B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-3635/2017
Sen t en z a d e l 2 3 o t t o b r e 2 0 1 7
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Francesco Brentani, Pascal Richard,
cancelliere Dario Quirici.
Parti
A.______,
ricorrente,
contro
B._______,
controparte,
Segreteria di Stato dell'economia SECO,
Condizioni di lavoro,
Holzikofenweg 36, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Permesso di lavoro continuo.
B-3635/2017
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Fatti:
A.
A.a Il 27 aprile 2017, tramite il formulario “Domanda di permesso di lavoro”,
la controparte ha presentato all’autorità inferiore una domanda di rinnovo,
senza modifiche, del permesso di lavoro n. 15-002213, ottenuto il
9 settembre 2015 (validità: 2.10.2015 – 30.6.2017), avente per oggetto il
lavoro notturno (23:00 – 06:00), il lavoro domenicale (sabato 23:00 –
domenica 23:00), il lavoro nei giorni festivi nonché il lavoro continuo, e ciò
allo scopo di proseguire e terminare l’esecuzione del progetto “N2 –
Ampliamento canna N-S galleria Stalvedro e risanamento ponte Ravè”
durante il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 agosto 2018. A motivazione della
sua domanda, la controparte ha addotto l’indispensabilità tecnica del
lavoro notturno e domenicale, come pure la natura particolare del processo
lavorativo.
A.b Nel formulario “Prova d’indispensabilità tecnica / economica del lavoro
notturno e/o domenicale”, annesso alla domanda di rinnovo, la controparte
ha precisato che, in caso di rifiuto del rinnovo del permesso, i lavori
avrebbero subito “un fortissimo ritardo e l’Ufficio federale delle strade
(USTRA) non potrebbe riaprire l’autostrada nei tempi previsti, con un
impatto di disagio sul traffico e inquinamento non indifferente”, a maggior
ragione se si considera che “già in sede di gara d’appalto, l’USTRA ha
previsto la turnazione 7 giorni su 7 e 24h su 24”. Come motivi
d’indispensabilità tecnica, la controparte ha indicato i pericoli per il
lavoratore nonché la gestione del traffico autostradale e la garanzia di
consegna dell’opera all’USTRA.
B.
Il 30 maggio 2017, l’autorità inferiore ha deciso di approvare il rinnovo del
permesso di lavoro continuo per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 agosto
2018. La decisione è stata pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di
commercio del 30 maggio 2017.
C.
Il 27 giugno 2017, in disaccordo con questa decisione, la ricorrente ha adito
il Tribunale amministrativo federale, chiedendo l’annullamento della stessa.
In sostanza, lamentandosi innanzitutto di una violazione del suo diritto di
essere sentita, essa fa valere motivi di protezione della salute dei lavoratori
(importanza del riposo notturno [“Nachtruhe”], pregiudizi alla vita familiare
[“In Mitleidenschaft gezogen wird auch der familiäre Bereich”] e sociale
[“Noch schwieriger wird die Teilnahme am öffentlichen Leben; soziale
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Isolierung kann die Folge sein”]), e contesta che siano date le premesse
dell’indispensabilità tecnica / economica, rimproverando alla controparte di
non avere provato, nel compilare l’apposito formulario, che ciò sarebbe il
caso. A proposito dell’indispensabilità tecnica, la ricorrente esprime
l’opinione che i macchinari utilizzati sul cantiere possano essere accesi e
spenti senza particolari svantaggi, e che il lavoro non continuo non
peggiorerebbe la sicurezza nella galleria o nelle sue vicinanze (“[…]
werden doch weder Maschinen benötigt, die nicht ohne schwerwiegende
Nachteile ein- und ausgeschaltet werden könnten, noch verschlechtert sich
die Sicherheit im oder um den Tunnel bei unterbrochenem Betrieb im
Gegensatz zu ununterbrochenem”; ricorso, pagg. 2 a 4). Quanto
all’indispensabilità economica e ai bisogni ad essa equiparati, rilevando
che la controparte non ha addotto ragioni in proposito, la ricorrente ne
rammenta le condizioni legali, per concludere che esse non sarebbero in
concreto adempiute (ricorso, pagg. 4 e 5). In conclusione, la ricorrente
elenca una serie di presunte mancanze formali nel formulario “Domanda di
permesso di lavoro” compilato dalla controparte, che imporrebbero
l’annullamento della decisione (ricorso, pagg. 5 a 7).
D.
Il 5 luglio 2017, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha
richiesto alla ricorrente di versare un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali di fr. 2'000.–, ciò che è avvenuto puntualmente.
