Nella sua
triplica del 22 ottobre 2012 il ricorrente ha ribadito la sua posizione.
Diritto:
1.
Contro le decisioni dell'UFFT è ammesso il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]). La decisione impu-
gnata reca la data del 2 maggio 2012 ed è quindi pervenuta alla ricorren-
te, al più presto, il giorno successivo. Il ricorso è stato introdotto il 1° giu-
gno 2012 ed è quindi tempestivo (art. 50 cpv. 1 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]). Es-
so è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e l'anticipo ri-
chiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha, infine, parte-
cipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toc-
cata dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto rice-
vibile.
2.
Il ricorrente domanda, in via principale, che il suo titolo di studio sia clas-
sificato al livello di "tecnico ST". Tale titolo veniva conferito secondo l'art.
58 cpv. 3 della previgente legge federale sulla formazione professionale
del 19 aprile 1978 (RU 1979 1687) dalle scuole dei tecnici riconosciute
dalla Confederazione e corrisponde all'odierno titolo "tecnico dipl. SSS" ri-
lasciato dalle scuole specializzate superiori di tecnica (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009,
consid. 3.1, con riferimento all'allegato 1 all'ordinanza del DFE concer-
nente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e
degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori dell'11 marzo
2005 [RS 412.101.61]). Le scuole specializzate superiori – istituite a nor-
ma dell'art. 29 della legge federale sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002 (LFPr, SR 412.10) – fanno parte della formazione pro-
fessionale superiore regolata dagli art. 26 e segg. della legge appena
menzionata e si situano – come questo Tribunale ha già avuto occasione
di precisare – a livello terziario (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo
B-2983/2012
Pagina 4
federale inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.2). Tale conclu-
sione è confermata anche dalla classificazione operata dall'Agenzia ese-
cutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) dell'Unione eu-
ropea, la quale situa la formazione impartita in Svizzera dalle scuole spe-
cializzate superiori ("Höhere Fachschulen") al livello terziario, rispettiva-
mente, secondo la classificazione ISCED (International Standard Classifi-
cation of Education), al livello 5B
(
C3%9Cberblick, consultato il 15 novembre 2012). Il ricorrente dispone,
per contro, di un diploma rilasciato in Italia da un istituto tecnico, il quale
si situa, alla stessa stregua dei licei e degli istituti professionali, al livello
secondario, corrispondente alla classificazione ISCED 3
(
si e
one_secondaria_e_post-secondaria_non_terziaria, consultati il 15 no-
vembre 2012, cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo federale
inc. B-6646/2008 del 19 marzo 2009, consid. 3.2.4). Ne consegue che il
diploma del ricorrente, di livello secondario, non può essere situato allo
stesso livello di un diploma quale "tecnico ST" o "tecnico dipl. SSS", di li-
vello terziario.
3.
Il ricorrente postula, in via subordinata, che il diploma da lui conseguito
venga classificato al livello secondario quale maturità professionale. L'au-
torità inferiore, al riguardo, assevera che con l'attestazione del livello un
titolo estero venga correlato al sistema educativo svizzero in base al livel-
lo e alla durata della formazione, senza paragonare i contenuti della for-
mazione estera ai contenuti di una formazione svizzera. Di conseguenza
non è possibile – soggiunge l'autorità inferiore – valutare se i contenuti di
una formazione estera siano paragonabili a una maturità professionale
svizzera. Al livello secondario II sarebbero unicamente attestabili – se-
condo l'UFFT – il certificato federale di formazione pratica (CFP) e l'atte-
stato federale di capacità (AFC).
3.1
Nelle professioni non regolamentate non è necessario il riconoscimento di
un diploma estero. L'UFFT rilascia tuttavia – su richiesta – un'attestazione
di livello, avente lo scopo di informare scuole, futuri datori di lavoro e au-
torità sul livello del diploma estero nel sistema formativo svizzero. L'esa-
me dell'UFFT non concerne, in tale ambito, l'equipollenza di un titolo este-
ro con un titolo svizzero, ma unicamente il suo livello nel sistema educati-
B-2983/2012
Pagina 5
vo svizzero (cfr. per tutto sentenza del Tribunale amministrativo federale
inc. B•2705/2010 del 28 settembre 2010, consid. 2.4, con riferimenti).
L'autorità inferiore ha argomentato che un titolo estero viene correlato al
sistema educativo svizzero in base al livello e alla durata della formazio-
ne, senza paragonare i contenuti della formazione estera ai contenuti del-
la formazione svizzera, limitandosi quindi a raffrontare dei diplomi, entro il
livello secondario II, unicamente all'attestato federale di formazione prati-
ca e all'attestato federale di capacità. Così operando, l'autorità inferiore
non tiene conto della circostanza che, anche all'interno del livello formati-
vo testé indicato, è possibile assolvere formazioni di grado e durata diffe-
renti. Nell'ambito della formazione professionale di base si tratta – in par-
ticolare – del certificato federale di formazione pratica, dell'attestato fede-
rale di capacità e della maturità professionale. La maturità professionale
comprende una formazione professionale di base certificata da un atte-
stato federale di capacità e una formazione approfondita complementare
alla formazione professionale di base (art. 2 dell'ordinanza sulla maturità
professionale federale del 24 giugno 2009 (OMPr, RS 412.103.1). L'inse-
gnamento per il suo ottenimento può avvenire durante la formazione pro-
fessionale di base o al termine della medesima, parallelamente all'attività
professionale o in un'offerta scolastica a tempo pieno (art. 13 cpv. 1
OMPr). Contrariamente all'attestato federale di capacità, la maturità pro-
fessionale consente l'accesso senza esame d'entrata a una scuola uni-
versitaria professionale (art. 39 cpv. 2 LFPr). Essa si situa quindi indub-
biamente a un livello superiore rispetto all'attestato federale di capacità.
3.2
Come si è visto, il ricorrente è titolare di un diploma rilasciato da un istitu-
to tecnico italiano. In passato, nell'ambito di un'attestazione del livello,
l'UFFT ha già correlato il diploma rilasciato in Italia da un istituto profes-
sionale a un attestato federale di capacità con maturità professionale (cfr.
sentenza del Tribunale amministrativo federale inc. B-6646/2008 del
19 marzo 2009, consid. D). In concreto, non si ravvisano motivi per i quali
una simile attestazione non possa, a priori, essere rilasciata in presenza
di una formazione conseguita in Italia presso un istituto tecnico. In parti-
colare, non si giustifica di rilasciare un'attestazione limitata al solo certifi-
cato federale di capacità nella misura in cui il diploma litigioso si riveli es-
sere di livello superiore. Una siffatta limitazione priverebbe infatti l'attesta-
zione di livello del suo scopo primario, ovvero quello di informare scuole,
futuri datori di lavoro e autorità sul livello del diploma estero nel sistema
formativo svizzero. L'autorità inferiore pretende che, nell'ambito di un'at-
testazione di livello si esamini unicamente il livello e la durata della for-
B-2983/2012
Pagina 6
mazione estera. Non è tuttavia dato a divedere come essa intenda accer-
tare il livello di titolo di formazione estero, senza confrontarsi – in partico-
lare – con le formazioni superiori alle quali esso permette di accedere e
con il grado di approfondimento del medesimo. Al riguardo, l'autorità infe-
riore osserva a ragione che l'accesso alle università svizzere è di compe-
tenza delle singole università (osservazioni del 16 agosto 2012, pag. 3).
Ciò non impedisce tuttavia che essa vagli anche le possibilità di forma-
zione terziaria alle quali il diploma estero permette di accedere nel Paese
ove è stato rilasciato e attesti di conseguenza il livello nel sistema educa-
tivo svizzero. L'attestazione di livello dispone infatti di un valore puramen-
te informativo e non pregiudica, quindi, l'esito di un eventuale riconosci-
mento nell'ambito della procedura di ammissione a un'istituzione formati-
va di livello terziario. Per quale ragione – secondo l'autorità inferiore – il
ricorrente avrebbe dovuto chiedere il riconoscimento del suo titolo estero
quale maturità professionale anziché un'attestazione di livello non è dato
di sapere.
3.3
Alfine di emanare un'attestazione di livello che disponga della necessaria
attendibilità, l'autorità inferiore deve quindi tenere conto, oltre che della
durata della formazione e del "livello" della medesima, anche del suo
grado di approfondimento e delle formazioni ulteriori alle quali essa per-
mette di accedere nel Paese nel quale il relativo titolo di studio è stato ri-
lasciato. In quest'ottica, l'autorità inferiore non potrà esimersi dall'attestare
– entro il livello secondario II e qualora ne siano adempiuti i presupposti –
anche altre formazioni all'infuori dell'attestato federale di formazione pra-
tica o dell'attestato federale di capacità. Nell'evenienza, i necessari accer-
tamenti non sono stati operati, essendosi l'autorità inferiore limitata di
principio a correlare dei titoli di studio esteri di livello secondario ai soli at-
testati federali menzionati poc'anzi. La causa è quindi da rinviare all'auto-
rità inferiore affinché verifichi se il diploma del ricorrente può essere cor-
relato al sistemo educativo svizzero alla stregua di una maturità profes-
sionale ed emani, se del caso, una nuova attestazione di livello.
4.
In esito all'odierno giudizio, il ricorrente ottiene causa vinta in merito alla
mancata attestazione del suo diploma al livello di una maturità professio-
nale. Egli soccombe, invece, per quanto attiene alla sua richiesta di equi-
pararlo allo stesso livello di un diploma quale "tecnico ST". Le spese giu-
diziarie andrebbero pertanto poste parzialmente a suo carico (art. 63 cpv.
1 PA). Il ricorrente ha tuttavia chiesto di essere posto a beneficio del gra-
tuito patrocinio. La documentazione allegata alla sua istanza comprova
B-2983/2012
Pagina 7
un evidente stato di ammanco e con ciò l'impossibilità di far fronte alle
spese processuali. Un esame approfondito circa le possibilità di successo
del ricorso appare superfluo alla luce dell'esito del presente procedimen-
to. Il ricorrente va pertanto esonerato dal pagamento delle spese proces-
suali (art. 65 cpv. 1 PA).
5.
Poiché non rappresentato da un avvocato o da un altro mandatario pro-
fessionale, al ricorrente non compete un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv.
1 lett. a e contrario del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nel-
le cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La causa è rinviata all'autorità inferiore
affinché, secondo i considerandi, esperisca i necessari accertamenti ed
emani, se del caso, una nuova attestazione di livello.
2.
Non si prelevano spese processuali. L'anticipo, di fr. 1'000.–, è rimborsato
al ricorrente dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario per restituzione
anticipo);
– autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/19615; atto giudiziario);
– Dipartimento federale dell'economia DFE (atto giudiziario).
B-2983/2012
Pagina 8
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 19 dicembre 2012