Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte II
B3870/2011
Sen t e n z a d e l 1 8 g enna i o 2 0 1 2
Composizione Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Stephan Breitenmoser, Ronald Flury;
cancelliere Alexander Moses.
Parti A._______
ricorrente,
contro
Commissione svizzera di maturità CSM,
Hallwylstrasse 4, 3003 Bern,
autorità inferiore.
Oggetto Esame svizzero di maturità.
B3870/2011
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Fatti:
A.
Il ricorrente ha sostenuto il secondo esame parziale di maturità nel mese
di giugno 2011. Con decisione del 1° luglio 2011, la Commissione
svizzera di maturità gli ha comunicato il mancato superamento
dell'esame, avendo egli ottenuto solo 89.5 punti.
B.
Contro tale decisione è insorto al Tribunale amministrativo federale A.
_______ con un ricorso del 3 luglio 2011, chiedendo che fosse
riesaminata la prova d'italiano, materia nella quale egli ha ottenuto la nota
3.5 sia all'esame scritto che a quello orale. Per quanto attiene all'esame
orale, il ricorrente sostiene di non avere saputo rispondere a tutti i quesiti
postigli dall'esaminatore, ma reputa di avere risposto correttamente "alle
domande concernenti il capitolo richiesto (Machiavelli)" come anche "alla
seconda domanda (una novella di Boccaccio)". Infine, soggiunge il
ricorrente, l'attribuzione della nota 4 in italiano avrebbe consentito
l'applicazione del "punto tecnico".
C.
Nella sua risposta del 3 luglio 2011, la Commissione svizzera di maturità
ha proposto di respingere il ricorso, rinviando sostanzialmente alle
osservazioni formulate dall'esaminatore, prof. _______, e dall'esperto,
prof. _______. Entrambi hanno rilevato carenze per quanto attiene
all'analisi del brano di Machiavelli come anche delle improprietà
espressive, confermando quindi il voto insufficiente attribuito al candidato.
Il prof. _______ alle sue osservazioni ha accluso copia del verbale
manoscritto da lui allestito durante l'esame orale come anche una sua
trascrizione dattilografica.
D.
La risposta dell'autorità inferiore è stata intimata al ricorrente il 2
settembre 2011, al quale è stata concessa la facoltà di presentare una
replica entro il 23 settembre 2011 o di comunicare, entro il medesimo
termine, un eventuale ritiro del ricorso. Tale termine è trascorso
infruttuoso, sicché lo scambio di scritti è stato dichiarato chiuso con
ordinanza del 1° dicembre 2011.
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Diritto:
1.
Contro le decisioni della Commissione svizzera di maturità è ammesso il
ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 29 dell'Ordinanza sull'esame svizzero di maturità del 7
dicembre 1998; art. 31 e segg. della Legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]; art. 50 cpv. 1 della
legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA,
RS 172.021]). Presentato entro 30 giorni dalla notificazione della
decisione impugnata, l'8 luglio 2011, il ricorso in esame è tempestivo.
L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52 PA e
l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito. Il ricorrente ha,
infine, partecipato al procedimento dinnanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse
degno di protezione alla modificazione della stessa. Egli è quindi
senz'altro legittimato a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Nulla osta, quindi,
all'esame del ricorso nel merito.
2.
2.1.
Per giurisprudenza costante del Tribunale federale (cfr. DTF 131 I 467,
consid. 3.1; DTF 121 I 225, consid. 4b), a cui si attiene anche lo scrivente
Tribunale, l'autorità di ricorso, pur giudicando con piena cognizione,
s'impone un certo riserbo allorquando si tratta di verificare nel merito la
valutazione di prestazioni d'esame operata dall'autorità inferiore (cfr.
