Corte II
B-3369/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 3 0 g i u g n o 2 0 0 8
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Jean-Luc Baechler, Eva Schneeberger (presidente della
Camera II),
cancelliere Corrado Bergomi.
X._______,
patrocinato dall'Avv. Dott. Gianluca Airaghi, via Ariosto 1,
6900 Lugano,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della formazione professionale e
della tecnologia (UFFT), Effingerstrasse 27,
3003 Berna,
autorità inferiore.
riconoscimento di un diploma estero.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
B-3369/2007
Fatti:
A.
Il 14 marzo 2003 X._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltrato presso
l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di
seguito: UFFT; autorità inferiore) la domanda di equipollenza dei diplo-
mi conseguiti in Germania per il superamento dell'esame professiona-
le di muratore ("Meisterprüfung im Maurer-Handwerk") nel 1992 pres-
so la "Meisterschule für Bauhandwerker, staatlich genehmigte private
Fachschule für Bautechnik, Ansbach" e dell'esame d'ammissione per
esperto in costruzioni e del suolo ("Aufnahmeprüfung zum Bau- und
Bodensachverständigen") nel 2000 presso l'associazione "Verband fre-
ier Bau- und Bodensachverständigen", Düsseldorf.
B.
Con decisione del 12 giugno 2007 l'UFFT ha comunicato al ricorrente
che il diploma rilasciatogli in Germania concernente la formazione di
muratore maestro conseguita presso la "Meisterschule für Bauhan-
dwerker, Ansbach" può essere riconosciuto equivalente ad un attesta-
to professionale federale di capo muratore.
C. Contro detta decisione il ricorrente è insorto con ricorso del 12 lu-
glio 2007 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando
quanto segue:
"1. Il presente ricorso è accolto.
Conseguentemente:
a) in via principale, ai diplomi ottenuti dal ricorrente è riconosciuta l'equipol-
lenza con il diploma federale di impresario costruttore;
b) in via subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la pratica
è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia a stabilire l'equipollenza
dei diplomi ottenuti dal ricorrente con il diploma federale di impresario costrut-
tore;
c) in via sub-subordinata, la decisione dell'istanza inferiore è annullata e la
pratica è rinviata all'istanza inferiore affinché la stessa abbia ad effettuare ul-
teriori approfondimenti fino a poter stabilire l'equipollenza dei diplomi ottenuti
dal ricorrente con il diploma federale di impresario costruttore;
2. Contestate spese giudiziarie e spese ripetibili.".
Nella motivazione del ricorso il ricorrente ritiene in sostanza che l'auto-
rità inferiore ha violato l'art. 69 cpv. 2 dell'ordinanza sulla formazione
professionale (OFPr, RS 412.101) e accertato i fatti in modo incomple-
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to per quanto concerne i curricula seguiti dal ricorrente. In riferimento
alla durata della formazione, il ricorrente ritiene questo criterio adem-
piuto, nella misura in cui il curriculum svizzero per il rilascio del diplo-
ma federale quale impresario costruttore prevede tra le 700 e le 800
ore di formazione, mentre in Germania egli ha seguito un totale di
1540 ore. Il ricorrente considera adempiuto anche il criterio della para-
gonabilità dei contenuti della formazione. A questo riguardo egli con-
fronta le formazioni conseguite in Germania in particolare con la for-
mazione per il rilascio del diploma federale di impresario costruttore,
servendosi di una tabella sinottica. Per quanto concerne i corsi non di-
rettamente paragonabili, il ricorrente osserva che il curriculum tedesco
pone maggiormente l'accento sulla formazione di base oltre che sulla
prevenzione degli incidenti. Secondo lui, l'assenza nel curriculum tede-
sco di genio civile e vie di traffico non può essere determinante ai fini
dell'equipollenza. Infatti, il nuovo regolamento concernente il rilascio
del diploma federale quale impresario costruttore prevede espressa-
mente che il curriculum sia mirato a due distinti indirizzi, edilizia piutto-
sto che genio civile / costruzione di vie di traffico. Il ricorrente sostiene
che se da una parte l'assenza nel curriculum tedesco di dette materie
potrebbe eventualmente sollevare qualche dubbio quanto all'equipol-
lenza del diploma tedesco con l'indirizzo svizzero genio civile / costru-
zione di vie di traffico, è chiaro invece che i requisiti posti all'indirizzo
edilizio sono adempiuti. A mente del ricorrente nemmeno l'assenza di
un corso di logistica nel curriculum tedesco non può essere determi-
nante, tenuto conto che egli ha ultimato la sua formazione negli anni
Novanta, periodo in cui la logistica rispetto ad oggi era meno impor-
tante, e che la logistica è comunque l'unica materia mancante rispetto
a una lista di più di una decina di corsi che i due curriculum hanno so-
stanzialmente in comune. Per il ricorrente è anche adempiuto il criterio
della richiesta di qualifiche pratiche, considerato che l'aver svolto
un'attività pratica di almeno tre anni era un requisito d'entrata posto ai
candidati della "Meisterschule". Infine il ricorrente ribadisce che anche
il criterio relativo al livello di formazione è pure adempiuto.
D.
Con osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore propone la
reiezione del gravame ed inoltra gli atti preliminari. Essa sottolinea in
sostanza di aver applicato in modo corretto l'art. 69 OFPr. A suo avviso
i due diplomi elencati dal ricorrente possono essere ritenuti equipollen-
ti ad un diploma svizzero unicamente se sono stati rilasciati o ricono-
sciuti dalla Germania. Il certificato del 30 novembre 2000 non è stato
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rilasciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, per cui
non è soddisfatta l'esigenza posta all'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il certi-
ficato in questione attesta unicamente che il ricorrente ha superato un
esame che gli permette di iscriversi all'associazione "Bau- und Boden-
sachverständigen" e di conseguenza non può trattarsi di un titolo di
formazione. L'autorità inferiore è dell'opinione che i contenuti della for-
mazione del ricorrente e della formazione di impresario costruttore
svizzero non sono paragonabili. In Svizzera l'impresario costruttore di-
rige un'impresa di costruzione piccola o media in uno degli indirizzi
edilizia o genio civile / costruzione di vie di traffico. Egli è in grado di
far fronte all'attività in corso sotto la sua responsabilità in modo econo-
mico, secondo la tecnica della costruzione, conformemente alle leggi e
alle norme, in modo ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza
sul lavoro e della protezione della salute. Analizza i progetti, gestisce
l'azienda ed il personale, pianifica le attività e prepara il cantiere. Dai
moduli elencati al punto 5.32 del regolamento concernente il rilascio
del diploma quale impresario costruttore diplomato/a del 6 luglio 2007
risulta che la formazione di impresario costruttore è di carattere princi-
palmente gestionale. Dal piano di studio del ricorrente si evince invece
che egli non dispone di dette capacità gestionali. Già per questo moti-
vo per l'autorità inferiore non è possibile confrontare i requisiti posti dai
due curricula. L'UFFT indica infine che pure l'equiparazione del diplo-
ma conseguito dal ricorrente con il diploma federale di direttore dei la-
vori edili / di genio civile non è possibile. La materia d'esame "direzio-
ne dei lavori" prevista agli art. 15 del regolamento per gli esami federa-
li professionali superiori per direttore / direttrice dei lavori del genio ci-
vile diplomato/a e 16 del regolamento per gli esami federali professio-
nali superiori per direttore / direttrice dei lavori dell'edilizia non è stata
impartita al ricorrente.
