B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-_______
S e n t e n z a d e l 2 5 g e n n a i o 2 0 1 6
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Ronald Flury, Pascal Richard,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______,
…,
patrocinato dall'avv. Daniel Ponti,
Via G. B. Pioda 5, casella postale 5202, 6901 Lugano,
ricorrente,
contro
Commissione delle professioni mediche MEBEKO,
Sezione "Perfezionamento",
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Riconoscimento di un titolo di perfezionamento estero.
B-_______
Pagina 2
Fatti:
A.
A._______ (di seguito, il ricorrente) ha conseguito presso l'Università di
Milano, il …, il diploma di laurea in "medicina e chirurgia", quindi, il …, il
diploma di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed
endoscopia digestiva". Dall'incarto risulta che il primo diploma è stato
riconosciuto in Svizzera, il 17 maggio 2004, come equivalente al diploma
federale di medico.
B.
B.a Nell'ottobre 2003 il ricorrente aveva presentato all'allora Comitato di
perfezionamento per le professioni mediche (CPPM) dell'Ufficio federale
della sanità pubblica (UFSP), a Berna, un'istanza di riconoscimento della
propria specializzazione. Su invito del CPPM, egli aveva prodotto un
attestato del Ministero italiano della salute, del 19 gennaio 2004, che
confermava che la sua specializzazione era "equipollente" alla disciplina
specialistica "chirurgia generale" indicata nell'art. 5 della direttiva
93/16/CEE. Su richiesta del CPPM, il Ministero aveva precisato, il 2 aprile
2004, che non esisteva una totale corrispondenza tra la specializzazione
del ricorrente e il diploma di chirurgia generale, quest'ultima avendo un
campo d'applicazione più esteso, e che il termine "equipollente"
significava che, se del caso, le due specializzazioni erano considerate
equivalenti per l'accesso alla carriera ospedaliera nel Servizio sanitario
nazionale italiano.
B.b Con semplice lettera del 16 aprile 2004, il CPPM aveva quindi
comunicato al ricorrente che la sua specializzazione non poteva essere
riconosciuta in Svizzera perché non era menzionata né nelle direttive
europee, né nell'Accordo sulla libera circolazione tra l'Unione europea e
la Svizzera. Questa procedura non ha più avuto alcun seguito.
C.
C.a Nel gennaio 2012 il ricorrente ha inoltrato al Comitato delle
professioni mediche ("Medizinalberufekommission", MEBEKO) dell'UFSP,
a Liebefeld, una nuova istanza di riconoscimento della sua
specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
digestiva, pretendendo che essa equivalesse in Italia alla
specializzazione in chirurgia generale. Su invito della MEBEKO, egli ha
esibito un'attestazione del Ministero italiano della salute, del 26 giugno
2012, precisante che la sua specializzazione era considerata, in Italia,
B-_______
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"equipollente" alla specializzazione in chirurgia generale di cui all'allegato
V, punto 5.1.3, della direttiva 2005/36/CE.
C.b Riferendosi allo scritto del Ministero italiano della salute, del 2 aprile
2004 (cfr. sopra, parte B.a), la MEBEKO ha comunicato al ricorrente, il
13 agosto 2012, che la sua specializzazione non poteva essere
riconosciuta in Svizzera poiché non era equivalente alla specializzazione
in chirurgia, indicandogli cionondimeno la possibilità di ottenere in Italia il
titolo di perfezionamento in chirurgia generale, riconosciuto in Svizzera, o
di acquisire in Svizzera il titolo di perfezionamento federale in chirurgia.
La MEBEKO ha ribadito la sua posizione in un ulteriore scritto del
13 novembre 2012, nel quale ha peraltro precisato al ricorrente che la
chirurgia dell'apparato digerente è designata, in Svizzera, come "chirurgia
viscerale" ed è insegnata nel quadro di una formazione approfondita di
diritto privato proposta dall'Istituto svizzero per la formazione medica
(ISFM).
D.
