B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-2998/2011
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o
d e l 2 6 m a r z o 2 0 1 4
Composizione
Giudice unico Francesco Brentani,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______,
ricorrente,
contro
1. Y._______ SA
2. Z._______ SA (prima: A._______ SA),
controparti,
Segreteria di Stato dell'economia SECO,
Condizioni di lavoro,
Effingerstrasse 31, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Permesso di lavoro continuo
(N di riferimento 11-18040 e 11-18043).
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione, nel frattempo passata in giudicato, dell'11 giugno 2010
l'autorità inferiore ha accolto il permesso di lavoro continuo della
controparte 1, sostituendo il modello di turnazione 9-3 con il modello
5-1-9-5 per 15 uomini per ognuna delle 16 squadre in relazione al periodo
24 maggio 2010 – 30 aprile 2011;
che con decisione dell'11 marzo 2012 l'autorità inferiore ha approvato il
rinnovo del permesso di lavoro continuo nei confronti della controparte 1
concernente il piano dei turni 5-1-9-5 per 13 uomini per ogni squadra
all'avanzamento (16 squadre) e 2 uomini per squadra (4 squadre) per il
servizio rifornimento in relazione al periodo 1 maggio 2011 – 30 aprile
2014;
che con scritto del 10 gennaio 2011 all'autorità inferiore, la controparte 2
ha riferito di aver assunto dalla controparte 1, nell'ambito dei lavori
(...), l'appalto per la fornitura e trasporto di conglomerati cementizi al
luogo di impiego, compresa la successiva messa in opera, inoltrando nel
contempo una domanda di permesso di lavoro continuo, completata, in
data 15 febbraio 2011, con la lista delle firme dei lavoratori che hanno
dato il loro consenso all'utilizzo del sistema di turnazione;
che con decisione dell'11 marzo 2012 l'autorità inferiore ha accolto la
domanda di permesso di lavoro continuo della controparte 2 avente come
oggetto il modello di turnazione 5-1-9-5 per 5 uomini per ogni squadra
(16 squadre) in riferimento al periodo 1 maggio 2011 – 30 aprile 2014;
che le autorizzazioni di permesso di lavoro continuo emanate dall'autorità
inferiore l'11 marzo 2012 nei confronti della controparte 1 (pratica
11-18040 / 111946) e della controparte 2 (pratica 11-18043 / 112343)
sono state entrambe pubblicate sul Foglio federale del 12 aprile 2012;
che contro entrambe le autorizzazioni di permesso di lavoro continuo
pubblicate sul Foglio federale la ricorrente è insorta con ricorso del
26 maggio 2011, redatto in lingua tedesca, dinanzi allo scrivente
Tribunale, postulando, nella conclusione principale, l'annullamento dei
permessi di lavoro pronunciati in favore delle controparti (pratiche
11-18040 / 111946, 11-18043 / 112343) e l'obbligo di queste ultime ad
elaborare un piano dei turni conforme alla legge, mentre nella
conclusione eventuale la ricorrente postula l'annullamento dei permessi di
lavoro contestati ed il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova
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decisione ed infine, con conclusione processuale, la ricorrente chiede che
venga ordinato un secondo scambio di scritti;
che la ricorrente contesta prevalentemente che la maggioranza dei
lavoratori abbia acconsentito all'introduzione del modello di turnazione
adottato nei permessi di lavoro impugnati e solleva nel contempo dubbi
sulle liste delle firme inoltrate a suffragio delle domande di permesso di
lavoro, proponendo l'introduzione del metodo di turnazione 10-4, in
quanto da una petizione da lei promossa nei primi mesi del 2011 sarebbe
emerso che 104 su un totale di 130 lavoratori si erano espressi in questo
senso;
che, conformemente alle censure della ricorrente, i permessi di lavoro
non soddisferebbero i presupposti formali giusta l'art. 41 dell'ordinanza 1
del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111)
e violerebbero gli art. 17a e 15a della legge federale del 13 marzo 1964
sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro,
LL, RS 822.11), nonché gli art. 34 cpv. 4 lett. a, 37 cpv. 4 e 37 cpv. 2 OLL
1 e dette violazioni non potrebbero essere considerate lievi ai sensi
dell'art. 28 LL;
