Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B3487/2011
B3334/2011
Sen t e n z a
d e l 2 0 o t t o b r e 2 0 1 1
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Marc Steiner, Bernard Maitre,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti X._______,
rappresentata da Y._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di veterinaria,
Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Importazione specie protette della CITES, V0935 e V0905.
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Fatti:
A. Procedimento B3334/2011
A.a Con decisione del 10 maggio 2011 (n. V0905) l'Ufficio federale di
veterinaria UFV (di seguito: autorità inferiore) ha ordinato nei confronti
della X._______, a seguito di un controllo nel negozio della stessa
esperito in collaborazione con la Sezione antifrode doganale di Lugano
il sequestro preventivo di 3 paia di scarpe della specie "Varanus", 3 paia
di scarpe della specie "Python" e 19 paia di scarpe della specie "Alligator"
o "Crocodylus", accertato che mancavano l'esibizione al controllo e gli
originali dell'autorizzazione di importazione e del certificato di
conservazione delle specie del paese di provenienza ed invitato
X._______ a trasmettere i documenti mancanti entro trenta giorni.
A.b Contro questa decisione la X._______ (di seguito: ricorrente), è
insorta con ricorso del 10 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo
federale, postulando il dissequestro e la messa a disposizione della
ricorrente dei beni posti sotto custodia e l'abbandono della procedura.
Essa dichiara di aver effettuato le operazioni doganali in regola con le
disposizioni previste, spiegando che il suo spedizioniere di fiducia si è
occupato di effettuare le operazioni doganali e, come si evince dalla
fattura allegata, di aver acquistato i beni in oggetto in piena liceità ed in
buona fede.
A.c Con ordinanza del 22 giugno 2011 lo scrivente Tribunale ha, tra le
altre cose, invitato la ricorrente ad esprimersi sulla questione
dell'osservanza del termine per inoltrare ricorso, rispettivamente a
comunicare se e in che misura volesse mantenere il ricorso, con la
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, verrà emanata una
decisione di inammissibilità.
La ricorrente non ha fatto uso di tale opportunità.
B. Procedimento B3487/2011
B.a Con decisione del 20 maggio 2011 (n. V0935) l'autorità inferiore ha
disposto nei confronti di Y._______ il sequestro preventivo di un paio di
scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di scarpe della specie
"Varanus". L'autorità inferiore ha accertato che mancavano l'esibizione al
controllo, nonché l'autorizzazione d'importazione e il certificato delle
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specie del paese di provenienza, invitando di seguito Y._______ ad
inoltrare tali giustificativi entro trenta giorni. Nelle considerazioni
aggiuntive l'autorità inferiore ha rilevato che la merce è stata importata su
falsa dichiarazione come "specie non protetta", quindi senza documenti
CITES e di controllo, specificando che la merce si trova attualmente
presso la Pretura penale di Bellinzona, in quanto è in corso un'inchiesta
penale per contraffazione, la quale però non riguarda le disposizioni
CITES. L'autorità inferiore ha addotto che la Pretura penale aveva già
messo sotto sequestro la merce e la presente decisione si aggiunge al
sequestro preesistente.
B.b Contro detta decisione Y._______ ha interposto ricorso in data
20 giugno 2011 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendo il
dissequestro e la messa a disposizione dei beni posti sotto custodia e
l'abbandono della procedura. Egli ritiene di essere assolutamente
estraneo ai fatti in oggetto, essendo unicamente dipendente della ditta
importatrice e venditrice dei beni, la X._______, e non il legale
responsabile dell'azienda, e nemmeno colui che ha effettuato le
operazioni doganali e/o d'importazione. Egli afferma che la X._______ ha
provveduto ad effettuare le operazioni doganali ed ad adeguarsi
fedelmente alle disposizioni previste. Le operazioni doganali sarebbero
state eseguite dallo spedizioniere di fiducia dell'importatrice, la Gerlach
SA, Ponte Tresa. Rinviando alla fattura d'acquisto allegata, Y._______ fa
osservare che l'importatrice ha acquistato in piena liceità e buona fede i
beni contestati. Infine egli indica che il Dipartimento federale delle
dogane, in data 12 maggio 2011, l'ha pienamente scagionato da qualsiasi
ipotesi di reato riguardo alla decisione in oggetto.
