B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-3966/2017
Sen t en z a d e l l ' 11 s e t t emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Francesco Brentani, Ronald Flury,
cancelliera Maria Cristina Lolli.
Parti
X._______,
rappresentato dal Signor Giampiero Giovannetti,
Consiglio nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati (CNPI),
[…],
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI,
Cooperazione in materia di formazione,
[…],
autorità inferiore.
Oggetto
Riconoscimento del titolo di studio italiano
"Perito industriale capotecnico - specializzazione: edilizia".
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Fatti:
A.
A.a Il signor X._______ (in seguito: il ricorrente), al termine di una forma-
zione quinquennale, ha ottenuto presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale
"Magistri Cumacini" di Como (in seguito: I.T.I.S. Magistri Cumacini), in data
[…], il diploma di qualifica professionale per "Perito Industriale capotecnico
specializzazione: edilizia" (in seguito: PICSE).
A.b In data 20 marzo 2014, il ricorrente ha inoltrato alla Segreteria di Stato
per la formazione, la ricerca e l'innovazione (in seguito: la SEFRI o l'autorità
inferiore) una richiesta preliminare volta al riconoscimento del suo diploma
PICSE in Svizzera.
A.c Con scritto del 1° aprile 2014, la SEFRI ha comunicato al ricorrente
che per l'esercizio della sua professione in Svizzera non è necessario il
riconoscimento del suo diploma.
A.d In data 23 aprile 2015, il ricorrente ha inoltrato all'autorità inferiore una
richiesta di riconoscimento del suo diploma PICSE, al fine di poter eserci-
tare la professione di progettista – direttore lavori – perito in Svizzera.
A.e Con scritto del 1° maggio 2017, la SEFRI ha risposto, informando il
ricorrente dell'impossibilità di equipollenza tra il diploma PICSE ed una
qualifica professionale conseguita in Svizzera. Al contempo l'autorità infe-
riore ha offerto la possibilità di rilasciare una decisione che permetterebbe
al ricorrente l'iscrizione all'albo delle imprese di costruzione e degli opera-
tori specialisti ai sensi della Legge cantonale ticinese del 1° dicembre 1997
sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore spe-
cialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC, RL 705.500,
[in seguito: albo LEPICOSC]) e ha precisato che, se la situazione profes-
sionale di quest'ultimo fosse cambiata, egli potrebbe ritirare la sua richiesta
di riconoscimento. Infine, la SEFRI ha invitato il ricorrente a comunicarle
se fosse d'accordo a ricevere una decisione per potersi iscrivere all'albo
LEPICOSC o se preferisse ritirare la sua richiesta (cfr. doc. 4 dell'incarto
dell'autorità inferiore).
A.f In seguito a tale invito, il ricorrente ha chiesto, in data 2 maggio 2017,
che venisse rilasciata la decisione di cui sopra, essendo rimasta immutata
la sua situazione professionale (cfr. doc. 5 dell'incarto dell'autorità infe-
riore).
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Pagina 3
B.
Con scritto del 17 maggio 2017, l'autorità inferiore ha emanato una deci-
sione, decretante, tra le altre cose:
I. Il Signor X._______ dispone delle competenze professionali per esercitare
la professione di operatore specialista nel settore principale della costru-
zione al senso della legge sull'esercizio della professione di operatore spe-
cialista nel settore principale della costruzione (LEPICOSC) e solo nell'am-
bito di questa;
II. […]
III. […]
IV. […]
C.
In data 11 luglio 2017, il ricorrente ha impugnato detta decisione con ri-
corso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale
o TAF). Il ricorrente ha postulato "l'integrale annullamento e la reiterazione
dell'istruttoria, al fine di riconoscere l'equipollenza del titolo professionale
di perito industriale in edilizia al titolo omologo elvetico, che consenta al
sig. X._______ l'esercizio dell'attività di progettazione edilizia all'interno
della confederazione elvetica". Nel merito, il ricorrente afferma che la legi-
slazione italiana gli consentirebbe l'esercizio della professione ingegneri-
stica di progettazione edilizia e che sulla base della libera circolazione dei
professionisti all'interno dell'UE e dei suoi Stati membri, dovrebbe essere
messo nella condizione di poter svolgere la professione regolamentata in
Italia di rango ingegneristico nell'area edilizia a parità di condizioni con il
progettista edile elvetico.
D.
