Corte II
B-2993/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 3 a p r i l e 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler, Frank Seethaler,
cancelliere Corrado Bergomi.
X._______ und Y._______,
patrocinati dall'Avv. Gianfranco Barone, via Motta 12,
casella postale 123, 6826 Riva San Vitale,
ricorrenti,
contro
1.
Dipartimento delle finanze e dell'economia del
cantone Ticino Sezione dell'Agricoltura,
viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona,
prima istanza,
2.
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone
Ticino, 6500 Bellinzona,
autorità inferiore.
revoca del credito di investimento n. 123.580.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-2993/2007
Fatti:
A.
Il 25 settembre 1990 il Gran Consiglio ha approvato lo stanziamento di
un sussidio cantonale di Fr. 500 000.- ai ricorrenti per la costruzione di
una stalla con annessa abitazione sul mappale 621 di B..
Con decisione del 26 ottobre 1990 il Dipartimento dell'economia
pubblica del Cantone Ticino ha assegnato ai ricorrenti sulla base delle
norme legali allora vigenti (Legge federale del 23 marzo 1962 e
Regolamento cantonale sui crediti agricoli d'investimento e gli aiuti per
la conduzione aziendale agricola del 15 marzo 1983) un credito
agricolo d'investimento sotto forma di un prestito di Fr. 240 000.-
avente come destinazione "finanziamento costruzione stalla +
abitazione". Tale decisione era stata previamente approvata dall'Ufficio
federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Il credito era stato
emesso a tasso 0 con obbligo di rimborso mediante 24 quote annuali
di Fr. 10 000.- ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994.
Con decisione del 3 gennaio 1991 l'Ufficio federale dell'agricoltura ha
assegnato ai ricorrenti un contributo federale di Fr. 412 000.- per i
miglioramenti strutturali progettati a quel tempo per l'azienda agricola.
Il 15 dicembre 1994 veniva stipulata una convenzione tra lo Stato del
Cantone Ticino e la Confederazione Svizzera, rappresentati dalla
Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto in Bellinzona, e i
ricorrenti. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione
esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo
di 20 anni a far tempo del versamento dei sussidi cantonali e federali
pena la restituzione integrale dei sussidi.
B.
B.a Con decisione del 6 dicembre 2005 la Sezione dell'agricoltura ha
assegnato ai ricorrenti un termine perentorio di 30 giorni a partire
dall'intimazione di tale decisione per adempiere o ripristinare la
destinazione conforme alle disposizioni della convenzione del
15 dicembre 1994 con la comminatoria che, trascorso infruttuoso detto
termine, essi devono restituire i contributi federali e cantonali percepiti
per la realizzazione dell'abitazione, ammontanti complessivamente a
Fr. 149 265.- (Fr. 68 176 per i sussidi federali e Fr. 81 089.- per i
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sussidi cantonali). La prima istanza aveva preso atto che i ricorrenti
avevano cessato l'attività di agricoltore e che con contratto di affitto
agricolo firmato il 2 aprile 2004 (recte 2005) veniva ceduta in affitto a
partire dal 1° giugno 2004 per la durata di 9 anni e 5 mesi la stalla,
mentre l'abitazione annessa alla stalla continuava ad essere usata dai
proprietari a scopo privato e non più a scopo agricolo e aziendale, con
conseguente modifica di destinazione e quindi obbligo di restituzione
dei sussidi percepiti. La prima istanza aveva infine considerato che i
motivi che avevano portato i ricorrenti al cambiamento di destinazione
non erano tali da essere ritenuti giustificati poiché anche la cessazione
dell'attività agricola per cause di forza maggiore non avrebbe impedito
ai ricorrenti l'affitto dell'abitazione al futuro gestore d'azienda e la
contemporanea locazione di un'altra abitazione, ritenuta la nuova
attività lucrativa del signor X._______ non più in relazione con la
propria azienda.
B.b Con scritto del 21 dicembre 2005 alla Sezione dell'agricoltura,
l'Ufficio federale dell'agricoltura (di seguito: Ufficio federale) ha preso
conoscenza della decisione del 6 dicembre 2005 e precisato che
X._______ ha ottenuto un contributo federale di Fr. 412 500.- per i
miglioramenti strutturali progettati a suo tempo. A questo riguardo
l'Ufficio federale ha rinviato alla decisione da lui emanata in data
3 gennaio 2001. Secondo tale autorità X._______ ha inoltre
beneficiato di un credito d'investimento di Fr. 240 000.- rimborsabile in
24 anni con rinvio (moratoria) di 3 anni.
Di seguito l'Ufficio federale ha proposto alla Sezione dell'agricoltura le
seguenti modalità di rimborso degli aiuti agli investimenti. Da una parte
esso ha ordinato la revoca immediata del saldo del credito
d'investimento a causa della cessazione della gestione a titolo
personale (art. 59 lett. c OMSt), fissando il termine di rimborso a tre
mesi dalla data di ricezione del suo scritto. Per quanto invece attiene
al contributo federale, l'Ufficio federale ha definito la durata
d'utilizzazione effettiva sulla base degli art. 37 cpv. 6 lett. b e 35 cpv. 5
OMSt (periodo dal 22 dicembre 1994 al 1° giugno 2004), ossia 3 449
giorni, concludendo che l'importo del contributo federale da rimborsare
ammonta a Fr. 88 474.- (412 500 X 31,3% X (10 958 – 3 449 /
10 958)). L'Ufficio federale ha segnalato che l'autorità cantonale ha la
facoltà di decidere se applicare l'art. 37 cpv. 4 OMSt al caso in esame
per il rimborso del contributo federale.
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Nel merito l'Ufficio federale ha approvato la possibilità accordata a
X._______ di affittare la casa d'abitazione all'affittuario dell'azienda
entro 30 giorni, onde adeguarsi alla legislazione ed evitare di dover
rimborsare parte del contributo federale concesso nel 1991. In più
esso ha concluso che è salvo l'obbligo di rimborsare il saldo del
credito d'investimento.
B.c In data 23 dicembre 2005 la Divisione dell'economia del Cantone
Ticino ha annullato la decisione del 6 dicembre 2005 della Sezione
dell'agricoltura inerente alla restituzione di parte dei contributi federali
e cantonali percepiti per la realizzazione dell'abitazione di cui
all'azienda isolata del signor X._______ in località A. nel Comune di
B., indicando che una nuova decisione in merito da parte della
Sezione dell'agricoltura sarebbe stata presa entro trenta giorni da
questa decisione. La Divisione dell'economia ha considerato che la
decisione del 6 dicembre 2005 deve essere preceduta dalla possibilità
di definire con l'interessato i termini della restituzione, come era già
stato preventivamente concordato e come già avvenuto in casi
analoghi precedenti, per cui tale omissione nel dispositivo della citata
decisione appare di importanza tale da dover procedere
all'annullamento della decisione del 6 dicembre 2005.
