Corte II
B-3544/2008
{T 0/2}
D e c i s i o n e d i s t r a l c i o d e l 2 0 o t t o b r e
2 0 0 8
Giudice Francesco Brentani, giudice unico,
cancelliere Corrado Bergomi.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
tutti patrocinati dall'Avv. Piero Colombo,
vicolo Concordia 1, casella postale 147,
6932 Breganzona,
ricorrenti,
contro
1. H._______,
2. I._______,
3. J._______,
4. K._______,
tutti patrocinati dallo Studio legale e notarile Mattei,
Avv. Luigi Mattei, via Dogana 2, 6500 Bellinzona,
controparti,
Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
UFCL,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
B-3544/2008
Gestione progetti Svizzera tedesca, Holzikofenweg 36,
3003 Berna,
patrocinato da L'Etude,
Me Denis Esseiva, Avocat, LL.M.,
21, boulevard de Pérolles, 1701 Fribourg,
autorità aggiudicatrice
Aggiudicazione del progetto b709, Ristrutturazione della
sede definitiva del Tribunale federale penale di Bellinzona
- Team di progettazione.
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Oggetto
B-3544/2008
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in data 11 giugno 2007 l'autorità aggiudicatrice ha pubblicato sul
no. 110 del Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) un bando di
concorso di progetto con procedura selettiva dal titolo “CH-6500 Bellin-
zona, Viale Stefano Franscini, Progetto (b709), Ristrutturazione della
sede definitiva del Tribunale penale federale di Bellinzona – Team di
progettazione”;
che l'autorità aggiudicatrice ha pubblicato nel FUSC no. 169 del 3 set-
tembre 2007 i nominativi di sette team di progettazione ammessi a
partecipare al concorso, tra cui figurano i ricorrenti e le controparti;
che nel FUSC no. 51 del 13 marzo 2008 è stata pubblicata la gradua-
toria dei concorrenti, con la raccomandazione della giuria di affidare il
mandato per proseguo dei lavori all'autore del progetto vincente;
che con pubblicazione nel FUSC no. 89 del 9 maggio 2008 rispettiva-
mente scritto del 13 maggio 2008 il committente ha aggiudicato la
commessa al team di progettazione delle controparti, mentre il team di
progettazione dei ricorrenti si è classificato al secondo posto;
che contro questa decisione i ricorrenti hanno interposto ricorso in
data 29 maggio 2008 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, po-
stulando in via preliminare il conferimento dell'effetto sospensivo al ri-
corso e in via principale l'accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata e l'aggiudicazione del progetto “b709” al Team di
progettazione dei ricorrenti, protestate spese e ripetibili;
che con decisione del 2 giugno 2008 il Tribunale amministrativo federa-
le ha conferito al ricorso in via superprovvisoria l'effetto sospensivo e
ha vietato all'autorità aggiudicatrice qualsiasi misura di esecuzione
finché non si avrà deciso sulla domanda volta al conferimento dell'ef-
fetto sospensivo e inoltre invitato i ricorrenti a versare l'anticipo spese
equivalente alle presunte spese processuali per un importo di
fr. 14'000.-;
che i ricorrenti hanno versato l'anticipo spese entro il termine imparti-
to;
che in data 16 rispettivamente 18 giugno 2008 la committente e le
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controparti si sono espresse sulle conclusioni procedurali e sulla
domanda volta al conferimento dell'effetto sospensivo;
che con decisione incidentale del 2 luglio 2008 il Tribunale
amministrativo federale ha respinto la richiesta di concessione
dell'effetto sospensivo;
che con scritto del 4 luglio 2008 l'autorità aggiudicatrice ha annunciato
che la Confederazione e il Cantone Ticino hanno concluso con le
controparti il contratto nel quadro del progetto a loro aggiudicato;
che con scritto del 17 luglio 2008 i ricorrenti hanno ritirato il ricorso,
postulando tuttavia il condono delle spese processuali, in quanto - tra
l'altro - il ricorso su un concorso di progetto non ha secondo loro un
interesse pecuniario e infine richiesto - nel quadro della fissazione
delle ripetitibili - di tener conto della circostanza che le controparti si
sono limitate nella loro risposta ad osservazioni sull'effetto sospensivo
e che il compito del loro rappresentante legale è stato agevolato
dall'aver ricevuto in anticipo le osservazioni da parte dell'autorità
aggiudicatrice;
che con scritto del 22 agosto 2008 le controparti hanno richiesto la
rifusione di un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di
fr. 15'056.50;
che con scritto del 25 agosto 2008 l'autorità aggiudicatrice ha chiesto
che le venga assegnata a titolo eccezionale un'indennità a titolo di
spese ripetibili;
che con il ritiro del ricorso la presente vertenza è divenuta priva
d'oggetto;
che giusta l'art. 23 cpv. 1 lett. a della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 (LTAF; RS 173.32), il giudice unico
pronuncia lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto;
che giusta la cifra 3 del dispositivo della decisione incidentale del
Tribunale amministrativo federale del 2 luglio 2008 le spese
processuali sono da definire con la decisione di merito;
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che, di regola, le spese processuali sono addossate alla parte il cui
comportamento rende priva di oggetto la causa (art. 5 del
Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008, TS-TAF, RS
173.320.2), in questo caso ai ricorrenti che con il ritiro del ricorso sono
principalmente da considerare parte soccombente (art. 63 cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa,
PA, RS 172.021);
che le spese processuali possono essere condonate totalmente o
parzialmente alla parte che non beneficia del gratuito patrocinio
previsto all'art. 65 PA, qualora un ricorso sia regolato da una rinuncia
senza aver causato un lavoro considerevole al Tribunale (art. 6 lett. a
TS-TAF) oppure se per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in
causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte
(art. 6 lett. b TS-TAF);
che i ricorrenti chiedono che vengano loro condonate le spese
processuali, da una parte perché secondo loro la presente commessa
non ha valore pecuniario, in quanto nell'ambito del concorso di
progetto è l'idea e non il contratto l'oggetto della commessa e non è
l'offerta più favorevole dal profilo economico che ottiene l'appalto e
quindi è unicamente il contratto successivo ad avere valore pecuniario,
d'altra parte perché la procedura è cessata a seguito del ritiro del
ricorso con la sola decisione in merito all'effetto sospensivo, senza
ulteriore scambio di allegati, senza istruttoria, con esame di
verosimiglianza e che la tesi della controparte in merito all'urgenza è
stata respinta con esame più approfondito e infine perché un concorso
di progettazione e di idee non può essere paragonato a opere di
fornitura, di servizi o edili da parte di soggetti economici importanti e
che l'accesso alla giustizia deve essere consentito concretamente
anche a giovani architetti e a studi più piccoli come lo è il caso per i
ricorrenti;
che di regola è il committente stesso che si occupa della pianificazione
di un progetto o che commissiona la pianificazione presso esperti
esterni all'amministrazione, mentre mediante l'organizzazione di un
concorso egli scarica la pianificazione sui partecipanti al concorso a
dipendenza del tipo di concorso e che questo modo di procedere è
collegato ad un considerevole impiego di mezzi finanziari (cfr. BEAT
MESSERLI, Der Planungs- und Gesamtleistungswettbewerb im
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öffentlichen Beschaffungswesen, Berna, 2004, pag. 50);
che il dispendio per la pianificazione è compensato con il
riconoscimento di un prezzo e in particolare con l'aggiudicazione del
concorso rispettivamente della commessa successiva (sempre che nel
programma del concorso non si disponga altrimenti) e che i prezzi
ammontano ad un multiplo del dispendio che sarebbe necessario per
l'elaborazione di una singola proposta di soluzione (MESSERLI, op. cit.,
pag. 50 seg.);
che altri oneri finanziari possono risultare dagli onorari per i
componenti della giuria e per eventuali esperti consultati, nonché dalla
circostanza che l'autore di lavori in concorso ha diritto ad un'indennità
pari ad un terzo della somma totale dei premi se la giuria ha
raccomandato che gli sia assegnato un altro mandato di studio o un
appalto che il committente attribuisce invece a terzi oppure se il
committente utilizza il lavoro in concorso senza assegnare all'autore
un altro mandato di studio (art. 55 cpv. 2 dell'ordinanza sugli acquisti
pubblici dell'11 dicembre 1995, OAPub, RS 172.056.11; MESSERLI, op.
cit., pag. 51);
che i concorsi di progetti e quelli relativi allo studio e alla realizzazione
servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente
dal profilo concettuale, strutturale, ecologico, economico o tecnico (art.