E.
Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente conferma le conclusioni ri-
corsuali. Egli ribadisce che la necessità di dover fare riconoscere i di-
plomi esteri risiede nella circostanza che per svolgere lavori in Ticino è
necessaria l'iscrizione nell'albo delle imprese, la quale può avvenire
solo se il titolare della società o un suo membro dirigente effettivo van-
ta i requisiti professionali richiesti, tra gli altri il diploma federale di im-
presario costruttore. Per il ricorrente la sua situazione appare assurda,
nella misura in cui di principio l'attività per la quale egli ha chiesto il ri-
conoscimento dei diplomi non necessita di un titolo determinato per
essere svolta in Svizzera, tanto più che si tratta di una cosiddetta pro-
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fessione non regolamentata. Egli si chiede allora come mai egli abbia
dovuto richiedere il riconoscimento dei suoi titoli professionali all'UFFT
per l'iscrizione nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Per il ricor-
rente viene spontaneo chiedersi se l'obbligo statuito dalla legge canto-
nale sull'esercizio della professione di impresario costruttore del 1° di-
cembre 1997 non violi indirettamente gli Accordi bilaterali tra Svizzera
e Unione Europea.
Contrariamente a quanto indicato dall'UFFT il "Verband freier Bau- und
Bodensachverständiger e. V." è una delle più grandi associazioni in
ambito edile della Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa
provengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai
sensi dell'art. 68 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma "Bau- und Bodensach-
verständiger" ottenuto dal ricorrente è da considerare quale titolo di
formazione a tutti gli effetti. Si tratta di una specializzazione in campo
peritale, che dimostra come nel tempo il ricorrente abbia continuato ad
approfondire le proprie conoscenze e migliorato le proprie competenze
quale impresario costruttore. Le materie su cui verteva l'esame corri-
spondono a quelle che il ricorrente ha già avuto modo di apprendere in
passato per conseguire il "Meisterprüfungszeugnis" e sono paragona-
bili alle materie richieste per l'ottenimento del diploma federale di im-
presario costruttore secondo il relativo regolamento. Per il ricorrente
appare ambigua e fuori luogo l'affermazione dell'UFFT secondo cui in
Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzione pic-
cola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costruzione di
vie di traffico", quasi a voler dire che in Germania l'attività di impresa-
rio costruttore avrebbe altri fini.
A mente del ricorrente non corrisponde al vero l'asserzione dell'UFFT
secondo cui, conformemente al regolamento per il rilascio del diploma
di impresario costruttore, la formazione è di carattere principalmente
gestionale. I moduli elencati dall'UFFT sono solo una parte di quelli
descritti al punto 5.32 del regolamento e quindi non ne si può evincere
che la formazione per il conseguimento del diploma federale di impre-
sario costruttore sia di natura prevalentemente gestionale. Altrettanta
importanza deve avere l'aspetto inerente l'ambito prettamente edilizio.
Come già menzionato nella tabella sinottica allegata al ricorso egli ha
seguito dei corsi paragonabili a quelli messi in evidenza dall'autorità
inferiore.
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F.
Con duplica del 27 novembre 2007 l'autorità inferiore ripropone di re-
spingere il ricorso. A titolo completivo essa precisa che di regola ogni
cantone svizzero regolamenta in modo autonomo il proprio sistema di
autorizzazione allo svolgimento di una professione. In Svizzera l'UFFT
regolamenta unicamente la formazione e non l'esercizio delle profes-
sioni di capo muratore e di impresario costruttore. Spetta invece ai
cantoni definire quali siano le condizioni per esercitare dette professio-
ni. La legislatura cantonale ticinese regolamenta la professione di im-
presario costruttore nel Cantone Ticino. Il sistema di riconoscimento
professionale europeo ha lo scopo di consentire alle persone qualifica-
te per svolgere una professione in uno stato membro e che desiderino
svolgere la stessa professione in un altro stato membro di ottenere in
questo stato il riconoscimento delle proprie qualifiche, nella misura in
cui la professione vi sia regolamentata. L'UFFT ha verificato che la
professione che il ricorrente intende svolgere in Svizzera non è la
stessa per la quale egli è qualificato in Germania. Il nuovo regolamen-
to non concerne più una professione di muratore. Per questi motivi
l'UFFT non ha applicato le direttive europee del sistema di riconosci-
mento dei diplomi. Giusta le direttive europee l'autorità nazionale com-
petente prende in considerazione due elementi in occasione dell'esa-
me di una domanda di riconoscimento di un diploma.
L'autorità nazionale competente verifica in primo luogo che la profes-
sione regolamentata che si intende svolgere nello stato di accoglienza
sia la stessa per la quale la persona richiedente è pienamente qualifi-
cata nel proprio stato di provenienza. In secondo luogo detta autorità
verifica che la durata e il contenuto della formazione non presentino
differenze sostanziali rispetto alla durata ed al contenuto della forma-
zione richiesta nello stato di accoglienza. Visto che l'art. 69 OFPr non
prevede esplicitamente che la persona richiedente il riconoscimento
del proprio diploma sia abilitata ad esercitare la medesima professione
nel proprio stato di provenienza, l'UFFT ha esaminato la richiesta del
ricorrente in applicazione della legge federale.
Per il resto l'UFFT rimanda alla presa di posizione del 13 settembre
2007.
Pagina 6
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G.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti, prima o du-
rante la procedura ricorsuale, verranno ripresi nei considerandi qualo-
ra risultino determinanti per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
La decisione dell'Ufficio federale del 12 giugno 2007 è una decisione
ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezio-
ne delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale
amministrativo federale (TAF), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menziona-
te agli art. 33 e 34 LTAF.
