B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte II
B-4297/2012
S e n t e n z a d e l 1 0 g i u g n o 2 0 1 4
Composizione
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Pietro Angeli-Busi, David Aschmann,
cancelliere Corrado Bergomi.
Parti
X._______ AG,
patrocinata dagli avvocati Dr. iur. Adriano Viganò e/o
lic. iur. Daniela Grahovac, Werder-Viganò Anwälte, ,
ricorrente,
contro
Y._______ S.p.A.,
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Procedura di opposizione no. 12030 –
Marchio svizzero no. 617749 "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" //
marchio internazionale no. 542604 "ARTIC (fig.)".
B-4297/2012
Pagina 2
Fatti:
A.
X._______ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 617 749 "AR-
CTIC VELVET TRÖPFLI", pubblicato la prima volta sulla banca dati dei ti-
toli di protezione swissreg il 9 agosto 2011. Esso è stato registrato per i
seguenti beni e servizi:
Classe 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
Classe 43: Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
B.
Contro la registrazione di suddetto marchio, Y._______ S.p.A. ha inoltrato
in data 3 novembre 2011 un'opposizione vertente sui prodotti menzionati
della classe 33. L'opposizione poggia sul seguente marchio (figurativo) in-
ternazionale n. 542'604:
Detto marchio è stato iscritto in data 6 ottobre 1989 nel registro interna-
zionale per i seguenti prodotti:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoo-
liques, sirops et autres préparations pour faire des boissons
Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques.
L'opponente ha sottolineato, a titolo preliminare, che il marchio su cui è
fondata l'opposizione è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, Svizzera
compresa, depositando a tale riguardo copia di alcune fatture di vendita
emesse dalla Y._______ Holding S.p.A., consociata della Y._______
S.p.A., alla Y.______ SA dal 2007 al 2011, nonché fatture di vendita
emesse dalla Y.______ SA a clienti svizzeri. In secondo luogo, la
richiedente ha reso attenti sull'identità dei prodotti della classe 33 e sul
rischio di confusione dei segni posti a raffronto.
B-4297/2012
Pagina 3
C.
Tramite scritto del 12 gennaio 2012 X._______ AG ha concluso al rigetto
dell'opposizione in quanto, a suo dire, non sussisterebbe alcun rischio di
confusione tra i due segni né a livello fonetico né grafico.
D.
Con decisione del 13 giugno 2012 l'autorità inferiore ha accolto l'opposi-
zione no. 12030 e revocato il marchio svizzero no. 617 749 "Arctic Velvet
Tröpfli" per i prodotti rivendicati:
Classe 33: alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
Nel contempo X._______ AG è stata condannata a pagare ad Y._______
S.p.A un'indennità di fr. 1'800.- (compresa la tassa di opposizione di
fr. 800.-).
L'autorità inferiore ha dapprima accertato che i prodotti rivendicati dal
marchio impugnato nella classe 33 ai sensi di "Alkoholische Getränke
(ausgenommen Biere)" sono identici ai prodotti della classe 33 "boissons
alcooliques" rivendicati dal marchio opponente. In riferimento al marchio
opponenente "ARTIC", ella ha riconosciuto che la rappresentazione stiliz-
zata dell'orso e il termine scritto a lettere maiuscole "ARTIC" sono en-
trambi elementi determinanti dalla forza distintiva. Inoltre, ella ha ritenuto
che il marchio verbale impugnato abbia ripreso l'elemento determinante
"ARTIC" del marchio opponente aggiungendovi la lettera "c" nel mezzo
del termine "AR-c-TIC". A livello fonetico, visivo e semantico, ha soggiun-
to l'autorità inferiore, gli elementi verbali "ARTIC" e "Arctic" sarebbero
quasi identici. A suo dire, gli elementi supplementari contenuti nel marchio
opposto "Velvet" e "Tröpfli" hanno una forza distintiva debole, costituendo
delle indicazioni di qualità che descrivono le caratteristiche dei prodotti
della classe 33, per cui il termine dal carattere distintivo "Arctic" è percepi-
to come l'elemento preponderante ed indipendente del marchio impugna-
to. In considerazione delle similitudini uditive, visive e semantiche tra l'e-
lemento determinante del marchio opponente "ARTIC" e l'elemento pre-
ponderante del marchio impugnato "Arctic", l'autorità di prime cure ritiene
che la differenza consistente nella lettera "c" del marchio impugnato non
è atta a conferire al marchio impugnato un'individualità propria che distol-
ga l'attenzione dagli elementi coincidenti. La medesima considera che
nell'ambito delle bibite alcoliche non si presuppone un grado di attenzione
maggiore da parte del pubblico interessato e ne deduce che, quand'an-
che il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, esso suppone asso-
ciazioni sbagliate a causa della loro similitudine, pensando segnatamente
B-4297/2012
Pagina 4
a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse dalla stessa a-
zienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indiret-
to).
E.
Contro la decisione summenzionata X._______ AG (di seguito: ricorrente)
è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso in lingua tede-
sca del 16 agosto 2012, postulando l'accoglimento integrale del ricorso e
l'annullamento integrale della decisione impugnata, protestate tasse e ri-
petibili.
La ricorrente fa innanzitutto osservare che nell'ambito della procedura di
opposizione non era ancora patrocinata da un avvocato e quindi non è
stata in grado di prendere posizione in maniera adeguata sull'opposizio-
ne, segnatamente omettendo di sollevare l'eccezione del mancato uso
che avrebbe condotto al rigetto dell'opposizione come del resto successo
in riferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC
(fig.)" e "ARCTIC VELVET".