40 cpv. 1 OAPub), che nel caso di concorso di progetti, il valore del
concorso ammonta alla somma globale del premio e al valore stimato
dell'ulteriore lavoro di studio definito nel programma di concorso e che
il committente fissa una somma adeguata per il premio globale e che a
tal fine egli tiene conto degli importi relativi al premio e all'acquisto dei
progetti, usuali nei regolamenti delle organizzazioni professionali, del
tipo di concorso, della prestazione richiesta ai partecipanti, del numero
di partecipanti atteso, di eventuali indennità fisse per i partecipanti
nonché di ulteriori commesse o mandati di studio previsti (art. 44 cpv.
1 lett. b e cpv. 2 OAPub);
che giusta il bando di concorso la presente commessa riguarda una
prestazione di servizi vertente su un concorso di progetto per la
ristrutturazione della sede definitiva del Tribunale penale federale di
Bellinzona e che conformemente alla pubblicazione
dell'aggiudicazione in FUSC no. 89 del 9 maggio 2008 il prezzo della
commessa è di CHF 9,3 milioni (IVA esclusa) e si basa sull'offerta di
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onorario secondo SIA LHO 102 /103 / 108 e SIA LM 112 nonché sulle
attuali stime della somma di entrambi i progetti del Tribunale penale
federale e “Pretorio” determinanti per il calcolo dell'onorario (cifra 4.3
dell'aggiudicazione);
che anche se l'edificio “Pretorio” verrà risanato dall'Amministrazione
cantonale del Cantone Ticino (cifra 2.8 del bando di concorso) e se si
dovesse detrarre dal prezzo globale della commessa l'importo relativo
a questo progetto, si può ancora partire dal presupposto che il valore
soglia previsto per le prestazioni di servizi in riferimento alla
ristrutturazione della “Scuola di Commercio” sia comunque raggiunto
(cfr. anche decisione incidentale del 2 luglio 2008, consid. 1 in fine);
che il credito stanziato per il risanamento e la ristrutturazione
dell'edificio, comprese le strutture provvisorie, il trasloco,
l'arredamento, le specificità della Confederazione e le riserve,
ammonta a 23 milioni di franchi svizzeri (cifra 2.8 del bando di
concorso) e che l'importo complessivo messo a disposizione per premi
e indennità ammonta a fr. 250'000.- (IVA e spese accessorie
comprese) e che in caso di consegna di un progetto di concorso
completo viene versata un'indennità di fr. 15'000.- (IVA compresa)
(cifra 4.7 e 4.8 del bando di concorso);
che, visto quanto precede, i concorsi di progetti come nel caso di
specie, contrariamente a quanto vorrebbero far credere i ricorrenti,
hanno un valore pecuniario che non si esaurisce soltanto nella
stipulazione successiva del contratto, e che le componenti di questo
valore pecuniario sono evincibili dall'OAPub (art. 40 e 44) e che in
casu non vi sono indizi che lascino concludere ad una violazione dei
relativi disposti;
che a mente dei ricorrenti non appare equo addossare loro le spese
processuali in quanto la formulazione della Commissione dei Beni
Culturali (CBC) era “infelice” e aveva indotto a confusioni e poiché il
progetto vincente dovrà essere soggetto ad ulteriori modifiche in più
punti;
che nella decisione incidentale si è concluso che il bando di concorso
e la documentazione del bando con le indicazioni sulle norme in
materia di diritto di costruzioni, inclusi Piano regolatore e presa di
posizione della CBC non escludono a priori l'interpretazione che il
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progetto delle controparti ha messo alla base della propria offerta e
che altri punti contestati dai ricorrenti non toccano il carattere del
progetto nella sua sostanza e si dovranno elaborare in fase esecutiva
del progetto, e che non sono ravvisabili motivi per ritornare su questi
argomenti rispettivamente dai quali risulti inequo che si addossino le
spese processuali ai ricorrenti;
che secondo la decisione incidentale cresciuta in giudicato il ricorso si