In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impu-
gnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modifica della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1
PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52
cpv. 1 PA), il rappresentante ha giustificato i suoi poteri con una procu-
ra scritta (art. 11 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed
i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48
ss. PA). Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 2 della legge federale sulla formazione professionale del
13 dicembre 2002 (LFPr, RS 412.10) per tutti i settori della formazione
professionale, escluse le scuole universitarie, la presente legge disci-
plina: (a.) la formazione professionale di base, compresa la maturità
professionale; (b.) la formazione professionale superiore; (c.) la forma-
zione professionale continua; (d.) le procedure di qualificazione, gli at-
testati, i certificati e i titoli (art. 2 cpv. 1 lett. a – d LFPr).
Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certi-
ficati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di ap-
plicazione della presente legge (art. 68 cpv. 1 LFPr). Per promuovere
la cooperazione e la mobilità internazionali nella formazione professio-
nale, il Consiglio federale può concludere di moto proprio accordi inter-
nazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Il Consiglio federale emana le disposi-
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zioni di esecuzione, sempreché la legge non disciplini altrimenti tale
competenza (art. 65 cpv. 1 BBG). Con il rilascio dell'ordinanza del 19
novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr, RS 412.101) il
Consiglio federale ha adempiuto il mandato. All'art. 69 OFPr è previsto
che l'Ufficio federale riconosce i diplomi e i certificati esteri se: (a)
sono rilasciati o riconosciuti dallo Stato d'origine; (b) sono equipollenti
a un certificato o a un titolo svizzero (art. 69 cpv. 1 OFPr). Un diploma
o un certificato estero è equipollente a un diploma o a un certificato
svizzero se: (a) il livello di formazione è uguale; (b) la durata della for-
mazione è equivalente; (c) i contenuti sono paragonabili; (d) il ciclo di
formazione comprende, oltre a qualifiche teoriche, anche qualifiche
pratiche (art. 69 cpv. 2 OFPr). Hanno il diritto di chiedere il riconosci-
mento i domiciliati in Svizzera o i frontalieri (art. 69 cpv. 3 OFPr). Sono
fatti salvi gli accordi internazionali (art. 69 cpv. 4 OFPr).
Se, conformemente alle prescrizioni legali, l’esercizio di un’attività pro-
fessionale è subordinato al possesso di un particolare diploma o certi-
ficato e il richiedente dispone di un diploma o certificato estero non ri-
conosciuto come equivalente in Svizzera, l’Ufficio federale provvede,
in collaborazione con i Cantoni o con le organizzazioni del mondo del
lavoro, ad adottare provvedimenti di compensazione mediante i quali è
possibile conseguire le qualifiche richieste. Sono considerati provvedi-
menti di compensazione gli esami di idoneità integrativi, i cicli di for-
mazione di adeguamento o altre procedure di qualificazione (cfr. art.
70 cpv. 1 e 3 OFPr).
3.
Il 21 giugno 1999 si è concluso l'accordo tra la Confederazione Svizze-
ra, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'al-
tra, sulla libera circolazione delle persone, il quale è stato approvato
dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 ed è entrato in vigore il 1° giu-
gno 2002 (qui di seguito: accordo, RS 0.142.112.681).
L'obiettivo di tale accordo è di conferire ai cittadini degli Stati membri
della Comunità europea e della Svizzera un diritto di ingresso, di sog-
giorno e di accesso a un'attività economica dipendente, un diritto di
stabilimento quale lavoratore autonomo e il diritto di rimanere sul terri-
torio delle parti contraenti (art. 1 lett. a).
L'accordo non regola l'ammissione a cicli di formazione speciali e
postdiploma nel senso di un riconoscimento accademico, bensì sola-
mente l'accesso al mercato del lavoro nel senso di un riconoscimento
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delle qualifiche professionali per poter esercitare o essere ammesso
all'esercizio di una professione negli stati contraenti (Messaggio con-
cernente l'approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE
del 23 giugno 1999, FF 1999 5092, p. 5118 e 5301 segg., RUDOLF
NATSCH, Gegenseitige Anerkennung beruflicher Qualifikationen, in
THÜRER / WEBER / ZÄCH (editore), Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Ein
Handbuch, Zurigo 2002, pag. 195 segg.).
Per quanto attiene al riconoscimento delle qualifiche professionali l'ac-
cordo comprende solamente quelle attività professionali che sono re-
golamentate nello stato di accoglienza, cioè attività professionali che
possono essere esercitate in uno stato solo se si è in possesso di un
diploma, certificato o attestato di capacità professionale. Per contro le
professioni non regolamentate possono essere esercitate liberamente
e di conseguenza per esse non si pone più la questione del ricono-
scimento del diploma; in effetti spetta unicamente al datore di lavoro
decidere se le qualifiche professionali sono sufficienti per esercitare il
tipo di lavoro richiesto (DOMINIQUE DREYER / BERNARD DUBEY, L'adhésion
suisse à l'Union européenne, enjeux et conséquences, Zurigo 1998,
pag. 859; RUDOLF NATSCH, op. cit. pag. 205). A questo riguardo l'autorità
inferiore ha rilasciato una lista delle professioni regolamentate in Sviz-
zera (/dossiers/anerkenn/u/d/regl.pdf ).
Siccome in Svizzera le professioni nel campo edilizio come maestro
muratore e impresario costruttore non sono soggette a regolamenta-
zione, l'accordo non è di conseguenza applicabile alla presente fatti-
specie.
4.
Il ricorrente spiega di aver richiesto l'equipollenza dei due diplomi otte-
nuti in Germania con un diploma svizzero al fine di poter essere iscrit-
to nell'albo delle imprese nel Cantone Ticino. Condizione per l'iscrizio-
ne è tra l'altro il conseguimento del diploma federale di impresario co-
struttore. Egli reputa assurda la sua situazione, poiché l'attività per la
quale egli ha chiesto il riconoscimento non è una professione regola-
mentata ai sensi degli accordi bilaterali. Egli si chiede infine se l'obbli-
go statuito dalla legge cantonale sull'esercizio della professione di im-
presario costruttore del 1° dicembre 1997 non violi indirettamente gli
Accordi bilaterali.
Come visto nel considerando precedente, è esatto che il diploma per il
quale il ricorrente chiede il riconoscimento è una professione non re-
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golamentata ai sensi dei bilaterali. Di conseguenza si giustifica che gli
accordi bilaterali nel presente caso non trovano applicazione. Tuttavia
va aggiunto che per il riconoscimento di un diploma estero e per l'iscri-
zione nell'albo delle imprese del Cantone Ticino valgono due procedu-
re diverse, nel primo caso la competenza a decidere su domande di ri-
conoscimento di diplomi spetta all'Ufficio federale della formazione
professionale della tecnologia, mentre nel secondo caso si tratta della
regolamentazione per l'esercizio di una professione. Per questo sono
competenti i relativi cantoni. La pronuncia di un rifiuto ad esercitare
una professione può essere impugnata dinanzi alle autorità cantonali
competenti. La questione non può essere oggetto di una procedura di
ricorso diretta contro una decisione concernente il riconoscimento di
un diploma estero con un diploma svizzero. Si rivela di conseguenza
superfluo soffermarsi ulteriormente su questo tema.
5.
Il Tribunale amministrativo federale si è già occupato in procedimenti
precedenti del riconoscimento di un titolo di "Meisterprüfung" rilasciato
in Germania con un titolo svizzero. In questi casi l'autorità adita aveva
indicato che sussiste tra la Svizzera e la Germania una convenzione
interstatale sul riconoscimento reciproco di certificati di capacità ed
esami di maestria per le professioni di artigianato ("Vereinbarung
zwischen der Schweiz, vertreten durch das EVD bzw. dessen Vorste-
her, und dem Deutschen Reich vom 1. Dezember 1937", di cui un
estratto era stato pubblicato nel FF 1937 III 491), concludendo che
tale accordo è valido e direttamente applicabile (cfr. la sentenza del
Tribunale amministrativo federale del 28 agosto 2007, B-2183/2006,
consid. 4 e le annotazioni positive in merito del Prof. Dr. YVO
HANGARTNER in AJP 2008 492 ss.).
All'art. I la convenzione prevede:
"Ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für
das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden
hat, wird in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den
Schweizer Bürgern gleichgestellt, die in der Schweiz die für ihr Handwerk ge-
forderte höhere Fachprüfung bestanden haben; dasselbe gilt viceversa".
Ciò significa che i detentori di un titolo di "Meisterprüfung" tedesco
sono equiparati in Svizzera ai detentori di un titolo di formazione pro-
fessionale superiore (esame federale di professione / esame profes-
sionale federale superiore) e viceversa. Un simile riconoscimento reci-
proco appare chiaro nella misura in cui entrambi i diplomi si ottengono
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dopo aver frequentato la stessa rispettivamente una formazione simile
di livello terziario (cfr. per il sistema formativo svizzero /
dyn/68548.asp e per il sistema formativo tedesco “Grundstruktur des
Bildungswesens in der Bundesrepublik Deutschland” richiamabile
all'indirizzo ).
6.
L'Ufficio federale ha riconosciuto l'equivalenza del titolo del ricorrente
"Meisterprüfung im Maurerhandwerk" conseguito in Germania il
12 maggio 1992 con l'attestato professionale federale di capo murato-
re. Sotto l'aspetto formale e in considerazione della convenzione inter-
statale la decisione impugnata non può dare adito a reclami, poiché il
titolo tedesco, che in Germania è classificato al livello terziario di for-
mazione, è stato classificato anche in Svizzera al medesimo livello di
formazione.
Le opinioni delle parti divergono non in riferimento all'equiparazione
con il livello (o con la durata) della formazione, bensì per quanto attie-
ne all'aspetto materiale della classificazione. Il ricorrente è dell'avviso
che la formazione frequentata in Germania sia paragonabile in Svizze-
ra al diploma di impresario costruttore. L'autorità inferiore ribadisce
che i contenuti della formazione del ricorrente e della formazione di
impresario costruttore svizzero non sono paragonabili, tenuto conto
che in Svizzera l'impresario costruttore dirige un'impresa di costruzio-
ne piccola o media in uno degli indirizzi edilizia o genio civile / costru-
zione di vie di traffico. Essa conclude che la formazione di impresario
costruttore è di carattere principalmente gestionale e che dal piano di
studio del ricorrente emerge che egli non dispone di dette capacità ge-
stionali. Secondo l'autorità inferiore non rientra in linea di conto nem-
meno un'equiparazione della formazione estera con il diploma federale
di direttore dei lavori edili / di genio civile, in quanto al ricorrente non è
stata impartita la materia "direzione dei lavori".
Nei considerandi che seguono si dovrà esaminare se e in che misura
la motivazione dell'autorità inferiore può essere considerata pertinente.
Tenuto conto che in virtù della succitata convenzione tra Svizzera e
Germania il riconoscimento dell'equipollenza del diploma tedesco di
“Meister” con un attestato professionale federale rispettivamente con
un diploma federale avviene automaticamente (cfr. B-1279/2007 con-
sid. 5.8 i. f.) in principio non dovrebbe avvenire un confronto della for-
mazione frequentata nello stato di provenienza con le esigenze poste
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dallo stato ricevente. Nel caso in esame un confronto tra le due forma-
zioni si impone solo in via eccezionale. Determinante per un tale con-
fronto è in casu unicamente la questione a sapere se la formazione ot-
tenuta nello stato di provenienza può essere comparata con la forma-
zione che potrebbe entrare in linea di conto per il riconoscimento nello
stato ricevente, poiché in entrambe le formazioni le qualità di dirigente
e le capacità gestionali hanno un peso di rilievo.
La medesima questione si imporrebbe anche se per un attimo si la-
sciasse da parte la convenzione interstatale tra Germania e Svizzera e
ci si dovesse quindi basare solo sull'art. 69 cpv. 2 OFPr, in quanto nel
caso in esame è solo a causa della presunta mancata paragonabilità
dei contenuti (art. 69 cpv. 2 lett. C OFPr) che l'autorità inferiore ha ne-
gato l'equipollenza del titolo tedesco di “Meisterprüfung” con il diploma
federale di impresario costruttore. Infatti l'autorità inferiore non ha sol-
levato obiezioni nei confronti della comparabilità delle due formazioni
né per quanto ne riguarda il livello né per quanto ne riguarda la durata.
7.
Occorre chiarificare dapprima in maniera generale (consid. 7.1) e poi
in maniera specifica (consid. 7.2) se e in che misura le capacità gestio-
nali hanno un ruolo determinante nell'ambito dei diplomi tedeschi di
“Meisterprüfung”.