D.a In seguito ad uno scambio di messaggi elettronici con il ricorrente
nell'agosto 2013, l'UFSP ha chiesto chiarimenti al Ministero italiano della
sanità riguardo al suo decreto del 30 gennaio 1998, intitolato "Tabelle
relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare
per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale", che considera equipollente alla
chirurgia generale anche il Servizio di chirurgia dell'apparato digerente ed
endoscopia digestiva. Con messaggio elettronico del 3 febbraio 2014, in
francese, il direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse
umane del Servizio sanitario nazionale italiano ha affermato che la
specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
digestiva permette di partecipare al concorso per accedere al Servizio di
chirurgia generale, ma che le due specializzazioni non corrispondono
nonostante le similitudini dei loro programmi, entrambe essendo peraltro
catalogate distintamente nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Egli ha
inoltre aggiunto che il decreto ministeriale non esplica effetti a livello
europeo ("Cette décision n'a pas d'effets juridiques en droit européen").
D.b Il 2 marzo 2015 il ricorrente ha prodotto, per il tramite del suo
rappresentante, diversi documenti, tra cui due attestazioni ed un estratto
del regolamento didattico dell'Università di Milano, nonché uno
"Statement of Comparability", emesso il 28 gennaio 2014 dall'UK NARIC
(National Recognition Information Centre for the United Kingdom:
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ement%20of%20Comparability.aspx, da ultimo consultato il 7.12.2015),
secondo cui la specializzazione del ricorrente è "comparable to British
Master of Philosophy degree (MPhil) standard". Parallelamente alla
produzione dei detti documenti, il ricorrente ha invitato la MEBEKO ad
emanare una decisione formale con indicazione dei rimedi giuridici nel
caso in cui persistesse nel voler negare il riconoscimento. Con
messaggio elettronico del 31 marzo 2014, la MEBEKO ha risposto al
ricorrente che le conoscenze, le attitudini e le capacità dei chirurghi sono
più estese di quelle dei chirurghi dell'apparato digerente, ragione per la
quale la sua specializzazione non poteva essere riconosciuta equivalente
alla specializzazione federale in chirurgia, rammentandogli la possibilità di
ottenere il diploma di specializzazione in chirurgia (generale) in Italia
oppure in Svizzera.
D.c Il 3 aprile 2014 il ricorrente ha scritto alla MEBEKO che tre medici
italiani attivi in Ticino, due specialisti in chirurgia d'urgenza e di pronto
soccorso e uno in chirurgia oncologica, specializzazioni equipollenti,
secondo il decreto ministeriale italiano del 30 gennaio 1998, alla chirurgia
generale come la specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente
(cfr. sopra, parte D.a), avevano ottenuto il riconoscimento dei loro titoli in
Svizzera, esigendo chiarimenti in proposito. Con messaggio elettronico
del 28 maggio 2014, la MEBEKO ha sottolineato che i casi sollevati dal
ricorrente non erano stati esaminati con l'ISFM, precisando che ciò
avverrà in futuro per casi analoghi, ed ha concluso, riferendosi alla
dottrina e alla giurisprudenza, che il principio della legalità prevale, salvo
eccezioni, su quello della parità di trattamento nell'illegalità.
E.
Mediante decisione del 5 maggio 2015, la MEBEKO – Sezione
"Perfezionamento" ha respinto la domanda di riconoscimento presentata
dal ricorrente, constatando essenzialmente che la chirurgia dell'apparato
digerente, chiamata in Svizzera "chirurgia viscerale", è insegnata nel
quadro di un programma di formazione di diritto privato relativo alla
specializzazione in chirurgia, per cui non si tratta di un diploma federale
suscettibile di essere riconosciuto in virtù dell'Accordo sulla libera
circolazione delle persone tra l'Unione europea e la Svizzera, che il
diploma di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed
endoscopia digestiva non equivale in Italia al diploma di specializzazione
in chirurgia generale, visto che si tratta di due titoli distinti rilasciati in base
a corsi di specializzazione diversi, e che ad ogni modo, pur non negando
che il ricorrente "abbia ottenuto il titolo di perfezionamento di medico
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specialista in chirurgia gastroenterologica come elencato dall'Italia nella
direttiva 2005/36/CEE", il detto titolo non è contemplato dalla legislazione
federale, compreso l'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra
l'Unione europea e la Svizzera.
F.