è rivelato privo di probabilità di successo e quindi manifestamente
infondato e che contrariamente all'opinione dei ricorrenti con l'inoltro
del ricorso è stato loro consentito in qualità di piccolo studio di
architettura l'accesso alla giustizia, per cui in caso di ritiro di ricorso
dopo la decisione incidentale sull'effetto sospensivo si giustifica e non
appare inequo che si addossino le spese processuali ai ricorrenti;
che, oltre a ciò, nel caso in esame il presente ricorso ha causato al
Tribunale amministrativo federale un lavoro considerevole (art. 6 lett. a
TS-TAF), tenuto conto della copiosità della documentazione da
includere nell'esame prima facie della situazione giuridica (ricorso: 46
pagine e numerosi allegati, osservazioni dell'autorità aggiudicatrice: 34
pagine e numerosi allegati, segnatamente il bando di concorso,
osservazioni delle controparti: 20 pagine), ciò che ha avuto come
conseguenza il numero di 33 pagine della decisione incidentale, senza
contare che con il ritiro del ricorso i ricorrenti hanno formulato
conclusioni relative alle spese procedurali e all'indennità che hanno
dovuto essere trattate dallo scrivente Tribunale nell'ambito della
presente decisione di stralcio;
che di conseguenza le spese processuali non possono essere
condonate ai sensi dell'art. 6 TS-TAF;
che nelle cause con interesse pecuniario come nel caso di specie, la
tassa di giustizia è calcolata in funzione dell’ampiezza e della difficoltà
della causa, del modo di condotta processuale e della situazione
finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF i. r. c. art. 16 cpv. 1 lett. a
LTAF);
che si può affermare che l'ampiezza e la difficoltà della causa sono
notevoli, in quanto, da una parte, nella decisione sull'effetto
sospensivo, oltre all'esame prima facie della situazione giuridica
materiale (consid. 7 e 8), sono state trattate anche le questioni
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dell'urgenza (consid. 4) e di eventuali violazioni del diritto di essere
sentito rivendicate dai ricorrenti (consid. 5) e, d'altra parte,
contemporaneamente al ritiro del ricorso i ricorrenti hanno fatto
richiesta motivata di essere esonerati dal pagamento delle spese
processuali, causando un ulteriore dispendio al Tribunale
amministrativo federale, il quale ha dovuto occuparsi dei singoli motivi
alla base della richiesta di condono delle spese processuali
(segnatamente sul valore pecuniario per i concorsi di progetti), e che
infine la situazione finanziaria delle parti, non essendo stata inoltrata
richiesta di assistenza giudiziaria, non può essere definita precaria,
tenuto conto che i ricorrenti sono anche stati insigniti di un premio di
fr. 40'000.- per essersi qualificati secondi nella classifica dei
partecipanti al concorso (cifra 3.3 della decisione impugnata);
che con decisione del 2 giugno 2008 i ricorrenti sono stati invitati a
versare un anticipo equivalente a fr. 14'000.-, ripartito a fr. 2'000.- per
ciascun ricorrente e per il quale essi erano solidalmente responsabili;
che, in considerazione di tutti gli aspetti sopra elencati, si giustifica
fissare la tassa di giustizia a fr. 6'000.-, ossia fr. 857.15 per ciascun
ricorrente, per la quale essi garantiscono solidalmente;
che le spese processuali sono computate con l'anticipo spese versato
equivalente a fr. 14'000.- e che l'avanzo che ne risulta (fr. 8'000.-) è da
rimborsare ai ricorrenti (fr. 1'142.85 per ricorrente);
che, visto l'esito della procedura, si prescinde dall'assegnare ai
ricorrenti un'indennità a titolo di spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7
cpv. 1 TS-TAF);
che l'autorità aggiudicatrice non ha diritto né per legge né per prassi
costante ad un'indennità a titolo di ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 7
cpv. 1 TS-TAF; art. 7 cpv. 3 TS-TAF; cfr. GAAC 67.6, consid. 4c) e che
le sue motivazioni non sono tali da giustificare una deroga dalle norme