che con risposta del 20 giugno 2011 (data d'entrata 22 giugno 2011) le
controparti chiedono, in via preliminare, che l'italiano sia dichiarato lingua
del procedimento sia per lo scambio di allegati, sia per le decisioni
incidentali e finali del Tribunale, e che si prescinda dal prelevare tasse e
spese e dall'assegnare indennità; nel merito le controparti chiedono di
respingere il ricorso e di riconfermare i permessi di lavoro continuo
impugnati, nonché di porre a carico della ricorrente tasse e spese e la
rifusione di ripetibili;
che con risposta (in lingua tedesca) del 21 giugno 2011 l'autorità inferiore
conclude alla reiezione del gravame;
che con ordinanza del 30 giugno 2011 il Tribunale ha tra le altre cose
ordinato il proseguo del procedimento in lingua italiana, dando alle
controparti la facoltà di esprimersi in merito alla proposta di tradurre l'atto
di ricorso in lingua italiana o di imporre alla ricorrente di presentare i suoi
futuri scritti in lingua italiana;
che con scritto del 4 luglio 2011 le controparti hanno avanzato
formalmente richiesta affinché i futuri scritti della ricorrente abbiano a
essere stilati in lingua italiana;
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che con decisione incidentale del 14 luglio 2011 lo scrivente Tribunale ha
respinto la richiesta delle controparti di obbligare la ricorrente a redigere i
prossimi scritti in lingua italiana, accolto la domanda d'esame degli atti
della ricorrente, trasmettendole gli allegati richiesti e dandole occasione di
inoltrare l'atto di replica e in particolare di rispondere alle domande
d'istruzione in riferimento al requisito dell'accordo della maggioranza dei
lavoratori;
che con replica del 30 settembre 2011, inoltrata dopo tre proroghe del
termine, la ricorrente si riconferma nelle proprie motivazioni e conclusioni;
che con duplica del 30 novembre 2011 le controparti rinnovano le loro
conclusioni e motivazioni;
che con duplica del 1°dicembre 2011 l'autorità inferiore conclude alla
reiezione del ricorso, rinviando in sostanza alle allegazioni formulate nella
risposta;
che con ordinanza del 16 gennaio 2012 la ricorrente è stata invitata a
produrre il testo della petizione in favore del piano di turni 10-4 e le firme
raccolte con l'indicazione precisa dei nominativi delle persone interessate,
prendendo in considerazione di decidere a tempo debito se concedere
l'esame degli atti ai rimanenti partecipanti al procedimento;
che con scritto del 27 gennaio 2011 (recte: 2012) le controparti producono
la dichiarazione ed i relativi estratti del Foglio Ufficiale Svizzero di
commercio (FUSC) secondo cui la A._______ SA ha trasferito il proprio
patrimonio a Z._______, la quale subentra in tutti i rapporti contrattuali e
nelle procedure legali in essere, chiedendo inoltre di poter essere
ammesse all'esame della petizione e delle firme raccolte dalla ricorrente
nei primi mesi del 2011;
che con scritto del 5 marzo 2012 la ricorrente inoltra i documenti richiesti,
postulando di separare la petizione in favore del piano dei turni 10-4 dagli
atti e di non portarla a conoscenza delle controparti e dell'autorità
inferiore e, in via subordinata, di concederle il diritto di essere sentito
prima di un'eventuale trasmissione della petizione ai rimanenti
partecipanti al procedimento;
che con ordinanza del 7 marzo 2012 lo scrivente Tribunale ha trasmesso
lo scritto delle controparti del 27 gennaio 2012 e lo scritto della ricorrente
del 5 marzo 2012 compresi gli allegati (di cui la petizione in forma
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anonimizzata) ai rimanenti partecipanti al procedimento, segnalando di
decidere più tardi sulle richieste formulate dalle parti nelle rispettive
comparse;
che dietro richiesta formulata con ordinanza del 26 aprile 2012 e in
seguito all'accoglimento della richiesta di proroga del 2 maggio 2012
(cfr. ordinanza dell'8 maggio 2012), le controparti hanno inoltrato la lista
dei dipendenti da gennaio ad aprile 2011, la lista dei dipendenti attivi nel
maggio 2012 e una tabella comprendente i nominativi di tutti i dipendenti
che hanno sottoscritto i formulari per l'accettazione del turno 5-1-9-5;