Contro questa decisione il ricorrente è insorto al Tribunale amministrativo
federale (TAF), per il tramite del suo rappresentante, il 29 maggio 2015.
In sostanza, egli chiede a questo Tribunale di accertare che il diploma
italiano di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed
endoscopia digestiva" è equivalente al diploma federale svizzero di
specializzazione in "chirurgia" (si noti, a scanso di equivoci, che la
denominazione ufficiale svizzera è "chirurgia" e non "chirurgia generale").
In particolare, egli sostiene che la sua specializzazione costituisce
un'"ulteriore specializzazione rispetto alla formazione di base di chirurgia
generale", ovvero un'"iperspecializzazione", per cui non gli può essere
rifiutato il "riconoscimento del titolo di chirurgo generale", a maggior
ragione se si considera che egli è già titolare del "diploma di abilitazione
all'esercizio della medicina e della chirurgia" dal 1988. Egli rimprovera
inoltre alla MEBEKO di non aver analizzato, o di averlo fatto in modo
scorretto, se la sua specializzazione non possa essere riconosciuta in
applicazione dell'art. 10 della direttiva 2005/36/CE. In proposito, egli
elenca gli elementi principali relativi alla propria formazione e alla propria
esperienza lavorativa, per concludere che, se la MEBEKO avesse
operato in questo modo, "non avrebbe potuto giungere ad altro risultato di
riconoscere l'equivalenza del [suo] titolo con quello svizzero di chirurgo
generale".
G.
Mediante presa di posizione del 7 agosto 2015, con allegati l'incarto e un
elenco dei documenti prodotti, la MEBEKO ha ribadito che in Svizzera la
chirurgia viscerale è una formazione di diritto privato accessibile
solamente dopo aver compiuto con successo la formazione federale in
chirurgia della durata di sei anni. Per contro, essa ha constatato che in
Italia il laureato in medicina può scegliere da subito di specializzarsi in
chirurgia generale oppure in chirurgia dell'apparato digerente, ciò che
mostra che la durata della specializzazione italiana in chirurgia
dell'apparato digerente è inferiore alla durata della specializzazione
svizzera in chirurgia viscerale. La MEBEKO ha aggiunto che, secondo il
sistema europeo di riconoscimento dei diplomi, il titolo di perfezionamento
in chirurgia dell'apparato digerente non permette l'ottenimento del
riconoscimento in chirurgia generale, e che nemmeno il diritto federale
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prevede disposizioni relative ad un'"eventuale relazione tra una
prestazione in medicina umana e il possesso di un titolo federale di
perfezionamento di medico specialista (o per analogia di un titolo estero
di perfezionamento riconosciuto)". In conclusione, la MEBEKO ha
confermato la propria decisione e proposto di respingere il ricorso.
H.
Il 12 agosto 2015 questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente per
conoscenza un esemplare della presa di posizione della MEBEKO. Con
scritto del 3 settembre 2015, il ricorrente, facendo valere il rischio di
perdere il suo lavoro come medico in Ticino senza il riconoscimento della
sua specializzazione, ha chiesto a questo Tribunale di trattare il suo
ricorso celermente.
Diritto:
1.
1.1 In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale
del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi
contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art.
32 LTAF.
In concreto, la MEBEKO è una commissione federale (art. 49 e 50 cpv. 1
lett. d della legge federale sulle professioni mediche universitarie del
23 giugno 2006 [LPMed, RS 811.11]), e il suo provvedimento del
5 maggio 2015, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF,
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 lett. c PA, dimodoché
questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi
all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni
dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le
conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del
ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la
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Pagina 7
decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52
cpv. 1 PA).
In concreto, il ricorso è ammissibile nella misura in cui è stato presentato
tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, e visto
che l'anticipo di Fr. 1'500.-, relativo alle spese processuali, è stato versato
nel termine impartito, per cui non sussistono ostacoli all'esame
sostanziale del litigio. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2.
È litigioso sapere se il diploma italiano di specializzazione in "chirurgia
dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" equivalga al diploma
svizzero di specializzazione in "chirurgia". Il ricorrente pretende che ciò
sia il caso, partendo dal presupposto che la sua specializzazione in
"chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" è considerata
in Italia "equipollente" alla specializzazione in "chirurgia generale".
