B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-____/____
Sen t en z a d e l 1 3 g i u g no 2 0 1 7
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Hans Urech, David Aschmann;
cancelliere Manuel Borla.
Parti
C._______,
…
ricorrente,
contro
Commissione di ricerca (FNS),
Università della Svizzera italiana,
Via Lambertenghi 10A,
6904 Lugano 4 Molino Nuovo,
c/o Fondo Nazionale Svizzero (FNS),
Wildhainweg 3, casella postale 8232, 3001 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Sostegno alla ricerca:
borsa di mobilità per ricercatori esordienti.
B-4243/2015
Pagina 2
Fatti:
A.
Il 13 gennaio 2015 C._______, di nazionalità …, classe …, ha ottenuto un
dottorato presso l’Università della Svizzera italiana (in seguito USI) con la
tesi “…”. Il 2 marzo 2015 l’interessata ha presentato al Fondo nazionale
svizzero per la ricerca scientifica (in seguito FNS) la richiesta di una borsa
di mobilità “Early Postdoc.Mobility” (in seguito borsa di mobilità) per ricer-
catori esordienti tendente a coprire le spese del soggiorno (18 mesi),
presso l’Università di Princeton nel New Jersey (USA) (in seguito anche
istituto ospitante), in relazione al progetto di ricerca “…”, valutate in 88'650
CHF.
B.
Con scritto del 3 giugno 2015 il Prof. A._______, membro della Commis-
sione della ricerca dell’USI (in seguito Commissione USI) responsabile per
il progetto nonché referente (cfr. docc. 5, 6, 7 e 11) – sebbene non esperto
in materia (“I m not an expert in the area”) – lo ha classificato “in relation to
other comparable applications” con la valutazione “Good/BC”. Il referente,
basandosi su 3 perizie esterne da parte di esperti riconosciuti (“I am mostly
relying on the opinion of the external reviewers”), è giunto a tale giudizio
dopo una valutazione complessiva e comprensiva del profilo della richie-
dente, del progetto proposto e dell’istituto ospitante.
C.
Con decisione del 5 giugno 2015 la Commissione USI ha respinto la do-
manda della richiedente, rilevando in particolare che “i revisori avanzano
delle critiche per quanto riguarda la corrispondenza fra il suo profilo attuale
e gli obbiettivi del progetto, il disegno del progetto e la sua fattibilità”. Nello
specifico la Commissione USI ha evidenziato che “[i]n una valutazione
comparativa rispetto ad altre proposte queste manchevolezze non ne per-
mettono purtroppo l’approvazione” (cfr. doc. 3).
D.
Contro predetta decisione C._______ è insorta davanti al Tribunale ammi-
nistrativo federale (in seguito anche TAF o il Tribunale), chiedendo che
venga annullata. In questa sede l’insorgente si duole dell’abuso nel potere
di apprezzamento e di un accertamento inesatto dei fatti, poiché contraria-
mente a quanto ritenuto dalla Commissione USI, le motivazioni della Peri-
zia presentata dal revisore 1 (in seguito Perizia 1) risulta essere carente
dal profilo della motivazione, mentre allo stesso tempo, le altre due perizie
B-4243/2015
Pagina 3
(in seguito Perizia 2 e Perizia 3) hanno espresso una valutazione positiva
al progetto. Conseguentemente a suo dire è auspicabile una verifica
dell’opinione della Perizia 1.
E.