B.d Con decisione dell'8 febbraio 2006 la Sezione dell'agricoltura ha
assegnato ai ricorrenti un termine di 30 giorni a partire dall'intimazione
della presente decisione per adempiere o ripristinare la destinazione
conforme alle disposizioni giusta la convenzione del 15 dicembre
1994. Essa ha ordinato ai ricorrenti di restituire entro tre mesi
dall'intimazione della decisione i contributi federali e cantonali percepiti
per la realizzazione dell'abitazione ammontanti complessivamente a
Fr. 194 702.-, di cui Fr. 88 474.- per i sussidi federali e Fr. 106 228.-
per i sussidi cantonali. La Sezione dell'agricoltura ha mantenuto in
sostanza la motivazione apportata nella decisione del 6 dicembre
2005. In più essa ha considerato che il preventivo di spesa ammontava
a Fr. 1 314 000.- suddiviso in Fr. 903 000.- (68,7 %) per la stalla, il
fienile, la fossa colaticcio, i lavori esterni, l'accesso e l'allacciamento e
Fr. 411 000- (31,3 %) per l'abitazione. Di questa somma totale era
stato riconosciuto un importo sussidiabile massimo di Fr. 1 250 000.-
per cui veniva accordato un sussidio cantonale a corpo di Fr. 500 000.-
e un sussidio federale di Fr. 412 500.-.
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B.e Dopo che è stata annullata anche la decisione della Sezione
dell'agricoltura dell'8 febbraio 2006, in data 17 ottobre 2006 il
Consiglio di Stato ha emanato una decisione dal dispositivo identico,
ordinando ai ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione
agricola entro un termine di 30 giorni, o, qualora la destinazione non
fosse ripristinata entro il termine stabilito, la restituzione entro tre mesi
dei contributi federali e cantonali, per un ammontare complessivo di
Fr. 192 702 percepiti per la realizzazione dell'abitazione di loro
proprietà a B..
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006 i
ricorrenti sono insorti con ricorso del 3 novembre 2006 dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, che con decisione del 24 aprile
2007 l'ha respinto.
C.
C.a Con un'altra decisione datata 8 febbraio 2006 la Sezione
dell'agricoltura ha revocato il credito d'investimento di Fr. 240 000.- per
la costruzione della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo
del credito d'investimento ammontante a Fr. 120 000. entro il 31 marzo
2006.
C.b I ricorrenti hanno impugnato questa decisione con ricorso del
24 febbraio 2006 dinanzi al Consiglio di Stato, postulando in via
principale l'annullamento della decisione querelata e in via subordinata
il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato quale autorità competente per
una nuova decisione in merito. I ricorrenti hanno ritenuto che la
decisione impugnata lede il diritto materialmente applicabile e che la
stessa è nulla per difetto di competenza della Sezione dell'agricoltura,
spettando unicamente al Consiglio di Stato la facoltà di revocare ex
art. 41 LAGr le prestazioni concesse in virtù della Legge cantonale
sull'agricoltura.
Con risposta del 20 marzo 2006 la Sezione dell'agricoltura ha
proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata. In un successivo scambio di scritti le parti hanno
mantenuto le loro conclusioni e motivazioni.
C.c Con decisione del 27 marzo 2007 il Consiglio di Stato ha respinto
il ricorso. Esso ha addotto innanzi tutto che sulla base dell'art. 1 del
Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 compete alla
Sezione dell'agricoltura l'esecuzione del regolamento in parola e della
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legislazione federale in materia, in quanto determinate competenze
non siano espressamente riservate ad altri organi, specificando che
tali riserve di competenze non riguardano la revoca di crediti
d'investimento erogati in applicazione dell'OMSt (art. 41 cpv. 1 legge
sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e contrario). Il Consiglio di Stato
ha ritenuto che nell'ambito della presente fattispecie si era verificata in
concreto la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9
della Legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale,
quale grave motivo di revoca del credito di investimento. In più non
sussisterebbe affitto ad un discendente, cosa che nemmeno i
ricorrenti, aldilà di un'ipotetica volontà a cedere l'azienda ai figli
mettono in dubbio.
D.
Contro la decisione del Consiglio di Stato del 27 marzo 2007 i
ricorrenti sono insorti con ricorso del 27 aprile 2007 dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, postulandone l'accoglimento come
pure l'annullamento della decisione impugnata nonché della decisione
dell'8 febbraio 2006 della Sezione dell'agricoltura, protestate spese,
tasse di giustizia e ripetibili.
I ricorrenti espongono in una prima fase la cronologia dei fatti. Dopo
che al signor X._______ era stato pronosticato un grave problema
all'anca che implicava oltre ad un intervento chirurgico l'impossibilità di
operare quale gestore di un'azienda agricola al 100 %, i ricorrenti
furono costretti a stipulare un contratto di affitto con il signor W.. Tale
operazione avrebbe avuto come scopo di garantire la gestione
dell'azienda per un periodo ponte fintanto che uno dei tre figli dei
ricorrenti potesse continuare a gestirla. A tale riguardo i ricorrenti
pongono l'accento sul fatto che nessun funzionario della Sezione
dell'agricoltura interpellato per la ratifica dei contratti di affitto ha
sollevato obiezioni o rilevato problemi per il fatto che i ricorrenti
stavano per cedere in locazione la loro azienda agricola. I ricorrenti
lamentano anche che in occasione di un incontro con la Sezione
dell'agricoltura in data 25 gennaio 2006 non si era discusso
apertamente sulle modalità di restituzione dei sussidi federali. Allo
stesso modo essi ribadiscono che dall'emissione della decisione del
6 dicembre 2005 sino alla visita medica da parte del Dott. Togninalli
nessun rappresentante della Sezione dell'agricoltura aveva fatto
rilevare ai ricorrenti che sarebbero potuti sorgere dei problemi circa
l'occupazione della casa e il rimborso del contributo. I ricorrenti fanno
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infine riferimento alle difficoltà finanziarie del signor W., il che ha avuto
come conseguenza lunghe attese prima di incassare i crediti concessi
a. Quo alla situazione familiare attuale, i ricorrenti spiegano che la
signora Y._______ è domiciliata a B., mentre il signor X._______ e i
tre figli sono domiciliati a T. per permettere al signor X._______ di
trovare lavoro nell'ambito della sua formazione professionale come
docente e ai figli di frequentare le scuole.