3.
3.1 In Svizzera sono riconosciuti i diplomi o i titoli di perfezionamento
esteri la cui equivalenza con un diploma federale o un titolo federale di
perfezionamento è prevista in un accordo sul riconoscimento reciproco
concluso con gli Stati interessati e i cui titolari padroneggiano una lingua
nazionale della Svizzera (art. 15 cpv. 1 e 21 cpv. 1 LPMed). Il diploma o il
titolo di perfezionamento estero riconosciuto produce in Svizzera gli
stessi effetti di un diploma federale o di un titolo federale di
perfezionamento (art. 15 cpv. 2 e 21 cpv. 2 LPMed).
3.2 Nel campo della medicina, in Svizzera sono rilasciati i titoli federali di
perfezionamento di medico generico e di medico specialista in diverse
discipline, come per esempio la chirurgia (art. 2 cpv. 1 lett. a e b con
l'allegato 1 dell'ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e
l'esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie del
27 giugno 2007 [Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed,
RS 811.112.0]). L'art. 4 cpv. 1 lett. a OPMed rimanda, per determinare i
diplomi e i titoli di perfezionamento stranieri, rilasciati dagli Stati membri
dell'Unione europea e riconosciuti in Svizzera, all'Allegato III dell'Accordo
tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i
suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone,
concluso il 21 giugno 1999, approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre
1999, ed entrato in vigore il 1° giugno 2002 (ALC, RS 0.142.112.681).
B-_______
Pagina 8
4.
4.1 L'art. 2 ALC garantisce il principio della non discriminazione,
conformemente al quale i cittadini svizzeri e degli Stati membri
dell'Unione europea non sono oggetto di alcuna discriminazione in base
alla loro nazionalità. Questo principio garantisce ai cittadini svizzeri e
degli Stati membri dell'Unione europea il diritto di non venire sfavoriti
rispetto ai cittadini dello Stato chiamato ad applicare l'ALC (Messaggio
del Consiglio federale del 23 giugno 1999 [Foglio federale 1999 5092]
pag. 5266; sentenza TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.1;
ALVARO BORGHI, La libre circulation des personnes entre la Suisse et
l'Union européenne, Commentaire article par article de l'Accord du 21 juin
1999, 2010, art. 2 n° 35 e segg.). Sono vietate non soltanto le
discriminazioni manifeste fondate sulla nazionalità (discriminazioni
dirette), bensì anche ogni forma dissimulata di discriminazione che
conduca di fatto, attraverso l'applicazione di altri criteri distintivi, al
medesimo risultato (discriminazione indiretta) (decisioni del Tribunale
federale [DTF] 131 V 209 consid. 6.2 e 130 I 26 consid. 3.2.3; sentenza
TAF B-6825/2009 del 15 febbraio 2010 consid. 3.2).
4.2 Secondo l'art. 9 ALC, per agevolare ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e
autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti
contraenti adottano, conformemente all'Allegato III, le misure necessarie
per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati
e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso
alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste nonché di
prestazione di servizi.
4.3 In virtù degli art. 9 e 16 cpv. 1 ALC, il sistema europeo di
riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, è direttamente
applicabile in Svizzera (DTF 136 II 470 consid. 4.1 e 134 II 341 consid.
2.2: NINA GAMMENTHALER, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter
besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der
Schweiz, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, cap. 3 lett. a cifra III. 3, pagg. 275
e segg.).
4.4 La gestione e la corretta applicazione dell'ALC è garantita da un
Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, il
quale si pronuncia all'unanimità (art. 14 cpv. 1 ALC). Nella misura in cui
B-_______
Pagina 9
l'applicazione dell'ALC implica nozioni di diritto comunitario, deve essere
tenuto conto della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia delle
comunità europee (CGCE; a partire dal 1° dicembre 2009, Corte di
giustizia dell'Unione europea [CGUE]) precedente la data della sua firma.
La giurisprudenza della Corte successiva alla firma dell'ALC deve essere
comunicata alla Svizzera; su richiesta di una delle parti contraenti, il
Comitato misto determina le implicazioni di tale giurisprudenza
(art. 16 cpv. 2 ALC).