La ricorrente invoca una violazione del diritto federale, nella misura in cui
l'autorità inferiore ha applicato ed interpretato l'art. 3 cpv. 2 lett. c LPM in
maniera scorretta. A suo avviso va negata una similitudine tra i segni a li-
vello auditivo, visivo e semantico. Ella sostiene che nel marchio impugna-
to manchi il segno distintivo figurativo dell'orso contenuto nel marchio op-
ponente e che il marchio impugnato abbia una scrittura ed una composi-
zione completamente diversa, a livello visivo e fonetico, dal marchio im-
pugnato. Questi aspetti, soggiunge la ricorrente, trasmettono un'impres-
sione d'insieme totalmente differente dal marchio "ARTIC". Il marchio im-
pugnato sarebbe caratterizzato dalla combinazione delle tre parole "AR-
CTIC", "VELVET" e "TRÖPFLI" che gli conferirebbe un forte carattere di-
stintivo, mentre "ARTIC" rappresenterebbe una combinazione fondamen-
talmente diversa di un marchio verbale debole di dominio pubblico con un
marchio figurativo. La lettera "C" nel mezzo della parola "Arctic" e gli ulte-
riori elementi verbali "Velvet" e "Tröpfli" contribuirebbero a distinguere suf-
ficientemente il marchio impugnato dal marchio opponente.
La ricorrente fa valere inoltre una violazione dell'art. 3 cpv. 1 lett. c LPM,
in quanto, secondo lei, l'autorità inferiore avrebbe a torto ammesso il ri-
schio di confusione tra i segni contrapposti e confrontato i due marchi so-
lo sulla base delle componenti "ARTIC" e "Arctic", cadendo in contraddi-
zione con le allegazioni contenute nella decisione dell'8 maggio 2012 nel-
la procedura di opposizione n. 11380.
B-4297/2012
Pagina 5
In particolare l'autorità inferiore avrebbe accertato i fatti in modo inesatto
ed incompleto, nella misura in cui sulla base di un estratto del registro dei
marchi internazionali e di una ricerca sul sito web "google" in relazione al
termine "artic" la medesima avrebbe senz'altro potuto constatare che "Ar-
tic" è un termine comunemente utilizzato e rappresenta un indizio per il
debole carattere distintivo del marchio della controparte. Omettendo que-
ste ricerche l'autorità inferiore non avrebbe chiarito in maniera sufficiente
le circostanze giuridicamente rilevanti e nemmeno assunto le prove se-
condo l'ordine. In special modo ella avrebbe potuto constatare sul sito
web della ricorrente che i prodotti di quest'ultima sono fabbricati con ac-
qua proveniente dalla Groenlandia. Anche nel trascurare questo aspetto
l'autorità inferiore avrebbe, a detta della ricorrente, violato la massima in-
quisitoria. Infine, i due marchi in questione sarebbero destinati ad un
pubblico differente.
F.
Con scritto del 19 settembre 2012 l'autorità inferiore ha prodotto l'incarto
completo munito di un indice degli atti, chiesto la reiezione del gravame e
nel contempo comunicato di rinunciare a prendere posizione sul ricorso,
rimandando in sostanza alla motivazione contenuta nella decisione impu-
gnata.
G.
Con risposta del 26 ottobre 2012, inoltrata entro il termine prorogato con
ordinanza del 18 settembre 2012, Y._______ S.p.A. (di seguito: contro-
parte) conclude alla reiezione integrale del gravame ed alla conferma del-
la decisione impugnata. Nel contempo la controparte produce la nota d'o-
norario del proprio patrocinatore.
In primo luogo, la controparte ritiene irrilevante la circostanza che la ricor-
rente, non essendo patrocinata da un legale, non sia stata in grado di sol-
levare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione. In se-
guito, la controparte reputa che la questione a sapere se i marchi e i pro-
dotti in questione siano simili ed esista un rischio di confusione debba es-
sere decisa esclusivamente sulla base delle registrazioni dei due marchi,
mentre sarebbe invece irrilevante l'uso concreto che le parti fanno o in-
tendono fare. La controparte contesta a tale riguardo le allegazioni della
ricorrente circa l'utilizzo dell'acqua di sorgente della Groenlandia e se-
condo cui i prodotti della controparte, oltre ad essere ingannevoli perché
non avrebbero origine nell'artico, sarebbero destinati ad un pubblico gio-
vane e di tendenza. In considerazione del fatto che i prodotti rivendicati
dai marchi in questione sono identici, la controparte è dell'avviso che si
B-4297/2012
Pagina 6
dovrà esigere una differenziazione ancora più marcata tra i marchi alfine
di evitare un rischio di confusione. Ella parte inoltre dal presupposto che il
marchio opponente abbia un ambito protettivo almeno medio. I risultati
della ricerca di marchi internazionali e della ricerca su google riportati dal-
la ricorrente non dimostrerebbero la debolezza del marchio opponente. A
mente della controparte, i prodotti in questione sono rivolti ad un pubblico
di consumatori non specialistici, trattandosi di beni alimentari di largo
consumo (alcolici), per cui si dovrebbe concludere che i consumatori non
prestino particolare attenzione nell'acquistare detti prodotti.
La controparte conclude che i marchi in questione siano da ritenere simili
secondo l'aspetto grafico e fonetico. Sotto l'aspetto del significato, l'ag-
giunta di termini descrittivi come "VELVET TRÖPFLI" non cambierebbero
nulla al significato del termine dominante del marchio della ricorrente. Sa-
rebbe quindi dato il rischio di confusione.
H.
Con ordinanza del 2 novembre 2012 le prese di posizione dell'autorità in-
feriore e della controparte sono state trasmesse alla ricorrente e nel con-
tempo si è concluso lo scambio di scritti su riserva di ulteriori provvedi-
menti istruttori o allegazioni delle parti. Nel contempo lo scrivente Tribu-
nale ha comunicato alle parti di riservarsi la facoltà di esaminare la con-
giunzione dei procedimenti B-3056/2012, B-42972012 e B-4637/2012.
Con scritto del 26 ottobre 2012 rispettivamente 15 novembre 2012 la con-
troparte ha dichiarato di non opporsi ad un'eventuale congiunzione delle
procedure, mentre la ricorrente ha manifestato il proprio disaccordo.
I.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibat-
timento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).
J.
Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della controparte
ha comunicato di essere entrato a fare parte dal 1° ottobre 2013 dello
studio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio.
K.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente ver-
tenza.
B-4297/2012
Pagina 7
Diritto:
1.
Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è am-
messo il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e 33 lett. e
della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
[LTAF, RS 173.32]). La decisione impugnata è stata inviata il 13 giugno
2012 ed è pervenuta alla ricorrente, stando alle sue allegazioni, il giorno
successivo. Il ricorso, inoltrato il 16 agosto 2012, è tempestivo, ritenuto
che il termine per presentarlo é rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto
a causa delle ferie giudiziarie estive (art. 22a cpv. 1 lett. b e art. 50 cpv. 1
della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa
[PA, RS 172.021]). Esso è stato presentato nella forma prevista
dall'art. 52 PA, l'anticipo richiesto è stato versato nel termine impartito e il
rappresentante legale della ricorrente ha prodotto una procura scritta va-
lida (art. 11 cpv. 2 PA). La ricorrente ha partecipato al procedimento di-
nanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione im-
pugnata e ha un interesse degno di protezione alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il gravame è pertanto ricevibile.
2.
L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in i-
taliano, mentre l'atto di ricorso è stato redatto in lingua tedesca. La ricor-
rente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente
procedura in lingua tedesca cosicché quest'ultima, di principio, deve es-
sere proseguita in italiano, facendo stato la lingua della decisione impu-
gnata (cfr. art. 33a cpv. 2 PA; sentenza del Tribunale amministrativo fede-
rale B-1171/2007 del 3 giugno 2008 consid. 2).
3.
Giusta l'art. 24 della legge federale di procedura civile federale del 4 di-
cembre 1947 (PC, RS 273), applicabile per analogia in relazione con
l'art. 4 PA, è possibile riunire in un'unica procedura più ricorsi che presen-
tano una stretta unità di contenuto relativa ai fatti e in cui vengono poste
le medesime questioni giuridiche; tale soluzione corrisponde al principio
dell'economia procedurale ed è nell'interesse di tutte le parti (ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basilea 2013, N. 3.17; cfr. per il Tribunale federale
DTF 125 II 299 consid. 1b, DTF 122 II 368 consid. 1a).
Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente pro-
cedura di ricorso, anche il procedimento B-4637/2012, concernente l'op-
B-4297/2012
Pagina 8
posizione formulata dalla controparte ed accolta dall'autorità inferiore sul-
la base del marchio internazionale n. 542'604 contro il marchio della ricor-
rente "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL", nonché il procedimento
B-3056/2012, concernente l'opposizione della controparte rigettata
dall'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604
contro il marchio verbale della ricorrente "ARCTIC VELVET", in quanto la
controparte non avrebbe reso verosimile l'uso del marchio opponente in
modo da perpetuarne la tutela.
Considerato che il procedimento B-3056/2012 verte unicamente sulla
questione del mancato utilizzo del marchio opponente e che il presente
come pure il procedimento B-4637/2012 hanno per oggetto il rischio di
confusione tra il marchio internazionale opponente e due differenti marchi
impugnati svizzeri, si può prescindere dal congiungere le tre procedure
cosicché esse sono trattate separatamente.
4.
Nel suo memoriale la ricorrente tiene presente che, non essendo ancora
patrocinata da un avvocato nell'ambito della procedura di opposizione,
non è stata in grado di prendere posizione adeguatamente sull'opposizio-
ne, omettendo tra l'altro di sollevare l'eccezione del mancato uso che a-
vrebbe condotto al rigetto dell'opposizione, come del resto successo in ri-
ferimento alla procedura di opposizione no. 11380 tra i marchi "ARTIC
(fig.)" e "ARCTIC VELVET".
Poiché la procedura di opposizione è dominata dal principio attitatorio
("Verhandlungsmaxime") non è compito dell'autorità inferiore di esamina-
re se il marchio antecedente sia stato utilizzato in modo valido, ma in-
combe invece alla parte resistente di sollevare l'eccezione del mancato
uso se lo ritiene opportuno (MICHEL MÜHLSTEIN in: de Werra/Guilléron
(ed.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, Basilea, 2013, n. 3
ad art. 32 LPM; CHRISTOPH GASSER, Stämpflis Handkommentar Marken-
schutzgesetz, Berna 2009, n. 7 ad art. 32 LPM). In caso di opposizione, il
resistente che vuole invocare il mancato uso del marchio conformemente
all'art. 12 cpv. 1 LPM deve farlo esplicitamente nella sua prima risposta
all'opposizione (art. 22 cpv. 3 dell'ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla
protezione dei marchi [OPM, RS 232.111]). Di conseguenza, egli agisce
tardivamente se si prevale dell'eccezione del mancato uso per la prima
volta nella procedura di ricorso (GASSER, op. cit., n. 11 ad art. 3 LPM con
riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale).
B-4297/2012
Pagina 9
Dall'estratto del registro dei marchi del 13 settembre 2012 (allegato 2 alla
risposta dell'autorità inferiore) risulta che la ricorrente è detentrice del
marchio impugnato, ma non è indicato chi sia il suo patrocinatore, come
invece è avvenuto nell'estratto del registro dei marchi del 20 luglio 2012 in
riferimento al marchio "ARCTIC VELVET" (allegato 2 alla risposta dell'au-
torità inferiore nel procedimento B-3056/2012). Non dà quindi adito a cri-
tiche che l'autorità inferiore, nell'ambito della procedura di opposizione,
abbia intrattenuto la corrispondenza direttamente con la ricorrente. Il
mancato patrocinio nella procedura di opposizione non avrebbe comun-
que impedito alla ricorrente di avvalersi personalmente dell'eccezione del
mancato uso nella prima risposta all'opposizione o di agire di conseguen-
za per il tramite del proprio patrocinatore. Come si è visto, sulla base del-
la dottrina e prassi citate, non è più ammissibile invocare tale eccezione
nella procedura di ricorso. Di ciò sembra pure rendersi conto il patrocina-
tore della ricorrente quando dichiara che quest'ultima ha omesso di solle-
vare l'eccezione del mancato uso nella procedura di opposizione, trala-
sciando comunque di far valere che la dimenticanza avvenuta in prima i-
stanza possa essere riparata nella procedura su ricorso. Non si rivela
dunque più necessario chinarsi ulteriormente sulla questione dell'uso del
marchio opponente.
5.
Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione
(art. 31 cpv. 1 della legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992
[LPM, RS 232.11]). L'opposizione deve essere motivata e inviata per i-
scritto all'autorità inferiore entro tre mesi dalla pubblicazione della regi-
strazione (art. 31 cpv. 2 LPM). Il marchio opponente è stato registrato nel
registro internazionale il 6 ottobre 1989, mentre il marchio impugnato è
stato depositato il 27 luglio 2011. Ne risulta che il marchio opponente è
più vecchio di quello impugnato. Atteso che l'opposizione è stata presen-
tata entro il termine legale e la tassa di opposizione era stata pagata en-
tro i termini utili, l'autorità inferiore è a giusto titolo entrata nel merito
dell'opposizione.
6.
6.1 Sono esclusi dalla protezione come marchi i segni simili a un marchio
anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un ri-
schio di confusione (art. 3 cpv. 1 lett. c. LPM). Il rischio di confusione si
giudica secondo la similitudine dei segni nel ricordo visivo degli ultimi de-
stinatari (DTF 121 III 278 consid. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 con-
sid. 2d Radion/Radiomat; sentenze del Tribunale amministrativo federale
B-4297/2012
Pagina 10
B-6375/2011 del 12 agosto 2013 consid. 5.1 FUCIDIN/Fusiderm,
B-7934/2007 del 26 agosto 2009 consid. 2.1 Fructa/Fructaid,
B-3578/2007 del 31 ottobre 2007 consid. 2 Focus/Pure Focus) e secondo
il grado di similarità tra i prodotti e i servizi rivendicati. Tra questi due ele-
menti sussiste un'interazione: più i prodotti e i servizi per i cui i marchi so-
no stati registrati si somigliano, più aumenta il rischio di confusione e più il
segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore alfine di escludere
tale rischio.
6.2 Per valutare il rischio di confusione giusta l'art. 3 cpv. 1 LPM è deter-
minante conoscere se, a causa della similitudine tra i segni, vi siano da
temere attribuzioni scorrette della provenienza atte a compromettere la
funzione di individualizzazione del marchio prioritario (DTF 127 III 166
consid. 2a Securitas). Un rischio di confusione è ammesso se uno dei
segni contrapposti è scambiato per l'altro ("rischio di confusione diretto"),
ma anche se le cerchie commerciali interessate possono ritenere, in pre-
senza di marchi simili, che essi provengano dalla stessa azienda oppure
supporre che sussista un qualsivoglia nesso economico tra le aziende
("rischio di confusione indiretto"; cfr. DTF 128 III 97 seg. consid. 2a Orfi-
na/Orfina, DTF 127 III 166 consid. 2a Securitas, sentenza del Tribunale
federale 4C.171/2001 del 5 ottobre 2001 consid. 1b Stoxx/StockX [fig.],
in: sic! 2002 p. 99, DTF 122 III 382 segg. Kamillosan).
6.3 Nell'esaminare il rischio di confusione dev'essere inoltre tenuto conto,
nel singolo caso, del grado di attenzione con cui i destinatari richiedono
determinati prodotti e i servizi, nonché della forza distintiva dei segni, poi-
ché quest'ultima determina il campo di protezione di un marchio (GALLUS
JOLLER, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz, [MSchG], Berna 2009, n. 45 ad art. 3 LPM). Per
marchi più deboli l'ambito di similitudine protetto è minore rispetto ai mar-
chi forti. Per i marchi deboli bastano già differenze più esigue per creare
una distinzione sufficiente (DTF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan; sen-
tenze del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del 3 novembre
2010 consid. 3.3 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE
[fig.], B-2653/2008 del 1° dicembre 2008 consid. 3.3 monari/ANNA MO-
LINARI). Sono considerati deboli in particolare quei segni le cui compo-
nenti essenziali si attengono strettamente a termini specifici dell'uso lin-
guistico comune (DTAF 2010/32 consid. 7.3 Peranton/Pernadol, sentenza
del Tribunale amministrativo federale B-5390/2009 del 17 agosto 2010
consid. 5.6 ORPHAN EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). D'al-
tra parte sono segni forti quelli che si evidenziano per il contenuto fanta-
sioso oppure che si sono imposti nel commercio (DTF 122 III 382 con-
B-4297/2012
Pagina 11
sid. 2a Kamillosan; sentenza del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ot-
tobre 2004 consid. 2.2 Yello; EUGEN MARBACH, in: Roland von Bü-
ren/Lucas David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbe-
werbsrecht, vol.III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 979). Il
rischio di confusione tra due marchi non avviene sulla base di un raffronto
astratto dei segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze nel
singolo caso (sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-6046/2008 del 3 novembre 2010 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]).
7.
Sulla base dei prodotti e servizi rivendicati dai due segni in questione si
devono preliminarmente determinare i destinatari interessati (EUGEN
MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Di regola
si presuppongono un'attenzione accresciuta e un rischio di confusione ri-
dotto se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti (sentenza
del Tribunale federale 4C.258/2004 del 6 ottobre 2004 consid. 2.3 Yel-
lo/Yellow Access AG; sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.4 Etavis/Estavis 1993) op-
pure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno
quotidiano (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-38/2011 del
29 aprile 2011 consid. 7 segg. IKB/ICB, ICB [fig.]), mentre per gli articoli di
massa del fabbisogno quotidiano si presuppone che i destinatari prestino
meno attenzione al momento della scelta dei prodotti (DTF 133 III 347
consid. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter [3D]; JOLLER, op. cit.,
n. 52 ad art. 3 LPM). La definizione delle cerchie commerciali interessate
verte su una questione di diritto (DTF 133 III 347 consid. 4 Trapezförmiger
Verpackungsbehälter [3D], DTF 126 III 317 consid. 4b Apiella).
7.1 Le bevande alcoliche non devono essere consegnate a bambini e mi-
nori di 16 anni (art. 11 cpv. 1 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 sulle
derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr, RS 817.02]). Di conseguen-
za, le cerchie commerciali interessate consistono nel presente caso nei
consumatori di bevande alcoliche maggiori di 16 anni, nonché in quelle
persone che acquistano tali articoli per terzi per ragioni private o profes-
sionali (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del
21 ottobre 2013 consid. 3.2 Gallo/Gallay [fig.]).
7.2 Benché sia concepibile che una piccola parte di intenditori possa pre-
stare un'attenzione particolare nell'acquistare bevande alcoliche, per
questo tipo di prodotti del fabbisogno quotidiano ci si basa di regola su
un'ampia cerchia di destinatari interessati con un grado di attenzione
B-4297/2012
Pagina 12
normale (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5120/2011 del
17 agosto 2012 consid. 5.2 Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.],
B-7352/2008 del 17 giugno 2009 consid. 6.2 Torres/Torres Saracena). Ciò
vale anche per il caso che ci riguarda. Del resto la ricorrente non compro-
va con alcun giustificativo l'allegazione secondo cui i prodotti rivendicati
dal proprio marchio sarebbero destinati ad un pubblico esclusivo e dispo-
nibili solo in punti di vendita selezionati, mentre i prodotti del marchio op-
ponente sarebbero invece rivolti ad un pubblico di tendenza giovane e
femminile.
8.
Di seguito va esaminato se i prodotti e i servizi dei marchi contrapposti
possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista
delle cerchie commerciali interessate definite al consid. 7.
8.1 Una similarità tra prodotti e servizi è ammessa se i destinatari interes-
sati possono ritenere che i prodotti e i servizi utilizzati da marchi identici o
simili provengano dalla stessa azienda o perlomeno se si tratta di prodotti
di aziende legate economicamente e sotto il controllo di un unico titolare
di marchi (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011
del 9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.], B-6665/2010 del
21 luglio 2011 consid. 5.1 HOME BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009
del 25 novembre 2009 consid. 3.1 EFE [fig.]/EVE). Indicatori per una so-
miglianza tra i prodotti e servizi possono essere tra l'altro i medesimi luo-
ghi di produzione, lo stesso know-how specifico per la fabbricazione, ca-
nali di distribuzione simili oppure la presenza di uno scopo di impiego si-
mile (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2269/2011 del
9 marzo 2013 consid. 6.1 [fig.]/BoneWelding [fig.]).
8.2 I prodotti rivendicati dal marchio impugnato nella classe 33 ai sensi di
"Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)" sono identici ai prodotti
"Boissons alcooliques" rivendicati dal marchio opponente nella medesima
classe. Per gli ulteriori prodotti rivendicati dal marchio opponente nella
classe 33, ovvero "Vins, alcools, liqueurs" si può concludere, se non all'i-
dentità dei prodotti, perlomeno ad un alto grado di similarità. Nel confron-
tare i segni occorre perciò adottare criteri particolarmente severi.
9.
Vista l'identità, rispettivamente l'alto grado di similarità tra i prodotti riven-
dicati dai marchi contrapposti va di seguito esaminato se sussiste una
similitudine tra i due.
B-4297/2012
Pagina 13
9.1 La similitudine dei segni va esaminata sulla base dell'impressione
d'insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali
interessate dai prodotti e dai servizi in questione (DTF 121 III 377 con-
sid. 2a Boss/Boks; sentenza del Tribunale amministrativo federale
B-4471/2012 del 29 ottobre 2013 consid. 2.3 con riferimenti alla dottrina
rilevante ALAÏA/LALLA ALIA [fig.]). Nel raffrontare i segni ci si basa sulle
rispettive iscrizioni nel registro dei marchi. Siccome nella maggior parte
dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fon-
dare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella
memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-6375/2011 del 12 agosto 2013 con-
sid. 7.1 FUCIDIN/Fusiderm).
9.2 Nel caso di marchi che combinano elementi verbali e figurativi, le loro
singole componenti devono essere ponderate a seconda della loro forza
distintiva. Sono decisivi gli elementi verbali o figurativi dall'influsso marca-
to, mentre quelli di debole forza distintiva condizionano l'impressione d'in-
sieme con un impatto minore. Se un marchio contiene sia elementi verba-
li sia elementi figurativi caratteristici, essi sono suscettibili di influenzare
allo stesso modo l'impressione d'insieme (sentenze del Tribunale ammi-
nistrativo federale B-4149/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 EFE
[fig.]/EVE, B-7500/2006 del 19 dicembre 2007 consid. 6.4 Diva Cravatte
[fig.] / DD Divo Diva [fig.]). Per prassi l'impressione d'insieme può spesso
essere condizionata dagli elementi verbali, perlomeno quando le compo-
nenti grafiche non colpiscono per la loro particolare originalità e non sono
atte a restare impresse nella memoria dei destinatari (cfr. sentenza del
Tribunale amministrativo federale B-8011/2007 del 24 ottobre 2008 Emo-
tion/e motion [fig.] consid. 6.3).
9.3 Nei marchi puramente verbali sono determinanti l'aspetto fonetico, vi-
sivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 121 III
377 consid. 2b Boss / Boks). Una similitudine dei segni in uno di questi
criteri è sufficiente per ammettere il rischio di confusione per i marchi ver-
bali (MARBACH, Markenrecht, op. cit., n. 875; sentenza della commissione
di ricorso in materia di proprietà intellettuale in: sic! 2006 p. 761 consid. 4
McDonald's / McLake). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal
numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre
quello visivo si lascia contraddistinguere dalla lunghezza delle parole e
dall'effetto ottico delle lettere utilizzate; infine va tenuto conto della circo-
stanza che l'inizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di
massima un'importanza maggiore che le lettere o le sillabe atone colloca-
B-4297/2012
Pagina 14
te tra di essi (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas; DTF 122 III 382
consid. 5a Kamillosan / Kamillan; DTF 119 II 473 consid. 2 c Radion).
9.4 Di seguito si procede ad un confronto tra i due marchi sotto l'aspetto
grafico, fonetico e semantico sulla base dei loro elementi determinanti.
9.4.1 In una prima fase è esaminata la questione di sapere quali sono gli
elementi determinanti dei marchi contrapposti, considerate le opinioni
contrastanti delle parti.
Il marchio opponente è il risultato di una combinazione tra un elemento
verbale, il termine "ARTIC", e una componente figurativa, la scrittura del
termine "ARTIC" a caratteri maiuscoli diritti dal contorno nero e dall'inter-
no bianco con la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno
della lettera iniziale "A". Nel procedimento parallelo B-3056/2012 concer-
nente la questione dell'uso idoneo dello stesso marchio ad assicurarne la
protezione, lo scrivente Tribunale ha concluso che il termine "ARTIC" e
l'elemento figurativo dell'orso polare formano, complessivamente, gli ele-
menti determinanti del marchio opponente, possedendo, nella loro som-
ma, un carattere distintivo proprio e conferendo al marchio la propria i-
dentità (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 4 giugno
2014 consid. 7.4.2).
Tuttavia, in un procedimento concernente l'esame della similitudine e del
rischio di confusione tra due segni occorre tener conto della circostanza
che nel traffico commerciale il pubblico interessato suole orientarsi princi-
palmente all'elemento verbale anche quando si tratta di marchi combinati
(sentenza del Tribunale amministrativo federale B-531/2013 del 21 otto-
bre 2013 consid. 6.4 GALLO/Gallay [fig.]). Non dà perciò adito a critiche
che l'autorità inferiore, pur avendo a giusta ragione ritenuto sia il termine
"ARTIC" scritto in maiuscolo a lettere bianche dal contorno nero, sia la fi-
gura stilizzata dell'orso polare a pari modo gli elementi determinanti del
marchio opponente, abbia eseguito il raffronto dei marchi in questione
basandosi prevalentemente sugli elementi predominanti "ARTIC" e "Ar-
ctic" (cfr. consid. 9.4.2 segg.). Contrariamente a quello che vorrebbe far
credere la ricorrente, l'autorità inferiore non si è scostata diametralmente
dalle considerazioni nella procedura di opposizione n. 11380 che fa l'og-
getto del procedimento B-3056/2012. Invero, anche in quell'evenienza
detta autorità ha attribuito l'appartenenza sia della componente figurativa
dell'orso polare sia dell'elemento verbale al nucleo del marchio dal carat-
tere distintivo. Per il resto, il riferimento della ricorrente alla procedura di
opposizione n. 11380 non appare pertinente, nella misura in cui nel caso
B-4297/2012
Pagina 15
che ci riguarda non si tratta di apprezzare l'uso del marchio in maniera da
perpetuarne la tutela ai sensi dell'art. 11 LPM, bensì dell'esame della si-
militudine e del rischio di confusione tra due segni giusta l'art. 3 LPM. Le
due norme succitate perseguono quindi scopi diversi (cfr. MEIER, Com-
mentaire romand, n. 34 ad art. 11 LPM).
Il marchio impugnato "Arctic Velvet Tröpfli" è composto da tre parole. Di
regola, il consumatore suole prestare un'attenzione particolare all'inizio di
un marchio nel senso della parte caratteristica del medesimo (DTF 122 III
382 p. 389 Kamillosan/Kamillan, cfr. consid. 9.3 i.f.). Sulla scorta di tale
principio e ritenuto che la ricorrente è detentrice dei marchi svizzeri "Ar-
ctic Velvet" (no. 602722), "Arctic Velvet Nothing Cocktail" (no. 621437),
"Arctic Velvet Premium" (no. 631215) e di "Arctic Velvet Tröpfli"
(no. 617749), i quali iniziano tutti con il termine "Arctic", agli elementi sup-
plementari del marchio impugnato "Velvet" e "Tröpfli" non può essere at-
tribuito un forte carattere distintivo proprio. Come fa giustamente notare
l'autorità inferiore, entrambi i termini sono di natura descrittiva, costituen-
do indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 33. Con l'e-
spressione svizzero-tedesca "Ein gutes Tröpfli" si intende "un buon (goc-
cino di) vino", mentre le espressioni in inglese "velvet taste" oppure "vel-
vet texture" si riferiscono ad un gusto, un sapore o una consistenza vellu-
tati. Per questi motivi, si può ragionevolmente concludere che il termine
"Arctic" rappresenta l'elemento preponderante dal carattere distintivo del
marchio impugnato. In questo senso può resistere a critiche la circostan-
za che l'autorità inferiore abbia esaminato la similitudine dei segni con-
centrandosi in una prima fase su un raffronto degli elementi verbali de-
terminanti "ARTIC" e "Arctic" (cfr. per quanto riguarda la figura stilizzata
dell'orso presente nel marchio opponente consid. 9.4.3).
9.4.2 Da un confronto fra gli elementi principali dei segni contrapposti sal-
ta all'occhio come uno degli elementi predominanti del marchio opposto
"ARTIC" sia stato totalmente ripreso dalla prima parola del marchio impu-
gnato, seppure con l'aggiunta della lettera "c" tra le consonanti "r" e "t".
Per prassi costante del Tribunale federale e dello scrivente Tribunale, la
ripresa della parte caratteristica principale di un marchio anteriore in un
marchio più recente porta, di principio, a riconoscere una similitudine tra i
segni, in quanto vi è il rischio che i destinatari siano indotti a credere, sul-
la scorta dell'elemento identico o simile, che si tratti di un marchio della
stessa ditta, di serie o perlomeno di marchi provenienti da imprese con-
nesse tra loro; a titolo eccezionale la ripresa della componente determi-
nante del marchio anteriore in un marchio posteriore è ammessa se la
parte ripresa si fonde con gli elementi del marchio più recente al punto ta-
B-4297/2012
Pagina 16
le da perdere la propria individualità e da apparire come una componente
secondaria del nuovo marchio (cfr. la casistica in JOLLER, op. cit., n. 127
segg. ad art. 3 LPM).
9.4.3 Sotto l'aspetto grafico, la parola prevalente del marchio impugnato
"Arctic" presenta un'affinità notevole con l'unico elemento verbale del
marchio opponente "ARTIC". La sola differenza tra i due elementi consi-
ste nell'inserimento della lettera "c" tra le lettere "r" e "t", ovvero nel mez-
zo del termine "artic" e non può essere reputata decisiva per sconvolgere
radicalmente l'impressione d'insieme o per privare il termine "ARTIC" del-
la propria identità (cfr. DTF 122 III 382 consid. 5a Kamillosan/Kamillan),
tanto più che la lettera "c" rischia di confondersi tra la "r" e la "t" e di non
essere letta. Lo stesso va detto per gli ulteriori elementi verbali "Velvet" e
"Tröpfli", i quali, come si è avuto modo di vedere, cadono in secondo pia-
no rispetto all'elemento dominante e distintivo "Arctic" in virtù del loro ca-
rattere descrittivo nei confronti dei prodotti rivendicati. Tuttavia, sempre
per quanto riguarda il livello grafico, i marchi in questione differiscono nel-
la misura in cui nel marchio impugnato manca la rappresentazione
dell'orso polare stilizzato, come osserva la ricorrente. Giova tuttavia ricor-
dare che nel traffico commerciale il pubblico interessato si attiene di solito
all'elemento verbale, anche nel caso di marchi combinati, in quanto l'ele-
mento grafico è messo da parte negli scambi commerciali orali e viene
spesso dimenticato nella comunicazione scritta (cfr. sentenze del Tribuna-
le amministrativo federale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 6.4
GALLO/Gallay [fig.], B-1398/2011 del 25 settembre 2012 consid. 5.3. Eta-
vis/Estavis 1993; v. anche RALPH SCHLOSSER/CLAUDIA MARADAN, in: de
Werra/Gilléron (ed.), Propriété intellectuelle, Commentaire Romand,
n. 104-106 ad. art. 3 LPM; JOLLER, op. cit., n. 196 segg.). Considerato in-
fine che all'aspetto grafico viene attribuita un'importanza di minor entità
(cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-6046/2008 del
3 novembre 2010 consid. 6.2.1 R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agen-
cies KING SIZE [fig.]), occorre di seguito chinarsi sull'aspetto fonetico e
semantico.
9.4.4 I termini "ARTIC" e "Arctic" presentano una similitudine dal punto di
vista fonetico. Ritenuto che secondo prassi costante il pubblico suole pre-
stare più attenzione all'inizio e alla fine delle parole, appare verosimile
che la lettera "c" collocata nella parte centrale del termine "Arctic" rischi di
non essere letta e pronunciata. Proprio perché la componente verbale
"Arctic" risulta essere la parte dominante del marchio impugnato sulla ba-
se della giurisprudenza menzionata, è concepibile che il consumatore,
con ogni probabilità, pronunci il termine più distintivo, tralasciando invece
B-4297/2012
Pagina 17
di farlo per le parole restanti "Velvet" e "Tröpfli" (cfr. sentenza del Tribuna-
le amministrativo federale B-8006/2010 del 12 marzo 2012 viva! [fig.]/viva
fitness studio für frauen [fig.] consid. 3.2).
9.4.5 Dal punto di vista del significato o semantico l'elemento "ARTIC" del
marchio opponente richiama l'aggettivo in lingua italiana "artico/a" privato
della lettera finale, mentre la componente "Arctic" del marchio impugnato
corrisponde alla traduzione in inglese del termine italiano "artico". In
combinazione con gli ulteriori elementi del marchio impugnato "Velvet",
che in italiano significa "vellutato, di velluto" e "Tröpfli", sostantivo svizze-
ro tedesco che in italiano può essere tradotto con "goccino/a", è senz'al-
tro ipotizzabile che il marchio impugnato venga inteso dai consumatori nel
senso letterale di "goccino artico vellutato". Ciò non toglie che con o sen-
za le ulteriori componenti verbali "Velvet" e "Tröpfli" il termine "Arctic" ab-
bia lo stesso significato di "ARTIC".
Irrilevanti sono le ulteriori allegazioni della ricorrente quando dirige la sua
attenzione sullo slogan "made with 2000 year old Greenland Springwater"
utilizzato per il marchio impugnato secondo l'estratto del proprio sito
internet, deducendo dalla presunta indicazione d'origine un senso com-
pletamente diverso del segno opponente al quale, a suo dire, verrebbe a
mancare un riferimento diretto con l'Artide e concludendo che l'elemento
"ARTIC" potrebbe addirittura risultare ingannevole. A tale riguardo va rile-
vato che nella procedura di opposizione il confronto tra due marchi è ef-
fettuato sulla base della loro iscrizione nell'apposito registro e che non
possono essere presi in considerazione elementi aggiuntivi estranei che
appaiono sul prodotto o sull'imballaggio come disclaimer, slogan o altre
diciture (cfr. SCHLOSSER/MARADAN, op. cit., n. 28 ad art. 3 LPM; JOLLER,
op. cit., n. 118 seg. ad art. 3 LPM).
9.4.6 In sunto è accertato che l'autorità inferiore non ha violato il diritto fe-
derale analizzando la similitudine fra il marchio impugnato più recente ed
il marchio opposto anteriore sulla base dei rispettivi elementi verbali de-
terminanti "ARTIC" e "Arctic" e concludendo, in considerazione di tale raf-
fronto, alla similitudine dei segni a livello grafico, fonetico e semantico.
10.
Infine, sulla base del complesso delle circostanze del singolo caso
dev'essere esaminato se sussiste un rischio di confusione tra i due segni
(art. 3 cpv. 1 lett. c LPM).
B-4297/2012
Pagina 18
10.1 In primo luogo occorre rilevare che i segni contrapposti sono rivendi-
cati per prodotti praticamente identici o altamente simili della classe 33
(consid. 8.2), precisamente bevande alcoliche, le quali sono indirizzate in
qualità di prodotti del fabbisogno quotidiano ad un pubblico generico e
non specialistico (consid. 7.2).
10.2 In relazione ai prodotti rivendicati della classe 33 il marchio oppo-
nente "ARTIC (fig.)" non riveste un carattere descrittivo, ma al massimo
allusivo, in quanto potrebbe richiamare l'abitudine di consumare un certo
tipo di bevande alcoliche, ad esempio la vodka, con tanto ghiaccio e con
ciò simboleggiare la temperatura polare. Al marchio opponente può dun-
que essere attribuito un ambito protettivo medio. In quest'ottica, le relative
allegazioni nella decisione impugnata possono essere condivise.
Per contro, le censure della ricorrente volte ad accentuare l'appartenenza
del termine "ARTIC" al dominio pubblico in virtù del carattere descrittivo e
quindi a dimostrare una presumibile debolezza e un effetto di diluizione
del marchio opponente sono destinate a cadere nel vuoto. A tale riguardo
la ricorrente dimentica che l'apprezzamento dell'ambito protettivo del
marchio va sempre effettuato in combinazione con i prodotti o servizi da
esso rivendicati e non in maniera astratta (sentenza del Tribunale ammi-
nistrativo federale B-8028/2010 del 2 maggio 2012 consid. 7.1.1 seg.
View/Swissview [fig.]). Pertanto i risultati della ricerca del termine "ARTIC"
eseguita dalla ricorrente nel registro internazionale dei marchi e nel moto-
re di ricerca "Google" si rivelano ininfluenti in quanto non sono messi in
relazione concreta con i prodotti della classe 33.
10.3 Come si è avuto modo di vedere, l'elemento determinante del mar-
chio opponente "ARTIC" e quello del marchio impugnato "Arctic" presen-
tano similitudini a livello grafico, fonetico e semantico, divergendo unica-
mente nella consonante "c" posta nel mezzo del termine "Arctic". Consi-
derato che le componenti predominanti dei due segni iniziano ("AR") e
terminano ("TIC") in maniera assolutamente identica, il rischio che i desti-
natari interessati non pronuncino o leggano la lettera "c" appare inevitabi-
le. A ciò si aggiunge che gli elementi supplementari del marchio impugna-
to "Velvet" e "Tröpfli" hanno una debole forza distintiva poiché rappresen-
tano indicazioni di qualità in relazione ai prodotti della classe 33, richia-
mando l'espressione svizzero-tedesca "ein gutes Tröpfli" nel senso di un
buon (goccino di) vino e alludendo ad un gusto, sapore o consistenza vel-
lutati secondo il modo di dire in inglese "velvet taste", "velvet teixture".
Tenuto conto dell'identità dei prodotti rivendicati, della vasta cerchia di in-
teressati a cui tali prodotti sono rivolti e della sfera protettiva media del
B-4297/2012
Pagina 19
marchio opponente si giustifica in casu l'adozione di criteri particolarmen-
te severi nell'apprezzamento del rischio di confusione. Viste le circostan-
ze del singolo caso nel loro complesso, non dà adito a critiche che l'auto-
rità inferiore sia giunta alla conclusione che la differenza consistente nella
lettera "c" e i due elementi verbali addizionali "velvet" e "Tröpfli" non sono
idonei a sconvolgere l'impressione di insieme del marchio impugnato in
modo tale da sventare il rischio di confusione causato dalle similitudini
sotto l'aspetto uditivo, visivo e semantico tra i termini "ARTIC" e "Arctic".
In tali frangenti è concepibile che il pubblico possa essere indotto a cre-
dere che vi sia una relazione tra il titolare del marchio opponente e quello
del marchio impugnato. Ne consegue che nel caso di specie sussiste il ri-
schio che il pubblico faccia associazioni sbagliate e quindi un rischio di
confusione almeno indiretto.
11.
Dai considerandi suesposti emerge che l'autorità inferiore non ha violato il
diritto federale, applicando ed interpretando correttamente l'art. 3 cpv. 1
lett. c LPM, né accertato i fatti in maniera incompleta o inesatta. Pertanto
il ricorso si rivela infondato e va respinto, mentre va riconfermata invece
la decisione impugnata.
12.
12.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo fede-
rale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccom-
benza (art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio
2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). La tassa di decisione è
stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo
di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63
cpv. 4bis PA, art. 2 TS-TAF). Nelle cause con interesse pecuniario, la tas-
sa di giustizia si determina in base al valore litigioso (art. 4 TS-TAF). Se-
condo dottrina e giurisprudenza, sulla base di valori empirici, il valore liti-
gioso nell'ambito della registrazione di marchi può essere situato di solito
tra i 50'000 e 100'000 franchi (DTF 133 III 342 consid. 3.3 Turbinenfluss
con rinvii). Si giustifica di fissare le spese del procedimento a fr. 2'000.-, in
considerazione delle affinità argomentative con il procedimento
B-4637/2012. Esse sono computate con l'anticipo, già versato, di
fr. 3'500.-. Il saldo pari a fr. 1'500.- è restituito alla ricorrente.
12.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'inden-
nità per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1 PA i. c. d. art. 7 cpv. 1 TS-
B-4297/2012
Pagina 20
TAF). Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli
avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese; se
quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base
degli atti in causa (art. 14 cpv. 2 TS-TAF). Il patrocinatore della ricorrente
ha inoltrato una nota d'onorario dettagliata, fatturando un importo di
fr. 4'171.50 sulla base di un dispendio di 9 ore per la redazione della ri-
sposta. Nel presente procedimento si è svolto dapprima un semplice
scambio di scritti. Il contributo del patrocinatore della controparte si è ef-
fettivamente limitato nella stesura della risposta al ricorso, per un totale di
12 pagine. Sulla base di queste considerazioni, nonché della circostanza
che il dispendio del patrocinatore nel presente procedimento non appare
maggiore di quello derivatogli dalla procedura di opposizione e che le al-
legazioni della risposta sono pressoché identiche a quelle riportate nella
risposta relativa al procedimento B-4637/2012, appare giustificato fissare
l'ammontare dell'indennità a fr. 1'500.-.
13.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribuna-
le federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73 della legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
B-4297/2012
Pagina 21
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della ricorrente e
computate con l'anticipo, già versato, di fr. 3'500.-. Il saldo di fr. 1'500.- è
restituito alla ricorrente dalla cassa del Tribunale.
3.
Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un
importo di fr. 1'500.- (IVA compresa) a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione a:
– ricorrente (raccomandata;
allegati atti di ritorno e formulario "indirizzo per il pagamento");
– controparte (raccomandata);
– autorità inferiore (n. di rif. procedura di opposizione n° 12030;
raccomandata; allegati atti di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Data di spedizione: 11 giugno 2014