I ricorrenti fanno dapprima valere una violazione del diritto federale. A
loro avviso la decisione impugnata si basa sugli art. 59 e 60 OMSt
nonché sul parere dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 21 dicembre
2005, tuttavia la stessa non segnala alcun aspetto e non individua
chiaramente i motivi che hanno portato alla mutazione di gestione
dell'azienda di proprietà degli insorgenti. Essi non si ritengono in grado
di valutare alla luce della documentazione nota se l'Ufficio federale
dell'agricoltura abbia preso posizione tenendo in considerazione gli
art. 106 LAGr e art. 4 OMSt e quindi tenendo conto della composizione
e della situazione famigliare dei ricorrenti.
In secondo luogo i ricorrenti lamentano un accertamento incompleto
nonché inesatto dei fatti. Secondo loro si può affermare che la famiglia
X. e Y. ha voluto a tutti i costi mantenere il valore dell'azienda,
garantendo con effetto immediato la gestione di tutta l'entità aziendale
comprensiva dell'alpe, così come ha voluto parallelamente garantire la
possibilità di un subingresso ai figli o eventualmente alla moglie: ciò
sarebbe desumibile in modo chiaro dalla durata del contratto stipulato
con il signor W. il 2 aprile 2005 (con effetto dal 1° giugno 2004 e della
durata di 9 anni e 5 mesi, contrariamente ai 19 richiesti dalla Sezione
dell'agricoltura per ottenere gli aiuti finanziari previsti dalla Legge
sull'agricoltura). A mente dei ricorrenti questo aspetto non è stato
convenientemente accertato o perlomeno verificato. Essi sono del
parere che si può affermare che nel caso in cui vi fosse stata
un'attenta valutazione della situazione personale e famigliare dei
signori X. e Y. la relativa decisione di revoca di credito avrebbe dovuto
approfondire ed appoggiarsi anche all'art. 4 OMSt con relativa
valutazione dell'esistenza dei presupposti per il trasferimento del
credito ai proprietari che attualmente non gestiscono l'azienda di
persona. I ricorrenti rilevano inoltre come non sia chiara e ricostruibile
l'operazione che ha portato alla richiesta di un saldo del credito
concesso in data 26 ottobre 1990 per una somma di Fr. 120 000.-.
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Infine i ricorrenti si riservano di poter dimostrare ulteriormente la
volontà della temporaneità del contratto di affitto, sottoponendo la
nuova situazione all'affittuario anche se i figli, che al momento
dell'inizio del contratto avevano 18, 14 e 11 anni, non riescono al
momento a terminare una formazione agricola prima dei 9 anni previsti
dal contratto. Occorre quindi tenere in considerazione la situazione
famigliare e la buona fede dei ricorrenti, confermata dalla trasparenza
del loro agire per aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione
dell'agricoltura. Per i ricorrenti va sicuramente presa in debita
considerazione la volontà della famiglia X. e Y. nel voler mantenere
l'abitazione a B. presso l'azienda allo scopo di incentivare i figli alla
continuità dell'attività agricola. Essi osservano che secondo una prassi
consolidata si tende innanzitutto a ricercare una soluzione
nell'interesse dell'agricoltore e della propria famiglia, prendendo in
considerazione tutti gli aspetti che toccano gli interessati, non solo
quelli finanziari.
I ricorrenti censurano anche le tempistiche e le modalità con cui è
stata emessa la decisione oggetto del presente gravame, la quale
porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007,
ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.
E.
Con risposta del 12 giugno 2007 la prima istanza propone di
respingere integralmente il ricorso, protestate spese, tasse di giustizia
e ripetibili concernenti le istanze precedenti nonché la presente
istanza. La Sezione dell'agricoltura è del parere che il ricorso in
questione non porta assolutamente nulla di nuovo rispetto alla
situazione esistente al momento della decisione querelata,
riconfermandosi nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto proposte
precedentemente.
F.
Con scritto del 26 giugno 2007 il Consiglio di Stato (di seguito autorità
inferiore) ha inoltrato gli atti preliminari e rinunciato a formulare le
proprie osservazioni.
G.
Su ordinanza del Tribunale amministrativo federale del 27 febbraio
2008 i ricorrenti, con scritto del 13 marzo 2008, hanno fornito
informazioni attuali sulla situazione familiare e finanziaria. Essi hanno
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allegato inoltre copia del verbale d'udienza del 13. dicembre 2007
nella causa M._______contro X._______ e Y._______ dinanzi alla
Pretura di Vallemaggia. Da tale verbale si evince tra l'altro che i
ricorrenti ed il signor W. concordano a titolo transattivo che il contratto
d'affitto terminerà l'11 novembre 2012.
H.
Su richiesta del 17 marzo 2008, la prima istanza ha inoltrato
informazioni sullo stato attuale del credito d'investimento sulla base
delle indicazione fornitele dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino..
I.
Ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito di questa
vertenza.
Diritto:
1.
Il presente ricorso è diretto contro la decisione su ricorso dell'autorità
inferiore del 27 marzo 2007. Quest'ultima è stata emanata in
applicazione del diritto pubblico della Confederazione ed ha come
oggetto la revoca del credito di investimento percepito dai ricorrenti
per la costruzione della loro casa di abitazione e della stalla attigua
nonché la richiesta di rimborso del saldo del credito menzionato per
un totale di Fr. 120 000.- in virtù della legislazione in materia di
agricoltura. La decisione impugnata costituisce dunque una decisione
ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni
ai sensi dell'art. 5 PA che sono di regola emanate dalla Cancelleria
federale, dai dipartimenti e dai servizi dell'Amministrazione federale
loro subordinati o aggregati amministrativamente e a titolo eccezionale
dalle autorità cantonali, sempre che una legge federale preveda che le
loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (Art. 31 i. r. c. Art. 33 lett. d e i della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005, RS 173.31,
LTAF; cfr. anche Messaggio concernente la revisione totale
dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001, FF 2001
3764 ss., in particolare pag. 3942 cpv. 6).
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Contro le decisioni prese in applicazione della legge federale
sull'agricoltura e delle relative disposizioni d’esecuzione dagli uffici
federali, dai dipartimenti e dai Cantoni in ultima istanza è ammissibile
il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le
decisioni cantonali sui miglioramenti strutturali sussidiati (art. 166
cpv. 2 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura, legge
sull'agricoltura, LAGr; RS 910.1). La decisione impugnata è una
decisione cantonale di ultima istanza (art. 55 della legge sulla
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, RL 3.3.1.1)
concernente la revoca e la restituzione di un credito di investimento
stanziato sulla base di norme di diritto federale. Ne consegue che il
Tribunale amministrativo federale è competente nel presente caso a
statuire sul presente ricorso.