All'accoglimento del gravame si è opposto il FNS, il quale, con risposta del
2 ottobre 2015, ha chiesto di respingere il ricorso inoltrato, protestate spese
e ripetibili, poiché la decisione impugnata sarebbe esente da critiche. In-
fatti, a suo dire, la domanda presentata dalla ricorrente sarebbe stata giu-
dicata e valutata correttamente a livello procedurale. Inoltre, poiché la Pe-
rizia 1 non si sarebbe dimostrata sufficientemente motivata, la decisione di
rifiuto si fonderebbe sostanzialmente sulle perizie 2 e 3, le quali, a diffe-
renza di quanto preteso dall’insorgente, conterebbero alcune critiche al
progetto. Infine, il FNS ha ricordato che, siccome l’assegnazione dei mezzi
di sostegno a disposizione è altamente competitiva, sono state respinte
persino domande che hanno ottenuto una valutazione migliore di quella
dell’insorgente. Ulteriori allegazioni, saranno, per quanto necessario, di-
scusse in appresso.
F.
Con replica del 2 ottobre 2015 la ricorrente si è riconfermata nelle proprie
conclusioni di causa, evidenziando che la decisione impugnata sia “pale-
semente contraria agli atti e al diritto, e costituisce travalicamento ed abuso
del potere decisionale”. In buona sostanza l’insorgente lamenta che il
membro della Commissione USI responsabile del progetto nonché refe-
rente dello stesso, Prof. A., si sia basato sulla Perizia 1, la quale era lacu-
nosa sotto diversi punti di vista, come pure abbia sottovalutato le perizie
2 e 3, talvolta decontestualizzando le osservazioni in esse contenute ed
interpretandone estratti in maniera arbitraria. Inoltre, essa propone
“un’analisi matematicamente oggettiva del processo decisionale documen-
tato nella proposta del referente”, tesa a dimostrare come non corrisponda
al vero che la Perizia 1 sia stata “a malapena presa in considerazione”.
G.
Con duplica dell’8 febbraio 2016 il FNS si è riconfermato anch’esso nelle
proprie conclusioni di causa illustrando che le perizie “sono oggetto di una
doppia valutazione, [...] da parte del referente e co-referente e di una valu-
tazione globale da parte della Commissione di ricerca”. In particolare, ha
precisato il FNS, il referente avrebbe “tenuto soprattutto conto delle perizie
n° 2 e 3”; inoltre, benché il verbale della seduta menzioni tutte e tre le pe-
rizie, senza specifica alcuna circa “il peso e il valore accordato” alle stesse,
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Pagina 4
ciò non significa che “alle tre perizie sia stata accordata la medesima im-
portanza”. Peraltro, pure le perizie numero 2 e 3 benché riportino una va-
lutazione abbastanza positiva presentano elementi meno convincenti. In-
fine a dire dell’autorità inferiore il compito della Commissione USI è pure
quello di “valutare una perizia al di là del carattere strettamente letterale
del testo dell’esperto”.
H.
Con risposta alla duplica, l’insorgente si è riconfermata nelle proprie alle-
gazioni di fatto e di diritto, che per quanto di interesse verranno riprese in
appresso.
Diritto:
1.
1.1 Contro le decisioni del FNS è ammesso il ricorso al Tribunale ammini-
strativo federale (art. 44 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla
procedura amministrativa [PA, RS 172.021]; art. 31 e 33 lett. h della legge
del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS
173.32]). Nell'evenienza, non sussistono eccezioni a norma dell'art. 32
LTAF.
1.2 Pacifica è la legittimazione ricorsuale della ricorrente, essendo la
stessa destinataria della decisione appellata ed avendo un interesse a che
la stessa venga qui annullata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto
tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di
forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA).
2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale (violazione art. 22 let. e regolamento
comune), compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento
(art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (art. 49 lett. b PA) nonché l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA;
cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2. ed., Basilea 2013, n. marg. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG
MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San
Gallo 2013, n. 1758 segg). Tuttavia, in materia di concessioni di sussidi
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conformemente all’art. 13 della legge federale sulla promozione della ri-
cerca e dell’innovazione (LPRI, RS 420.1), la cui procedura deve essere
conforme ai requisiti di cui agli articoli 10 e 26–38 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) (cpv. 1), la legge
prescrive che il richiedente può far valere mediante ricorso: la violazione
del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezza-
mento, come pure l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridica-
mente rilevanti (cpv. 3). Ne discende quindi, come già rilevato dalla giuri-
sprudenza, che in questo ambito il postulante non può far valere in una
procedura ricorsuale l'inadeguatezza (inopportunità) della decisione impu-
gnata (DTAF 2014/2 consid. 3).
2.2 Con riferimento al potere d’apprezzamento, il Tribunale federale consi-
dera che in ambiti richiedenti conoscenze tecniche elevate, l'autorità di ri-
corso deve far prova di riserbo e confidare nell'apprezzamento delle auto-
rità specializzate competenti (sentenza del Tribunale federale 1A.244/2003
del 31 marzo 2004 consid. 2); in questi campi le decisioni su ricorso devono
essere prese nel rispetto dei ruoli abituali della giustizia e dell'amministra-
zione (DTF 129 II 331 consid. 3.2). Conformemente a questa prassi giuri-
sprudenziale, il Tribunale amministrativo federale limita il proprio esame in
materia di sussidi per la ricerca, se la loro concessione dipende dall'ap-
prezzamento dell'autorità, alla questione dell'eccesso o dell'abuso del-
l'esercizio di tale potere. A questo proposito bisogna considerare che il Tri-
bunale amministrativo federale, in quanto autorità giudiziaria, non è un'au-
torità superiore preposta alla promozione della ricerca scientifica, né un'au-
torità di vigilanza in questo campo. Oltre a ciò, le decisioni relative a richie-
ste di sussidi non si prestano bene ad un controllo giudiziario per il fatto
che l'autorità di ricorso non conosce tutti i criteri di valutazione dei progetti
e non è, generalmente, capace di apprezzare le qualità del progetto del
ricorrente, in particolare rispetto a quelli dei suoi concorrenti (cfr. DTAF
2014/2 consid. 3, DTAF 2007/37 consid. 2.1 e DTAF 2007/6 consid. 3 pagg.
47 segg). Va altresì rilevato, che occorre considerare l’esperienza e le co-
noscenze specifiche degli organi membri del FNS, quali le Commissioni di
ricerca e gli esperti invitati, come pure rispettare l’autonomia della politica
di ricerca del FNS (sentenze del TAF B-2013/2011 del 2 febbraio 2012;
B-4676/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; B-5333/2009 del 10 no-
vembre 2010 consid. 3.2; JACQUES MATILE, La jurisprudence de la Com-
mission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche,
in : Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1994, p. 421 ss).
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Pagina 6
Di conseguenza, a meno che non sussistano dubbi sull’imparzialità dei
membri del gremio chiamato a statuire sulle domande di sussidi, né viola-
zione di diritti d’una parte nella procedura seguita, e che la valutazione ef-
fettuata appaia corretta e appropriata, il Tribunale amministrativo federale
rispetta l’apprezzamento operato dall’autorità inferiore. Questa analisi limi-
tata si riferisce tuttavia unicamente alla valutazione del progetto in quanto
tale. Nella misura in cui il ricorrente censuri l’interpretazione e l’applica-
zione di una normativa o contesti vizi procedurali, l'autorità di ricorso esa-
mina le censure con pieno potere di cognizione (sentenze del TAF
B-2139/2009 del 10 novembre 2009 consid. 4 e B-6801/2007 del 2 luglio
2008 consid. 4.1 e riferimenti citati, DTAF 2007/37 consid. 2.2).
3. Requisiti procedurali
3.1 Ai fini del presente giudizio val la pena qui ricordare che la procedura
amministrativa è retta dal principio dell'applicazione d'ufficio del diritto (iura
novit curia), che impone al giudice di applicare il diritto che considera de-
terminante senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti, né dal-
l'opinione espressa da precedenti istanze di giudizio, nonché dal principio
inquisitorio, in base al quale l'autorità amministrativa ha l'obbligo di accer-
tare d'ufficio i fatti determinanti per la decisione (tra le tante DTAF 2007/41
consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011,
no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applica-
zione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede
difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti
di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal
senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27
consid. 3.3). Ferme queste premesse e a prescindere dalle censure solle-
vate dal ricorrente nel gravame, occorre considerare quanto segue.
3.2 Il FNS, fondazione ai sensi degli artt. 80 segg. del codice civile svizzero
del 10 dicembre 1907 (CC; RS 210), è l’organo della Confederazione inca-
ricato di promuovere la ricerca scientifica in tutte le discipline presenti nei
centri di ricerca universitari (art. 10 cpv. 1 LRPI). Il FNS impiega i sussidi
accordatigli dalla Confederazione segnatamente per la promozione della
ricerca nell’ambito degli strumenti di promozione da esso definiti e la par-
tecipazione a programmi di promozione e a progetti di ricerca interconnessi
sul piano nazionale e internazionale (art. 10 cpv. 2 lett. a e b LPRI). In par-
ticolare, il FNS concede sussidi per promuovere la carriera degli scienziati,
finanziando il salario o contribuendo al sostentamento del costo della vita
(art. 4 cpv. 1 e 2 Regolamento del fondo nazionale svizzero sulla conces-
sione di sussidi: in seguito Regolamento sui sussidi). Tra gli strumenti a
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Pagina 7
disposizione del FNS si annovera pure la borsa di mobilità per post dotto-
ranti denominata “Early Postdoc.Mobility”.
In concreto tale strumento, è disciplinato da tre diversi regolamenti e meglio
dal Regolamento comune delle Commissioni di ricerca del Fondo nazio-
nale svizzero (in seguito Regolamento comune, disponibile unicamente in
versione tedesca e francese), dal Regolamento relativo alla borsa “Early
Postdoc.Mobility” (in seguito Regolamento borsa di mobilità, disponibile
unicamente in versione tedesca e francese), come pure dal Regolamento
Commissione USI che fissano determinate condizioni.
In particolare per l’inoltro della candidatura, il candidato deve adempiere le
“conditions personnelles” segnatamente aver ottenuto un dottorato almeno
due anni prima della richiesta di borsa ed essere di nazionalità svizzera,
oppure in caso di nazionalità estera, godere di un permesso di residenza o
di soggiorno, o essere sposato/a con un/una cittadino svizzero/a (art. 5 lett.
a, b e d del Regolamento borsa di mobilità). In seguito, ogni richiesta che
soddisfi le condizioni sopra elencate deve essere valutata nel merito se-
guendo una precisa procedura. Nello specifico, un membro della Commis-
sione di ricerca FNS o un esperto indipendente ha l’obbligo di presentare
una breve valutazione scritta (cfr. art. 22 cpv. 3 lett. c Regolamento comune
e art. 6 cpv. 2 Regolamento Commissione USI). Inoltre, un referente come
pure un co-referente, scelti all’interno della Commissione di ricerca, hanno
l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta in seno alla seduta di valutazione
(art. 22 cpv. 3 lett. d Regolamento comune). Di regola, la Commissione di
ricerca richiede una o più valutazioni delle domande di borse da parte di
ricercatori competenti nel settore specifico (“perizie”); i nomi degli esperti
sono indicati dal membro della commissione competente per la materia
d’accordo con il presidente. I candidati possono allegare alla domanda una
lista di potenziali esperti (art. 6 Regolamento Commissione USI cpv. 4). Nel
caso in cui dall’esame del dossier, in particolare dalle valutazioni dei Periti,
dovessero emergere elementi da chiarire, la Commissione di ricerca ha la
possibilità di convocare il candidato in occasione della seduta plenaria, of-
frendogli facoltà di esprimersi in particolare su detti elementi (art. 6 cpv. 5
Regolamento Commissione USI). Infine, la candidatura è discussa in seno
alla Commissione di ricerca e valutata procedendo con una comparazione
tra le differenti candidature pervenute (art. 22 cpv. 3 lett. e Regolamento
comune); le ragioni principali della concessione o del rifiuto sono oggetto
di un verbale scritto (art. 22 cpv. 3 lett. e Regolamento comune).
3.3 Come emerge dal rapporto scritto del 3 giugno 2015 e dal verbale della
commissione del 5 giugno 2015, relatore/referente (“referee”) della do-
manda sottoposta alla Commissione USI era il Prof. A._______, mentre co-
relatore/co-referente era il Prof. B._______. Come esposto in narrativa,
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Pagina 8
essi hanno valutato il progetto sulla base di tre perizie esperite da altrettanti
esperti esterni.
Sennonché in qualità di referente e co-referente, il Prof. A._______ e il
Prof. B._______ erano tenuti, come sopra esposto, ad informare oralmente
(cfr. “se prononce[nt]”: art. 22 cpv. 3 lett. d Regolamento comune) la Com-
missione USI, riunita in sede di valutazione della domanda. Ora dal verbale
della seduta della Commissione USI del 5 giugno 2015 non emerge con
chiarezza se essi si siano espressi sulla candidatura: infatti risulta verba-
lizzata unicamente una formulazione del tutto generica ed impersonale che
recita “[s]i tratta di un progetto rivisto che è stato valutato in modo discor-
dante dai reviewer” (cfr. verbale del 5 giugno 2015). Oltre a ciò il verbale
stesso è carente dal profilo probatorio: esso, oltre che essere estrema-
mente ridotto dal profilo contenutistico, è privo di ogni indicazione relativa
all’approvazione dei presenti e al contempo non reca nemmeno una firma
manoscritta, né del Presidente della Commissione USI, né del relatore/re-
ferente e/o del co-relatore/co-referente e nemmeno del segretario verba-
lizzante.
3.4 Ciò detto, ci si potrebbe chiedere se i requisiti posti a fondamento della
procedura adottata siano stati adempiuti, sennonché alla luce del conside-
rando seguente la domanda può restare inevasa.
4. Accertamento inesatto dei fatti e divieto di arbitrio
4.1
4.1.1 Secondo la giurisprudenza l'accertamento dei fatti è incompleto
quando tutte le circostanze di fatto e i mezzi di prova determinanti per la
decisione non sono stati presi in considerazione dall'autorità inferiore. L'ac-
certamento è invece inesatto allorquando segnatamente l'autorità ha
omesso d'amministrare la prova di un fatto rilevante, ha apprezzato in ma-
niera erronea il risultato dell'amministrazione di un mezzo di prova, o ha
fondato la propria decisione su dei fatti erronei, in contraddizione con gli
atti dell'incarto (cfr. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2a ed. 2015,
pag. 566; Olivier Zibung/Elias Hofstetter in: Waldmann/Weissenberger
(ed.), Praxiskommentar VwVG, 2009, n. 37 seg. ad art. 49 PA).
4.1.2 Giusta i combinati disposti artt. 9 Regolamento Borsa di mobilità e 6
cpv. 4 Regolamento Commissione USI, le perizie esterne raccolte devono
fornire alla Commissione di ricerca USI gli strumenti per una valutazione
dei progetti, fondandosi su 5 criteri di valutazione (traduzione libera dalla
versione francese 20 marzo 2012):
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Pagina 9
- qualità, originalità e attualità del progetto di ricerca la cui realizzazione è
prevista durante il periodo di soggiorno per ricerca;
- contributi scientifici del postulante al momento dell’inoltro della candida-
tura;
- prospettive di raggiungimento dell’obbiettivo di formazione previsto;
- attitudine personale del postulante a intraprendere una carriera scienti-
fica;
- qualità del luogo previsto per il soggiorno scientifico, segnatamente le
condizioni locali di lavoro come pure le possibilità di coaching e di forma-
zione professionale, e il beneficio positivo in termini di mobilità.
