B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-3798/2014
Sen t en z a d e l 1 9 no vemb r e 2 0 1 5
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Vera Marantelli, Maria Amgwerd,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
REXOIL SA,
[…],
patrocinata dall'avv. Thomas Widmer,
[…],
ricorrente,
contro
REPSOL S.A.,
[…],
patrocinata dall'avv. Hermann Padovani,
[…],
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Procedura di opposizione n° 13399,
IR 1'146'022 "REPSOL (fig.)" / CH 648'012 "REXOIL (fig.)".
B-3798/2014
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Fatti:
A.
REXOIL SA (di seguito: la resistente o la ricorrente) è titolare del marchio
combinato svizzero n. 648'012:
(di seguito: marchio resistente), depositato il 24 aprile 2013 e pubblicato
per la prima volta su Swissreg (cfr. ) in data 3 settem-
bre 2013. Esso è stato registrato per i seguenti prodotti:
Classe 1: Additifs chimiques pour huile de moteurs; additifs chimiques
pour huile.
Classe 4: Huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules
automobiles.
B.
B.a Il 3 dicembre 2013, REPSOL S.A. (di seguito: l'opponente o la contro-
parte) ha presentato opposizione totale contro la registrazione del succitato
marchio presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI, di se-
guito: autorità inferiore). L'opposizione poggia sul marchio internazionale
n. 1'146'022 "REPSOL (fig.)" (di seguito: marchio opponente) di cui la me-
desima è titolare:
Il marchio opponente, depositato il 4 maggio 2012, è registrato tra l'altro
per i seguenti prodotti:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; ré-
sines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour
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les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la sou-
dure de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; ma-
tières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières
synthétiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de vulcanisation; acé-
tates; acétone; acides et compositions chimiques résistant aux acides;
charbon actif; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques, ainsi
que solutions pour prévenir la formation d'écume dans ces derniers; addi-
tifs chimiques pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs
de véhicules; agglutinants pour le béton; eau distillée; papier albuminé;
produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques
pour la conservation d'aliments; produits chimiques pour analyses en la-
boratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adhésifs pour carreaux
de revêtement; catalyseurs et catalyseurs biochimiques; décolorants à
usage industriel; produits pour économiser les combustibles; produits pour
la conservation de la maçonnerie; dissolvants pour vernis; émulsificateurs
et émulsifiants; résines époxy à l'état brut; additifs détergents pour l'es-
sence; antidétonants pour moteurs à explosion; agents de refroidissement
pour moteurs; compositions pour la réparation des pneumatiques; agents
pour détruire le pétrole; produits pour la purification des huiles et de l'eau;
produits de vulcanisation.
Classe 4: Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; produits pour absor-
ber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage;
huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brû-
ler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combus-
tibles; énergie électrique; pétrole, y compris éther de pétrole et gelée de
pétrole à usage industriel.
L'opponente ha sottolineato, in sostanza, che i prodotti in questione sareb-
bero identici, "REPSOL (fig.)" andrebbe considerato un marchio forte, in
quanto privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, ed i due
marchi andrebbero considerati simili. Vi sarebbe infatti una forte somi-
glianza tra i due marchi dal profilo fonetico e visivo. Essi potrebbero quindi
trarre in errore il consumatore svizzero, il quale potrebbe credere che i pro-
dotti provengano dalla medesima fonte, dando pertanto origine ad un ele-
vato rischio di confusione, ritenuto altresì che il titolare del marchio oppo-
nente disporrebbe di altre registrazioni svizzere ed internazionali per i pro-
dotti delle classi sopra menzionate.
B.b Con risposta del 17 marzo 2014 la resistente ha, in sostanza, proposto
il rigetto dell'opposizione, sottolineando anzitutto come i prodotti rivendicati
in classe 1 per i due marchi siano solo mediamente simili, mentre i rispettivi
prodotti registrati per la classe 4 sarebbero identici. Infatti, per quanto ri-
guarda la somiglianza tra i segni dal punto di vista fonetico, i due marchi,
sebbene condividano lo stesso numero di lettere, verrebbero pronunciati in
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Pagina 4
due modi diversi. Inoltre, in ambito visivo, gli elementi figurativi permette-
rebbero chiaramente ai due marchi di distinguersi. Del resto, dal profilo
concettuale, la differenza sarebbe evidente: i marchi da paragonare sareb-
bero invero "Huile REX" ("Olio REX") e "REPSOL". La resistente considera
altresì che i propri prodotti registrati per la classe 1, ossia gli additivi chimici
per oli da motore, siano utilizzati unicamente da professionisti del settore,
dai quali ci si attende un livello di attenzione più alto. Per di più, il campo di
protezione del marchio opponente andrebbe considerato normale e l'im-
pressione di insieme dei due segni divergente. In ultima analisi, il marchio
resistente, data la sua componente parzialmente descrittiva "OIL", condur-
rebbe il consumatore a prestare maggiore attenzione alla componente di-
stintiva "REX", raffrontato al marchio opponente "REPSOL" privo di signifi-
cato. Non vi sarebbe quindi alcun rischio di confusione.
B.c Tramite decisione del 19 giugno 2014, l'autorità inferiore ha accolto
l'opposizione n. 13399 revocando la registrazione del marchio svizzero
"REXOIL (fig.)" per tutti i prodotti delle classi 1 e 4. A mente dell'autorità
inferiore, vi sarebbe identità, rispettivamente forte similarità, tra i prodotti
rivendicati nelle summenzionate classi. Inoltre, la somiglianza tra i segni
sarebbe accertata sul piano visivo e uditivo. Emergerebbe poi che i prodotti
delle classi 1 e 4, in particolare gli additivi per carburante e gli oli industriali,
sarebbero acquistati con un grado di attenzione medio. Al marchio oppo-
nente è stato attribuito un campo di protezione medio e quindi riconosciuto
il rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
C.
