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Corte II
B-3063/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 1 m a r z o 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Marc Steiner e Maria Amgwerd,
Cancelliere Daniele Cattaneo;
A. _______,
patrocinato dall'Avvocato Luca Pagani, casella posta-
le 1546, 6830 Chiasso,
ricorrente;
contro
Unione Svizzera di Installatori Elettricisti (USIE),
commissione degli esami professionali e di maestria,
Limmatstrasse 63, casella postale 2328, 8005 Zurigo,
prima istanza,
Ufficio federale della formazione professionale e del-
la tecnologia (UFFT),
Effingerstrasse 27, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Esame professionale superiore d'installatore elettricista
diplomato.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-3063/2008
Fatti:
A.
Il 17 marzo 2006 A. _______ (in seguito: ricorrente) ha sostenuto per
la seconda volta l'esame per l'ottenimento dell'attestato federale di “in-
stallatore elettricista diplomato”. Con scritto del 17 marzo 2006 la com-
missione degli esami professionali e di maestria (in seguito: com-
missione d'esame, prima istanza) ha comunicato al ricorrente la deci-
sione che non aveva superato l'esame. Secondo l'attestato la nota fi-
nale era risultata il 4,1, ma non era stata raggiunta la sufficienza nella
materia “analisi tecnica del progetto” (nota 3). Nelle altre materie aveva
ottenuto la nota 4,7 (nota media degli esami scolastici); la nota 4 (pro-
gettazione) e la nota 4,5 (analisi economico-aziendale del progetto).
B.
Con ricorso del 13 aprile 2006 il ricorrente ha impugnato la decisione
dinanzi all'Ufficio federale della formazione professionale e della tec-
nologia (in seguito: UFFT, autorità inferiore), postulando l'accoglimento
del ricorso, l'annullamento della decisione impugnata e il conferimento
dell'attestato d'esame, con vittoria di tasse, spese ed indennità di pa-
trocinio. Egli ha chiesto inoltre l'assegnazione di un termine supple-
mentare per completare il ricorso siccome non gli erano ancora stati
trasmessi gli incarti completi concernenti gli esami sostenuti. A motivo
del gravame ha addotto innanzitutto, secondo il senso, la violazione
del diritto di essere sentito nella sua forma del diritto di consultare gli
atti nonché la carenza di motivazione in merito alla valutazione della
prova contestata. Egli ha censurato poi la presenza di vizi formali ri-
guardanti lo svolgimento dell'esame. Ha censurato inoltre una sottova-
lutazione delle sue prestazioni d'esame orale. In più, il ricorrente ha in-
travisto una disparità di trattamento rispetto ad altri candidati che la-
vorano nel settore pubblico o che hanno avuto rapporto con gli esperti,
come pure gli estremi della ricusa per un esaminatore. Il ricorrente ha
chiesto per finire l'esperimento di una perizia indipendente.
C.
Già in precedenza, con lettera dell'11 aprile 2006 il patrocinatore del
ricorrente, avv. Luca Pagani, aveva chiesto alla commissione d'esame
la trasmissione degli incarti completi concernenti gli esami sostenuti e,
in via subordinata, le copie dei documenti contenuti negli incarti.
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Il 13 aprile 2006 la commissione d'esame comunicò al ricorrente che il
regolamento d'esame non prevedeva la trasmissione degli incarti e di
non potere quindi dare seguito alla richiesta.
Con scritto 18 aprile 2006 il ricorrente rinnovò la richiesta alla commis-
sione d'esame di ottenere gli atti completi o copia di essi.
Con scritto del 24 aprile 2006 la commissione d'esame comunicò al ri-
corrente che a causa della procedura ricorsuale pendente non gli era
possibile trasmettere alcun incarto, offrendogli la possibilità di ispezio-
nare gli incarti presso la sede a Zurigo.
Con lettera del 25 aprile 2006 il ricorrente ha portato lo scritto della
commissione d'esame del 24 aprile 2006 a conoscenza dell'UFFT. Egli
definì improponibile la trasferta fino a Zurigo. Per questo motivo egli ha
rinnovato la sua richiesta di trasmettergli gli atti completi degli esami
sostenuti.
Con ordinanza del 26 aprile 2006 l'UFFT concesse al ricorrente un ter-
mine sino al 31 maggio 2006 per completare il ricorso.
Con lettera del 9 maggio 2006 il ricorrente chiese all'UFFT un'ulteriore
proroga del termine per il completamento del ricorso e sollecitato la
messa a disposizione dei documenti richiesti.
Con scritto del 18 maggio 2006 l'UFFT comunicò al ricorrente di non
disporre ancora dell'incarto della prima istanza e osservò che quest'ul-
tima offriva la possibilità di visionare gli atti presso la sede di Zurigo.
L'UFFT fece infine presente di decidere nel merito l'eventuale censura,
se tale modalità di esaminare gli atti sarebbe compatibile con le nor-
mative applicabili e con la giurisprudenza in materia del diritto di esse-
re sentito.
Con atto del 24 maggio 2006 il ricorrente ha impugnato lo scritto del
24 aprile 2006 della commissione d'esame e lo scritto del 18 maggio
2006 dell'autorità inferiore dinanzi alla Commissione di ricorso DFE
chiedendo che la prima istanza e l'autorità inferiore fossero obbligate a
mettere a disposizione del ricorrente l'incarto o le fotocopie dell'incarto
degli esami. Con decisione del 20 ottobre 2006 la Commissione di ri-
corso DFE ha ritenuto il ricorso irricevibile, considerando, tra l'altro,
nelle motivazioni, che l'autorità inferiore concederà al ricorrente il dirit-
to di essere sentito, dopo che egli avrà a sua disposizione tutti gli atti
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rilevanti nell'ambito della procedura di ricorso, assegnandogli un nuovo
termine per eventualmente completare il suo ricorso. Nell'ambito del
procedimento ricorsuale dinanzi alla Commissione di ricorso DFE, la
commissione d'esame allegò allo scritto del 7 giugno 2006 le annota-
zioni fatte dal ricorrente durante la preparazione dell'esame orale.
Con scritto del 5 dicembre 2006 l'avv. Luca Pagani, ha chiesto
all'UFFT la trasmissione degli incarti completi concernenti gli esami
sostenuti e, in via subordinata, le fotocopie dei documenti contenuti
negli incarti.
Con ordinanza dell'11 dicembre 2006, l'UFFT fissava un termine alla
commissione d'esame per prendere posizione sulle singole censure e
motivazioni del ricorso del 13 aprile 2006, con l'invito a trasmettere
l'incarto completo di:
- atti preliminari,
- domande dell'esame e risposte del candidato,
- regolamenti e direttive d'esame.
Alla presa di posizione della commissione d'esame del 12 febbraio
2007 venivano allegati:
- la presa di posizione di due esperti,
- il foglio delle note,
- le direttive ed il regolamento.
Allo scritto del 19 aprile 2007 della commissione d'esame venivano
inoltre ancora allegati:
- l'esame “analisi tecnica del progetto”,
- le annotazioni del candidato all'esame “Analisi”.
