Corte II
B-3255/2009
{T 0/2}
D e c i s i o n e i n c i d e n t a l e d e l
4 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Francesco Brentani (Presidente del collegio),
Vera Marantelli e Maria Amgwerd;
Cancelliere Daniele Cattaneo;
Consorzio A. _______, composto da
1. X. _______
2. Y. _______
3. W. _______
4. Z. _______
tutti patrocinati dall'Avv. Flavio Canonica, Corso Elvezia
7, CP 5414, 6901 Lugano, c/o Studio legale e notarile,
Pelli Schweikert & Associati, c.p. 6261, 6901 Lugano,
ricorrenti,
contro
Consorzio B. _______, composto da
1. O. _______
2. P. _______
3. Q. _______
patrocinato dall'avvocato Massimo Nicora, via B. Lui-
ni 18, casella Postale 640, 6601 Locarno,
aggiudicatario,
Ufficio federale delle strade USTRA Filiale di Bellin-
zona,
Settore supporto, via C. Pellandini 2, 6500 Bellinzona,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
B-3255/2009
patrocinato dall'avvocato Romina Biaggi,
studio legale avv. Luigi Mattei, via Dogana 2, casella po-
stale 2747, 6500 Bellinzona,
autorità aggiudicatrice;
acquisti pubblici (N2 EP21) protezioni foniche Bissone,
opere da metalcostruttore.
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Oggetto
B-3255/2009
ritenuto in fatto,
che con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) N. _______ del M. _______, l'Ufficio federale delle strade (in
seguito: l'autorità aggiudicatrice, il committente) ha indetto un pubblico
concorso, impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare
l'esecuzione della soprastruttura dei ripari fonici a Bissone, opere da
metalcostruttore;
che, in particolare, il progetto ha come oggetto le semicoperture a
monte e i rivestimenti del muro a Bissone sud, della pensilina, del por-
tale, di parte del muretto paraurti e dell'elemento finale; il rivestimento
del muro lungo l'uscita per Bissone; le semicoperture lungo la fascia
mediana e i rivestimenti del muretto paraurti e dell'elemento finale; i ri-
pari a modulo angolare a valle della carreggiata nordsud;
che, il bando prevede, tra l'altro, che le persone chiave, segnatamente
il direttore tecnico, il capo officina e il capo montatore, vantino quale
referenza l'esecuzione di almeno un'opera di carpenteria metallica re-
lativa a delle protezioni foniche autostradali per un importo effettivo di
almeno 1'000'000 di franchi;
che nel termine prestabilito dal bando sono pervenute al committente
l'offerta del consorzio Consorzio A. _______, composto da 1. X.
_______, 2. Y. _______, 3. W. _______, 4. Z. _______ (in seguito: ri-
correnti o consorzio ricorrente) e l'offerta del consorzio B. _______
composto da: 1. O. _______, 2. P. _______, 3. Q. _______(in seguito:
aggiudicatario o consorzio aggiudicatario);
che il consorzio ricorrente ha specificato l'idoneità delle persone chia-
ve indicando le referenze del direttore tecnico, ing. C. _______, del
capo officina, S. _______ e H. _______, come pure del capo montato-
re F. _______;
che per il direttore tecnico, quale referenza, è stata indicata dai ricor-
renti la progettazione di pannelli acustici e l'assistenza tecnica sul can-
tiere per l'installazione di protezioni foniche sui viadotti Ponte Garde-
na-Waidbruk e Colma-Kollmann progressiva km 60+775 e 61+662 (Au-
tobrennero); rispettivamente per il capo officina della H. Wetter AG è
stata indicata la costruzione della carpenteria metallica per lo stadio
del Letzigrund di Zurigo;
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che con scritto del 3 marzo 2009 l'autorità aggiudicatrice ha, tra le al-
tre cose, chiesto al consorzio ricorrente di voler inoltrare entro 5 giorni
la referenza per le persone chiave indicate nell'offerta, specificando: il
nominativo della persona chiave; l'oggetto della referenza con breve
descrizione della parte dell'opera concernente le protezioni foniche
autostradali eseguite dalla persona chiave; l'anno di esecuzione; l'im-
porto della commessa con l'indicazione dell'importo riferito alla car-
penteria metallica separata da quella dei pannelli fonici nonché la per-
sona di contatto (cfr. punto 9);
che con scritto del 10 marzo 2009 (cfr. documento J allegato al ricorso
del 19 maggio 2009) i ricorrenti hanno dato seguito alla richiesta del
committente, specificando il nominativo del direttore tecnico nella per-
sona dell'ing. C. _______ ed indicando come oggetto di referenza la
progettazione delle strutture metalliche portanti e dei pannelli in po-
licarbonato trasparente fonoisolanti-fonoassorbenti con funzionamento
a risonatore di Helmholtz relativi alla protezioni foniche sui viadotti
Ponte Gardena-Waidbruk e Colma-Kollmann progressiva km 60+775 e
61+662 autostrada A22 del Brennero, assistenza tecnica sul cantiere,
effettuata nel periodo tra marzo 2008 e febbraio 2009, per un importo
della commessa equivalente a fr. 904'000 (IVA esclusa) per la carpen-
teria metallica; a fr. 420'000 (IVA esclusa) per i pannelli, per un totale
di fr. 1'324'000 (IVA esclusa) e per un importo totale di fr. 3'150'000
(IVA esclusa) riferito alla protezione fonica completa di opere di sotto-
struttura; come pure specificando il nominativo del capo officina, il si-
gnor S. _______, il quale oltre allo stadio del Letzigrund, vanta la co-
struzione in corso della carpenteria metallica della protezione fonica
lungo l'autostrada A14 Adriatica nel tratto Ancona-Sud – Porto S. Elpi-
dio lotto 6A dal km 229+973 al km 265+100; per un importo di fr.