7.1 Nel sistema formativo tedesco è possibile conseguire il titolo di
“Meister” negli indirizzi artigianato (Handwerk) e industria (Industrie)
(cfr. sul tema THORBEN LANGE, Die Rolle des Meisters in Industrie und
Handwerk, Hochschule Bremen, Fachbereich Wirtschaft; l'iscrizione
del concetto di “Meisterprüfung” in Wikipedia, die freie Enzyklopädie;
ROB VAN HATTEM, Ausbildungen für Unternehmer in Mittel- und Kleinbe-
trieben, herausgegeben vom Bundesinstitut für Berufsbildung). La
“Handwerkskammer” (camera degli artigiani) si occupa dell'organizza-
zione della formazione di “Handwerksmeister”, la “Industrie- und Han-
delskammer” (camera d'industria e commercio) di quella inerente la
formazione di “Industriemeister”. Giusta la “Handwerksordnung” (Han-
dwO) nella versione del 24 settembre 1998 il titolo di “Handwerksmei-
ster” è un attestato di idoneità (Befähigungsnachweis) con cui si certi-
fica che l'artigiano possiede nozioni specifiche pratiche e teoriche non-
ché le capacità ad esercitare una professione e dispone delle neces-
sarie nozioni di contabilità, commercio, diritto e di pedagogia profes-
sionale. Il titolo di “Handwerksmeister” è quindi necessario nel settore
Pagina 12
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dell'artigianato al fine di gestire un'azienda in modo autonomo e se del
caso di poter formare apprendisti artigiani. Per “Industriemeister” si in-
tende invece un dirigente tecnico-industriale con esperienza professio-
nale pluriennale e con nozioni ampie ed approfondite dei rapporti
aziendali e contabili. La differenza con il titolo di “Handwerksmeister”
risiede nella circostanza che nella formazione per il titolo di “Industrie-
meister” la direzione tecnica, personale ed organizzativa hanno un'im-
portanza decisamente maggiore.
La professione di “muratore” (Maurer) in Germania è una professione
riconosciuta ai sensi del “Berufsbildungsgesetz” (legge sulla formazio-
ne professionale) e della “Handwerksordnung”. La formazione di mura-
tore in Germania dura tre anni, è offerta negli indirizzi artigianato ed
industria e si conclude con la “Abschlussprüfung” nell'indirizzo indu-
stria, rispettivamente con la “Gesellenprüfung” nell'indirizzo artigianato
(cfr. Berufenet, Berufsinformationen einfach finden, la banca dati della
Bundesagentur für Arbeit, , sotto la
voce “Maurer”). La “Abschlussprüfung” rispettivamente la “Gesellen-
prüfung” corrispondono in Svizzera all'attestato federale di capacità
(Fähigkeitszeugnis). Questo titolo si trova al livello secondario in en-
trambi i sistemi formativi. Una volta conseguita la “Abschlussprüfung” o
la “Gesellenprüfung” inerenti alla professione di muratore sono possibi-
li diversi itinerari per la formazione professionale complementare e su-
periore. Un avanzamento professionale è consentito tramite le forma-
zioni di “Meister”, “Techniker”, “Fach- und Betriebswirt” oppure “Son-
derkraft”. È anche possibile una specializzazione come “Bauleiter” (di-
rettore dei lavori di costruzione). Nell'ambito di cicli di formazione su-
periori o universitari è possibile una formazione come ingegnere agli
indirizzi costruzioni (Bau) e architettura (Architektur).
Considerato che qui interessa soltanto la formazione di “Meister”, per
chi ha concluso una formazione di muratore a livello secondario è pos-
sibile proseguire il proprio curriculum formativo con un titolo di “Mau-
rer- und Betonbauermeister/in” oppure “Polier/in Hochbau” (cfr. Berufe-
net, citato precedentemente). Sembra quindi che per quanto attiene
alla professione di muratore non vi sia un titolo di “Meister” di indirizzo
industriale, ma solo artigianale. Seguendo il senso della definizione di
“Meister im Handwerk” appare di conseguenza giustificato attendersi
che per il “Maurer-” rispettivamente il “Betonbauermeister” non sono
previsti compiti e qualità di dirigente di rilievo.
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Questa conclusione è del resto confermata nella definizione del profilo
professionale del “Maurer und Betonbauermeister” conformemente
all'art. 1 della “Verordnung über das Meisterprüfungsbild und über die
Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II der Meisterprüfung im
Maurer- und Betonbauer-Handwerk vom 30. August 2004”. Quest'ordi-
nanza è stata emanata tra l'altro sulla base dell'art. 45 Nr. 2 della Han-
dwerksordnung nella versione del 24 settembre 1998. Il disposto indi-
ca che “Durch die Meisterprüfung im Maurer- und Betonbauer-Han-
dwerk wird festgestellt, dass der Prüfling befähigt ist, einen Handwer-
ksbetrieb selbständig zu führen, Leitungsaufgaben in den Bereichen
Technik, Betriebswirtschaft, Personalführung und -entwicklung wahrzu-
nehmen, die Ausbildung durchzuführen und seine berufliche Han-
dlungskompetenz selbständig umzusetzen und an neue Bedarfslagen
in diesen Bereichen anzupassen”. Ciò significa che, anche nell'ipotesi
che al maestro muratore si assegnino attività gestionali, esse non van-
no oltre a quelle di un medio quadro. Il semplice titolo di “Maurer- und
Betonbauermeister” non è comunque sufficiente per imporsi come un
quadro dirigente; per raggiungere una simile posizione è necessaria
infatti una formazione accessoria di perfezionamento, come ad esem-
pio quella per diventare “Betriebswirt - Handwerk” (commercialista con
indirizzo artigianato) (cfr. Berufenet, citato precedentemente, alla voce
“Maurer- und Betonbauermeister/in”).
7.2 Il diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” del ricorrente è
stato rilasciato il 12 maggio 1992. All'interno dello stesso diploma sono
menzionate le disposizioni di legge allora vigenti (“Gesetz zur Ordnung
des Handwerks in der Fassung vom 28. Dezember 1965”, “Berufsbil-
dungsgesetz vom 14. August 1969 mit späteren Änderungen”), che nel
frattempo hanno subito diverse modifiche (cfr. consid. 7.1). Sembra
inoltre che attualmente la “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” non si
chama più in questo modo, ma sia stata sostituita dal titolo “Maurer-
und Betonmaurermeister”. Per rispondere al quesito, se nella forma-
zione volta al conseguimento del titolo del ricorrente di “Meister im
Maurerhandwerk” sono contenuti corsi che vertono sulle capacità diri-
genziali e manageriali, basta tuttavia dare uno sguardo all'elenco delle
materie frequentate presente agli atti.