Con ordinanza 27 aprile 2007 l'UFFT impartiva al ricorrente un nuovo
termine per eventualmente completare il ricorso. In riscontro, con scrit-
to 14 maggio 2007 il ricorrente faceva ancora valere che la documen-
tazione in suo possesso era ancora incompleta, mancando in partico-
lare:
- i piani dell'esame con le sezioni,
- lo schema elettrico quadro di distribuzione,
- foglio con le risposte in cui elenca i CCC e schizza una rete LAN,
- il verbale dell'esame orale di analisi tecnica,
- l'elenco domande dell'esame orale e risposte del candidato,
- le osservazioni redatte durante l'esame dal signor H. Vollenweider,
quale segretario della commissione d'esame.
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Con decisione incidentale del 23 giugno 2007 l'UFFT ha ordinato la
trasmissione, sotto comminatoria di sanzione penale in caso di tra-
sgressione, dei documenti mancanti e precisamente:
- i piani dell'esame con le sezioni,
- lo schema elettrico con la rete LAN,
- il foglio con le risposte del candidato,
- il verbale dell'esame orale redatto dagli esperti.
Con la presa di posizione del 20 luglio 2007 la commissione d'esame
comunicava innanzitutto che solo la documentazione concernente
l'esame orale contestato era rilevante ai fini del giudizio in quanto solo
questa materia non era stata superata. Per quanto riguarda la produ-
zione della documentazione dell'esame orale, in particolare il verbale
degli esperti, la commissione d'esame precisava che il relativo regola-
mento d'esame non richiedeva la stesura di un protocollo per l'esame
orale. La commissione d'esame allegava poi ulteriormente il foglio con
le note dettagliate e le annotazioni manuali del ricorrente, ivi compreso
lo “schema principio rete LAN”, precisando che gli incarti d'esame
“preparazione del lavoro” e le annotazioni del ricorrente allestite duran-
te la preparazione del lavoro erano già agli atti. Quo ai piani d'installa-
zione richiesti ed alla documentazione della materia tecnica del pro-
getto (ad esempio gli schemi), la commissione d'esame precisava che
il candidato non poteva fare annotazioni di alcun genere su detti docu-
menti, per cui tale documentazione era da considerare irrilevante per
la decisione.
Con ordinanza del 21 gennaio 2008 l'UFFT trasmetteva tutta la docu-
mentazione al ricorrente con termine fino al 18 febbraio 2008 per
eventualmente completare il ricorso.
Con presa di posizione del 30 gennaio 2008 il ricorrente confermava di
non poter completare il ricorso non disponendo ancora di tutta la docu-
mentazione pertinente facente parte dell'incarto d'esame per poter
completare le argomentazioni del ricorso. In particolare avrebbe rice-
vuto il foglio con le risposte del ricorrente in cui elenca i CCC e schiz-
za una rete LAN, mancando invece ancora:
- i piani dell'esame con le sezioni,
- lo schema elettrico quadro di distribuzione utilizzato all'esame,
- elenco delle domande dell'esame orale e risposte del candidato.
Con ordinanza del 14 febbraio 2008 l'UFFT, ritenendo che una so-
spensione della procedura non si giustifichi, reputando di potere esa-
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minare tutte le allegazioni rilevanti prodotte all'incarto, respinge l'istan-
za di sospensione dei termini per completare il ricorso, con che la
chiusura della procedura istruttoria.
D.
Con decisione dell'8 aprile 2008 l'UFFT ha respinto il ricorso con spe-
se a carico del ricorrente. Esso ha dapprima ritenuto in maniera gene-
rale che al ricorrente sia stata data la possibilità di consultare gli atti ri-
levanti nella censurata materia, seppure dopo numerosi solleciti all'in-
dirizzo della commissione d'esame. Sulla base degli atti prodotti e del-
le osservazioni versate all'incarto dalla commissione d'esame egli
avrebbe anche potuto completare il ricorso. E' stato in ogni caso spro-
porzionato, secondo l'autorità inferiore, esigere dal ricorrente di recarsi
a Zurigo per visionare l'incarto così come incondivisibile è stato il cate-
gorico rifiuto della commissione d'esame di mettere a disposizione de-
gli atti rilevanti con carattere probatorio solo perché il regolamento
d'esame prevede la loro confidenzialità.
Per quel che attiene ai documenti richiesti dal ricorrente, segnatamen-
te i “piani dell'esame con le sezioni” e lo “schema elettrico quadro di
distribuzione” l'autorità inferiore ribadisce che questi erano allegati alla
documentazione d'esame. Per l'autorità inferiore non è dato di sapere
per quale altro motivo il ricorrente avrebbe voluto visionare tali docu-
menti se non per motivare o provare meglio o completare la sua do-
manda ricorsuale; per il resto i documenti non sarebbero ne rilevanti
ne avrebbero carattere probatorio per il ricorrente. Per quanto riguarda
il “foglio con le risposte del candidato in cui elenca e schizza una rete
LAN” l'autorità inferiore ha supposto anche in questo caso che la ri-
chiesta fosse per motivare e provare meglio o completare il ricorso.
Con la presa di posizione del 20 luglio 2007 la commissione d'esame
ha prodotto questo documento ed è stato trasmesso al ricorrente. Con
ciò il diritto di esaminare gli atti era da ritenersi sanato. Anche per
quanto riguarda l'”elenco delle domande dell'esame orale e risposte
del candidato” l'autorità inferiore ha presunto che questo sarebbe ser-
vito al ricorrente per motivare ed argomentare meglio o completare la
domanda ricorsuale. Se non che, come ha ritenuto l'autorità inferiore,
dalla descrizione concernente la modalità di svolgimento dell'esame
esposta dalla commissione d'esame nella presa di posizione del 20 lu-
glio 2007, è risultato in modo convincente che, vista la natura tecnica
stessa dell'esame, con ogni probabilità gli esperti non disponevano di
un elenco di domande prescritto o preformulate. L'autorità inferiore ha
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potuto di conseguenza presumere che con ogni verosimiglianza non
venne allestito alcun verbale.
In quanto alla lamentata disparità di trattamento con altri candidati,
l'autorità inferiore ha ritenuto che le argomentazioni portate del ricor-
rente siano state generiche e non sostenute da indizi concreti.
Anche riguardo la ricusa nei confronti di un esaminatore non sono stati
addotti dal ricorrente motivi pertinenti ed oggettivi a fondamento
dell'eccezione. Nemmeno la circostanza che un esaminatore aveva già
interrogato il ricorrente durante la precedente sessione d'esame
avrebbe giustificato un'astensione o costituito motivo di ricusa. Ciò non
di meno, a mente dell'autorità inferiore, sarebbe stato auspicabile che
gli esaminatori che ebbero già avuto parte in precedenti sessioni
d'esame, avessero ad astenersi spontaneamente quando erano con-
frontati con candidati che si presentavano successivamente.
Per quanto attiene gli aspetti procedurali, siano questi dei commenti
degli esaminatori volti a tirare l'attenzione del candidato al trascorrere
del tempo durante gli esami o che si tratti delle dimensioni del progetto
d'esame o l'errore di una sezione, non costituiscono ancora per l'auto-
rità inferiore circostanze tali per giustificare un vizio di procedura.
Per quanto riguarda la censura del ricorrente circa la sottovalutazione
dell'esame, l'autorità inferiore ritiene che sulla scorta degli atti all'in-
carto risulta in modo evidente, chiaro e ripercorribile che la commissio-
ne d'esame ha ossequiato al suo dovere di controllo e di motivazione e
che non è sfociata in nessun arbitrio. Le risposte degli esaminatori era-
no complete, plausibili e credibili. La valutazione degli esaminatori ha
potuto essere sufficientemente ripercorsa ed una manifesta sottovalu-
tazione della prova d'esame non è risultata dagli atti e nemmeno resa
plausibile dal ricorrente sulla base di indizi concreti e pertinenti.
E.
Contro la decisione dell'UFFT dell'8 aprile 2008 il ricorrente è insorto
con ricorso del 9 maggio 2008 dinanzi a questo Tribunale amministrati-
vo federale (TAF), concludendo, protestate tasse, spese e ripetibili, in
via principale all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della deci-
sione impugnata con conseguente conferimento dell'attestato di instal-
latore elettricista. In via subordinata il ricorrente chiede l'accoglimento
del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata con conse-
guente riammissione all'esame orale in “analisi tecnica del progetto”
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con altri esaminatori. In primo luogo egli fa valere una violazione del
diritto di essere sentito nella sua forma del diritto di consultare gli atti.
Egli adduce inoltre la violazione del principio della buona fede, la con-
travvenzione al divieto d'arbitrio e la violazione del diritto ad un tratta-
mento equo. L'autorità inferiore avrebbe in particolare contraddetto
quanto statuito nella decisione incidentale del 25 giugno 2007, negan-
do al ricorrente di prendere visione dei documenti indispensabili per la
motivazione del ricorso e privandolo della facoltà di fare valere in
modo compiuto le proprie argomentazioni ricorsuali non attendendo il
termine assegnato al ricorrente per il completamento del ricorso.
F.
In replica del 7 luglio 2008 la prima istanza si riconferma nella sua
conclusione, postulando di reiezione del ricorso. Alla presa di posizio-
ne essa allega inoltre i seguenti documenti:
- documentazione analisi tecnica del progetto,
- appunti del candidato,
- allocuzione di apertura,
- regolamento d'esame.
In questo contesto la prima istanza fa osservare che la compulsazione
degli atti presso la sua sede avrebbe tra l'altro anche permesso di fare
luce su eventuali incomprensioni del ricorrente. Riguardo ai documenti
richiesti evidenzia che gli stessi servono solo alla preparazione del
colloquio d'esame e non è previsto che il candidato vi faccia della an-
notazioni. Inoltre, il documento richiesto “schema quadro secondario”
sarebbe uno schema originale di un'azienda che non può essere tra-
smesso. Per giunta tale schema non avrebbe alcuna influenza sul ri-
corso. Giusta la ricusa degli esperti, essa ritiene che il candidato era al
corrente della possibilità di proporre tale eccezione, senza tuttavia
averne fatto debitamente uso.
G.
Nella presa di posizione dell'8 luglio 2008 l'UFFT si riconferma negli
argomenti, le motivazioni come pure le conclusioni esposte nella deci-
sione impugnata, respingendo integralmente le censure formali e ma-
teriali del ricorso. Riguardo all'avvenuto incontro tra prima istanza e
UFFT, quest'ultimo evidenzia che ciò è da considerare nel quadro di
una generale discussione inerente le modalità da seguire in caso di
impugnative, indipendentemente dal caso concreto in esame. Infine,
per quanto riguarda la chiusura dello scambio degli scritti prima del
termine fissato con ordinanza dell'UFFT del 21 gennaio 2008 al 18
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febbraio 2008, entro il quale il ricorrente avrebbe avuto facoltà di com-
pletare il ricorso, l'UFFT evidenzia che già prima dello scadere del ter-
mine non c'erano ulteriori elementi pertinenti che potevano maggior-
mente completare l'accertamento dei fatti versati all'incarto.
H.
Con ordinanza dell'11 luglio 2008 questo TAF ha trasmesso al ricor-
rente tutti gli atti allegati alle presa di posizione del 7 luglio 2008 della
prima istanza, dando occasione al ricorrente di completare la motiva-
zione del ricorso fintanto che, sulla scorta degli atti in suo possesso e
della consultazione concessa all'autorità inferiore, non hanno ancora
potuto essere prodotte allegazioni corrispondenti.
I.
Con la presa di posizione del 14 agosto 2008 del rappresentante del
ricorrente, con allegato il memoriale dell'8 agosto 2008 del ricorrente
stesso, vengono riconfermate le richieste di giudizio così come formu-
late in sede ricorsuale. Viene per il resto evidenziato che manca sem-
pre lo “schema del quadro elettrico secondario” che sarebbe servito a
verificare se alcune affermazioni degli esperti corrispondessero ai fatti,
così come il protocollo o gli appunti presi dagli esaminatori durante
l'esame che sarebbero stati rilevanti per poter ricostruire domande e
risposte fornite dal ricorrente. Non è nemmeno stato prodotto l'incarto
concernente l'esame del ricorrente del 2005. In considerazione poi dei
vizi formali inerenti i piani illeggibili, errati e contraddittori viene chiesta
la nomina di un perito indipendente che abbia ad esprimersi sulla cor-
rettezza dal profilo tecnico delle risposte e delle obiezioni sollevate dal
ricorrente durante l'esame. Nel memoriale dello stesso ricorrente, con
riferimento ai documenti ivi allegati 1a, 1b, 1c, 1d e 2, censura l'illeggi-
bilità dei piani e l'errore di una sezione. In relazione alle singole do-
mande inerenti al progetto concreto poste all'esame, egli contesta poi
le valutazioni e le correzioni degli esaminatori per i singoli temi trattati.
J.
Nella presa di posizione dell'11 settembre 2008 la commissione d'esa-
me si ripropone nella reiezione del gravame. Essa sottolinea innanzi-
tutto il motivo per non produrre gli atti riguardanti l'esame del 2005,
costituendo ciò oggetto indipendente dalla presente impugnativa. Ri-
badisce poi il motivo per non aver prodotto lo “schema elettrico del
quadro di distribuzione”, allegandolo tuttavia questa volta in forma
anonimizzata e ribadendo per il resto l'irrilevanza di tale documento
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per la valutazione. Per ciò che attiene ai piani la commissione d'esame
sottolinea che le informazioni di carattere tecnico e non architettonico,
rilevanti per l'esame, le scritte, i contenuti ed i simboli, erano perfetta-
mente visibili per i candidati. Tant'è vero che nessun candidato fino ad
allora, anche quelli che non hanno superato l'esame, ha mai sollevato
censure al riguardo oltre al fatto che il ricorrente impossibilitato a leg-
gere, avrebbe sempre avuto la possibilità di chiedere chiarimenti.
K.
Con ordinanza del 22 settembre 2008 del TAF è stato trasmesso al ri-
corrente lo schema elettrico prodotto in allegato allo scritto dell'11 set-
tembre 2008 della prima istanza è stata disposta, riservate ulteriori mi-
sure istruttorie necessarie, la chiusura dello scambio di scritti.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o du-
rante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualo-
ra risultino determinanti per l'esito di questa vertenza.
Diritto:
1.
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17
giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il
TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sen-
si dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedu-
ra amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate
agli art. 33 e 34 LTAF. L'atto impugnato costituisce una decisione ai
sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 litt. a PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di
essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 51 e 52 PA) sono soddisfatti. ll rap-
presentante della ricorrente ha giustificato i suoi poteri con valida pro-
cura scritta (art. 11 cpv. 2 PA). L'anticipo delle spese processuali è sta-
to versato tempestivamente (art. 63 cpv. 4 PA). Gli altri presupposti
processuali sono parimenti adempiuti (art. 46 segg. PA).
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Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
2.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale del 13 dicembre 2002
sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale,
LFPr, RS 412.10), la formazione professionale è compito comune di
Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti
sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e al-
tri operatori della formazione professionale). La LFPr disciplina in par-
ticolare la formazione professionale di base, compresa la maturità pro-
fessionale; la formazione professionale superiore; la formazione pro-
fessionale continua; le procedure di qualificazione, gli attestati, i certifi-
cati e i titoli; la formazione dei responsabili della formazione professio-
nale; le competenze e i principi in materia di orientamento professiona-
le, negli studi e nella carriera; la partecipazione della Confederazione
alle spese della formazione professionale (art. 2 cpv. 1 LFPr).
La formazione professionale superiore viene acquisita mediante: un
esame federale di professione o un esame professionale federale su-
periore; una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una
scuola specializzata superiore (art. 27 LFPr, cfr. anche art. 23 dell'Or-
dinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale, OFPr,
RS 412.101). Gli esami federali di professione e gli esami professionali
federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e cono-
scenze specifiche nel settore interessato (art. 28 cpv. 1 LFPr).
Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le con-
dizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di
qualificazione, i certificati e i titoli (art. 28 cpv. 2 LFPr; cfr. anche art. 24
OFPr).
Conformemente a tali disposizioni l'Unione Svizzera degli Installatori
Elettricisti (in seguito: USIE) è incaricata, in collaborazione con l'Ispet-
torato federale degli impianti a corrente forte (IFICF), dell'Unione sviz-
zera degli studi consulenti ingegneri d'ingegneria (USIC) e della Co-
munità d'interessi per la formazione continua nel ramo degli impianti
elettrici (CI), per l'organizzazione degli esami. A questo scopo ha rila-
sciato il Regolamento sullo svolgimento degli esami professionali e de-
gli esami professionali superiori nella professione di installatore elettri-
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cista e telematica del 28 maggio 2003 (in seguito: Regolamento) en-
trato in vigore, dopo l'approvazione dell'UFFT, il 25 giugno 2003.
2.2 Giusta l'art. 2 cpv. 4 del Regolamento, con l'esame professionale
superiore di installatore elettricista diplomato il candidato deve dimo-
strare di possedere le capacità e le conoscenze necessarie per pro-
gettare ed eseguire installazioni secondo l'OIBT [Ordinanza del 7 no-
vembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (Ordi-
nanza sugli impianti a bassa tensione, OIBT, RS 734.27)] (persone del
mestiere) ed impianti telematici. Egli deve dar prova delle conoscenze
necessarie a soddisfare le elevate esigenze nella sua professione rela-
tive alla tecnica ed alla conduzione aziendale (economia aziendale,
marketing, diritto), per dirigere responsabilmente un'attività aziendale.
L'esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione d'esame,
composta di sette membri nominati per un periodo di tre anni. La com-
posizione della commissione d'esame deve tener conto delle diverse
regioni linguistiche (art. 3 cpv. 1 Regolamento). La commissione d'esa-
me si compone di quattro rappresentanti dell'USIE, nominati dal comi-
tato dell'USIE; un rappresentante dell'IFICF, nominato dal loro inge-
gnere capo; un rappresentante dell'USIC, nominato dal comitato
dell'USIC; un rappresentante del CI, nominato dal comitato del CI (art.
3 cpv. 3 Regolamento). Gli esami vengono pubblicati almeno cinque
mesi prima del loro inizio sulla "electro revue", sul "Bulletin SEV/AES",
sulla "Elektrotechnik", sul "Monteur Electricien" e sull'organo informati-
vo dell'USIC. La pubblicazione avviene almeno due volte all'anno (art.
6 cpv. 1 Regolamento). Il candidato viene convocato almeno 30 giorni
prima dell'esame. Dalla convocazione può essere dedotto il program-
ma d'esame con l'indicazioni del luogo, data e ora dell'esame ed i
mezzi ausiliari che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con
sé (art. 10 cpv. 3 Regolamento). Domande di ricusa dei periti devono
essere presentate al Capo dei periti prima dell'inizio dell'esame e de-
vono essere motivate. Questo decide irrevocabilmente e prende le ne-
cessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Regolamento). Per quanto riguarda
la sorveglianza degli esami, almeno due periti presenziano agli esami
orali, valutano le prestazioni e determinano di comune accordo la nota.
Almeno due periti apprezzano i lavori scritti e pratici e determinano di
comune accordo la nota (art. 13 cpv. 2 e cpv. 3 Regolamento). Conte-
nuto e durata degli esami sono definiti nella rispettiva direttiva (art. 15
Regolamento). Ad eccezione della materia presentazione di progetto
per il pianificatore elettricista diplomato, gli esami orali non durano più
di 1 ora (art. 16 Regolamento). L'esame professionale superiore di in-
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stallatore elettricista diplomato verte sulle seguenti materie: Materia 1:
tecnica d'edificio II (nota scolastica); Materia 2: telematica/tecnica di
rete (nota scolastica); Materia 3: economia aziendale (nota scolastica);
Materia 4: gestione aziendale (nota scolastica); Materia 5: marketing
(nota scolastica); Materia 6: progettazione (3½ - 4½ ore scritto e/o ora-
le); Materia 7: analisi tecnica del progetto (1½ - 2½ ore scritto e/o ora-
le); Materia 8: analisi economico-aziendale del progetto (1½ - 2½ ore
scritto e/o orale) (art. 16 cpv. 4 Regolamento). La valutazione dell'esa-
me è espressa con valori di note (art. 18 Regolamento). Le prestazio-
ne sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e le note superiori desi-
gnano prestazioni sufficienti. Le note inferiori al 4 indicano prestazioni
insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che le mezze
note (art. 20 cpv. 1 Regolamento). Per quanto riguarda le materie 6, 7,
8 trattasi di materie eliminatorie, ovvero l'esame professionale superio-
re di "installatore elettricista diplomato" vale come superato se né la
nota media finale della scuola nelle materie 1 fino a 5 né le note parti-
colari nelle materie 6 fino a 8 dell'esame sono inferiori alla nota 4. La
somma delle differenze delle note insufficienti dalla nota 4,0 non deve
superare per le note di scuola 1,0 punti di nota (art. 21 cpv. 4 Regola-
mento). Il contenuto e le esigenze delle singole materie d'esame sono
fissate nella corrispondente direttiva (art. 4 cpv. 1a) (art. 17 cpv. 1 Re-
golamento). La direzione d'esame rilascia ad ogni candidato un certifi-
cato d'esame dal quale possono essere dedotte la nota media degli
esami scolastici, la valutazione dell'esame, il superamento o meno
dell'esame, l'indicazione dei rimedi giuridici nel caso in cui non venga
rilasciato il certificato o il diploma (art. 22 cpv. 1 Regolamento). Gli atti
d'esame sono confidenziali e non accessibili a terze persone (art. 22
cpv. 2 Regolamento). Chi non ha superato l'esame è ammesso al pros-
simo esame ordinario al più presto dopo un anno. Se non supera an-
che il secondo esame il candidato potrà essere ammesso ad un terzo
ed ultimo esame solo dopo che siano trascorsi 3 anni dal primo esame
(art. 23 cpv. 1 Regolamento). Il secondo esame si limita solo a quelle
materie nelle quali il candidato nel corso del primo esame non ha otte-
nuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le mate-
rie del secondo esame (art. 23 cpv. 2 Regolamento). Chi ha superato
l'esame ottiene l'attestato professionale federale o il diploma federale
rilasciati dall'UFFT e firmati dal suo direttore e dal presidente della
commissione d'esame (art. 24 cpv. 1 Regolamento).
3.
Il TAF esamina con piena cognizione le censure con cui sono addotti
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la violazione del diritto, l'inesatto o incompleto accertamento di fatti
giuridicamente rilevanti e, salvo che un'autorità cantonale abbia giudi-
cato quale autorità di ricorso, l'inadeguatezza (art. 49 PA).
L'autorità che esamina siffatte censure con cognizione limitata com-
mette un diniego di giustizia formale. In particolare, l'autorità ricorsuale
esamina i vizi di forma concernenti lo svolgimento stesso dell'esame,
come ogni altra violazione del diritto federale, con piena cognizione.
Hanno carattere formale tutte le censure concernenti lo svolgimento
procedurale dell'esame o il metodo di valutazione (DTF 106 Ia 1, con-
sid. 3c).
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, a cui anche questo
Tribunale si attiene, l'autorità ricorsuale, pur giudicando con piena co-
gnizione, s'impone tuttavia un certo riserbo, quando si tratta di verifica-
re nel merito la valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità
inferiore (DTF 131 I 467 consid. 3; DTF 121 I 225, consid. 4; DTF 118
Ia 488, consid. 4c; GAAC 60.41, consid. 4; GAAC 59.76, consid. 2). La
valutazione di prestazioni d'esame è una questione tecnica che esige
non soltanto conoscenze professionali specifiche che spesso il giudice
non possiede, ma altresì conoscenze dell'insegnamento impartito, del-
la personalità dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri
candidati. In sede ricorsuale non è di norma possibile ricostruire in
modo completo ed affidabile i dati di fatto determinanti alla base della
prima decisione; né può essere compito del giudice quello di ripetere,
in un certo qual modo, l'esame controverso, ossia di esaminare se il
candidato possieda le qualità e le capacità richieste per esercitare una
data attività o per assumere un dato ruolo (DTF 106 Ia 1, consid. 3c;
DTF 105 Ia 190, consid. 2a). Già per queste ragioni di fatto non è con-
sentito all'autorità ricorsuale di sostituire senza necessità il proprio ap-
prezzamento a quello dell'autorità inferiore; il giudice deve dunque li-
mitarsi a verificare se gli esaminatori si siano lasciati guidare da consi-
derazioni del tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non
risulti più sostenibile (DTF 106 Ia 1, consid. 3c). Un controllo giudiziale
più esteso rischierebbe, inoltre, di originare ingiustizie e di dare adito a
discriminazioni nei riguardi degli altri candidati, segnatamente ove il
giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione della prova d'esame, ciò
che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni identiche
alle precedenti (DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190, consid. 2a).
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Si è perciò affermata la prassi secondo cui, per quanto concerne il me-
rito delle prestazioni d'esame, il giudice riesamina l'operato delle istan-
ze precedenti con un certo riserbo e non si scosta senza necessità dal
loro apprezzamento. Il Tribunale federale si impone il medesimo riser-
bo anche nei casi in cui dispone delle conoscenze necessarie ad una
verifica più estesa (DFT 131 I 467). Dato che la restrizione del potere
cognitivo non riposa su una base legale esplicita, tuttavia, essa è am-
missibile, e conforme all'articolo 8 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101], unica-
mente nell'ambito della valutazione vera e propria delle prestazioni
d'esame fornite.
4.
Avantutto il ricorrente lamenta la corretta composizione della commis-
sione d'esame, la quale avrebbe compreso come membro un esami-
natore presente, tra l'altro, già durante il primo tentativo d'esame del ri-
corrente. Questi sostiene di non aver proposto formalmente la ricusa di
tale esperto per evitare di subire svantaggi all'esame. Egli ritiene di es-
sere inoltre stato oggetto di un comportamento offensivo da parte della
commissione d'esame e di non essere stato trattato in modo imparzia-
le ed indipendente.
4.1 La garanzia di un'autorità indipendente e imparziale è concretizza-
ta anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione. L'art. 29 cpv. 1
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101) garantisce l'imparzialità dei membri delle autorità
e dei funzionari nei procedimenti giudiziari o amministrativi. La norma
obbliga queste persone ad astenersi dalla trattazione di casi nei quali
non offrono sufficienti garanzie di imparzialità, in particolare, perché
sono personalmente interessati. La portata della norma differisce da
quella degli art. 30 cpv. 1 Cost. fed. e 6 CEDU. Al riguardo occorre in
effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità del potere ese-
cutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di ge-
stione. Esse non esercitano in particolare attività giurisdizionali. Le
loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non posso-
no essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la
legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diver-
samente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost.
non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'or-
ganizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione.
La loro indipendenza deve essere valutata caso per caso secondo le
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specificità della fattispecie (sentenza del Tribunale federale
2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.; DTF 125 I 119, consid. 3d
ed f, DTF 125 I 209, consid. 8a; AUER CHRISTOPH, MÜLLER MARKUS,
SCHINDLER BENJAMIN, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren (VwVG), Dike, 2008, ad art. 10, n. 28 [in seguito: Kom-
mentar VwVG]).
Nel caso in disamina, il regolamento prevede semplicemente che do-
mande di ricusa dei periti devono essere presentate al capo dei periti
prima dell'inizio dell'esame e devono essere motivate. Questo decide
irrevocabilmente e prende le necessarie disposizioni (art. 10 cpv. 4 Re-
golamento). Il regolamento non prevede tuttavia un obbligo di asten-
sione né prevede come motivo di ricusa la circostanza in cui esperti
sono stati membri della commissione d'esame in sessioni d'esami in
cui un candidato ha precedentemente partecipato. Non è in questo
senso quindi determinate se ed in quale momento l'eccezione sarebbe
stata sollevata. In altre parole, quand'anche l'autorità inferiore si espri-
ma criticamente da un punto di vista della parità di trattamento e quo
al principio dell'imparzialità, che un candidato debba essere riesami-
nato da uno stesso esperto avuto in un precedente esame, la prassi
sembra comunque tendere a ritenere che, a difetto credibili sospetti di
parzialità, non vi sono motivi per che un esperto non possa esaminare
un candidato un'altra volta (cfr. HERBERT PLOTKE, Schweizerisches Schul-
recht, 2a ed., Berna, 2003, pag. 449, in particolare la giurisprudenza
citata alla nota 336).
A tenore dell'art. 10 PA, le persone, cui spetti di prendere o preparare
la decisione, devono ricusarsi se hanno un interesse personale nella
causa; se sono il coniuge o il partner registrato di una parte o convivo-
no di fatto con essa; se sono parenti o affini in linea retta, o in linea
collaterale fino al terzo grado, di una parte; se sono rappresentanti
d'una parte o hanno agito per essa nella medesima causa; se possono
avere per altri motivi una prevenzione nella causa. In relazione a
quest'ultimo motivo di ricusa, occorre in ogni caso tener presente che i
compiti istituzionali e l'organizzazione delle autorità amministrative
chiamate ad adottare una decisione non permettono di esigere il me-
desimo grado di indipendenza e di imparzialità che viene richiesto ad
un magistrato dell'ordine giudiziario (sentenza del Tribunale federale
2P.101/2003 del 4 aprile 2000, consid. 2.2.). Volendo considerare l'ec-
cezione, alla luce di quanto precede, in casu non vengono esplicitati e
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non si ravvisano elementi concreti e ragioni gravi, di per sé atti a
escludere l'uno o l'altro esperto.
Per il resto l'eccezione di ricusa è proponibile soltanto nei confronti di
singole persone. Autorità giudiziarie od unità dell'amministrazione non
possono essere ricusate in quanto tali. Soltanto le persone che agisco-
no in loro nome e conto possono essere oggetto di una domanda di ri-
cusa. Decisiva ai fini del giudizio non è infatti la situazione dell'ufficio o
dell'unità amministrativa coinvolta nel procedimento, ma quella delle
singole persone che vi operano per rapporto alle parti in causa od
all'oggetto della decisione da adottare (Kommentar VwVG, ad art. 10,
n. 6). Nella misura in cui è proposta in modo generico nei confronti del-
la prima istanza e dell'autorità inferiore senza indicazione di ulteriori
motivi plausibili, la domanda di ricusa risulta infondata.
Palesemente infondate sono poi le eccezioni sollevate dall'insorgente
con riferimento a presunti rapporti tra esperti e candidati. Queste cir-
costanze nella forma di semplici supposizioni, illazioni o timori generici
di parzialità non confortati da elementi concreti e suscettibili di confer-
mare l'esistenza di tale situazione, non costituiscono ragioni gravi, suf-
ficienti a fondare il dubbio circa l'imparzialità del o degli esperti. L'argo-
mento non presenta quindi sufficienti connotazioni di concretezza da
fondare un motivo di ricusazione.
5.
Il ricorrente lamenta poi la violazione del diritto di essere sentito nel
suo aspetto legato al diritto di compulsazione degli atti ed al dovere di
motivazione della decisione.
5.1 Il diritto di essere sentito sancito dagli art. 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 3
CEDU costituisce un aspetto importante e specifico del principio gene-
rale di un equo processo giusta gli art. 29 cpv. 1 Cost. e art. 6 n. 1
CEDU. Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale. Una
sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impu-
gnata, indipendentemente dalla fondatezza materiale del ricorso (DTF
124 V 183 consid. 4a; DTF 122 II 469, consid. 4a con rinvii; sentenza
del Tribunale federale 2P.67/2000 del 19 settembre 2000). Il diritto di
consultare gli atti di causa rappresenta un particolare aspetto del dirit-
to di essere sentiti, in quanto costituisce la premessa necessaria del
diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una deci-
sione sia presa (DTF 113 Ia 1, consid. 4a; MICHELE ALBERTINI, Der verfas-
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sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfah-
ren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 225).
Una violazione del diritto di essere sentito occorsa nella procedura
può tuttavia reputarsi sanata se la parte ricorrente può esporre la pro-
pria causa davanti ad un'autorità ricorsuale che esamina con pieno po-
tere cognitivo tutte le questioni che avrebbero potuto porsi davanti
all'autorità inferiore, se questa avesse sentito regolarmente l'insorgen-
te.
Anche se, di caso in caso, la violazione può essere ritenuta sanata, in
particolare per motivi di economia processuale, allorquando l'interes-
sato abbia la facoltà di prendere visione degli atti richiesti in corso di
procedura, ragione per cui l'annullamento del giudizio querelato con ri-
mando all'autorità inferiore costituirebbe un'inutile formalità, questa
pratica deve rimanere l'eccezione e non va intesa come consenso per
l'autorità inferiore di misconoscere i diritti procedurali delle parti, fermo
restando che si deve partire dal principio secondo cui una parte non
deve venire a conoscenza dei documenti essenziali che hanno servito
da base per prendere la decisione solo nel proseguo del procedimento
ricorsuale, bensì che questi gli siano già visibili davanti all'autorità di
prime cure e che un'eventuale riparazione del vizio rimanga l'eccezio-
ne (cfr. per il tutto DTF 127 V 431; DTF 126 I 68; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Ba-
silea/Ginevra 2006, N 1710).
Per prassi costante rientrano negli atti, di cui deve essere garantita la
compulsazione, anche la propria documentazione d'esame, che deve
permettere al candidato di comprendere successivamente la valutazio-
ne dell'esame e se del caso di poter motivare il rimedio contro la deci-
sione sull'esito dell'esame (cfr. DTF 121 I 225, consid. 2b).