5.
5.1 L'ALC si applica conformemente alle direttive europee a cui rinvia il
suo Allegato III, intitolato "Reciproco riconoscimento delle qualifiche
professionali" (Diplomi, certificati e altri titoli). Rispetto alla professione di
medico, l'Allegato III faceva originariamente riferimento alla direttiva
93/16/CEE. In seguito alla decisione del Comitato misto del 30 settembre
2011 (RO 2011 4589), modificante l'Allegato III, quest'ultimo rimanda a
partire da quella data alla direttiva 2005/36/CE, la quale riprende
essenzialmente il sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali
in vigore al momento della sua adozione (cfr. sentenza TAF B-1016/2011
del 23 maggio 2012 consid. 2.1; sentenza del Tribunale federale
2C_622/2012 del 17 giugno 2013 consid. 3.2.1, e DTF 136 II 470 consid.
4.1).
5.2 L'Allegato III dell'ALC rispecchia la struttura dell'allegato V della
direttiva 2005/36/CE. In particolare, le lettere e, f e g dell'Allegato III
dell'ALC costituiscono un'"aggiunta" ai punti 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3
dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE (cfr. qui sotto, consid. 6.3.1).
6.
6.1 La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(cfr. ), per la Svizzera in vigore provvisoriamente dal
1°novembre 2011 (salvo il suo Titolo II [Libera prestazione di servizi]), e
definitivamente dal 1° settembre 2013, e quindi applicabile alla fattispecie
(istanza di riconoscimento inoltrata nel gennaio 2012;
cfr. , da
ultimo consultato il 7.12.2015), fissa le regole con cui uno Stato membro,
che sul proprio territorio subordina l'accesso a una professione
regolamentata o il suo esercizio al possesso di determinate qualifiche
professionali, riconosce, per l'accesso alla professione e il suo esercizio,
B-_______
Pagina 10
le qualifiche professionale acquisite in uno o più Stati membri, e che
permettono al titolare di tali qualifiche di esercitarvi la stessa professione
(art. 1; cfr. sentenza TAF B-6201/2011 del 6 marzo 2013 consid. 4.2 e i
relativi riferimenti). Essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro
che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi
i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro
diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali
(art. 2 § 1). Sono definite professioni regolamentate le attività, o insieme
di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio sono
subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative,
regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche
professionali (art. 3 § 1 lett. a). Il riconoscimento delle qualifiche
professionali da parte dello Stato membro ospitante permette al
beneficiario di accedere alla stessa professione nello Stato membro
ospitante e di esercitarla nelle stesse condizioni dei cittadini dello Stato
membro ospitante (art. 4 § 1; cfr. sentenze TAF B-8091/2008 del
13 agosto 2009 consid. 4.3 e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid.
2.1).
6.2 La direttiva 2005/36/CE, al suo Titolo III (Libertà di stabilimento:
art. 10 a 52), prevede tre modalità di riconoscimento delle qualifiche
professionali in generale: il regime generale di riconoscimento di titoli di
formazione in base ai livelli di qualifica professionale (art. 10 a 15), il
riconoscimento dell'esperienza professionale (art. 16 a 20) e il
riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di
formazioni secondo il principio di riconoscimento automatico o in virtù di
diritti acquisiti (art. 21 e 23).
6.3 Per quanto riguarda i titoli di perfezionamento di medico specialista, la
direttiva 2005/36/CE prevede il seguente sistema di riconoscimento
(equivalenza):
6.3.1 In funzione della denominazione dei titoli, ogni Stato membro
riconosce i titoli di formazione di medico specialista che corrispondono
alle denominazioni elencate al punto 5.1.3 dell'allegato V (art. 21 § 1 e
26: principio di riconoscimento automatico). L'allegato V, intitolato
"Riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di
formazione", alla rubrica V.1 "Medici" distingue i "Titoli di formazione
medica di base" (5.1.1), i "Titoli di formazione di medico specializzato"
(5.1.2) e le "Denominazioni delle formazioni mediche specializzate"
(5.1.3), le quali indicano il "Titolo di formazione", l'"Ente che rilascia il
titolo di formazione" e la "Data di riferimento". Come si evince dalla
B-_______
Pagina 11
giurisprudenza della CGUE, il riconoscimento automatico vale
unicamente per i titoli di formazione medica specializzata designati, al
punto 5.1.3 dell'allegato V, sia dallo Stato membro d'origine, sia dallo
Stato membro ospitante (cfr., per esempio, sentenza CGUE nella causa
C-492/12 del 19 settembre 2013, domanda di pronuncia pregiudiziale,
punto 12; sentenza TAF B-4857/2012 del 5 dicembre 2013 consid. 4.1.2).