che in seguito alla richiesta di proroga del 16 agosto 2012, la ricorrente
ha inoltrato in data 1 ottobre 2012 la presa di posizione agli allegati delle
controparti, producendo una lista attuale delle maestranze delle
controparti, concludendo che non sussiste un numero sufficiente di firme
valide;
che con ordinanza del 4 ottobre 2012 le osservazioni della ricorrente del
1°ottobre 2012 sono state trasmesse ai rimanenti partecipanti al
procedimento e nel contempo è stato concluso lo scambio di scritti, su
riserva di eventuali ulteriori provvedimenti istruttori o allegazioni delle
parti;
che con scritto del 22 ottobre 2013 lo scrivente Tribunale ha fatto fronte
alla richiesta della ricorrente del 17 ottobre 2013, orientandola sui tempi
di evasione della causa;
che, a fronte di questioni sollevate in vista della deliberazione della
sentenza, con ordinanza del 2 dicembre 2013 lo scrivente Tribunale ha
constatato che l'art. 34 cpv. 4 lett. b OLL 1 non era ancora stato
tematizzato nel procedimento precedente e, non escludendo la rilevanza
di tale disposto per l'esito della presente vertenza, ha dato facoltà alle
parti di esprimersi preliminarmente sull'applicabilità e portata dell'art. 34
cpv. 4 lett. b OLL1 per il rilascio dei permessi impugnati (cfr. DTF 131 V 9
consid. 5.4.1 sul principio secondo cui le parti devono essere sentite
previamente quando un'autorità intende motivare una decisione con una
disposizione legale finora non tematizzata nel procedimento, a cui le parti
non si sono appellate e da cui non potevano aspettarsi che acquisisse
una rilevanza particolare nel caso concreto; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a edizione 2013, n. 530);
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che con la medesima ordinanza è stata data nel contempo occasione
all'autorità inferiore di rispondere a quesiti in relazione alle esigenze poste
alle firme necessarie dei lavoratori e alla prassi relativa alla durata dei
permessi, mentre le controparti hanno avuto facoltà di esprimersi sul
periodo ancora necessario per lavorare secondo il piano dei turni dei
permessi di lavoro impugnati;
che con scritto dell'11 dicembre 2013 le controparti hanno comunicato tra
l'altro che dal mese di gennaio 2013 la turnazione adottata corrisponde al
sistema 10-4, mentre sul cantiere non vi sarebbero più sciolte sottoposte
alla turnazione 5-1-9-5;
che mediante scritto del 19 dicembre 2013 la ricorrente chiede di darle
facoltà di prendere posizione solo dopo che le verranno messe a
disposizione le risposte dei restanti partecipanti al procedimento;
che con presa di posizione del 20 dicembre 2013 l'autorità inferiore ha tra
l'altro indicato che i piani dei turni impugnati sarebbero stati sostituiti con
dei nuovi permessi aventi per oggetto il metodo di turnazione 10-4;
che con ordinanza del 31 dicembre 2013 le parti sono state invitate ad
esprimersi sull'eventualità dello stralcio dai ruoli della causa in vista della
ripartizione delle spese processuali, in particolare all'autorità inferiore è
stato intimato di produrre i nuovi permessi di lavoro;
che tramite scritto del 15 gennaio 2014 le controparti aderiscono alla
proposta di stralciare dai ruoli la causa, postulando l'addossamento delle
spese processuali come pure l'assegnazione di un'indennità per ripetibili
a carico della ricorrente;
che con scritto del 20 gennaio 2014 la ricorrente acconsente a stralciare
la causa dai ruoli, sottolineando come l'autorità inferiore abbia da
assumersi la responsabilità per averla resa priva d'oggetto e chiedendo
che le venga concessa un'indennità per ripetibili;
che mediante scritto del 20 gennaio 2014 l'autorità inferiore rimette al
giudizio dello scrivente Tribunale come intende concludere il
procedimento, fornendo nel contempo i tre nuovi permessi di lavoro;
che, facendo fronte alla richiesta formulata nell'ordinanza del 23 gennaio
2014, con scritti del 29, 30 e 31 gennaio 2014 le parti si sono espresse
sulla questione a sapere se e quando la ricorrente sia venuta a
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conoscenza delle procedure per il rilascio dei nuovi permessi e delle
relative decisioni;