I ricorrenti sono toccati dalla decisione impugnata e hanno un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 lett. a PA). I requisiti relativi ai termini d'inoltro del
ricorso così come pure alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso
(art. 50 e 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Il rappresentante legale ha
giustificato i suoi poteri per mezzo di una procura scritta valida (art. 11
PA). L'anticipo spese è stato pagato tempestivamente (art. 63 cpv. 4
PA). Gli ulteriori presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art.
46 ss. PA).
Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
Sotto l'aspetto formale i ricorrenti lamentano le tempistiche e le
modalità con cui è stata emessa la decisione impugnata, la quale
"porta la data del 27 marzo 2007 ed è stata ricevuta il 2 aprile 2007,
ovvero il giorno successivo alle elezioni cantonali ticinesi.".
Tale censura non è fondata. Non sono ravvisabili pregiudizi rilevanti
dalla circostanza che la decisione impugnata è pervenuta ai ricorrenti
6 giorni dopo la data in essa indicata, tanto più che nulla ha impedito
loro di insorgere contro di essa entro i termini di legge.
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3.
3.1 La legge sull'agricoltura ha come scopo che l’agricoltura, tramite
una produzione ecologicamente sostenibile e concorrenziale,
contribuisca efficacemente a garantire l’approvvigionamento della
popolazione, a salvaguardare le basi esistenziali naturali, ad aver cura
del paesaggio rurale e a garantire un’occupazione decentralizzata del
territorio (art. 1 LAGr). La Confederazione mette a disposizione dei
Cantoni mezzi finanziari per crediti d'investimento per provvedimenti
individuali, rispettivamente provvedimenti collettivi (art. 105 cpv. 1
LAGr). I Cantoni accordano, mediante decisione formale, crediti
d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 2
LAGr). I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni. Il Consiglio
federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAGr). I proprietari che
gestiscono essi stessi la loro azienda agricola o la gestiranno essi
stessi dopo l'investimento ricevono crediti d'investimento per la
costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e
edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). Gli affittuari
ricevono crediti d’investimento per la costruzione, la trasformazione e
le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale se è
costituito un diritto di superficie oppure se l'affitto è annotato nel
registro fondiario, giusta l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni,
per la durata del credito d'investimento e se il proprietario garantisce il
credito costituendo un pegno immobiliare sull'oggetto dell'affitto
(art. 106 cpv. 2 lett. c LAgr). I crediti d'investimento sono accordati
forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAgr).
3.2 Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché
prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria
di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAGr). Anche sulla base di
questa norma di delegazione il Consiglio federale ha emanato
l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui miglioramenti strutturali
nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt, RS
913.1). In essa sono disciplinati tra l'altro i crediti d'investimento per
provvedimenti individuali (art. 43 ss. OMSt), nei quali sono compresi
anche i crediti di investimento per provvedimenti edilizi per proprietari
ed affittuari (art. 44 OMSt). I crediti d'investimento sono fissati in
importi forfettari e l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) stabilisce
tramite ordinanza la graduazione dei crediti di investimento per unità,
elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5 OMSt; ordinanza
dell'UFAG del 26 novembre 2003 concernente gli aiuti agli investimenti
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e le misure sociali collaterali nell'agricoltura, OIMSC, RS 913.211). Le
domande di crediti di investimento devono essere indirizzate al
Cantone (art. 53 cpv. 1 OMSt). Il Cantone esamina la domanda,
giudica l'opportunità dei provvedimenti previsti, decide in merito alla
domanda e stabilisce nel singolo caso gli oneri e le condizioni (art. 53
cpv. 2 OMSt).
Tranne in caso di affitto a un discendente, la cessazione della gestione
in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre
1991 sul diritto fondiario rurale (RS 211.412.11) rappresenta uno dei
motivi di revoca del credito d'investimento (art. 59 lett. c OMSt). In
caso di alienazione con utile prima del termine di rimborso convenuto
in origine, i crediti di investimento devono essere interamente
rimborsati e rimunerati retroattivamente con un interesse del 5 per
cento. In caso di rimborso anticipato, l'obbligo di pagamento degli
interessi spira cinque anni dopo il rimborso, ma al più tardi al termine
del periodo di rimborso convenuto in origine (art. 60 cpv. 1 OMSt).
L'utile è calcolato in base agli articoli 31 capoverso 1, 32 e 33 della
legge federale sul diritto fondiario rurale. L'Ufficio federale stabilisce i
valori d'imputazione (art. 60 cpv. 2 OMSt). L'interesse più il rimborso di
un contributo non possono superare l'utile (art. 60 cpv. 3 OMSt).
3.3 Il credito d'investimento in questione è stato accordato con
decisione cantonale del 26 ottobre 1990, previamente approvata
dall'Ufficio federale dell'agricoltura in data 9 ottobre 1990. Sulla scorta
delle basi legali allora vigenti (legge federale del 23 marzo 1962 e
regolamento cantonale del 15 marzo 1983 sui crediti agricoli
d'investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale) la prima istanza
ha assegnato ai ricorrenti un credito agricolo d'investimento sotto
forma di prestito di Fr. 240 000.-, destinato al finanziamento della
costruzione della stalla e dell'abitazione. Le condizioni di
assegnazione del credito prevedono secondo la decisione un tasso di
interesse equivalente allo 0 % e l'ipoteca quale garanzia, mentre il
rimborso del credito è regolato mediante 24 quote annuali di
Fr. 10 000.-, ciascuna a decorrere dal 31 dicembre 1994 (tre anni di
attesa).
4.
Il ricorso in questione è indirizzato contro la decisione dell'autorità
inferiore del 27 marzo 2007 e quindi anche contro la decisione della
prima istanza dell'8 febbraio 2006, con cui quest'ultima ha revocato il
credito di investimento di Fr. 240 000.- per la costruzione della stalla e
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B-2993/2007
della casa d'abitazione e ordinato il rimborso del saldo del credito di
investimento pari a Fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006. Per quanto
attiene agli ulteriori contributi federali e cantonali percepiti sempre per
la realizzazione dell'abitazione si rammenta che con decisione del
24 aprile 2007 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il
ricorso dei ricorrenti del 3 novembre 2006 contro la decisione del
Consiglio di Stato del 17 ottobre 2006, con cui esso ordinava ai
ricorrenti l'adempimento o il ripristino della destinazione agricola entro
un termine di 30 giorni o qualora la destinazione non fosse ripristinata
entro il termine stabilito la restituzione entro tre mesi dei contributi
federali e cantonali per un ammontare complessivo di Fr. 192 702.-. In
assenza di ulteriori indicazioni tra gli atti, bisogna partire dal fatto che
la decisione del Tribunale cantonale amministrativo è cresciuta in
giudicato.