Nella risposta del 26 gennaio 2018, l'autorità inferiore ritiene che la do-
manda formulata dal ricorrente in sede di ricorso, di riconoscere l'equipol-
lenza tra il diploma PICSE e un titolo omologo svizzero, sarebbe in con-
traddizione con la domanda di quest'ultimo del 2 maggio 2017
(cfr. fatti A.f). La domanda di equipollenza causerebbe un ampliamento
inammissibile dell'oggetto della lite, rendendo la censura di cui sopra inam-
missibile.
Inoltre, il ricorrente sarebbe libero di formulare una nuova richiesta di rico-
noscimento con nuove conclusioni, indicando, in tal caso, il titolo del si-
stema di formazione svizzero con il quale dovrà essere paragonato il suo
diploma italiano.
Pertanto, la SEFRI conclude il rigetto del ricorso.
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Pagina 4
E.
Nella replica del 27 febbraio 2018, il ricorrente rinvia essenzialmente agli
argomenti già riportati nel ricorso dell'11 luglio 2017.
F.
Nella duplica del 28 marzo 2018, oltre alla richiesta di rigetto del ricorso,
l'autorità inferiore precisa che, contrariamente a quanto asserito dal ricor-
rente, la decisone impugnata sarebbe stata "emanata – anche – sulla sco-
rata dell'abilitazione professionale". In caso contrario, la direttiva
2005/36/CE non risulterebbe applicabile, visto che essa ha per oggetto il
riconoscere delle qualifiche professionali, che abilitano direttamente
all'esercizio di una determinata attività.
G.
Ulteriori fatti e gli argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
e/o riportati nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della ver-
tenza.
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Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale esamina d'ufficio e liberamente la ricevibilità dei ricorsi che
gli vengono sottoposti (DTAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della
Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021; art. 31 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini-
strativo federale [LTAF, RS 173.32]). Giusta l'art. 33 lett. d LTAF il ricorso è
ammissibile contro le decisioni della Cancelleria federale, dei dipartimenti
e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati am-
ministrativamente.
Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale
(art. 33 lett. d LTAF). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma
dell'art. 32 LTAF.
1.3 Le disposizioni relative alla rappresentanza e patrocinio (art. 11 PA), al
termine di ricorso (art. 50 cpv. 1 PA), al contenuto e alla forma dell'atto di
ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), all'anticipo delle spese processuali (art. 63
cpv. 4 PA), nonché ai rimanenti presupposti processuali (art. 44 e segg.
PA), sono rispettate.
2.
2.1 Oggetto d'impugnazione
2.1.1 Oggetto di una procedura di ricorso può essere solo ciò che era già
oggetto del procedimento dinanzi all'autorità inferiore o ciò che, secondo
una corretta interpretazione della legge, avrebbe dovuto esserlo (oggetto
d'impugnazione). Le questioni sulle quali l'autorità inferiore non si è pro-
nunciata e sulle quali non era tenuta a farlo non possono essere esaminate
dall'autorità di ricorso. In caso contrario, ciò oltrepasserebbe le compe-
tenze funzionali di quest'ultima. L'oggetto dell'impugnazione stessa deriva
dal dispositivo della decisione impugnata e non dalla sua motivazione o
argomentazione. A tale riguardo, se permangono dubbi sulla portata del
dispositivo, essa deve essere interpretata; la motivazione e l'argomenta-
zione della decisione possono costituire un aiuto al riguardo (DTF 142 II
243 consid. 2.1, 136 II 165 consid. 5; sentenza del TF 2C_642/2007 del
3 marzo 2008 consid. 2.2; DTAF 2014/24 consid. 1.4.1, 2010/12 con-
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sid. 1.2.1; sentenza del TAF B-4760/2015 del 14 febbraio 2017 con-
sid. 5.1). Inoltre, se il dispositivo fa esplicito riferimento ai considerandi,
essi fanno parte del dispositivo della decisione nella misura del rinvio ad
essi (DTF 120 V 233 consid. 1; sentenza del TF 9C_465/2017 del
24 agosto 2017 consid. 3.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no 2.9).