che la ricorrente spiega di essere venuta a conoscenza dell'introduzione
del piano dei turni 10-4 all'inizio del 2013, di aver tuttavia mantenuto il
ricorso, in quanto non si poteva allora prevedere la durata dei nuovi
permessi e nemmeno escludere un ritorno al modello di turnazione
impugnato sulla base dello stato dei lavori, mentre nel frattempo un
cambiamento del piano dei turni appare attualmente improbabile; la
ricorrente è del parere che il presente procedimento riguardi una
questione di principio in relazione alle deroghe lievi di cui all'art. 28 LL,
ritenendo di avere un interesse ad una decisione di merito almeno fino al
momento in cui ha potuto esprimersi sull'eventualità di stralciare dai ruoli
la causa;
che l'autorità inferiore ritiene che la ricorrente fosse informata sui nuovi
permessi tramite la pubblicazione dei medesimi e delle relative domande
nel Foglio federale (permesso 12-002149: data di pubblicazione della
domanda: 22 gennaio 2013, data di pubblicazione del permesso:
19 febbraio 2013; permesso 13-001094: data di pubblicazione della
domanda: 28 maggio 2013, data di pubblicazione del permesso:
25 giugno 2013; permesso 11-18987: data di pubblicazione della
domanda: 9 agosto 2011, data di pubblicazione del permesso: 30 agosto
2011);
che le controparti discendono dalle pubblicazioni nel Foglio federale che
la ricorrente, con la necessaria e dovuta diligenza, avrebbe potuto e
dovuto prendere atto della concessione della nuova turnazione al più tardi
al momento della prima pubblicazione in data 19 febbraio 2013;
che lo scrivente Tribunale amministrativo federale é competente per
statuire sul presente ricorso (cfr. art. 31, 32 e 33 lett. d della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32] e
art. 5 cpv. 1 lett. a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021]);
che sono soddisfatti i requisiti relativi al contenuto ed alla forma del
ricorso (art. 52 PA);
che, di principio, la legittimazione a ricorrere della ricorrente discende
dall'art. 48 PA in combinato disposto con l'art. 58 della legge federale del
13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio
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(legge sul lavoro, LL, RS 822.11; cfr. sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-2257/2010 del 15 ottobre 2010 consid. 1.2.2);
che sulla base delle mutazioni delle circostanze di fatto elencate di
seguito, occorre esaminare più da vicino se la ricorrente ha ancora un
interesse attuale e pratico a ricorrere;
che il presente procedimento ha per oggetto d'impugnazione i due
permessi di lavoro continuo 11-18040 (rinnovo del permesso rilasciato
l'11 giugno 2010) e 11-18043 (nuovo permesso dietro domanda del
15 febbraio 2011), pronunciati in favore delle controparti;
che con presa di posizione del 20 dicembre 2013 l'autorità inferiore ha
comunicato che i piani dei turni impugnati sarebbero stati sostituiti con dei
nuovi permessi aventi per oggetto il metodo di turnazione 10-4, cosicché
le controparti sarebbero venute incontro alle richieste delle maestranze e
dei sindacati;
che con la presa di posizione summenzionata l'autorità inferiore ha
prodotto il permesso di lavoro continuo 12-002149 del 6 febbraio 2013
valido dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2013 e 13-001094 del 19 giugno
2013 valido dal 1° agosto 2013 fino al 31 luglio 2016, i quali
conformemente al testo dei medesimi si riferiscono al piano dei turni 10-4
e sostituiscono il permesso 11-18040, nonché il permesso di lavoro
continuo del 1°febbraio 2013 valido per il periodo 1 settembre 2011-
30 aprile 2014, il quale secondo la nota corrispondente concerne il piano
10-4 ed è una variante al permesso 11-18043;
che i nuovi permessi di lavoro continuo summenzionati non sono stati
impugnati e nel frattempo sono passati in giudicato;
che dalla sostituzione dei due permessi di lavoro continuo impugnati con
tre nuovi aventi per oggetto il modello di turnazione 10-4 si può
verosimilmente dedurre che, nel corso del presente procedimento, è
venuto a mancare l'interesse attuale e pratico all'annullamento dei
permessi impugnati, poiché l'introduzione del piano dei turni 10-4 nel