Contro suddetta decisione la resistente è insorta tramite ricorso dell'8 lu-
glio 2014 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
chiedendo l'accoglimento del medesimo, l'annullamento integrale della de-
cisione impugnata, segnatamente il rigetto dell'opposizione n. 13399 con-
tro la registrazione del marchio svizzero n. 648'012 "REXOIL (fig.)", con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
La ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il grado di attenzione dei
consumatori, andrebbe fatta una distinzione tra le due classi. Inoltre, la si-
milarità dei prodotti dovrebbe essere in sostanza considerata media, ma
non forte. Del resto, circa la somiglianza tra i segni, non vi sarebbero cor-
rispondenze dal profilo visivo, sonoro, o semantico. Da ciò ne consegui-
rebbe che le corrispondenze uditive e visive accertate dall'autorità inferiore
non sarebbero sufficienti per rilevare un rischio di confusione tra i due mar-
chi. A sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente produce infine una
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decisione del Dipartimento dei marchi turco del 27 gennaio 2014 (allegato
4 al ricorso).
D.
Con osservazioni del 15 settembre 2014, la controparte ha proposto il re-
spingimento integrale del gravame, la conferma della decisione impugnata,
protestando altresì spese e ripetibili. La medesima non condivide le argo-
mentazioni della ricorrente circa il grado di attenzione dei consumatori.
Inoltre, la controparte sottolinea la pacifica similarità tra i prodotti di en-
trambe le classi, la somiglianza tra i marchi e, infine, l'esistenza di un ri-
schio di confusione.
E.
Con scritto del 16 settembre 2014, l'autorità inferiore ha rinunciato a pre-
sentare una risposta, rinviando alle motivazioni della decisione impugnata,
e postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese a carico della
ricorrente.
F.
In data 17 ottobre 2014, la ricorrente ha presentato una replica, ribadendo
in sostanza le medesime argomentazioni presentate nel ricorso.
G.
In data 21 novembre 2014, la controparte ha presentato una duplica, riba-
dendo in sostanza le medesime argomentazioni presentate nelle osserva-
zioni al ricorso.
H.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad indire un dibatti-
mento pubblico.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA (art.
31 LTAF).
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Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale
(art. 31 e 33 lett. e LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a
norma dell'art. 32 LTAF.
1.2 La decisione impugnata è datata 19 giugno 2014 ed è pervenuta alla
ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro 30 giorni
(art. 50 cpv. 1 PA), l'8 luglio 2014, il ricorso in esame è tempestivo.
L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e
l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA).
La ricorrente ha, infine, partecipato al procedimento dinanzi all'autorità in-
feriore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un in-
teresse degno di protezione alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1
PA).
Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.
2.
L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in ita-
liano, mentre l'atto di ricorso è stato presentato in lingua francese. La ricor-
rente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente pro-
cedura in tale lingua, ma unicamente di potersi esprimere in francese. Del
resto, la controparte, patrocinata da un rappresentante di lingua italiana,
non ha avuto nulla da eccepire su questo punto. Pertanto, la presente sen-
tenza è redatta in italiano, facendo stato la lingua della decisione impu-
gnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA; sentenza del Tribunale B-1171/2007 del
3 giugno 2008 consid. 2 "ORTHOFIX/ORTHOFIT [fig.]").
3.
Preliminarmente, per quanto attiene alla decisione del Dipartimento dei
marchi turco (cfr. supra consid. C in fine), il Tribunale rileva che non vi è un
diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione
estera, ritenuto che le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali, ma
possono costituire un indizio circa la possibilità di registrazione. Infatti, ogni
Paese valuta la possibilità di proteggere un marchio in base alla propria
legislazione ed alla percezione delle proprie cerchie commerciali (cfr. sen-
tenza del Tribunale B-502/2009 del 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium
ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]" e relativi rife-
rimenti).
Pertanto, la decisione turca in questione risulta ininfluente nella fattispecie.
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Pagina 7
4.
Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte
identiche o simili, affinché un'individualizzazione del determinato prodotto
o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile [cfr. art.
1 cpv. 1 della legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni
di provenienza del 28 agosto 1992 (LPM, RS 232.11)].
A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM sono esclusi dalla protezione i segni
simili ad un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili,
qualora ne risulti un rischio di confusione.
5.
Si tratta di esaminare in primo luogo quali sono i destinatari dei prodotti,
oltre al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi. Infatti, è
proprio sulla base della percezione dei consumatori che vanno esaminate
le questioni relative alla similarità dei prodotti (consid. 6), alla somiglianza
tra i segni (consid. 7) e al rischio di confusione (consid. 8) (cfr. sentenze
del Tribunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RO-
DOLPHE [fig.]" e B-8006/2010 del 12 marzo 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva
figurstudios für frauen [fig.]").
5.1 Per quanto riguarda il grado di attenzione dei consumatori vanno prese
in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità
di percezione dei destinatari interessati nonché il loro comportamento ef-
fettivo nella situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo
mercato. Nel caso di prodotti di consumo corrente, ci si basa sulla capacità
di ricordare del grande pubblico. Di regola, si presume un grado di atten-
zione accresciuto, se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di speciali-
sti, oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbi-
sogno quotidiano (cfr. sentenza del Tribunale B-6770/2007 del 9 giugno
2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, 2007, pag. 110; EUGEN MARBACH, in: von Büren/David [ed.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Mar-
kenrecht, 2a ed., 2009 [di seguito: MARBACH, SIWR], n° 995 e segg.).