Dalla lista delle materie impartite al ricorrente nel corso della sua for-
mazione (cfr. doc. 8 allegato al ricorso) emerge che l'insegnamento è
suddiviso in quattro blocchi: il blocco I è dedicato alla “Meisterprüfung-
sarbeit”, un lavoro pratico incentrato sulla fase di progettazione e ste-
Pagina 14
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sura dei piani, il blocco II comprende nozioni specifiche di teoria, il
blocco III ha come oggetto nozioni di base di contabilità, economia
aziendale e diritto e il blocco IV verte sulle nozioni di pedagogia pro-
fessionale.
Da un esame della lista appena menzionata si può concludere che il
diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” conseguito dal ricor-
rente non attesta a quest'ultimo in nessun modo le qualità di un qua-
dro dirigente a capo di un'impresa. Al massimo al titolare di un simile
diploma è conferita la possibilità di formare gli apprendisti, come si
può dedurre dallo stesso certificato d'esame. Per quanto invece attiene
ad un eventuale insegnamento di compiti direzionali, essi non sono
evincibili espressamente dal piano di studi presentato dal ricorrente.
Non disponendo delle relative specificazioni nei disposti vigenti al mo-
mento del rilascio del diploma del ricorrente, si potrebbe consultare in
via subordinata la “Verordnung über gemeinsame Anforderungen in
der Meisterprüfung im Handwerk und in handwerksähnlichen Gewer-
ben vom 18. Juli 2000”, la quale si basa ancora oggi sulla medesima
suddivisione dell'esame in quattro blocchi come previsto nella lista del-
le materie frequentate dal ricorrente. All'art. 4 cifra 2 del capoverso 1
di quest'ordinanza sono elencate le materie relative alle basi di econo-
mia aziendale (Grundlagen wirtschaftlichen Handelns im Betrieb), le
quali a loro volta prevedono tra l'altro nozioni sul personale e la dire-
zione dei collaboratori (Personalwesen und Mitarbeiterführung). Dalle
allegazioni suesposte emerge infine che in riferimento all'aspetto dei
compiti dirigenziali impartiti, essi sembrano limitarsi a pure nozioni di
teoria e non andare oltre alle attività di un medio quadro. Di queste cir-
costanze si dovrà tenere conto nel corso dell'esame dell'equipollenza
del diploma del ricorrente con un diploma svizzero (cfr. i considerandi
successivi).
8.
Di seguito va esaminato se - come rilevato nella decisione impugnata -
la possibilità di equiparare il titolo di “Meister im Maurerhandwerk” con
l'attestato professionale federale di capo muratore può essere consi-
derata giuridicamente sostenibile. A livello formale, il confronto adotta-
to dall'autorità inferiore non viene più messo in discussione, conside-
rato che l'attestato professionale di capo muratore è come la “Meister-
prüfung im Maurerhandwerk” un titolo di formazione di livello terziario
(cfr. consid. 5). A livello materiale occorre aggiungere le seguenti pre-
cisazioni.
Pagina 15
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Giusta l'art. 19 cpv. 2 del Regolamento degli esami professionali di
capo muratore nell'edilizia e nel genio civile con attestato professiona-
le federale del 7 aprile 2000 entrato in vigore il 15 maggio 2000, l'esa-
me verte sulle materie Organizzazione (Guida dei collaboratori, Leggi /
Prescrizioni / Norme, Piani / Capitolato d'oneri, Economicità, ecc.),
Produzione edilizia - Produzione genio (Organizzazione del cantiere,
Lavori in cemento – cemento armato, lavori edili – di genio civile, ecc.),
Amministrazione (Misurazione, Rapporto, Controllo delle prestazioni,
Collaudo del fabbricato, ecc.) (cfr. BIZ-Berufsinfo Baupolier (Hochbau
oder Tiefbau), die Basis-Dokumentation über Berufe in der Schweiz ri-
chiamabile all'indirizzo
id=2923&egloff=&zihlmannid=8&zihlmann=Bau ).
Per quanto attiene al profilo professionale del capo muratore, questo è
definito nel modo seguente: il capo muratore è di regola capo cantiere
e come tale rappresenta l'impresa sul cantiere e di conseguenza è
spesso la persona di contatto per tutti i partecipanti alla costruzione;
egli dirige il cantiere o una parte di esso dal lato pratico ed
organizzativo, in collaborazione con il suo diretto superiore (di regola il
direttore dei lavori). Il personale sul cantiere è subordinato al capo
muratore, mentre il capo muratore è sua volta direttamente
subordinato al direttore dei lavori o all'impresario delle costruzioni. La
posizione del capo muratore in un'impresa è quindi quella di un quadro
medio e non quella di dirigente (cfr. per tutto BIZ-Berufsinfo, citato
precedentemente e Baupolier Berufsbild, richiamabile all'indirizzo
/Baupolier/Baupolier.htm).
L'attestato professionale federale di capo muratore è confrontabile con
la formazione conseguita dal ricorrente in Germania per l'ottenimento
del diploma di “Meisterprüfung in Maurerhandwerk”, in quanto dalla
definizione del profilo professionale corrispondente al momento attuale
emerge che il detentore di questo diploma è da una parte sì autorizza-
to ad assumere funzioni in relazione alla direzione dei lavori nei con-
fronti ai lavoratori a lui subordinati, dall'altra però egli stesso è subordi-
nato all'imprenditore edile (cfr.
berufe/start?dest=profession&prof-id=3941).
Di conseguenza non può dare adito a reclami la circostanza che l'au-
torità inferiore abbia riconosciuto il diploma rilasciato in Germania al ri-
corrente per la formazione di maestro muratore equivalente ad un atte-
stato professionale federale di capo muratore.
Pagina 16
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9.
Il ricorrente propone espressamente che la formazione relativa all'otte-
nimento del diploma tedesco di “Meisterprüfung in Maurerhandwerk”
sia paragonata in Svizzera a quella per l'ottenimento del diploma di im-
presario costruttore.