6.3.2 In funzione dell'esperienza professionale acquisita, ogni Stato
riconosce i titoli di formazione di medico specialista non elencati
nell'allegato V, che sanciscono il compimento di una formazione iniziata
prima delle date di riferimento ai punti 5.1.2 dell'allegato V (per l'Italia, il
20 dicembre 1976), se sono accompagnati da un attestato che certifica
l'effettivo e lecito esercizio da parte dei loro titolari dell'attività in questione
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio
dell'attestato (art. 23 § 1: riconoscimento in virtù di diritti acquisiti).
6.3.3 In funzione della formazione compiuta, ogni Stato membro
riconosce i titoli di formazione di medico specialista non elencati
nell'allegato V, se sono accompagnati da un certificato, rilasciato da
autorità od organi competenti, il quale attesti che tali titoli sanciscono il
compimento di una formazione conforme alle esigenze della direttiva, e
che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli elencati
nell'allegato V (art. 23 § 6: riconoscimento in virtù di diritti acquisiti).
6.3.4 In funzione del livello di qualifica professionale, il riconoscimento
di un titolo di specialista può intervenire, sussidiariamente, se il titolo in
questione evidenzia un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente anteriore (in tedesco: "unmittelbar
unter", in francese: "immédiatement inférieur") a quello richiesto nello
Stato membro ospitante (art. 10 lett. d, 11 e 13 § 1 lett. b: regime
generale di riconoscimento).
6.4 Come riassunto dal Tribunale federale, la direttiva 2005/36/CE
definisce principalmente un sistema di riconoscimento automatico dei
diplomi di medico specialista (cfr. cifra 19 e segg. del suo Preambolo). In
tale sistema, caratterizzato da un'armonizzazione delle formazioni tra gli
Stati firmatari della convenzione sul reciproco riconoscimento dei diplomi,
lo Stato membro che riceve una richiesta di riconoscimento si limita ad un
esame formale che permetta di assicurarsi che i titoli presentati siano tra
quelli sulla lista e che quindi possano essere riconosciuti, senza
procedere all'esame materiale delle qualifiche. Solo sussidiariamente, la
direttiva introduce la possibilità di riconoscere il diploma sulla base di un
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Pagina 12
esame materiale delle qualifiche professionali (sentenza del Tribunale
federale 2C_622/2012 del 17 giugno 2013 consid. 3.2.2 con i relativi
riferimenti).
7.
7.1 In concreto, si deve innanzitutto rilevare che il ricorrente non può
valersi del criterio della denominazione dei titoli per ottenere il
riconoscimento della sua specializzazione in "chirurgia dell'apparato
digerente ed endoscopia", considerato che essa, benché sia menzionata
al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, non è stata
inserita dalla Svizzera nella lista delle denominazioni alla lettera g
dell'Allegato III dell'ALC, dimodoché le condizioni per un riconoscimento
automatico della specializzazione non sono adempiute (cfr. sopra,
consid. 6.3.1, riferentesi in particolare alla giurisprudenza della CGUE).
Quanto al ragionamento del ricorrente, secondo cui "già solo poiché ha
conseguito un titolo di studio in medicina e chirurgia […], egli […]
dovrebbe venir riconosciuto quale chirurgo generale anche in Svizzera e
ciò automaticamente" (ricorso, punto 8), esso è inconcludente nella
misura in cui il suo diploma di laurea in "medicina e chirurgia" è stato
riconosciuto nel 2004, in quanto "titolo di formazione medica di base" e
non in quanto "titolo di formazione di medico specializzato" (punti 5.1.1 e
5.1.2 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE), equivalente al diploma
federale svizzero di medico, e ciò in virtù dell'ALC e della direttiva
2005/36/CE.