4.1.3 Come esposto in narrativa, l’insorgente ha censurato che il giudizio
impugnato sia il frutto di un accertamento inesatto dei fatti, poiché il mem-
bro esperto della Commissione di ricerca nonché referente, rispettiva-
mente la Commissione di ricerca USI avrebbero fondato le proprie valuta-
zioni e la propria decisione, oltre che sulle perizie 2 e 3, pure sulla Perizia
1, la quale sarebbe stata priva di una sufficiente motivazione. A ragione.
Dagli atti di causa emerge infatti che la Perizia 1 altro non è che un formu-
lario, o poco più, completato dall’esperto con l’apposizione di 6 “crocette”
corrispondenti ad altrettanti punti in valutazione. Senza entrare nel merito
di una definizione di criteri minimi che una Perizia di un esperto del settore
specifico ex art. 6 cpv. 3 Regolamento USI debba adempiere, va tuttavia
evidenziato che in casu i commenti e le motivazioni a complemento della
valutazione, operata attraverso l’apposizione di “crocette”, siano netta-
mente insufficienti: nello specifico l’esperto 1, esprimendosi sulla qualità
del progetto si è limitato ad osservare che “[t]he proposed project is not a
good fit for the host lab” (cfr. quesito 1: Scientific quality of the project); allo
stesso modo esprimendosi sul curriculum scientifico della postulante egli
ha affermato “the type of publications, the general area and the venues are
not a good fit for the host lab” (cfr. quesito 2: “Scientific curriculum of the
applicant”). Chiamato di poi a esprimere un parere su una carriera futura
della postulante l’esperto ha evidenziato che: “[e]specially in EE. Not in
statistics or machine learning. At least at the moment there is no indication
of publication or reaserch interests in statistica machine learning” (cfr.
quesito 4, “Prospects of the applicant for a future scientific career”). Seb-
bene non sia qui la sede per approfondire e valutare nel merito le indica-
zioni ed osservazioni contenute nella Perizia 1, occorre però rilevare che
un diligente operato della Commissione di ricerca dell’USI, e ancor prima
del membro esperto nonché referente, avrebbe concluso per l’estromis-
sione della Perizia 1 dalla valutazione complessiva della domanda.
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Pagina 10
Del resto dubbi sul peso da conferire alla Perizia 1 sono emersi pure in
capo al servizio giuridico del FNS. Infatti con email del 20 agosto 2015 esso
sottoponeva alcuni quesiti alla Commissione di ricerca USI, in particolare
interrogava sulle critiche degli esperti. In questo contesto non soccorre
nella tesi difensiva del FNS, l’email del 31 agosto 2015, con cui il segretario
della Commissione USI, ha riconosciuto la carente motivazione della Peri-
zia 1 (“expresses strong opinions which are not motivated”), rilevando al
contempo che la stessa non sia stata eliminata dal processo di valutazione
ma abbia semplicemente ottenuto un minor valore, in ragione segnata-
mente della buona reputazione del perito e di una non totale discordanza
con della Perizia 3 (“it is not totally inconsistent with review 3”).
Al contrario di quanto preteso posteriormente, emerge in modo evidente
dalla decisione impugnata che la Perizia 1 sia stata fondamentale per le
conclusioni a cui è giunta la Commissione USI. Infatti, dal testo della deci-
sione impugnata si legge “i revisori avanzano critiche”; ora, considerato
che la Perizia 2 ha valutato in ogni punto il progetto quale “excellent” e che
la Perizia 3 sui 6 punti in valutazione ne consideri 4 “good” e 2 “excellent”
non v’è chi non veda come le critiche di cui fa menzione la Commissione
USI sono da fare ricondurre in capo alla Perizia 1.