corso della presente procedura è atta a soddisfare a pieno le richieste
della ricorrente;
che, di principio, il ricorrente deve disporre di un interesse pratico attuale
alla modifica o all'annullamento della decisione querelata sia quando
adisce l'autorità di ricorso sia al momento in cui questa si pronuncia nel
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merito, giacché il rimedio in questione non deve, in effetti, essere
utilizzato per risolvere problemi giuridici di natura teorica e astratta
(cfr. DTF 131 I 153 consid. 1.2 pag. 157; 131 II 361 consid. 1.2 pag. 365
e riferimenti);
che l'interesse degno di protezione consiste nell'utilità pratica che
procurerebbe all'insorgente l'accoglimento del ricorso ossia, in altri
termini, nel fatto di evitare un pregiudizio di natura economica, ideale,
materiale o di altro genere che la decisione impugnata gli
occasionerebbe;
che, secondo la prassi, è possibile rinunciare al requisito dell'interesse
attuale e pratico se la questione sollevata si potrebbe ripetere in qualsiasi
momento nelle stesse o in simili circostanze, quando sussiste un
interesse pubblico sufficiente a rispondere a tale questione, e se un
tempestivo esame della medesima sarebbe impossibile in ogni singolo
caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1089/2008,
consid. 6 con ulteriori rimandi; DTF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103;
DTF 135 I 79 consid. 1.1 p. 81);
che le condizioni di rinuncia all'interesse attuale e pratico non sono
adempiute nel caso in esame, dal momento che anche le parti stesse
giungono alla conclusione che mediante la sostituzione dei permessi
impugnati sia decaduta l'esigenza dell'interesse attuale e pratico e la
causa sia divenuta priva d'oggetto, pronunciandosi infine a favore
dell'emissione di una decisione di stralcio;
che, del resto, anche lo scrivente Tribunale parte dal presupposto che le
premesse per entrare eccezionalmente nel merito del ricorso malgrado la
mancanza di un interesse attuale e pratico non sono date, in quanto la
questione a sapere se il piano dei turni approvato poggi sull'assenso di un
numero sufficiente di lavoratori dipende in pratica ogni volta dalle
circostanze del singolo caso;
che, considerato che le parti in sostanza sono disposte a terminare il
presente procedimento con una decisione di stralcio, conformemente
all'art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF, il giudice unico può procedere a pronunciare
lo stralcio dal ruolo della presente causa;
che di principio le spese seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
che se una causa diviene priva d'oggetto le spese processuali sono
addossate di regola alla parte il cui comportamento rende priva d'oggetto
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la causa (art. 5 frase 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008, TS-TAF, RS 173.320.2) e che se una causa diviene priva d'oggetto
senza che ciò sia imputabile ad una parte, le spese sono fissate tenuto
conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la
lite (art. 5 frase 2 TS-TAF);
che la determinazione della parte che ha reso priva d'oggetto la causa ai
sensi dell'art. 5 frase 1 TS-TAF avviene sulla base di criteri materiali ed è
quindi irrilevante chi esegue l'atto processuale formale che induce
l'autorità a stralciare dai ruoli la causa, ma è di importanza determinante
chi ha provocato la modifica della situazione di fatto (ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a edizione, n. m. 4.56);
che se la circostanza che una causa sia divenuta priva d'oggetto può
essere ricondotta ad una parte è irrilevante conoscere, in virtù del testo
chiaro dell'art. 5 TS-TAF, come avrebbero dovuto essere valutate le
probabilità di successo del ricorso prima del verificarsi del motivo che
termina la lite e che una simile questione si pone unicamente e
comunque quando la causa che termina la lite si trova al di fuori della
sfera di responsabilità delle parti (sentenza del Tribunale federale
8C_60/2010 del 4 maggio 2010, consid. 4.2.1; LORENZ KNEUBÜHLER, Die
Kostenverlegung im Beschwerdeverfahren des Bundes in ZBl 106/2005
p. 449 segg., p. 460 seg.);