7.2 Secondariamente, il ricorrente non può neanche valersi del criterio
dell'esperienza professionale, visto che ha iniziato la sua formazione
specialistica ben dopo la data di riferimento per l'Italia al punto 5.1.3
dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE, ossia il 20 dicembre 1976,
dimodoché, sotto questo profilo, le condizioni per un riconoscimento della
specializzazione in virtù di eventuali diritti acquisiti non sono adempiute
(cfr. sopra, consid. 6.3.2).
7.3 In terzo luogo, il ricorrente non può nemmeno invocare il criterio della
formazione. Certo, egli presuppone che la sua specializzazione in
chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva equivalga in
Italia alla specializzazione in chirurgia generale, per concludere che essa,
in quanto tale, deve essere riconosciuta in Svizzera come equivalente al
titolo federale di perfezionamento in chirurgia, e ciò sulla base del punto
5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE letto congiuntamente
all'Allegato III dell'ALC. Però, come giustamente sottolineato dalla
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MEBEKO, le autorità italiane, nella persona del direttore generale delle
professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario
nazionale, hanno chiaramente asserito che le due specializzazioni non
corrispondono nonostante la similitudine dei loro programmi, e che la loro
"equipollenza" ha una pura valenza interna per la partecipazione ai
concorsi d'accesso al Servizio nazionale italiano di chirurgia generale,
senza contare che esse sono catalogate distintamente, come discipline
diverse, nell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. In questo senso, le
condizioni per un riconoscimento della specializzazione in virtù di
eventuali diritti acquisiti, sotto il profilo dell'equivalenza della
formazione, non sono adempiute (cfr. sopra, consid. 6.3.3).
7.4 Come ultima possibilità rimarrebbe il riconoscimento in funzione del
livello di qualifica professionale (cfr. sopra, consid. 6.3.4).
7.4.1 A questo proposito, il ricorrente pretende che la MEBEKO non abbia
proceduto alla verifica di questo criterio, tralasciando la disamina delle
sue qualifiche professionali da un punto di vista materiale (cfr. ricorso,
punto 12). Rispetto alla decisione impugnata, non si può non convenire
con il ricorrente che la MEBEKO non si è pronunciata concretamente
sulla questione del suo livello di qualifica professionale, sulla scorta degli
elementi che egli ha fornito per illustrare lo sviluppo della sua carriera
universitaria e professionale. Ciò precisato, nella sua presa di posizione
del 7 agosto 2015, la MEBEKO ha tuttavia sottolineato il fatto che il
ricorrente non ha acquisito in Italia il diploma di specializzazione in
chirurgia generale, bensì, al suo posto, il diploma di specializzazione in
chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva. In proposito la
MEBEKO ha osservato che quest'ultima specializzazione non soltanto
non è equivalente alla specializzazione svizzera in chirurgia (cfr. sopra,
consid. 7.3), ma che essa è per di più di livello inferiore rispetto alla
specializzazione svizzera in chirurgia viscerale, e ciò alla luce del fatto
che essa non presuppone, contrariamente a quanto richiesto in Svizzera,
l'ottenimento del diploma di specializzazione in chirurgia (generale).
7.4.2 Ora, bisogna porsi la domanda se la MEBEKO abbia accertato in
modo convincente che il diploma italiano di specializzazione in chirurgia
dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva non attesta un livello di
qualifica professionale almeno equivalente al livello immediatamente
inferiore a quello richiesto in Svizzera, ossia il livello di chirurgia generale.