5.
La decisione del 26 ottobre 1990 avente come oggetto lo stanziamento
del credito d'investimento è cresciuta in giudicato dopo che è trascorso
infruttuoso il termine per presentare ricorso. Con decisione
dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha quindi revocato una decisione
formalmente passata in giudicato. Occorre di seguito esaminare se
questa revoca è conforme alle disposizioni legali vigenti.
Se una decisione è cresciuta formalmente in giudicato, essa non può
essere revocata a piacimento. La legge può prevedere direttamente le
condizioni per cui una decisione può essere revocata; in assenza di
una base legale la revocabilità deve essere giudicata sulla base dei
criteri generali sulla revoca di decisioni cresciute in giudicato. È
necessaria una ponderazione di interessi, tra l'interesse alla giusta
attuazione del diritto oggettivo da una parte e l'interesse della
sicurezza giuridica rispettivamente della tutela dell'affidamento
dall'altra. Se è il primo interesse a prevalere sul secondo, si giustifica
una revoca, mentre se il secondo prevale sul primo si impedisce una
revoca (cfr. per tutto HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN: Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5. ed., 2006, pag. 207).
In maniera generale l'art. 171 LAgr stabilisce solamente che i
contributi percepiti a torto devono essere restituiti o compensati. Come
già accennato, il credito di investimento in questione era stato
concesso sulla base della legge federale del 23 marzo 1962 sui crediti
agricoli di investimento e gli aiuti per la conduzione aziendale agricola.
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B-2993/2007
La revoca di crediti d'investimento era allora disciplinata all'art. 44
della legge menzionata, la quale è stata nel frattempo abrogata
parzialmente con l'entrata in vigore il 1° aprile 1991 della legge
federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge
sui sussidi, LSu, RS 616.1; cfr. Allegato alla LSu N. 27) e
definitivamente con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova
legge federale sull'agricoltura (cfr. Allegato alla LAgr: Diritto
previgente, abrogazione lett. f; art. 188 LAgr).
Dagli atti si evince che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile
2005 veniva ceduta in affitto a partire dal 1°giugno 2004 per la durata
di ca. 9 anni la stalla, mentre l'abitazione annessa alla stalla
continuava ad essere usata dai ricorrenti a scopo privato e non più a
scopo agricolo e aziendale. Considerato che una simile circostanza
può costituire un motivo di revoca (cfr. art. 59 OMSt) e che quest'ultimo
si è avverato nel 2004, è lecito dedurre che sono applicabili i nuovi
disposti di legge relativi alla revoca dei crediti di investimento.
I crediti d'investimento costituiscono aiuti finanziari ai sensi dell'art. 3
cpv. 1 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le
indennità (Legge sui sussidi, LSu, RS 616.1). La LSu si applica a tutti
gli aiuti finanziari ed indennità previsti nel diritto federale. Il capitolo 2
della LSu tratta le disposizioni generali per gli aiuti finanziari e le
indennità. Alla sezione 3 del capitolo 2 sono indicate quelle norme che
riguardano il pagamento e la restituzione di aiuti finanziari ed
indennità. Il capitolo 2 della LSu è applicabile salvo disposizioni
contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà
generale (art. 2 cpv. 2 LSu). In materia di crediti di investimento
l'art. 109 cpv. 1 LAgr statuisce che il Cantone può revocare il credito di
investimento per motivi gravi. I motivi gravi sono enunciati all'art. 59
OMSt, se pur in modo non esaustivo, come si può derivare dalla
formulazione della norma stessa ("segnatamente"). Inoltre l'art. 109
cpv. 2 LAgr prevede che nei casi di rigore invece della revoca può
essere richiesto il pagamento degli interessi. Da quanto precede
risulta che gli art. 109 cpv. 1 e 2 LAgr nonché l'art. 59 OMSt
rappresentano una base legale per la revoca di decisioni formali
cresciute in giudicato in cui sono stati concessi crediti di investimento.
Poiché tali norme contengono le modalità di revoca improntate
esclusivamente sui crediti di investimento, una consultazione delle
disposizioni generali conformemente alla LSu non si rivela più
necessaria e potrebbe eventualmente essere sensata se nei disposti
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della relativa legge speciale non è data una risposta a una precisa
questione giuridica.
6.
Va quindi esaminato se la revoca del credito di investimento
pronunciata dalla prima istanza con decisione dell'8 febbraio 2006 e
confermata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata è
conforme agli art. 109 LAgr e 59 OMSt.
6.1 La prima istanza ha ordinato la revoca del credito d'investimento
sulla base dell'art. 59 lett. c OMSt, cioè a causa della cessazione della
gestione a titolo personale.
L'autorità inferiore ha ripreso la medesima argomentazione,
aggiungendo che la cessazione della gestione si è verificata
nell'ambito della presente fattispecie, senza che sussista affitto ad un
discendente e che del resto nemmeno i ricorrenti, aldilà di un'ipotetica
volontà di cedere l'azienda ai figli lo revocano in dubbio.
6.2 Uno dei motivi per la revoca di un credito di investimento può
essere la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'art. 9 della
legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (RS
211.412.11), tranne in caso di affitto ad un discendente (art. 59 lett. c
OMSt).
Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha concluso dagli
atti in suo possesso che i ricorrenti hanno cessato l'attività di
agricoltore e che con contratto di affitto agricolo firmato il 2 aprile 2005
veniva ceduta in affitto la stalla a partire dal 1° giugno 2004 e per la
durata di 9 anni e 5 mesi, mentre l'abitazione annessa alla stalla
continua ad essere usata dai proprietari a scopo privato e non più a
scopo agricolo aziendale, con conseguente modifica di destinazione.
Le informazioni date dai ricorrenti nell'atto di ricorso non fanno che
confermare questo accertamento dei fatti da parte della prima istanza.