che l'art. 5 TS-TAF non prevede un metodo di ripartizione delle spese
nell'evenienza in cui la causa sia divenuta priva d'oggetto senza che ciò
sia imputabile ad una parte e non sia possibile valutare il presumibile
esito del ricorso, che tuttavia, secondo il Tribunale federale, lo scrivente
Tribunale gode in tale ambito di un ampio margine di apprezzamento
(cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_657/2010 del 17 marzo 2011
consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 4.57a);
che nel caso di specie l'autorità inferiore non ha riesaminato, né annullato
le decisioni impugnate per aver ad esempio ritenuto che esse non
adempissero i requisiti di legge, bensì ha rilasciato due nuovi permessi di
lavoro notturno che sono stati preceduti dalle rispettive domande delle
controparti pubblicate sul Foglio federale;
che in tale contesto va preso in considerazione che il rilascio, la
mutazione e la revoca dei permessi di lavoro possono avvenire, com'è
B-2998/2011
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nella natura delle cose, sempre e soltanto con effetto pro futuro e non con
validità retroattiva e che ciò dovrebbe valere del resto anche nel caso di
correzioni dei permessi intervenute in seguito ad un ricorso dall'esito
positivo;
che visto quanto precede si può partire dal presupposto che il
comportamento dell'autorità inferiore non ha contribuito a rendere senza
oggetto la causa;
che neanche alla ricorrente può essere imputato un comportamento attivo
e direttamente causale che abbia reso la causa priva d'oggetto;
che con le nuove domande volte all'ottenimento del permesso di lavoro in
favore del piano dei turni 10-4 le controparti, invece, hanno richiesto e
conseguito precisamente quello che la ricorrente ha tentato di ottenere
nella procedura di ricorso;
che nella presentazione dei nuovi permessi delle controparti si può
senz'altro scorgere un atteggiamento che, in ultima analisi e in relazione
al procedimento pendente, equivale ad acquiescenza, cosicché si può
partire dal presupposto che il comportamento che ha reso senza oggetto
la causa è imputabile alle controparti, malgrado con ciò non si sia detto
ancora nulla sulla questione di sapere se le decisioni impugnate
concernenti i permessi di lavoro continuo per il modello di turnazione
5-1-9-5 fossero giustificate al momento del loro rilascio;
che una volta chiaro il comportamento della parte che ha reso senza
oggetto la causa, per la fissazione delle spese non occorre più basarsi
sullo stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite
(cfr. art. 5 frase 2 TS-TAF);
che da quanto detto emerge che le controparti devono di principio
assumersi le spese processuali;
che le controparti possono essere liberate dalle spese processuali
soltanto nella misura in cui queste ultime devono essere addossate alla
parte vincente che le ha cagionate violando le regole di procedura (art. 63
cpv. 3 PA);
che secondo la prassi sussiste una violazione delle regole di procedura
quando un ricorrente non fa fronte ai suoi doveri di collaborare,
segnatamente avendo prodotto mezzi di prova in modo tardivo, oppure se
la parte ha adottato un comportamento contraddittorio e contrario alla
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buona fede (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1527/2006
e A-1528/2006 del 6 marzo 2008 consid. 6.2; sentenza del Tribunale
federale 2A.474/2002 del 17 marzo 2003 consid. 7.2);
che l'obbligo di collaborare risulta non solo dall'art. 13 cpv. 1 PA, ma
anche dal principio della buona fede, il quale, ai sensi di un principio
generale di diritto, vincola organi di stato, autorità e privati (art. 5 cpv. 3
Cost.) e trova applicazione anche nel diritto in materia di procedura
(sentenza del Tribunale federale 9C_52/2007 del 10 gennaio 2008, DTF
121 I 30 consid. 5 seg., 107 Ia 206 consid. 3°a; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
op. cit., n. 203; CHRISTOPH AUER, in: VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, n. 15 ad art. 13 PA);
che il principio della buona fede nella procedura acquisisce un'importanza
particolare nei casi in cui l'autorità non può accedere del tutto o solo