Il 17 luglio 2017, questo Tribunale ha quindi invitato l’autorità inferiore e la
controparte a trasmettere le loro eventuali osservazioni al ricorso entro il
5 settembre 2017, la prima con l’incarto completo, numerato e corredato di
un indice degli atti, e la seconda con i relativi mezzi di prova.
E.
Il 28 luglio 2017, la controparte ha inoltrato una richiesta di revoca
dell’effetto sospensivo del ricorso. Affermando di aver interrotto il lavoro
notturno e durante il fine settimana in seguito all’impugnativa, essa
sottolinea sostanzialmente che si è in presenza di un rinnovo del permesso
di lavoro continuo n. 15-002213, il quale era stato rilasciato, il 9 settembre
2015, per il motivo che “i lavori si svolgono su una delle principali arterie
autostradali del traffico Nord-Sud (autostrada N2). L’esecuzione dei lavori
è legata alla gestione del traffico autostradale. È pertanto fondamentale
che una canna rimanga sempre aperta. Durante il periodo estivo invece
deve essere garantita l’apertura totale al traffico” (richiesta, pag. 2). La
controparte rileva che il permesso è cresciuto in giudicato incontestato e
che esso “non ha sollevato problemi di sorta durante la sua applicazione”
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(richiesta, pag. 2). Richiamando poi il carattere di centro nevralgico della
galleria del San Gottardo sull’asse stradale nord-sud, la controparte
conclude alla preponderanza dell’interesse pubblico a che “i lavori di
costruzione sull’arteria siano svolti secondo modalità quanto più rapide
possibili ed in maniera tale da permettere il mantenimento di un flusso
veicolare adeguato e rispettoso delle accresciute necessità anche in
materia di sicurezza, sia dal profilo dei lavoratori, sia da quello dell’utenza”
(richiesta, pag. 4).
F.
Il 31 luglio 2017, questo Tribunale ha invitato la ricorrente e l’autorità
inferiore a prendere posizione sulla richiesta di revoca dell’effetto
sospensivo, e questo entro il 25 agosto 2017.
G.
Il 17 agosto 2017, la ricorrente ha preso posizione sulla richiesta di revoca
dell’effetto sospensivo. In sostanza, essa afferma che l’interesse pubblico
a terminare rapidamente i lavori di costruzione non può prevalere sugli
interessi di protezione dei lavoratori, evidenziando nel contempo che ogni
permesso di lavoro continuo è limitato nel tempo e che, all’occasione di un
suo eventuale rinnovo, i criteri di rilascio (“Erteilungskriterien”) devono
essere nuovamente verificati (presa di posizione, pag. 3). Essa conclude
al rigetto della richiesta di revoca dell’effetto sospensivo.
H.
Il 23 agosto 2017, questo Tribunale ha prorogato all’autorità inferiore, su
sua richiesta, il termine per inoltrare eventuali osservazioni al ricorso fino
al 29 settembre 2017.
I.
Il 25 agosto 2017, l’autorità inferiore ha preso posizione sulla richiesta di
revoca dell’effetto sospensivo. Principalmente, essa sottolinea, da un lato,
che il ricorso, con la revoca dell’effetto sospensivo, perderebbe la sua
ragion d’essere, e, dall’altro lato, che il mantenimento dell’effetto
sospensivo implicherebbe l’impossibilità di lavorare in modo continuo per
l’intera durata del permesso, aggiungendo che “daher drängt sich die Frage
auf, ob mit der vorliegenden Beschwerde dem Gericht allenfalls
grundsätzliche Fragestellungen zur Beurteilung vorgelegt werden” (presa
di posizione, pag. 1). Ricordando in particolare che il permesso n. 15-
002213 era stato rilasciato in base ad una prassi di lunga durata, relativa
all’indispensabilità tecnica e all’interesse pubblico ad un risanamento e ad
un ampliamento celeri dei tronchi autostradali transalpini, e paventando
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che la ricorrente miri a rimettere in discussione questa prassi, l’autorità
inferiore sostiene che non sarebbe appropriato e proporzionale lasciare
l’effetto sospensivo al ricorso, con la conseguenza che le due imprese di
costruzione interessate subirebbero un danno irreparabile (“einen
unwiderruflichen Schaden”), concludendo così alla revoca dell’effetto
sospensivo del ricorso (presa di posizione, pag. 2).
J.
Il 4 settembre 2017, la controparte ha inoltrato la sua risposta al ricorso. In
sostanza, essa ribadisce gli argomenti già formulati nell’istanza di revoca
dell’effetto sospensivo (cfr. consid. E), mettendo in risalto l’indispensabilità
tecnica del lavoro continuo e l’interesse pubblico a concludere il cantiere il
più rapidamente possibile. Essa conclude perciò al respingimento del
ricorso.
K.
Il 15 settembre 2017, l’autorità inferiore ha inviato a questo Tribunale gli
atti relativi alla domanda e al rinnovo del permesso di lavoro.
L.
Il 28 settembre 2017, l’autorità inferiore ha inoltrato la sua presa di
posizione sul merito del ricorso, della quale si dirà, per quanto occorra, nel
prosieguo.
M.
Il 6 ottobre 2017, questo Tribunale ha trasmesso per conoscenza un
esemplare delle prese di posizione (allegati compresi) dell’autorità
inferiore, del 25 agosto e 28 settembre 2017, alla ricorrente e alla
controparte, un esemplare della presa di posizione della ricorrente, del
17 agosto 2017, alla controparte e all’autorità inferiore, nonché un
esemplare della presa di posizione della controparte, del 4 settembre 2017,
alla ricorrente e all’autorità inferiore.
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Pagina 6
Diritto:
1.
In virtù dell’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro
le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968
sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità
menzionate all'art. 33 LTAF, riservate le eccezioni elencate all’art. 32 LTAF.
In concreto, la SECO fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il
suo provvedimento del 30 maggio 2017, che non rientra peraltro nell'elenco
dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso.
2.
2.1 A tenore dell’art. 48 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al
procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità
di farlo, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un
interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della
stessa (cpv. 1). Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione
o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto (cpv. 2).
2.2 L’art. 58 della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e
nel commercio, del 13 marzo 1964 (legge sul lavoro/LL, RS 822.11),
prevede che, contro le decisioni delle autorità cantonali e federali, hanno
pure diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
interessati. Per quanto riguarda quest’ultime, il diritto di ricorso non dipende
dal fatto di sapere se i lavoratori interessati, o una parte di essi, siano
membri dell’associazione o manifestino un interesse a ricorrere, ma dal
fatto se esse abbiano per scopo la difesa degli interessi professionali,
economici, sociali o culturali dei loro membri. Legittimate a ricorrere sono
tutte le associazioni che, nel ramo economico in questione, rappresentano
interessi particolari, poco importando se esse abbiano preso parte alla
procedura di prima istanza (sentenza del Tribunale federale 2C_344/2008
del 26 marzo 2009, consid. 3.2 e 3.3; sentenza TAF B-2257/2010 del
15 ottobre 2010, consid. 1.2.1 e 1.2.2).
2.3 In concreto, la ricorrente è un sindacato, costituito in forma di
associazione, che rappresenta e promuove gli interessi sociali, economici,
politici, professionali e culturali delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 1° cpv.
1 e 3 cpv. 1 Statuto …). In quanto sindacato interprofessionale, essa
organizza le lavoratrici e i lavoratori dell’industria, dell’artigianato e
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dell’edilizia, del settore dei servizi privati e del settore agrario, a
prescindere dal loro status professionale e aziendale, nonché le persone
non esercitanti un’attività lucrativa, le pensionate e i pensionati (art. 4
Statuto …). Ne discende che la ricorrente è senz’altro legittimata a ricorrere
contro la decisione dell’autorità inferiore del 30 maggio 2017.
2.4 Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione
della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi,
l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo
rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i
documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo
equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il
termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
2.5 In concreto, il ricorso è stato presentato tempestivamente, nel rispetto
dei requisiti previsti dalla legge, e l'anticipo di fr. 2’000.–, relativo alle spese
processuali, è stato versato nel termine impartito. Ne consegue che il
ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.
3.
Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della
decisone impugnata, passa al Tribunale amministrativo federale (effetto
devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d’esame riguardo
all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di
apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti
giuridicamente rilevanti, e, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e
54 PA).
4.
La causa, che ha per oggetto il permesso di lavoro continuo n. 15-002213,
il quale era stato rilasciato alla controparte dall’autorità inferiore, il
9 settembre 2015, per il periodo da ottobre 2015 a giugno 2017, verte sul
rinnovo dello stesso permesso per il periodo da luglio 2017 ad agosto 2018.
5.
La ricorrente pretende innanzitutto che, nel corso della procedura di
rinnovo del permesso di lavoro, il suo diritto di essere sentita sia stato leso
dall’autorità inferiore.
5.1 Il diritto di essere sentiti include i diritti di esaminare gli atti, di essere
informato dall'autorità e di pronunciarsi, prima del rilascio di una decisione,
sulle memorie delle parti, sulle osservazioni delle autorità, nonché sugli atti
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usati come mezzi di prova, quali scritture, perizie, pareri e preavvisi di
organi e uffici interessati, deposizioni testimoniali, verbali e decisioni
notificate (ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, parte generale, 2002,
n. 483 e segg.), però esso non implica il diritto di esprimersi oralmente
davanti all'autorità (DTF 134 I 140 consid. 5.3). In proposito, anche la
procedura davanti al Tribunale amministrativo federale si svolge
essenzialmente per scritto, non esistendo un diritto a prendere posizione
oralmente (sentenza TAF C-3597/2012 del 7 marzo 2013, consid. 3).
Siccome il diritto di essere sentiti è una garanzia di carattere formale, la
sua violazione comporta, in linea di principio, l'annullamento della
decisione impugnata, indipendentemente dalle probabilità di successo
nelle questioni di merito; eccezionalmente, una violazione del diritto di
essere sentiti, occorsa nella procedura precedente, può reputarsi sanata,
tra l’altro, se il ricorrente può esporre la propria causa davanti ad un'autorità
di ricorso che esamina con pieno potere cognitivo tutte le questioni che
avrebbero potuto porsi dinanzi all'autorità inferiore se quest'ultima avesse
sentito regolarmente il ricorrente (DTF 132 V 387 consid. 5 con rinvii).
5.2 In concreto, la ricorrente lamenta che l’autorità inferiore non le avrebbe
concesso di visionare i documenti della procedura relativa al rilascio del
permesso di lavoro continuo n. 15-002213 (“Der Beschwerdeführerin
wurde aber keine Einsicht in die Dokumente des ursprünglichen
Bewilligungsverfahrens gewährt”; ricorso pag. 2), per cui non avrebbe
potuto farsi un quadro completo della situazione.
In proposito importa sottolineare che non risulta dagli atti che un’eventuale
richiesta formale di poter consultare l’incarto relativo al rilascio del
permesso di lavoro sia stata respinta dall’autorità inferiore. Infatti, nella sua
presa di posizione del 28 settembre 2017, l’autorità inferiore, oltre a
menzionare uno scambio di mail con la ricorrente, per mezzo dei quali
ritiene di avere esaudito le richiesta di quest’ultima in tal senso, ha altresì
precisato che la ricorrente avrebbe potuto in ogni momento esigere gli atti
relativi ad altre procedure, da essa ritenuti utili per la propria causa, ma che
ciò non sarebbe avvenuto (“Dies ist nicht geschehen”; presa di posizione §
2.1, pag. 2). L’autorità inferiore ha inoltre sottolineato che, per prassi
consolidata, essa non mette a disposizione, senza esserne sollecitata
(“unaufgefordert”), gli atti non più attuali o non più rilevanti di procedure
precedenti (“überholte oder nicht weiter relevante Dokumentationen aus
früheren Geschäften”), nella misura in cui un tale modo di procedere
sarebbe sproporzionato (“unverhältnismässig”; presa di posizione, § 2.1,
pag. 2). Tale maniera di procedere sfugge ad ogni critica.
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Pagina 9
Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del diritto di essere
sentiti risulta infondata.
6.
La ricorrente pretende che il rinnovo del permesso di lavoro sia avvenuto
in violazione del diritto federale (art. 49 lett. a PA).
6.1 L’art. 10 cpv. 1 LL statuisce che il lavoro svolto tra le 6 e le 20 è
considerato lavoro diurno, quello svolto tra le 20 e le 23 lavoro serale. Il
lavoro diurno e il lavoro serale non richiedono alcuna autorizzazione. Dopo
aver sentito la rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza,
i lavoratori interessati, il datore di lavoro può introdurre il lavoro serale.
6.2 L’art. 16 LL (divieto del lavoro notturno) prevede che l'occupazione fuori
del lavoro aziendale diurno e serale secondo l'art. 10 LL (lavoro notturno)
è vietata, rimanendo salvo l'articolo 17 LL.
Giusta l’art. 17 LL, le deroghe al divieto del lavoro notturno sono soggette
ad autorizzazione (cpv. 1). Il lavoro notturno regolare o periodico è
autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici (cpv. 2). La
SECO autorizza il lavoro notturno regolare o periodico (cpv. 5). Il datore di
lavoro non può occupare il lavoratore nel lavoro notturno senza il suo
consenso (cpv. 6).
L’art. 17c LL dispone che il lavoratore che svolge un lavoro notturno
duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla
consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute
connessi con il suo lavoro (cpv. 1). L'ordinanza disciplina i particolari; essa
può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di
lavoratori (cpv. 2).
6.3 Secondo l’art. 18 LL (divieto del lavoro domenicale), il lavoro è vietato
nell'intervallo che intercorre tra le 23 del sabato e le 23 della domenica,
rimanendo salvo l'articolo 19 LL (cpv. 1). Con il consenso della
rappresentanza dei lavoratori nell'azienda o, in sua assenza, della
maggioranza dei lavoratori interessati, l'intervallo di 24 ore fissato nel cpv.
1 può essere anticipato o differito di un'ora al massimo (cpv. 2).
Conformemente all’art. 19 LL, le deroghe al divieto del lavoro domenicale
sono soggette ad autorizzazione (cpv. 1). Il lavoro domenicale regolare o
periodico è autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici
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(cpv. 2). La SECO autorizza il lavoro domenicale regolare o periodico (cpv.
4).
6.4 Ai sensi dell’art. 24 LL (lavoro continuo), il lavoro continuo è soggetto
ad autorizzazione (cpv. 1). Il lavoro continuo regolare o periodico è
autorizzato se è indispensabile per motivi tecnici o economici (cpv. 2). La
SECO autorizza il lavoro continuo regolare o periodico (cpv. 4). Al lavoro
continuo sono inoltre applicabili le prescrizioni sul lavoro notturno e
domenicale (cpv. 6).
6.5 Le condizioni relative al lavoro notturno, domenicale e continuo sono
concretizzate dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro del
10 maggio 2000 (OLL1, RS 822.111).
A tenore dell’art. 28 cpv. 1 OLL1 (indispensabilità del lavoro notturno e
domenicale), vi è indispensabilità tecnica in particolare quando un
processo produttivo o un'attività non possono essere interrotti o differiti
senza che: a) l'interruzione o il rinvio comportino svantaggi notevoli e
inaccettabili per la produzione e per il risultato del lavoro o per le
installazioni dell'azienda; b) ne derivino rischi per la salute dei lavoratori o
per il vicinato dell'azienda.
Secondo l’art. 28 cpv. 2 OLL1, vi è indispensabilità economica quando: a)
l'interruzione e la ripresa di un processo produttivo comportano costi
supplementari elevati che, senza il ricorso al lavoro notturno o domenicale,
rischiano o rischierebbero di compromettere fortemente la competitività
dell'azienda rispetto ai suoi concorrenti; b) il processo produttivo comporta
inevitabilmente costi d'investimento elevati che non possono essere
ammortizzati senza il lavoro notturno o domenicale; c) la competitività
dell'azienda è fortemente compromessa rispetto a Paesi con un livello
sociale comparabile, in cui la durata del lavoro è più lunga o le condizioni
di lavoro sono diverse, per cui il rilascio del permesso molto probabilmente
garantisce l'occupazione.
Conformemente all’art. 28 cpv. 3 OLL1, sono equiparati all'indispensabilità
economica i bisogni particolari dei consumatori, che l'interesse pubblico
esige di soddisfare e ai quali non è possibile rispondere senza il lavoro
notturno o domenicale. Si tratta di beni e servizi: a) necessari e
indispensabili quotidianamente, la cui mancanza sarebbe considerata una
grave carenza da una gran parte della popolazione; e b) per i quali il
bisogno è permanente o si manifesta soprattutto di notte o la domenica.
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L’art. 28 cpv. 4 OLL1 statuisce che l'indispensabilità è presunta per i
processi produttivi e lavorativi contemplati nell'allegato.
L’allegato dell’OLL1 prevede che, in caso di trafori e gallerie, il lavoro
notturno e domenicale è ritenuto indispensabile per lavori di avanzamento
e di sicurezza (punto 14).
6.6 L’art. 36 OLL1 definisce il lavoro continuo come un sistema di
organizzazione del tempo di lavoro: a) dove viene fornito lavoro a squadre
24 ore su 24, sette giorni su sette; e b) che è composto di più squadre,
dove il singolo lavoratore, in linea di principio, partecipa a tutte le squadre.
6.7 Per ottenere un permesso previsto nella legge, il datore di lavoro deve
presentare tempestivamente una domanda motivata e corredata degli atti
necessari (art. 49 cpv. 1 LL).
L’art. 41 OLL1 statuisce che, salvo nei casi di minima importanza, la
domanda per un permesso concernente la durata del lavoro deve essere
presentata per scritto e deve contenere le indicazioni seguenti: a) la
designazione dell'azienda o delle parti di azienda cui si riferisce; b) il
numero dei lavoratori interessati, separatamente per uomini, donne e
giovani; c) l'orario previsto, compresa la durata del riposo e le pause, e la
rotazione delle squadre o eventuali deroghe; nel caso di lavoro notturno, di
lavoro a tre o più squadre e di lavoro continuo, la domanda può rinviare a
rappresentazioni grafiche degli orari e dei turni; d) la durata prevista del
permesso; e) la conferma del consenso del lavoratore; f) il risultato della
visita medica relativo all'idoneità del lavoratore, sempreché sia prevista
dalla legge o dall'ordinanza; g) la prova dell'urgente bisogno o
dell'indispensabilità; h) l'assenso di terzi, sempreché sia previsto dalla
legge o dall'ordinanza.
6.8 Secondo l’art. 42 OLL1, il permesso concernente la durata del lavoro
indica: a) la base legale; b) l'azienda o la parte d'azienda oppure il tipo di
attività; c) il motivo; d) il numero totale dei lavoratori interessati e,
trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle
singole squadre, separatamente per uomini, donne e giovani; e) i giorni,
notti od ore permessi, l'orario permesso, la durata del riposo e le pause da
osservare, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe; f) eventuali
oneri e condizioni a tutela del lavoratore; g) il campo di applicazione
geografico se il permesso riguarda più Cantoni (cpv. 1). La validità del
permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata
temporalmente secondo il suo scopo (cpv. 2).
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6.9 In conformità con l’art. 45 OLL1, la visita medica e la consulenza sono
obbligatorie […] per i lavoratori che svolgono, regolarmente o
periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività
difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o
pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose
quelle che impongono: a) rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e
lavori a temperature calde o fredde; b) inquinanti atmosferici se eccedono
il 50% della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le
sostanze nocive alla salute secondo la legge federale sull'assicurazione
contro gli infortuni; c) sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e
mentale; d) un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda; e)
una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza
alternanza con il lavoro diurno (cpv. 1). La visita medica e la consulenza
precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel cpv. 1 e
successivamente si svolgono ogni due anni (cpv. 2).
7.
In concreto, per opporsi al rinnovo del permesso di lavoro continuo n. 15-
002213, la ricorrente fa valere motivi afferenti alla protezione della salute
dei lavoratori, all’indispensabilità tecnica, all’indispensabilità economica ed
a pretese inadempienze formali della domanda di rinnovo.
7.1 Riguardo alla protezione della salute dei lavoratori non si può non
rilevare che la ricorrente si limita ad enunciare gli effetti negativi generali,
oggigiorno indiscussi, del lavoro notturno (e anche domenicale), senza
però rapportarli concretamente alle condizioni di lavoro sul cantiere in
questione, per esempio a problemi nell’organizzare i turni o ad una
insoddisfazione generalizzata della manodopera con la messa in pratica
del lavoro continuo. In questo senso, anche alla luce del fatto che la
ricorrente non ha impugnato il rilascio del permesso di lavoro, accettando
quindi senza riserve il lavoro continuo per quasi due anni (2015 – 2017),
non è dato di capire per quali ragioni concrete, individualizzabili sul
cantiere, la ricorrente si opponga ora al suo rinnovo. In proposito si noti che
essa non invoca, come avrebbe potuto, la durata potenzialmente
eccessiva del lavoro continuo in caso di un rinnovo del permesso per un
ulteriore anno e più (2017 – 2018), durata che raggiungerebbe così,
complessivamente, i tre anni.
Ne consegue che la censura, non sufficientemente sostanziata, è
infondata.
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Pagina 13
7.2 Rispetto all’indispensabilità tecnica, la ricorrente pretende
principalmente che il punto 14 dell’allegato dell’OLL1 non sia applicabile in
concreto, poiché i lavori sul cantiere non concernerebbero lavori di
avanzamento e di sicurezza (“Vortriebs- und Sicherungsarbeiten”), ma solo
l’ampliamento della galleria già esistente (“Die Beschwerdegegnerin
verbreitert lediglich die Nord-Süd-Röhre des bereits bestehenden Tunnels,
um eine dritte Spur zu erreichen”; ricorso, pag. 4). Ora, da queste
affermazioni traspare che la ricorrente stessa ammette che i lavori sul
cantiere riguardano la realizzazione e la messa in funzione di una terza
canna della galleria. In questo senso, i lavori concernono proprio
l’avanzamento dei lavori di ampliamento, con le misure di sicurezza
necessariamente connesse, della stessa galleria in corso dal 2015
(“allargamento all’esplosivo e meccanicamente”, tra l’altro, come descritto
sul sito della controparte: www…). Di ciò testimoniano peraltro anche i
formulari relativi alla domanda di rinnovo e alla prova dell’indispensabilità
tecnica, i quali indicano infatti che i lavori concernono appunto
l’“ampliamento della canna Nord-sud della galleria di Stalvedro e il
risanamento del ponte Ravè”. In questo senso, il lavoro continuo relativo al
processo produttivo sul cantiere in questione deve essere ritenuto
indispensabile (art. 24 cpv. 2 LL e 28 cpv. 1 e 4 OLL1 in combinato disposto
con il punto 14 dell’allegato dell’OLL1), dato che non vi sono all’incarto,
anche tenendo conto delle argomentazioni della ricorrente, elementi che
possano ribaltare questa presunzione (art. 28 cpv. 4 OLL1).
L’indispensabilità tecnica del lavoro continuo, da luglio 2017 ad agosto
2018, deve essere dunque ammessa.
Ne deriva che la censura vertente sull’indispensabilità tecnica è infondata.
7.3 Quanto all’indispensabilità economica, la ricorrente sottolinea a giusta
ragione che la controparte non l’ha fatta valere compilando il relativo
formulario. Ciò è vero anche per la sua risposta al ricorso, nella quale il
criterio dell’indispensabilità economica non viene tematizzato o solamente
in maniera generale, in riferimento alle esigenze, poste dall’USTRA
(committente), nel contratto d’appalto. Sia come sia, i criteri
dell’indispensabilità tecnica e dell’indispensabilità economica non sono
cumulativi, ma alternativi (art. 17 cpv. 2 e 24 cpv. 2 LL nonché art. 28 cpv.
1 e 2 OLL1). Considerato che l’indispensabilità tecnica del lavoro continuo,
contrariamente a quanto pretende la ricorrente, risulta assodata (cfr.
consid. 7.2), è superfluo verificare se anche l’indispensabilità economica
sia data o meno, per cui la censura sollevata dalla ricorrente perde la sua
ragion d’essere.
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7.4 A proposito dei bisogni particolari dei consumatori, la ricorrente
sostiene che, se la messa a disposizione di una strada può essere
considerata come un servizio necessario e indispensabile quotidianamente
(art. 28 cpv. 3 lett. a OLL1), non si può in concreto considerare che la strada
venga a mancare durante i lavori, dato che essa è comunque percorribile
su due carreggiate (al posto di quattro; ricorso, pag. 5). Dal canto suo, la
controparte mette in avanti le esigenze della mobilità e dell’adeguatezza
della rete stradale nel quadro dell’interesse pubblico (risposta, lett. F). Sia
come sia, anche la questione relativa ai bisogni particolari dei consumatori,
equiparata all’indispensabilità economica, può rimanere irrisolta,
l’indispensabilità tecnica del lavoro continuo sul cantiere in questione
essendo infatti pacifica (cfr. consid. 7.2).
7.5 In relazione ai presunti vizi formali della domanda di permesso di
lavoro continuo e/o della domanda di rinnovo dello stesso, bisogna
premettere che essi si riferiscono fondamentalmente alla domanda e che,
in quanto tali, le relative censure appaiono tardive, dal momento che la
ricorrente, come già più volte indicato in precedenza, non ha impugnato il
permesso iniziale rilasciato dall’autorità inferiore il 30 maggio 2017.
Nella misura in cui le censure concernono anche la domanda di rinnovo,
valga ciò che segue.
7.5.1 Quanto alla censura relativa alla “designazione dell’azienda o delle
parti di azienda” (art. 41 lett. a OLL1; ricorso, pag. 5), non si può non
constatare che il permesso di lavoro continuo risulta completo in tutte le
rubriche che lo compongono, comprese quelle denominate “Piano dei
turni”, “Alternanza”, “Pause” e “Osservazione”. Si noti che, se l’autorità
inferiore avesse avuto dubbi in proposito, si deve presumere che essa
avrebbe richiesto alla controparte i dati mancanti per poter pronunciarsi in
conoscenza di causa. La ricorrente non avanza elementi concreti a
sostegno della sua censura e tali elementi nemmeno si riscontrano agli atti.
Ne deriva che la completezza della domanda di permesso si rispecchia
nella domanda di rinnovo.
Di conseguenza, la censura è infondata.
7.5.2 Riguardo alla censura relativa alla “conferma del consenso del
lavoratore” (art. 17 cpv. 6 LL e 41 lett. e OLL1; ricorso, pagg. 5 e 6), la
ricorrente pretende che tale conferma non sia avvenuta, aggiungendo che,
al contrario, “Arbeitnehmer der beiden betroffenen Unternehmen haben die
Beschwerdeführerin informiert, dass sie lieber nicht in der Nacht und
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insbesondere nicht an Sonntagen arbeiten möchten” (ricorso, pag. 6), da
cui conclude che il consenso dei lavoratori non sarebbe nemmeno stato
richiesto. Ora, il consenso del lavoratore non costituisce una condizione
per l’ottenimento o il rinnovo di un permesso di lavoro continuo, ma implica
unicamente che il lavoratore non consenziente non può essere impiegato
nei turni di notte anche se il datore di lavoro dispone di un tale permesso
(sentenza TAF B-1967/2007 del 28 marzo 2008, consid. 3.2). Ne deriva
che non è necessario raccogliere il consenso dei lavoratori prima di
concedere o rinnovare un permesso di lavoro continuo. Ad ogni buon fine,
vale la pena ancora precisare, da un lato, che la ricorrente non apporta
alcun elemento di prova concreto a suffragio delle sue affermazioni
sull’inesistenza del consenso dei lavoratori coinvolti, e, dall’altro lato, che il
formulario “Domanda di permesso di lavoro”, utilizzabile anche per il
rinnovo del permesso, non esige la prova scritta del consenso del
lavoratore, contrariamente a quanto riguarda la questione
dell’indispensabilità (cfr. formulario).
Pertanto, la censura si rivela infondata.
7.6 Rispetto alla censura vertente sulla visita medica, la ricorrente sembra
ammettere che tale visita sia stata effettuata prima del rilascio del
permesso di lavoro continuo (“Auch wenn das im Rahmen der
ursprünglichen Bewilligung 15-0023313 vom 9.92015 der Fall gewesen
sein sollte […]”; ricorso, pag. 6), anche in considerazione del tipo di attività
svolta sul cantiere (art. 45 cpv. 1 lett. a OLL1). Cionondimeno, essa
sostiene che una nuova visita medica avrebbe dovuto essere stata
eseguita prima del rinnovo del permesso (art. 45 cpv. 2 OLL1). Ora,
l’esecuzione della visita medica, come del resto il consenso del lavoratore
(cfr. consid. 7.5.2), non costituisce una condizione per l’ottenimento o il
rinnovo di un permesso di lavoro continuo, ma rappresenta unicamente un
diritto che il lavoratore può far valere nei confronti del datore di lavoro
(“Dabei handelt es sich um einen Anspruch dem Arbeitgeber gegenüber.
Dass es sich auch um eine Bewilligungsvoraussetzung handeln soll, sieht
das Arbeitsgesetz nicht vor“; sentenza TAF B-1967/2007, già citata, consid.
3.2). Questo significa che l’autorità inferiore, prima di concedere o
rinnovare un permesso di lavoro continuo, non deve accertare se i
lavoratori coinvolti si siano sottoposti o meno ad un’eventuale visita
medica. In altre parole, contrariamente a quanto pretende la ricorrente,
l’esecuzione della visita medica è indipendente dal rinnovo del permesso
di lavoro continuo. Peraltro, come già ricordato in relazione al consenso del
lavoratore, non è richiesta la prova scritta dell’esecuzione della visita
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medica, la dichiarazione del datore di lavoro, nel formulario “Domanda di
permesso di lavoro”, facendo infatti fede.
Ne discende che la censura è infondata.
7.6.1 In relazione alla censura portante sulla “prova dell'urgente bisogno o
dell'indispensabilità” (art. 41 lett. g OLL1; ricorso, pag. 6), è sufficiente
ricordare che l’attività sul cantiere in questione rientra nel quadro dei lavori
di trafori e gallerie, ai sensi del punto 14 dell’allegato dell’OLL1 (“Per trafori
e gallerie è ritenuto indispensabile il lavoro notturno e domenicale per lavori
di avanzamento e di sicurezza”), per cui l’indispensabilità di tale attività è
manifesta, diversamente da ciò che sostiene la ricorrente.
Ne deriva che la censura è infondata.
8.
Di conseguenza, alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, che
escludono qualsiasi violazione del diritto federale da parte dell’autorità
inferiore (art. 49 lett. a PA), bisogna concludere che il ricorso, infondato,
deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
9.
Data la presente sentenza, l’istanza di revoca dell’effetto sospensivo del
ricorso (art. 55 cpv. 2 2a frase PA) è divenuta priva d’oggetto.
10.
Le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione, nelle tasse di
cancelleria nonché negli esborsi, sono fissate a fr. 2'000.–, poste a carico
della ricorrente che soccombe (art. 63 cpv. 1 PA), e prelevate sull'anticipo
dello stesso importo da essa già versato.
Per quanto concerne le spese ripetibili, alla ricorrente non si assegna
alcuna indennità conformemente al principio della soccombenza (art. 64
cpv. 1 PA a contrario). Lo stesso vale per la SECO, considerato che le
autorità federali non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7
cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Quanto alla controparte vincente, che non è
rappresentata, essa non ha diritto, in linea con la prassi costante di questo
Tribunale, ad alcuna indennità per spese ripetibili.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia e ordina:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali sono fissate a fr. 2'000.–, poste a carico della
ricorrente e prelevate sull'anticipo dello stesso importo già versato.
3.
Non si assegnano indennità per spese ripetibili.
4.
Comunicazione:
– alla ricorrente (atto giudiziario);
– alla controparte (atto giudiziario);
– all’autorità inferiore (n. di rif. …; atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio:
Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Dario Quirici
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Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli
atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le
conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La
decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti
indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: 23 ottobre 2017