4.2 Giusta la giurisprudenza del Tribunale federale, il divieto d'arbitrio re-
golato all'art. 9 Cost. (Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999; RS 101) non risulta dal solo fatto che potrebbe entrare
in linea di conto o essere preferita un'altra soluzione di quella ritenuta
dall'autorità; l'Alta Corte si scosta dalla decisione impugnata solamente se
la stessa è manifestamente insostenibile, si trova in chiara contraddizione
con la situazione di fatto, viola gravemente una norma o un principio giuri-
dico incontestato e inoltre urta in modo scioccante il sentimento di giustizia
ed equità (DTF ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2, 273 consid.
2.1). Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che la scelta della Commissione
USI di considerare la Perizia 1, sebbene priva di motivazione, per valutare
la domanda dell’insorgente sia insostenibile. Ma non solo; pure l’esito a cui
è giunta l’autorità inferiore è arbitrario: infatti, sulla scorta delle uniche due
perizie motivate che esprimevano pareri e giudizi estremamente positivi sul
progetto (cfr. Perizia nr. 2: tutti i 6 criteri di valutazione hanno ottenuto la
valutazione “excellent”; Perizia nr. 3: su 6 criteri di valutazione 4 hanno
ottenuto la valutazione “good” e 2 la valutazione “excellent”), il progetto
della ricorrente avrebbe dovuto ottenere una valutazione sensibilmente mi-
gliore. Ne discende quindi che i presupposti per l’annullamento della deci-
sione impugnata conseguentemente alla violazione del divieto di arbitrio
sono adempiuti (DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1 e la giuri-
sprudenza citata).
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Pagina 11
4.3 A fronte delle considerazioni sopra espresse, la Perizia 1, negativa e
praticamente priva di motivazioni, doveva essere estromessa dalla valuta-
zione globale del referente/relatore Prof. A._______ rispettivamente da
quella della Commissione USI. Al contrario, avendo fondato la propria de-
cisione qui impugnata pure sulla Perizia 1, l’autorità decidente ha apprez-
zato in maniera erronea e arbitraria la richiesta della ricorrente e ha accer-
tato in modo inesatto i fatti giuridicamente rilevanti.
5.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, non mette conto di esa-
minare le censure sollevate dall’insorgente in merito alle interpretazioni er-
rate date alle perizie 2 e 3.
6.
Il ricorso va dunque accolto nella misura in cui è ricevibile, annullando la
decisione impugnata. Gli atti sono rinviati alla Commissione USI affinché
dopo avere raccolto una nuova Perizia e esperito una valutazione globale
della domanda, comparandola con le nuove richieste per una borsa di mo-
bilità sopraggiunte per l’anno di riferimento, si esprima sulla domanda
dell’insorgente.
7.
7.1 Nessuna spessa processuale è messa a carico di un’autorità federale,
rispettivamente di un suo organo (art. 63 cpv. 1 PA).
7.2 Il ricorrente, che ha agito nel presente procedimento senza un patroci-
natore e non ha sopportato altre spese o disborsi significativi, non ha diritto
alla rifusione di ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA e artt. 7 cpv. 1 e 8 TS-TAF).
8.
La presente sentenza è definitiva (art. 83 let. k LTF).
(il dispositivo è sulla pagina seguente)
B-4243/2015
Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la decisione del 5 giugno 2015 della
Commissione di ricerca dell’Università della Svizzera italiana è annullata e
l’incarto è rinviato alla stessa, affinché si pronunci ai sensi dei considerandi.
2.
Non vengono percepite spese processuali, né attribuite ripetibili.
3.
L’anticipo spese di 1'000 franchi svizzeri versato dalla ricorrente le verrà
restituito dal presente Tribunale.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata;
allegato: formulario “indirizzo per il pagamento”)
– autorità inferiore (n. di rif. …; raccomandata;
allegato: come da cifra 1)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Manuel Borla
Data di spedizione: 21 giugno 2017