difficilmente, a fatti o informazioni di rilevanza giuridica (cfr. DTF 132 II
113 consid. 3.2);
che da ciò discende l'obbligo delle parti di informare per tempo l'autorità
su avvenimenti importanti di cui sono venute a conoscenza e che stanno
evidentemente in uno stretto rapporto con l'oggetto di lite;
che solo in seguito all'istruzione indetta con ordinanza del 2 dicembre
2013 lo scrivente Tribunale ha potuto apprendere per la prima volta che i
permessi di lavoro impugnati sono stati sostituiti con dei nuovi e che
il piano dei turni oggetto del presente procedimento non è più adottato sul
cantiere al più presto a far tempo dalla data di pubblicazione del primo
permesso, ossia il 6 febbraio 2013, e al più tardi a far tempo dalla data di
pubblicazione dell'ultimo nuovo permesso, ossia il 25 giugno 2013;
che per stabilire il grado di cognizione in relazione ai nuovi permessi di
lavoro non è solo determinante fare capo alla loro data di pubblicazione,
ma anche alla conoscenza effettiva del loro rilascio in combinazione con
la possibilità effettiva di informare l'autorità di ricorso;
che se le parti avessero informato tempestivamente il Tribunale del
rilascio dei nuovi permessi, esse avrebbero potuto impedire che
all'autorità di ricorso venisse cagionato un ulteriore dispendio, il quale,
considerato che la conclusione dello scambio di scritti è stata comunicata
il 4 ottobre 2012, è consistito praticamente nella preparazione e
redazione dell'intera sentenza sul merito della causa, come pure in una
prima deliberazione orale dopo la prima circolazione;
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che, avendo lei stessa rilasciato i nuovi permessi, ci si sarebbe potuto
attendere dall'autorità inferiore che si premurasse di avvisare il Tribunale
del cambiamento di situazione e di produrre le decisioni concernenti i
nuovi permessi;
che la ricorrente ha ammesso di essere venuta a conoscenza dei nuovi
permessi all'inizio del 2013, perciò anche da lei era ragionevolmente
possibile pretendere che ne facesse adeguatamente comunicazione al
Tribunale, considerato che le nuove decisioni soddisfacevano a pieno le
richieste contenute nel ricorso;
che da una parte la ricorrente aderisce allo stralcio della causa, ma
dall'altra sostiene di avere ancora avuto un interesse ad una decisione di
merito, almeno fino a quando non sia stato possibile individuare che la
causa fosse divenuta priva d'oggetto;
che una simile argomentazione appare palesemente contraddittoria in
termini procedurali;
che con le nuove domande volte all'ottenimento di permessi di lavoro
continuo in favore del piano dei turni 10-4 le controparti sono venute
incontro alle richieste della ricorrente e vista l'ovvia relazione con la
presente procedura di ricorso era da loro esigibile che mettessero al
corrente il Tribunale, entro termini ragionevoli, dell'inoltro delle domande e
dell'accoglimento dei nuovi permessi;
che visto quanto precede è possibile concludere che tutti i partecipanti al
procedimento si sono nel complesso resi responsabili per non aver
comunicato in tempo al Tribunale che dei nuovi permessi di lavoro, nel
frattempo passati in giudicato, avevano sostituito i permessi impugnati
con il ricorso in oggetto;
che, sulla base della prassi menzionata e visto che alle parti avrebbe
dovuto apparire chiaro il nesso tra il rilascio dei nuovi permessi e l'obbligo
di informare in relazione alle ripercussioni sul dispendio del presente
procedimento, una simile condotta cade in contraddizione con il principio
della buona fede nella procedura e di ciò si dovrà congruamente tenere
conto nella ripartizione delle spese processuali;
che di seguito bisogna chinarsi sulla fissazione e suddivisione delle spese
processuali;
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che al momento in cui è stato prelevato l'anticipo spese di fr. 2'000.- non
si lasciava ancora presagire il dispendio effettivo della causa;
che nel presente procedimento si sono resi necessari diversi scambi di
scritti ed hanno dovuto essere ordinati a più riprese provvedimenti
istruttori, in quanto le parti non sono state in grado di rispondere in una