5.2
5.2.1 Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della
classe 1 quali "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la
photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les
terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure
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de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; matières
tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières synthé-
tiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de vulcanisation; acétates;
acétone; acides et compositions chimiques résistant aux acides; charbon
actif; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques, ainsi que so-
lutions pour prévenir la formation d'écume dans ces derniers; additifs chi-
miques pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs de véhi-
cules; agglutinants pour le béton; eau distillée; papier albuminé; produits
chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour la con-
servation d'aliments; produits chimiques pour analyses en laboratoire
autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adhésifs pour carreaux de revê-
tement; catalyseurs et catalyseurs biochimiques; décolorants à usage in-
dustriel; produits pour économiser les combustibles; produits pour la con-
servation de la maçonnerie; dissolvants pour vernis; émulsificateurs et
émulsifiants; résines époxy à l'état brut; additifs détergents pour l'essence;
antidétonants pour moteurs à explosion; agents de refroidissement pour
moteurs; compositions pour la réparation des pneumatiques; agents pour
détruire le pétrole; produits pour la purification des huiles et de l'eau; pro-
duits de vulcanisation". Per la classe 4, il medesimo rivendica "Graisses et
huiles industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la
poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et ma-
tières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles combustibles;
additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; briquettes combus-
tibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie élec-
trique; pétrole, y compris éther de pétrole et gelée de pétrole à usage in-
dustriel".
Il marchio resistente è registrato per prodotti della classe 1 indicati come
"Additifs chimiques pour huile de moteurs; additifs chimiques pour huile" e
per prodotti della classse 4 quali "Huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour
moteur de véhicules automobiles".
5.2.2 Per quanto riguarda i prodotti della classe 1, l'autorità inferiore ha
deciso che, parimenti ai prodotti della classe 4, si tratterebbe di beni di
consumo corrente, i quali verrebbero acquistati con un grado di attenzione
medio e con una capacità di discernimento corrispondente. Infatti, benché
non siano da considerare beni di massa di uso quotidiano nel senso stretto,
essi sarebbero richiesti con una certa regolarità.
La ricorrente critica tale visione, ritenuto che i prodotti registrati per la
classe 1, non sarebbero dei prodotti di consumo corrente. Per definizione
gli additivi chimici per olio a motore non sarebbero infatti indispensabili per
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il buon funzionamento di quest'ultimo e, quindi, verrebbero utilizzati unica-
mente da professionisti del settore o da appassionati, ma non dal consu-
matore medio. Di conseguenza, il grado di attenzione dei destinatari sa-
rebbe da considerarsi elevato. Per quanto riguarda invece i prodotti regi-
strati per la classe 4, sostiene anch'essa che si tratti di beni di consumo
relativamente corrente, anche se non di uso quotidiano.
Per la controparte, i prodotti rivendicati in classe 1 non sarebbero appan-
naggio di soli specialisti, essendo utilizzati in svariati ambiti e complemen-
tari ai prodotti in classe 4, acquistabili dal consumatore medio con un grado
di attenzione corrispondente. Gli additivi conferirebbero infatti agli oli indu-
striali, di utilizzo corrente per lubrificare i motori, le loro peculiarità. Nondi-
meno, i prodotti in oggetto sarebbero dei prodotti finiti, pronti per l'utilizzo
da parte del consumatore finale e, quindi, non soggetti ad ulteriore mani-
polazione da parte di professionisti del settore. Inoltre, l'industria automo-
bilistica sarebbe solo uno dei molteplici settori facenti uso degli additivi in
combinazione agli oli industriali.
5.2.3
5.2.3.1 Gli oli lubrificanti sono normalmente composti da una base e da un
insieme di additivi. Questi additivi compongono dal 10 al 30% del volume
complessivo del lubrificante in vendita. L'additivazione è suddivisa in pac-
chetti per il miglioramento della viscosità, dell'indice di viscosità, della de-
tergenza, per inibire la formazione di schiuma o l'ossidazione, ecc. e sono
per lo più in comune a tutti i lubrificanti oggi in commercio (
/wiki/Olio_lubrificante>, consultato il 28 ottobre 2015;
liana%29>, consultato il 18 novembre 2015;
dotti-servizi/lubrificanti-industriali/lubrificanti-industriali.shtml>, consultato il
18 novembre 2015). L'acquisto separato di additivi presuppone una certa
ricerca e un livello di conoscenza tecnica che non può essere attribuito al
grande pubblico, il quale si interessa unicamente all'olio lubrificante finito
(cfr. consid. 5.2.3.2), quindi già additivato. Di conseguenza, è possibile con-
cludere che gli additivi per olio lubrificante, registrati per la classe 1 ed og-
getto della presente controversia, sono disponibili per l'industria, oltre che
per gli specialisti e per gli appassionati del settore, in campo automobili-
stico così come in altri campi tecnici. Per tali prodotti va quindi considerato
un grado di attenzione accresciuto.
5.2.3.2 I prodotti della classe 4 qui in esame sono anch'essi destinati a
specialisti del settore. Tuttavia, non è escluso che il grande pubblico se ne
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Pagina 10
interessi. Infatti, gli oli lubrificanti sono essenziali al buon funzionamento
del motore dei veicoli e sono facilmente reperibili presso la grande distri-
buzione. Pertanto, il grado di attenzione deve essere, di regola, conside-
rato medio, senza tuttavia dimenticare che tali prodotti vengono acquistati
anche da specialisti (cfr. sentenza del Tribunale
B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE
[fig.]").
6.
Di seguito, va esaminato se i prodotti in questione dei marchi contrapposti
possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista
delle cerchie commerciali interessate, definite al consid. 5.