2.1.2 Visti la richiesta iniziale di riconoscimento del diploma PICSE del ri-
corrente (cfr. fatti A.d), l'offerta dell'autorità inferiore di emettere una deci-
sione, che permetterebbe al ricorrente di iscriversi all'albo LEPICOSC
(cfr. fatti A.e), l'accettazione di tale offerta da parte del ricorrente
(cfr. fatti A.f), nonché il rilascio della decisione impugnata (cfr. fatti B), l'og-
getto d'impugnazione non risulta più essere la richiesta di riconoscimento
del titolo di studio PICSE, bensì l'attestato delle competenze professionali
per l'iscrizione all'albo LEPICOSC.
2.2 Oggetto del litigio
2.2.1 D'altro canto, è compito del ricorrente definire l'oggetto del ricorso
dinanzi all'autorità di ricorso (oggetto del litigio) mediante i propri argo-
menti, in quanto i punti non contestati della decisione impugnata crescono
in giudicato. A tale riguardo, quando il ricorrente chiede solo l'annullamento
della decisione impugnata, occorre fare riferimento ai motivi del suo ri-
corso, al fine di definire l'oggetto del litigio secondo la sua volontà determi-
nante. Il ricorrente può ridurre l'oggetto del litigio solo in relazione all'og-
getto d'impugnazione; non può estenderlo o modificarlo, in quanto ciò com-
porterebbe una violazione della competenza funzionale dell'autorità di ri-
corso (DTF 136 II 457 consid. 4.2; 131 II 200 consid. 3.2; DTAF 2014/24
consid. 1.4.1; sentenze del TAF B-4760/2015 del 14 febbraio 2017 con-
sid. 5.1, A-545/2012 del 14 febbraio 2013 consid. 2.5 e A-1626/2010 del
28 gennaio 2011 consid. 1.2.1; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la pro-
cédure administrative fédérale, 2013, no 182 e 184 e rinvii; MOSER/BEU-
SCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.8).
2.2.2 Si considera che sia nel ricorso (cfr. fatti C), che nella replica
(cfr. fatti E), il ricorrente non chiede né il riconoscimento del PICSE, né la
possibilità di iscriversi all'albo LEPICOSC, bensì l'equipollenza di un altro
titolo, questo professionale, ovvero, il titolo della professione di "perito in-
dustriale". A tal proposito il ricorrente asserisce che l'autorità inferiore sem-
brerebbe confondere il concetto di titolo di studio e titolo professionale, pre-
cisando che il proprio intento sarebbe, infatti, quello di "far valere il titolo
professionale di perito industriale, rilasciato a seguito di un esame di Stato
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di abilitazione all'esercizio della libera professione regolamentata, discipli-
nata dalla Legge 8 dicembre 1956 n. 1378, dalla Legge 2 febbraio 1990
n. 17 e dal D.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, e non il titolo di studio di perito
industriale capotecnico – specializzazione in edilizia, rilasciato dall'I.T.I.S.
Magistri Cumacini, quale diploma di scuola secondaria superiore" (cfr. re-
plica, pag. 2).
Ne consegue che l'oggetto del litigio risulta essere la richiesta di riconosci-
mento di equipollenza del titolo professionale di perito industriale.
2.3 Il Tribunale amministrativo federale, ad abundantiam, precisa che,
nell'ambito del "riconoscimento di diplomi", è necessario fare la distinzione
tra professione regolamentata e formazione regolamentata.
2.3.1 La nozione di professione regolamentata non deve essere confusa
con quella di formazione regolamentata. La nozione di quest'ultima è defi-
nita nel diritto europeo come qualsiasi formazione specificamente orientata
all'esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi
completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio
professionale o una pratica professionale (art. 3 cpv. 1 lett. e della direttiva
2005/36/CE). Pertanto, la nozione di formazione regolamentata è definita
essenzialmente da due aspetti: in primo luogo, è disciplinata da leggi, re-
golamenti o disposizioni amministrative che ne determinano, tra l'altro, il
livello, la struttura e la durata. In secondo luogo, è destinata all'esercizio di
una professione specifica. Deve quindi essere "professionalizzante" e non
consistere, ad esempio, in un ciclo di formazione generale che, anche se
regolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, non
prepara gli studenti all'esercizio di una professione specifica. L'esempio
classico potrebbe essere la maturità che non prepara all'esercizio di una
determinata professione (cfr. FRÉDÉRIC BERTHOUD, Commentaire de l'ATF
134 II 341, Pratique juridique actuelle [PJA] 2009 pag. 515 e segg., [in se-
guito: BERTHOUD, Commentaire]). La regolamentazione della formazione è
indipendente dalla regolamentazione dell'esercizio della professione. In-
fatti, è perfettamente possibile che l'esercizio di una professione non sia
regolamentato, ma che la formazione corrispondente sia, invece, regola-
mentata (cfr. sentenze del TAF B-5572/2013 del 14 luglio 2015 consid. 3.2
e B-2831/2010 del 2 novembre 2010 consid. 2.3; BERTHOUD, Commen-
taire, pag. 517).