e dalla prassi menzionate;
che le controparti in qualità di parte vincente hanno diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 TS-TAF) e
che le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio
devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione,
una nota particolareggiata delle spese e che il Tribunale fissa
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l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla
base della nota particolareggiata delle spese (art. 14 cpv. 1 e 2 TS-
TAF);
che il rappresentante legale delle controparti ha inoltrato uno scritto
dal titolo “nota attività e spese” datato del 22 agosto 2008, da cui
risulta un importo complessivo di fr. 15'056.60 (composto da attività
per un importo di fr. 13'449.50 e da spese quantificate per un importo
di fr. 543.60 a cui si aggiunge il 7,6% di IVA) e inoltre allegato lo scritto
intitolato “elenco dettagliato delle prestazioni”, in cui si leggono le
prestazioni svolte, tuttavia senza indicare l'effettivo dispendio di tempo
impiegato;
che gli scritti presentati dal rappresentante legale delle controparti non
possono quindi essere considerati come una nota particolareggiata
delle spese ai sensi dell'art. 14 TS-TAF e che di conseguenza
l'indennità a titolo di spese ripetibili deve essere fissata d'ufficio sulla
base degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 frase 2 e art. 15 TS-TAF);
che considerato che il contributo delle controparti nel presente proce-
dimento si limita all'inoltro delle osservazioni inerenti alle conclusioni
procedurali e alla questione dell'effetto sospensivo (20 pagine) e delle
osservazioni relative alle spese processuali e alle ripetibili (4 pagine) e
che ci si può infine chiedere se e in che misura le numerose telefonate
ed e-mail menzionate nell'elenco delle prestazioni possono essere
considerate necessarie ai sensi dell'art. 8 TS-TAF, si giustifica ridurre
l'importo dell'indennità a titolo di spese ripetibili e fissare quest'ultima
a fr. 5000.-, (fr. 714.30 per ogni ricorrente), per la quale i ricorrenti
rispondono solidalmente;
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
È preso atto del ritiro del ricorso e la procedura B-3544/2008 è stral-
ciata dai ruoli.
2.
La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico dei ricorrenti, i quali
rispondono solidalmente per l'intero importo. Essa è computata con
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l'anticipo spese di fr. 14'000.-. L'avanzo di fr. 8'000.- è rimborsato ai
ricorrenti in ragione di fr. 1'142.85 ciascuno. L'importo sarà rimborsato
dopo la crescita in giudicato della presente decisione.
3.
I ricorrenti versano alle controparti un'indennità di fr. 5'000.- (IVA com-
presa) a titolo di spese ripetibili (fr. 714.30 per ciascun ricorrente). Essi
rispondono solidalmente per l'intero importo.
4.
Gli allegati inoltrati dalle parti e dall'autorità aggiudicatrice (atti
preliminari, piani, ecc.) verranno inviati separatamente dopo che la
presente decisione sarà cresciuta in giudicato.
5.
Comunicazione a:
- ricorrenti (Atto giudiziario; allegato: formulario indirizzo per il
pagamento)
- controparti (Atto giudiziario)
- autorità aggiudicatrice (n. di rif. FUSC No. 89 del 09.05.2008; Atto
giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia
di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 entro un ter-
mine di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione (art.
82 segg., 90 segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giu-
gno 2005 [LTF, RS 173.110]), sempre che non vi sia un'eccezione ai
sensi dell'art. 83 lett. f LTF. Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei
mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in
possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di
prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 23 ottobre 2008
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