Essi rimandano in primo luogo al grave problema di salute
pronosticato al signor X. e Y., avente come conseguenza l'impossibilità
di operare quale gestore di un'azienda agricola al 100%. Perciò i
ricorrenti si sono visti a loro avviso costretti a stipulare un contratto di
affitto con il signor W. della durata di 9 anni allo scopo di garantire la
gestione dell'azienda per un periodo ponte fino a che uno dei tre figli
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dei ricorrenti potesse continuare a gestirla. Dall'illustrazione della
situazione familiare attuale emerge che la signora Y._______ è
domiciliata a B., mentre il signor X.______ e i tre figli sono domiciliati a
T. onde permettere al signor X._______ di trovare lavoro come
docente e ai figli di frequentare le scuole. Ne consegue che i ricorrenti
stessi ammettono di non gestire più in proprio l'azienda agricola e che
quindi in principio si può giungere alla conclusione che nella presente
fattispecie è dato il motivo per la revoca del credito di investimento ai
sensi dell'art. 59 lett. c OMSt. Allo stesso risultato è giunto anche
l'Ufficio federale dell'agricoltura nella sua lettera del 21 dicembre 2005
alla Sezione dell'agricoltura.
La cessazione della gestione in proprio dell'azienda agricola non
riveste carattere di motivo per la revoca di crediti di investimento,
unicamente se l'azienda è data in affitto ad un discendente (art. 59
lett. c OMSt). Tuttavia i ricorrenti non fanno in alcun modo valere che
nel caso del signor W., con il quale loro hanno stipulato il contratto di
affitto agricolo, si tratti di un loro discendente. Non è quindi adempiuta
l'eccezione prevista per il motivo di revoca in questione.
Occorre infine osservare che il credito di investimento è stato stanziato
esclusivamente a condizione che venisse utilizzato a scopi agricoli. La
modifica di destinazione dell'abitazione - a partire dall'affitto della
stalla al signor W. essa non è più integrata nell'azienda agricola, bensì
funge da uso privato per la signora Y._______ - potrebbe già di per sé
costituire un valido motivo di revoca del credito sulla base dell'art. 59
OMSt, in particolare art. 59 lett. d ("l'utilizzazione duratura di importanti
parti dell'azienda per scopi non agricoli") ed e ("inadempimento degli
oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione").
6.3 I ricorrenti sono dell'avviso che se vi fosse stata un'attenta
valutazione della situazione personale e familiare dei signori X. e Y. la
decisione di revoca avrebbe dovuto approfondire ed appoggiarsi anche
all'art. 4 OMSt e all'art. 106 cpv. 5 LAgr.
Come già indicato, l'art. 106 cpv. 5 LAgr sancisce che il Consiglio
federale può stabilire condizioni e oneri, nonché prevedere deroghe
alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti di
investimento. Sulla base di questa disposizione è stata emanata
l'OMSt.
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L'art. 4 cpv. 4 OMSt prevede che in caso di affitto temporaneo in vista
della cessione dell'azienda ad un successore, gli aiuti agli investimenti
possono parimenti essere concessi ai proprietari che non gestiscono
personalmente l'azienda. Tale norma è situata al Capitolo 1
(disposizioni generali), Sezione 2 (Provvedimenti individuali)
dell'OMSt. Già per motivi di sistematica l'art. 4 cpv. 4 OMSt non può
trovare applicazione al caso di specie, tanto più che esso disciplina
unicamente le condizioni di concessione dei crediti di investimento e
dei contributi federali, ma non le condizioni di revoca e restituzione che
invece fanno oggetto della presente causa. Di conseguenza la Sezione
dell'agricoltura e con lei l'autorità inferiore non ha tenuto conto a giusto
titolo della disposizione alla quale i ricorrenti fanno appello.
Anche nella denegata ipotesi che l'art. 4 cpv. 4 OMSt fosse applicabile,
i ricorrenti non potrebbero dedurre alcun vantaggio in loro favore.
Prima di tutto nel caso di un contratto di affitto agricolo della durata
minima di 9 anni non si potrebbe comunque più trattare di un affitto
temporaneo ai sensi della norma menzionata. Inoltre, se la circostanza
di aver stipulato un contratto di affitto agricolo per la durata minima di
9 anni potrebbe da una parte ancora dare adito a concludere che uno
dei figli dei ricorrenti riprenda l'azienda agricola dei genitori in un
futuro prossimo, dall'altra non sono ravvisabili dall'atto di ricorso
segnalazioni di rilievo chiare ed attendibili, atte a sostenere una simile
supposizione. Non è stata offerta una prospettiva concreta che lascia
attendere con un certo grado di sicurezza che l'azienda agricola verrà
gestita da un figlio in un prossimo futuro. I ricorrenti adducono che
l'azienda agricola potrebbe eventualmente anche essere ripresa dalla
moglie del signor X. e Y., senza però in alcun modo corredare tale
allegazione con i dovuti giustificativi. Dietro la volontà dei ricorrenti a
mantenere l'abitazione onde garantire la continuità e la prosecuzione
dell'attività agricola da parte dei loro figli o eventualmente della
signora Y.______ possono comprensibilmente celarsi delle buone
intenzioni, tuttavia i loro argomenti si basano su supposizioni troppo
vaghe per poter essere considerati nel caso concreto. A questa
circostanza non cambia nulla il fatto che il contratto di affitto, come si
può evincere dal verbale di udienza inoltrato dai ricorrenti con scritto
del 13 marzo 2007, terminerà l'11 novembre 2012 e che il figlio minore
(nato 1993) intende inoltre svolgere la scuola di selvicoltore e, una
volta terminata questa formazione, abbia la possibilità di svolgere il
tirocinio abbreviato per divenire agricoltore.
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6.4 I ricorrenti lamentano che nessun rappresentante della Sezione
dell'agricoltura aveva loro fatto rilevare che sarebbero potuti sorgere
dei problemi circa l'occupazione della casa ed il rimborso del credito. A
loro avviso è ovvio che, nel caso in cui essi fossero stati edotti sulle
conseguenze derivanti dalla scelta di affittare l'azienda a terzi,
avrebbero valutato altre soluzioni. I ricorrenti rinviano infine alla loro
buona fede, confermata dalla trasparenza del loro agire per il fatto di
aver sottoposto il contratto di affitto alla Sezione dell'agricoltura.
Il principio della buona fede in diritto pubblico ha due aspetti: uno,
negativo, vieta l'abuso di diritto e l'adozione di un comportamento
contraddittorio, e ha come corrispondente, in diritto privato, quanto
sancito dall'art. 2 cpv. 2 CC; l'altro, positivo, garantisce la protezione
della fiducia riposta in assicurazioni e nel comportamento dell'autorità
(principio della buona fede in senso stretto; cfr. per tutto DTF 118 IB
580 consid. 5a) con ulteriori rinvii a prassi e dottrina).
A questo riguardo emerge dagli atti - e non viene del resto nemmeno
contestato dai ricorrenti - che essi il 15 dicembre 1994 hanno stipulato
una convenzione con lo Stato del Cantone Ticino e la Confederazione
Svizzera. Al punto 4a della stessa era prevista la destinazione
esclusiva ad uso agricolo degli stabili e dei fondi suddetti per il periodo
di 20 anni a far tempo dal versamento dei sussidi cantonali e federali,
pena la restituzione integrale dei sussidi. Sulla base della convenzione
menzionata i ricorrenti si erano quindi obbligati a mantenere l'esclusiva
utilizzazione agricola della stalla e dell'abitazione per le quali essi
avevano ottenuto i sussidi cantonali e federali. Da ciò deriva
evidentemente che l'uso privato dell'abitazione non è contemplato né
dalla decisione di concessione del credito né dalla convenzione
successivamente stipulata. La circostanza che la Sezione
dell'agricoltura non abbia sollevato obiezioni contro l'intenzione dei
ricorrenti di affittare l'azienda al signor W. non può rivestire un
carattere di rilievo, tanto più che l'affitto a terzi è un'operazione
consentita che verte sul diritto privato e che per fondi agricoli non è
necessario richiedere l'approvazione del canone d'affitto all'autorità
competente, come ha fatto giustamente osservare la prima istanza
nella sua risposta del 20 marzo 2006 al ricorso dinanzi all'autorità
inferiore. Non sono ravvisabili punti di riferimento concreti che possano
illustrare che la Sezione dell'agricoltura avesse potuto dedurre o
apprendere del cambiamento di destinazione dell'abitazione prima del
marzo 2005, quando le era stata sottoposta per approvazione una
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B-2993/2007
copia del contratto di affitto con effetto a partire dal 1° giugno 2004.
Occorre infine considerare che il signor X._______ almeno in quel
periodo era presidente dell'Unione Contadini Ticinesi, per cui
avrebbero dovuto essergli note le condizioni per il mantenimento del
credito di investimento concessogli. Non emerge comunque dagli atti
che i ricorrenti abbiano fatto espressamente richiesta di autorizzazione
per modificare la destinazione della casa d'abitazione. Da quanto
precede non si può rimproverare alla prima istanza né di aver adottato
un comportamento contraddittorio nei confronti dei ricorrenti né di aver
commesso un abuso di diritto.
Per quanto attiene al secondo aspetto del principio della buona fede,
dagli argomenti portati nell'atto di ricorso non risultano indizi e
neppure si trovano i relativi giustificativi sulla base dei quali la Sezione
dell'agricoltura avrebbe dato un'informazione concreta in relazione al
cambiamento di destinazione dell'azienda oppure che le sia stato
sottoposto il contratto di affitto agricolo con la preghiera di donare
un'informazione nel contesto di questa problematica.
In considerazione delle allegazioni suesposte emerge che la prima
istanza non ha violato il principio della buona fede. La relativa censura
sollevata dai ricorrenti è quindi priva di fondamento.
6.5 In riassunto, la prima istanza e con lei l'autorità inferiore ha a
giusto titolo revocato la decisione di concessione del credito di
investimento del 26 ottobre 1990.
7.
L'art. 109 cpv. 2 LAgr prevede che nei casi di rigore invece della
revoca può essere richiesto il pagamento degli interessi.
Il concetto del caso di rigore configura una nozione giuridica
indeterminata. Di principio spetta ai tribunali interpretare e
concretizzare nel singolo caso simili nozioni. Tuttavia, secondo dottrina
e giurisprudenza, se l'interpretazione legale mostra che il legislatore,
facendo uso di una normativa aperta, ha inteso riservare
all'amministrazione, nel rispetto dei principi costituzionali, una facoltà
decisionale da rispettare giudizialmente, il tribunale può e deve
limitare di conseguenza il proprio potere cognitivo (DTF 127 II 191
consid. 5a/aa; HÄFELIN/MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4a ed.,
Zurigo 2002, pag. 96 cifra marg. 455).
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Nel caso in esame il legislatore ha incaricato le autorità cantonali di
accordare tramite decisione formale i crediti di investimento (art. 105
cpv. 2 LAgr i. r. c. art. 53 OMSt), mentre l'Ufficio federale
dell'agricoltura stabilisce tramite ordinanza la graduazione dei crediti di
investimento per unità, elemento o parte dell'edificio (art. 46 cpv. 5
OMSt; OIMSC). Si può di conseguenza affermare che sia nell'ambito
della concretizzazione del caso di rigore sia della scelta tra revoca e
rimborso degli interessi (cfr. la formulazione esplicita del disposto "può
essere richiesto") il legislatore ha voluto conferire al Cantone ed
eventualmente all'Ufficio federale un certo potere di apprezzamento, al
quale il Tribunale amministrativo federale deve attenersi, trattandosi
della definizione dei limiti concettuali del caso di rigore. Il giudice
interviene solo se la decisione appare evidentemente insostenibile.
Dagli atti emerge che né le autorità inferiori né l'Ufficio federale
dell'agricoltura nell'ambito della sua presa di posizione del 21
dicembre 2005 hanno valutato la possibilità di ammettere un caso di
rigore, richiedendo solo il pagamento degli interessi invece della
revoca e del conseguente rimborso del saldo del credito di
investimento. D'altra parte i ricorrenti non fanno esplicitamente valere
né che le autorità inferiori abbiano omesso di esaminare l'eventualità
del caso di rigore, né che nel loro caso siano dati i presupposti per
affermare la presenza di un caso di rigore ai sensi dell'art. 109 cpv. 2
LAgr. Sebbene i ricorrenti siano stati interrogati sulla possibilità di
dover pagare gli interessi del credito nel senso dell'art. 109 cpv. 2
LAgr, essi, con la risposta del 13 marzo 2008, spiegano soltanto che il
credito di investimento è già stato saldato e che il residuo relativo al
credito agricolo può essere rimborsato mediante un accantonamento
presso l'istituto bancario di fiducia dei Signori X. e Y..
Nel caso in esame e secondo quanto indicato nel ricorso, i tre figli dei
ricorrenti che ora dovrebbero aver raggiunto i 22, 18 e 15 anni vivono
con il padre a T., dove sono anche domiciliati, mentre l'abitazione di B.
è occupata soltanto dalla signora Y._______ che sempre a B. ha il
proprio domicilio. Il contratto d'affitto dell'azienda stipulato tra i
ricorrenti e il signor W. è limitato ad una durata di ca. 9 anni (fino al
novembre 2012). Le informazioni date dai ricorrenti sulle possibilità di
un subingresso di uno dei tre figli sono troppo vaghe per poter essere
prese in considerazione. Inoltre i rimanenti contributi federali e
cantonali percepiti per lo stesso oggetto sono stati revocati dal
Pagina 20
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Tribunale amministrativo cantonale con decisione del 24 aprile 2007.