2.3.2 Nel quadro del riconoscimento di titoli esteri, è necessario stabilire
quali normative legali siano pertinenti e applicabili, esaminando se ed in
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Pagina 8
che modo la professione in questione sia regolamentata nello Stato ospi-
tante. Infatti, sono subordinate alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, solo professioni regolamentate nello Stato
ospitante (art. 2 cpv. 1).
È decisiva, dunque, la domanda se la professione in questione sia regola-
mentata in Svizzera, e sia, quindi, subordinata alla direttiva 2005/36/CE
oppure no, permettendone l'accesso e l'esercizio, sul territorio elvetico,
senza alcun riconoscimento di diploma.
La SEFRI, sul proprio sito web, ha pubblicato l'Elenco delle professioni / at-
tività regolamentate in Svizzera (
it/home/bildung/riconoscimento-dei-diplomi-esteri/professioni-regolamen-
tate.html>, versione luglio 2019; consultato il 30 agosto 2019; cfr. anche
sentenze del TAF B-2701/2016 del 18 dicembre 2018 consid. 5.2 e
B-2586/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 2.2).
2.3.3 Nel caso concreto, l'esercizio della professione di perito industriale
non è contenuto nell'elenco di cui sopra, risultando, così, una professione
non regolamentata in Svizzera, per la quale non sono necessari una for-
mazione o un diploma particolari. Si tratta, quindi, di una professione il cui
esercizio in Svizzera è libero.
2.4 In considerazione di quanto espresso sopra sulla portata dell'oggetto
d'impugnazione (cfr. consid. 2.1.1) e dell'oggetto del litigio (cfr. con-
sid. 2.2.1), nonché sull'ammissibilità di quest'ultimo (cfr. consid. 2.1.2), e
visto quanto espresso dal ricorrente durante la procedura di ricorso
(cfr. consid. 2.2.2), ne risulta che l'oggetto del litigio si distanzia dall'oggetto
d'impugnazione a tal punto da modificarlo, comportando così una viola-
zione della competenza funzionale del Tribunale amministrativo federale.
3.
Visto quanto precede, ne risulta che il ricorrente fa valere un oggetto del
litigio che va oltre a quello d'impugnazione. Pertanto, il ricorso è conside-
rato irricevibile (DTF 143 I 344 consid. 4 e 125 V 413 consid. 2).
4.
Le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico
della parte soccombente; se quest'ultima soccombe solo in parte, le mede-
sime vengono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA e art. 1 cpv. 1 del Regolamento del
21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
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Pagina 9
Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di giu-
stizia è calcolata in funzione dell'interesse pecuniario, dell'ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione
finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 e art. 4 TS-TAF).
Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono
fissate a fr. 2'000.–. Tale cifra verrà compensata, dopo la crescita in giudi-
cato della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 2'000.–, già versato dal ri-
corrente in data 11 dicembre 2017.
Infine, in virtù dell'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa
a carico dell'autorità inferiore.
5.
La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le
spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con
gli art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Le ripetibili comprendono le spese di rappre-
sentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte (art. 8 TS-TAF).
Nella fattispecie, al ricorrente, totalmente soccombente, non si assegna al-
cuna indennità.
Quanto all'autorità inferiore, essa non ha diritto alle ripetibili (art. 7 cpv. 3
TS-TAF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Le spese processuali vengono fissate a fr. 2'000.– e poste a carico del ri-
corrente. Questo importo verrà compensato, dopo la crescita in giudicato
della presente sentenza, dall'anticipo di fr. 2'000.–, già versato dal ricor-
rente in data 11 dicembre 2017.
3.
Non vengono accordate indennità a titolo di spese ripetibili.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (atto giudiziario);
– autorità inferiore (n. di rif. […]; atto giudiziario);
– Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
(atto giudiziario).
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Maria Cristina Lolli
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Pagina 11
Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di
30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il
termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale
federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una
rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno
del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una
lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi
di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della
parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere
allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione: