Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B3637/2011
Sen t e n z a d e l 1 3 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudice unico Francesco Brentani,
cancelliere Alexander Moses.
Parti 1. A._______
2. B._______
patrocinati dall'avv. Cesare Lepori, via Parco 2,
casella postale 1803, 6501 Bellinzona,
ricorrenti,
contro
C._______,
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore
Oggetto Decisione incidentale del 24 maggio 2011,
procedura di opposizione N° _______ _______
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Fatti:
A.
Il 30 marzo 2010 è stata pubblicata la registrazione del marchio n.
_______ "_______", contro la quale è insorto dinnanzi all'Istituto federale
della proprietà intellettuale il C._______ con un'opposizione del 22 giugno
2011. Il 28 giugno 2010 l'Istituto federale della proprietà intellettuale ha
invitato l'opponente a indicare, entro il 30 giugno 2010, il marchio
anteriore sul quale l'opposizione si fonda e a versare, entro il medesimo
termine, la tassa di opposizione. Rispondendo a tale invito con scritto del
30 giugno 2010, il C._______ ha confermato il contenuto della sua
opposizione e precisato che nel caso del logo del _______ – di cui i
richiedenti farebbero un uso illecito – si tratta di un segno protetto dalla
legge, che non necessita, di conseguenza, di una specifica registrazione.
B.
A._______e B._______ sono insorti una prima volta dinanzi al Tribunale
amministrativo federale il 14 settembre 2010, chiedendo l'annullamento
della decisione del 30 giugno 2010 poc'anzi menzionata e di stralciare
dagli atti del procedimento di opposizione lo scritto del 30 giugno 2010
del C._______. Tale ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza
del 6 maggio 2011 (inc. B6585/2010), non arrecando la decisione
incidentale impugnata un pregiudizio irreparabile ai ricorrenti né
comportando un accoglimento ipotetico del ricorso immediatamente una
decisione finale nel merito della vertenza.
C.
Con decisione del 24 maggio 2011, L'Istituto federale della proprietà
intellettuale ha chiuso lo scambio di allegati e l'istruttoria, informando al
contempo le parti che si pronuncerà sull'opposizione presentata il 22
giugno 2010 dal C._______sulla base di tale opposizione, completata
dallo scritto dell'opponente del 30 giugno 2010, come anche della
risposta del 21 settembre 2010 delle parti resistenti.
D.
Contro la decisione appena menzionata sono insorti al Tribunale
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amministrativo federale con un ricorso del 24 giugno 2011 A._______e
B._______, chiedendone l'annullamento e – nuovamente – lo stralcio
dagli atti del procedimento di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010
del C._______. L'Istituto federale della proprietà intellettuale e il
C._______, nelle loro rispettive risposte del 23 agosto 2011 e del 21
settembre 2011, propongono di dichiarare inammissibile il ricorso,
oppure, in via subordinata, di respingerlo.
Diritto:
1.
A norma dell'art. 23 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il giudice
dell'istruzione statuisce quale giudice unico sulla non entrata nel merito di
impugnazioni manifestamente inammissibili. Nell'evenienza, il Tribunale
amministrativo federale con sentenza del 6 maggio 2011 ha già dichiarato
inammissibile un ricorso con il quale A._______ e B._______ hanno
chiesto – previo annullamento della decisione del 28 giugno 2010 – di
espungere dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi
all'autorità inferiore lo scritto del 30 giugno 2010 trasmesso dal
C._______ all'autorità inferiore. Nella nuova impugnativa, del 24 giugno
2011, i ricorrenti domandano ancora una volta – in questo caso previo
annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale sono stati
chiusi lo scambio di scritti e l'istruttoria – lo stralcio dagli atti della
procedura di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 appena
menzionato. Pur non essendo nei due ricorsi la decisione impugnata la
medesima, l'oggetto del ricorso non è mutato. In entrambi i casi, infatti, i
ricorrente chiedono di espungere dagli atti il noto scritto del 30 giugno
2010 indirizzato dal C._______ all'autorità inferiore. Il nuovo ricorso si
rivela manifestamente inammissibile, avendo il Tribunale amministrativo
federale in composizione ordinaria già dichiarato inammissibile – nel caso
concreto – una siffatta impugnativa. Il ricorso del 24 giugno 2011 può
quindi essere evaso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico.
Ciononostante, giova soffermarsi nuovamente sui motivi della sua
inammissibilità.
2.
Che nel caso della decisione impugnata si tratta di una decisione
incidentale è fuor di dubbio. Simili decisioni, se notificate separatamente,
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possono essere impugnate se sono suscettibili di cagionare un danno
irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe
immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 della legge
federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS
172.021]).
2.1.
Ponendo quale condizione per l'impugnabilità di una decisione incidentale
il rischio di un danno irreparabile, l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA statuisce
l'esigenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
cambiamento immediato della decisione incidentale impugnata. Tale
interesse degno di protezione risiede nel danno che il ricorrente
subirebbe se la decisione incidentale fosse impugnabile unicamente
insieme alla decisione finale (KAYSER, in: AUER/MÜLLER/SCHINDLER,
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo
2008, n. 10 ad art. 46).
Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata – mediante la quale l'autorità
inferiore ha comunicato di voler fondare la sua decisione finale anche sul
noto scritto del 30 giugno 2010 – sarebbe suscettibile di cagionare loro un
pregiudizio irreparabile in quanto, a loro dire, "se si considera illegale
l'agire dell'autorità resistente nell'aver chiesto all'opponente di completare
la propria opposizione, l'allegato aggiuntivo dovrebbe essere stralciato
dagli atti e l'opposizione sarebbe in tal caso irricevibile". Tale conclusione
non può essere condivisa. Non è infatti dato a divedere – né i ricorrenti lo
spiegano – ove risiederebbe il danno che costoro subirebbero qualora la
decisione incidentale non fosse impugnabile che con la decisione finale.
Del resto, la semplice circostanza che – a mente dei ricorrenti –
l'opposizione presentata dal C._______ sarebbe irricevibile qualora si
volesse ritenere "illegale" l'agire dell'autorità inferiore non è suscettibile di
provocare un danno irreparabile ai ricorrenti nel periodo compreso tra
l'emanazione della decisione incidentale impugnata e quella della
decisione finale. In tale periodo, infatti, essi potranno senz'altro
continuare a fare uso del marchio da loro registrato, non subendo in tal
modo pregiudizio alcuno, ma anzi, traendone finanche un beneficio.
2.2.
Una decisione incidentale è infine anche impugnabile se l'accoglimento
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del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e
dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Al riguardo, i ricorrenti pretendono
che ciò sia il caso poiché – secondo loro – l'opposizione sarebbe
irricevibile senza lo scritto del 30 giugno 2010. Anche sotto questo profilo,
le argomentazioni dei ricorrenti sono destinate all'insuccesso. Un
eventuale accoglimento del ricorso condurrebbe infatti al mero
annullamento della decisione impugnata e al conseguente stralcio dello
scritto del C._______ del 30 giugno 2010 dagli atti della procedura di
opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore. L'applicazione dell'art.
46 cpv. 1 lett. b PA presuppone tuttavia che l'autorità di ricorso possa
emanare direttamente una decisione finale, senza rinviare gli atti
all'autorità inferiore (KAYSER, op. cit., n. 18 ad art. 46). In concreto, la
decisione se accogliere, respingere o dichiarare irricevibile l'opposizione
spetta però all'autorità inferiore, alla quale il Tribunale amministrativo
federale non può sostituirsi. Del resto, i ricorrenti neppure chiedono a
questo Tribunale di dichiarare irricevibile l'opposizione alla registrazione
del marchio presentata dal C._______. Anche sotto questo profilo, il
ricorso denota la sua inconsistenza.
3.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
vanno quindi poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo
ciascuno. Esse vengono fissate in fr. 600. e compensate con l'anticipo
spese versato dai ricorrenti di complessivi fr. 2'000.. L'eccedenza va
restituita ai ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Né ai ricorrenti –
soccombenti – né al C._______, poiché non patrocinato, può essere
assegnata un'indennità per ripetibili.
4.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al
Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 73 della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese processuali di fr. 600. sono poste a carico dei ricorrenti in
ragione di un mezzo ciascuno e computate con l'anticipo spese di
complessivi fr. 2'000.. L'eccedenza è rimborsata ai ricorrenti in ragione
di fr. 700. ciascuno.
3.
Comunicazione a:
– ricorrenti (raccomandata; allegati: atti di ritorno, formulari per il
rimborso)
– controparte (raccomandata)
– autorità inferiore (n. di rif. N°_______; raccomandata; allegati: atti di
ritorno)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Data di spedizione: 13 gennaio 2012