Considerati questi elementi e anche tenendo conto del motivo per la
cessazione dell'attività agricola, appare chiaro che la decisione
impugnata che ordina la restituzione del saldo del credito di
investimento è sostenibile.
8.
A titolo abbondanziale si osserva che un'eventuale applicazione
dell'art. 30 cpv. 2 LSu nulla può cambiare alle conclusioni alle quali si
è giunti finora.
Giusta l'articolo 30 capoverso 2 LSu l'autorità competente rinuncia alla
revoca se
a.
il beneficiario ha preso, in base alla decisione, provvedimenti che non potrebbero
essere rimossi senza perdite finanziarie difficilmente sopportabili;
b.
la violazione del diritto non era facilmente riconoscibile per il beneficiario;
c.
un eventuale accertamento inesatto o incompleto dei fatti non è dovuto a colpa del
beneficiario.
Affinché l'autorità competente possa effettivamente rinunciare ad una
revoca, è necessario che i tre criteri enunciati all'articolo 30 capoverso
2 LSu siano soddisfatti cumulativamente (cfr. decisioni non pubblicate
della Commissione di ricorso DFE del 13 dicembre 2006 n. c. G.
[JG/2005-9] consid. 4.2.4, del 14 gennaio 2002 n. c. R. [00/JO.009]
consid. 2.1 e del 29 novembre 2001 n. c. UFAG contro W. [01/JG-005]
consid. 3.1.2).
Come già segnalato, la concessione del credito di investimento giusta
la decisione del 26 ottobre 1990 era ed è vincolata, tra l'altro anche in
virtù della convenzione del 15 dicembre 1994, dall'obbligo di utilizzare
la stalla e l'abitazione a scopi agricoli. Per i ricorrenti era dunque
facilmente riconoscibile che per beneficiare del credito di investimento
ed evitare una restituzione di quest'ultimo doveva sempre essere
soddisfatta l'esigenza della destinazione esclusiva ad uso agricolo di
tutti gli elementi di cui era costituita l'azienda, vale a dire la stalla e
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l'abitazione. È evidente e non viene nemmeno contestato dagli stessi
ricorrenti che con la cessazione della gestione agricola in proprio,
concretizzata dall'affitto della stalla ad un terzo unitamente all'uso a
titolo personale dell'abitazione da parte della signora Y._______, essi
non sono più in grado di far fronte all'obbligo che si sono impegnati di
adempiere. Ne consegue che già non è dato almeno uno (art. 30 lett. b
LSu) dei tre criteri richiesti affinché l'autorità competente possa
rinunciare alla revoca di una decisione - in casu la revoca del credito di
investimento -, e si rivela quindi superfluo esaminare se gli altri due
criteri sono adempiuti.
9.
In riassunto risulta che la prima istanza ha revocato a giusta ragione la
decisione del 26 ottobre 1990 ed era quindi legittimata a richiedere la
restituzione del credito di investimento. I crediti di investimento devono
essere rimborsati entro 20 anni per i provvedimenti edilizi (art. 52 cpv.
1 lett. b OMSt). Dalla decisione impugnata emerge che i ricorrenti al
momento dell'emananzione della decisione della prima istanza contro
la quale erano insorti avevano pagato 12 delle 24 rate previste. Tenuto
conto che le rate conformemente alla decisione di concessione del
credito di investimento ammontano a Fr. 10 000.- l'una, il saldo del
credito di investimento equivale a Fr. 120 000.-, come giustamente
accertato dalle istanze inferiori. Di conseguenza si rivela ingiustificato
il rimprovero dei ricorrenti secondo cui l'operazione che ha portato alla
richiesta del saldo del credito non è chiara e ricostruibile.
10.
In considerazione di quanto precede, non sono ravvisabili punti di
riferimento concreti secondo i quali la prima istanza e l'autorità
inferiore abbiano violato il diritto federale o accertato i fatti in modo
inesatto o incompleto. Per questi motivi il ricorso risulta infondato e va
respinto.
Nella decisione dell'8 febbraio 2006 la prima istanza ha revocato il
credito di investimento e ordinato ai ricorrenti di rimborsare il relativo
saldo di fr. 120 000.- entro il 31 marzo 2006, con espressa riserva
della remunerazione retroattiva degli interessi in caso di alienazione
con utile entro i 5 anni dal rimborso. Nella decisione impugnata del 27
marzo 2007 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione della
prima istanza dell'8 febbraio 2006 e respinto il ricorso senza tuttavia
esprimersi sul termine di restituzione. Considerato che già al momento
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della decisione del Consiglio di Stato il termine assegnato dalla prima
istanza per il versamento del saldo del credito di investimento era
ampiamente scaduto, sorprende che il Consiglio di Stato non abbia
fissato un nuovo termine, tanto più che lo stesso Consiglio di Stato
con decisione del 17 ottobre 2006 aveva posto ai ricorrenti un termine
di tre mesi per il rimborso dei rimanenti contributi federali e cantonali
percepiti per lo stesso oggetto. Il ricorso è diretto principalmente
contro la revoca del credito d'investimento e non contro il termine
concesso per il rimborso del ammontare in questione. Sarà il compito
dall'autorità amministrativa che esegue la decisione di concedere dei
termini adeguati alle circostanze.
11.
Visto l'esito della procedura le spese processuali che si giustifica
fissare a Fr. 2 000.- vanno addossate ai ricorrenti quale parte
soccombente; l'anticipo delle spese di Fr. 2 600.-, da loro versato in
data 16 maggio 2007, verrà computato sull'importo dovuto a questo
titolo (art. 63 cpv. 1 PA, art. 1 ss. del Regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(TS-TAF), RS 173.320.2). Quale parte soccombente, al ricorrente non
viene assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv.
1 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
Pagina 23
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto. La causa è rinviata alla prima istanza affinché
essa decida nuovamente sull'assegnazione di un termine ragionevole
per il rimborso del saldo del credito di investimento.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Esse sono computate con l'anticipo spese di fr. 2600.- versato il 16
maggio 2007. L'eccedenza di fr. 600.- viene restituita ai ricorrenti.
3.
Comunicazione:
- ai ricorrenti (Atto giudiziale)
- all'autorità inferiore (n. di rif. n.1662/sm/9; Atto giudiziale)
- alla prima istanza (Atto giudiziale)
- all'Ufficio federale dell'agricoltura (estratto per conoscenza)
- al Dipartimento federale dell'economia (Atto giudiziale)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte
– i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art.
42 LTF).
Data di spedizione: 28 aprile 2008
Pagina 24