1'350'000;
che con scritto del 30 aprile 2009, il committente ha comunicato al
consorzio ricorrente che la sua offerta non è stata considerata poiché
la referenza della persona chiave “direttore tecnico” e la referenza del-
la persona chiave “capo officina” non soddisfano i criteri di idoneità del
bando di concorso;
che in particolare la referenza del direttore tecnico, considerata la sola
carpenteria metallica, non raggiungerebbe il milione di franchi stabilito
dal bando e quella del capo officina non concernerebbe un'opera di
carpenteria metallica relativa a delle protezioni foniche autostradali;
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che con pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio
(FUSC) N. _______ del M. _______ la commessa è stata aggiudicata
per l'importo di fr. 27'862'020,40 (IVA Inclusa) all'aggiudicataria;
che con ricorso di data 19 maggio 2009 i ricorrenti sono insorti contro
detta decisione dinanzi a questo Tribunale amministrativo federale, po-
stulando, in ordine, la concessione al gravame dell'effetto sospensivo;
che essi osservano, avantutto, come il direttore tecnico vanta quale
esperienza l'esecuzione di un progetto che soddisfa le esigenze richie-
ste nel bando circa l'oggetto di referenza posto che, a loro dire, per de-
terminare se l'importo minimo di un milione di franchi è raggiunto, l'og-
getto di referenza deve includere la carpenteria metallica portante, la
carpenteria metallica dei pannelli ed i materiali fonoisolanti-fonoassor-
benti, o comunque, in subordine, dovrebbe per lo meno comprendere
la carpenteria metallica portante e la carpenteria metallica dei pannel-
li;
che nel caso concreto l'importo complessivo dell'opera di referenza del
direttore tecnico ammonta a fr. 1'324'000; che l'importo totale dei pan-
nelli ammonta a fr. 420'000, di cui fr. 120'000 sono relativi alla carpen-
teria metallica, cosicché sommando la carpenteria portante con la car-
penteria dei pannelli si arriverebbe a fr. 1'024'000, di conseguenza
l'importo di un milione sarebbe raggiunto;
che pur volendo escludere le due precedenti eventualità, a mente dei
ricorrenti, il direttore tecnico soddisferebbe comunque i requisiti di ido-
neità circa l'oggetto di referenza, dal momento che per raggiungere
l'importo limite richiesto si dovrebbe tenere altresì conto dell'imposta
sul valore aggiunto (IVA), e precisamente di quella italiana del 20%, vi-
sto che l'opera di referenza è stata realizzata in Italia e quindi l'importo
limite sarebbe raggiunto;
che essi aggiungono poi come la referenza fornita per il capo officina
rapportata alla costruzione dello stadio del Letzigrund meglio di ogni
altra si addice a qualificare l'idoneità tecnica della persona chiave, po-
sto che la complessità esecutiva dello stadio supera in difficoltà quella
riferita all'opera in narrativa;
che comunque, nel caso in cui questa referenza non potesse essere
considerata sufficiente, lo sarebbe certamente quella relativa all'auto-
strada A14 Adriatica trasmessa dai ricorrenti tempestivamente nel ter-
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mine di 5 giorni impartito dall'autorità aggiudicatrice e previsto nelle di-
sposizioni particolari di gara (cfr. estratto CPN 102 allegato al ricorso
del 19 maggio 2009 come documento L );
che in altre parole anche la referenza inerente al capo officina sarebbe
in questo modo sufficientemente documentata e soddisferebbe le esi-
genze poste dal bando circa l'idoneità della persona chiave;
che con decisione del 22 maggio 2009 il Tribunale amministrativo fede-
rale ha conferito al ricorso, in via superprovvisionale, l'effetto sospen-
sivo vietando all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione
finché non sarà decisa la domanda volta al conferimento dell'effetto
sospensivo;
che con risposta di data 5 giugno 2009 il committente si oppone all'ac-
coglimento del ricorso ed al conferimento dell'effetto sospensivo con-
testando la tesi dei ricorrenti in primo luogo perché, per quanto riguar-
da la referenza del direttore tecnico, è la carpenteria metallica, intesa
come struttura portante, ad esclusione quindi dei pannelli e della car-
penteria dei pannelli, che deve raggiungere l'importo di un milione di
franchi e che questa condizione in casu non sarebbe soddisfatta;
che secondariamente, per il committente, oltre a non corrispondere al
vero che esisterebbe una prassi diffusa ad includere l'IVA nei prezzi
degli offerenti, tale prassi equivarrebbe addirittura a discriminare i con-
correnti svizzeri nei confronti di quelli italiani;
che per quanto riguarda invece il capo officina, la referenza presentata
relativa allo stadio del Letzigrund, non essendo riferita ad un'opera di
carpenteria metallica relativa a delle protezioni foniche autostradali,
deve essere scartata;
che la referenza relativa invece alla protezione fonica lungo l'autostra-
da A14 Adriatica nel tratto Ancona-Sud – Porto S. Elpidio lotto 6A dal
km 229+973 al km 265+100 per un importo di fr. 1'350'000 inoltrata a
seguito dello scritto del 3 marzo 2009 dell'autorità aggiudicatrice non
ha potuto da questa essere presa in considerazione in quanto, a suo
dire, se gli offerenti possono essere invitati a fornire precisazioni in
merito alla loro offerta, tuttavia essi, come nel caso di specie, non pos-
sono introdurre nuove informazioni, modificando il contenuto dell'offer-
ta;
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che le CPN 102 – disposizioni particolari (pos. 252.110b) a cui i ricor-
renti fanno riferimento, secondo il committente, non sarebbero applica-
bili alla presente fattispecie in quanto esse prevedrebbero unicamente
la possibilità di inoltrare eventuale documentazione mancante entro un
termine di cinque giorni ma non darebbero di certo la facoltà agli offe-
renti di modificare il contenuto dell'offerta introducendo nuove qualifi-
che di esperienza delle persone chiave;
che in altre parole, secondo l'autorità aggiudicatrice, essa non avrebbe
chiesto agli offerenti la produzione di nuova documentazione ma sem-
plicemente di fornire delle specificazioni in merito alle indicazioni forni-