B.c Su richiesta dello scrivente Tribunale formulata nella decisione
incidentale del 23 giugno 2011, la X._______, ha, con scritto del 28
giugno 2011, concesso piena procura a Y._______ di rappresentarla
nell'ambito del presente procedimento.
Con ordinanza del 5 luglio 2011 lo scrivente Tribunale ha disposto, tra le
altre cose, che il presente procedimento prosegue il suo corso con la
X.______, in veste di ricorrente, rappresentata da Y._______.
B.d Con risposta del 26 luglio 2011 l'autorità inferiore propone la
reiezione del gravame.
A motivo di tale conclusione la medesima adduce che dalle analisi
effettuate in loco emerge che nel caso della merce contestata si trattava
di vero cuoio di rettile di specie protetta conformemente alla convenzione
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CITES e di conseguenza soggetta ai controlli ed alle condizioni previste
nell'ordinanza sui controlli CITES. L'autorità inferiore osserva di aver dato
alla ricorrente la possibilità di rimediare alla mancata esibizione dei
documenti, richiedendone la trasmissione nella decisione impugnata (cfr.
anche le indicazioni nella decisione impugnata alla voce "Procedura"),
tuttavia ella ha preferito interporre ricorso senza addurre i motivi per la
mancanza dei documenti. Per quanto attiene alla desistenza dalla
procedura penale pronunciata dall'Amministrazione federale delle dogane
con decisione del 12 maggio 2011, l'autorità inferiore ribadisce che tale
desistenza non ha alcuna incidenza sulle infrazioni alla Convenzione
CITES. Infine l'autorità inferiore dichiara di non opporsi all'unione delle
due procedure di ricorso.
B.e Con ordinanza del 6 settembre 2011 lo scrivente Tribunale ha
comunicato alla ricorrente che lo scambio di scritti, con l'entrata
tempestiva dell'anticipo spese, può essere considerato concluso e che la
decisione finale viene presa sulla base degli atti inoltrati dalle parti.
B.f Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente
vertenza.
Diritto:
1.
Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4
dicembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con
l'art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura
amministrativa (PA, RS 172.021), è possibile riunire in un'unica procedura
più ricorsi che presentano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e
in cui vengono poste le medesime questioni giuridiche; tale soluzione
corrisponde al principio dell'economia procedurale ed è nell'interesse di
tutte le parti (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, N. 3.17;
cfr. per il Tribunale federale DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368
consid. 1a).
Nel caso di specie i due ricorsi sono diretti contro le decisioni dell'autorità
inferiore del 10 maggio 2011 rispettivamente 20 maggio 2011 concernenti
il sequestro preventivo di 25 rispettivamente 2 paia di scarpe in pelle di
rettile di specie protetta importate, secondo il giudizio dell'autorità
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inferiore, in violazione della regolamentazione CITES in materia di
importazione di merci. La ricorrente è in entrambi i casi l'importatrice e
venditrice dei beni contestati e può essere senz'altro considerata
direttamente toccata dalle due decisioni, considerato che Y._______, nei
confronti di cui è stata pronunciata la decisione del 20 maggio 2011, è un
suo dipendente e il suo rappresentante legale, conformemente alla
procura prodotta agli atti. Inoltre ambedue i ricorsi depositati contengono
la medesima motivazione.
Da quanto precede emerge che la fattispecie da esaminare e le questioni
di diritto che si pongono possono essere considerati molto simili o uguali
ed i due procedimenti su ricorso sono connessi anche sotto l'aspetto delle
parti. Per motivi di economia processuale si giustifica congiungere i due
ricorsi, i quali saranno oggetto di una sola ed unica decisione.