DTAF 2008/14, consid. 3.1; DTAF 2007/6, consid. 3). La valutazione di
prestazioni d'esame esige infatti non soltanto nozioni specifiche che
l'autorità chiamata a statuire su un ricorso spesso non possiede, ma
anche una conoscenza dell'insegnamento impartito, della personalità
dell'esaminando e delle prestazioni fornite dagli altri candidati. In sede
ricorsuale non è possibile ricostruire in modo completo e affidabile i fatti
determinanti sui quali la prima decisione poggia, ne può essere compito
dell'autorità di ricorso quello di ripetere l'esame controverso, ossia di
esaminare se il candidato possiede le qualità e capacità richieste per il
superamento dell'esame. Già per queste ragioni non è consentito
all'autorità di ricorso di sostituire senza necessità il proprio
apprezzamento a quello dell'autorità inferiore. Essa deve quindi limitarsi a
verificare se gli esaminatori si sono lasciati guidare da considerazioni del
tutto estranee all'oggetto, di sorta che la decisione non risulti più
sostenibile. Un controllo giudiziale più esteso rischierebbe, inoltre, di
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originare ingiustizie e di dare adito a discriminazioni nei riguardi degli altri
candidati, segnatamente ove il giudizio ricorsuale ordinasse la ripetizione
dell'esame, ciò che per forza di cose non potrebbe avvenire in condizioni
identiche alle precedenti (cfr. DTF 106 Ia 1, consid. 3c; DTF 105 Ia 190,
consid. 2a). Si è quindi consolidata la prassi di esaminare – in caso di
ricorso contro la valutazione di un esame – l'operato dell'autorità inferiore
con un certo riserbo, senza scostarsi senza necessità dall'apprezzamento
di quest'ultima. Il Tribunale federale s'impone il medesimo riserbo anche
nei casi in cui esso dispone delle conoscenze necessarie a una verifica
più estesa (cfr. DTF 131 I 467, consid. 3.1). Tuttavia, nel momento in cui
il risultato della prima decisione risulti materialmente insostenibile in
ragione di un'applicazione di criteri di valutazione troppo elevati da parte
degli esaminatori o in presenza di un'evidente sottovalutazione della
prestazione del candidato, l'autorità di ricorso rivede – a certe condizioni
– la decisione impugnata (cfr. decisione del Tribunale amministrativo
federale del 16 febbraio 2009, inc. B5635/2009, consid. 4).
2.2.
Nella procedura di ricorso, gli esaminatori presentano le loro osservazioni
nell'ambito della risposta dell'autorità inferiore (art. 57 cpv. 1 PA). In tale
occasione, essi – di regola e previo riesame della valutazione da loro
esperita – confermano la medesima oppure indicano se ne reputano
opportuno un cambiamento. L'autorità di ricorso non si discosta dal
parere formulato dagli esaminatori nella misura in cui non sussistano
indizi concreti circa una loro eventuale imparzialità o la valutazione non
appaia d'acchito errata o insostenibile. Ciò è tuttavia unicamente il caso
se gli esaminatori nelle loro osservazioni si confrontano con le
sostanziate censure del ricorrente e se il loro parere persuade, in modo
particolare se esso diverge da quello del ricorrente (cfr. DTAF 2009/14,
consid. 3.2, con riferimenti).
3.
In concreto, il ricorrente – pur riconoscendo di non essere "riuscito a
rispondere a tutte le domande" – chiede che sia "riesaminata" la prova
d'italiano. Egli reputa, infatti, di avere risposto in modo corretto sia alle
domande relative al brano di Machiavelli che a quelle attinenti alla novella
di Boccaccio, senza tuttavia indicare quali sarebbero, secondo lui, le
risposte corrette ch'egli avrebbe fornito. L'esaminatore e l'esperto, nelle
loro osservazioni, hanno indicato come il ricorrente abbia fornito un'analisi
lacunosa del brano di Machiavelli sottopostigli e non sia riuscito a situare
il testo nel suo contesto culturale e storico. Inoltre, il candidato si sarebbe
servito di "una forma espressiva imprecisa e a tratti grezza sul piano
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lessicale". Il voto attribuito appare quindi sorretto da validi motivi e non
può certo dirsi insostenibile, apparendo infatti la motivazione fornita
dall'esaminatore e dall'esperto persuasiva né confrontandosi il ricorrente
– al quale, peraltro, è stata concessa la facoltà replicare – con essa in
alcun modo. In particolare, non si ravvisa un'applicazione di criteri di
valutazione troppo elevati da parte degli esaminatori o un'evidente
sottovalutazione della prestazione del candidato né un eventuale arbitro.
Il ricorrente, del resto, neppure sostiene ciò. Apparendo quindi il destino
del ricorso segnato, non giova soffermarsi sulla questione del "punto
tecnico" sollevata dall'insorgente. Infatti, una sua eventuale assegnazione
– che, comunque sia, rientrerebbe nella latitudine di apprezzamento
dell'autorità inferiore – non condurrebbe, nell'evenienza, al superamento
dell'esame. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata
confermata.
4.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e
vanno quindi poste a carico del ricorrente. Esse vengono fissate in
fr. 500. e sono compensate con l'anticipo di pari importo versato dal
ricorrente. Alla stessa stregua, al ricorrente non va attribuita un'indennità
per ripetibili.
5.
La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata con
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. t della Legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di fr. 500. sono poste a carico del ricorrente e
computate con l'anticipo spese di pari importo. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno);
– autorità inferiore (n. di rif. 209.1; raccomandata; allegati di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Alexander Moses
Data di spedizione: 19 gennaio 2012