te dagli offerenti;
che quindi, ritenuto che la referenza del direttore tecnico non raggiun-
ge l'importo minimo imposto dal bando e che quella del capo officina
non si riferisce ad un'opera autostradale rispettivamente quella che si
riferirebbe ad un'opera autostradale non può essere presa in conside-
razione in quanto non è stata consegnata assieme all'offerta, il consor-
zio ricorrente deve essere escluso per carenza di idoneità;
che in data 5 giugno 2009 il consorzio aggiudicatario, da parte sua, ha
inoltrato una sua presa di posizione chiedente il diniego della doman-
da di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e il cui contenuto
verrà trattato, se del caso, nei considerandi che seguono;
che con ordinanza del 18 giugno 2009 è stata trasmessa ai ricorrenti
la risposta del 5 giugno 2009 dell'autorità aggiudicatrice con l'elenco
degli atti così come la risposta di stessa data dell'aggiudicatario im-
partendo ai ricorrenti un breve termine per richiedere eventuali atti, ri-
spettivamente all'aggiudicatario per eventualmente formulare sue op-
posizioni alla trasmissione ai ricorrenti dei documenti da 1 a 4 allegati
alla sua risposta del 5 giugno 2009;
che con scritto del 22 giugno 2009 (istanza esame atti) i ricorrenti han-
no chiesto la facoltà di esaminare gli atti di cui alla documentazione 1:
Ustra 1.3; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.20; documentazione 3: consor-
zio B. _______ 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; i documenti prodotti dal consorzio
B. _______ con la risposta del 5 giugno 2009: doc. 2, 3, 4 nonché tutte
le comunicazioni interne (lettere, e-mail e notizie agli atti) suscettibili di
dare maggiore contezza in merito alla valutazione delle referenze inol-
trate dai ricorrenti e dell'aggiudicatario;
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che con ordinanza del 25 giugno 2009 questo Tribunale amministrativo
federale ha ritenuto che, considerate le allegazioni ricorsuali e la rispo-
sta dell'autorità aggiudicatrice, la decisione sulla concessione dell'ef-
fetto sospensivo al gravame possa essere presa senza ulteriore scam-
bio di scritti, rispettivamente prima del proseguimento dello scambio di
scritti sulla questione dell'esame degli atti;
che senza essere stati esortati dalla scrivente autorità, in data 1° luglio
2009 i ricorrenti hanno spontaneamente trasmesso alla stessa delle
osservazioni;
che con ordinanza del 2 luglio 2009 tali osservazioni dei ricorrenti
sono state portate a conoscenza dell'autorità aggiudicatrice ed dell'ag-
giudicatario;
che con la stessa ordinanza il Tribunale amministrativo federale ha do-
mandato all'autorità aggiudicatrice di voler indicare, da una parte, qua-
li sono dal suo punto di vista, responsabilità, competenza e compiti del
direttore tecnico nello svolgimento dell'appalto in narrativa e dall'altra
parte è stata invitata a voler indicare, sulla base di così come risulta
dal bando, perché si può partire in modo «palese» dal presupposto
che ci si riferisce alla «sola carpenteria metallica» intesa come «strut-
tura portante» e che essa «non può quindi essere allargata all'intera
sovrastruttura della protezione fonica, e nemmeno alla carpenteria dei
pannelli»;
che con scritto di risposta del 7 luglio 2009 l'autorità aggiudicatrice ha
specificato le questioni sottopostegli osservando, tra l'altro, in merito
alle mansioni del direttore tecnico, che è fondamentale che questa fun-
zione sia rivestita da una persona che abbia già operato in un ambito
autostradale di una certa importanza posto che la coordinazione dei
lavori in una simile situazione di cantiere comporta una particolare or-
ganizzazione del lavoro che va dalla preparazione dei pezzi fino alla
fase di montaggio, molto diverse da una carpenteria tradizionale; che
in particolare, tutte queste operazioni devono adattarsi alla complessa
situazione di conduzione del traffico, senza arrecarvi disturbo o perico-
lo;
che poi, per quel che concerne il contenuto della commessa, il com-
mittente ritiene che il punto 3.8 del bando deve essere letto alla luce
del punto 2.5 relativo alla descrizione dettagliata del progetto, laddove
nelle quantità principali dei materiali verrebbe distinto tra carpenteria
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metallica ed il resto del materiale riferito ai pannelli, il che starebbe
proprio a dimostrare che mediante il termine “carpenteria metallica”
non si sarebbe inteso minimamente inglobare la sovrastruttura e la
carpenteria dei pannelli;
che con ordinanza del 9 luglio 2009 il Tribunale amministrativo federale
ha dato occasione ai ricorrenti ed all'aggiudicatario di esprimersi sulle
risposte presentate dall'autorità aggiudicatrice il 7 luglio 2009;
che con scritto del 13 luglio 2009 i ricorrenti si sono espressi sulle ri-
sposte dell'autorità aggiudicatrice del 7 luglio 2009 riconfermandosi
nella richiesta di concessione dell'effetto sospensivo e ribadendo da
una parte che un criterio di idoneità dovrebbe essere formulato in
modo chiaro ed inequivocabile e che per la sua interpretazione non si
dovrebbe far ricorso ad elementi aggiuntivi deducibili per via induttiva
da altri punti del bando sottolineando dall'altra che il direttore tecnico
riassumerebbe in sé tutta l'esperienza e le conoscenze in materia di
sicurezza stradale richieste dal committente;
che infine ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti ver-
ranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della
presente decisione incidentale;
e considerato in diritto:
che il Tribunale amministrativo federale esamina d'ufficio e con pieno
potere di cognizione la questione a sapere se sono adempiuti i pre-
supposti processuali e se si deve entrare nel merito del ricorso (DTAF
2007/6, consid. 1 con rinvii);
che la presente commessa soggiace alla Legge federale sugli acquisti
pubblici del 16 dicembre 1994 (LAPub; RS 172.056.1) ed il Tribunale
amministrativo federale è competente per statuire sul presente ricorso;
che contro le decisioni del committente aventi come oggetto l'aggiudi-
cazione è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art.
29 lett. a in relazione con l'art. 27 cpv. 1 LAPub);
che il Tribunale amministrativo federale statuisce sulle richieste volte al
conferimento dell'effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2 LAPub);
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che la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta
dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA; RS 172.021), sempre che la LAPub e la legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32) non di-
spongano altrimenti (art. 26 cpv. 1 LAPub e art. 37 LTAF);
che il Tribunale amministrativo federale rispettivamente, giusta l'art. 39
cpv. 1 LTAF, il giudice dell'istruzione deve statuire sulla domanda volta
al conferimento dell'effetto sospensivo (cfr. messaggio concernente la
revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio
2001; FF 2001 3764 ss., pag. 3945);
che dai materiali non risulta che l'art. 39 cpv. 1 LTAF in qualità di lex
specialis nei confronti dell'art. 55 cpv. 3 PA voglia escludere l'alternati-
va di una decisione da parte di un collegio giudicante (cfr. DTAF
2007/13 consid. 1.3.2 non pubblicato) e tanto meno si suppone che la
decisione sull'effetto sospensivo con un collegio di tre giudici abbia
come conseguenza un pregiudizio per chi è soggetto al diritto (decisio-
ne incidentale del Tribunale amministrativo federale B-7393/2008 del
14 gennaio 2009 con rimandi);
che considerata la notevole importanza della decisione concernente il
conferimento dell'effetto sospensivo nell'ambito degli acquisti pubblici,
in particolare quando è impugnata una decisione di aggiudicazione
(art. 22 cpv. 1 LAPub; PETER GALLI/ANDRÉ MOSER /ELISABETH LANG/EVELYNE
CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, Vol. 1, Zurigo/Basi-
lea/Ginevra 2007, pag. 413; JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/CORINNE MAILLARD/NI-
COLAS MICHEL, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 131), par-
te della dottrina e prassi riconoscono all'intero collegio giudicante la
competenza di statuire su tale aspetto (DTAF 2007/13, consid. 1.3.2
non pubblicato, decisione incidentale del Tribunale amministrativo fe-
derale B-743/2007 del 31 luglio 2007, consid. 1.4.2; cfr. MARTIN BEYELER
in Baurecht 2/2007, pag. 86);
che dalle allegazioni suesposte si conclude che anche nel caso in esa-
me è il collegio giudicante che ha da statuire sulla domanda volta al
conferimento dell'effetto sospensivo;
che in materia di acquisti pubblici gli offerenti esclusi dall'aggiudicazio-
ne ovvero in casu i membri del consorzio ricorrente sono destinatari
della decisione di aggiudicazione impugnata e ne sono direttamente
toccati, per cui risulta pacifica la legittimazione a ricorrere contro la
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stessa ai sensi dell'art. 48 PA in relazione con l'art. 26 cpv. 1 LAPub
(DTAF 2007/13, consid. 1.4);
che i requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddi-
sfatti, in particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente
motivati (art. 52 PA); e che tutti gli altri presupposti processuali sono
parimenti adempiuti, in particolare l'anticipo delle spese è stato versa-
to entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed il rappresentante le-
gale ha giustificato i suoi poteri per mezzo di procura scritta (art. 11
PA);
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso rispettivamente del-
le conclusioni processuali dei ricorrenti;
che a differenza dell'art. 55 cpv. 1 PA, l'art. 28 cpv. 1 LAPub prevede
che il ricorso contro le decisioni del committente non ha per legge ef-
fetto sospensivo e che il Tribunale amministrativo federale può, su ri-
chiesta, accordare l'effetto sospensivo (art. 28 cpv. 2 LAPub);
che il fatto che il legislatore della LAPub non ha concesso per legge
l'effetto sospensivo al ricorso, scostandosi in questo modo dalla PA, di-
mostra ch'egli era consapevole della portata di questa disposizione nel
diritto in materia di acquisti pubblici e che ha ritenuto necessario un
esame individuale di suddetta questione, ma non significa ch'egli ab-
bia voluto concedere l'effetto sospensivo solamente in via eccezionale
(DTAF 2007/13 consid. 2.1, decisione incidentale del 3 marzo 2009
B-504/2009, consid. 2.2 con rinvii a prassi e dottrina recente);
che oggetto della presente decisione incidentale è unicamente la que-
stione dell'effetto sospensivo;
che la LAPub stessa non menziona quali sono i criteri da osservare
per la questione del conferimento o del diniego dell'effetto sospensivo;
che possono quindi essere ripresi quei principi che dottrina e giuri-
sprudenza hanno sviluppato in riferimento all'art. 55 PA;
che conformemente ad essi occorre esaminare sulla base di una pon-
derazione di interessi se i motivi a favore di un'esecutività immediata
sono più gravi di quelli che possono essere addotti per la soluzione
opposta (DTF 129 II 288, consid. 3 con rinvii, DTF 117 V 191, consid.
2B con rinvii; ULRICH HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
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Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1802 segg.; PIERRE MOOR,
Droit administratif, Volume II, 2a ed., Berna 2002, pag. 680 segg.);
che nel caso in cui viene presentata una domanda volta a concedere
l'effetto sospensivo al ricorso occorre, dapprima e sulla base degli atti
a disposizione, esaminare, conformemente ad una valutazione prima
facie della situazione giuridica materiale, se il ricorso sia da considera-
re manifestamente infondato;
che nel caso affermativo, la richiesta di accordare l'effetto sospensivo
deve già essere respinta;
che qualora siano riconosciute possibilità di successo o permangano
dubbi sulle stesse, occorre giudicare la domanda volta al conferimento
dell'effetto sospensivo sulla base della ponderazione di interessi;
che alla luce delle allegazioni suesposte e sulla base di una valutazio-
ne prima facie va dapprima accertata la situazione giuridica materiale;
che in materia di acquisti pubblici il potere cognitivo del Tribunale am-
ministrativo federale è limitato alla violazione del diritto federale, com-
preso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento e all'accerta-
mento incompleto o inesatto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 litt.
a e b PA) e che non può invece essere addotto il motivo dell'inadegua-
tezza (art. 31 LAPub);
che nel caso concreto il bando di concorso prevede che il direttore tec-
nico, il capo officina e il capo montatore devono vantare la referenza
dell'esecuzione di almeno un'opera di carpenteria metallica relativa a
delle protezioni foniche autostradali per un importo effettivo di almeno
1'000'000 di franchi;
che per il committente, il consorzio ricorrente non soddisferebbe i cri-
teri di idoneità per adempiere i compiti della commessa in gara: la re-
ferenza della persona chiave “direttore tecnico” e la referenza della
persona chiave “capo officina” non soddisfano quanto richiesto dal
bando del concorso in merito ai criteri d'idoneità;
che, in altre parole, la questione litigiosa che attiene al direttore tecni-
co concernente la referenza relativa ai lavori di carpenteria è da inten-
dere così come dal testo del bando; mentre che per quel che concerne
il capo officina è invece litigiosa l'esclusione della referenza del pro-
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getto autostrada A14 Adriatica nel tratto Ancona-Sud – Porto S. Elpidio
lotto 6A dal km 229+973 al km 265+100 per un importo di fr.
1'350'000;
che in sostanza si tratta quindi di esaminare da una parte se la refe-
renza proposta per il direttore tecnico riferita alla carpenteria metallica
così come si potrebbe desumere dal testo del bando raggiunge il valo-
re minimo richiesto e dall'altra parte se la referenza del capo officina
relativa all'autostrada A14 Adriatica possa essere ammessa;
che l'autorità aggiudicatrice nel determinare i criteri di idoneità, nella
scelta dei mezzi di prova da inoltrare nonché nella valutazione dei cri-
teri gode di un ampio potere d'apprezzamento nel quale l'autorità di ri-
corso interviene soltanto nel caso di eccesso o abuso del potere di ap-
prezzamento (decisione incidentale del Tribunale amministrativo fede-
rale B-7393/2008 del 14 gennaio 2009, consid. 3.2.2.2 con ulteriori rin-
vii);
che il committente ha ritenuto che l'oggetto di referenza del direttore
tecnico non raggiunge la soglia di almeno un milione di franchi, in
quanto il valore della sola carpenteria metallica dell'oggetto presentato
come referenza è di soli 904'000 franchi;
che per il committente non vi sono dubbi che il testo del bando sia da
intendersi riferito alla sola carpenteria portante e non possa estendersi
all'intera sovrastruttura della protezione fonica né alla carpenteria dei
pannelli;
che i ricorrenti da parte loro ritengono che per determinare se l'importo
minimo di un milione di franchi è raggiunto, l'oggetto di referenza deve
invece includere la carpenteria metallica portante, la carpenteria me-
tallica dei pannelli ed i materiali fonoisolanti-fonoassorbenti, o comun-
que, in subordine, dovrebbe per lo meno comprendere la carpenteria
metallica portante e la carpenteria metallica dei pannelli;
che va premesso che dal testo del bando di concorso risulta pacifico
che deve trattarsi di “un'opera di carpenteria metallica”; che questa
deve concernere “protezioni foniche autostradali”; che l'importo “effetti-
vo” deve essere di “almeno” 1'000'000 di franchi;
che il testo stesso del bando di concorso non esige esplicitamente che
per raggiungere il valore degli oggetti di referenza sia presa in consi-
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derazione soltanto la carpenteria portante e che l'affermazione contra-
ria, considerato il testo del bando di concorso, potrebbe essere verifi-
cata soltanto mediante un'interpretazione del relativo criterio di idonei-
tà secondo il principio dell'affidamento (PETER GALLI/ANDRÉ MOSER
/ELISABETH LANG/EVELYNE CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaf-
fungsrechts, Vol. 1, Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, pag. 232, n. 534) e
tenendo conto eventualmente delle conoscenze speciali nell'ambito
delle costruzioni di opere di carpenteria metallica per protezioni foni-
che autostradali;
che l'interpretazione del testo del bando secondo il principio dell'affi-
damento, costituisce per sè una questione di diritto che deve essere
esaminata con pieno potere di cognizione;
che nella sua formulazione il testo del bando non lascia dubbi che le
condizioni devono intendersi soddisfatte da parte di tutte e tre le per-
sone chiave cumulativamente; ovvero, che se anche solo una delle tre
persone chiave non presenta una referenza che corrisponde a quanto
richiesto, allora viene meno il rispetto di uno dei criteri di idoneità;
che innanzitutto le competenze del direttore tecnico, così come de-
scritte dall'autorità aggiudicatrice, lasciano intravvedere un'ampia com-
petenza progettuale, che va dall'organizzazione alla coordinazione dei
lavori; dalla preparazione fino al montaggio dei pezzi e che tutte que-
ste operazioni devono adattarsi alla complessa situazione del traffico
senza arrecarvi disturbo o pericolo;
che da questo punto di vista non è irrealistico pensare che anche la
referenza richiesta sia volta a dimostrare che la persona chiave sia
stata in grado di gestire tutte le fasi di un progetto come quello in nar-
rativa e non solo la parte relativa alla carpenteria metallica;
che considerato poi il testo del bando non si può desumere senza om-
bra di dubbio che la referenza si riferisse palesemente alla sola car-
penteria portante ad esclusione quindi della soprastruttura e della car-
penteria dei pannelli e dei pannelli stessi;
che non si può mettere in dubbio come la carpenteria metallica, intesa
come struttura portante, costituisca certamente la parte più importante
dell'opera;
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che con la risposta sulla questione, in che misura sia corretto chiedere
per le tre persone chiave con verosimili differenti funzioni all'interno
del progetto, delle referenze di stesso valore senza invece differenzia-
re in base alle loro specifiche mansioni, si rischia di intervenire a torto
nell'ampio potere d'apprezzamento di cui gode l'autorità aggiudicatrice
nella scelta e valutazione dei criteri di idoneità;
che la formulazione del testo del bando nei termini proposti dai ricor-
renti nel loro scritto del 13 luglio 2009, e meglio: “il direttore tecnico, il
capo officina ed il capo montatore devono avere la referenza dell'ese-
cuzione di una protezione fonica autostradale, nella quale l'importo
delle sole strutture metalliche portanti ammonti almeno ad un milione
di franchi”, anche se avrebbe per lo meno avuto il pregio della chiarez-
za su cosa si richiedeva come referenza, prima facie non dimostra se
e come il potere d'apprezzamento sia stato eseguito in modo eccessi-
vo o abusivo;
che d'altra parte l'autorità aggiudicatrice non dimostra in modo convin-
cente, se e in che misura per gli offerenti, partendo dal testo del bando
- in buona fede - doveva essere chiaro che il limite di un milione può
essere raggiunto soltanto rispettivamente unicamente con la carpente-
ria portante;
che comunque dalle allegazioni ricorsuali non viene sostanziato in che
misura si può senz'altro concludere che la carpenteria metallica dei
pannelli sia senza dubbio un tutt'uno con la carpenteria metallica por-
tante;
che su questo punto le risposte date dall'autorità aggiudicatrice sull'ov-
vietà della formulazione del bando dal quale si debba in modo assolu-
to e palese intendere che ci si riferisce alla carpenteria metallica della
sola struttura portante non sono esaurienti e convincenti;
che considerati tutti questi aspetti, segnatamente la descrizione stessa
nel bando del relativo criterio di idoneità nonché l'intera descrizione
nel bando del progetto così come la circostanza che il bando esige lo
stesso criterio sia per il capoufficio, il capomontatore ed il capotecnico,
si può giungere alla conclusione che non è escluso considerare oltre
alla carpenteria portante anche ulteriori elementi della costruzione
metallica; anche se, da un punto di visto prettamente tecnico-profes-