Il Regolamento concernente il rilascio del diploma quale Impresario
costruttore è entrato in vigore al momento dell'approvazione da parte
dell'Ufficio federale, ovvero in data 6 luglio 2007. Con l'entrata in vigo-
re sono stati abrogati il regolamento del 20 giugno 1985 concernente
l'esame professionale superiore di maestro muratore diplomato, il re-
golamento del 20 giugno 1985 concernente l'esame professionale su-
periore di impresario costruttore diplomato e il regolamento del 27 giu-
gno 2001 concernente l'esame professionale superiore di impresario
costruttore diplomato (art. 9.1 del regolamento). L'abrogazione esplici-
ta del regolamento concernente l'esame professionale superiore di
maestro muratore diplomato potrebbe lasciare intendere che la forma-
zione di maestro muratore sia d'ora in avanti integrata nella formazio-
ne per impresario costruttore diplomato, per cui la richiesta del ricor-
rente non appare a tutta prima priva di fondamento. Tuttavia già nelle
vecchie direttive sui regolamenti degli esami professionali superiori per
impresario costruttore e maestro muratore del 17 luglio 1985 emerge-
va che i punti centrali nelle due formazioni erano ben diversi: soltanto
l'impresario costruttore era al beneficio di un'istruzione speciale nelle
materie direzione aziendale, informatica, personale, assicurazioni e
imposte, diritto, esecuzione delle costruzioni. Per il resto i due indirizzi
formativi avevano dei punti in comune, a differenza della materia ge-
stione aziendale (cfr. per tutto le direttive sui due vecchi regolamenti
del 17 luglio 1985, pag. 7 ss.). Già secondo i vecchi regolamenti si po-
teva affermare che entrambe le formazioni contenessero elementi for-
mativi riguardo la gestione aziendale, benché questi elementi avesse-
ro un peso maggiore all'indirizzo di impresario costruttore che non
all'indirizzo di maestro muratore.
Per quanto attiene alla richiesta di capacità dirigenziali, l'art. 1.1 del
regolamento concernente il rilascio del diploma di impresario costrut-
tore diplomato prevede che con l'esame in questione si vuole dimo-
strare che il candidato dispone delle necessarie competenze per diri-
gere un'impresa di costruzioni in uno dei due indirizzi edilizia o genio
civile / costruzione di vie di traffico e per padroneggiare le attività cor-
renti sotto la sua responsabilità in modo economico, secondo la tecni-
Pagina 17
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ca della costruzione, conformemente alle leggi e alle norme, in modo
ecologico e sociale, tenendo conto della sicurezza sul lavoro, della
protezione della salute dei lavoratori nonché dello sviluppo sostenibile.
Tra i moduli di formazione figurano espressamente materie quali “Con-
duzione dell'impresa”, “Acquisizione di mandati”, “Amministrazione di
cantieri”, “Gestione del personale” e “Elaborazione dei progetti” (cfr.
art. 5.32 del Regolamento). Nella definizione del profilo professionale
dell'impresario costruttore diplomato è indicato che la maggior parte
dell'attività che egli svolge è occupata dalla direzione dell'impresa e da
compiti amministrativi (cfr. BIZ Berufsinfo, Baumeister richiamabile
all'indirizzo /dyn/1199.asp?id=3638&search=Z&se -
archabc=true ).
Da quanto precede si può convenire con l'autorità inferiore che la for-
mazione per il conferimento del diploma federale di impresario costrut-
tore è indubbiamente per la maggior parte incentrata su attività diri-
genziali. Dal programma di formazione seguito dal ricorrente si evince
ch'egli non può disporre delle capacità gestionali nella stessa misura
di come sono definite nel regolamento per il rilascio del diploma fede-
rale di impresario costruttore. Se da una parte la “Meisterprüfung im
Maurerhandwerk” attesta il conseguimento di una formazione di livello
superiore, dall'altra è necessario comunque osservare che si tratta di
una formazione per una professione artigianale, come lo era anche il
caso per la vecchia professione di maestro muratore. Lo stesso non si
può invece dire per la formazione di impresario costruttore. Per i motivi
suesposti è comprensibile che l'autorità inferiore abbia dichiarato im-
possibile confrontare i due tipi di formazione e di conseguenza neghi
nelle sue osservazioni il riconoscimento del diploma di “Meisterprüfung
in Maurerhandwerk” del ricorrente con il diploma svizzero di impresa-
rio costruttore. In questo senso l'argomento del ricorrente secondo cui
l'attività da lui finora esplicata è paragonabile a quella di un impresario
costruttore non è plausibile, tanto più che in primo luogo sono i conte-
nuti di due formazioni che devono essere paragonati e non l'attività
professionale effettivamente esplicata. Oltre alle lacune relative ai
compiti dirigenziali, è lo stesso ricorrente ad indicare che nella sua for-
mazione sono praticamente assenti nozioni di logistica che invece nel-
la formazione svizzera di impresario costruttore giocano un ruolo di ri-
lievo (cfr. cifra 5.32 del rispettivo regolamento). Questo aspetto dimo-
stra con un argomento supplementare che un riconoscimento del suo
diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” con il diploma federa-
le di impresario costruttore condurrebbe ad una constatazione d'equi-
Pagina 18
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valenza che non tiene conto della diversità tra i due tipi di formazione
superiore.
10.
Bisogna inoltre ascrivere a merito dell'autorità inferiore che quest'ulti-
ma non si è solo limitata ad esaminare la comparabilità della “Meister-
prüfung” del ricorrente con il diploma federale di impresario costrutto-
re, ma ha esteso il suo esame anche al diploma federale di direttore
dei lavori edili rispettivamente di genio civile. Tuttavia anche in questi
casi i rispettivi regolamenti d'esame elencano esplicitamente la “dire-
zione dei lavori” come ramo d'esame (art. 15 del regolamento per gli
esami professionali superiori per direttore dei lavori del genio civile;
art. 16 del regolamento per gli esami federali professionali superiori
per direttore dei lavori dell'edilizia). Inoltre, per quanto attiene allo sco-
po dell'esame, all'art. 2 del regolamento per gli esami federali superiori
per direttore dei lavori viene indicato che il direttore dei lavori organiz-
za, coordina e controlla l'esecuzione delle costruzioni edili conforme-
mente al progetto e che egli è responsabile del suo operato di fronte al
suo committente dal lato tecnico, economico, giuridico, creativo, ecolo-
gico ed etico. Considerato che queste caratteristiche vengono a man-
care nel curriculum del ricorrente, ne consegue che il titolo di “Meister-
prüfung in Maurerhandwerk” conseguito in Germania non può a giusto
titolo essere comparato ai diplomi federali di direttore dei lavori edili ri-
spettivamente di genio civile.
Dalle allegazioni suesposte risulta che l'abrogazione dell'esame pro-
fessionale superiore di maestro muratore diplomato non può semplice-
mente avere come conseguenza un'equiparazione con il diploma fede-
rale di impresario costruttore. Se il ricorrente, sulla base della “Mei-
sterprüfung im Maurerhandwerk” conseguita in Germania aspira ad un
riconoscimento di equipollenza per il quale, conformemente ai disposti
sulla formazione professionale tedeschi e, in particolare, svizzeri, sono
previsti cicli di formazione differenti e specifici, egli esige con la sua ri-
chiesta il riconoscimento del suo diploma con un titolo svizzero che si
scosta, per quanto concerne il contenuto e lo scopo della formazione,
in modo evidente dalla formazione estera da lui frequentata.