volta sola, in maniera esauriente e soddisfacente, alle problematiche
essenziali della fattispecie;
che, in particolare in relazione al requisito dell'accordo della maggioranza
dei lavoratori, le parti hanno prodotto documenti e mezzi di prova con le
relative delucidazioni solo su esplicita richiesta dello scrivente Tribunale;
che a ciò si aggiungono, tra le altre cose, l'ordinanza del 30 giugno 2011
in cui il giudice dell'istruzione ha dovuto statuire, su richiesta delle
controparti, il proseguo della procedura in lingua italiana, nonché la
decisione incidentale del 14 luglio 2011 con cui è stata respinta la
richiesta delle controparti di obbligare la ricorrente a redigere i prossimi
suoi scritti in lingua italiana;
che il procedimento ha raggiunto uno stato avanzato dopo che un primo
progetto era stato messo in circolazione ed era susseguita una prima
deliberazione orale del collegio giudicante che aveva reso necessaria
un'ulteriore istruzione e che, come già visto, l'ulteriore dispendio recato al
Tribunale in questo contesto avrebbe potuto essere contenuto se le parti
avessero comunicato per tempo al Tribunale che i permessi di lavoro
continuo impugnati erano stati sostituiti;
che, tenuto conto delle allegazioni suesposte, le spese processuali sono
stabilite in fr. 5'000.- ;
che in considerazione che il comportamento delle controparti ha
provocato la modifica della situazione di fatto che ha reso senza oggetto
la causa (art. 5 frase 1 TS-TAF) e, vista inoltre la loro condotta
processuale, appare adeguato addossare alle controparti la metà delle
spese processuali per un importo di fr. 2'500.-;
che l'altra metà delle spese processuali va suddivisa tra la ricorrente e
l'autorità inferiore in ragione di fr. 1'250.- ciascuno, essendosi anch'esse
rese responsabili per non aver informato tempestivamente il tribunale
della mutazione delle circostanze di fatto;
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Pagina 15
che nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore
(art. 63 cpv. 2 PA);
che la quota di fr. 1'250.- a carico della ricorrente verrà compensata con
l'anticipo spese pari a fr. 2'000.- e che la differenza di fr. 750.- è versata
alla ricorrente entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente
sentenza;
che la quota di fr. 2'500.- a carico delle controparti è versata da queste
ultime alla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza;
che, visto l'esito del ricorso, si rinuncia dall'assegnare un'indennità per
ripetibili giusta l'art. 64 PA in relazione con l'art. 7 e 15 TS-TAF;
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Lo scritto delle controparti del 29 gennaio 2014 è trasmesso alla
ricorrente e all'autorità inferiore per conoscenza.
Lo scritto della ricorrente del 30 gennaio 2014 è trasmesso alle
controparti ed all'autorità inferiore per conoscenza.
Lo scritto dell'autorità inferiore del 31 gennaio 2014 è trasmesso alla
ricorrente ed alle controparti per conoscenza.
2.
La procedura di ricorso è divenuta priva d'oggetto e la causa B-2998/2011
è stralciata dai ruoli.
3.
Le spese processuali di fr. 5'000.- sono parzialmente, cioè nella misura
del 75%, addossate alla ricorrente ed alla controparte.
La quota a carico della ricorrente di fr. 1'250.- è computata con l'anticipo
spese pari a fr. 2'000.-. La differenza di fr. 750.- è rimborsata alla
ricorrente dalla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in
giudicato della presente sentenza.
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La quota a carico delle controparti pari a fr. 2'500.- è versata da queste
ultime alla Cassa del Tribunale entro 30 giorni dal passaggio in giudicato
della presente sentenza.
4.
Non si assegnano indennità a titolo di spese ripetibili.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario; allegati come da cifra 1;
formulario "indirizzo per il pagamento");
– controparti (atto giudiziario; allegati come da cifra 1;
bollettino di versamento);
– autorità inferiore (n. di rif. FF 2011 Nr. 15 S.2813; atto giudiziario;
allegato come da cifra 1).
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati
(art. 42 LTF).
Data di spedizione: 31 marzo 2014