sionale potrebbe risultare evidente considerare soltanto la struttura
metallica portante;
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che le allegazioni delle parti in questo contesto non sono esaurienti né
convincenti;
che nell'ambito dell'esame prima facie è da decidere se il ricorso sia
manifestamente infondato e che le previsioni sull'esito nel merito del
processo possono essere considerate, come sopra menzionato, sola-
mente se sono univoche;
che, in altre parole, non è manifestamente escluso ritenere che, per
determinare se il valore minimo dell'oggetto di referenza sia raggiunto,
non ci si debba limitare alla sola carpenteria metallica portante, indi-
pendentemente dalla possibilità che il pubblico del relativo ramo tecni-
co professionale potrebbe giungere ad un risultato diverso;
che pure il motivo addotto dai ricorrenti secondo cui per la de-
terminazione dell'importo bisognerebbe tenere in debito conto anche
l'importo dell'IVA, non convince e lascia aperti dei dubbi sull'osser-
vanza del principio di parità;
che a tal riguardo va osservato che giusta la LAPub una commessa
pubblica viene messa in appalto unicamente se il valore stimato rag-
giunge un determinato valore soglia, IVA esclusa (art. 6 cpv. 1 LAPub);
che tale disposizione potrebbe costituire di per sé già un indizio da cui
poter dedurre che l'importo dell'oggetto di referenza sia da considerare
con l'IVA esclusa;
che considerare differenti percentuali di IVA a seconda del paese in
cui è stata effettuata l'opera, porterebbe ad un risultato insoddisfacen-
te da un punto di vista della garanzia della parità di trattamento degli
offerenti (cfr. art. 1 cpv. 2 LAPub) rispettivamente da un punto di vista
della parità di trattamento tra gli offerenti svizzeri ed esteri (art. 8 cpv.
1 litt. a LAPub);
che su questo punto quindi, da un esame prima facie, rimangono per
lo meno dei dubbi se il ricorso sarebbe da ritenere manifestamente in-
fondato;
che per quanto concerne l'idoneità tecnica del capo officina i ricorrenti
hanno menzionato inizialmente la costruzione della carpenteria metal-
lica dello stadio del Letzigrund volendo fare riferimento ad un'edifica-
zione contraddistinta, secondo i ricorrenti, di indiscutibili difficoltà stati-
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che e costruttive di grand lunga superiore alla difficoltà delle opere di
protezione fonica;
che con scritto del 3 marzo 2009 l'autorità aggiudicatrice ha chiesto di
voler inoltrare entro cinque giorni la referenza per le persone chiave
indicate nell'offerta, specificando, tra l'altro, l'oggetto della referenza
con breve descrizione dell'esecuzione della parte dell'opera concer-
nente le protezioni foniche autostradali;
che per rimanere in ambito autostradale i ricorrenti hanno quindi indi-
cato come oggetto della referenza la carpenteria metallica per la pro-
tezione fonica da installare lungo l'autostrada A14 Adriatica nel tratto
Ancona-Sud – Porto S. Elpidio lotto 6A dal km 229+973 al km 265+100
per un importo di fr. 1'350'000;
che i motivi allegati dall'autorità aggiudicatrice per esigere che la refe-
renza si riferisse esclusivamente ad opere di protezione fonica su au-
tostrada corrispondono al testo del bando e sono stati sufficientemen-
te esposti e sostanziati dall'autorità aggiudicatrice in quanto un cantie-
re autostradale richiede una certa specializzazione e le condizioni di
lavoro sono restrittive;
che non attenendo ad un'opera di carpenteria metallica per protezioni
foniche autostradali, la referenza presentata per il capo officina relati-
va allo stadio del Letzigrund è quindi stata esclusa da parte del com-
mittente;
che hanno pure scartato la referenza relativa all'autostrada A14 Adria-
tica nel tratto Ancona-Sud – Porto S. Elpidio lotto 6A dal km 229+973
al km 265+100 per un importo di fr. 1'350'000;
che per quest'ultimo oggetto l'autorità aggiudicatrice ha ritenuto trattar-
si di un'illecita modifica dell'offerta;
che secondo lei, per principio, i criteri di idoneità devono essere soddi-
sfatti al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte
e che di conseguenza un'offerta nella quale mancano tutti o parte dei
mezzi di prova inerenti i criteri di idoneità richiesti deve in principio es-
sere esclusa, cosicché – sempre secondo l'autorità aggiudicatrice - un
oggetto di referenza non può essere inoltrato nell'ambito di una richie-
sta volta a completare e precisare gli oggetti di referenza indicati pre-
cedentemente con l'offerta;
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che nel caso specifico può restare aperta la questione a sapere se
l'inoltro della referenza relativa all'autostrada A14 Adriatica costituisca
una modifica dell'offerta;
che, visto il contenuto della richiesta dell'autorità aggiudicatrice ai ri-
correnti a voler inoltrare la referenza della persona chiave specificando
“l'oggetto della referenza con breve descrizione della parte dell'opera
concernente le protezioni foniche autostradali eseguite dalla persona
chiave”, lo scritto del 3 marzo 2009 lascia dubbi circa l'osservanza del-
le esigenze menzionate dall'autorità aggiudicatrice stessa;
che la presente fattispecie si differisce quindi essenzialmente da quel-
la descritta dall'autorità aggiudicatrice, se non altro per il fatto che è
proprio a seguito dello scritto del 3 marzo 2009 che i ricorrenti specifi-
cano la referenza del capo officina relativa a “protezioni foniche auto-
stradali”;
che stando così le cose, pure su questo punto, da un esame prima fa-
cie, il Tribunale amministrativo federale riconosce che il ricorso non sa-
rebbe privo di possibilità di successo e quindi non manifestamente in-
fondato;
che per la terza persona chiave, il capo montatore, non è contestato
che soddisfi le condizioni poste dal bando;
che se il ricorso non sembra sfociare a prima vista in un esito sfavore-
vole, per la richiesta dell'effetto sospensivo occorre procedere ad una
ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco;
che conformemente alla prassi del Tribunale amministrativo federale
(cfr. DTAF 2008/7, consid. 3.2-3.4; DTAF 2007/13, consid. 2.2),
nell'esame della ponderazione sono da includere gli interessi dei ricor-
renti a mantenere la possibilità dell'aggiudicazione, mentre nel con-
tempo sussiste un importante interesse pubblico a concedere una pro-
tezione giuridica efficiente (decisione incidentale del Tribunale ammini-
strativo federale B-6177/2008 del 20 ottobre 2008, consid. 2.2);
che ad essi sono contrapposti gli interessi pubblici dell'autorità aggiu-
dicatrice;
che nel messaggio del Consiglio federale concernente i necessari adat-
tamenti del diritto interno per la ratifica degli accordi GATT/OMC-Uru-
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guay-Round del 19 settembre 1994, no 621.15, FF 1994 IV 923, pag.
1165 [in seguito: Messaggio 2 GATT ] è ad esempio indicato che se il ri-
corso beneficiasse automaticamente dell'effetto sospensivo, vi sareb-
be il pericolo di ritardi e di considerevoli costi supplementari per l'ac-
quisto (Messaggio 2 GATT, in particolare pag. 1165);
che allo stesso modo anche il Tribunale federale ha constatato che l'in-
teresse pubblico ad un'attuazione quanto più rapida possibile della de-
cisione di aggiudicazione ha fin da principio un'importanza notevole
(decisione del Tribunale federale 2P.103/2006 del 29 maggio 2006,
consid. 4.2.1 con rinvii; in questo senso anche DTAF 2008/7, consid.
3.3 con rinvii);
che conformemente alla prassi, nella ponderazione degli interessi de-
vono anche essere considerati eventuali interessi privati di terzi, in
particolare dei rimanenti partecipanti alla commessa;
che anche tenuto conto degli obiettivi dell'art. XX par. 2 e 7 lett. a
dell'Accordo sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994, in vigore per la
Svizzera dal 1° gennaio 1996 (RU 1996 609 segg.), deve essere con-
siderata la concessione di una tutela giudiziaria efficiente nonché l'im-
pedimento di situazioni che rendono illusorio il rimedio di diritto (DTAF
2007/13, consid. 2.2 con rinvii);
che le previsioni sull'esito del processo per quanto concerne il merito
possono essere considerate solamente se univoche (cfr. sentenza del
Tribunale federale 2A.438/2004 del 1° dicembre 2004, consid. 2.2, con
ulteriori rinvii);
che da una parte, come dimostrato, esistono almeno dei dubbi se il ri-
corso sia da considerare manifestamente infondato, e che dall'altra
parte non si potrebbe partire dalla situazione secondo cui le previsioni
sull'esito siano da considerare univoche;
che è quindi alle luce di questi principi giurisprudenziali che va esami-
nato se i motivi a favore di un'esecutività immediata della decisione
sono preponderanti rispetto a quelli a favore di una soluzione contra-
ria;
che in casu l'autorità aggiudicatrice si oppone alla concessione dell'ef-
fetto sospensivo invocando l'urgenza che deriva da un interesse pub-
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blico preponderante alla conclusione immediata del contratto ed ad
un'esecuzione immediata della commessa;
che essa individua innanzitutto nell'esercizio e nella sicurezza auto-
stradale la parte più difficoltosa del progetto e che per questo è stata
pianificata la gestione del traffico in tre principali fasi che prevedono
una fase 1: costruzione completa delle opere in corsia nord-sud tra
aprile e fino all'inizio dell'inverno; una fase 2: costruzione completa
delle opere sulla corsia sud-nord tra la primavera e l'estate 2010; una
fase 3: costruzione completa della parte centrale e della pavimentazio-
ne fonoassorbente tra l'autunno 2010 e l'estate 2011;
che poi, qualora si dovesse concedere l'effetto sospensivo al gravame,
non si potrebbe disporre delle opere di metalcostruzione ed il cantiere
relativo alla fase 1 non potrebbe essere completato o comunque le fasi
dovrebbero essere ripensate, senza escludere che si dovrebbe ripro-
porre un nuovo cantiere;
che tutto il progetto sarebbe inoltre strettamente legato anche alla si-
curezza autostradale visto anche il forte carico di traffico sul tratto di
strada in questione;
che, sempre secondo il committente, occorrerebbe inoltre collocare il
progetto in disamina nel quadro di una più ampia pianificazione dei la-
vori autostradali sul territorio e che un prolungamento dei tempi opera-
tivi a Bissone influirebbe negativamente sulla pianificazione dei cantie-
ri previsti in altre zone;
che quand'anche difficili da quantificare, vi sarebbero anche delle con-
seguenze finanziarie sia dirette che indirette, che una mancata esecu-
zione immediata della presente commessa potrebbe generare, in parti-
colare dovute a: nuove fasi di cantiere con relativa posa di segnaletica
provvisoria; mancato rispetto del programma di lavori multidisciplinare
con conseguente caduta dei tempi cardine vincolati dai malus; costi
supplementari di gestione del cantiere; maggiori lavori di manutenzio-
ne per le stagioni invernali a seguito del prolungarsi dei tempi operati-
vi; rivalse delle imprese già operanti sul cantiere per le nuove condizio-
ni operative; aggiornamento dei contratti per le attività tecniche, di di-
rezione lavori e di supporto al committente, in considerazione dei nuo-
vi tempi tecnici; nuova coordinazione con le FFS per le opere a confine
con la linea ferroviaria; nuova coordinazione per lo spostamento del
tracciato di media tensione; nuova campagna di sensibilizzazione della
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popolazione per permettere il consenso sui nuovi tempi operativi; po-
tenziamento dei controlli ambientali per il maggior periodo operativo;
estensione dei disagi sull'asse autostradale con effetto negativo
sull'economia e sul turismo del cantone; dilatazione dei tempi di occu-
pazione dell'unico posteggio a gestione comunale in entrata a Bisso-
ne, attualmente occupato dal cantiere, con evidenti danni per il comu-
ne, che ha una notevole impostazione turistica;
che i ricorrenti da parte loro contestano: che in caso di ritardo sarebbe
necessario adottare nuovamente il sistema con scambio di carreggia-
ta; che la pianificazione dei lavori autostradali sul territorio ticinese ge-
nericamente addotta dall'autorità aggiudicatrice possa in qualche
modo essere considerata nella ponderazione degli interessi; che i costi
riconducibili alla mancata immediata esecuzione dei lavori sarebbero
importanti; che i lunghi tempi occorsi per la definizione degli isolamenti
fonici starebbero proprio a dimostrare che tale intervento atteso da
anni non può essere ritenuto urgente; che in ogni caso l'asserita ur-
genza è esclusivamente imputabile alla pianificazione dell'autorità ag-
giudicatrice;
che in altre parole per la conclusione del contratto, secondo i ricorren-
ti, non vi sarebbe né urgenza legata alla gestione del traffico, né l'ur-
genza della posa di protezioni foniche, né vi sarebbero conseguenze
finanziarie dovute ad un eventuale ritardo;
che in particolare, se da una parte, le contestazioni e le riserve formu-
late dai ricorrenti circa l'urgenza legata alla gestione del traffico e ad
una coordinazione della pianificazione dei lavori con altri operatori,
così come l'urgenza legata ai problemi di inquinamento fonico, nonché
le presumibili conseguenze finanziarie, seppure esposte in modo som-
mario dal committente, non vengono sufficientemente sostanziate dai
ricorrenti nella misura in cui non vengono esposti convincentemente
dal loro punto di vista i motivi per i quali il loro interesse privato degno
di protezione, sarebbe preponderante rispetto a quello del committen-
te; d'altra parte non viene tanto meno esposto quali sarebbero i loro
presunti interessi a vedersi concesso l'effetto sospensivo al gravame,
limitandosi a sostenere l'interesse pubblico volto ad un uso parsimo-
nioso dei fondi pubblici rispettivamente l'interesse pubblico teso alla
corretta applicazione del diritto oggettivo, senza concretizzare l'impor-
tanza preponderante degli effetti che per loro avrebbe la concessione
di una protezione giuridica primaria rispettivamente illimitata;
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che nel caso specifico, quand'anche spetti all'autorità aggiudicatrice
tenere conto in maniera ragionevole dell'ipotesi di un'impugnativa nella
pianificazione dell'attribuzione delle commesse pubbliche e di non cre-
are lei stessa delle situazioni di urgenza che renderebbero illusoria
qualsiasi domanda di concessione dell'effetto sospensivo e che l'ur-
genza non può essere validamente addotta qualora risulti dalla sola
pianificazione temporale scelta dal committente (GAAC 61.77, consid.
3d; GAAC 61.76, consid. 3e), vista la situazione particolare legata ad
un ambiente di lavoro che comporta difficoltà e specificità proprie,
dove la sicurezza dei lavoratori si intreccia direttamente con la sicurez-
za degli utenti dell'autostrada, in particolare le esigenze del traffico in-
terno e turistico, le condizioni climatiche in rapporto alle stagioni, dove
nel caso specifico va pure considerato il coordinamento fra diverse
opere, l'interdipendenza tra funzionalità e sicurezza, rendono la rapidi-
tà dell'intervento a prima vista un fattore prioritario;
che sulla base delle considerazioni che precedono, da una esame pri-
ma facie, si può concludere che l'interesse pubblico ad un'esecuzione
il più possibile rapida della decisione d'aggiudicazione, il cui procrasti-
narsi potrebbe comportare dei disagi a livello di funzionalità e sicurez-
za, è preponderante sull'interesse privato del ricorrente;
che di conseguenza la domanda volta al conferimento dell'effetto so-
spensivo deve essere respinta;
che la decisione incidentale sull'effetto sospensivo poggia in sostanza
sul ricorso e sulle osservazioni dell'autorità aggiudicatrice concernenti
le conclusioni procedurali sull'effetto sospensivo;
che la valutazione delle motivazioni e delle censure portate nel grava-
me è stata possibile sulla base dei documenti che sono stati allegati al
ricorso, le osservazioni dell'autorità aggiudicatrice e dell'aggiudicatario
circa il contenuto dell'oggetto della commessa;
che la questione a sapere se e quali ulteriori atti si rivelano determi-
nanti in vista della decisione nel merito della causa, rispettivamente
quali altri atti che l'autorità aggiudicatrice ha definito confidenziali pos-
sono accedere all'esame degli atti dei ricorrenti, dovrà essere giudica-
ta se del caso nell'ambito di ulteriori misure di istruzione nella causa
principale;
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che con questa decisione incidentale sull'effetto sospensivo, la deci-
sione in via superprovvisionale del 22 maggio 2009 perde automatica-
mente i suoi effetti;
che le spese processuali derivanti dalla presente decisione verranno
considerate con la decisione finale (art. 65 cpv. 1 PA);
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Un esemplare delle osservazioni dei ricorrenti di data 13 luglio 2009 è
trasmesso all'autorità aggiudicatrice ed all'aggiudicatario per cono-
scenza.
2.
La domanda di esame di ulteriori atti verrà, se del caso, trattata
nell'ambito della procedura principale, dopo la crescita in giudicato
della cifra 3 di questa decisione incidentale.
3.
La richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è respinta.
4.
Le spese processuali verranno definite con la decisione di merito.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità aggiudicatrice (n. di rif. FUSC N. _______ del M. _______;
raccomandata con avviso di ricevimento, allegato come da cifra 1);
- aggiudicatario (raccomandata, allegato come da cifra 1).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il Presidente del collegio: Il Cancelliere:
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Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Rimedi giuridici:
La presente decisione incidentale può essere impugnata presso il Tri-
bunale federale svizzero entro i trenta giorni dalla notifica del testo in-
tegrale della decisione (art. 100 della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]), se essa può causare un pregiudi-
zio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) e se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 83 lett. f cifra 2 LTF).
Data di spedizione: 10 agosto 2009
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