La risposta non può essere che positiva, poiché la MEBEKO ha mostrato,
da un lato, che, senza la specializzazione in "chirurgia", ossia in Italia la
specializzazione in "chirurgia generale", non è possibile acquisire in
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Svizzera la specializzazione in "chirurgia viscerale", ossia in Italia la
specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia
digestiva", e, dall'altro lato, che quest'ultima non equivale, ai sensi della
direttiva 2005/36/CE, alla specializzazione in "chirurgia generale" o in
"chirurgia". Ne consegue che il livello di qualifica professionale del
ricorrente, quale chirurgo italiano dell'apparato digerente, non può essere
considerato come almeno equivalente al livello di un medico chirurgo
svizzero. Questa conclusione deriva dal fatto che in Svizzera, come già
osservato, la chirurgia viscerale, in quanto "iperspecializzazione",
dipende dalla chirurgia, mentre in Italia la chirurgia generale e la chirurgia
dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva sono indipendenti l'una
dall'altra. A questo proposito è fuorviante, per non dire sbagliato alla luce
della legislazione pertinente, il ragionamento del ricorrente, secondo cui
la "chirurgia generale" sarebbe una "formazione di base" e la "chirurgia
dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva" un'"ulteriore
specializzazione" e non una "sottospecializzazione" (ricorso, punti 8 e
14).
7.4.3 Quanto alla documentazione che il ricorrente ha allegato al suo
ricorso, essa non apporta elementi rilevanti per l'esito del litigio. Così, per
esempio, non è contestato che il titolo di specialista in chirurgia
dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva sia stata conseguito dal
ricorrente conformemente ai requisiti delle direttive europee
(cfr. attestazione dell'Università di Milano, del 26 luglio 2013). Allo stesso
modo, è preso atto che la specializzazione del ricorrente è considerata in
Gran Bretagna, secondo lo "Statement of Comparability" emesso dall'UK
NARIC il 28 gennaio 2014, paragonabile ("comparable") al "British Master
of Philosophy degree standard", però questo fatto non è suscettibile di
influire sulla procedura di riconoscimento in Svizzera, gestita
autonomamente dalla MEBEKO in conformità con la legislazione
applicabile, in particolare l'ALC e la direttiva 2005/36/CE; peraltro,
considerato che lo "Statement of Comparability is a document that can be
used in support of your international qualifications. It guides universities,
colleges, employers and professional bodies on how your qualifications
(including professional qualifications) relate to UK qualifications and
certificates. It is not a compulsory document, but it can be specifically
requested by an organisation. In general, the document can be of great
help when applying for work or study in the UK" (sito Internet dell'UK
NARIC, consultato da ultimo il 7.1.2016), appare chiaro che non può
trattarsi del riconoscimento di un diploma ai sensi della direttiva
2005/36/CE. Infine, è pure preso atto che il ricorrente ha lavorato in Italia
come assistente e dirigente medico in chirurgia generale (certificato
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dell'Azienda ospedaliera Sant'Anna di Como, del 15 aprile 2013), però
egli non ha conseguito la specializzazione in "chirurgia generale"
equivalente, in virtù dell'ALC e della direttiva 2005/36/CE, alla
specializzazione svizzera in "chirurgia". È quindi giocoforza constatare
che, anche tenendo conto degli "attestati di competenza" e dei "titoli di
formazione" (art. 11 e 13 direttiva 2005/36/CE) esibiti dal ricorrente, non è
possibile affermare che il suo livello di qualifica professionale corrisponda
al livello di un medico svizzero specializzato in chirurgia (cfr. sopra,
consid. 7.4.2).
7.4.4 Non sono così adempiute le condizioni per poter riconoscere il
diploma italiano di specializzazione in "chirurgia dell'apparato digerente
ed endoscopia digestiva", di cui il ricorrente è titolare, come equivalente
al diploma svizzero di specializzazione in "chirurgia".
8.
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata
confermata.
9.
Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di
cancelleria nonché negli esborsi, sono fissate a Fr. 1'500.- e poste a
carico del ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA), per cui il relativo
anticipo dello stesso importo, da lui versato il 1° luglio 2015, gli è
computato.
Non si assegnano al ricorrente indennità per spese ripetibili. Per quanto
concerne la MEBEKO, le autorità federali non hanno diritto a un'indennità
a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di Fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente, e
l'anticipo versato il 1° luglio 2015 gli è computato.
3.
Non sono assegnate indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– al rappresentante del ricorrente (atto giudiziario);
– all'autorità inferiore (n. di rif. … / …;
atto giudiziario);
– all'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, Berna (atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Dario Quirici
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF).
Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 28 gennaio 2016