2. B3334/2011
Con ordinanza del 22 giugno 2011 la ricorrente è stata invitata ad
esprimersi per iscritto entro il 30 giugno 2011 sull'osservanza del termine
di ricorso di 30 giorni, rispettivamente di comunicare se e in che misura
volesse mantenere il ricorso, con la comminatoria che, trascorso
infruttuoso tale termine, sarebbe stata emanata una decisione di
inammissibilità soggetta a spese. La ricorrente ha lasciato trascorrere
infruttuoso il termine impartitole per esprimersi sulla questione del rispetto
dei termini per l'inoltro del ricorso e, di conseguenza, conformemente alla
comminatoria, non si deve entrare nel merito del ricorso del 10 giugno
2011. L'inammissibilità del ricorso risulta comunque giustificata per
mancata osservanza del termine di ricorso. Invero, la decisione
impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 10 maggio 2011, come
lei stessa scrive, e il termine di ricorso è scaduto il 9 giugno 2011.
L'inoltro del ricorso in data 10 giugno 2011 è quindi avvenuto dopo la
scadenza del termine. Anche ammettendo che il ricorso fosse stato
inoltrato tempestivamente, sarebbe stato comunque respinto per gli stessi
motivi enunciati nei considerandi relativi al procedimento B3487/2011
(cfr. l'intero consid. 3).
3. B3487/2011
3.1. Giusta l'art. 31 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale (LTAF; RS 173.32), lo scrivente Tribunale giudica
i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20
dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte
salve le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF. In virtù dell'art. 33 lett. e LTAF,
l'Ufficio federale di veterinaria è un'autorità inferiore giusta l'art. 33 e 34
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LTAF, le cui decisioni sono suscettibili di essere impugnate dinanzi allo
scrivente Tribunale.
L'atto contestato – concernente il sequestro preventivo di due paia di
scarpe importate in contravvenzione alle prescrizioni in materia di
conservazione delle specie protette – può essere considerato, per
costante prassi, una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA ed essere
impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel quadro delle
disposizioni generali della procedura amministrativa federale (art. 44 PA
in relazione con l'art. 31 segg. LTAF; cfr. sentenza TAF B4857/2010 del
15 giugno 2011, consid. 1). La ricorrente è toccata dalla decisione
impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla
modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Nell'evenienza in cui il
sequestro preventivo ordinato sia da intendere come decisione
incidentale, la medesima sarebbe impugnabile separatamente sulla
scorta dell'art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 46 cpv. 1 PA. La
condizione che la stessa possa causare un pregiudizio irreparabile alla
ricorrente (art. 46 cpv. 1 lett. a PA) sarebbe parimenti data, in quanto
nella nozione di "pregiudizio irreparabile" rientrano anche interessi di
natura economica (cfr. MARTIN KAYSER, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.),
VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
Zurigo/S. Gallo 2008, N 11 ad art. 46 PA; cfr. decisioni incidentali del TAF
B1099/2007 del 12 dicembre 2007, consid. 2.3.1 e B1100/2007 del 6
dicembre 2007, consid. 2.2.1, entrambe con rinvii).
I requisiti relativi al contenuto ed alla forma del ricorso sono soddisfatti, in
particolare il ricorso e le conclusioni sono sufficientemente motivati
(art. 52 PA). Tutti gli altri presupposti processuali sono altrettanto
adempiuti, in particolare l'anticipo spese è stato versato entro il termine
impartito (art. 63 cpv. 4 PA) e la ricorrente ha prodotto una procura valida
per il proprio rappresentante (art. 11 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3.2. Il sequestro preventivo che fa oggetto del ricorso è stato ordinato,
conformemente alla decisione impugnata, a seguito di un'infrazione alla
regolamentazione CITES (vedi consid. 3.2.1 segg. per i dettagli) in
materia di importazione di merci. Di seguito va quindi esaminato se i beni
importati in oggetto rientrano in una categoria dei prodotti di specie
protette CITES per le quali l'importazione è soggetta a particolari
condizioni e se l'autorità inferiore ha a giusto titolo disposto la misura qui
contestata.
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3.2.1. La Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale
delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES,
RS 0.453, di seguito Convenzione CITES) è entrata in vigore per la
Svizzera in data 1° luglio 1975. Conformemente al proprio preambolo la
Convenzione CITES rappresenta un accordo multilaterale avente come
scopo la cooperazione internazionale per la protezione di alcune specie
di fauna e di flora selvatiche contro uno sfruttamento eccessivo dovuto al
commercio internazionale. Essa autorizza gli Stati contraenti ad adottare
misure volte a preservare la fauna e la flora selvatiche, in particolare
prevedendo di sottoporre il commercio di esemplari di specie minacciate
di estinzione ad una regolamentazione atta a non mettere ulteriormente in
pericolo la loro esistenza e ad autorizzarne il commercio soltanto a
condizioni eccezionali.
Nel caso dei beni in oggetto si tratta – come si evince dalla decisione
impugnata – di un paio di scarpe della specie "Crocodylus" e di un paio di
scarpe di specie "Varanus". Tutte le specie dell'ordine Crocodylia
(alligatori, caimani e coccodrilli) sono menzionate all'allegato I o II della
Convenzione CITES, mentre tutti i varani (tartarughe di terra, numerose
tartarughe d'acqua dolce e le specie di serpente utilizzate nel settore
della pelletteria come pitone e boa, cobra dagli occhiali, anaconda e
serpente dei ratti) sono menzionati in particolare nell'allegato II CITES
(cfr. anche le informazioni sul sito web dell'autorità inferiore
ng=it visitato l'ultima volta il 16 settembre 2011). Conformemente all'art.
III e IV della Convenzione CITES l’importazione di un esemplare di una
specie iscritta all’Allegato I e II deve essere preceduta dal rilascio e dalla
presentazione d'una licenza d’importazione e sia di una licenza di
esportazione sia di un certificato di riesportazione. Inoltre entrambi i
disposti esigono che un’autorità scientifica dello Stato d’esportazione ha
espresso l’avviso che questa esportazione non nuoce alla sopravvivenza
della specie interessata e che un organo di gestione dello Stato
d’esportazione ha la prova che l’esemplare non venne ottenuto
contravvenendo alle leggi sulla salvaguardia della fauna e della flora
vigenti in questo Stato. Giusta l'art. VIII della Convenzione CITES le Parti
prendono le misure appropriate in vista dell’applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione nonché per vietare il commercio
di esemplari contravvenenti alle sue disposizioni.
3.2.2. In applicazione, tra l'altro, della Convenzione CITES e dell'art. 14
cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli
animali (LPAn; RS 455) il Consiglio federale ha rilasciato l'ordinanza del
18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS; RS 453). Giusta
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l'art. 1 cpv. 1 OCS detta ordinanza è applicabile all’importazione, al
transito e all’esportazione di, tra le altre cose, tutti gli animali vivi e morti
di specie non addomesticate e le piante di cui agli allegati I–III della
Convenzione CITES, nonché di altri prodotti con giustificativo,
imballaggio, marca o iscrizione da cui risulti che si tratta di parti o di
prodotti di animali o piante di cui agli allegati I–III della Convenzione
CITES (art. 1 cpv. 1 lett. a e c OCS). Chiunque importi, faccia transitare o
esporti esemplari è responsabile della completezza dei documenti
richiesti (art. 4 cpv. 1 OCS). La persona soggetta all'obbligo di
dichiarazione è responsabile della dichiarazione all'ufficio doganale di
animali, piante e prodotti di cui all'art. 22 OCS e presenta i documenti
richiesti (art. 5 cpv. 1 lett. a e b OCS). Gli esemplari delle specie di cui
agli allegati I–III della Convenzione CITES possono essere importati o
fatti transitare soltanto dietro presentazione dei permessi e dei certificati
prescritti dalla Convenzione CITES e dall'OCS (art. 7 cpv. 1 OCS). È
necessario un permesso dell’UFV per l’importazione, il transito e
l’esportazione di esemplari delle specie animali menzionate negli allegati
I–III della CITES (art. 8 cpv. 1 lett. a OCS). Chiunque importi o esporti
esemplari menzionati nella lista del DFE (art. 1 cpv. 2 OCS) è tenuto a
dichiararli all’ufficio doganale (art. 22 cpv. 1 OCS). L’UFV o gli organi di
controllo da esso incaricati (cfr. art. 24 OCS) può verificare la legalità
dell’acquisto degli esemplari delle specie menzionate negli allegati I–III
della Convenzione CITES e consultare i registri di controllo degli effettivi
(art. 38 OCS). Gli esemplari menzionati negli allegati I–III della CITES per
i quali non è presentato un documento valido o di cui manca la prova
dell’acquisto legale vengono sequestrati dagli organi di controllo (art. 39
cpv. 1 OCS; v. anche artt. 33 cpv. 2 lett. a e 36 OCS). Al proprietario degli
esemplari sequestrati può essere concesso un mese di tempo per
presentare i documenti mancanti o fornire la prova dell’acquisto legale
(art. 39 cpv. 2 OCS). Se entro tale termine non vengono presentati i
documenti richiesti o la prova dell'acquisto legale, l'UFV confisca gli
esemplari (art. 39 cpv. 3 frase 1 OCS). Sulla base dell'OCS il
Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha emanato l'ordinanza del 16
maggio 2007 sui controlli CITES (RS 453.1). Conformemente all'art. 2
cpv. 1 e art. 5 cpv. 1 di detta ordinanza gli animali e i prodotti animali
elencati nell'allegato 1 devono essere dichiarati all'ufficio doganale al
momento dell'importazione e per simili prodotti sono sempre previsti un
controllo documentale, un controllo di identità e un controllo fisico.
3.2.3. Nel caso in esame è stato accertato che le due paia di scarpe
sequestrate sono di vero cuoio di rettile di specie protetta (Crocodylus;
Varanus) secondo la Convenzione CITES. Per l'importazione di prodotti
derivati dai rettili protetti dalla Convenzione CITES si rendono necessari
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un'autorizzazione d'importazione rilasciata dall'autorità inferiore e un
permesso d'esportazione CITES rilasciato dall'autorità competente del
Paese di provenienza (art. III e IV Convenzione CITES, art. 7 e 8 OCS,
art. 1 e 5 ordinanza sui controlli CITES). Considerato che l'organo di
controllo CITES di Chiasso nell'ambito delle pratiche doganali aveva
constatato la mancanza dell'autorizzazione d'importazione, del certificato
CITES del Paese di provenienza e dell'esibizione al controllo, è
giustificato che l'autorità inferiore, sulla base dell'art. 39 e 36 OCS, si sia
vista autorizzata a disporre il sequestro preventivo delle 2 paia di scarpe
in discussione. La formulazione "sequestro preventivo" adottata nella
decisione impugnata non è espressamente menzionata nell'OCS.
Tuttavia, poiché il sequestro in questione è condizionato dall'inoltro a
posteriori dei documenti mancanti e della prova legale dell'acquisto entro
trenta giorni (v. decisione impugnata e art. 39 cpv. 2 OCS) e tenuto conto
che, trascorso infruttuoso tale termine, l'autorità inferiore può ordinare la
confisca dei beni (art. 39 cpv. 3 OCS), si può ragionevolmente intendere,
secondo il principio "in maiore minus", che fino al momento in cui è
possibile porre rimedio a tali mancanze, la misura pronunciata ha
carattere preventivo. Non sono quindi ravvisabili indizi secondo cui
l'autorità inferiore con il termine "sequestro preventivo" abbia ordinato una
misura in violazione delle disposizioni di legge rilevanti.
3.2.4. Da quanto precede emerge che la ricorrente al momento del
controllo non disponeva dei documenti per fornire la prova dell'acquisto
legale dei beni in oggetto, vale a dire né dell'autorizzazione di
importazione dell'autorità inferiore, né del certificato di conservazione
delle specie valido. Nella sua impugnativa la ricorrente non contesta la
circostanza di non essere in possesso dei documenti necessari per
l'importazione, né che i beni sequestrati non siano soggetti alla
regolamentazione CITES. Ella rinvia invece a una fattura d'acquisto
allegata e fa valere di aver effettuato l'acquisto in piena liceità e buona
fede.
A tale riguardo va rilevato che dagli artt. 4, 5 cpv. 1 e 22 OCS deriva per
l'importatore un obbligo a fornire informazioni esatte e complete
all'autorità di controllo (dichiarazioni dei beni, presentazione dei
documenti richiesti). Tale obbligo sussiste una volta accertato che i beni
destinati all'importazione sono soggetti alla Convenzione CITES. Nella
decisione impugnata è stata espressamente data la possibilità alla
ricorrente per rimediare, entro un termine di trenta giorni, alle
contestazioni riscontrate durante il controllo. Fino ad oggi non risulta però
che ella abbia prodotto i documenti necessari per l'importazione delle due
paia di scarpe sequestrate, né che abbia inoltrato una richiesta di proroga
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del termine per presentarli, conformemente all'art. 39 cpv. 3 seconda
frase OCS. La censura della ricorrente va quindi disattesa.
3.2.5. La ricorrente non può trarre nulla a suo beneficio nemmeno dalla
circostanza che l'Amministrazione federale delle dogane AFD abbia
comunicato a Y._______ che la procedura penale avviata nei suoi
confronti, sulla base dell'art. 62 cpv. 2 della legge federale sul diritto
penale amministrativo del 22 marzo 1974 (DPA, RS 313.0) era stata
abbandonata. Dalla notifica della decisione di apertura di un'inchiesta
penale doganale del 10 maggio 2011 emerge che con tale procedimento
era previsto accertare se erano state commesse infrazioni alla legge
federale sulle dogane del 18 marzo 2005 (RS 631.0, LD), alla legge
federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto
(Legge sull’IVA, LIVA, RS 641.20) e alla LPAn, per cui si tratta di altri tipi
di infrazioni, il cui eventuale accertamento non dipende dalle misure
pronunciate nel caso in esame. Del resto, come riportato nella decisione
impugnata, è in corso un'inchiesta penale per contraffazione presso la
Pretura penale di Bellinzona che ha già provveduto a sequestrare la
merce in discussione.
3.2.6. Visto quanto precede, si constata che nel caso dei beni importati
dalla ricorrente si tratta di prodotti di specie CITES i quali necessitavano
di essere dichiarati alle autorità di controllo dietro presentazione dell'atto
di importazione rilasciato dall'autorità inferiore e del permesso di
esportazione CITES originale. Considerato che i ricorrenti non hanno
adempiuto tali condizioni, il sequestro preventivo pronunciato dall'autorità
inferiore risulta conforme ai disposti di legge in materia di conservazione
delle specie e si rivela una misura proporzionata alle circostanze
riscontrate nel caso concreto. Di conseguenza il ricorso del 20 giugno
2011 va respinto.
3.3. Visto l'esito delle procedure, le spese processuali devono di
conseguenza essere messe a carico della ricorrente quale parte
soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del 21
febbraio 2008 sulle tasse e spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale, TSTAF, RS 173.320.2). Le spese del
procedimento dinanzi al TAF comprendono la tassa di giustizia e i
disborsi (art. 1 TSTAF). La tassa di giustizia è calcolata in funzione
dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta
processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS
TAF). In considerazione degli aspetti menzionati, nonché del fatto che la
decisione di non entrata nel merito relativa al procedimento B3334/2011
ha potuto essere resa in una sola ed unica decisione dopo la
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congiunzione delle procedure, si giustifica fissare le spese processuali a
fr. 800.. Esse sono computate con l'anticipo spese del medesimo
importo, versato dalla ricorrente in data 26 agosto 2011. Alla ricorrente
non viene assegnata in quanto soccombente alcuna indennità a titolo
di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso nel procedimento B3487/2011 è respinto.
2.
Il ricorso nel procedimento B3334/2011 è dichiarato inammissibile.
3.
Le spese processuali sono fissate a fr. 800. e poste a carico della
ricorrente. Esse sono computate con l'anticipo spese dello stesso importo
dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. V0935, V0905; atto giudiziario).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine
di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della
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legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i
documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
LTF).
Data di spedizione: 20 ottobre 2011