6.1 L'autorità inferiore ha ritenuto che i prodotti rivendicati dal marchio re-
sistente per la classe 1, sarebbero da considerarsi perlomeno come forte-
mente simili ad alcuni prodotti rivendicati dal marchio opponente per la me-
desima classe, in quanto perseguirebbero lo stesso scopo generale ed
avrebbero gli stessi canali di distribuzione. Invece, i prodotti appartenenti
alla classe 4 "huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicu-
les automobiles" sarebbero identici o, comunque, compresi nella formula-
zione della lista dei prodotti rivendicati dal marchio opponente per la me-
desima classe "graisses et huiles industrielles; graisses et huiles de grais-
sage".
Diversamente, a mente della ricorrente, i prodotti rivendicati dal marchio
resistente in classe 1, sarebbero unicamente mediamente simili ai prodotti
registrati dalla controparte nella medesima classe, giacché vi sarebbe dif-
ferenza tra gli additivi per olio da motore e gli additivi per il carburante.
Infine, i propri prodotti rivendicati per la classe 4 sarebbero identici a quelli
rivendicati dalla controparte per la medesima classe.
La controparte, oltre a sostenere l'identità dei prodotti rivendicati dai marchi
per la classe 4 e la similarità dei prodotti inerenti alla classe 1, ritiene che
alla ricorrente sfuggirebbe la stretta complementarietà tra i prodotti riven-
dicati nella classe 1, oltre che la commercializzazione di questi ultimi tra-
mite gli stessi canali di distribuzione.
6.2
6.2.1 Indicatori per una similarità tra i prodotti e servizi possono essere se-
gnatamente i medesimi luoghi di produzione, lo stesso know-how specifico
per la fabbricazione, canali di distribuzione simili oppure la presenza di uno
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Pagina 11
scopo di impiego simile. Diversamente, rappresentano degli indizi contro
la similarità dei canali di distribuzione separati per una medesima categoria
di acquirenti. Inoltre, prodotti e servizi in questione vanno confrontati alla
luce di un'eventuale complementarità. Tutti questi elementi sono general-
mente ritenuti degli indizi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tuttavia,
nessuno di questi elementi, preso individualmente, è di per sé sufficiente o
determinante, ritenuto che ogni caso deve essere analizzato singolarmente
e sulla base di una valutazione globale. Non da ultimo, l'appartenenza alla
medesima classe giusta la Classificazione di Nizza non è sufficiente per
giudicarne la similarità, ma costituisce un indizio da prendere in considera-
zione nell'analisi (cfr. sentenze del Tribunale B-1494/2011 del 2 maggio
2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B-3064/2010 del 26 ottobre 2010
consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 del 30 settembre 2009 consid. 4 "DIA-
PASON", B-8105/2007 del 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" e B-
3268/2007 del 25 gennaio 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]"; MARBACH,
SIWR, n. 817 segg.; DAVID, op. cit., art. 3 LPM n. 8, n. 35). Fatti salvi i casi
in cui il mancato uso è stato invocato con successo, prodotti e servizi figu-
ranti sulla lista del marchio anteriore sono determinanti per l'esame della
similarità (cfr. sentenze del Tribunale B-4260/2010 del 21 dicembre 2011
consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 del 13 settembre 2010 consid.
5.2 "Lifetex/LIFETEA" e B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 7 "Diva
Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]"; MARBACH, SIWR, n. 1173).
6.2.2 La funzione degli additivi per oli motore (classe 1) è quella di miglio-
rare la performance del lubrificante a base di olio (minerale o di sintesi) (cfr.
consid. 5.2.3.1). Esistono diversi tipi di additivi per oli e fra questi si pos-
sono annoverare per esempio i detergenti, i quali svolgono una funzione di
pulizia e neutralizzazione delle impurità dell'olio (cfr.
/wiki/Oil_additive>, consultato il 24 settembre 2015;
industriali.shtml>, consultato il 18 novembre 2015; VILLAVECCHIA/EIGEN-
MANN/UBALDINI, Nuovo dizionario di merceologia e chimica applicata,
vol. 4, 1974, p. 1975 ss). Di conseguenza, per quanto attiene ai prodotti
registrati dal marchio opponente in classe 1, i "produits pour la purification
des huiles" vanno considerati molto simili agli "additifs chimiques pour huile
de moteurs" e agli "additifs chimiques pour huile" registrati dal marchio re-
sistente per la classe 1. Il medesimo discorso può essere fatto per la defi-
nizione più ampia "Produits chimiques destinés à l'industrie" registrati dal
marchio opponente per la classe 1. In aggiunta, i prodotti registrati dal mar-
chio opponente in classe 1 "additifs chimiques pour carburants" e "additifs
détergents pour l'essence" posseggono canali di distribuzione simili ai pro-
dotti registrati dalla ricorrente nella medesima classe "additifs chimiques
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pour huile de moteurs" e agli "additifs chimiques pour huile". Infine, la com-
mercializzazione di questi ultimi è strettamente legata, complementare, sia
agli oli industriali che ai lubrificanti registrati dal marchio opponente nella
classe 4. Vi è quindi una grande similarità, rispettivamente identità fra i
prodotti in questione, registrati per la classe 1.
Per quanto riguarda i prodotti registrati dal marchio opponente per la classe
4 "graisses et huiles industrielles", "lubrifiants", "graisses et huiles de grais-
sage", essi sono da considerarsi identici, rispettivamente
estremamente simili agli "huiles lubrifiantes", "huiles lubrifiantes pour
moteur de véhicules automobiles", rivendicati dal marchio resistente per la
classe 4.
7.
Vista la grande similarità, rispettivamente l'identità tra i prodotti, va di se-
guito esaminata l'esistenza di una somiglianza tra i marchi.
7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato che fra i due
marchi vi sarebbe una certa somiglianza. In primo luogo, gli elementi figu-
rativi di entrambi i segni sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una fun-
zione subordinata. In entrambi i casi sarebbero infatti gli elementi verbali a
risultare chiaramente percettibili. Pertanto, avrebbe concentrato il para-
gone su tali elementi, ovvero "REPSOL" e "REXOIL". I due marchi avreb-
bero il medesimo numero di lettere, lo stesso inizio e la stessa fine. Sul
piano uditivo, vi sarebbe una forte somiglianza, mentre che per quanto con-
cerne l'aspetto semantico i due segni si differenzierebbero.
La ricorrente ha ritenuto, invece, che sul piano fonetico i due segni differi-
rebbero, in quanto a livello fonetico sia la pronuncia delle prime sillabi che
delle ultime differirebbe. Sul piano visivo, il marchio resistente possiede-
rebbe un elemento figurativo circoscrivente l'elemento verbale "REXOIL",
il quale sarebbe poi scisso dal medesimo elemento grafico in due parti ben
distinte "REX" e "OIL". Peraltro, per il consumatore medio sarebbe imme-
diatamente percettibile il termine "OIL" finale, contrapposto al termine
"SOL". Inoltre, l'elemento figurativo del marchio opponente non andrebbe
tralasciato, vista la dimensione ed il richiamo ad un sole. Ugualmente, le
rivendicazioni di colore di tale elemento ne aumenterebbero sensibilmente
la forza distintiva. Dal punto di vista concettuale, il marchio resistente sa-
rebbe facilmente compreso come "re dell'olio" e percepito come tale in con-
trapposizione a " REPSOL", privo di significato.
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Pagina 13
La controparte ribadisce la somiglianza tra i segni contrapposti dal punto
di vista fonetico e visivo e si allinea all'autorità inferiore per quel che con-
cerne la funzione subordinata degli elementi figurativi in relazione agli ele-
menti verbali chiaramente percettibili. Per di più, il numero di lettere sa-
rebbe identico e le lettere sarebbero a loro volta identiche nella parte ini-
ziale e in quella finale. Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, dal
punto di vista fonetico, la pronuncia dei due marchi sarebbe pressoché
identica. Dal punto di vista semantico, il fatto che il marchio resistente abbia
un significato proprio non sarebbe un motivo sufficiente per concludere ad
un'assenza di rischio di confusione, ritenuta la somiglianza fonetica e vi-
siva.
7.2 La somiglianza tra i segni va esaminata in base all'impressione di in-
sieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali (DTF
128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Siccome nella maggior parte dei casi
il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fondare il con-
fronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella memoria,
non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 337 consid.
2a "Boss"; MARBACH, SIWR, n. 867). Tale impressione di insieme viene
principalmente influenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In ge-
nerale, si tratta degli elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza del
Tribunale B-2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfin-
der/LexF [fig.]"). Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio, o quelli
che appartengono al dominio pubblico, non devono venire tralasciati. In-
fatti, tali elementi possono anch'essi influenzare l'impressione di insieme
del marchio (cfr. sentenza del tribunale B-38/2011 del 29 aprile 2011 con-
sid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"). Va quindi
ponderato ciascuno degli elementi in base all'influenza esercitata sull'im-
pressione di insieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il se-
gno stesso (cfr. sentenza del Tribunale B-7442/2006 del 18 maggio 2007
consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; MARBACH, SIWR, n. 866;
JOLLER, op. cit., ad. art. 3 n. 122 e seg.).
Nel caso di collisione tra segni che combinano elementi verbali e figurativi,
non vi sono delle regole assolute volte a stabilire quale elemento risulti
preponderante nell'esame dell'impressione di insieme. Va dunque stabilito,
di volta in volta, quale sia l'elemento che è di maggiore influenza per il se-
gno in esame (MARBACH, SIWR, n. 930 e relativi riferimenti; cfr. sentenza
del Tribunale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 2.4 in fine
"GALLO/Gallay [fig.]"). Una corrispondenza tra gli elementi caratteristici,
verbali o figurativi, non può essere compensata da una discordanza tra le
B-3798/2014
Pagina 14
componenti meno originali. Tuttavia, quando la corrispondenza è costata-
bile unicamente in relazione ad elementi secondari dal punto di vista
dell'impressione globale, una chiara differenza tra i rispettivi elementi ca-
ratteristici è atta ad evitare un giudizio di somiglianza tra i segni. In pre-
senza di elementi caratteristici, sia verbali che figurativi, la corrispondenza
di una delle componenti può essere sufficiente a determinare una somi-
glianza tra i segni (cfr. MARBACH, SIWR, n. 931; sentenza del Tribunale
B-1618/2011 del 25 settembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIF-
FEL [fig.]"). L'impressione di insieme che scaturisce da un marchio combi-
nato è caratterizzata dagli elementi verbali, qualora quelli figurativi non
siano particolarmente originali, oppure non siano in grado di conferire al
marchio un'immagine semplice da memorizzare (cfr. sentenza del Tribu-
nale B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" e re-
lativi riferimenti).
Nei marchi verbali, come negli elementi verbali dei marchi, sono determi-
nanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc
"Securitas"; DTF 121 III 377 consid. 2b "Boss/Boks"). Una corrispondenza
per uno di questi criteri è sufficiente per ammettere la somiglianza tra i se-
gni (MARBACH, SIWR, n. 875). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza
dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre
quello visivo si caratterizza dalla lunghezza delle parole e dalle particolarità
delle lettere utilizzate. Infine, l'inizio, la radice, nonché la fine di una parola
hanno in linea di massima un'importanza maggiore rispetto alle lettere o
alle sillabe atone collocate tra di esse (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Se-
curitas"; DTF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan/Kamillan").
7.3 Il marchio opponente "REPSOL (fig.)" e il marchio resistente "REXOIL
(fig.)" sono entrambi dei marchi che combinano contemporaneamente ele-
menti figurativi e verbali.
Il marchio opponente si compone di un elemento ellittico, posto diagonal-
mente verso destra, attorniato da due fasce circolari, le quali danno una
certa prospettiva spaziale, sferica, all'intera figura. L'elemento verbale
"REPSOL", maiuscolo, è anch'esso inclinato verso destra. Il marchio è re-
gistrato con la seguente rivendicazione di colori: arancione, bianco, rosso
e blu.
Il marchio resistente non presenta alcuna rivendicazione di colore e si com-
pone dell'elemento verbale "REXOIL", attorniato da un elemento figurativo
rettangolare dai lati minori arrotondati, il quale a sua volta contiene la me-
desima forma geometrica attorniante l'elemento verbale finale "OIL".
B-3798/2014
Pagina 15
7.4 In seguito, si procederà, in base agli aspetti determinanti, all'esame dal
profilo visivo, fonetico e semantico.
7.4.1 Sul piano visivo, il marchio opponente "REPSOL (fig.)" è composto
da un elemento verbale chiaramente percettibile e da una figura geome-
trica relativamente semplice, la quale, vista la taglia ed il fatto che non è
puramente descrittiva, va presa in considerazione (cfr. sentenza del Tribu-
nale B-38/2011, B-39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.3
"IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking Group"). La grafia è blu su fondo bianco.
Il marchio resistente "REXOIL (fig.)" è composto da un elemento verbale
preponderante e da un elemento figurativo estremamente semplice, il
quale mette in evidenza le due sillabe "REX" e "OIL". La grafia si presenta
qui bianca su fondo scuro.
Gli elementi verbali del marchio opponente "REPSOL" e del marchio resi-
stente "REXOIL" si propongono con lo stesso numero di lettere, ovvero sei
("R-E-P-S-O-L", "R-E-X-O-I-L"). V'è inoltre la ripresa delle due lettere ini-
ziali "RE" e della "L" finale. I due elementi verbali dei marchi in questione
differiscono unicamente nella loro parte centrale "PSO" e "XOI". La strut-
tura è di conseguenza molto simile: RE-PS-OL e RE-X-OIL.
Vi è quindi una certa somiglianza tra i due marchi sul piano visivo.
7.4.2 Dal punto di vista fonetico, i due marchi hanno in comune l'elemento
iniziale "RE", così come la lettera finale "L" ed entrambi posseggono al loro
interno la lettera "O". La sequenza delle vocali è simile (E-O, E-O-I). Inoltre,
la pronuncia dell'elemento centrale "PS" del marchio opponente è ampia-
mente somigliante alla pronuncia dell'elemento centrale "X" del marchio
resistente.
Ne discende che, dal punto di vista uditivo, emergono importanti corrispon-
denze.
7.4.3 A livello semantico, "REP" deriva con tutta probabilità da "REPESA",
ossia Refinería de Petróleos de Escombreras S.A., la compagnia fonda-
trice dell'attuale controparte. "SOL", oltre ad essere una nota musicale, in
latino ed in alcune lingue da esso derivanti, come lo spagnolo oppure il
portoghese, significa sole (cfr. rispettivamente:
/dizionario-latino-italiano.php>,
zionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?query=sol>,
B-3798/2014
Pagina 16
/sapere/search.html?tipo_traduzione=Portoghese-Ita-
liano&q=sol&cerca=traduzioni&x=11&y=12>, tutti consultati il 18 novembre
2015), riferimento che può venire compreso anche dal consumatore sviz-
zero italofono, in quanto forma contratta del vocabolo italiano "sole". In
francese "SOL" significa segnatamente "suolo", "terra" (cfr. Le Robert &
Signorelli, Dictionnaire français-italien, 2003). Inoltre, è possibile intravve-
dere nel finale "OL" un riferimento descrittivo all'olio ("oil", "Öl"), ciò che è
del resto riscontrabile in altri marchi registrati per le medesime categorie di
prodotti (ad esempio "Castrol" oppure "Migrol"). Tuttavia, gli elementi del
marchio opponente non vengono percepiti distintamente, in forma scissa.
Quest'ultimo non ha quindi, nel suo insieme, alcun significato particolare,
nonostante il suo riferimento possibile a prodotti in qualche modo legati al
mondo dei lubrificanti, rispettivamente dei carburanti.
A mente della ricorrente l'elemento verbale "REXOIL" avrebbe il chiaro si-
gnificato di "re dell'olio", ciò che sarebbe facilmente comprensibile per il
consumatore medio svizzero (cfr. supra consid. 7.1). Tuttavia, il grande
pubblico non comprende automaticamente le componenti in latino di un
marchio. Ciò vale anche in casu per i consumatori più avvertiti dei prodotti
registrati per la classe 1. Infatti, non si tratta, di regola, di categorie di de-
stinatari con necessariamente delle conoscenze di latino (cfr. sentenza del
Tribunale B-5641/2012 del 16 agosto 2013 consid. 8.4.1 "NOBIS/NOVIS
ENERGY [fig.]"). Inoltre, il vocabolo latino "rex", immediatamente seguito
da un altro non nella medesima lingua, bensì in inglese ("OIL"), rende an-
cora più difficoltosa la comprensione del significato globale del marchio re-
sistente. Del resto, in Svizzera il vocabolo "rex" può venire piuttosto asso-
ciato alle omonime sale cinematografiche, al cane poliziotto dell'omonima
serie austriaca, rispettivamente ad un nome o cognome di persona (cfr.
anche e
/wiki/Rex> consultati il 24 settembre 2015). Per contro, va conside-
rato che la parola "oil" appartiene al vocabolario inglese di base ed è com-
presa dal pubblico di riferimento, ritenuta segnatamente la traduzione in
italiano, tedesco e francese, ovvero "olio", "Öl" e "huile" (cfr. rispettiva-
mente:
zione=Inglese-Italiano&cerca=traduzioni&x=17&y=8>, consultato il 18 no-
vembre 2015; Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, 2005; Le Robert
& Collins, Dictionnaire français-anglais, 8° ed., 2006). Per sovrabbon-
danza, va rilevato che "OIL" non viene percepito come acronimo dell'Orga-
nizzazione internazionale del lavoro, vista la sua evidente accezione de-
scrittiva per i prodotti in esame (cfr. sentenza del Tribunale B-3296/2009
del 16 febbraio 2010 consid. 2.2.2 "UNO VIRGINIA SLIMS VS [fig.]").
B-3798/2014
Pagina 17
Sul piano semantico sono dunque riscontrabili lievi corrispondenze.
7.5 In virtù di quanto precede, è possibile concludere alla somiglianza tra i
segni.
8.
Infine, accertata la somiglianza tra i segni (consid. 7) oltre che la similarità
rispettivamente l'identità tra i prodotti rivendicati (consid. 6), va esaminata
la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM
(consid. 8.2).
Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere tenuto conto, nel sin-
golo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella scelta
di determinati prodotti o servizi (consid. 5), nonché del campo di protezione
del marchio opponente (consid. 8.1).
8.1
8.1.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del
marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio, in as-
senza di qualsivoglia carattere descrittivo della stessa.
La ricorrente non contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sottolineando
inoltre che l'assenza di carattere descrittivo del marchio opponente per rap-
porto ai prodotti in questione non sarebbe comunque sufficiente per de-
durne una forza distintiva accresciuta.
A mente della controparte, invece, il marchio opponente dovrebbe essere
considerato forte, in quanto privo di qualsiasi aderenza concettuale con i
prodotti da esso contraddistinti.
8.1.2
8.1.2.1 Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza
distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo
caso delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In
particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali risul-
tano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini de-
scrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del Tribunale federale
4A_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSW Rama Swiss Watch
[fig.]/RAM Swiss Watch AG"; MARBACH, SIWR, n. 981). Al contrario, sono
da considerarsi marchi forti quelli immaginativi o aventi acquisito notorietà
B-3798/2014
Pagina 18
commerciale. I marchi forti, essendo dei prodotti creativi o avendo neces-
sitato lunghi processi per acquisire notorietà commerciale, devono potere
beneficiare di una tutela più intensa, ritenuta la loro maggior esposizione
ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan"; sen-
tenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/Sky-
SIM").
8.1.2.2 Al marchio opponente "REPSOL (fig.)", di per sé privo di significato
particolare, avendo peraltro, nei suoi elementi essenziali, un'accezione
solo parzialmente descrittiva per rapporto ai prodotti in esame (supra con-
sid. 7.4.3), deve essere attribuita una forza distintiva normale. La contro-
parte, del resto, non apporta alcun elemento che permetta di ritenere che,
data la presunta notorietà commerciale, al marchio opponente vada attri-
buito un campo di protezione accresciuto.
8.2
8.2.1 V'è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la funzione
distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica
quando vi è pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano es-
sere tratte in inganno dalla somiglianza tra i marchi e che i prodotti su cui
figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato (ri-
schio di confusione diretto). Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il
pubblico sia in grado di distinguere i marchi, supponendo tuttavia delle as-
sociazioni erronee data la loro somiglianza, pensando segnatamente a
marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa
azienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indi-
retto) (cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", DTF 119 II 473 con-
sid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto
astratto de segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del
singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). È opportuno
considerare la somiglianza tra i segni, come pure le categorie di prodotti e
servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. Questi due elementi
interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e i servizi per
cui i marchi sono stati registrati sono simili, più aumenta il rischio di confu-
sione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore, affin-
ché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenza del Tribunale B-
4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]"; LUCAS DA-
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Pagina 19
VID, in: Honsell/Vogt/David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privat-
recht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2a ed., 1999, ad
art. 3 LPM n° 8).
8.2.2
8.2.2.1 Per i prodotti rivendicati per la classe 4, il rischio di confusione è
manifesto. Infatti, sebbene sia vero che una corrispondenza a livello sonoro
e visivo tra due marchi può essere compensata da una differenza di senso
tale da affievolire fino a dissolvere completamente il rischio di confusione,
nondimeno un certo riserbo si impone, ritenuto che per fare in modo che il
rischio di confusione scompaia è necessario che il significato di almeno
uno dei due marchi sia immediatamente ed involontariamente comprensi-
bile in tutte le regioni della Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale B-142/2009
del 6 maggio 2009 consid. 5.4 "Pulcino/Dolcino"). Il significato del marchio
resistente non è tuttavia immediatamente percettibile dai consumatori, ri-
tenuta segnatamente la combinazione degli idiomi inglese e latino nella
medesima parola. Del resto, nemmeno il marchio opponente ha un signifi-
cato evidente. Infine, il suffisso "OIL" può essere facilmente confuso con il
suffisso "OL" del marchio opponente. La corrispondenza sonora e visiva,
nella fattispecie, è quindi tale per cui il rischio di confusione risulta alto per
i destinatari dei prodotti registrati per tale classe, il cui grado di attenzione
è medio.
8.2.2.2 Per quanto attiene ai prodotti della classe 1, considerato che il pub-
blico di riferimento si compone di specialisti, o di appassionati (cfr. supra
consid. 5.2.3.1), dai quali ci si può attendere un grado di attenzione accre-
sciuto, prima di ammettere il rischio di confusione è necessaria una certa
prudenza. In casu, l'elemento figurativo sovrastante l'elemento verbale del
marchio opponente, le grafie a contrasto divergenti (blu su bianco e bianco
su fondo scuro), oltre che la traduzione chiara di "OIL", ed il conseguente
significato "olio rex" del marchio resistente, sono sufficienti a dissipare il
rischio di confusione (cfr. sentenze del Tribunale B-38/2011, B-39/2011 e
B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 8.1 "IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking
Group"; B-6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor";
CHERPILLOD, op. cit., pag. 110; MARBACH, SIWR, n. 995 segg.).
8.2.3 In virtù di quanto precede, vi è ragione di concludere che non è pos-
sibile stabilire alcun rischio di confusione tra i marchi per i prodotti della
classe 1, ma unicamente per quelli della classe 4.
B-3798/2014
Pagina 20
9.
Per questi motivi, il ricorso è parzialmente accolto.
10.
10.1 Le spese del procedimento comprendono la tassa di giustizia e i di-
sborsi a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1
del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF,
RS 173.320.2]). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'interesse
pecuniario, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di con-
dotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e
art. 4 TS-TAF). Nelle cause concernenti ricorsi su opposizione va altresì
tenuto conto dell'interesse dell'opponente alla radiazione del marchio im-
pugnato, rispettivamente l'interesse della resistente al mantenimento del
marchio in questione. Tuttavia, esigere in ogni procedura le prove concrete
di tali spese sarebbe eccessivo e potrebbe avere un effetto dissuasivo per
rapporto alle spese meno elevate della procedura di prima istanza. In as-
senza di giustificativi pertinenti relativi all'interesse pecuniario della causa,
esse vengono fissate sulla base di valori empirici, ossia tra i CHF 50'000.–
e i CHF 100'000.– (sentenza del Tribunale B-4360/2012 dell'8 ottobre 2013
consid. 8.1 "XS/Excess"; DTF 133 III 490 consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" e
relativi riferimenti).
10.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale ven-
gono fissate a CHF 4'000.– e poste a carico di entrambe le parti parzial-
mente soccombenti in ragione di CHF 2'000.– cadauna. L'anticipo di CHF
4'000.–, già versato in data 14 luglio 2014, viene restituito alla ricorrente in
ragione di CHF 2'000. –.
La tassa di opposizione di CHF 800.–, rimasta all'istituto (cifra 3 del dispo-
sitivo della decisione impugnata), è stata posta a carico della resistente
nella procedura di opposizione. Ritenuto l'esito della presente, la pretesa
di rimborso ad essa relativa prevista in favore dell'opponente deve essere
dimezzata a CHF 400.–.
11.
11.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili
per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione
con gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rap-
presentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-
B-3798/2014
Pagina 21
TAF). Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono tra l'altro
l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che
non sono avvocati (art. 9 cpv. 1 let. a TS-TAF), i quali sono calcolati in
funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv.
1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di CHF
200.– e un massimo di CHF 400.–, per i rappresentanti professionali che
non sono avvocati tra un minimo di CHF 100.– e un massimo di CHF 300.–
; l'imposta sul valore aggiunto non è compresa (cfr. art. 10 cpv. 2 TS-TAF).
Giusta l'art. 14 cpv. 1 TS-TAF le parti che chiedono la rifusione delle ripeti-
bili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione,
una nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inol-
trata, l'indennità è fissata sulla base degli atti di causa (art. 14 cpv. 2 TS-
TAF).
11.2 Nella fattispecie, visto l'esito della procedura, le spese ripetibili, equi-
valenti e ridotte nella medesima misura, risultano compensate.
Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla resistente
viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 500.–. All'oppo-
nente, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di fronte
all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 900.– (tassa di opposizione
dimezzata compresa, cfr. supra consid. 10.2). Compensate le ripetibili, la
resistente verserà all'opponente CHF 400.– a titolo di rimborso parziale
della tassa di opposizione.
12.
La presente sentenza è definitiva (art. 73 della legge del 17 giugno 2005
sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
I punto 1 e 2 del dispositivo della decisione del 19 giugno 2014 dell'autorità
inferiore sono modificati come segue:
1. L'opposizione n° 13399 contro il marchio svizzero n° 648 012 "REXOIL"
(fig.) è parzialmente accolta.
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Pagina 22
2. Il marchio svizzero n° 648 012 "REXOIL" (fig.) è revocato per tutti i pro-
dotti rivendicati nella classe 4. L'opposizione è respinta per i prodotti
rivendicati nella classe 1.
3.
Il punto 4 del medesimo dispositivo è modificato come segue:
4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di
CHF 400. – a titolo di rimborso parziale della tassa di opposizione.
4.
Le spese vengono fissate a CHF 4'000.– e poste a carico di entrambe le
parti in ragione di CHF 2'000.– cadauna.
L'anticipo spese di CHF 4'000.– versato dalla ricorrente viene rifuso in ra-
gione di CHF 2'000.–.
L'importo di CHF 2'000.– dovuto dalla controparte deve essere versato alla
cassa del Tribunale, utilizzando il bollettino di versamento annesso, entro i
trenta giorni che seguono la spedizione della presente sentenza.
5.
Le indennità a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso risultano com-
pensate.
6.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati: formulario indirizzo per il
pagamento e atti di ritorno)
– controparte (raccomandata; allegati: bollettino di versamento)
– autorità inferiore (n. di rif. 13399; raccomandata; allegato: incarto)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: 24 novembre 2015