11.
Oltre al diploma di “Meisterprüfung im Maurerhandwerk” il ricorrente
ha conseguito sempre in Germania il certificato del 30 novembre
2000, rilasciato dal “Verband freier Bau- und Bodensachverständiger”.
Pagina 19
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Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2007 l'autorità inferiore spie-
ga che tale certificato non è stato rilasciato da un istituto statale o rico-
nosciuto in Germania, per cui a suo avviso non è soddisfatta la condi-
zione prevista dall'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Essa aggiunge che il cer-
tificato in questione attesta soltanto che il ricorrente ha superato l'esa-
me di ammissione all'associazione dei periti liberi in materia di costru-
zioni e del suolo e che un simile certificato non può essere considera-
to come titolo di formazione.
Con replica del 19 ottobre 2007 il ricorrente contesta la motivazione
dell'autorità inferiore. Secondo lui il “Verband freier Bau- und Bodensa-
chverständiger” è una delle maggiori associazioni in ambito edile in
Germania. I titoli professionali rilasciati dalla stessa associazione pro-
vengono senz'altro da un istituto riconosciuto dalla Germania ai sensi
dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. Il diploma “Bau- und Bodensachverstän-
diger” è quindi da considerare un titolo di formazione a tutti gli effetti.
In Germania il cosiddetto “Sachverständiger” è una persona fisica che
ha conoscenze specifiche in un determinato ramo, in italiano un perito
o un esperto. In Germania si distinguono cinque categorie di “Sachver-
ständiger”: (1) “Sachverständiger” con certificato UE secondo la norma
ISO 17024; (2) “Sachverständiger” designato d'ufficio e che ha presta-
to giuramento; questa denominazione è protetta dalla legge (§ 91 Han-
dwerksordnung oppure § 36 Gewerbeordnung); questo tipo di perito è
autorizzato ad utilizzare lo speciale timbro (Rundstempel) che lo con-
traddistingue; (3) “Sachverständiger” libero: trattasi di persona che di-
spone di qualità personali e pratiche, di nozioni specialistiche e di
esperienza professionale necessaria; questa denominazione non è
protetta dalla legge; il “freier Sachverständiger” ha di regola un titolo di
“Handwerkmeister” o ha frequentato una formazione superiore di “Be-
triebswirt”; in qualità di “freier Sachverständiger” non gli è possibile
portare il timbro ufficiale; (4) il “Sachverständiger” riconosciuto da
un'associazione si trova sullo stesso piano dei “freie Sachverständige”;
unica differenza è che dopo il loro nome è possibile aggiungere l'ab-
breviazione dell'associazione alla quale egli ha aderito; (5) “Sachver-
ständiger” riconosciuto d'ufficio: questi adempie funzioni legate alla so-
vranità e dispone di una speciale formazione per la sorveglianza tec-
nica; essi sottostanno alla sorveglianza dello stato (cfr. per le informa-
zioni sulla persona del “Sachverständiger” in Germania la definizione
corrispondente all'indirizzo ; nonché “Sachverständi-
Pagina 20
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ger im Baubereich – das unbekannte Wesen, richiamabile all'indirizzo
/b_markt/fr_info/sachbau.htm ).
Nel certificato ottenuto dal ricorrente e rilasciato dall'associazione
“Verband freier Bau- und Bodensachverständiger (VfB) e. V.” si evince
che il ricorrente ha frequentato il seminario di base per i periti in mate-
ria di costruzioni e in seguito sostenuto l'esame per essere ammesso
all'associazione corrispondente. Il superamento di questo esame lo
autorizza ad essere denominato “freier Sachverständiger” nell'ambito
dell'associazione e ad allestire perizie sotto la propria responsabilità
conformemente alle sue qualifiche professionali. Egli è autorizzato a
portare fino ad un'eventuale revoca il timbro dell'associazione (cfr. doc.
7 allegato alle osservazioni dell'autorità inferiore). Dalle informazioni
contenute nel certificato si può ragionevolmente desumere che l'esa-
me e il relativo diploma per essere ammesso all'associazione menzio-
nata, a differenza del titolo di “Meister im Maurerhandwerk”, non è sta-
to organizzato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania ai
sensi dell'art. 69 cpv. 1 lett. a OFPr. È quindi plausibile che l'autorità in-
feriore sulla scorta di questi elementi abbia negato il riconoscimento di
questo diploma.
Anche volendo ammettere che il diploma in questione sia stato rila-
sciato da un istituto statale o riconosciuto dalla Germania, non è pos-
sibile concludere all'equipollenza dello stesso con un titolo svizzero, in
particolare del diploma di impresario costruttore, poiché dal program-
ma dell'esame sostenuto dal ricorrente (cfr. doc. 7 allegato alle osser-
vazioni dell'autorità inferiore) non si evince in alcun modo che gli siano
state impartite materie legate alla funzione di dirigente. Il certificato
corrispondente rilasciato in Germania non attesta - neanche in modo
analogo - la capacità di svolgere i compiti quale impresario costruttore
o a portare il titolo di impresario costruttore. Per questi motivi le censu-
re e le conclusioni del ricorrente non riescono a convincere.
12.
Visto quanto precede il ricorso si rivela infondato e va pertanto respin-
to. La decisione impugnata va invece confermata.
Di conseguenza le spese processuali, consistenti in una tassa di deci-
sione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, devono essere messe a
carico del ricorrente quale parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art.
1 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-
Pagina 21
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TAF, RS 173.320.2). Quale parte soccombente al ricorrente non viene
assegnata alcuna indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA
e art. 7 cpv. 1 TS-TAF e contrario). La tassa di giustizia è calcolata in
funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con-
dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1
TS-TAF). Nel caso di specie si giustifica fissare le spese processuali a
Fr. 1000.-. L'anticipo spese di fr. 1'000.- versato dal ricorrente in data
26 luglio 2007 verrà computato sull'importo dovuto a questo titolo.
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2.
Le spese processuali, di fr.1'000.- , sono poste a carico del ricorrente.
Esse saranno computate con l'anticipo spese dello stesso importo
dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
3.
Non vengono assegnate ripetibili.
4.
La presente sentenza è notificata:
- al ricorrente (atto giudiziario)
- all'autorità inferiore (n. di rif. 353/tag/120; atto giudiziario)
- al Dipartimento federale dell'economia DFE (raccomandata)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un
termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg.
e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS
173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale,
contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed
essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 4 luglio 2008
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