5.2 Il ricorrente lamenta di non avere avuto modo di esaminare tutta la
documentazione richiesta e specificata nei suoi allegati e ritenuta da
lui necessaria per poter completare il ricorso dell'8 aprile 2006 rispetti-
vamente del 13 aprile 2006 e di esprimersi al riguardo prima che l'au-
torità inferiore emanasse la sua decisione. Egli considera il lungo tem-
po impiegato per mettere a disposizione la documentazione richiesta
come una restrizione arbitraria al suo diritto di essere sentito. Sulla
base di ciò postula l'annullamento della decisione. A mente di questo
Tribunale è non di meno d'uopo chiedersi quale conseguenza abbia
avuto per il ricorrente tale intempestività, ovvero se ed in che misura i
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documenti mancanti menzionati nello scritto del 30 gennaio 2008 del
ricorrente siano stati in seguito determinati per la motivazione del gra-
vame. Il ricorrente afferma semplicemente che i documenti sarebbero
stati indispensabili per poter completare il ricorso: di fatto egli né indi-
ca, né si evince dall'allegato ricorsuale in che misura questi documenti
siano stati determinanti. A ben vedere, l'esame degli atti, oltre a quelli
che il ricorrente ha già avuto modo di visionare pendente causa dinan-
zi all'autorità inferiore, hanno avuto tutt'al più, se del caso, fine mera-
mente di supporto per la ricostruzione a mente dell'esame ma non a
sostanziare ulteriormente la motivazione del ricorso. In altre parole
non è senz'altro evincibile dagli atti di causa in che misura i documenti
costituiscano il fondamento della motivazione del gravame. Il rimprove-
ro mosso dal ricorrente, secondo cui nella procedura dinanzi all'istan-
za precedente il suo diritto di essere sentito sarebbe stato violato sotto
più aspetti, si avvera quindi infondato, o comunque il fatto che i piani
d'esame con le sezioni, lo schema elettrico quadro di distribuzione,
siano stati prodotti pendente causa dinanzi a questo Tribunale è certa-
mente criticabile, ma non ha portato ad una valutazione arbitraria da
parte dell'autorità inferiore.
Ne discende che anche se si fosse verificata, l'asserita violazione del
diritto di essere sentito sollevata dall'insorgente sarebbe da ritenersi
comunque sanata in corso di procedura dinanzi a questo Tribunale, ov-
vero, la violazione ravvisata, palesemente inidonea a compromettere il
suo diritto di esprimersi, non può provocare l'annullamento del giudizio
impugnato.
6.
Il ricorrente censura poi la sottovalutazione della sua prestazione
d'esame o quanto meno una carente motivazione della nota insuffi-
ciente attribuitagli nella materia “Analisi del progetto (TPA)”. In altri ter-
mini egli sostiene di avere ottenuto una valutazione inferiore per rap-
porto alla prestazione effettivamente fornita senza che l'autorità di pri-
ma istanza abbia sufficientemente motivato la nota assegnata. Dal fo-
glio delle note (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19 aprile 2007 del-
la prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimento dinanzi
all'istanza inferiore) risultano le seguenti note parziali: presentazione e
spiegazione della soluzione elaborata, dettagli (AVOR) (nota 3); analisi
del capitolato d'appalto con piani e schemi (nota 3); presenta-
zione/vendita di soluzioni tecniche (nota 3); concetto di allacciamento/
infrastruttura (nota 3); concetto di illuminazione/manutenzione (nota 2);
Pagina 19
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impianti di sicurezza/corrente debole (nota 3); riflessioni sulla fattibilità
(nota 4); questionario alla committenza (nota 3).
D'altro canto, dalle tavole processuali, in particolare dalle direttive, ri-
sulta chiaro quale era il contenuto per la materia contestata, in partico-
lare il tema ed argomento, il grado di tassonomia e descrizione dello
stesso, segnatamente esse prevedono che risposte e spiegazioni dei
candidati debbano raggiungere il grado di tassonomia C3 equivalente
a: “ciò che è stato appreso può essere applicato a nuove situazioni. Un
trasferimento di conoscenze viene così usato in un nuovo contesto: ri-
cerca della soluzione di problemi complessi a più livelli, come appaio-
no per es. nell'esercizio giornaliero della professione, quando si tratta
di trovare tra le possibili soluzioni, quella ottimale” (cfr. direttive 2003,
pag. 2 e pag. 26, punto 7). Il regolamento precisa poi, come visto sub
consid. 2.2, la procedura d'esame, in particolare per ciò che attiene
temi, durata, materie eliminatorie, valutazione ed assegnazione delle
note.
In casu il ricorrente, per quanto riguarda lo svolgimento dell'esame, ri-
costruisce nell'allegato ricorsuale un elenco delle risposte che avrebbe
dato alle domande poste dagli esperti durante l'esame orale negli am-
biti oggetto di verifica: descrizione del progetto, richiesta di migliorie e
domande dei periti. Il ricorrente sostiene in maniera generale che la
prestazione d'esame è stata sottovalutata.
In un procedimento ricorsuale gli esperti, le di cui note vengono conte-
state, prendono posizione nelle loro risposta (art. 57 cpv. 1 PA). Di re-
gola in quest'occasione gli esperti esaminano la loro valutazione anco-
ra una volta ed indicano, se del caso, se sia giustificata una correzione
del punteggio. Fintanto che non vi sono indizi di parzialità o che la va-
lutazione degli esperti risulti insostenibile non v'è per prassi motivo di
scostarsene. Condizione imprescindibile è che alle censure sostanzia-
te sollevate dal ricorrente venga data una risposta e che la versione
degli esperti, per quanto diverga da quella del ricorrente, sia compren-
sibile e condivisibile (cfr. anche decisione non pubblicata della REKO/
EVD del 13 gennaio 1998 in re S. F. [97/HB-001] consid. 8).
D'altra parte, l'autorità adempie il suo obbligo di motivazione quando
espone all'interessato quali soluzioni sarebbero state attese ed in che
misura le sue risposte non avrebbero soddisfatto tali attese (cfr. sen-
tenza del Tribunale federale 2P.81/2001 del 12 giugno 2001). Per osse-
quiare il diritto di esser sentiti è sufficiente che l'autorità fornisca la
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motivazione nel corso del procedimento ricorsuale e che sia data l'oc-
casione all'interessato di prendere posizione (cfr. sentenza non pubbli-
cata del Tribunale federale 2P.23/2004; consid. 2.2 con rinvii).
Dall'esposto del ricorrente non si intravvede in che misura ed in riferi-
mento a quali punti la prestazione d'esame sarebbe stata sottovalutata
e comunque non si evincono degli indizi concreti che gli esperti avreb-
bero adottato delle modalità di valutazione arbitrari o posto delle esi-
genze più severe nella valutazione rispetto a quanto prescritto dalle di-
rettive o rispetto ad altri candidati.
