Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B3164/2011
Sen t e n z a d e l 2 0 s e t t emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
JeanLuc Baechler e Stephan Breitenmoser,
cancelliera Barbara Schroeder De Castro Lopes.
Parti B. _________,
ricorrente,
contro
Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei
Grigioni,
autorità inferiore.
Oggetto Iscrizione di un fondo nel catasto viticolo.
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ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che, con decisione del 20 aprile 2011 il Dipartimento dell'economia
pubblica e socialità dei Grigioni ha accolto il ricorso del ricorrente e
invitato l'autorità di prima istanza a inserire nel catasto viticolo la
superficie prevista quale vigna della parcella n. X. ___ a V. ____;
che, con detta decisione, il Dipartimento dell'economia pubblica e
socialità dei Grigioni, assegnando al ricorrente un'indennità per spese
ripetibili, ha addebitato a quest'ultimo i costi d'una perizia pari a fr. 1800.;
che, in data 31 maggio 2011, il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale unicamente contro i costi di perizia
addossati con detta decisione;
che la contestata ripartizione delle spese è fondata sul diritto cantonale;
che l'art. 5 i.r.c. l'art. 2 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) definisce la
decisione impugnabile dinanzi al Tribunale amministrativo federale come
decisione fondata sul diritto pubblico federale;
che lo scrivente Tribunale dubita pertanto di essere competente;
che, in considerazione degli aspetti sopra elencati e giusta l'art. 8 cpv. 2
PA, il Tribunale amministrativo federale ha proceduto con scritto del 8
agosto 2011 ad uno scambio di opinioni con il Tribunale amministrativo
del Cantone dei Grigioni;
che con scritto dell' 11 agosto 2011 il Tribunale amministrativo del
Cantone dei Grigioni propone la competenza dello scrivente Tribunale in
applicazione del principio di diritto generale secondo cui l'istanza
competente in materia è competente a decidere pure in merito ai costi;
che con scritto del 17 agosto 2011 l'autorità inferiore rinuncia ad inoltrare
una presa di posizione e pertanto non si esprime nemmeno in favore
della competenza dello scrivente Tribunale;
che con scritto del 29 agosto 2011 il ricorrente condivide l'opinione dello
scrivente Tribunale e domanda la trasmissione del ricorso al Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni;
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che nella decisione 122 II 274 consid. 1b/bb il Tribunale federale non
reputa impugnabile ai sensi dell'art. 5 PA la sola questione dei costi
fondata sul diritto cantonale, benché la causa principale sia regolata dal
diritto amministrativo federale;
che pertanto la regola generale dell'unità della procedura non è
applicabile in questi casi;
che, in virtù di tutti gli aspetti sopra elencati, il Tribunale amministrativo
federale non si considera competente a decidere nella fattispecie;
che l'art. 9 cpv. 3 PA secondo cui i conflitti di competenza tra autorità
sono decisi dall'autorità comune di vigilanza o dal Consiglio federale, non
è applicabile al Tribunale federale amministrativo;
che, in considerazione dell'opinione divergente del Tribunale
amministrativo del cantone dei Grigioni, è giustificato pronunciare una
sentenza d'inammissibilità e trasmettere il ricorso al Tribunale
amministrativo del cantone dei Grigioni in applicazione dell'art. 8 cpv. 1
PA;
che, visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art.
6 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS
173.320.2]) e l'anticipo spese versato, equivalente a fr. 500.−, è da
rimborsare al ricorrente;
che giusta l'art. 83 lett. s della legge federale sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110) non può essere interposto ricorso in materia di diritto
pubblico contro la presente sentenza al Tribunale federale;
che la presente sentenza è pertanto definitiva.
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2.
Il ricorso, incluso gli allegati e copie degli altri atti prodotti davanti al
Tribunale amministrativo federale, sono trasmessi per competenza al
Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni.
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Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 500.− è da
rimborsare al ricorrente.
4.
Una copia dello scritto dell'autorità inferiore del 17 agosto 2011 è
trasmesso al ricorrente per conoscenza. Una copia dello scritto del
ricorrente del 29 agosto 2011 è trasmesso all'autorità inferiore per
conoscenza.
5.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegato come da cifra 4, formulario
indirizzo per pagamento)
– autorità inferiore (n. di rif. ___; raccomandata; allegato come da cifra
4)
– Tribunale amministrativo del cantone dei Grigioni (raccomandata;
allegato come da cifra 2).
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Francesco Brentani Barbara Schroeder De Castro Lopes