Dalla presa di posizione degli esperti emerge in maniera comprensibi-
le e ripercorribile come si è svolto l'esame, in particolare quali erano i
passaggi di risposta contestati, quale risposta ha fornito il ricorrente,
ciò che ha fatto giusto o sbagliato secondo gli esperti e quale nota ha
ottenuto per ogni sottotema (cfr. doc. 6CE allegato allo scritto del 19
aprile 2007 della prima istanza, equivalente al doc. 27 nel procedimen-
to dinanzi all'istanza inferiore). Nel caso specifico va peraltro ricono-
sciuto l'ampio potere degli esperti nel determinare quale valutazione
dare ad ogni singola risposta data dal candidato nel contesto di tutto
l'esame. Tale potere degli esperti sarebbe limitato solo nella misura in
cui esiste una griglia di valutazione vincolante, dalla quale si può de-
durre l'esatta valutazione per ogni singola risposta parziale (cfr. anche
decisione non pubblicata della REKO/EVD del 2 giugno 2006 nella
causa HB/2005-23, consid. 6.4, con rinvii). Una tale griglia di valutazio-
ne in casu non è prescritta né usuale per esami orali. L'esame in que-
stione è valutato con una nota complessiva derivante dalla media delle
singole note per ogni argomento parziale d'esame.
Appoggiandosi sulla presa di posizione degli esaminatori, l'autorità in-
feriore nella decisione impugnata ha da parte sua ritenuto che risulta
in modo evidente, chiaro e ripercorribile che la commissione d'esame
ha ossequiato al suo dovere di controllo e di motivazione e che non è
sfociata in nessun arbitrio. Le risposte degli esaminatori sono risultate
complete, plausibili e credibili e la valutazione ha potuto essere suffi-
cientemente ripercorsa senza ravvisare nessun vizio di procedura nel-
la correzione e nella valutazione.
In concreto, il ricorrente non è andato oltre l'esternazione del proprio
punto di vista contrapponendolo semplicemente a quello degli esperti,
senza dimostrare perché questi avrebbero commesso arbitrio. Se è
vero che l'autorità chiamata a decidere deve esaminare con piena co-
Pagina 21
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gnizione le censure sottopostegli, è altrettanto vero che essa deve po-
ter essere messa in condizione di esaminare il preteso vizio. In questo
senso è compito della parte ricorrente fornire quegli elementi che per-
mettano all'autorità inferiore di confrontarsi in modo più concreto con
le censure sollevate e non attendere che gli esperti si sarebbero chi-
nati su una censura formulata in maniera generale.
Sulla base di quanto versato agli atti non si intravvede pertanto né una
violazione del dovere di motivazione né si ravvisa una manifesta sotto-
valutazione della prova d'esame che comunque il ricorrente non ha
reso plausibile sulla base di indizi concreti e pertinenti.
7.
Il ricorrente solleva poi dei vizi relativi allo svolgimento dell'esame
(Mängel im Prüfungsablauf), segnatamente il progetto di piccole di-
mensioni, l'inesattezza dei piani d'architettura e la violazione delle di-
rettive che, a suo dire, non prevedrebbero la verifica dei piani. Egli so-
stiene in particolare che per poter visionare ed analizzare i piani “sia
necessaria una lente di ingrandimento” con la conseguenza di un mag-
giore impiego di tempo per la lettura; sostiene poi che dall'allegato 2 al
ricorso dell'8 agosto 2008 si vede chiaramente che la sezione D-D è
errata in quanto risulterebbe a “specchio”, ovvero al contrario e conter-
rebbe vari errori e in ultima analisi sostiene che nelle direttive “sono in-
dicati gli argomenti dove non è contemplato la verifica dei piani”.
Ora, un vizio di forma concernente lo svolgimento di un esame costi-
tuisce per costante prassi un valido motivo di ricorso suscettibile di
provocare l'accoglimento del gravame soltanto se siano ravvisabili in-
dizi che il vizio invocato abbia potuto possibilmente esercitare un in-
flusso negativo sull'esito dell'esame (GAAC 61.32, consid. 7.2; GAAC
59.77, consid. 3.5; GAAC 56.16, consid. 4). Un vizio puramente ogget-
tivo non costituisce motivo di ricorso eccetto che si riveli particolar-
mente grave (GAAC 50.45, GAAC 34.93).
A proposito della documentazione (documento 1a-1d e 2 allegati allo
scritto 8 agosto 2008) messa a disposizione del ricorrente durante
l'esame risulta che il progetto è in formato foglio A3. Rispetto ad un
formato di maggiori proporzioni i caratteri della scrittura risultano esse-
re verosimilmente, in proporzione, più piccoli. Ciò non di meno da un
esame prima vista non risulta che i testi riportati sul progetto siano as-
solutamente illeggibili. Del resto il ricorrente non espone in maniera
puntuale cosa non sarebbe riuscito a leggere e quale conseguenza
Pagina 22
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avrebbe avuto ciò per lo svolgimento e l'esito dell'esame, per il che la
censura sembra avere più il carattere di una generica osservazione ri-
corsuale. In aggiunta, come evidenzia la commissione d'esame, va te-
nuto presente che la documentazione era la stessa per tutti gli altri
candidati dai quali non sono giunte critiche; che il ricorrente non ha
sollevato alcuna critica al momento dell'esame e che anche durante il
primo tentativo d'esame era stato sottoposto al ricorrente lo stesso
progetto nelle stesse dimensioni e che anche in quell'occasione non
aveva sollevato critiche. Ma nemmeno con le critiche avverso il proget-
to architettonico il ricorrente riesce a sostanziare in che misura lo
avrebbero svantaggiato nello svolgimento dell'esame. Per finire l'asse-
rita violazione delle direttive si rivela una critica infondata in quanto le
stesse, per quanto concerne l'analisi tecnica del progetto, prevedono
come obiettivo l'analisi di impianti elettrotecnici completi dal lato tecni-
co e lo sviluppo di nuove soluzioni (cfr. Direttive giusta il regolamento
sullo svolgimento degli esami professionali e degli esami professionali
superiori nella professione di installatore elettricista e telematica, esa-
me professionale superiore Installatore elettricista diplomato/Installa-
trice elettricista diplomata, edizione 2003, pag. 26, punto 7.1, [in se-
guito: direttive 2003]) per cui si può partire dal presupposto che ciò
contempli anche la verifica di piani.
In sunto, niente permette di ammettere che le critiche sollevate dal ri-
corrente costituiscano degli indizi di gravità tale da poter concludere
che abbiano influito senza dubbio sul risultato dell'esame.
8.
Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respint-
o e la decisione impugnata confermata.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno integral-
mente addossate al ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA) che in casu vengono
stabilite in fr. 1'000.-, computate con l'anticipo delle presunte spese
processuali versato in data 29 maggio 2008 (art. 5 cpv. 3 dell'ordinanz-
a del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura ammini-
strativa, RS 172.041.0).
Al ricorrente, soccombente, non viene assegnata alcuna indennità a ti-
tolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
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B-3063/2008
10.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 litt. t Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pro-
nuncia è quindi definitiva.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2.
Le spese processuali di fr. 1'000.- sono poste a carico del ricorrente e
sono computate con l'anticipo di fr. 1'000.- versato in data 29 maggio
2008.
3.
Non sono assegnate indennità di ripetibili.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata, con allegati di ritorno);
- prima istanza (raccomandata, con allegati di ritorno);
- autorità inferiore (n. di rif. 122; raccomandata, con allegati di
ritorno).
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Data di spedizione: 17 marzo 2009
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